MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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1 SETT.08 Esami Avvocato MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (scad. 11 novembre 2008) Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Sessione (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 59 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche' l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno,

2 Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno 2008; Decreta: Art. 1. E' indetta per l'anno 2008 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento. Art. 2. 1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3) Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. Art. 3. Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 16 dicembre 2008: parere motivato su questione in materia civile; 17 dicembre 2008: parere motivato su questione in materia penale; 18 dicembre 2008: atto giudiziario su quesito proposto, in materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto amministrativo. Art. 4. 1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro l'11 novembre 2008, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

3 2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3, lettera a). 4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all'imposta di bollo (Euro 14,62): a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della laurea; b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di Euro 12,91 (dodici//novantuno) per l'ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell'ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. 5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza. 6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (26 novembre 2008) precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4, lettera b) del presente articolo. Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi osservato solo se il certificato perverra' (e non sara' meramente spedito) alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n ) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4, lettera b) del presente articolo un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto. 8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati. Art. 5. I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento. Art. 6. 1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al

4 candidato. 2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove. 3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. Art. 7. 1) I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n Art. 8. Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n Roma, 22 luglio 2008 Il Ministro : Alfano

5 Raccolta normativa R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (G.U , n. 24) - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (Articoli estratti) R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv., con modif., in L. 22 gennaio 1934, n. 36g (GG.UU , n. 281 e , n. 24) Ordinamento della professione di avvocato (Articoli estratti)esistenti. Legge 18 Luglio 2003, n. 180 (G.U , n. 167) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (Testo coordinato-articoli estratti). Decreto 28 maggio 2003, n. 191 (G.U , n. 171 ) - Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato. Decreto 11 dicembre 2001, n Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n Circolare 10 luglio 2000 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII Legge 24 febbraio 1997, n Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (Articoli estratti). L. 4 marzo 1991, n. 67 (G.U , n. 55) - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato L. 24 luglio 1985, n. 406 (G.U , n. 190) - Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti [alle preture] (1) e degli esami per la professione di avvocato D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 (G.U , n. 102) - Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato

6 La Commissione Come noto, il procedimento che concerne gli esami di avvocato è disciplinato dal RDL nr. 1578/1933 e succ. modifiche. La designazione dei componenti chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici è effettuata dal CNF su "proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto" (art. 22). Ciascuna commissione, il cui numero sarà proporzionale al numero dei candidati secondo le indicazioni di legge, dovrà essere composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,dei quali due titolari e due supplenti saranno designati tra gli avvocati del distretto. Requisiti necessari per far parte della Commissione sono costituiti da: - iscrizione all'albo degli Avvocati da almeno 12 anni, valendo a tal fine l'anzianità maturata nel soppresso Albo dei procuratori legali -non essere membro del Consiglio dell'ordine, ovvero rappresentante della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza; -non essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari. Tra le cause di incompatibilità, ricordiamo: - non avere, fra i candidati, parenti entro il 3 grado e affini entro il 2, ovvero laureati che abbiano frequentato il proprio studio ai fini della pratica forense; -non aver mai ricoperto tale incarico e, in caso contrario, l'indicazione della sessione di esame cui ha partecipato e con quale qualifica. Titolo preferenziale è rappresentato dalla iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense.

7 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (G.U , n. 24) - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (Articoli estratti) (1) (1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso ai sensi dell'art. 3 L. 27/1997. TITOLO I Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e negli albi professionali CAPO I Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica 1.- La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati (1) nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata: a) del certificato di nascita; b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione; c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; d) di un certificato dell'avvocato (1) che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati. Il requisito di cui al n. 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea. L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti [alle Preture] (2) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso R.D.L. e nell'art. 13 del presente R.D. Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Consiglio ha deliberato sulla domanda di ammissione. (1) Ai sensi della L , n. 27, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito con "avvocato". (2) Si tratta della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e della laurea in giurisprudenza. (3) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente: a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti [alle Preture] (1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R.D.L., e producono il relativo certificato. (1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ Il Consiglio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse. Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. Nel caso di cui all'art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti [alle Preture] (1), l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del

