CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO"

Transcript

1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 18/03/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio regionale del Veneto Interno del 18/03/2011 Num CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari IX LEGlSUVrURA Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 146 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativa a: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DIREZIONE RAPPORTI ATIIVITÀ ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia te/ fax drai.uai@consighoveneto.it

2 Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Cordiali saluti. IX. Legislatura (Clodovaldo Ruffato) 15 srrsrptarlg uttm Ital-5J=3 ii*''' (doit Robed 8 mi 2011 GV/sd pdl\pcil 146

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 146 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 4/DDL del 1 marzo 2011) MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 marzo Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri regionali il 16 marzo 2011.

4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" Relazione: Al disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale concernente modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle fiinzìoni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia ". Le linee guida per l'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo (PIA), approvate dal Comune di Venezia nel 2006, hanno posto in evidenza il drammatico problema del progressivo, ed apparentemente inarrestabile, aumento del traffico acqueo nella Laguna di Venezia, aumento che ha riguardato sia il trasporto legato ai servizi legati al turismo, che quello merci e da diporto in genere. Da tempo, gli enti pubblici stanno cercando dì cooperare per uscire dall'emergenza attraverso un'attività coordinata che consenta un'efficace regolamentazione e programmazione del traffico acqueo, premessa necessaria per consentire la salvaguardia di un sito così sensibile e in precario equilibrio come quello lagunare, iscrìtto dall'unesco nel 1987 nei siti d'importanza mondiale. In data 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e i rappresentanti del trasporto acqueo dì persone in servìzio pubblico non dì linea, che impegna gli enti pubblici a porre in essere una serie dì azioni volte a limitare e a ottimizzare ì flussi di traffico in transito per la città. Nel Protocollo d'intesa Comune e Provincia hanno concordato di sottoporre all'attenzione della Regione alcune proposte di urgente modifica alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 funzionali al conseguimento degli obiettivi perseguiti con il Protocollo stesso. Tali proposte appaiono nella sostanza condividibili da parte della Regione, e pertanto costituisco l'oggetto del presente disegno di legge, che si compone di 4 articoli il cui contenuto viene di seguito illustrato. Articolo 1, modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: si propone di modificare la definizione del servizio di noleggio con conducente con natante a motore di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, stabilendo che la richiesta dell'utenza possa essere rivolta non solo per una determinata prestazione, ma anche per più. prestazioni e, di conseguenza, di abrogare il limite previsto dal comma 3, secondo il quale tale servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità. Ciò in ragione dell 'evoluzione che negli anni ha avuto tale tipologia di servizio, per cui le limitazioni poste dall 'attuale formulazione dell 'artìcolo 5 appaiono superate. La riformulazione del comma 6 dell 'articolo 5 ha una portata chiarificatrice dei contenuti della disposizione. Si specifica, infatti, che nell'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente può essere svolto soltanto con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate ed aventi una portata non superiore alle venti persone compreso il conducente, mentre il servizio di gran

5 turismo può essere effettuato solo con natanti a motore di stazza lorda superiore a dieci tonnellate ed aventi una portata superiore a venti persone compreso il conducente. Infine, l'introduzione del comma 6 bis, ha lo scopo di risolvere una problematica che ha causato l'insorgere di un copioso contenzioso negli ultimi anni e introduce il divieto per ì noleggiatori che esercitano il servizio con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle dieci tonnellate in possesso di un'autorizzazione non rilasciata dal Comune di Venezia, di acquisire clientela nell 'ambito delle acque lagunari dì detto Comune. Ciò risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che andando a modificare la legge 15 gennaio 1992, n. 21, ha posto una serie di limitazioni ali 'esercìzio del servizio di noleggio tramite autovettura. Articolo 2, modifica dell'artìcolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: la vigente definizione dì trasporto in conto proprio di cui all'articolo 32 sì è dimostrata nella sua pratica applicazione troppo generica, causando numerosi problemi interpretativi ed un copioso contenzioso. In relazione alla nozione dì trasporto in conto proprio dì merci, si può rilevare che nell'ordinamento italiano le disposizioni normative che ne forniscano una definizione più analìtica possono essere individuate nell'articolo 31 della legge n. 298/1974, relativo all'autotrasporto su strada. Il suddetto articolo rinvia ad un successivo regolamento di esecuzione la specificazione delle condizioni di ammissibilità del "conto proprio". Pertanto, risulta opportuno riportare, mediante gli opportuni adattamenti, nel testo dell'articolo 32 le medesime previsioni dì cui agli articoli 31 legge n. 298/1974 e 6 del DPR n. 783/1977, che dispongono analìticamente le condizioni necessarie affinché il trasporto dì cose possa ritenersi attività accessoria e complementare ammissibile. Quanto al trasporto in conto proprio di persone, si propone di adottare una formulazione che ne restringa il campo di applicazione, ponendo in essere una definizione non equivocabile, limitata al trasporto del personale che collabora con l'armatore nell 'esercizio dell 'attività professionale e circoscrivendo il trasporto in parola ad una mera attività ancillare strettamente funzionale rispetto ali 'attività principale d'imprese o enti. Fermo restando che il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, si stabilisce altresì l'obbligo per l'impresa interessata di presentare un 'apposita dichiarazione al comune ove ha la propria sede. Infine, s'introduce la possibilità per il Comune di Venezia, per particolari manifestazioni ed eventi la cui importanza e portata risulta a tutti evidente (sì pensi alla festa del Redentore e alla Regata Storica), di concedere ai soggetti che esercitano l'attività dì trasporto in conto proprio di persone una specifica autorizzazione a derogare alle limitazioni al trasporto di persone sopra enunciate, secondo le modalità che saranno successivamente individuate dal regolamento comunale. Articolo 3, modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: la modifica dell'articolo 42, comma 3, stabilisce in tre giorni il periodo temporale minimo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, in luogo dei sette giorni attualmente previsti dalla disposizione. Ciò consentirebbe all'autorità amministrativa di poter meglio graduare tale sanzione interdittiva in ragione dell'effettivo disvalore dei comportamenti riscontrati, evitando in tal modo il pericolo di eccessi sanzionatori.

