C BORSA ITALIANA-EURONEXT/MTS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 C BORSA ITALIANA-EURONEXT/MTS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2005; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione delle società Borsa Italiana S.p.A. e Euronext N.V., pervenuta in data 17 novembre 2005, nella quale, pur ritenendo non sussistente l obbligo di notifica, si invitava l Autorità, ove avesse ritenuto superate le soglie di fatturato, a considerare la documentazione trasmessa come formale notifica dell operazione per gli effetti di cui all articolo 16 della legge n. 287/90. VISTE le ulteriori comunicazioni delle medesime società, pervenute in data 30 novembre, 2 e 14 dicembre 2005, nonché il verbale dell audizione del 6 dicembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Borsa Italiana S.p.A. (di seguito Borsa Italiana) è la società che gestisce i mercati regolamentati dove si scambiano azioni, titoli derivati, obbligazioni e titoli di Stato al dettaglio. Borsa Italiana è stata privatizzata nel 1998 ed è attualmente partecipata dai principali istituti bancari italiani. Borsa Italiana controlla, tra l altro, le società Monte Titoli S.p.A. e Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.. Il fatturato realizzato a livello mondiale dal gruppo nel 2004 è stato di circa 194 milioni di euro, mentre il fatturato realizzato in Italia, comunque calcolato, non determina il superamento delle soglie di cui all articolo 16 della legge n. 287/90 per l insieme delle imprese interessate. 2. Euronext N.V. (di seguito Euronext) è la holding di diritto olandese a capo del gruppo Euronext, nato nel 2000 dalla fusione delle borse di Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Nel 2002 essa ha acquisito il LIFFE, un mercato dei derivati di Londra, e la borsa di Lisbona. Sui mercati gestiti dal gruppo Euronext si negoziano azioni, derivati e obbligazioni. Il fatturato realizzato a livello mondiale dal gruppo nel 2004 è stato di circa 886 milioni di euro, mentre il fatturato realizzato in Italia, comunque calcolato, non determina il superamento delle soglie di cui all articolo 16 della legge n. 287/90 per l insieme delle imprese interessate. Va anche rilevato che Euronext detiene il 41,5% del capitale della società LCH.Clearnet, ed il 24,9% dei diritti di voto in assemblea. 3. MTS S.p.A. (di seguito MTS) è la società di diritto italiano che gestisce i mercati regolamentati ove si scambiano titoli di Stato, principalmente italiani, all ingrosso (ovvero per lotti minimi elevati). MTS è stata costituita nel 1988 e privatizzata nel Il capitale sociale della società è suddiviso tra le principali istituzioni finanziarie internazionali e le principali banche italiane. MTS esercita il controllo e detiene partecipazioni in numerose società estere attive in altri Paesi europei le quali, parimenti, si occupano principalmente dell organizzazione di piattaforme di scambio dei titoli di Stato emessi in quei Paesi 1. Il fatturato realizzato a livello mondiale dal gruppo nel 2004 è stato di circa 60 milioni di euro. MTS S.p.A. (la società italiana del gruppo) presenta, secondo il suo bilancio di esercizio, un fatturato di 48,480 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE 4. L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Euronext e Borsa Italiana, del controllo di almeno il 51% del capitale di MTS tramite una società veicolo di nuova costituzione (JV), partecipata per il 49% da Borsa Italiana e per il 51% da Euronext. Le parti, nei patti parasociali, prevedono di gestire di comune accordo la JV e MTS ( both parties commit to operate jointly by consensus, to the greatest extent possible, through and within the Acquisition Vehicle as well as within MTS ( ) ). 5. In particolare, è previsto che vi debba essere il consenso di entrambi i soci nell assemblea della JV per deliberare in merito ad alcune materie, tra le quali le modifiche della partecipazione detenuta in MTS e la nomina degli 1 [In particolare, MTS S.p.A. controlla (e include nell area di consolidamento) le società MTS Deutschland e EuroMTS. La prima si occupa dell organizzazione di un mercato dove si scambiano titoli di Stato tedeschi; la seconda controlla varie piattaforme dove si negoziano titoli di Stato austriaci, greci, irlandesi, emissioni di organismi quali la Banca Europea degli Investimenti, obbligazioni societarie, nonché titoli di Stato di Paesi europei e non europei. Inoltre, MTS S.p.A. detiene partecipazioni non di controllo, ovvero di società collegate, non incluse nell area di consolidamento, nelle società che gestiscono i mercati dove si negoziano titoli di Stato olandesi, francesi, portoghesi e spagnoli.]

