L adesione a fondi pensione. Principio e regole di garanzia dell informazione precontrattuale, di Mario Bessone

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1 L adesione a fondi pensione. Principio e regole di garanzia dell informazione precontrattuale, di Mario Bessone Autore: Mario Bessone, Prof. Ordinario di Diritto Privato, Roma, La Sapienza Categoria Articolo: Finanza / Gestione collettiva del risparmio 1. Disegnando le grandi linee della disciplina dei fondi pensione le norme del decreto legislativo 124 dell'aprile 1993 hanno indicato con chiarezza la basicrule dell'intero ordinamento si settore. Si opera in un regime normativo che mette al suo vertice il principio della libertà di adesione. Le analisi in prospettiva di comparazione rilevano la presenza di sistemi di previdenza complementare dove l adesione a fondi pensione ha carattere obbligatorio. Modelli normativi di questo genere si devono ad una precisa opzione di politica economica per un regime pensionistico di genere misto, che compensi la contenuta quantità delle prestazioni offerte dal sistema previdenziale pubblico di primo pilastro appunto con il di più di prestazioni assicurate da forme previdenziali di secondo pilastro, pur sempre complementari ma diventate anch esse materia di obbligo e parte necessaria del complessivo insieme del sistema pensionistico. La partecipazione a forme previdenziali di secondo pilastro tende invece ad essere regolata secondo principio di libertà di adesione là dove le prestazioni di rendita per l età anziana assicurate dal sistema pubblico sono più consistenti, essendo al tempo stesso assai costose le contribuzioni occorrenti per conseguire questo risultato di ricchezza pensionistica. E nel complessivo disegno delle norme del decreto legislativo 124 il principio di libertà di adesione presenta tutti i caratteri di autentico principio costitutivo del sistema. Consegnare risparmio a fondi pensione o invece disporne in altro modo è cosa che ognuno decide per sé. E non operano presunzioni di alcun genere. Non si danno perciò fattispecie di adesione a forme pensionistiche complementari senza una espressa dichiarazione di volontà. E anche quanto ai fondi pensione del mondo del lavoro è in radice escluso che possano esistere un vincolo o un obbligo capaci anche soltanto di limitare un generale principio di libertà che se opera a tutto campo per essi è poi confermato in forma perentoria dal quarto comma dell art. 3 del decreto legislativo. Alla rigorosa osservanza del principio devono uniformarsi tutte le Pagina 1 di 19

2 organizzazioni sociali che operano da fonti istitutive di fondi pensione nel collettivo interesse dei lavoratori. Si tratti di forme pensionistiche complementari del settore privato o di quante riguardano i comparti del pubblico impiego, le fonti istitutive del fondo pensione devono garantire la libertà di adesione individuale all iniziativa previdenziale. Perciò non esistono coalizioni di interesse, appartenenze di corporazione o vincoli di solidarietà collettiva più forti di quel principio. Con la concisa chiarezza delle formule di estrema sintesi la libertà di adesione in questo senso qualifica e regola l intero sistema della previdenza complementare.alle soggettive valutazioni dei singoli si conferisce un valore sovraordinato a qualsiasi altro. E a fare maggior chiarezza sulle ragioni che motivano l'indicato principio di libera determinazione del che cosa preferire provvedono poi le singole norme di disciplina della forma pensionistica complementare. Dall adesione al fondo pensione derivano infatti un rapporto giuridico contributivo e a suo tempo un rapporto giuridico previdenziale che si configurano come fattispecie a contenuto fortemente vincolato. La dichiarazione di adesione al fondo pensione (a qualsiasi fondo chiuso o aperto che sia) è consenso espresso nelle forme della pura e semplice accettazione di un contratto standard, in ogni sua parte configurato come un insieme di condizioni generali che non lasciano spazio ad alcuna possibilità di trattativa o di inserzione di clausole correttive dello standard. Il regime degli oneri che gravano sull aderente in corso di svolgimento del rapporto contributivo anch esso non è regime liberamente contrattato, così come del tutto precostituito è l insieme dei contenuti e delle quantità delle prestazioni poi offerte agli iscritti alla forma pensionistica nel corso del rapporto previdenziale che ne deriva. In presenza di queste (e altre) rigorose norme di limite alla possibilità stessa di adeguare a soggettive preferenze la forma pensionistica complementare tanto più era perciò necessario assicurare ampia libertà quanto alla decisione che ai possibili destinatari di fondi pensione si domanda di assumere. E sarà chiaro che la decisione da assumere è di genere molto complesso.e' una decisione individuale ma molto spesso assunta nell'interesse di un intero nucleo familiare. E una decisione che invariabilmente comporta una valutazione dei flussi di reddito percepiti o attesi in futuro e una attenta considerazione della anzianità contributiva maturata quanto alla pensione del sistema obbligatorio (così come una evidente attenzione ai possibili svolgimenti della propria posizione professionale ). Allo stesso modo occorre un razionale apprezzamento della composizione e degli elementi distintivi delle attività finanziarie Pagina 2 di 19

