COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 05/09/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente chiede di dichiarare l illegittimità della modifica unilaterale ex 118 TUB comunicata dalla convenuta, per assenza di giustificato motivo. Più precisamente, con reclamo del , i ricorrenti hanno rappresentato di aver ricevuto, in data , una modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto di mutuo, stipulato con l intermediario odierno resistente in data Tale comunicazione informava dell introduzione di spese annuali di 360,00 per spese di perizia e 2.500,00 per spese di istruttoria. Nelle proprie doglianze, i ricorrenti lamentavano la mancanza di un giustificato motivo nella comunicazione inviata e, inoltre, contestavano i presupposti delle spese aggiuntive richieste con la modifica unilaterale ex 118 TUB in quanto richiest[e] in via annuale per attività che è noto vengono prestate una sola volta e prima dell erogazione del mutuo, affermando che la finalità ultima della modifica unilaterale sia quella di ottenere una maggiore remunerazione del finanziamento, aggirando il divieto di modificare i tassi d interesse sancito per i contratti di durata dal citato art. 118 comma primo. Pag. 2/9
2 La Banca rispondeva con lettera del , affermando che le condizioni economiche attualmente applicate al [ ] contratto di mutuo ipotecario sono oggettivamente di assoluto favore. [ ] Questa agevolazione traeva origine esclusivamente dal fatto che la [cointestataria del ricorso] era dipendente della nostra banca ed era fondata sul mantenimento da parte della stessa di tale condizione soggettiva. La variazione [ ] è pertanto ora diretta ad adeguare nel complesso le condizioni economiche agevolative del [ ] mutuo per effetto del venir meno della circostanza che aveva consentito l applicazione di tale trattamento favorevole, che non trova più alcuna giustificazione successivamente alla cessazione in data 13 dicembre 2010 della qualità di lavoratore dipendente della nostra banca della Signora [omissis]. La parte attrice reiterava le proprie contestazioni con reclamo del , puntualizzando che la qualità di dipendente della banca rivestita dall istante [ ] non è mai divenuta condizione contrattuale, e conseguentemente non è mai stato convenuto tra le parti un obbligo di mantenimento dell anzidetta qualità ovvero disciplinate le conseguenze della sua eventuale perdita, come d uso nei contratti riservati al personale; pertanto le modifiche delle condizioni contrattuali in funzione delle dimissioni di [omissis] non possono ritenersi giustificate e che è indubbio che le variazioni debbano essere congrue rispetto alla situazione che, si sostiene, modifichi il sinallagma originario: congruità che non può di certo ravvisarsi nella fattispecie, posto che [la Banca] intenderebbe applicare annualmente addebiti di 360,00 e di 2.500,00 [ ] a copertura delle spese di perizia e di istruttoria che, è pacifico, afferiscono attività che nelle pratiche di mutuo vengono prestate una sola volta e prima dell erogazione. L intermediario non forniva alcun ulteriore riscontro e, dunque, la parte attrice si rivolgeva all ABF, chiedendo di accertare l illegittimità della «proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 14 gennaio 2008». Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario il , parte resistente, in merito alle circostanze di fatto, ha riportato che: - all'epoca dei fatti per cui è causa e sino al 13 dicembre 2010, la signora [ ] era dipendente della Banca ; - la Banca ha [ ] messo a disposizione dei propri dipendenti la facoltà di richiedere mutui a condizioni agevolate, condizioni che, essenzialmente, consentivano un azzeramento delle spese di gestione della pratica (tra cui le spese di istruttoria e le spese di perizia) e un consistente abbattimento degli interessi ; - la signora [ ], aderendo all'opportunità offerta dalla c.d. portabilità del mutuo prevista dal decreto Bersani, ha provveduto a richiedere, nel mese di novembre 2007, alla Banca la concessione di un mutuo di durata trentennale per Euro ,00 di cui Euro ,00 necessarie per l'estinzione di altro mutuo sottoscritto con [altra banca] per l'acquisto di un immobile ; - tale richiesta [ ] è stata inoltrata con apposito modulo al Comitato Crediti della Filiale della Banca presso cui era dipendente la signora [ ] in data 3 dicembre 2007 ed è stata accolta dal predetto comitato per il tramite della delibera del 5 dicembre 2007 ; - in virtù dell'inserimento nell'organico aziendale della signora [ ], i ricorrenti hanno ottenuto che la Banca finanziasse l'intero importo richiesto applicando un interesse variabile pari al tasso di riferimento Euribor 1 mese, senza che a tale tasso venisse applicato alcun differenziale. [ ] Che tali condizioni di assoluto favore siano state concesse sul presupposto essenziale del rapporto lavorativo Pag. 3/9