6 Articolo 4, modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: le modifiche proposte all'articolo 44 mirano a rendere graduale l'applicazione delle sanzioni previste per la circolazione dei natanti in assenza dei titoli abilitativi prescritti. La proposta rende l'ipotesi della confisca l'extrema ratio, che consegue alla recidiva della violazione prevista dall 'articolo 43 comma 1 lettera a), preceduta, quale sanzione afflittiva, dal fermo del natante per tre mesi. Nel caso in cui non sia possibile disporre la confisca del natante in quanto lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa, si propone, altresì, di applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un anno in luogo della confisca. In tal modo si aumenta il grado di effettività della legge nel caso in cui l'armatore non sia il proprietario dell 'imbarcazione.

7

8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, le parole: "per una determinata prestazione", sono sostituite dalle seguenti: "per una opiù determinate prestazioni". 2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è abrogato. 3. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente: "6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente è svolto con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate ed aventi una portata non superiore ai venti persone compreso il conducente, mentre il servizio di gran turismo è svolto solo con natanti a motore di stazza lorda superiore a dieci tonnellate ed aventi una portata superiore a venti persone compreso il conducente. ". 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è inserito il seguente: "6 bis. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia, per il noleggio con conducente esercitato con imbarcazioni di stazza lorda inferiore a dieci tonnellate, è vietato il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio ai titolari di autorizzazioni non rilasciate dal Comune di Venezia. ". Art. 2 - Modifìca dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n L'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente: "Art Trasporto in conto proprio. 1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di merci o persone effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore stesso. 2. L'attività di trasporto di merci in conto proprio è da considerarsi rispondente ai requisiti di cui comma 1 quando si verificano le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà d'acquisto oppure noleggiati senza conducente; b) i preposti alla guida e alla scorta dei mezzi, qualora esse non siano effettuate personalmente dall 'armatore, risultino lavoratori dipendenti; c) il trasporto rappresenti un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, a

9 meno che per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto risulti necessariamente preponderante; d) le merci trasportate per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa ed appartengano alle stesse persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici o siano da loro prodotte o vendute, prese o date in comodato, prese o date in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate, smaltite e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. 3. L'esercìzio del trasporto in conto proprio di persone è ammesso solo per trasporti di personale alle dipendenze o avente un rapporto di collaborazione o partecipazione nell'esercizio dell'attività istituzionale o professionale dell 'armatore. 4. Il trasporto in conto proprio è effettuato senza necessità di autorizzazione a seguito di apposita dichiarazione da presentare al comune ove ha sede l'impresa interessata. 5. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio sono iscritti, a cura degli Ispettorati dì porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o dì idoneità e della licenza di navigazione. 6. Per particolari manifestazioni ed eventi, il Comune di Venezia nell'ambito territoriale di sua competenza può concedere alle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio di persone specifica autorizzazione a derogare alle prescrizioni di cui al comma 3 secondo le modalità ed i limiti individuati dal regolamento comunale. ". Art. 3 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n Al comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, la parola "sette " è sostituita dalla parola "tre ". Art. 4 - Modifìca dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n L'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente: "Art Confisca e sequestro. 1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante per tre mesi ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del natante, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Nel caso in cui non sia possibile disporre la confisca del natante ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un anno. 3. Nell'ipotesi in cui è prevista la confisca, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

10 4. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n ".

