L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Roma, 14 marzo 2013 Fondazione dell Avvocatura. Lucia Sciacca

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1 1 L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE Roma, 14 marzo 2013 Fondazione dell Avvocatura Lucia Sciacca L accesso alla professione nella nuova legge professionale è il tema di cui vi parlerò, argomento da decenni considerato il principale problema dell Avvocatura. Riflettendo sull argomento cui avrei dovuto dedicare il mio intervento, ho immediatamente pensato che esso sarebbe stato ontologicamente diretto in primo luogo ai giovani colleghi tirocinanti, ne ho sentito la responsabilità e mi sono sentita immediatamente gratificata. Ho pensato poi che, al di là dell excursus sulle nuove norme, ci fossero almeno due modi per affrontare l argomento: o immaginando un intervento orientato agli applausi o piuttosto un intervento dai contenuti schietti e diretti anche se a tratti un po impopolari. Ho deciso di scegliere questa seconda via e chi mi conosce non ne sarà certamente stupito. Mi chiamo Lucia Sciacca. Esercito la professione di avvocato nel Foro di Siracusa dal Non sono figlia d arte. Ho scelto con fierezza di diventare avvocato perché, se era vero che le competenze giuridiche acquisite all Università avrebbero potuto validamente esprimersi anche in altre figure del campo giuridico, nel mio immaginario solo il ruolo dell Avvocato avrebbe soddisfatto il mio intimo senso di giustizia e, inoltre, dell Avvocato mi affascinava la considerazione sociale. Molto presto però ho capito che, sotto quest ultimo profilo, le mie aspettative sarebbero state profondamente deluse perché avvertivo, già negli anni novanta, che proprio quella considerazione era scaduta (e per fortuna non mi ero lasciata abbindolare anche dall idea di lauti guadagni altrimenti le ragioni di delusione negli anni successivi sarebbero state ben altre ed ulteriori.). L avvocato era già allora comunemente percepito all esterno come un bieco azzeccagarbugli, un imbroglione e non v era quasi più traccia, nel comune modo di sentire, del garante della corretta applicazione delle leggi, del tutore della loro interpretazione costituzionalmente orientata, né del paladino dei diritti lesi. L Avvocato era sentito, non più come un uomo di cultura, ma come un tecnico delle aule giudiziarie.

2 2 Secoli di impegno nella difesa dei diritti e nella denuncia delle ingiustizie sociali cancellati insieme alla sua cultura umanistica. Erano segni di un processo di degrado della professione, triste quanto innegabile, determinato da una serie di concause (politiche, legislative, economiche sulle quali, dato il tema assegnatomi, non mi soffermerò) che hanno determinato nella classe un problema quantitativo. E poiché, come si sa, la quantità non è quasi mai foriera di qualità, il problema quantitivo ha indotto anche gravi problemi qualitativi. I numeri esponenziali degli avvocati hanno consentito che la competenza si appiattisse verso il basso; che le prestazioni mediocri non stupissero più; che la forma (piuttosto che imprescindibile supporto della sostanza ) diventasse un inutile sovrastruttura, che la correttezza personale e professionale cedessero il passo alla spregiudicatezza nel raggiungimento degli obiettivi professionali. Noi avvocati abbiamo sostenuto che la deriva inarrestabile della professione necessitasse di rimedi legislativi e, ritenendoli improcrastinabili, abbiamo sollecitato con insistenza negli ultimi anni la riforma della legge professionale. E veniamo al tema. Finalmente dopo ottant anni, ecco la tanto attesa legge! A dir il vero, sul tirocinio (cui sono dedicati dieci articoli gli art ) non sono state introdotte molte novità rispetto a quelle già introdotte col DPR 137/2012 e comunque le norme entreranno in vigore dal La sola previsione di applicazione immediata è quella relativa alla durata che è stata confermata in diciotto mesi continuativi la cui interruzione ingiustificata per oltre sei mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti. Quanto alle modalità, l art 41, dispone che il tirocinio si possa svolgere: - presso un avvocato con anzianità di iscrizione all albo di almeno cinque anni o anche contemporaneamente presso due avvocati ( previa autorizzazione del COA ) - presso l Avvocatura dello Stato o presso l Ufficio legale di un ente pubblico o presso un Ufficio giudiziario (per non oltre un anno). Ad alcuni questa disposizione è apparsa dettata da una sorta di sfiducia per le Avvocature di Enti pubblici ed apparsa una norma penalizzante per il tirocinante - anche presso un professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato che eserciti la professione un altro Paese dell Unione Europea (per non oltre sei mesi). L art 41 dispone, inoltre, che il tirocinio si debba svolgere per almeno sei mesi presso un avvocato o presso l Avvocatura dello Stato La riforma, poi, vuole che il tirocinio consista oltre che nella pratica così descritta anche nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale dal carico didattico di non meno di 160 ore per un periodo non inferiore a diciotto mesi. Si tratta di una previsione fortemente criticata sia perchè il dato letterale ha fomentato il sospetto che si intendesse prolungare la durata del tirocinio, sia perchè si è paventato il timore che detti corsi obbligatori possano costituire un ulteriore aggravio di spese a carico dei giovani praticanti.