3 intercorrente tra la signora [ ] e la Banca è, peraltro, circostanza ancor più dimostrata allorché si consideri che: 1. il tasso di interesse [ ] è di gran lunga inferiore a quello che, all'epoca dei fatti, veniva applicato da[lla Banca] nei confronti della clientela che non rivestisse la qualità di dipendenti; 2. il successivo accordo sindacale sottoscritto tra la Banca e le sigle sindacali maggiormente rappresentative in data 13 novembre 2009 ha recepito quale fringe benefit accordato ai dipendenti la concessione di mutui a un tasso di interesse pari al tasso Euribor maggiorato di uno spread pari allo 0,10 e comunque con un tasso minimo dell'1,50%; dunque a condizioni addirittura peggiori rispetto a quelle accordate ai ricorrenti ; - in data 13 dicembre 2010, la signora [ ] ha rassegnato le proprie dimissioni ; - [la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali fatta oggetto del presente procedimento], peraltro, pur avendo reso più gravoso per le controparti il rimborso del prestito, ha comunque comportato a carico dei ricorrenti costi di gran lunga inferiori a quelli che si sarebbero verificati applicando le condizioni di mercato generalmente utilizzate dalla Banca. Sulle doglianze espresse dai ricorrenti, si è difesa come segue. In quanto all esistenza del giustificato motivo ex art. 118 TUB, ha rilevato che: - la ratio sottesa all'istituto dello ius variandi [ ] è quella di consentire alla Banca di porre rimedio a una serie di avvenimenti successivi alla stipulazione del contratto che possano minare alla conservazione di quell'equilibrio sinallagmatico originariamente voluto dalle parti. - [ ] tale equilibrio è destinato a venire meno allorché si concretizzino eventi di comprovante effetto sul rapporto bancario i quali possono afferire sia a variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari, sia a requisiti inerenti la sfera soggettiva del cliente (come nel caso che ci occupa). - In altri termini, l'ordinamento riconosce alle Banche la facoltà di addivenire a modifiche unilaterali dei contratti stipulati, in tutti quei casi in cui la mancanza di tali modifiche consentirebbe al cliente di giovarsi di condizioni eccessivamente favorevoli che mai sarebbero state pattuite se la situazione originaria fosse stata quella poi sopravvenuta a discapito della stessa Banca ; - [t]ale impostazione è stata condivisa dalla stessa giurisprudenza dell Arbitro Bancario Finanziario la quale ha affermato che, allorché le condizioni di miglior favore del contratto bancario traggono origine dal rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la Banca e il cliente, «è indubbio che il venir meno della qualità di dipendente ne legittimi la disapplicazione anche ai sensi dell'art 118 TUB»". In relazione alla congruità delle spese richieste, ha rilevato che: - E, invero, come noto, la circolare della Banca d'italia n. 263 del 27 dicembre 2006, sez. IV, art. 1, al fine di garantire una migliore patrimonializzazione degli istituti di credito, ha imposto a tutte le Banche di verificare il valore degli immobili residenziali almeno una volta ogni tre anni e degli immobili non residenziali con cadenza annuale, e ciò al fine di dare evidenza in maniera chiara e precisa dei rischi fronteggiati dagli istituti di credito a fronte dell'eventuale mancato rimborso del mutuo (che trova, nel valore dell'immobile, appunto, la sua garanzia). Pag. 4/9
4 - La Banca [ ], ossequiosa dei suddetti principi, e in ragione della crescente rilevanza dell'attività relativa all'erogazione di prestiti fondiari, compie perizie annuali su tutti gli immobili su cui ha concesso mutui ipotecari. Ciò posto e chiaro che tali attività comportino oneri sia a fronte delle spese di perizia, sia con riferimento alle spese di istruttoria conseguenti. - Tali oneri, che, in forza della qualifica di dipendente della signora [ ], sebbene inseriti nel contratto di mutuo, non hanno generato alcun esborso in costanza di rapporto lavorativo, è chiaro che debbano essere sopportati dai ricorrenti nel momento in cui viene meno il presupposto da cui sono derivate le condizioni di favore. - Diversamente opinando si arriverebbe a sostenere il paradosso per cui non solo i ricorrenti avrebbero diritto a un mutuo