8 presente decreto. (1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale. Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti [alle Preture] (1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento. Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto. (1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ (1). (1) Gli artt. 5, 6, 7, 9 e 71 del presente decreto sono stati sostituiti dal D.P.R. 101/ Il praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti [alle Preture] (1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Consiglio dell'ordine. Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto. Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto. (1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio nazionale non abbia deliberato nel termine prescritto. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza I praticanti che svolgono il patrocinio davanti [alle Preture] (1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio presso il quale sono iscritti. (1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito. La domanda è rivolta al Consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell'art. 1, nonché del certificato di cui all'art. 41 (1) e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione. Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3. (1) L'art. 41 deve considerarsi abrogato ai sensi della L. 67/1991 che ha previsto la piena libertà di trasferimento senza necessità di nulla osta del Consiglio dell'ordine precedente.

9 13. - Ai praticanti avvocati (1) che esercitano il patrocinio davanti [alle Preture] (2) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell'art. 3 dello stesso R.D.L. (1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" è stato soppresso o sostituito con il termine "avvocato". (2) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/ La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero: a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente: b) nei casi di cui al n. 2) dell'art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto; d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti [alle Preture] (1) non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto; f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto. I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti [alle Preture] (1) può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto. (1) Le originarie parole "alle Preture" sono da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998. Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933. CAPO II Degli esami per la professione di avvocato (1) (1) Ai sensi della L. 27/1997, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da "avvocato" Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di avvocato (1), ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte. Qualora nello stesso decreto non siasi provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente. Le commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente. (2). (1) Ai sensi della L. 27/1997, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da "avvocato". (2) L'originario co. 6, che faceva riferimento all'art. 22 R.D. 1578/1933, a seguito della modifica del detto articolo ad opera della L , n. 242, deve considerarsi privo di oggetto Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata: 1) del diploma originale di laurea;

10 2) del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto; 3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami; 4) (1); 5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea. (2). Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n.36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte (3). Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto. Per i giudici onorari (4), nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati. (5). (1) Il n. 4) faceva riferimento ai documenti necessari a comprovare i titoli per la formazione della graduatoria nei casi di numero di posti messi a concorso: non essendo più così, l'indicazione deve ritenersi abrogata. (2) I co. 2 e 3, facendo riferimento all'art. 23, R.D.L. 1578/1933, abrogato dall'art. 2, L. 67/1991, si ritengono privi di oggetto. (3) Comma così sostituito dall'art. 3 L , n (4) Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 51/1998 le originarie parole "Vice pretori onorari" sono state così sostituite. (5) Comma da considerarsi abrogato a seguito della modifica dell'art. 22, R.D.L. 1578/1933 al quale faceva riferimento La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte. 17bis (1) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove. 3. Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale (2), scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. 4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame. 5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale). (2) L'inciso "di cui almeno una di diritto processuale" è stato aggiunto dall'art. 4, L , n. 142.

11 18. - (1). Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo presidente della Corte d'appello, al Presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa. Il presidente della commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli. (2). (1) I co. 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 9, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale). (2) Il co. 3 deve considerarsi privo d'oggetto a seguito della nuova formulazione dell'art. 22 R.D.L. 1578/ I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza (1), le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo. L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente. (1) L'inciso "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza" è stato aggiunto dall'art. 4, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza opporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. 3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. 4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di opporvi il predetto numero progressivo. 5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo

12 svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. 7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati (1). La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17bis (1). La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere. (1) Comma così sostituito dall'art. 6, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati (1). L'elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due (2). A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale. (1) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 9, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale). (2) Comma così sostituito dall'art. 7, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) La prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 17bis (1) e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame. (1) L'originario riferimento alle "norme indicate nell'art. 27" è stato così sostituito ai sensi dell'art. 8, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) (1) (2). (1) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 9, L , n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale). (2) I commi 3 e 4 poiché facevano riferimento all'art. 23, R.D.L. 1578/1933, abrogato dall'art. 2 L. 67/1991 si ritengono privi di oggetto (1). (1) L'articoli in esame, facendo riferimento all'art. 23 R.D.L. 1578/1933, abrogato a sua volta dall'art. 2 L. 67/1991, si ritiengono privi di oggetto Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del