2 amministratori del Consiglio di Sorveglianza di MTS. Il Consiglio di Amministrazione della JV sarà composto da 5 membri, dei quali 2 designati da Borsa, 2 da Euronext e 1 in rappresentanza di MTS. Le decisioni saranno prese con il voto favorevole di 4 membri. 6. In merito a MTS, che adotterà il sistema dualistico di cui agli artt octies e ss. del codice civile, è previsto che il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 16 membri, dei quali 4 designati da Euronext, 4 da Borsa Italiana, 2 designati congiuntamente da Borsa e Euronext e 1 in accordo con il Ministero dell Economia. Ogni altro componente sarà designato congiuntamente da Borsa e Euronext. Le decisioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. Il Consiglio di Gestione di MTS sarà composto da 7 membri, 3 dei quali nominati dal Consiglio di Sorveglianza, 1 da Borsa Italiana, 1 da Euronext e 2 scelti tra i rappresentanti degli intermediari operanti su MTS. Le decisioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. Nei patti parasociali è altresì previsto che ogni questione posta al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione di MTS debba essere preventivamente discussa tra le parti al fine di raggiungere un consenso e di identificare la possibile presenza di situazioni di stallo. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE 7. Sulla base di quanto descritto, l operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto di MTS da parte di Borsa Italiana e Euronext, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/ In merito all obbligo di notifica preventiva dell operazione, ai sensi dell articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che il fatturato di bilancio realizzato da MTS S.p.A., l unica società operativa del gruppo attiva in Italia, è pari a circa 48 milioni di euro, quindi prima facie superiore alla soglia di 42 milioni di euro prevista per la società acquisita dal citato articolo Le parti ritengono che la soglia di fatturato prevista per la società acquisita dall articolo 16 della legge n. 287/90 non risulti, nel caso di specie, superata per le ragioni che seguono: a) il criterio di attribuzione del fatturato deve essere quello del luogo di residenza della clientela e, secondo tale criterio, ciò che rileverebbe sarebbero solo le vendite del gruppo MTS a clienti italiani, pari a [0-30] 3 milioni di euro.le parti richiamano la Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato 4, che indica quale criterio quello della residenza dei clienti, e quindi esse sostengono che il fatturato rilevante andrebbe individuato sulla base della destinazione della fattura dei servizi; b) in ogni caso, anche a prescindere da tale criterio, le parti ritengono che dal fatturato della società MTS S.p.A. andrebbero comunque esclusi i ricavi derivanti dalle altre società del gruppo, che ammontano a circa 9 milioni di euro, così che il fatturato da considerare ammonterebbe a circa 39 milioni di euro. Anche a tale riguardo, le parti richiamano il punto 23 della citata Comunicazione della Commissione; c) infine, anche ove non si volesse accogliere il principio secondo il quale i ricavi infragruppo non vanno conteggiati, questi, insieme ai ricavi derivanti da società collegate, andrebbero comunque sottratti dai ricavi di MTS S.p.A. in ragione della loro specifica natura e del fatto che si tratterebbe comunque di fatturato con società estere. In particolare, tali voci rappresenterebbero la rifatturazione a imprese controllate e collegate di costi di tecnologia maturati a fronte dell utilizzo da parte di tali imprese delle infrastrutture di rete del sistema MTS. L intero costo è sostenuto da MTS S.p.A., che a sua volta lo ribalta alle società controllate e collegate in funzione dell utilizzo della rete, senza trarne alcun profitto. 10. Di seguito si riporta la scomposizione del fatturato del gruppo MTS. La prima colonna riporta il contributo di ciascuna società alla formazione dei ricavi del bilancio consolidato. La seconda colonna riporta il valore dei ricavi derivanti da rapporti con società del gruppo inclusi nel bilancio della società MTS S.p.A. ma esclusi dal bilancio consolidato, al fine di rispettare i principi contabili che impongono di evitare duplicazioni. Tabella 1: scomposizione dei ricavi del gruppo MTS Ricavi del gruppo al netto delle poste infragruppo Ricavi da società controllate Totale ricavi del bilancio di ogni singola società MTS S.p.A [Peraltro, al medesimo valore si perviene prendendo dal bilancio consolidato il contributo attribuibile alla società MTS S.p.A. al lordo dei ricavi infragruppo.] 3 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 4 [Cfr. Comunicazione della Commissione 98/C 66/04 sul calcolo del fatturato pubblicata in G.U. CEE n. C66 del 2 marzo 1998, che al punto 46 prevede che il fatturato va attribuito al luogo in cui si trova il cliente, perché è qui, nella maggior parte dei casi, che è avvenuta la transazione, che si è generato un fatturato per il fornitore interessato e si è avuta concorrenza con i fornitori alternativi.]