3 e delle altre attività patrimoniali già presenti nella economia individuale del singolo o del suo nucleo familiare. Occorre quindi ragionare sulla soglia di rischio, le prospettive di rendimento e la durata degli investimenti già in atto non esclusi gli investimenti eventualmente già in altro modo attivati per finalità previdenziali. A tutto questo si aggiunga infine ciò che può essere specialità delle particolari e sempre mutevoli situazioni personali dei possibili destinatari delle forme pensionistiche complementari. E quanto all'eventuale adesione al programma previdenziale che i fondi pensione propongono naturalmente soltanto adeguate informazioni sui caratteri distintivi di ogni singola forma pensionistica e le dovute garanzie di trasparenza delle attività di gestione patrimoniale possono offrire tutti gli elementi di valutazione necessari per maturare decisioni di investimento realmente consapevoli. Si tratti di fondi pensione chiusi o di fondi pensione aperti altra regola costitutiva della speciale disciplina di settore è perciò un rigoroso principio di disclosure. Veridicità e completezza dell'informazione sono bene pubblico che deve ricevere garanzie tanto maggiori quando è in questione il possibile investimento di risparmio con finalità previdenziale. Lo ricorda il progetto di direttiva sugli enti pensionistici complementari in corso di elaborazione nelle sedi comunitarie. E le norme del decreto legislativo 124 a tutelare quel bene provvedono con disposizioni di carattere imperativo. L' offerta di mercato del fondo pensione aperto è in senso tecnico una operazione di sollecitazione del pubblico risparmio. E più precisamente offerta di un servizio finanziario che le imprese di intermediazione mobiliare indicate dall'art. 6 del decreto legislativo offrono al pubblico costituito da un numero indefinito di soggetti che sono potenziali aderenti alla forma pensionistica. E a garanzia di veridicità, completezza e trasparenza dell informazione necessaria per maturare consapevoli decisioni di investimento opera la disciplina che la norma dell art. 9 del decreto legislativo stabilisce al suo primo comma. Là dove si inizia a delineare il regime giuridico dei fondi pensione aperti al tempo stesso la norma dell art. 9 avverte infatti che con riguardo ad essi restano comunque ferme le disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio. E questa è formula di univoco e immediato rinvio a tutta una serie di norme del T.u.f., il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che con le disposizioni dove si stabilisce obbligo di prospetto informativo ( e altre ancora ) assicura informazione e trasparenza sia quanto ai soggetti che sollecitano l investimento sia quanto agli strumenti finanziari che ne sono l oggetto. Pagina 3 di 19

4 Allo stesso modo le norme del T.u.f costituiscono obbligato punto di riferimento per la disciplina di protezione dei lavoratori interessati alle iniziative di previdenza complementare promosse da fondi pensione chiusi.. Sia pure con esclusivo riguardo ad un limitato ambito di forme pensionistiche, la norma del quarto comma dell art. 4 del decreto legislativo 124 a prescriveva infatti modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio. Già la norma del quarto comma dell art. 4 tracciava perciò le grandi linee di una disciplina di garanzia dei possibili destinatari dell offerta di fondi pensione chiusi, successivamente integrata dalle prescrizioni di un decreto del Ministro del lavoro( è il decreto 211 del gennaio 1997) e infine completata da deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ( la Covip ), con la previsione di una scheda informativa che come si preciserà più avanti ha stabilito un regime di ampia disclosure esteso anche ai fondi non considerati dalla norma del decreto legislativo. E si tratta di un ulteriore regime di garanzia dell informazione e della trasparenza di soggetti, iniziative e strumenti finanziari in decisiva misura costituito da disposizioni con sicuri caratteri di inderogabilità. Da tutto questo un ordinamento di settore che il decreto legislativo 47 del febbraio 2000 ha integrato mediante norme che costituiscono grande riforma di sistema perché disponendo la disciplina dei nuovi piani pensionistici individuali al tempo stesso hanno significativamente esteso ambito e modi di operare del principio di libertà. Piani pensionisti individuali possono essere offerti al mercato del risparmio previdenziale dal fondo pensione aperto (secondo il regime diventato l' art. 9 bis del decreto legislativo 124),così come possono essere offerti dall'impresa assicurativa nella forma del contratto di assicurazione sulla vita (secondo il regime diventato l'art. 9 ter del decreto ). E con riguardo all'ambito dei possibili destinatari della nuova forma previdenziale non ci sono prescrizioni di limite.per la nuova formulazione dell'art. 2 del decreto legislativo 124 l'adesione a piani pensionistici individuali è infatti consentita anche a quanti non sono titolari di redditi di lavoro né di redditi di impresa. Si rimuove perciò il vincolo di obbligata connessione tra appartenenza al mondo del lavoro e previdenza pensionistica, di modo che le prestazioni conseguenti alla sottoscrizione di piani pensionistici individuali non sono necessariamente complementari a prestazioni del sistema pensionistico pubblico. E sarà chiaro tutto il rilievo di una normativa intesa a garantire protezione previdenziale anche a quanti per il passato ne erano inevitabilmente esclusi. Ma la riforma operata con il decreto legislativo del febbraio 2000 è di segno davvero molto forte anche Pagina 4 di 19

5 per ciò che ne risulta stabilito con espresso riferimento al mondo del lavoro.il principio di libertà che già consentiva di decidere se sottoscrivere un contratti di adesione ad una forma pensionistica complementare dalle disposizioni del decreto legislativo 47 è infatti integrato dalla libertà di scegliere senza prescrizioni di limite quale forma pensionistica privilegiare.con le sue disposizioni si è così finalmente assicurata la dovuta estensione di campo alla libertà di decisione dei singoli anche quanto.alle possibili alternative di investimento di risparmio con finalità previdenziale. In passato prevaleva una policy di preferenza per il fondo pensione chiuso esistendo rigorose norme di limite all'adesione a fondi pensione aperti. E quando fosse possibile l'adesione a fondo pensione chiuso norme a valere per gli appartenenti a qualsiasi settore del lavoro dipendente Con una nuova formulazione del secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 124, le disposizioni del decreto legislativo del febbraio 2000 hanno invece azzerato ogni previsione di limite, essendo perciò consentita a tutti libertà di scelta tra fondo pensione chiuso e fondi aperti così come è consentita l'alternativa offerta dal piano pensionistico individuale dell'impresa assicurativa.da ciò davvero un decisivo passo nella giusta direzione.quali sono costi e benefici delle diverse forme previdenziali dicono con sufficiente chiarezza le norme del decreto legislativo 124..Quali sono le particolarità dei nuovi piani pensionistici individuali si legge nelle disposizioni degli artt. 9 bis e 9 ter E che ognuno possa poi decidere liberamente come regolarsi e che cosa scegliere ancora una volta è precisamente quello che un evoluto ordinamento della materia deve consentire. L'estensione di campo che si è assegnata al principio di libertà delle decisioni di portafoglio pensionistico indica una volta di più tutto il rilievo delle disposizioni sulla informazione precontrattuale indispensabile per garantire che quanti pensano alle necessità dell'età anziana possano maturare decisioni di investimento davvero consapevoli.perciò si deve la maggior attenzione al regime di disclosure dei programmi previdenziali che imprese di assicurazione propongono nella forma del piano pensionistico individuale dell'art. 9 ter così come all'offerta di mercato dei fondi pensione, si tratti dell'iniziativa imprenditoriale dei fondi pensione aperti o del contratto di associazione ad un fondo pensione chiuso che per appartenenti al mondo del lavoro sia attivato sul modello organizzativo del primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 124. E a veder bene l ordinamento della materia previdenziale non fa altro che uniformarsi ad una policy condivisa dalla generalità delle normative di regolazione dell'economia finanziaria tutte Pagina 5 di 19

