Provincia di Livorno
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- Carmelo Spada
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1 - 0 - Provincia di Livorno SETTORE GESTIONE E CONTROLLO Servizio Attività Economiche e Sportello Unico LEGGE REGIONE TOSCANA n. 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
2 INDICE ART OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO E DEI CRITERI ART DEFINIZIONI ART VALIDITÀ DEL PIANO E DEI CRITERI ART CONTENUTI DEL PIANO E DEI CRITERI ART ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ART PUNTI ESCLUSIVI NUOVE AUTORIZZAZIONI ART PUNTI ESCLUSIVI DOMANDE PER L ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ART PUNTI ESCLUSIVI VALUTAZIONE DOMANDE E CRITERI DI PRIORITÀ ART PUNTI NON ESCLUSIVI NUOVE AUTORIZZAZIONI ART PUNTI NON ESCLUSIVI NON SOGGETTI A BANDO - PRESENTAZIONE DOMANDE ART TRASFERIMENTO DI SEDE ART SUBINGRESSO ART VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ART AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEI LOCALI ART CESSAZIONE ART SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITÀ ART DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO ART ESENZIONE DALL AUTORIZZAZIONE ART DISTRIBUTORI AUTOMATICI ART MODALITÀ DI VENDITA ART AUTORIZZAZIONI A CARATTTERE STAGIONALE ART SUPERFICIE DI VENDITA ART ORARI ART FERIE E PERIODI DI CHIUSURA ART SANZIONI ART DISPOSIZIONI FINALI ART ABROGAZIONI ART NORME TRANSITORIE ART ENTRATA IN VIGORE
3 - 2 - REGOLAMENTO DEL PIANO COMUNALE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ART. 1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO E DEI CRITERI 1. Il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e i criteri per l insediamento dei punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica perseguono i seguenti obiettivi: a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica; b) offrire al consumatore oggettive possibilità di scelta e comodità di servizio; c) evitare riflessi negativi sull occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi; d) favorire uno sviluppo equilibrato della rete di diffusione di quotidiani e periodici; e) favorire la commercializzazione di quotidiani e periodici in abbinamento con altre attività commerciali e di servizio in genere, anche nell ambito di strutture o centri polifunzionali; f) coordinare le previsioni di cui al presente atto con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale; g) favorire il decongestionamento delle zone ove più alta è la densità della rete, favorendo, per quanto possibile, l avvio del servizio nelle zone ove detto servizio è carente o che risultano ad alta concentrazione di densità abitativa. ART. 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente atto si intendono per: a) PUNTI VENDITA ESCLUSIVI: gli esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici nonché gli esercizi autorizzati, ai sensi dell art. 14 della Legge 7 agosto 1981 n. 416, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci; b) PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: gli esercizi autorizzati alla vendita di soli quotidiani oppure di soli periodici oppure di quotidiani e periodici di seguito elencati: 1. le rivendite di generi di monopolio; 2. le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1000; 3. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 4. le medie strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700; 5. le grandi strutture di vendita; 6. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati con un limite minimo di superficie di mq 120; 7. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Per punti vendita non esclusivi devono intendersi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell art. 1 della Legge 13 aprile 1999 n. 108 e che hanno richiesto ed ottenuto l autorizzazione per la vendita di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici. ART. 3 VALIDITÀ DEL PIANO E DEI CRITERI 1. Il piano e i criteri di cui al presente atto mantengono la loro validità sino a quando l Amministrazione Comunale non ritenga di variarli per sopravvenute modificazioni dell assetto del territorio, della consistenza e della struttura della popolazione residente e dei flussi turistici nonché per l introduzione di modifiche legislative e regolamentari in materia di vendita di stampa quotidiana e periodica. ART. 4 CONTENUTI DEL PIANO E DEI CRITERI 1. Il Piano determina, in particolare: a) la localizzazione ottimale di eventuali nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone qualificate come relativamente carenti rispetto a tale servizio e nelle aree di addensamento di potenziale utenza; b) la disciplina dei trasferimenti di sede; c) la disciplina dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l attivazione e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e delle procedure applicabili in caso di ampliamento o riduzione dei locali, di cessazione nonché di trasferimento in proprietà o gestione dei suddetti punti vendita. 2. I criteri determinano in particolare:
