Tellco fondazione d investimento
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- Martino Valli
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1 Regolamento della Tellco fondazione d investimento valevoli dal Tellco fondazione d investimento Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6431 Svitto t f tellco.ch
2 Indice Art. 1 Investitori 3 Art. 2 Ripartizione dell investimento patrimoniale 3 Art. 3 Valutazione e valore dei diritti 4 Art. 4 Emissione di diritti 5 Art. 5 Riscatto di diritti 6 Art. 6 Diritti degli investitori 7 Art. 7 Assemblea degli investitori 8 Art. 8 Consiglio di fondazione 8 Art. 9 Direzione aziendale 9 Art. 10 Gestione patrimoniale 9 Art. 11 Costi amministrativi 9 Art. 12 Esercizio del diritto di voto 10 Art. 13 Contabilizzazione e resoconto annuale 10 Art. 14 Lacune del regolamento 11 TA_05_503_01_i 2
3 In base all art. 11 degli Statuti della Tellco fondazione d investimento (in seguito denominata fondazione d investimento) il Consiglio di fondazione ha emesso il seguente regolamento: Art. 1 Investitori a) La cerchia degli investitori affiliati viene precisata nell art. 6 degli Statuti. L ammissione è subordinata alla compilazione di una domanda di adesione, al consenso del Consiglio di fondazione e alla sottoscrizione di almeno una quota. Con la presentazione della domanda di adesione l investitore accetta le disposizioni degli Statuti, di tutti i regolamenti e le disposizioni per l investimento. b) Il Consiglio di fondazione può fissare un minimo di sottoscrizione dei diritti o quote per ogni categoria d investimento. c) Dopo il rimborso di tutte le quote si perdono tutti i diritti conferiti all investitore. d) Il Consiglio di fondazione decide se tutte le condizioni per l adesione sono adempite. Esso può rifiutare l ammissione senza indicarne i motivi. L affiliazione viene normalmente effettuata tramite una convenzione scritta e diventa valida giuridicamente dopo la sottoscrizione e la liberazione dei diritti. Art. 2 Ripartizione dell investimento patrimoniale a) L investimento patrimoniale della fondazione viene ripartito in categorie d investimento che sono indipendenti tra di loro. b) Le singole categorie d investimento sono costituite da diritti uguali, senza valore nominale e senza scadenza, conferiti agli investitori. I diritti non sono valori mobiliari, sono registrati contabilmente e possono essere suddivisi in frazioni. I diritti si riferiscono sempre a una determinata categoria d investimento. c) Il Consiglio di fondazione può creare categorie supplementari d investimento o estinguerle. Esso provvede all elaborazione dei relativi prospetti. d) Le singole categorie d investimento vengono gestite e amministrate autonomamente per tutto quanto concerne gli investimento, i redditi, i costi e l amministrazione contabile. 3
4 Art. 3 Valutazione e valore dei diritti a) Il valore di ogni singola quota consiste nel diritto dell investitore a una rispettiva frazione del patrimonio netto della corrispondente categorie d investimento. b) Il Consiglio di fondazione stabilisce il prezzo dei diritti alla prima emissione. c) Dopo l emissione il valore d inventario di ogni diritto viene calcolato, al giorno del calcolo, dividendo il patrimonio netto della rispettiva categoria d investimento per il numero dei diritti già emessi per questa categoria d investimento. d) Il patrimonio netto delle categorie d investimento corrisponde al valore di mercato degli investimenti con l aggiunta degli altri valori patrimoniali, inclusi gli interessi, diminuito degli eventuali debiti come pure per gli investimenti immobiliari delle eventuali imposte che si dovranno probabilmente pagare in caso di liquidazione degli immobili. Per la determinazione del valore di mercato delle singole categorie d investimento sono determinanti le seguenti disposizioni: per le categorie investite principalmente in titoli (azioni, obbligazioni, diritti di altre categorie, investimenti del mercato finanziario ecc.): il corso registrato dai titoli nel giorno del calcolo; per le categorie investite soprattutto in immobili: il valore presumibile calcolato periodicamente, ma almeno una volta all anno, da un