6 ormai invariabilmente caratterizzate da una forte attenzione alle necessarie garanzie di trasparenza di soggetti e di attività. Garanzie che se operano con forza a tutela di quanti sottoscrivendo contratti di adesione già sono diventati gli iscritti ad una forma pensionistica allo stesso modo presentano grande consistenza anche quando operano a protezione di quanti sono ancora soltanto potenziali aderenti al suo programma. In fase di esecuzione del contratto di investimento di risparmio con finalità previdenziale il principio di trasparenza è regolatore fondamentale del complessivo insieme dei rapporti che intercorrono tra fondo pensione o imprese assicurative e partecipanti alla loro iniziativa di financialindustry. Ma già in fase di rapporto precontrattuale ogni possibile modalità di promozione delle adesioni deve uniformarsi ad una disciplina di settore che prescrive ampiezza di informazione e perciò garanzie di trasparenza della forma pensionistica nell interesse della generalità dei destinatari della proposta di investimento. E va considerato che volta a volta diverso il regime delle garanzie per qualsiasi iniziativa di sollecitazione all investimento di risparmio con finalità pensionistica la consegna di un documento che valga da informazione preventiva è atto dovuto. 2. Quanto alle attività di raccolta delle adesioni a fondi pensione negoziali e chiusi già le disposizioni del decreto legislativo 124 segnalavano la necessità di una disciplina intesa ad assicurare adeguate garanzie di informazione sul programma previdenziale,con una normativa espressamente riferita ai fondi pensione che fossero costituiti nell ambito di categorie, comparti o raggruppamenti del genere indicato al primo comma dell'art. 2. Per essi il quarto comma dell art. 4 del decreto legislativo prescriveva le già ricordate modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, in questo senso operando un espresso rinvio alla policy e alle regole di tutela dell investitore che nella legislazione di mercato finanziario configurano modelli di regolamentazione delle attività interamente costruiti sul principio di trasparenza. Una volta di più si trattava quindi di provvedere alla predisposizione di documenti capaci di offrire tutte le informazioni necessarie per consentire al destinatario della sollecitazione una consapevole decisione di investimento. E si consideri in che misura nel contesto del decreto legislativo 124 trasparenza e garanzie di informazione per univoca indicazione degli artt. 16 e 17 del decreto sono in linea di principio indicate come strumento e al tempo stesso come principale oggetto delle funzioni di di regolazione del settore assegnate in competenza alla Commissione di vigilanza. Ne risultava Pagina 6 di 19

7 ulteriormente precisata una linea di intervento portata ad un primo risultato utile dal secondo e terzo comma dell art. 3 del decreto del ministro del lavoro 211 del gennaio In osservanza della disposizione del quarto comma dell art. 4 del decreto legislativo, e perciò ( soltanto ) per i fondi costituiti nell ambito di categorie, comparti o raggruppamenti il decreto ministeriale aveva indicato come obbligata previsione di statuto la predisposizione di una scheda informativa da consegnarsi ai possibili aderenti al fondo pensione, così da assicurare che la loro eventuale adesione alla forma pensionistica fosse preceduta da una adeguata possibilità di informazione quanto alla natura e ai contenuti del programma previdenziale. Il decreto ministeriale assegnava poi alla Covip il compito di provvedere alla definizione di un modello o schema generale di scheda informativa. Con il medesimo provvedimento si impegnava la Covip ad attivare un procedimento di valutazione della conformità allo schema generale delle schede informative di volta in volta predisposte da ogni singolo fondo pensione. E con sua deliberazione del 18 giugno 1997 la Covip aveva appunto provveduto alla definizione dello schema generale di scheda informativa, successivamente organizzando il procedimento di approvazione dei documenti informativi volta a volta predisposti dal singolo fondo pensione nel contesto della più generale disciplina di autorizzazione all esercizio della attività previdenziale ( disciplina dalla Commissione di vigilanza deliberata con il regolamento del 27 gennaio 1998).Ne doveva conseguire una normativa di consistente garanzia di informazione dei potenziali aderenti ad un programma pensionistico complementare tuttavia operante soltanto nel caso dei fondi pensione per così dire a grande dimensione espressamente indicati dalla norma del quarto comma dell art. 4 del decreto legislativo. Da ciò il regime a limitati ambiti di operatività che impiegando i suoi poteri di lawmaking la Covip ha integrato con una deliberazione del 10 febbraio 1999 quanto mai rilevante. Con questa deliberazione si è infatti provveduto ad una estensione a tutto campo dei doveri di informazione che sui fondi pensione chiusi gravano in ordine a natura, contenuti e regime del programma previdenziale. La Commissione di vigilanza aveva infatti considerato che non esistono argomenti per ritenere che l esigenza di assicurare ai potenziali aderenti ampia informazione sul contenuto e il progetto di una forma pensionistica complementare costituisca una esigenza in senso forte soltanto nel caso dei fondi pensione di categoria, di comparto o di raggruppamento in considerazione delle loro maggiori dimensioni operative. Occorreva quindi una più razionale Pagina 7 di 19