4 - 3 - a) le condizioni per l attivazione di nuovi punti vendita non esclusivi; b) la disciplina dei trasferimenti di sede; c) la disciplina dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l attivazione e il trasferimento di sede di punti vendita non esclusivi e delle procedure applicabili in caso di ampliamento o riduzione dei locali, di cessazione nonché di trasferimento in proprietà o gestione dei suddetti punti vendita. ART. 5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 1. Ai fini dell applicazione della presente disciplina, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti otto zone commerciali (vedi cartografie allegate): ZONA 1 ROSIGNANO MARITTIMO Comprende il nucleo abitato e ha i medesimi confini della circoscrizione amministrativa. ZONA 2 CASTIGLIONCELLO Comprende la fascia edificata lungo la costa ed all interno, che va dal limite nord del territorio comunale sino al Botro di Crepatura, includendo quindi anche le località di Caletta e Portovecchio. I confini della zona 2 coincidono con i confini della circoscrizione amministrativa. ZONA 3 CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA Comprende il nucleo abitato e ha i medesimi confini della circoscrizione amministrativa. ZONA 4 GABBRO Comprende il nucleo abitato e ha i medesimi confini della circoscrizione amministrativa. ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 NIBBIAIA Comprende il nucleo abitato e ha i medesimi confini della circoscrizione amministrativa. ROSIGNANO SOLVAY Comprende la fascia edificata lungo la costa ed all interno; confina a nord con la zona 2 (Botro di Crepatura), a sud con la zona 7 (fiume Fine), ad est con la zona 1 (Località Fiammetta), ad ovest con la linea di costa. VADA Comprende il nucleo abitato e tutto il territorio della circoscrizione amministrativa, con esclusione della zona 8. MAZZANTA Comprende il nucleo abitato ed è delimitata dai confini comunali e dal Fosso del Tripesce. ART. 6 PUNTI ESCLUSIVI - NUOVE AUTORIZZAZIONI 1. Nel periodo di validità del presente atto è previsto l avvio di n. 6 nuovi punti vendita esclusivi, mediante il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. 2. Ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, si individuano le seguenti localizzazioni, all interno delle zone commerciali riportate all art. 5 e meglio individuate nella cartografia allegata, con i relativi parametri: a) ROSIGNANO SOLVAY Area compresa tra lottizzazione Loc. Botro Secco, lottizzazione I Gambini fino a lottizzazione le Mimose esclusa. N. 1 AUTORIZZAZIONE ANNUALE. b) ROSIGNANO SOLVAY Zona Artigianale Le Morelline. N. 1 AUTORIZZAZIONE ANNUALE. c) ROSIGNANO SOLVAY Porto Turistico Cala De Medici. N. 1 AUTORIZZAZIONE ANNUALE. d) ROSIGNANO SOLVAY ZONA H5 Area di cerniera urbana tra Rosignano Solvay e Castiglioncello, in immobili realizzati in attuazione dei comparti della Zona H5 già previsti dal Piano Regolatore vigente e confermati dal Regolamento Urbanistico. N. 1 AUTORIZZAZIONE ANNUALE. e) CASTIGLIONCELLO Loc. Le Spianate. N. 1 AUTORIZZAZIONE STAGIONALE. f) VADA Zona di espansione a Sud del centro di Vada e ad Est della S.P. 39. N. 1 AUTORIZZAZIONE ANNUALE. 3. Le autorizzazioni disponibili in base al precedente comma, ad eccezione di quella di cui alla lettera c), sono assegnate secondo un meccanismo di bando pubblico, da attivare entro 6 mesi dall approvazione del presente atto e successivamente, qualora dopo la prima assegnazione rimangano autorizzazioni disponibili, almeno con cadenza annuale. In relazione alla localizzazione di cui alla lettera d) del precedente comma, non si procederà ad attivare le procedure di bando pubblico fino a che non siano realizzati nuovi locali a destinazione d uso commerciale. 4. Nei 5 anni successivi alla data di assegnazione delle suddette autorizzazioni vige il divieto di trasferimento da e verso le localizzazioni di cui al precedente comma Nel caso in cui, a seguito dell espletamento di due procedure concorsuali, non si proceda all assegnazione non vige il divieto di trasferimento di cui al comma Le autorizzazioni che dovessero rendersi disponibili all interno delle diverse zone commerciali di cui all art. 5, a seguito di trasferimento di sede di attività già esistenti nelle aree di nuova localizzazione di cui al comma 2 per assegnazione di nuova autorizzazione oppure quelle che dovessero rendersi disponibili a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o altro atto comunque determinato, sono assegnate secondo un meccanismo di bando pubblico, da attivare entro un anno dal momento in cui si sono rese disponibili dette autorizzazioni. 7. I bandi saranno resi noti mediante pubblicazione all Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: 8. Nel caso di trasferimento di un centro commerciale, l eventuale attività di rivendita giornali e riviste ubicata al suo interno ha diritto a trasferirsi insieme allo stesso.