13 segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario. CAPO III Degli esami per la professione di avvocato (1). (1) Articoli abrogati dall'art. 6, co. 1 della L. 27/1997. TITOLO III Disposizioni finali e transitorie Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'università dalla quale fu conferita. Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal Presidente del Consiglio dell'ordine. Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'art. 3 del presente decreto. I praticanti ammessi al patrocinio davanti [alle Preture] (1), i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo. (1) Le originarie parole "alle Preture" devono intendersi sostituite da "ai Tribunali" ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/ (1). (1) Articolo sostituito dalle norme del D.P.R , n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) Per essere ammessi al giuramento di cui agli artt. 8 e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento al Presidente del Consiglio dell'ordine competente Nei casi di cui all'art. 66 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell'ordine, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno. Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo avvocato (1), il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena ne sia richiesto. L'avvocato (1) a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Consiglio a farsi rilasciare dagli uffici del Consiglio, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata. (1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso o sostituito con il termine "avvocato".

14 74. - (1). (1) La norma è da ritenersi priva di oggetto in virtù dell'art. 8 D.Lgs.C.p.S , n Presso i Consigli dell'ordine locali, gli uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite ai Consigli stessi col R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Consiglio nominato dal Presidente Gli uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale e dal Presidente del Consiglio locale Negli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consigli locali, sono istituiti: a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario; b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al Consiglio locale. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è contrassegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica (1). (1) L'articolo si ritiene privo di oggetto, facendo riferimento alle organizzazioni sindacali fasciste soppresse dal D.Lgs.Lgt. 369/ Ai componenti del Consiglio nazionale forense ed ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato (1), che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 50 per ogni giorno di adunanza (2). A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di lire 25 (2) per ogni giorno di adunanza. I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del 12%, a norma del R.D.L. 20 novembre 1930, n (1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" si intende soppresso o sostituito con il termine "avvocato". (2) Importo elevato a lire 1000 in virtù dell'art. 1 D.P.R. 5/1956 che detta norme sui compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici di esami e concorsi. In seguito l'art. 2 L. 851/1973 (Concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) ha soppresso i gettoni di presenza ed i compensi d'esame disciplinati dal D.P.R. 5/ (1) (1) Articoli concernenti disposizioni transitorie e superati rispettivamente dagli artt. 1 e 19, D.Lgs.Lgt , n. 382 (Norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sui Consigli nazionali) [v. in Parte II] Gli avvocati (1), i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

15 In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. (1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine "procuratore legale" si intende soppresso o sostituito con il termine "avvocato" (1). (1) La norma, riferendosi ai procuratori legali, è da ritenersi superata in seguito all'entrata in vigore della L. 27/1997 che ha soppresso tale figura È fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933, n (1), le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi. Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv., con modif., in L. 22 gennaio 1934, n. 36g (GG.UU , n. 281 e , n. 24) - Ordinamento della professione di avvocato (Articoli estratti) (1) (1) Ai sensi dell'art. 3 l , n. 27, il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti, si intende soppresso o sostituito con il termine "avvocato". TITOLO I Disposizioni generali 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato (1) di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati (1) presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti avvocati (1), dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali (2) del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore (3). Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti (4), in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero (5). È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato (1) è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia" (6). (1) Ai sensi dell'articolo 3 L. 27/1997 il termine procuratore legale deve intendersi soppresso o sostituito con il termine "avvocato". Tale legge ha soppresso l'albo dei procuratori legali nel senso che oggi il praticante, con il superamento dell'esame di abilitazione professionale, assume direttamente il titolo di avvocato. (2) Le originarie parole "alle preture" sono state così sostituite ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs , n. 51. (3) Il primo periodo di tale comma è stato così modificato ex art. 246 del D.Lgs , n. 51. (4) Le originarie parole "davanti alle medesime preture" sono state così sostituite ai sensi dell'art. 246 co. 1 del D.Lgs , n. 51; il medesimo articolo al comma 2 dispone: "2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del regio decreto legge n del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sarà attivata la complessiva riforma della professione forense". (5) Comma modificato dall'art. 10 L , n. 242.