8 e più evoluta disciplina della materia. E questo spiega i contenuti della deliberazione assunta dalla Covip a febbraio del 1999 che riformando la disciplina della scheda informativa ha contestualmente provveduto ad una forte innovazione di sistema. La Commissione di vigilanza ha infatti disposto un obbligo di predisposizione della scheda informativa e di sua consegna ai potenziali aderenti alla forma pensionistica complementare da considerare esteso a qualsiasi fondo pensione appartenente al comparto dei fondi pensione negoziali e chiusi Come si legge in apertura della indicata deliberazione gli statuti di tutti i fondi pensione chiusi da allora sono chiamati a stabilire che l eventuale adesione sarà necessariamente preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti di una scheda informativa intesa a fare chiarezza quanto alle caratteristiche del fondo. Scheda informativa redatta sul modello dello schema generale predisposto dalla Commissione di vigilanza che si deve sottoporre preventivamente alla valutazione della Covip così da verificare sia la rispondenza del documento alla normativa vigente sia la sua coerenza alle fonti istitutive e allo statuto del fondo pensione. Ne conseguiva una normativa di disclosure adesso conformata alle disposizioni della deliberazione del 22 maggio 2001 che rimuovendo interamente le disposizioni del febbraio 1999 così disciplina il regime dei fondi negoziali e chiusi. L'istanza che si presenta per conseguire l'autorizzazione all'esercizio della attività deve unire in allegato una scheda informativa per la raccolta delle adesioni ancora una volta redatta in base allo schema generale definito dalla Covip. Nei tempi indicati dalla normativa (che in via ordinaria saranno di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ), e qualora ne esistano tutte le necessarie condizioni la Commissione di vigilanza approverà lo statuto del fondo pensione e lo autorizzerà ad operare ma soltanto una volta verificata ( ) la rispondenza della scheda informativa alle regole di contenuto che la deliberazione del 22 maggio 2001 ha formulato con concisa chiarezza disponendo specialità di regime della informazione precontrattuale che sia pure in via breve sembra utile riferire. Già con la deliberazione del febbraio 1999 la Covip aveva richiesto che il documento fosse congegnato come un esauriente quadro di sintesi comprensivo sia di dati materiali che di norme di regime della forma pensionistica, impegnando l organo di amministrazione del fondo pensione ad una formale assunzione di responsabilità quanto alla completezza e alla veridicità delle informazioni offerte che è espressamente confermata. E in ragionata successione le informazioni che per confermato orientamento della deliberazione del maggio 2001 devono essere offerte dalla scheda informativa corrispondono ampiamente alla indicata esigenza di Pagina 8 di 19

9 piena disclosure. Insieme ad altro ancora riguardano infatti la identità del fondo pensione e il genere delle prestazioni previdenziali che saranno erogate,la regolamentazione delle fattispecie di trasferimento e riscatto della posizione pensionistica, la materia delle contribuzioni e il regime di ogni altro onere a carico dell aderente, i criteri di quantificazione delle spese del fondo pensione e le modalità di impiego delle sue risorse. Devono essere comunicate anche le forme attraverso le quali successive e ulteriori informazioni verranno messe a disposizione degli aderenti alla forma pensionistica in conformità a quanto stabilisca la Covip. Per parte loro i dati relativi al fondo pensione devono assicurare informazioni adeguate per ciò che riguarda la sua costituzione e durata. Devono indicare le parti stipulanti della fonte istitutiva e l area dei destinatari così come la natura giuridica e lo scopo del fondo pensione precisando il suo regime a contribuzione oppure a prestazione definita.sono poi dovute informazioni in ordine ai criteri di costituzione e di composizione dell organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo (quando ricorra il caso dovendosi anche dare indicazione dell eventuale esistenza di un responsabile del fondo ). Quanto alle prestazioni pensionistiche la scheda informativa deve essere corredata da puntuali informazioni che riferiti i criteri di loro determinazione provvedano a descrivere con chiarezza le prestazioni previdenziali offerte agli aderenti distinguendo tra prestazioni per anzianità e prestazioni di vecchiaia.. Si devono documentare le loro modalità di erogazione ( non esclusa la disciplina dei casi di decesso prima del pensionamento ) ma anche la regolamentazione prevista per la anticipazione di prestazioni. In via eventuale si domanda disclosure quanto alle eventuali prestazioni accessorie di invalidità e premorienza così come per il regime della richiesta di liquidazione in conto capitale. E con la medesima attenzione alle regole di dettaglio la deliberazione del maggio 2001 prescrive le già segnalate informazioni sul regime di trasferimento e di riscatto della posizione previdenziale ( e le altre relative a misura e criteri di calcolo delle contribuzioni dovute al fondo pensione).come si è già rilevato non possono essere trascurate le informazioni relative ( agli importi eventualmente prelevati dal trattamento di fine rapporto e ) ad ogni onere che fosse a carico dell iscritto alla forma pensionistica. Egualmente rigoroso il regime di trasparenza stabilito per le spese del fondo pensione che saranno rappresentate distinguendo tra spese che il fondo sostiene per la gestione amministrativa e spese per la gestione finanziaria. Pagina 9 di 19