11

12 INDICE Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1993, n Art. 2 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n Art. 3 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n Art. 4 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 6

13 PDL n. 146 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 5 - Servizio di noleggio con conducente con natante a motore. 1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 3. Il servizio non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità. 4. Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle venti persone viene qualificato servizio gran turismo. 5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. 6. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a cinque tonnellate e, il servizio di gran turismo di cui al comma 4 può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle dieci tonnellate.(l) 7. I titolari di autorizzazioni per i servizi di trasporto pubblico con natanti di portata superiore alle venti persone (gran turismo) rilasciate dal Comune di Venezia in base alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 47, in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta. In caso di sostituzione dell'imbarcazione la stazza dovrà essere adeguata al limite delle dieci tonnellate. (2) (1) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 20 marzo 1995, n. 11. (2) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 20 marzo 1995, n. 11.

14 Nota all'articolo 2 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art Trasporto in conto proprio. 1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante. 2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione. 3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione. Nota all'articolo 3 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza. 3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di mesi sei. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata. Nota all'articolo 4 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art Sanzioni amministrative pecuniarie.

15 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza; Art Confisca e sequestro. 1. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione. 3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1). NUOVO CODICE DELLA STRADA. TITOLO VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, Serie ordinaria Legge 24 novembre 1981, n. 689 (1). MODIFICHE AL SISTEMA PENALE Art Sanzioni amministrative accessorie. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

16 Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Serie ordinaria

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 22/06/2011-0009187 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO S Consiglio regionale del Veneto Interno del 22/06/2011 Num. 0009187 CRV CRV spc-upa

Dettagli

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006. Modifiche la CdS Tempi di guida e di riposo dei conducenti nuove sanzioni previste dall art. 174 c.d.s. Tutti i calcoli e le percentuali delle eccedenze Scheda riassuntiva Comma 4 38 conducente che supera

Dettagli

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

RENO DE MEDICI S.p.A.

RENO DE MEDICI S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

Dettagli

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36. TESTO COORDINATO L.R. 16 giugno 2008, n. 36. Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge disciplina,

Dettagli

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3)

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3) mod. TR071 ver. 01-10.12 TRASPORTI DOMANDA DI RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER VEICOLI CON PORTATA UTILE sotto i 30 QUINTALI marca da bollo da 16,00 anche assolta in modo virtuale

Dettagli

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 17 SEDUTA DEL OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2014 30/04/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

Sintesi Normativa sul trasporto pubblico non di linea

Sintesi Normativa sul trasporto pubblico non di linea Sintesi Normativa sul trasporto pubblico non di linea Mantova, 29 novembre 2008 a cura del Capitano Stefano Cacciatori Tematiche di riferimento Trasporto persone Normative specifiche Considerazioni Il

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GAZZETTA UFFICIALE N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 gennaio 2012 Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO

COMUNE DI SPILIMBERGO COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUDCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA E PER LE MODALITA DI RILASCIO E DI RINNOVO DELLE RELATIVE

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 dicembre 2012 Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2011 Art. 1 Definizione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CICOLANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2003 Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato

Dettagli

Il sistema delle sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza

Il sistema delle sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza Il sistema delle sanzioni per le violazioni delle norme sulla sicurezza Milano, 21 ottobre 2010 Conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme sulla sicurezza NORMATIVA SANZIONE CODICE DEI CONTRATTI

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità. REGIONE PUGLIA L.R. 17 dicembre 2001, n. 34 (1). Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182. Art. 1 Finalità. 1. La

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

LR Lombardia 3/4/00 n.22 art.1 BU 07/04/2000 n. 14 Oggetto ed ambito di applicazione. Oggetto ed ambito di applicazione

LR Lombardia 3/4/00 n.22 art.1 BU 07/04/2000 n. 14 Oggetto ed ambito di applicazione. Oggetto ed ambito di applicazione Attuazione dell'articolo 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo

Dettagli

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO di Claudio Venturi Sommario: 1. Premessa. 2. Le sanzioni per il commercio all ingrosso e al dettaglio

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

COMUNE DI VERTOVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N 127 del 19/11/2014

COMUNE DI VERTOVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N 127 del 19/11/2014 COMUNE DI VERTOVA Provincia di Bergamo Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167 COPIA Codice Ente : 10238 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 127 del

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. L. 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Art.1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri* Premessa: le parti evidenziate in rosso non sono ancora entrate in vigore se non dopo la pubblicazione