3 3 E indubbio, tuttavia, che la riforma contenga anche alcune disposizioni che tendono ad agevolare lo svolgimento della pratica. Così - quella che prevede che la pratica non sia più esclusiva dei laureati e che consente che i primi sei mesi di tirocinio possano anche cominciare durante l ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, a condizione che siano stipulate a tal fine apposite convenzioni tra CNF e Università. - quella che prevede che possa essere valutato ai fini del compimento del tirocinio il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, reputato equivalente allo svolgimento del tirocinio per il periodo di un anno - o ancora quella che non preclude al praticante lo svolgimento di lavori subordinati sia pubblici che privati, a condizione che essi concretamente consentano lo svolgimento della pratica e che non facciano sorgere conflitti d interesse. Qualche dubbio sorge sulla coerenza di questa previsione legislativa nel caso in cui il praticante sia abilitato al patrocinio. Infatti, svolgendo questi (seppure entro limiti più ristretti) un attività analoga a quella svolta dall avvocato, appare ragionevole sostenere che egli debba soggiacere ad analoghe incompatibilità. Si è detto che tra le novità della riforma vi sia la previsione del compenso al tirocinante. E vero che la legge di riforma prevede il compenso nel senso che lo menziona ma (diciamolo senza ipocrisie) non lo prescrive affatto. Non più di quanto ognuno di noi nel proprio studio lo abbia variamente previsto finora senza bisogno di prescrizione legislativa. Con discrezionalità. Con la libertà di operare compensazioni tra quanto dato al praticante (in termini di tempo, dedizione, strumenti e servizi) e quanto da lui prodotto. Dice la riforma, infatti, che negli studi privati il compenso può essere disposto discrezionalmente dall avvocato dopo il primo semestre. Come dire: - che se l avvocato volesse disporlo discrezionalmente prima non sarebbe consentito; o - che il tirocinante può nutrire aspettative solo dopo il primo semestre Ma, diciamolo senza infingimenti, la riforma non prevede che tali aspettative diventino diritti perché sono soggette alla discrezionalità dell avvocato che con apposito contratto potrà decidere di riconoscere al praticante un indennità o un compenso per l attività svolta per conto dello studio, tenuto conto dell utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte dello stesso. Negli enti pubblici, poi, è riconosciuto un rimborso nella misura in cui questo è previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili. Pertanto, mi sbaglierò, ma, a parte la menzione, sul fronte del compenso non mi pare ci sia nulla di nuovo. Piuttosto, mi fa arrossire l idea che il legislatore abbia ritenuto necessario prevedere l obbligo di rimborso al tirocinante delle spese anticipate per conto del professionista!! La riforma, invece, introduce un interessante novità in fatto di abilitazione al patrocinio (slide 4), prevedendo che il tirocinante (purchè laureato) possa svolgere attività in sostituzione del dominus già dopo sei mesi di tirocinio (e non più dopo un anno). E ciò: -in ambito civile nei processi di competenze del Giudice di Pace e del Tribunale