10 Una segnalazione davvero particolare meritano infine le garanzie di disclosure disposte in materia di impiego delle risorse finanziarie. Alla scheda informativa infatti non si domandano soltanto informazioni sulle imprese che svolgono attività di gestione mediante una delle convenzioni disciplinate dall'art. 6 del decreto legislativo 124 ( e quanto alla banca che svolga funzioni di banca depositaria secondo regime previsto dalla norma dell'art. 6 bis ). Se tutto questo naturalmente rileva alla scheda normativa si domandano( e si domandano imperativamente ) anche puntuali indicazioni in ordine alle strategie di assetallocation e ai criterii di volta in volta scelti per la selezione e il conseguente svolgimento delle possibili operazioni di gestione finanziaria. E sarà appena il caso di ricordare che se naturalmente anche molto altro influisce la posizione previdenziale di ogni iscritto al fondo e la sua ricchezza pensionistica sono una variabile nel modo più stretto dipendente da una amministrazione di patrimonio che è sempre (e in via esclusiva) gestione finanziaria. Al riguardo occorrono tutte le indicazioni che possano essere utili al fine di documentare in modo chiaro e comprensibile il regime delle iniziative di amministrazione del portafoglio del fondo pensione, così da rendere davvero trasparenti sia gli obiettivi dell attività gestoria sia i profili di rischio finanziario che caratterizzano il fondo e perciò la stessa posizione previdenziale degli iscritti. Nel caso del fondo multicomparto si deve naturalmente distinguere tra comparto e comparto E per così rilevante materia la deliberazione del maggio 2001 esige descrizione dei rischi generali dell'investimento in considerazione della possibilità che al momento della erogazione delle prestazioni non si consegua il controvalore del capitale investito o comunque un rendimento finale corrispondente alle aspettative (quando vi fossero le garanzie previste per una restituzione del capitale investito dovrebbero poi essere puntualmente indicate). La scheda informativa ha poi una parte mobile. Sua funzione è assicurare informazione e garanzie di trasparenza quanto ai risultati operativi delle attività di gestione finanziaria. 3. Già la disciplina del febbraio 1999 prescriveva una parte mobile della scheda informativa, prefigurando una parte del documento periodicamente aggiornata nel modo che occorre per rappresentare i principali dati patrimoniale e economici del fondo pensione. E ancora una volta si domandavano chiarezza e comprensibilità di riferimenti ( così come necessaria prudenza quando fossero avanzate stime sul presumibile ammontare delle prestazioni pensionistiche dovendosi avvertire del loro carattere di ipotesi soggette a significativi margini di incertezza ).Nel regime adesso deliberato con le normative regolamentari del maggio 2001 la parte mobile Pagina 10 di 19

11 della scheda informativa espressamente intesa a illustrare i principali dati patrimoniali ed economici del fondo è costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica dovuta agli iscritti alla forma pensionistica secondo la disposizione della lettera h) del secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 124. E questa è norma di disclosure intesa a stabilire la dovuta continuità tra garanzie informative della fase precontrattuale e trasparenza della forma pensionistica nelle fasi di esecuzione del contratto di investimento del risparmio pensionistico. Prescrivendo una comunicazione ( ) agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo, la norma del decreto legislativo non si spingeva più avanti di una pura e semplice enunciazione di principio, ancora una volta impegnando perciò la Covip all' attività di lawmaking necessaria per passare dalla enunciazione di principio alla precisazione di regole adeguatamente operative. E a ciò la Commissione di vigilanza ha provveduto con una deliberazione del 10 febbraio 1999 molto significativa anche per le sue modalità di procedimento. Come in altre numerose occasioni la Covip ha infatti seguito il metodo di una ampia consultazione degli operatori del settore e delle organizzazioni di categoria, così da pervenire ad una disciplina al giusto punto di equilibrio tra imposizione di regole e possibile impiego di strumenti di self regulation. E terminate le sue audizioni la Commissione ha stabilito un regime di comunicazione periodica predisposta con cadenza annuale che si caratterizza per lineari ma circostanziati contenuti di garanzia informativa. La deliberazione del febbraio 1999 avverte infatti che la comunicazione predisposta dal fondo pensione deve essere redatta avvalendosi degli stessi criterii di elaborazione dei dati che si impiegano per la redazione dei documenti di contabilità e per i documenti di rendiconto. Deve essere riferita ad un periodo coincidente con l ultimo esercizio e trasmessa agli iscritti entro tre mesi dalla data di sua chiusura, essendo stabilito che qualora ( ) si registrino significative differenze con i dati delle documentazioni già approvate il fondo pensione dovrà provvedere a una nuova comunicazione. Va poi considerato che i contenuti necessari del documento di comunicazione periodica possono a loro volta essere integrati dal singolo fondo pensione con la serie delle ulteriori informazioni che si ritengano utili. Ma per questa eventualità la Commissione di vigilanza richiama l obbligo di conformare le informazioni ulteriori alla osservanza delle regole di trasparenza e di chiarezza che devono sempre essere regola del rapporto contrattuale tra il fondo pensione e i suoi iscritti. Considerato che si tratta della parte del documento riservata agli andamenti della gestione Pagina 11 di 19

