Indennità di disoccupazione agricola

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1 G.A.I.A. Project Consulting snc Indennità di disoccupazione agricola Il 31 marzo 2016 è l ultimo giorno utile per i lavoratori del comparto agricolo per presentare la domanda per l indennità di disoccupazione agricola per le giornate di lavoro svolte durante l anno solare Cos è, chi ne ha diritto e secondo quali norme, come si compila la domanda. Facciamo una breve panoramica, con qualche breve considerazione. Le peculiarità che caratterizzano le attività dei braccianti agricoli e il rapporto di lavoro particolare che essi hanno con l imprenditore datore di lavoro, fanno si che l insieme delle disposizioni normative in materia, riferite alla generalità dei lavoratori dipendenti, non siano totalmente applicabili a questa categoria di lavoratori. Da ciò è derivata la necessità per il legislatore di emanare una speciale disciplina in ordine alle prestazioni di disoccupazione, differenziandola notevolmente sia nella forma che nella sostanza, da quella in essere per gli altri settori produttivi. Infatti la prestazione è rivolta ad indennizzare i lavoratori agricoli per periodi di inattività già decorsa e non per periodi di disoccupazione successivi alla presentazione della domanda, come avviene invece in tutti gli altri settori di attività. Poiché trattasi di prestazioni di disoccupazione riferite ad un anno solare ormai trascorso, le stesse sono erogabili senza che vengano accertati la ripresa della capacità lavorativa o lo status di disoccupato. I requisiti, soggettivi e oggettivi, affinché un lavoratore possa beneficiarne sono stati introdotti dal D.P.R. 3 dicembre 1970, n e successive modificazioni e integrazioni, così come di seguito descritto: Soggetti aventi diritto:

2 operai a tempo determinato (OTD) iscritti negli elenchi anagrafici; piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF); piccoli coltivatori diretti (PCD) che abbiano integrato le giornate da lavoro dipendente con giornate di lavoro autonomo. Requisiti assicurativi e contributivi: iscrizione nell elenco per l anno di competenza; anzianità assicurativa pari a 2 anni; accreditamento di almeno n. 102 contributi giornalieri nel biennio. Il requisito del parametro minimo di contribuzione biennale (102 giornate), può essere, altresì, perfezionato con i periodi di congedo di maternità e/o congedo parentale, qualora tali eventi si verifichino nel biennio utile e siano coperti da contribuzione figurativa. Si abbia presente, a tal proposito, che sono coperti da contribuzione figurativa i periodi di congedo di maternità e congedo parentale nella misura di 3,5 contributi giornalieri per ogni settimana di durata dell evento se, nell anno precedente o comunque prima dell inizio del congedo di maternità, le lavoratrici agricole risultino iscritte negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate. In tema di requisiti assicurativi e contributivi si rammenta che nell ipotesi in cui questi ultimi non siano raggiunti con la sola contribuzione italiana, il lavoratore, interessato può far ricorso alla «totalizzazione» dei contributi versati in un altro Stato dell Unione Europea, in virtù della disciplina prevista dal Regolamento n. 883/2004 indicato anche come «regolamento di base» e dal Regolamento n. 987/2009, come «regolamento di applicazione» che hanno sostituito le precedenti norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri della Comunità Europea. Si osserva, infine, che alcuni eventi, non utili ai fini del perfezionamento del requisito minimo di contribuzione, consentono, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 102 giornate:

3 periodi di malattia; periodi di infortunio; lavoro all estero non tutelato dall assicurazione in base a convenzioni o accordi internazionali; congedo di maternità e congedo parentale qualora non accreditabili figurativamente. La retrodatazione, pari ad un periodo corrispondente alla durata dei predetti eventi, decorre dal 31 dicembre dell anno immediatamente precedente il biennio, quest ultimo costituito dall anno di riferimento della prestazione e dall anno precedente. Per quanto riguarda la domanda di DS agricola, questa deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio, in relazione alla residenza del lavoratore entro, il «termine perentorio» del 31 marzo dell anno successivo a quello di competenza della prestazione, ai sensi dell art. 7, comma 4, L. 7 dicembre 1989, n La stessa deve essere trasmessa per via telematica dagli Enti di Patronato, ovviamente entro la data del 31 marzo. L indennità è liquidata per un numero di giornate pari alle quelle di attività agricola ed eventualmente non agricola dipendente prestate nell anno di riferimento, entro il limite del parametro annuo di 365 giornate (366 se l anno è bisestile). Le giornate indennizzate sono ridotte in conseguenza di eventi (servizio militare, malattia, maternità, infortunio, benefici ex lege n. 104/1992, cassa integrazione, lavori socialmente utili) durante i quali è stato erogato un trattamento economico di natura assistenziale. Inoltre, in presenza di assistenza antitubercolare senza ricovero il trattamento di disoccupazione è compatibile con la percezione dell indennità post sanatoriale, non costituendo quest ultima un trattamento economico di malattia. Nell ipotesi di lavoratori agricoli che abbiano svolto, nell anno di riferimento, attività autonoma per un numero di giornate superiore a quello di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, comprese le eventuali giornate di attività non agricola dipendente

4 secondo il disposto dell art. 2, comma 1, D.P.R. n. 1049/1970, questi sono esclusi dal diritto ad avere riconosciuta la prestazione di disoccupazione agricola. Il comma 2 dello stesso articolo esclude dal diritto i lavoratori autonomi iscritti per l intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti. Qualora tale iscrizione si riferisca a parte dell anno, i lavoratori sono ammessi a fruire dell indennità di disoccupazione se rapportando le giornate di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti e le eventuali giornate di attività non agricola dipendente con le giornate di attività in proprio, prevalga l attività dipendente Una brevissima riflessione a questo punto va fatta in merito al criterio di prevalenza utilizzato dall INPS, ai sensi dell art. 2 del citato decreto previdenziale n. 1049/1970, per escludere dal beneficio quei lavoratori agricoli che svolgono attività sui terreni in proprio possesso: I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tralasciando da queste considerazioni coloro che hanno i requisiti per essere iscritti nella Gestione obbligatoria dei coltivatori diretti, non si ritiene giuridicamente accettabile che questo requisito della prevalenza possa essere esplicato semplicemente in base al parametro, comunque oggettivamente opinabile, del fabbisogno ettaro-colturale dei terreni di proprietà, che non può rappresentare una certezza rispetto all effettivo lavoro e che soprattutto non raffigura un parametro rapportabile con la funzione di integratore del reddito che realizza la prestazione della DS agricola. Pertanto è assolutamente non condivisibile, l interpretazione riduttiva data dall Istituto previdenziale in merito a quanto stabilito dal legislatore nel descritto articolo, laddove è necessario definire in cosa consista oggettivamente il criterio di normalità e prevalenza di

5 un attività agricola autonoma rispetto a quella da dipendente, considerata la finalità che lo stesso legislatore ha previsto nel riconoscere l indennità ai lavoratori del settore agricolo. Tale interpretazione ha avuto come conseguenza che sono stati diversi sono i soggetti nel corso degli anni che si sono visti o ancora si vedono non solo respingere la domanda, ma richiedere indietro quanto percepito per anni precedenti, considerato che la prescrizione per indebita percezione del trattamento di disoccupazione agricola è fissata in dieci anni. Sempre nel merito delle esclusioni, ricordiamo che la legge n. 236/1993 ha stabilito, a decorrere dal 15 dicembre 1992, l incompatibilità delle prestazioni di disoccupazione con tutti i trattamenti pensionistici diretti a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell assicurazione medesima, nonché delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato. Non rientrano, pertanto, tra quelli espressamente previsti dalla norma sopra citata, i trattamenti integrativi, quale ad esempio quello corrisposto dall Enasarco, le pensioni privilegiate, in quanto rivestono natura esclusivamente risarcitoria, le pensioni a carattere assistenziale. A seguito dell entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, siglato dal Ministero del Lavoro, dalle OO.SS. e Associazioni datoriali di categoria, sono state introdotte sostanziali modifiche in ordine alla percentuale di computo della misura del trattamento, al cumulo dei periodi di lavoro dipendente agricolo ed extra-agricolo e al prelievo, ove ricorra l ipotesi, di un contributo giornaliero altrimenti denominato di solidarietà: Per quanto riguarda la percentuale di computo della misura del trattamento, l art. 1, comma 55 recita che: «Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l importo giornaliero dell indennità ordinaria di disoccupazione..., nonché dei trattamenti speciali..., è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1 gennaio 2008