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007

Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007 Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007 La pubblicità dei dispositivi medici: Novità normative e prospettive Valentina Fossa Direzione generale dei Farmaci e dispositivi medici

Dettagli

proposta di legge n. 15

proposta di legge n. 15 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

Circolare informativa per i clienti dello studio. Ammortamento auto strumentali

Circolare informativa per i clienti dello studio. Ammortamento auto strumentali informativa per i clienti dello studio Ammortamento auto strumentali Ai gentili Clienti Loro sedi Premessa Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

05.05.2014 QUESITO. Somministrazione in circolo privato - Autorizzazioni

05.05.2014 QUESITO. Somministrazione in circolo privato - Autorizzazioni 05.05.2014 QUESITO Somministrazione in circolo privato - Autorizzazioni Premesso che l associazione che vorrei costituire sarà associata a una riconosciuta dal ministero dell interno, con sede una villetta

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

Il/La sottoscritto/a. nato/a a il. e residente in (prov. ) via n. Codice Fiscale P. IVA DICHIARA (3)

Il/La sottoscritto/a. nato/a a il. e residente in (prov. ) via n. Codice Fiscale P. IVA DICHIARA (3) Città metropolitana di Venezia mod. TR040 ver. 02-09.15 TRASPORTI DOMANDA DI RILASCIO LICENZA AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER VEICOLI CON PORTATA UTILE OLTRE 30 QUINTALI marca da bollo da 16,00

Dettagli

MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN

Dettagli

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1579 del 17/06/2008 pag. 1/7 L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni

Dettagli

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 Città di Nardò (Provincia di Lecce) Prot. N. 8621 del 11/03/2014 AREA ISTITUZIONALE - STAFF SINDACO Servizio Corpo degli Operatori di Polizia Locale ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014 OGGETTO: Ordinanza di

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio. NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.it D.L. 30 agosto 1993, n. 331. (Gazz. Uff. n. 203 del 30 agosto 1993).

Dettagli

LAVORO INCENDI QUALITA' LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4

LAVORO INCENDI QUALITA' LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4 LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4 AGOSTO 2006) Art. 36 bis ( pacchetto-sicurezza ) (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi

Dettagli

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N. 146 8 ottobre 2014 Camera dei deputati XVII

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. D.M. 28 marzo 1995 Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLIC SENATO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA (N. 2082) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGAMI Maurizio, BELLAFIORE Salvatore, PRANZA, RIVA Dino e SCLAVI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA

N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA N. del OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DELL'ART. 114 BIS IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 28/2014 - APPROVAZIONE. PROPOSTA DI DELIBERA Premesso: - che il vigente Regolamento Edilizio approvato

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella

Dettagli

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012.

Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. Prot.n.13 Note al Decreto Assessoriale Salute della Regione Sicilia del 5 settembre 2012 n. 1754/12, entrato in vigore il 5 novembre 2012. La presente nota nasce dall esigenza di una richiesta di chiarimento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Fuoribusta, lavoro in nero ed orari di lavoro: le sanzioni applicabili

Fuoribusta, lavoro in nero ed orari di lavoro: le sanzioni applicabili CIRCOLARE A.F. N. 28 del 25 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Fuoribusta, lavoro in nero ed orari di lavoro: le sanzioni applicabili Premessa Recentemente il legislatore sta modificando la disciplina

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 25/2008 (Atti del Consiglio) Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. ***************

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 66 del 24.05.2000 INDICE Art. 1 Autonomia contabile

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39) Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

Dettagli

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Spett.le ACSM-AGAM S.p.A. Via P. Stazzi n. 2 22100 COMO CO Oggetto: Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall

Dettagli

E U R O T E C H S. P. A.

E U R O T E C H S. P. A. E U R O T E C H S. P. A. SED E IN AMARO (UD) VIA F RAT ELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGIST RO IMPRESE DI UDIN E AL N. 01791330309 CAPITALE SO CIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni Approvato con D.C. n.20 del 16 marzo 2009 Articolo 1 Oggetto

Dettagli

Comune di Oggiono Provincia di Lecco

Comune di Oggiono Provincia di Lecco Comune di Oggiono Provincia di Lecco Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive del Consiglio comunale. (Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 13.04.2011) 1 INDICE Titolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive.

1. Normativa riferita all attività di noleggio autobus con conducente e allo sportello unico attività produttive. Oggetto: Attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. L.R. n. 21/2005, L.R. n. 3/2008 art. 1, commi 16-32 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Procedimento

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7594 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6

Dettagli

NATO DELLA REPUBBLICA

NATO DELLA REPUBBLICA NATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MURMURA (M. 34) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979 Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58

Dettagli