5 L autorizzazione annuale per punto esclusivo all interno del Porto Turistico Cala De Medici, non è soggetta alle procedure di cui ai commi precedenti con la limitazione che non potrà essere trasferita al di fuori del porto. ART. 7 PUNTI ESCLUSIVI - DOMANDE PER L ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Le domande per l assegnazione delle autorizzazioni per punti vendita esclusivi devono essere presentate al Comune di Rosignano Marittimo, esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., tra il quindicesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata A.R. 2. I termini per la presentazione delle domande, ove cadano in un giorno festivo, sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo. 3. Le domande, redatte seguendo lo schema della modulistica predisposta dal competente ufficio comunale ed assoggettate all imposta di bollo, devono contenere: a) generalità, numero di codice fiscale o partita IVA, eventuali estremi dell iscrizione al registro delle imprese del richiedente; b) indicazione della localizzazione in cui si intende attivare il punto vendita esclusivo; c) indirizzo completo dell esercizio; d) la superficie totale dell esercizio; e) planimetria in scala 1:100 dei locali con le eventuali destinazioni d uso; f) dichiarazione inerente il titolo di disponibilità dei locali. Al momento della presentazione della domanda l interessato dovrà avere la disponibilità dei locali nei quali intende attivare l esercizio a titolo di proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte, anche attraverso una dichiarazione di disponibilità dei locali; g) dichiarazione attestante l idoneità dei locali per quanto attiene alla destinazione urbanistica; h) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali per l esercizio dell attività di vendita di quotidiani e periodici, resa da tutti i soggetti tenuti a presentarla ai sensi del D.P.R. n. 252 del ; i) eventuale dichiarazione inerente il possesso dei titoli di priorità, indicati all art. 8; j) dichiarazione inerente il possesso della carta o del permesso di soggiorno, con indicazione dei relativi estremi, nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero; k) copia di un documento d identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. 4. Ciascun richiedente potrà presentare domanda per l attivazione di un solo punto vendita esclusivo e pertanto, sull istanza, potrà essere indicata una sola localizzazione o zona. 5. Si considerano irricevibili e saranno pertanto respinte le domande: a) presentate oltre i termini indicati al comma 1; b) inoltrate con modalità diverse rispetto a quelle indicate al comma 1; c) prive delle indicazioni, dichiarazioni e documentazione riportate al comma 3; d) riportanti l indicazione di più localizzazioni o zone. ART. 8 PUNTI ESCLUSIVI - VALUTAZIONE DOMANDE E CRITERI DI PRIORITÀ 1. L assegnazione delle autorizzazioni per punti vendita esclusivi avverrà tenendo presenti i seguenti criteri di priorità e secondo l ordine di seguito riportato: a) richiesta presentata da soggetti di cui alla L.R. 26 aprile 1993 n. 27; b) non essere titolare di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi nel territorio comunale; c) trasferimento di sede della zona commerciale di appartenenza di un punto vendita esclusivo già autorizzato nelle localizzazioni di cui all art. 6 comma 2, o in altre zone commerciali; d) maggiore distanza dal più vicino punto di vendita esclusivo, calcolata sul percorso pedonale più breve con attraversamento della strada in angolo retto, autocertificata dall interessato nell istanza; e) localizzazione del punto vendita esclusivo nell ambito di strutture o complessi ove siano presenti altri servizi di pubblica utilità; f) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l attività di commercio in sede fissa. 2. A parità di condizioni si procederà tenendo presente l ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio. 3. La graduatoria, redatta da un apposita Commissione, composta da dipendenti comunali, sulla base dei criteri di priorità e dell ordine sopra indicati, sarà resa nota mediante pubblicazione all Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: ( L ufficio competente provvederà altresì a comunicare direttamente agli interessati l esito delle domande.