al medesimo tasso applicato nei confronti della Banca, ma che la Banca dovrebbe anche sostenere le spese relative a tale mutuo (spese imposte dalla Banca d'italia e, prima ancora, dall'attuale congiuntura macroeconomica che, come noto, impone requisiti contabili sempre più stringenti a carico delle Banche). L intermediario resistente, con le controdeduzioni protocollate il , ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte attrice ha replicato alle controdeduzioni con nota del , sottolineando quanto segue. Sull esistenza del giustificato motivo ex art. 118 TUB: - sebbene stipulato il 14 gennaio 2008, i coniugi [ ] hanno avanzato richiesta di mutuo [ ] in data 3 dicembre 2007; la richiesta è stata accolta il 5 dicembre successivo come riconosciuto dalla Banca resistente che ha prodotto in atti la relativa delibera: a tale data, [la cointestataria] non era ancora dipendente della Banca in quanto assunta a far data dal 15 dicembre 2007 ; - la Banca [conferma] che l'accordo sindacale per la concessione ai dipendenti di mutui a condizioni agevolate risale addirittura al 13 novembre 2009 (e dunque a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del mutuo de quo); - emerge con ogni evidenza che, alla data di stipula del mutuo, non esisteva presso [la Banca] alcun contratto tipo che prevedesse condizioni particolari riservate ai dipendenti del gruppo ; - la qualità soggettiva della mutuataria non è mai assurta a condizione contrattuale, tant'è che non ne viene fatta menzione in nessuna delle norme negoziali che regolano il rapporto tra le parti, né, tanto meno, vi è alcuna specifica previsione contrattuale che autorizzi la banca alla modifica in pejus in caso di perdita della qualità di dipendente ; - deve considerarsi che è molto dubbia, in via generale, la possibilità per le banche di applicare lo jus variandi ex art. 118 T.U.B ai contratti di mutuo [ ] (ABF Milano 15 settembre 2010 n. 934). Sulla congruità delle spese richieste, il ricorrente ha sottolineato che: - appare del tutto fuorviante il richiamo alla circolare n. 263 del 27 dicembre [ ] Infatti, l'attività di monitoraggio sui beni immobili garantiti da ipoteca che la Banca d'italia richiede alle banche è finalizzata esclusivamente alla valutazione del rischio di credito di ciascuna banca e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio di vigilanza che le banche devono costantemente mantenere quale requisito patrimoniale in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei Pag. 5/9
5 debitori. [ ] Si tratta, dunque, di un'attività tutta interna al sistema bancario i cui costi non possono essere riversati sulla clientela, a cui non viene fornito alcun servizio aggiuntivo ; - la richiesta della Banca di somme annuali come corrispettivo di attività quali quelle di istruzione pratica e perizia che si sono esaurite con l'erogazione del mutuo è del tutto illegittima e priva di valida causale. L intermediario, con nota del , ha fatto sapere che tra le parti sono in corso trattative volte alla definizione transattiva di tutte le pendenze attualmente in essere. Nessun altra comunicazione è poi pervenuta dalle parti. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Le caratteristiche del contratto oggetto del presente ricorso non sono controverse tra le parti: si tratta di mutuo sottoscritto il , con capitale mutuato pari a Il contratto non chiarisce che la concessione del mutuo sia stata fatta a condizioni di favore, in virtù della qualità di dipendente della Banca della cointestataria del rapporto; dunque, non è disciplinata l eventualità che tale qualifica venga a mancare. Non è controverso che, con raccomandata A/R, siano state inviate due comunicazioni di modifica unilaterale, ricevute il e l Il primo documento riporta la data del (risale, dunque, a quasi due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro da parte della cointestataria, avvenuto il ). Il giustificato motivo, causa della modifica unilaterale ex 118 TUB, sarebbe stato reso noto ai clienti con lettera ricevuta l , di risposta alla prima doglianza fatta pervenire dai mutuatari con lettera del La resistente pone le proprie difese sulla circostanza per cui le condizioni a cui è stato concesso il mutuo sono di assoluto favore poiché il tasso è di gran lunga inferiore a quello che, all epoca dei fatti, veniva applicato [ ] nei confronti della clientela che non rivestisse la qualità di dipendenti e il successivo accordo sindacale [ ] ha accordato ai dipendenti [ ] condizioni [ ] peggiori rispetto a quelle accordate ai ricorrenti. Tali considerazioni formerebbero evidenza, a parere della convenuta, del fatto che il presupposto essenziale fosse il rapporto di lavoro dipendente tra la Banca e la cointestataria del mutuo. Sul punto, la parte ricorrente precisa che, alla data di accoglimento della richiesta di mutuo da parte della Banca ( ), la cointestataria non era ancora dipendente, poiché assunta a far data dal Il contratto prevede, con clausola specificamente approvata per iscritto, quanto segue. Pag. 6/9