12 finanziaria del fondo pensione, la sua sezione B adesso indicata anche come parte mobile della scheda informativa da consegnare ai potenziali aderenti alla forma pensionistica deve identificare un giusto punto di equilibrio tra consistenza dei contenuti dell informazione offerta agli iscritti e rappresentazione in termini di facile comprensione di dati e riferimenti inevitabilmente complessi.in ogni caso devono essere riportate le principali informazioni che riguardano dati patrimoniali ed economici per l ultimo esercizio e per quello precedente, accompagnati da brevi ma puntuali notazioni in ordine al risultato conseguito dalla gestione del fondo pensione. A ciò si deve provvedere mediante il riscontro delle performances realizzate che saranno confrontate al benchmark a suo tempo scelto per le finalità indicate dal secondo comma dell art. 2 del decreto ministeriale del tesoro 703 del novembre 1996 Ancora con riguardo alle performances realizzate dalla gestione delle risorse del fondo pensione andranno offerte indicazioni relative alla loro possibile volatilità. E quanto ai confronti di benchmark la Covip ha avvertito che le operazioni di confronto si devono effettuare al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle commissione di gestione dovute agli intermediari e degli stessi oneri di genere amministrativo. Se si impiegano indicatori statistici ne va spiegato il significato. Va precisato che i risultati di gestione finanziaria conseguiti in passato non prefigurano alcuna certezza di medesimi risultati in futuro. Quanto all'ammontare complessivo delle spese a carico del fondo pensione saranno comunicate con precisa distinzione delle loro singole componenti. E saranno indicate anche in percentuale del patrimonio del fondo pensione considerato nella sua interezza. Così organizzata e necessariamente corredata dei riferimenti che si sono segnalati, la sezione B del documento di comunicazione periodica presenta caratteri di notevole completezza informativa. E aggiunge il settore della previdenza privata al numero dei comparti del mercato finanziario dove trasparenza e disclosure nell interesse degli investitori non sono più astratte parole d ordine senza esito pratico esistendo invece strumenti e garanzie di informazione che assicurano una consistenza reale al diritto ad essere informati. L esperienza già maturata da numerosi fondi pensione ha poi confermato che le indicazioni offerte dalla Covip con la sua deliberazione del febbraio 1999 configurano un modello di comunicazione periodica certamente perfettibile ma comunque già adesso assai efficace..e se la Sezione B offre contenuti anche alla parte mobile della scheda informativa della fase precontrattuale almeno in via breve sarà utile precisare in che misura una volta aggregata alle altre parti del documento di comunicazione periodica assicura consistenza al diritto Pagina 12 di 19

13 all'informazione per le fasi di rapporto successive alla conclusione del contratto di adesione alla forma pensionistica.in questa prospettiva di analisi va considerato che le diverse sezioni del documento perseguono distinte finalità sua funzione essendo sia l informare l intera collettività degli iscritti al fondo pensione di quanto si considera rilevante in punto di assetti della forma pensionistica e di andamento della gestione complessiva sia l informare ogni singolo iscritto di quanto più possa rilevare in ordine alla sua posizione individuale. In termini di documentazione dell andamento complessivo della gestione del fondo pensione l informazione periodicamente dovuta consisterà nella serie delle informazioni occorrenti per offrire una significativa rappresentazione di sintesi della intera situazione economicopatrimoniale. E si tratta di informazioni che naturalmente ogni singolo aderente al fondo pensione ha pieno diritto di integrare con le informazioni supplementari ampiamente offerte dai documenti di bilancio e di rendiconto.quanto invece alla posizione individuale dell iscritto, e perciò ai dati in questo senso davvero rappresentativi la informazione periodicamente dovuta dovrà essere comprensiva di tutti gli elementi di informazione utili per ricostruire l evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento con distinto riguardo a contributi versati, quote assegnate e relativo controvalore. Secondo questa logica di ordinato sistema si riservano alla sezione A le previste informazioni di carattere generale riferite alla struttura del fondo pensione. Essendo raccomandata una esposizione di sintesi ne costituiscono contenuti principali un riepilogo ( ) delle caratteristiche della forma pensionistica ( e ove occorra una documentazione delle modificazioni delle discipline di regolamento eventualmente sopravvenute )oltre che informazioni relative alla composizione degli organismi sociali,a tutto questo aggiungendosi altri riferimenti di particolare rilievo che certamente corrispondono ad un preciso interesse degli iscritti ad essere informati. Interesse che la deliberazione del febbraio 1999 ha visibilmente interpretato in senso forte ritenendo che per l iscritto ad una forma pensionistica complementare l essere investitore consapevole comporti attenzione anche a quanto pure è scenario di insieme ( e se non ha immediato riferimento alla singola posizione previdenziale tuttavia è anche per essa fattore influente in ragione delle obbligate correlazioni tra interesse individuale e collettivo interesse dei partecipanti alla forma pensionistica ) La comunicazione informerà quindi anche di ciò che riguarda le imprese di assicurazione dal fondo pensione prescelte per l erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie, essendo Pagina 13 di 19

14 dovuta una descrizione delle ( ) condizioni che regolano il conseguente rapporto contrattuale. Allo stesso modo la comunicazione informerà quanto al regime di operatività delle imprese gestore delle risorse finanziarie del fondo pensione, essendo dovuta una sintetica indicazione delle linee di indirizzo stabilite per lo svolgimento delle attività di gestione. E in caso di delega di gestione ad altre imprese di intermediazione finanziaria si provvederà alla indicazione dei soggetti delegati e della estensione della delega conferita. Altre informazioni saranno offerte quanto alla banca depositaria. Altre infine sono dovute con riguardo a possibili situazioni di conflitto di interessi al riguardo operando la disciplina degli artt. 7 e 8 del decreto ministeriale del novembre Dedicata alla posizione previdenziale del singolo iscritto alla forma pensionistica,la sezione C del documento presenta tutti i caratteri di un estratto conto, che al singolo iscritto a fondi pensione consente di verificare la sua posizione contributiva così come l evolvere della sua posizione previdenziale, con precise indicazioni della consistenza del capitale accumulato nel suo personale conto pensionistico. E una volta stabilito che con riferimento alle informazioni relative al singoli iscritto la comunicazione a periodicità annuale deve offrire tutti gli elementi di valutazione utili per ricostruire l evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, per quanto più immediatamente interessa il rapporto giuridico contributivo la Commissione di vigilanza avverte che l informazione obbligatoriamente dovuta riguarda in modo particolare l ammontare totale dei contributi versati negli anni precedenti e la posizione individuale del singolo iscritto alla fine del precedente esercizio sia in termini di quote sia in termini di valore complessivo. Altre e puntuali informazioni sono dovute quanto ai singoli versamenti a qualsiasi titolo operati nel corso dell esercizio, dovendosi distinguere tra contributi immediatamente capitalizzati nella posizione individuale e contributi invece riservati ad altre destinazioni per disposizione statutaria o in considerazione di particolarità della singola posizione previdenziale. In ogni caso la posizione individuale dell iscritto qual essa è alla fine dell esercizio sarà precisamente documentata in ragione del numero di quote e del suo valore complessivo. Completeranno la sezione C le informazioni che possano riguardare il valore delle eventuali garanzie di restituzione del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, la consistenza delle eventuali prestazioni per il caso di premorienza o di invalidità così come la serie delle informazioni di natura fiscale che possano considerarsi necessarie o utili. Deliberando sul Pagina 14 di 19