3 EuroMTS Sltd MTS Deutschland MTS Next Ltd Totale ricavi del bilancio consolidato In merito alla sussistenza dell obbligo di comunicazione, si osserva preliminarmente che le soglie di fatturato indicate dall articolo 16 della legge individuano il collegamento funzionale della competenza dell Autorità ad esaminare le operazioni di concentrazione. Si tratta, com è evidente, di un dato di natura sostanzialmente formale, basato sulla dimensione delle imprese partecipanti alla concentrazione, e quindi di un parametro di stretta interpretazione in quanto volto esclusivamente ad individuare la competenza dell Autorità ad analizzare determinate operazioni. Tale criterio deve fornire la massima certezza agli operatori e ridurre al minimo la possibilità che le imprese possano procedere ad interpretazioni e riclassificazioni delle varie voci anche al fine di sottrarsi all obbligo di notifica. 12. Ciò premesso, si rileva che né il citato articolo 16 della legge n. 287/90 né il Formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione forniscono un chiaro criterio interpretativo del concetto di fatturato totale realizzato a livello nazionale. Nel formulario si richiama inoltre, in quanto applicabile, la Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato (98/C 66/04), la quale comunque, diversamente da quanto sostenuto dalle parti, non può che rappresentare uno strumento di ausilio interpretativo delle fonti primarie 5. In ogni caso, ciò che più rileva è che la Comunicazione individua quale metodo di attribuzione del fatturato quello del luogo in cui si trova il cliente, in quanto è qui, nella maggior parte dei casi, che è avvenuta la transazione, che si è generato un fatturato per il fornitore interessato e si è avuta concorrenza con i fornitori alternativi Nel caso di specie, quindi, ciò che assume rilievo decisivo è la circostanza che il cliente straniero si rivolge ad un impresa ubicata in Italia per inviare un ordine di acquisto o vendita di titoli e grazie al mercato gestito ed organizzato dalla stessa in Italiadove può incontrare un intermediario con ordini di segno opposto con cui realizzare lo scambio.l attività principale di MTS S.p.A. consiste infatti nell organizzazione e gestione di una piattaforma elettronica di negoziazione di titoli di Stato ed è quindi su tale piattaforma che si genera la transazione, in quanto qui si verifica l incontro tra domanda e offerta. Quando un cliente decide di acquistare un titolo di Stato italiano rivolgendosi a MTS S.p.A., questi canalizza, quindi, la propria domanda sulla piattaforma che genera fatturato in Italia; il fatto che, grazie alla tecnologia esistente, il cliente invii il proprio ordine per via telematica da località estere appare nel caso di specie circostanza irrilevante. 14. A conforto della tesi circa la territorialità delle transazioni, si rileva inoltre che tutta l attività svolta sul mercato gestito e organizzato da MTS è soggetta a stretta regolamentazione e vigilanza da parte delle Autorità italiane. 15. Né la residenza può dirsi individuare il contesto territoriale nel quale si svolge il confronto concorrenziale, posto che la distanza dalla piattaforma del luogo di residenza degli intermediari non appare assumere alcun rilievo competitivo. 16. Con riferimento alla seconda obiezione sollevata dalle parti, vale rilevare che in linea generale il principio di non conteggiare i ricavi infragruppo serve per non effettuare una duplicazione del fatturato nel caso di gruppi di imprese operanti nel medesimo ambito territoriale considerato. La questione appare nel caso di specie tuttavia fattualmente diversa, in quanto il gruppo MTS ha una sola società che realizza un fatturato in Italia. Non si presenta, quindi, alcun problema di duplicazione del fatturato, poiché il fatturato realizzato dalle società estere controllate dalla società italiana non viene conteggiato nel fatturato italiano. Anzi, dal momento che il collegamento territoriale previsto dalla legge n. 287/90 è individuato esclusivamente con il fatturato italiano, non vi è dubbio che solamente tale fatturato indica la dimensione italiana dell impresa nel suo complesso, e rileva ai fini della sussistenza dell obbligo di comunicazione preventiva 7. 