esperto con buona esperienza. In caso di necessità il Consiglio di fondazione può ordinare delle perizie intermedie sul valore degli immobili; per tutti gli altri casi: è determinate il prezzo che si potrebbe ottenere con una vendita prudente. e) Il calcolo del patrimonio netto delle categorie d investimento viene effettuato regolarmente, ma almeno una volta al mese e ad ogni data di emissione e di riscatto. f) Il reddito annuale delle categorie d investimento viene integrato nel capitale della rispettiva categoria. g) Il Consiglio di fondazione può decidere l integrazione o la suddivisione dei diritti nell ambito di una categoria d investimento. 4
5 Art. 4 Emissione di diritti a) Normalmente l emissione di diritti a favore degli investitori non è limitata. Tuttavia, in considerazione delle possibilità d investimento, il Consiglio di fondazione può limitare o sospendere completamente l emissione di diritti, Il Consiglio di fondazione sceglie le date di emissione. b) La procedura per la determinazione del prezzo (backward- risp. forward pricing) viene fissata dal Consiglio di fondazione che stabilisce anche la data entro la quale si possono ricevere gli incarichi per l acquisto di diritti. c) Il prezzo d acquisto dei diritti corrisponde al valore d inventario del singolo diritto al momento dell emissione. A questo valore si possono aggiungere le spese e gli oneri causati in media dall emissione. L eventuale differenza tra il valore d inventario e il prezzo di emissione viene accreditata alla rispettiva categoria d investimento. d) Normalmente, il controvalore del prezzo di emissione deve essere versato in contanti. In casi eccezionali e solo con il consenso del Consiglio di fondazione può essere saldato con un conferimento di valori. e) L acquisto di diritti viene effettuato esclusivamente tramite l emissione di nuovi diritti d investimento da parte della fondazione o tramite un piazzamento diretto dei diritti che sono stati restituiti dagli investitori. Non è permesso il libero scambio di diritti. f) I diritti non possono essere pignorati o ceduti in pegno. 5
6 Art. 5 Riscatto di diritti a) Gli investitori possono chiedere per la data fissata per i riscatti, il rimborso di tutti o di una parte dei loro diritti. La data per il riscatto viene fissata dal Consiglio di fondazione. b) In caso di situazioni straordinarie (p. es. se il mercato è chiuso o se le trattative di mercato sono limitate o sospese, o in caso di emergenze economiche, politiche, militari, monetarie o di altro genere o, infine, in caso di grandi limitazioni della liquidità) il Consiglio di fondazione può differire il riscatto dei diritti o di singole categorie d investimento. In questi casi il Consiglio di fondazione avvisa gli investitori. Il differimento non può essere superiore a un anno. Se il Consiglio di fondazione ritiene che sia necessario il prolungamento del differimento oltre un anno, deve convocare tempestivamente un assemblea straordinaria degli investitori che può decidere sull ulteriore procedura da seguire. Il valore di riscatto corrisponde a quello valevole per tutti i diritti rimanenti alla fine del periodo di differimento. c) La procedura per la determinazione del prezzo (prezzo backward risp. forward) viene stabilita dal Consiglio di fondazione che sceglie anche la data entro la quale possono essere accettati gli ordini per il riscatto dei diritti. d) Il prezzo di riscatto del diritto corrisponde al suo valore d inventario. Le spese e gli oneri risultanti dalla vendita dei diritti in seguito al riscatto possono essere dedotti dal valore di riscatto. L eventuale differenza tra il valore d inventario e il prezzo di emissione viene accreditata alla rispettiva categoria d investimento. e) La restituzione dei diritti viene effettuata esclusivamente tramite il riscatto da parte della fondazione. Non è permesso il libero scambio dei diritti. 6