4 4 -in ambito penale nei processi di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli minori già di competenza del pretore Il dato letterale, pertanto, consente di ritenere che, almeno in campo civilistico, vengano a cadere i limiti che finora hanno ammesso il patrocinio soltanto nelle cause già di competenza del pretore. La discutibile tecnica legislativa legittima tuttavia un dubbio: La nuova legge prevede che il tirocinante possa svolgere attività in sostituzione del professionista presso cui svolge il tirocinio sotto il controllo e sotto la responsabilità di quest ultimo anche se si tratta di affari non trattati dal medesimo. Potrebbe desumersi, pertanto, che il praticante possa gestire anche cause affidategli da propri clienti ma che della detta gestione assuma la responsabilità l avvocato presso cui esercita la pratica su cui, in ultima analisi, si ripercuotono i suoi errori. Ma non mancano tuttavia interpreti che, ponendo l accento sul previsto svolgimento di attività professionale in sostituzione dell avvocato, sostengono che l autonomia del praticante, prevista e attuata fino ad oggi mediante l abilitazione al patrocinio provvisorio, sia stata soppressa dal comma 12 che, introducendo una sostituzione delegata, escluderebbe che il tirocinante possa assumere incarichi in proprio. Nella stessa direzione conduce la previsione della possibilità per il tirocinante ( senza distinzione tra abilitato e non) di svolgere attività di lavoro subordinato, circostanza incompatibile con l attività dell avvocato. Tre le importanti novità dell esame di stato di cui si occupano gli art 46 e 47 : - per gli scritti saranno ammessi soltanto i codici di legge senza commento giurisprudenziale, pena l immediata esclusione dall esame; scelta che appare, sinceramente, poco coerente con la prevalente natura pratica sia dell attività svolta nei diciotto mesi di tirocinio che di quella, altrettanto pratica degli anni a venire; - per l orale sono previste come obbligatorie tutte le materie fondamentali (civile, penale, le due procedure). Si può verosimilmente affermare che, così facendo, l esame perde la sua caratteristica pratica (tipica di ogni esame di abilitazione) diventando teorico. Attualmente, infatti, l esame orale prevede la discussione di brevi questioni su cinque materie già presuntivamente conosciute; il candidato deve dimostrare di saperle applicare ai casi pratici mentre deve dimostrare la conoscenza dell unica non oggetto di studi universitari: ordinamento forense e deontologia. Con la riforma cambia l impostazione: il candidato deve dimostrare la conoscenza di tutte le materie indicate, e non più discutere brevi questioni. - sono poi previste sanzioni penali a carico di chi faccia pervenire in qualsiasi modo ai candidati testi sui temi proposti e procedimenti disciplinari a carico dei candidati che, destinatari di tale materiale, non ne facciano immediata denuncia alla Commissione. Avviandomi a concludere e accantonando la retorica del plauso alla legge tanto attesa, è il caso che ci domandiamo quanto sia prevedibile che le nuove regole sull accesso siano sufficienti a risolvere i problemi dell Avvocatura. Sarebbe ingeneroso non riconoscere alla nuova legge lo sforzo di incidere in qualche modo sia sul problema quantitativo che su quello qualitativo della professione anche se, diciamo la verità, essa non contiene previsioni in sé sufficienti né a contenere la crescita esponenziale del numero degli avvocati, né a garantirne la qualità e ciò perché le ragioni e le responsabilità della crescita e del degrado sono in gran parte ascrivibili alla stessa Avvocatura.