5 [Nella sentenza n /04 (Sai-Fondiaria) il TAR ha rilevato che appare altresì evidente che non sarebbe comunque corretto fare dipendere le sorti dell interpretazione de qua dalla circostanza che la stessa ricada pedissequamente e di peso, o meno, in una specifica previsione della Comunicazione, non potendo dimenticarsi che la Comunicazione in esame è uno strumento interpretativo più che una fonte del diritto, e come tale le sue indicazioni nell esame dei singoli casi possono ben essere ulteriormente sviluppate (punto 2), nel rispetto va da sé- delle norme sovraordinate.] 6 [Comunicazione della Commissione 98/C 66/04, cit., punto 46.] 7 [Sia l Autorità che la Commissione considerano il fatturato intragruppo come valore rilevante per individuare la reale dimensione dell impresa alla quale applicare una sanzione amministrativa. In tal senso si è anche pronunciato il Tribunale di prima istanza (sentt. Europa Carton/Commissione del 1998 T-304/94 e Logostor/Commissione del 2002 T-16/99) precisando che non solo non è vietato considerare i ricavi intragruppo, ma proprio che essi indicano la dimensione effettiva dell impresa e che la mancata considerazione di tali voci comporterebbe una discriminazione fra imprese integrate e non. Si rileva, al riguardo, che lo stesso tribunale ha precisato che la disciplina prevista dalla comunicazione della commissione si spiega con il fatto che la presa in considerazione di tali operazioni

4 17. Passando alla terza questione posta dalle parti, va ribadito che il criterio del fatturato al fine di individuare la competenza dell Autorità deve essere considerato di stretta interpretazione, riducendo al minimo la possibilità che le imprese possano procedere ad interpretazioni che potrebbero consentire un elusione dell obbligo di notifica. Non può quindi essere accolta l obiezione fondata, sostanzialmente, sul fatto che una parte consistente di ricavi di MTS S.p.A. apparirebbe nel bilancio di MTS S.p.A. solo per una scelta di natura contabile. 18. Infatti, i ricavi in questione corrispondono per la quasi totalità 8 alla fatturazione ad imprese controllate e collegate per l utilizzo pro-quota dell infrastruttura tecnologica necessaria per il funzionamento della piattaforma di negoziazione sviluppata da MTS S.p.A. per realizzare la concezione di mercato dalla stessa ideata e che viene trasferita alle società collegate e controllate. Peraltro, nel conto economico e nella nota integrativa al bilancio di MTS S.p.A. con riferimento a tali voci si indica espressamente che trattasi di ricavi. 19. Per quanto esposto in precedenza in merito all individuazione del luogo ove si è originato il fatturato, il fatto che imprese estere utilizzino poi tale tecnologia in Paesi esteri, ove esse hanno sede ed operano, non appare sufficiente per qualificare tale fatturato come realizzato in uno Stato straniero. Ciò che assume rilevanza è che il valore di tali transazioni deriva dal trasferimento di tecnologia e/o di servizi tecnologici sviluppati ed erogati da MTS S.p.A., e quindi in Italia. 20. Sulla base di quanto esposto, l operazione in esame rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato nazionale realizzato dall impresa acquisita è superiore alla soglia di 42 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE a) Il settore interessato 21. L operazione in esame interessa il settore dell organizzazione di servizi di negoziazione di strumenti finanziari (fase di trading), con particolare riferimento ai titoli di Stato ove opera la società acquisita MTS, e dell offerta di servizi successivi alla fase di negoziazione, necessari per perfezionare le operazioni (fase di post-trading), ove sono invece attive le società acquirenti. I clienti delle società che offrono tali servizi sono gli operatori specializzati che effettuano operazioni di compravendita di strumenti finanziari ad esito di ordini impartiti dalla propria clientela oppure nell ambito della gestione del proprio portafoglio finanziario. 