6 Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione all Albo Pretorio della graduatoria, gli assegnatari dovranno presentare la documentazione necessaria al rilascio dell autorizzazione, pena la decadenza dell assegnazione medesima. 5. In caso di decadenza, si procederà ad assegnare l autorizzazione al successivo soggetto presente in graduatoria. 6. La graduatoria mantiene efficacia sino al rilascio delle autorizzazioni ai soggetti assegnatari. 7. Le attività autorizzate ai sensi del presente articolo dovranno essere avviate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. ART. 9 PUNTI NON ESCLUSIVI - NUOVE AUTORIZZAZIONI 1. Non sono soggetti ai limiti numerici e alle procedure concorsuali di cui agli articoli precedenti e possono pertanto essere avviati, a seguito di rilascio di apposita autorizzazione, dietro presentazione di istanza secondo le modalità di cui all art. 10, i punti vendita non esclusivi da attivare nei seguenti esercizi, a condizione che gli stessi risultino già attivi: a) negli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120; b) negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di riviste di identica specializzazione; c) nelle rivendite di carburanti con un limite minimo di superficie pari a mq. 1000, ubicate lungo strade provinciali, strade di grande comunicazione (Variante Aurelia) e autostrade; d) nelle grandi strutture di vendita; e) nelle medie strutture di vendita con un limite minimo di superficie pari a mq E da intendersi conclusa la richiesta di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi a seguito della sperimentazione di cui alla Legge n. 108\1999 e non sono attivabili altri punti di vendita non esclusivi al di fuori di quelli previsti dal precedente comma 1. ART. 10 PUNTI NON ESCLUSIVI NON SOGGETTI A BANDO - PRESENTAZIONE DOMANDE 1. Le domande per l attivazione di punti vendita non esclusivi, non soggetti a bando, indicati all art. 9, comma 1, redatte seguendo lo schema della modulistica predisposta dal competente ufficio comunale ed assoggettate all imposta di bollo, devono contenere: a) generalità, numero di codice fiscale e partita IVA, estremi dell iscrizione al registro delle imprese del richiedente; b) dichiarazione attestante che l esercizio in cui si intende attivare il punto vendita non esclusivo rientra tra quelli previsti dall art. 9, comma 1 e che lo stesso risulta esistente e già attivo al momento della presentazione della domanda; c) indicazione della tipologia di prodotto editoriale che si intende porre in vendita (solo quotidiani, solo periodici, quotidiani e periodici); d) indicazione del carattere stagionale o permanente dell attività; e) indirizzo completo dell esercizio; f) la superficie totale dell esercizio; g) planimetria in scala da 1:100 dei locali con l indicazione della ripartizione degli spazi destinati alle varie attività presenti nell esercizio; h) dichiarazione inerente il titolo di disponibilità dei locali (in caso di ampliamento); i) dichiarazione attestante l idoneità dei locali per quanto attiene alla destinazione urbanistica (in caso di modifiche); j) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali per l esercizio dell attività di vendita di quotidiani e/o periodici resa da tutti i soggetti tenuti a presentarla ai sensi del D.P.R. n. 252 del ; k) dichiarazione inerente il possesso della carta o del permesso di soggiorno, con indicazione dei relativi estremi, nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero; l) copia di un documento d identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. ART. 11 TRASFERIMENTO DI SEDE 1. Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi autorizzati è sempre consentito alle seguenti condizioni: a) nei 5 anni successivi alla data di assegnazione dell autorizzazione, le attività autorizzate, a seguito della procedura concorsuale di cui all art. 6 comma 3, potranno trasferirsi esclusivamente nell area di propria
7 - 6 - localizzazione. Decorsi 5 anni, anche dette attività potranno trasferirsi di sede così come previsto al presente articolo, comma 1, lettera b); b) nell ambito della propria zona commerciale di appartenenza; c) è sempre consentito il trasferimento dell attività da chiosco a punto vendita in sede fissa, pur nell ambito della propria zona commerciale; d) non è previsto nel periodo di validità del presente Piano il trasferimento dell attività da negozio in sede fissa a chiosco. 2. Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è sempre consentito a condizione che avvenga contestualmente al trasferimento dell attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati. 3. Il trasferimento di sede di un punto vendita esclusivo in una zona commerciale diversa da quella di propria appartenenza è possibile solamente attraverso la partecipazione alle procedure di bando previste dal presente atto, avvalendosi delle eventuali priorità indicate. 4. L Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può ordinare il trasferimento di un attività esercitata all interno di un chiosco, impegnandosi a concordare con il soggetto interessato un adeguata e valida soluzione alternativa. 5. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo o non esclusivo che non implichi cambiamento di zona commerciale o di localizzazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza, tesa all ottenimento del necessario titolo abilitativo, da redigersi sull apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale. 6. La domanda di cui al comma precedente deve contenere: a) generalità, numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese del richiedente; b) dichiarazione attestante che l ubicazione in cui si intende trasferire l esercizio rientra nella stessa zona commerciale o localizzazione di appartenenza dell esercizio da trasferire; c) indicazione del carattere stagionale o permanente dell esercizio; d) indirizzo completo dell esercizio; e) la superficie totale dell esercizio; f) planimetria in scala 1:100 dei locali riportante l indicazione degli spazi destinati alla vendita di quotidiani e periodici o alle diverse attività di vendita presenti nell esercizio; g) dichiarazione inerente il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte); h) dichiarazione attestante la conformità dei locali alle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica; i) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti per l esercizio dell attività, resa da tutti i soggetti tenuti a presentarla, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998; j) dichiarazione inerente il possesso della carta o del permesso di soggiorno, con indicazione dei relativi estremi, nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero; k) copia di un documento d identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. ART. 12 SUBINGRESSO 1. L attività avente per oggetto la vendita di giornali e/o riviste di tipo non esclusivo non può essere ceduta a terzi, se non unitamente alla titolarità dell attività primaria o prevalente. E invece consentito l affidamento in gestione del punto vendita non esclusivo, tramite lo strumento della gestione di ramo di azienda, anche separatamente dall attività primaria o prevalente, sempreché l attività si svolga negli stessi locali. 2. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un punto vendita esclusivo o non esclusivo alle condizioni di cui al comma precedente, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all esercizio dell attività commerciale, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell attività e il subentrante sia in possesso dei necessari requisiti morali. 3. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante: a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell esercizio; b) entro 1 (uno) anno dalla morte del titolare. 4. La comunicazione, da effettuare sugli appositi modelli predisposti dal competente ufficio comunale, deve contenere: a) generalità, numero di codice fiscale o partita IVA, eventuali estremi dell iscrizione al Registro delle Imprese del dichiarante; b) indicazione del carattere stagionale o permanente dell esercizio; c) indirizzo completo dell esercizio; d) la superficie totale dell esercizio; e) dichiarazione inerente il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte);
8 - 7 - f) dichiarazione inerente il titolo di disponibilità dell azienda (proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte); g) (solo per i punti vendita non esclusivi) dichiarazione attestante il trasferimento congiunto della titolarità del punto vendita non esclusivo e dell attività primaria o prevalente oppure l affidamento in gestione di ramo di azienda, con svolgimento delle due attività nei medesimi locali; h) dichiarazione attestante la conformità dei locali alle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica; i) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali per l esercizio dell attività, resa da tutti i soggetti tenuti a presentarla ai sensi del D.PR. n. 252 del ; j) dichiarazione inerente il possesso della carta o del permesso di soggiorno, con indicazione dei relativi estremi, nel caso in cui il dichiarante sia cittadino straniero; k) copia di un documento d identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. 5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall art del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. ART. 13 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI 1. Le variazioni del legale rappresentante, della compagine sociale, della denominazione o ragione sociale, nonché della sede legale dell impresa sono soggette a comunicazione da presentare all Amministrazione Comunale nei 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi della variazione. 