5 5 Pertanto, pur nelle previsioni della nuova legge professionale, è all Avvocatura che è concretamente affidata la prospettiva di rilancio della figura dell avvocato e il suo rinnovamento all insegna della qualità. La storia del degrado e l analisi schietta di esso devono insegnarci qualcosa e devono indurci a chiederci se siamo pronti ad assumerci la responsabilità della gestione pratica della neonata riforma. Se l Avvocatura non è pronta a questo, è verosimile prevedere che la riforma da sola non farà miracoli. La qualità dell avvocato, la sua competenza non passano affatto dalla impossibilità di consultare i codici commentati con la giurisprudenza (cosa peraltro che l avvocato scrupoloso fa ogni giorno della propria vita professionale); non credo passino da un esame anacronisticamente generalista in un mondo professionale che va verso le specializzazioni (a meno che non si intenda sostenere che l università non faccia affatto il proprio dovere). E allora, se è vero che la qualità dell avvocato durante la vita professionale passa attraverso l aggiornamento costante e mirato e che il rilancio della sua figura non può prescindere dalla scelta di comportamenti eticamente orientati, è anche vero che al momento dell accesso la qualità dell avvocato passa attraverso una selezione seria ad opera dell Avvocatura con esperienza; una selezione che prima di tutto deve essere impermeabile ad ogni genere di influenza perché diventino avvocati non i più fortunati ma i più meritevoli; non i meglio assistiti ma i meglio attrezzati. E ho bisogno di dire ai Giovani colleghi tirocinanti che questo non vuol dire banalmente difendere posizioni privilegiate di chi è già avvocato. Perché vorrei dire ai giovani colleghi, soprattutto a quelli: - che hanno scelto con fierezza questa professione in via non residuale - che sono stati sempre scrupolosi ed accorti studenti - che hanno amato l approfondimento e hanno fuggito l approssimazione - che della nostra meravigliosa lingua sanno apprezzare le sfumature significanti voglio dire a questi giovani colleghi che l invocata difesa dell Avvocatura rimessa agli avvocati con esperienza non è affatto una deprimente difesa di posizioni acquisite. Essa è piuttosto la tutela del diritto anche dei giovani di guardare al futuro professionale con serenità e fiducia e di lavorare con dignità; e la premessa imprescindibile per ricostruire la nostra considerazione sociale; è il coraggio di impedire che vengano deluse le aspettative di chi (con quelle premesse che ho descritto) aspira ancora oggi (e nonostante tutto) a diventare Avvocato. Lucia Sciacca

6 6 ATTIVITA PRATICA Il tirocinio si può svolgere presso: - un avvocato con anzianità di iscrizione all albo di almeno cinque anni o anche contemporaneamente presso due avvocati ( previa autorizzazione del COA ) - l Avvocatura dello Stato - l Ufficio legale di un ente pubblico (per non oltre un anno) - un Ufficio giudiziario (per non oltre un anno) - un professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato che eserciti la professione un altro Paese dell Unione Europea (per non oltre sei mesi). tirocinio si deve svolgere presso per almeno sei mesi presso: - un avvocato con anzianità di iscrizione all albo di almeno cinque anni - l Avvocatura dello Stato PREVISIONI CHE FAVORISCONO LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA - i primi sei mesi di tirocinio possono anche cominciare durante l ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza - può essere valutato ai fini del compimento di un anno di tirocinio il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali - il tirocinio non preclude lo svolgimento di lavori subordinati sia pubblici che privati, a condizione che essi concretamente consentano lo svolgimento della pratica e che non facciano sorgere conflitti d interesse IL COMPENSO Negli STUDI LEGALI PRIVATI E dovuto SEMPRE il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante DOPO IL PRIMO SEMESTRE si può riconoscere un indennità o un compenso - con contratto - commisurato all effettivo apporto professionale - tenuto conto dell utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante Negli ENTI PUBBLICI e presso L AVVOCATURA DELLO STATO E riconosciuto un rimborso per l attività svolta - ove previsto dai rispettivi ordinamenti - e comunque nei limiti delle risorse disponibili

7 7 ABILITAZIONE AL PATROCINIO Il tirocinante (purchè laureato) può essere abilitato al patrocinio dopo sei mesi di tirocinio -in ambito civile nei processi di competenze del Giudice di Pace e ai Tribunali -in ambito penale nei processi di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli minori già di competenza del pretore - sotto il controllo e sotto la responsabilità del professionista presso cui svolge il tirocinio anche se si tratta di affari non trattati dal medesimo - per la durata di cinque anni dalla delibera di iscrizione nell apposito registro ESAME DI STATO - saranno ammessi soltanto i codici di legge senza commento giurisprudenziale pena l immediata esclusione dall esame; - sanzioni penali a carico di chi faccia pervenire in qualsiasi modo ai candidati testi sui temi proposti - procedimento disciplinare a carico dei candidati che, destinatari di tale materiale, non ne facciano immediata denuncia alla Commissione.

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