22. La negoziazione di titoli di Stato può avvenire tramite l utilizzo dei servizi offerti da mercati regolamentati 9 e da mercati non regolamentati che si servono di piattaforme di scambio elettroniche 10 ; può inoltre avvenire secondo forme di scambio bilaterali (voice broking) o tramite internalizzazione delle negoziazioni Si può inoltre distinguere a seconda della nazionalità dell emittente dei vari titoli trattati. Infatti, i titoli di Stato di diversi Paesi dell area euro, pur presentando generalmente un rischio di controparte inferiore ai titoli a reddito fisso emessi dal settore privato, possono presentare tra di loro diversi rating. Inoltre, i mercati dove si scambiano titoli di Stato di diverse nazionalità sono tendenzialmente organizzati in modo distinto e sono sottoposti a specifici dettami regolamentari, legati anche alle diverse modalità di collocamento dei titoli da parte dei vari governi. 24. Sempre per quanto riguarda la negoziazione di titoli di Stato, è possibile distinguere ulteriormente tra negoziazione all ingrosso e al dettaglio. La prima caratterizza mercati ove gli scambi sono effettuati per quantitativi minimi elevati, soddisfacendo la domanda di operatori di grandi dimensioni per attività di tipo istituzionale. Nei mercati al dettaglio, invece, che sono tendenzialmente utilizzati da operatori bancari per soddisfare la richiesta della propria clientela retail, si scambiano quantitativi minimi notevolmente inferiori. 25. Sui mercati gestiti da Borsa Italiana, che sono mercati regolamentati, si negoziano, oltre che azioni e derivati, anche obbligazioni e titoli di Stato al dettaglio, principalmente italiani (segmento MOT e EuroMOT) 12. Euronext gestisce mercati dove si negoziano azioni, derivati e titoli a reddito fisso, principalmente stranieri. avrebbe come conseguenza che lo stesso fatturato costituirebbe oggetto di un computo doppio (punto 361).] 8 [Il totale dei ricavi in questione ammonta a 15 milioni di euro, dei quali 2 per la vendita di dati. Non ci si soffermerà sulla necessità di includere o meno tali ultimi ricavi, in quanto tale operazione non cambierebbe il risultato. ] 9 [La nuova Direttiva sui Servizi di Investimento (Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004), definisce un mercato regolamentato come un sistema multilaterale, ammininistrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l incontro al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che autorizzato e funziona regolarmente ( ) (art. 4).] 10 [La nuova Direttiva sui Servizi di Investimento definisce un Sistema Multilaterale di Negoziazione come un sistema multilaterale gestito da un impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l incontro al suo interno ed in base a regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ( ) (art.4).] 11 [Si parla di internalizzazione delle negoziazioni quando un intermediario fa incontrare ordini opposti della propria clientela e regola le posizioni all interno del proprio portafoglio clienti, oppure quando prende posizione in proprio nei confronti del cliente. ]

5 MTS è in Italia la società autorizzata alla gestione dei mercati regolamentati all ingrosso di titoli di Stato Come accennato, successivamente alla negoziazione si effettuano le attività di post-trading, che comprendono le procedure con le quali sono perfezionati i contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari negoziati. Il post trading si compone comunemente di due fasi: quella di clearing e quella di settlement. Nella fase di clearing avviene l acquisizione delle informazioni sulle operazioni su titoli provenienti dai mercati, la loro verifica ed eventuale rettifica, nonché il calcolo delle posizioni di ogni operatore verso il mercato. In alcuni mercati può operare una Controparte Centrale (di seguito anche CCP), cioè un entità che si frappone tra i due contraenti originari, sostituendosi alle parti attraverso la novazione del contratto originario, e garantendo il buon fine delle obbligazioni assunte. Per svolgere tale funzione la CCP raccoglie gli ordini e provvede ad effettuare una prima forma di liquidazione netta tra di essi. Nella fase di settlement e custodia avviene il perfezionamento della transazione con il definitivo trasferimento di titoli dal venditore al compratore, ed il definitivo trasferimento del contante, dal compratore al venditore. Inoltre, vengono effettuate le operazioni di gestione dell aspetto proprietario dei titoli. 27. Per la fase di settlement e custodia dei titoli italiani, la società Monte Titoli è l unico depositario centrale per tutti gli strumenti finanziari di diritto italiano (cioè l unico operatore nell attività di custodia) e opera in regime di monopolio legale nel settlement 14, avendo ottenuto nell ottobre 2000 l'autorizzazione di Banca d'italia e Consob a svolgere tale attività. 