7 Art. 6 Diritti degli investitori a) Gli investitori dispongono, in particolare, dei diritti stabiliti negli art. 8, 12 e 13 degli Statuti e negli art. 4, 5, e 6 di questo regolamento. b) Gli investitori hanno diritto a informazioni periodiche sul patrimonio netto delle categorie d investimento, sui prezzi d emissione e di riscatto e sui dati più importanti dello sviluppo delle categorie d investimento. c) Gli investitori hanno il diritto di consultare i documenti contabili, ad eccezione della documentazione che rappresenta un segreto d ufficio degli investitori o quando si tratta di dati riservati. d) Su richiesta dell investitore si deve calcolare il valore d inventario per ogni categoria d investimento. Il valore d inventario della categoria d investimento Immobili Svizzera è suddiviso in: terreni da costruzione, incl. gli immobili da demolire gli edifici in corso di costruzione gli edifici già costruiti, incluso il terreno circostante, suddivisi in appartamenti, edifici commerciali e terreni utilizzati per motivi professionali. Inoltre, su richiesta dell investitore, si devono notificare separatamente e per ogni parcella di costruzione i seguenti dati: Indirizzo Costi di acquisizione Valore assicurativo Valore di mercato Redditi lordi conseguibili e) Inoltre, su richiesta dell investitore, la Fondazione deve informare sugli acquisti, le vendite e gli altri affari. In caso di acquisto o di vendita di immobili, l investitore può chiedere informazioni sul prezzo convenuto per l operazione. 7
8 Art. 7 Assemblea degli investitori a) L assemblea ordinaria degli investitori viene convocata con un invito scritto del presidente del Consiglio di fondazione, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell anno d esercizio. L invito deve essere spedito con un preavviso di almeno venti giorni per la data dell assemblea. Può partecipare chi, al momento della spedizione dell invito all assemblea, è un investitore. Se nel periodo di tempo che intercorre tra la spedizione dell invito e la data dell assemblea vengono acquistate o riscattate delle quote, i diritti di voto aumentano o si riducono in modo corrispondente. Tuttavia il Consiglio di fondazione fissa la data alla quale il registro degli aventi diritto al voto viene chiuso. b) Con un autorizzazione scritta, ogni investitore può farsi rappresentare da un altro investitore. c) L assemblea che è stata convocata secondo le apposite disposizioni è in grado di deliberare indipendentemente dal numero dei voti rappresentati. d) L assemblea decide con la maggioranza semplice dei voti rappresentati. Fanno eccezione le decisioni ai sensi degli art. 12 e 13 degli Statuti che necessitano di una maggioranza qualificata. In caso di parità dei voti, decide quello del presidente. Le votazioni e le elezioni sono pubbliche se almeno un quinto dei presenti non chieda una procedura segreta. e) Il presidente del Consiglio di fondazione presiede l assemblea degli investitori e sceglie il redattore del verbale oltre agli addetti al conteggio dei voti. Art. 8 Consiglio di fondazione a) Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. b) Il Consiglio di fondazione si riunisce in caso di necessità, ma almeno due volte all anno. Il presidente deve invitare tutti i membri a partecipare alla riunione. Il Consiglio di fondazione viene convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri o, almeno, su richiesta di due membri. c) Il Consiglio di fondazione può deliberare se alla riunione è presente più della metà dei suoi membri. d) Il Consiglio di fondazione decide a maggioranta semplice. In caso di parità dei voti decide quello del presidente. e) Le decisioni possono essere adottate tramite lettera circolare se nessun membro chiede l esame della trattanda con una riunione. 8
9 Art. 9 Direzione aziendale Il Consiglio di fondazione sceglie una direzione aziendale precisandone i compiti e le competenze in un regolamento organizzativo e in un contratto di direzione. La direzione aziendale risponde del suo operato all approvazione del Consiglio di fondazione. Art. 10 Gestione patrimoniale Nell ambito dell amministrazione degli investimenti patrimoniali, la fondazione d investimento consiglia solo persone e istituzioni che sono in grado e sono sono organizzazati in modo da offrire tutte le garanzie di rispetto delle prescrizioni degli art. 48 f e 48 g (OPP2) e della prassi dell autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione impartisce i mandati