2. La comunicazione, da effettuarsi sugli appositi modelli predisposti dal competente ufficio comunale, deve contenere: a) generalità, numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese del dichiarante; b) indicazione della variazione intervenuta; c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali per l esercizio dell attività, resa da tutti i soggetti tenuti a presentarla ai sensi del D.P.R. n. 252 del ; d) dichiarazione inerente il possesso della carta o del permesso di soggiorno, con indicazione dei relativi estremi, nel caso in cui il dichiarante sia cittadino straniero; e) copia di un documento d identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. ART. 14 AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEI LOCALI 1. L ampliamento o la riduzione dei locali sono soggetti a comunicazione da presentare all Amministrazione Comunale. 2. Per ampliamento si intende l aggiunta di nuova superficie, adiacente o pertinente al locale o immobile, sede dell attività e comunicante con lo stesso. 3. La comunicazione, da effettuarsi sugli appositi modelli predisposti dal competente ufficio comunale, deve contenere: a) generalità, numero di codice fiscale o partita IVA, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese del dichiarante; b) indicazione della variazione intervenuta; c) dichiarazione attestante la conformità dei locali alle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, nonché a quelle relative alla destinazione d uso; d) dichiarazione inerente il possesso della carta o del permesso di soggiorno, con indicazione dei relativi estremi, nel caso in cui il dichiarante sia cittadino straniero; e) copia di un documento d identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. ART. 15 CESSAZIONE 1. La cessazione dell attività di un punto vendita esclusivo o non esclusivo, sia per chiusura definitiva che per trasferimento in proprietà o gestione, è soggetta alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi sugli appositi modelli predisposti dal competente ufficio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione. ART. 16 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITÀ 1. L attività di vendita in un punto esclusivo o non esclusivo, può essere sospesa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi.
9 Qualora l attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata al Comune entro 10 (dieci) giorni dall inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro 10 (dieci) giorni dall inizio del periodo di sospensione; c) assistenza ai figli minori con handicap come previsto dall art. 33 della Legge 104/1992 e dall art. 42 del D.Lgs n. 151 del 26/03/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell art. 15 della Legge n. 53 del ) da ultimo modificato dall art. 3, comma 106 della Legge del , n Nell ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l attività può essere sospesa per un periodo cumulativo di 15 (quindici) mesi. 4. Il termine di cui al comma 1 non si applica altresì in tutti i casi in cui i locali, oggetto dell attività, siano interessati da opere edilizie. In tal caso l interessato dovrà comunicare al competente ufficio comunale la data di inizio e di fine presumibile dei lavori. 5. Il periodo di sospensione dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale con congruo anticipo o, comunque, secondo i termini di cui al comma 2 e reso noto agli utenti mediante l esposizione di un apposito cartello ben visibile dall esterno. ART. 17 DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO 1. L autorizzazione o il titolo abilitativo alla vendita in punti esclusivi decade qualora il titolare: a) perda il possesso dei requisiti morali previsti per l esercizio dell attività; b) non inizi l attività entro un anno dalla data di rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; c) sospenda l attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all art. 16 del presente atto. 2. L autorizzazione o il titolo abilitativo alla vendita in punti non esclusivi decade: a) qualora il titolare perda il possesso dei requisiti morali previsti per l esercizio dell attività; b) qualora l attività di vendita di giornali e/o riviste non sia iniziata entro un anno dalla data di rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; c) qualora l attività di vendita di giornali e/o riviste sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvo i casi di sospensione volontaria di cui all art. 16 del presente atto; d) qualora venga meno, per qualsiasi causa, l attività principale o prevalente cui è annesso il punto vendita non esclusivo; e) qualora, in caso di trasferimento a terzi dell attività di cui al punto vendita non esclusivo, non vengano osservate le prescrizioni di cui all art. 12 comma 1 del presente atto. ART. 18 ESENZIONE DALL AUTORIZZAZIONE 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita della stampa quotidiana e periodica; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico ricettive quando essa costituisca un servizio ai clienti; g) per la vendita di quotidiani e periodici all interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Rientrano tra queste le strutture nelle quali l accesso del pubblico è soggetto a pagamento di un biglietto, nonché le strutture ad ingresso riservato, limitato o regolamentato. 2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione da presentare all ufficio comunale competente.