28. In merito alla fase di clearing, Cassa di Compensazione e Garanzia (di seguito Cassa) opera come Controparte Centrale sui mercati gestiti da Borsa Italiana e MTS. Su MTS l utilizzo della Controparte Centrale non è obbligatorio 15, anche se sono prospettate modifiche regolamentari che nel futuro ne renderanno l utilizzo più diffuso 16. Per le transazioni effettuate su MTS è possibile servirsi anche della società LCH.Clearnet e gli investitori sono liberi di scegliere a quale delle due aderire. b) L accesso ai servizi di post-trading 29. Le negoziazioni effettuate sui mercati gestiti da MTS vengono processate direttamente da Monte Titoli e Cassa. Le negoziazioni effettuate sugli stessi titoli trattati da MTS, ma che avvengono su altri mercati, come ad esempio mercati non regolamentati consistenti in piattaforme elettroniche, possono accedere indirettamente ai servizi di Monte Titoli e Cassa tramite l intermediazione di un operatore che ha un collegamento diretto con le medesime. Le transazioni che avvengono attraverso forme di scambio bilaterale vengono inviate dagli stessi intermediari aderenti alle strutture di post-trading. 30. La possibilità per i mercati di ottenere un accesso diretto ai servizi offerti dalle società di post-trading rappresenta un elemento competitivo di grande rilevanza. La possibilità di inviare direttamente ai sistemi di post-trading le istruzioni per processare le transazioni concluse sul proprio mercato consente infatti di risparmiare costi, di aumentare il grado di sicurezza della fase di post-trading, di evitare di fornire informazioni sulla propria clientela ad altri intermediari, nonché di rafforzare la propria immagine sul mercato. 31. Le modalità di accesso ai servizi di post-trading sono decise da Monte Titoli e Cassa sulla base di propri regolamenti e procedure interne, in conformità con quanto disposto dalla normativa. In particolare, per quanto riguarda i servizi offerti da Cassa, il Regolamento prevede che la medesima eserciti le proprie attività secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale. E previsto che Cassa stipuli con ciascuna società di gestione, sia essa di mercati regolamentati o di mercati non regolamentati, un apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema. Nel Regolamento si fa tuttavia riferimento sempre ai segmenti di mercato gestiti da Borsa Italiana e MTS. Sono inoltre disciplinate le forme attraverso le quali gli intermediari possono aderire alla Cassa. Il Regolamento dei servizi di Monte Titoli relativo alla fase di settlement si limita a disciplinare le modalità di partecipazione al proprio sistema da parte degli intermediari, non specificando invece quale sia la modalità attraverso la quale mercati diversi da Borsa Italiana e MTS possono utilizzare direttamente i servizi offerti da Monte Titoli. 12 [Il lotto minimo di negoziazione è su tali segmenti pari rispettivamente a 1000 e 5000 euro.] 13 [Il lotto minimo di negoziazione sui mercati gestiti da MTS è pari a 2,5 milioni di euro. La quasi totalità delle transazioni che avvengono sui mercati gestiti da MTS sono effettuate tra operatori specializzati in tale attività. Inoltre, MTS gestisce il mercato Bondvision, dove gli operatori specializzati negoziano con una clientela finale che, in ragione della natura di mercato all ingrosso di Bondvision, è rappresentata da investitori istituzionali. Il volume medio delle transazioni effettuate su Bondivision è di 9 milioni di euro.] 14 [In merito alla fase di settlement, l art. 69 del TUF prevede che La Banca d Italia, d intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e liquidazione ( ) e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio ( ) esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata ( ).] 15 [Diversamente, per le transazioni effettuate sulla maggior parte dei segmenti di Borsa Italiana è obbligatorio aderire a Cassa di Compensazione e Garanzia.] 16 [E infatti previsto che dal 2006 solo gli intermediari che utilizzeranno la CCP potranno aspirare ad accedere con privilegi alle aste del governo per l emissione dei titoli di Stato.]