15 modello della comunicazione periodicamente dovuta agli iscritti alla forma pensionistica complementare, e avvertendo che quanto ai fondi pensione aperti occorre provvedere ai suoi necessari adattamenti, la Commissione di vigilanza ha al tempo stesso formulato regole che riguardano la serie delle informazioni in corso d anno. Si è infatti ritenuto che in corso d anno sono necessarie informazioni sulle contribuzioni versate nell interesse dell iscritto e sulla conseguente evoluzione delle posizioni individuali, anche al fine di assicurare all iscritto i dati di riferimento indispensabili per un opportuno controllo della correttezza dei versamenti. E allo stesso modo si è ritenuto utile incrementare il flusso delle informazioni dal fondo pensione agli iscritti con riguardo al possibile ammontare delle prestazioni pensionistiche che si riceveranno. Ne risulta stabilito che i fondi pensione a contribuzione definita in via di self regulation possono utilmente attivare procedure di stima se del caso personalizzate con preciso riferimento alle singole posizioni previdenziali. Con una disposizione che non è soltanto moral suasion a questo proposito la Covip ha tuttavia precisato che elaborando procedure di stima il fondo pensione deve usare criterii di ragionevole prudenza, sia quanto alle ipotesi relative alla futura consistenza degli importi contributivi sia quanto alle possibili previsioni di incremento del portafoglio finanziario. Ragionevole prudenza significa infine avvertire che le valutazioni di genere prospettico per loro natura sono stime ad elevato grado di incertezza e variabilità. La comunicazione periodica del valore unitario della quota intesa come indicatore di valore della partecipazione alla forma pensionistica complementare non è materia di informazione obbligatoriamente dovuta.si è infatti ritenuto che per un investimento di risparmio con finalità previdenziale, e perciò strutturalmente riferito al lungo periodo la pubblicazione di quel dato non presenti particolari caratteri di significatività. Tuttavia non è escluso che secondo la regola di self regulation il singolo fondo pensione ritenga invece di dover provvedere ad una periodica pubblicazione del valore della quota. Ma in tal caso il fondo pensione dovrà segnalare alla Covip le modalità di pubblicazione di volta in volta prescelte. E provvedendo ad essa si dovrà contestualmente provvedere ad avvertire con la dovuta chiarezza che le variazioni di valore della quota costituiscono indicatori di tendenza da valutare in una prospettiva di lungo periodo, sia quanto al possibile rendimento del portafoglio finanziario sia quanto alla incidenza dei possibili fattori di sua volatilità. 4. Integrando la disciplina (e ampliando l'ambito di operatività) dei fondi pensione aperti con la Pagina 15 di 19

16 previsione dei nuovi piani pensionistici individuali la norma dell'art. 9 bis ha contestualmente richiesto le necessarie modificazioni delle loro normative di regolamento, dovendosi ricordare anche gli orientamenti interpretativi deliberati dalla Covip con suo provvedimento dell'11 ottobre 2000 già molto rilevante per la raccomandazione rivolta ai soggetti che promuovono l'istituzione di forme pensionistiche individuali quanto alle garanzie dell'informazione dovuta ai possibili sottoscrittori, che in sede di raccolta delle adesioni o di stipula dei contratti devono ricevere tutte le necessarie informazioni (dalla Covip espressamente richiamate anche per ciò che riguarda l'esatta conoscenza delle disposizioni che regolano la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali). Allo stesso modo la deliberazione della Covip ha domandato modificazioni regolamentari sufficientemente circostanziate nell' esplicitare ciò che distingue il piano pensionistico individuale dalle altre possibili forme di investimento di risparmio con finalità previdenziale. I principi della chiarezza e della trasparenza sono poi comunque raccomandati per la generalità delle disposizioni regolamentari del fondo pensione. Ne sarà perciò precisato secondo regola di ampia disclosure ogni elemento costitutivo del regime che per i piani pensionistici individuali la norma dell'art. 9 bis delinea con le sue circostanziate prescrizioni. Le disposizioni di regolamento e perciò la proposta contrattuale del fondo avvertiranno che nel caso di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi l'erogazione delle prestazioni pensionistiche si consegue al raggiungimento dell'età' pensionabile e dei requisiti di anzianità contributiva già indicati dall'art. 7 del decreto legislativo 124, per i soggetti diversi da questi valendo la norma di rinvio alla disposizione del ventesimo comma dell'art. 1 della legge 335 dell'agosto E si dovrà avvertire che ancora una volta si e' disposto un limite di grandezza alle prestazioni in conto capitale, nella generalità dei casi risultando stabilito che per una quota almeno pari al cinquanta per cento del maturato dovrà essere prevista la corresponsione di prestazioni in forma di rendita. Andrà segnalato il particolare rilievo dello spazio aperto dal terzo comma dell'art. 9 bis alle facoltà di volontaria prosecuzione del rapporto contrattuale sia pure con il limite dei cinque anni dal raggiungimento dell'età' pensionabile per vecchiaia.. E segnalato che esclusa la eventualità di anticipazioni si sono tuttavia previste facoltà di riscatto del maturato nelle stesse ipotesi del quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo 124. Il nuovo comma terzo quinquies dell'art. 10 stabilisce un regime di trasferimento della posizione previdenziale nel segno di una particolare portability. Le normative regolamentari dovranno perciò avvertire che trascorsi tre anni dalla Pagina 16 di 19