6 Il ricorrente lamenta la legittimità delle spese introdotte dalla modifica unilaterale, in quanto riferibili ad attività prestate dalla Banca in fase di erogazione del mutuo e non addebitabili annualmente. Sul punto, la resistente si difende richiamando la circolare della Banca d Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 che, al fine di garantire una migliore patrimonializzazione degli istituti di credito, ha imposto di verificare il valore degli immobili residenziali almeno una volta ogni tre anni. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, deve ricordarsi quanto dispone l art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB), così come aggiornato dall art. 4, comma 2, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ovvero che: 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2-bis 1. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 1 Comma inserito dall art. 8, comma 5, lett. f), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n Pag. 7/9
7 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Tale norma deve poi essere coordinata con quanto disposto in precedenza dal Provvedimento del Governatore del relativo alle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez IV, par. 2 Variazioni contrattuali, ove si legge testualmente che Ai sensi dell articolo 118 del T.U. l intermediario comunica espressamente al cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le modifiche disciplinate dall articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l introduzione di nuove clausole. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente (art. 118, comma 3, del T.U.). A questo proposito deve ricordarsi che, secondo un orientamento ormai consolidato, lo ius variandi riconosciuto agli intermediari seppure la relativa comunicazione debba riportare la dicitura proposta di modifica unilaterale del contratto (ai sensi dell art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993) è, a tutti gli effetti, un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica dell altra parte, indipendentemente dall accettazione o dal rifiuto di quest ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all esercizio del recesso, potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali. Sull esercizio dello ius variandi e sulla nozione di giustificato motivo che deve accompagnarlo può costituire utile indice la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, che dopo aver individuato il giustificato motivo in eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario ha precisato che tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.) ; nella relativa comunicazione, dunque, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. Ora, da un lato appare già prima facie del tutto assente il giustificato motivo richiesto dalla normativa in questione, posto che la qualità di dipendente della ricorrente non appare figurare tra le condizioni contrattuali originariamente stipulate, né appare convincente l ulteriore giustificazione addotta in sede di controdeduzioni ovvero l asserita necessità di ottemperare a quanto previsto dalla circolare della Banca d Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 che, al fine di garantire una migliore patrimonializzazione degli istituti di credito, ha imposto di verificare il valore degli immobili residenziali almeno una volta ogni tre anni ; dall altro lato, le comunicazioni inviate dall intermediario resistente, più che modificare unilateralmente una condizione contrattuale vigente tra le parti, hanno, in realtà, introdotto Pag. 8/9
8 condizioni nuove rispetto all originario regolamento contrattuale, e, come tali, assolutamente estranee al meccanismo previsto e disciplinato dall art. 118 TUB. Il ricorso appare conseguentemente fondato e degno di pieno accoglimento. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie il ricorso e accerta l inefficacia della proposta di modifica unilaterale in data avanzata dalla resistente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 9/9
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