6 32. Borsa Italiana ha informato l Autorità che la prima domanda di accesso diretto a Monte Titoli da parte di una piattaforma estera è stata presentata nel dicembre 2004 e che tale società ha ottenuto l accesso a partire dal 12 dicembre Borsa Italiana ha inoltre indicato che si impegna alla adozione di ogni iniziativa idonea a confermare e rafforzare la garanzia di un tempestivo accesso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano domanda ai servizi di post trading prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia e da Monte Titoli, tenuto conto e fatti salvi i poteri e le competenze di ogni altra Autorità e Istituzione nazionale interessata. In particolare, al fine di dare realizzazione a tale impegno, essa fra l altro adotterà, secondo tempistiche specificate, le seguenti iniziative: 1) inserire nel Regolamento di Monte Titoli un vincolo ad operare secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale; 2) inserire nel Regolamento di Monte Titoli la previsione di poter acquisire le operazioni da piattaforme gestite da mercati regolamentati e non regolamentati stipulando apposite convenzioni; 3) ampliare, nel Regolamento di Cassa, il riferimento a tutti mercati con i quali sia stata stipulata una convenzione; 4) definire procedure trasparenti, autovincolanti, verificabili e non discriminatorie per il trattamento di domande provenienti da mercati regolamentati e non regolamentati per l utilizzo dei servizi di Cassa e Monte Titoli; 5) fornire adeguata pubblicità della disponibilità a contrarre da parte delle società di post-trading del gruppo Borsa Italiana. c) Gli effetti dell operazione 33. Come descritto, il gruppo Borsa Italiana gestisce mercati regolamentati dove si scambiano azioni, obbligazioni, derivati e titoli di Stato al dettaglio, principalmente italiani. Inoltre, esso controlla Cassa di Compensazione e Garanzia e Monte Titoli. Il gruppo Euronext gestisce anch esso mercati regolamentati dove si scambiano principalmente azioni, obbligazioni e derivati non italiani. Inoltre, è il principale azionista di LCH.Clearnet 17. Il gruppo MTS gestisce mercati dove si negoziano all ingrosso titoli di Stato emessi da vari Paesi; in Italia MTS S.p.A. gestisce mercati dove si negoziano principalmente titoli di Stato all ingrosso ed è un mercato regolamentato. 34. In tale quadro, si ritiene che l operazione non determini effetti di tipo orizzontale. Infatti, appare possibile affermare che i servizi di negoziazione di azioni e derivati non siano sostituibili con servizi di negoziazione di titoli a reddito fisso. In particolare, inoltre, non risulta una stretta relazione di sostituibilità tra negoziazione di obbligazioni e titoli di Stato al dettaglio da un lato (come il MOT e EuroMOT gestiti da Borsa Italiana) e titoli di Stato all ingrosso dall altro (negoziati sui mercati gestiti da MTS). 35. Sotto il profilo dell accesso ai servizi di post-trading resi da parte di Monte Titoli e Cassa, gli elementi acquisiti e l impegno assunto da Borsa Italiana di garantire un accesso equo, trasparente e non discriminatorio a chi ne faccia domanda, accompagnato da iniziative di modifica dei regolamenti e delle procedure interne, permettono di ritenere che l operazione in esame non rafforzi la possibilità di ostacolare le negoziazioni svolte su mercati concorrenti di MTS, impedendo il loro accesso ai servizi di Cassa e Monte Titoli. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 17 [in particolare, la società lch. clearnet è appartenuta fino al 2002 al gruppo euronext. attualmente, euronext detiene il 41,5% del capitale di lch.clearnet, con il 24,9% dei diritti di voto. circa il 60% dei ricavi di tale controparte centrale derivano dal clearing fatto su mercati gestiti da euronext.]

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