di amministrazione patrimoniale solo a banche e / o a commissionari di borsa sottoposti alla vigilanza della FINMA. I mandati devono essere impartiti solo con una forma scritta. I compiti della gestione patrimoniale sono: a) l applicazione delle disposizioni per l investimento; b) l esecuzione dei compiti che le sono stati assegnati nell ambito del regolamento di organizzazione; c) il rapporto, da presentare almeno mensilmente, all attenzione del Consiglio di fondazione. Nei casi di urgenza il Consiglio di fondazione deve essere informato immediatamente; d) l elaborazione, all attenzione del Consiglio di fondazione,della documentazione determinante per i settori che le sono stati assegnati nell ambito del regolamento di organizzazione; e) applicazione delle decisioni del Consiglio di fondazione per i settori che le sono stati assegnati nell ambito del regolamento di organizzazione. Art. 11 Costi amministrativi I costi per l amministrazione, per la direzione aziendale, per il management del portafoglio, per le transazioni di acquisto e di vendita e e quelli per la distribuzione vengono inclusi, per ogni categoria d investimento, nel calcolo del valore dei diritti e addebitati periodicamente alle singole categorie. 9
10 Art. 12 Esercizio del diritto di voto a) Il diritto di voto deve poter essere esercitato regolarmente. b) In occasione dell esercizio del diritto di voto degli investitori, la fondazione d investimento agisce esclusivamente nel loro interesse e si comporta in modo neutrale. c) Se non esistono motivi speciali, il diritto di voto dovrebbe essere esercitato secondo le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione, a meno che il Consiglio di fondazione non consigli diversamente. d) In caso di situazioni straordinarie (in particolare in caso di fusioni, di unificazioni, di importanti mutazioni personali nel Consiglio di amministrazione o nella direzione aziendale, di opposizione alle proposte del Consiglio di amministrazione) il Consiglio di fondazione deve essere informato immediatamente. Art. 13 Contabilizzazione e resoconto annuale a) Per ogni categoria d investimento e per il patrimonio di base viene tenuta una contabilità separata. b) L anno d esercizio della fondazione d investimento termina il 31 dicembre di ogni anno. c) Entro sei mesi dalla chiusura dell anno d esercizio deve essere redatto, all attenzione degli investitori, un resoconto annuale secondo le disposizioni dell autorità di vigilanza, che deve indicare almeno: gli organi della fondazione d investimento; l ufficio di revisione; i periti per la valutazione dei valori; il resoconto d esercizio per tutte le categorie d investimento e per il patrimonio di base. Gli investimenti devono essere valutati in base al corso di Borsa e gli immobili in base a una stima indipendente, registrati alla fine dell anno; il numero dei diritti emessi e riscattati nel corso dell anno nelle diverse categorie, come pure la rimanenza finale; la destinazione del risultato d esercizio; lo sviluppo, la composizione e la performance delle categorie d investimento come pure i dati principali sui rischi; le situazioni di particolare importanza delle quali il Consiglio di fondazione si è occupato durante l anno d esercizio e soprattutto delle modifiche delle disposizioni per l investimento. d) Per ogni categoria d investimento viene redatto un elenco dei diritti posseduti dagli investitori. 10
11 Art. 14 Lacune del regolamento Per i casi che non sono regolati esplicitamente in questo regolamento, il Consiglio di fondazione è autorizzato a introdurre le modifiche necessarie in base allo scopo della fondazione d investimento e agli interessi degli investitori. Queste modifiche devono essere presentate, per la loro approvazione, alla successiva assemblea degli azionisti. Questo regolamento è stato approvato in occasione dell Assemblea degli investitori del Esso entra in vigore il e sostituisce la versione del Svitto, Tellco fondazione d investimento Il Consiglio di fondazione Luc Meier Presidente Dott. Dominique Becht Membro In caso di dubbi d interpretazione è determinate il testo in tedesco. 11
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