17 data di sottoscrizione del piano pensionistico individuale sarà facoltà dell'interessato trasferire la sua posizione ad altra forma pensionistica individuale o ad altro fondo pensione aperto operante nel regime dell'art. 9 (o ancora ad un fondo pensione negoziale qualora ne esistano i presupposti). E ricorderanno che per il nuovo comma terzo quater dell'art. 10 del decreto legislativo 124 in caso di morte dell'iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione la sua posizione previdenziale sarà riscattata dagli eredi. Già da tutto questo i caratteri distintivi di una disciplina orientata alla trasparenza che assegna grande rilievo al needforprotection degli investitori, secondo una logica di sistema in ancor maggiore evidenza nelle normative di prospetto informativo predisposte appunto a favore di quanti non sono (o non ancora ) aderenti al fondo pensione e necessitano degli elementi di valutazione indispensabili per maturare una consapevole decisione di investimento. Invece di improvvisare una ulteriore disciplina di settore (molto opportunamente)il legislatore della nuova previdenza complementare ha infatti operato un rinvio alla rigorosa e già sperimentata disciplina del mercato finanziario, come si ricorderà avvertendo che se al fondo pensione aperto si applicano sue particolari norme di regime rimangono tuttavia ferme ( ) le disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio. E naturalmente questa disciplina di garanzia con le medesime motivazioni di politica del diritto tanto più vale per l offerta di forme pensionistiche individuali che il fondo pensione aperto dovesse attivare secondo le regole del nuovo art. 9 bis del decreto legislativo 124. La formula di espresso e immediato rinvio alle disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio ( diventata poi la sollecitazione all investimento della lettera t del primo comma dell art. 1 del Tuf ) non ha sottratto la norma dell art. 9 del decreto legislativo 124 a talune discussioni, talvolta dubitandosi del suo effetto di immediato e integrale rinvio alla disciplina del Testo Unico e ai conseguenti poteri normativi e di vigilanza informativa della Consob. Discussioni e perplessità del tutto immotivate perché la disciplina del Tuf riguarda ogni offerta( ) di prodotti finanziari, come si sa essendo prodotti finanziari sia gli strumenti finanziari in senso proprio sia qualsiasi altra forma di investimento di natura finanziaria. E anche quanti ritengano di non dover ascrivere il prodotto fondo pensione aperto al numero degli strumenti finanziari devono tuttavia convenire che la finalità previdenziale certamente non toglie alle quote rappresentative della partecipazione ad un fondo pensione aperto la loro qualità di investimento di natura finanziaria. Da ciò la sicura e integrale applicabilità della disciplina Pagina 17 di 19

18 del Tuf con tutti i risultati di segno positivo in immediata evidenza se soltanto si considera quali erano le garanzie di tutela e di vigilanza informativa che occorreva efficacemente attivare. Non sarà il caso di ricordare che l accesso alla forma previdenziale si concreta necessariamente mediante la sottoscrizione di un contratto tipo caratterizzato dalla unilaterale predisposizione di condizioni generali sul modello di uno standard negoziale di per sé sottratto a qualsiasi possibile negoziazione. E se discorso a sé occorre per la fattispecie di adesione su base contrattuale collettiva del secondo comma dell art. 9, nella generalità dei casi anche la adesione a fondi pensione aperti si conforma del tutto alla logica di sistema dei contratti standard. E più precisamente alla logica di sistema dei contratti di massa assoggettati ad una disciplina uniforme di clausole contrattuali, in questo caso unilateralmente predisposte da un contraente impresa che opera una offerta di mercato finanziario con limitati gradi di flessibilità. Né sarà necessario un lungo discorso di rappresentazione degli obbligati caratteri del rapporto precontrattuale che si trattava di regolare con efficaci norme di disclosure a misura di esigenze di tutela del risparmio tanto più forti nel caso del risparmio investito con finalità previdenziale. Inevitabilmente l interessato ad una possibile adesione al fondo pensione agisce nella posizione obbligata del contraente debole a fronte di una controparte operatore professionale in una posizione istituzionalmente forte. Non negozia contenuti del contratto né contenuti dei diritti di credito e delle obbligazioni che ne conseguono, una volta di più l ambito di libertà delle sue determinazioni negoziali essendo perciò limitato all alternativa tra adesione al contratto o decisione contraria alla adesione, e in caso di adesione nella facoltà di scelta tra le varianti negoziali dal fondo pensione eventualmente offerte sia quanto a comparti e programmi di investimento sia quanto a genere e modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali. Anche nel caso della possibile adesione a fondi pensione aperti ( e adesso in modo particolare a piani pensionistici individuali ) condizioni generali di contratto e contratto standard tuttavia a veder bene non significano esclusione di attività in senso tecnico precontrattuali. Si pensi alle forme di pubblicità commerciale intese a far conoscere l iniziativa previdenziale. E si pensi alle forme di contatto con gli investitori che caratterizzano qualsiasi promozione e collocamento di prodotti finanziari. Si svolgono attività all origine di un rapporto precontrattuale che allo studioso di diritto civile non sarà difficile organizzare sul tradizionale modello della fattispecie che comportano doveri di correttezza ( e segnatamente doveri di informazione ) così come conseguenti forme di eventuale responsabilità per la loro Pagina 18 di 19

19 inosservanza. E ampia materia per una riflessione degli studiosi di teoria generale esiste anche in tema di regime della proposta e dell accettazione, e perciò in tema di complessiva formazione del contratto trattandosi di valutare la disciplina che ne deriva per il convergere di normative generali del codice civile e speciale disciplina di settore. Ma più del discorso di teoria generale in queste pagine interessa segnalare in che misura la posizione debole dell investitore di risparmio previdenziale trova sostegno nelle norme di disciplina della sollecitazione all investimento. Pagina 19 di 19

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