10 - 9 - ART. 19 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1. Ai fini dell esercizio dell attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove sono non sia già autorizzato un punto vendita, si applicano le stesse disposizioni previste per l attivazione dei punti vendita esclusivi. 2. L installazione di distributori automatici, negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione. ART. 20 MODALITÀ DI VENDITA 1. I punti vendita esclusivi assicurano, nella vendita di quotidiani e periodici, parità di trattamento alle diverse testate. 2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita. 3. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non, che effettuano la vendita; c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è vietata l esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. ART. 21 AUTORIZZAZIONI A CARATTERE STAGIONALE 1. Le attività di vendita di quotidiani e periodici a carattere stagionale possono essere esercitate nel periodo compreso tra il 1 (primo) MARZO e il 31 (trentuno) OTTOBRE di ogni anno. 2. Qualora negli stessi esercizi venga svolta anche l attività di vendita al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. 114\98, a carattere annuale, è possibile, su richiesta del titolare, uniformare la temporalità delle due attività. ART. 22 SUPERFICIE DI VENDITA 1. La superficie di vendita dei punti esclusivi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato. ART. 23 ORARI 1. Gli esercenti l attività esclusiva di vendita di quotidiani e periodici determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura nel rispetto dei seguenti parametri: Apertura antimeridiana non prima delle ore 5,00 Chiusura serale non oltre le ore 24,00 2. Gli esercenti l attività non esclusiva di vendita di quotidiani e periodici osservano gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescritti per l attività prevalente o principale. 3. Gli esercenti devono rendere noto all utenza l orario prescelto mediante esposizione di apposito cartello ben visibile dall esterno. ART. 24 FERIE E PERIODI DI CHIUSURA 1. Al fine di assicurare all utenza idonei livelli di servizio, l Amministrazione Comunale valuta gli eventuali periodi di ferie o i giorni di chiusura infrasettimanale comunicati dagli esercenti, titolari di punti vendita esclusivi, secondo parametri numerici determinati applicando la percentuale sotto indicata, nonché tenendo conto della ripartizione in zone del territorio comunale, di cui all art. 5 del presente atto:
11 nelle ZONE: 2 (CASTIGLIONCELLO) 6 (ROSIGNANO SOLVAY) 7 (VADA) 8 (MAZZANTA) i parametri numerici dei punti vendita esclusivi che devono rimanere aperti, arrotondati per difetto al numero intero più vicino, corrispondono al 30% di quelli complessivamente presenti nell area di riferimento; le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone 4 (GABBRO) e 5 (NIBBIAIA) ove è presente un solo punto vendita esclusivo. Non si applica, altresì, nelle zone 1 (ROSIGNANO MARITTIMO) e 3 (CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA) ove sono presenti n. due punti vendita esclusivi, di cui uno collocato lungo l autostrada, riservato, pertanto,agli utenti della stessa. 2. I periodi di ferie dei punti vendita esclusivi, nei limiti di cui sopra, devono essere comunicati, con almeno 20 (venti) giorni di anticipo al SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO, ai fini della verifica della permanenza del livello di servizio, determinato secondo i criteri di cui al presente articolo. 3. Gli esercenti devono rendere noti i periodi di ferie al pubblico mediante l esposizione, con anticipo di almeno 7 (sette) giorni, di apposito cartello ben visibile dall esterno. 4. Qualora siano presentate più comunicazioni di ferie o chiusura concorrenti, le stesse saranno esaminate seguendo l ordine cronologico di presentazione. In caso di coincidenza del giorno di presentazione, è data priorità al soggetto che ha maturato la maggiore anzianità rispetto alla data di inizio dell attività quale risulta da Registro delle Imprese. 