6 nella misura del 40% della retribuzione indicata all art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. con modif., dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389». Il medesimo comma dell art. 1 precisa, altresì, che l importo, come sopra calcolato, viene erogato in rapporto alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria, «entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento». Ne consegue che, ai fini della determinazione delle giornate effettivamente indennizzabili, dal parametro iniziale dovranno essere detratte le giornate di lavoro agricolo, le eventuali settimane di lavoro dipendente extra-agricolo (trasformate in giorni lavorativi), nonché tutte le giornate indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità, infortunio,... ecc.). Non incidono, invece, sul computo delle giornate indennizzabili quelle prestate a titolo di lavoro occasionale di tipo accessorio da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito entro la soglia di euro netti di compenso. Da quanto evidenziato si rileva che il legislatore ha sostanzialmente stabilito: l aumento dal 30% al 40% del computo percentuale della retribuzione nei confronti dei lavoratori agricoli in precedenza beneficiari dell indennità ordinaria (art. 7, comma 1, D.L. n. 86/1988, conv. in legge n. 160/1988); la parificazione della misura del 40% della retribuzione per i lavoratori in precedenza indennizzati con trattamenti speciali (art. 25, legge n. 457/1972 e art. 7, legge n. 37/1977); l abolizione del parametro (massimale) di riferimento pari a 270 gg. che risulta elevato a 365 giornate e del tetto (massimale) di n. 90 giornate indennizzate a titolo di trattamento speciale. Il successivo comma 56, riguarda, il cumulo di periodi di lavoro dipendente agricolo ed extra-agricolo che prevede che per il computo delle giornate da indennizzare a titolo di disoccupazione agricola, si debbano prendere in considerazione, oltre alle giornate svolte nella qualità di bracciante agricolo e registrate negli elenchi anagrafici, anche quelle riferite

7 ad attività lavorativa nel settore non agricolo, purché «l attività agricola sia prevalente nell anno ovvero nel biennio a cui si riferisce la domanda». Per quanto riguarda, invece, il citato contributo di solidarietà: «ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri», valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche a carico dell AGO gestite dall INPS, il susseguente comma 57 ha previsto che a carico del lavoratore, beneficiario del trattamento di disoccupazione, venga detratta una somma pari al 9% per ogni giornata indennizzata, a titolo di contributo figurativo di solidarietà nel limite massimo di 150 giornate. Infine, uno sguardo ai lavoratori stranieri che svolgono attività dipendente nelle aziende agricole italiane. Per costoro, ai fini dell accertamento del diritto e conseguente erogazione dei trattamenti di disoccupazione agricola, dobbiamo distinguere i cittadini UE e quelli cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino da i lavoratori extracomunitari. I primi hanno diritto alle prestazioni in argomento al perfezionarsi dei requisiti richiesti dalla legislazione in materia. Per quanto riguarda, invece, i cittadini dei paesi extracomunitari non convenzionati, che entrano in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche se svolgono attività di lavoro stagionale, sono soggetti all obbligo assicurativo per la disoccupazione involontaria e per l assegno al nucleo familiare. Pertanto, in presenza di tutti gli altri requisiti, a tal fine prescritti dalla legge, hanno diritto alle prestazioni in argomento una volta che venga verificata la validità del titolo e la durata del permesso, secondo le precisazioni e i chiarimenti forniti dal Ministero dell Interno e recepiti dall INPS con Mess. 13 marzo 2009 n Sono, invece, esclusi dalle prestazioni i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la cui durata varia da un minimo di 20 giorni ad un

8 massimo di 9 mesi, in quanto non soggetti all obbligo assicurativo per la disoccupazione e gli assegni familiari. dott. Augusto Caramelli (a.caramelli@gaiaprojectconsulting.it) amministratore G.A.I.A. Project Consulting snc (studio@gaiaprojectconsulting.it)

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