16 (6) Articolo così sostituito dall'art. 1 L , n TITOLO II Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti Per ogni Tribunale civile e penale è costituito un albo di avvocati (1). La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati (1) procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti (2). È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto (2). L'albo riveduto deve, a cura del Consiglio, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affisso nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali [e delle Preture] (3) del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario. Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti [alle Preture] (3). Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato [alle Preture] (3) del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza [delle Preture (3) medesime]. (1) L'originaria indicazione dell'albo dei procuratori legali è abrogata a seguito dell'emanazione della L. 27/1997 che ha soppresso tale figura. (2) Gli attuali secondo e terzo comma hanno così sostituito l'originario secondo comma, in virtù dell'art. 1, n. 2, L , n. 254 (Modificazioni all'ordinamento forense). (3) L'originario riferimento "alle Preture" non ha più ragion d'essere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/98, che ha istituito il giudice unico di Tribunale Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati (1) è necessario: 1. 1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'italia; 2. 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3. 3) essere di condotta specchiatissima ed illibata: 4. 4) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica; 5. 5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato (1) ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti [alle Preture] (2) ai sensi dell'art. 8; 6. 6) essere riuscito vincitore nell'esame preveduto nell'art. 20 (3); 7. 7) avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata (4). Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione. (1) L'originaria indicazione dell'albo dei procuratori legali è abrogata a seguito dell'emanazione della L. 27/1997 che ha soppresso tale figura. (2) L'originario riferimento "alle Preture" non ha più ragion d'essere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/98, che ha istituito il giudice unico di Tribunale. (3) L'originario riferimento al "numero di posti messi a concorso", deve ritenersi caduto. (4) Numero così modificato dall'art. 5 L. 27/1997.

17 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un avvocato (1), per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, dai giudici onorari (2), dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere (3). (1) Il termine "procuratore legale" è stato sostituito con quello di "avvocato" a seguito dell'emanazione della L. 27/1997 che ha soppresso l'albo dei procuratori legali. (2) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs , n. 51, le originarie parole "vicepretori onorari" sono state così sostituite. (3) Cfr. D.P.R , n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) (1). Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre (2). (1) Originariamente, l'esame di avvocato avveniva attraverso un concorso il cui numero di posti veniva fissato dal Ministro di grazia e giustizia, su parere del Consiglio Nazionale forense che riportava, a sua volta, le indicazioni fornitegli dai singoli Consigli dell'ordine. Tale disposizione è stata sospesa "temporaneamente" (ed i commi 1 e 2 abrogati) dal D.Lgs. D.Lgt , n (2) Comma così modificato dall'art. 1 L , n. 142 (Modifiche agli esami di procuratore legale e di avvocato) (1) Gli esami di avvocato (2) hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello (3) I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici (4) anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuno delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta. (1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, n. 5, L , n. 254 e poi dall'art. 1, L , n (2) Ai sensi della L. 27/1997, il termine "procuratore legale" è stato soppresso e sostituito da "avvocato". (3) Comma così sostituito dalla L , n. 142 (Modifiche alla disciplina degli esami di

18 procuratore legale e di avvocato). (4) Ai sensi dell'art. 4 L. 27/1997 che aumenta a dodici gli anni per poter essere abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori, anche il termine di otto anni contenuto nel presente articolo deve intendersi aumentato a dodici.

19 Legge , n. 180 (G.U , n. 167). Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 maggio 2003, n.112 All'articolo 1: nella rubrica, la parola: «Istituzione» è sostituita dalla seguente: «Modifica» e dopo le parole: «dell'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «L'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente: «3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1bis. (Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36). 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: «Art Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una

20 sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. 7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. 8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento. 9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. 10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'amministrazione in sede di contenzioso». 2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 1ter. (Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37). 1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: «alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive» All'articolo 2: al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato. 02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: «commissioni» è sostituita dalla seguente: «sottocommissioni»;

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