5. Gli esercenti l attività non esclusiva di vendita di quotidiani e periodici osservano le disposizioni in materia di ferie e periodi di chiusura stabilite per l attività prevalente o principale. ART. 25 SANZIONI 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente atto si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente atto valgono le disposizioni normative in vigore, nonché le disposizioni degli altri piani e regolamenti comunali vigenti. ART. 27 ABROGAZIONI 1. Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura, che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente atto. ART. 28 NORME TRANSITORIE 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi, secondo le procedure di cui all art. 6 e seguenti del presente regolamento, avverrà solo successivamente all espletamento delle procedure previste nella fase transitoria sottoindicata. 2. I titolari di attività di PUNTI VENDITA ESCLUSIVI della stampa quotidiana e periodica del territorio comunale potranno trasferire la loro attività in una delle localizzazioni previste dall art. 6, secondo le seguenti modalità: entro tre mesi dalla data di efficacia del presente regolamento gli interessati dovranno presentare, esclusivamente a mezzo del servizio postale con RACCOMANDATA A.R., al Servizio Attività Economiche apposita istanza, secondo la modulistica predisposta dal competente ufficio comunale, in bollo con l indicazione dei locali in cui trasferire l attività e con la dichiarazione di disponibilità degli stessi. 3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, l ufficio competente esaminerà le istanze presentate secondo le seguenti priorità, nel caso di domande concorrenti per la stessa area di localizzazione: a. richiesta presentata da soggetti di cui alla L.R.T. n. 27 del 26 aprile 1993 (età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda); b. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per le attività di commercio in sede fissa; c. trasferimento dell attività da chiosco a punto vendita in sede fissa; d. ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede la data del timbro postale di spedizione), e. in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
12 L ufficio competente provvederà ad inviare agli interessati comunicazione, tramite raccomandata A.R., di accoglimento, richiedendo l eventuale documentazione integrativa da presentare, o di diniego. 5. Nel caso di accoglimento, entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, l attività dovrà effettivamente trasferirsi, pena la decadenza del diritto al trasferimento. 6. Nei 5 anni successivi alla data del trasferimento tali attività potranno trasferirsi esclusivamente nell area di propria localizzazione. 7. Le autorizzazioni resesi disponibili a seguito di trasferimento saranno assegnate tramite le procedure previste dall art. 6 decorsi 12 mesi dalla data di efficacia del regolamento, e, comunque, a seguito di un ulteriore incontro tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni del Settore. 8. Per le localizzazioni per le quali non siano presentate richieste di trasferimento entro i tre mesi sopra indicati, si applicheranno le norme di cui all art. 6 del presente piano. ART. 29 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente atto entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune della Delibera Consiliare di approvazione
13 COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO Dirigente Settore Gestione e Controllo Gianfranco Pianigiani GRUPPO DI LAVORO Istruttore Direttivo Amm.vo: Roberta Lorenzi Istruttore Amm.vo: Rita Bellagotti Istruttore Direttivo Vigilanza: Poli Stefano C:\Documenti\GESTIONE E CONTROLLO_ATTIVITA' ECONOMICHE_mn\EDICOLE_Regolamento_Delibera C.C.n. 22 del doc
attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05
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