REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E L INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

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1 REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E L INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA Articolo 1 Principi a) Nel territorio della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola l indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie, al bestiame domestico, alle tipologie d allevamento caratteristiche della zona viene effettuato dal Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola (di seguito Consorzio) b) Il presente regolamento, ai sensi dell art. 33 bis della L.R. 86/83, così come modificata dall art. 3 comma 8 della L.R. 6/05, disciplina le modalità per la richiesta, l accertamento, la valutazione e la liquidazione dell indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all interno del territorio della Riserva naturale, nonché le modalità per la prevenzione degli stessi. Articolo 2- Campo di applicazione L erogazione di somme per la prevenzione e gli indennizzi riconosciuti dal Consorzio riguardano: a) Danni da pastura e calpestio alle colture erbacee ed arboree presenti all interno della Riserva (prati, prati-pascoli, pascoli, altre foraggere, colture cerealicole, frutteti, vigneti, coltivazione di piccoli frutti e coltivazione di ortaggi). b) Danni da predazione su animali allevati, anche temporaneamente, nel territorio della Riserva, quali bovini, ovini, caprini, equini e avicunicoli. c) Danni alle opere agricole dissuasive approntate nei campi coltivati, nei pascoli e nei terreni in uso. d) Danni alla rete irrigua di pertinenza aziendale, normalmente utilizzata per l irrigazione, solo nel caso in cui sia dimostrabile che il mancato ripristino della funzionalità irrigua provochi danno alle colture. Sono tassativamente esclusi gli indennizzi per colture realizzate in zone o con modalità non consentite dal Piano della Riserva.

2 Articolo 3 Casi di esclusione dall indennizzo Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i danni arrecati dalla fauna selvatica a: - boschi; - orti privati; - giardini, sia pubblici sia privati; - appezzamenti agricoli abbandonati; - animali da cortile; - ittiofauna presente nei corsi d acqua, nei laghi naturali ed artificiali, negli allevamenti ittiogeni e nei laghetti dove si pratica la pescasportiva. Articolo 4 Soggetti ammessi a richiedere l indennizzo Gli indennizzi possono essere richiesti da coltivatori diretti iscritti all I.N.P.S., I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali) o iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. sezione speciale delle imprese agricole operanti nella Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola, ovvero da coltivatori diretti privati cittadini che si dedicano alla normale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame attraverso il proprio lavoro e/o quello della propria famiglia, che abbiano subito direttamente il danno. Articolo 5 Indennizzi a) L accertamento e la valutazione del danno, e del conseguente indennizzo, sono determinati sulla base di principi equitativi e devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio della Riserva Naturale. b) Il Consorzio provvede ad accertare le cause del danno, a valutarne l entità e a liquidare l indennizzo per mezzo del proprio personale tecnico e/o con l ausilio di professionisti esterni competenti. c) L indennizzo non può essere erogato qualora il soggetto richiedente usufruisca di altri indennizzi e/o risarcimenti, anche parziali, da parte di Enti o di altri soggetti. d) Il Consorzio si riserva la facoltà di disporre dei resti animali, delle coltivazioni e dei prodotti danneggiati. Articolo 6 - Misure di prevenzione Il Consorzio finanzia, con modalità e importi da definire annualmente, le spese per la realizzazione di azioni e misure di prevenzione, al fine di eliminare o ridurre il rischio di danneggiamento alle colture e al patrimonio zootecnico; la loro realizzazione è obbligatoria per l interessato ad avvenuta approvazione del progetto di prevenzione e determinazione del contributo accordato.

3 Articolo 7 Denuncia del danno a) La denuncia del danno deve essere trasmessa dall interessato/danneggiato all Ufficio del Consorzio, entro 7 giorni nel caso di danni alle coltivazioni, alle opere agricole dissuasive e alla rete irrigua aziendale ed entro le 24 ore successive nel caso di danni al bestiame. I danni non segnalati entro i termini suddetti non saranno risarciti. b) La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dalla Riserva e deve in ogni caso contenere, pena l esclusione dall indennizzo i seguenti dati: - dati anagrafici e di residenza del richiedente (nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.) - dati dell azienda agricola: codice fiscale e/o partita IVA; - analisi, distinta per appezzamento, dello stadio vegetativo della coltura danneggiata, della percentuale di danno subito, etc.; - la denuncia deve essere sottoscritta dall interessato e deve altresì contenere l autocertificazione che il danneggiato non ha avanzato richiesta di indennizzo ad altro Ente e/o soggetto. c) La denuncia può essere effettuata anche attraverso l invio del modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica o fax. d) Nel caso si verifichi la necessità di interventi di stima urgenti (es. danni su bestiame, danni a colture con raccolto da effettuare nei 7 giorni successivi) la denuncia può essere anticipata a mezzo telegramma. In tal caso il danneggiato deve partecipare alla visita di sopralluogo per sottoscrivere il modulo di denuncia completo di tutti i dati. e) In caso di danni alle colture, il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico per il periodo necessario all accertamento del danno. f) Non verranno valutati e dunque indennizzati i danni in caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra. Articolo 8 Accertamento del danno a) L accertamento del danno viene disposto dal Consorzio e definito mediante sopralluoghi del personale preposto all accertamento. b) La data del sopralluogo viene tempestivamente comunicata al richiedente, che può parteciparvi anche supportato da un tecnico di sua fiducia. Non sono prese in considerazione perizie di parte, che non siano state presentate

4 contestualmente alla richiesta di indennizzo o che si riferiscano a data successiva a quella dell eseguito sopralluogo. c) Al personale preposto all accertamento è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento durante il sopralluogo, certificare la/e causa/e dell evento dannoso, procedere alla valutazione del danno. d) L accertamento sarà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla denuncia. e) Il personale addetto all accertamento, redige un verbale contenente i dati della denuncia, l accertamento del danno, la valutazione e la quantificazione del danno stesso, con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell attività danneggiata. f) L accertamento deve avvenire in presenza ed in contraddittorio con il richiedente. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce approvazione formale e motivata della quantificazione del danno. g) Il Consorzio può acquisire ulteriori notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato, il quale deve ottemperare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di inottemperanza la domanda s intende decaduta. h) Alla medesima procedura si fa riferimento anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo, che richiedono acquisizione di documenti o notizie. Il verbale stilato in tale sede definisce la data dalla quale si deve ottemperare agli obblighi contenuti. Articolo 9 Misure di indennizzo a) L indennizzo per danni alle colture agricole sarà calcolato sulla base delle quantificazioni effettuate attraverso la stima e sulla base dei prezzi dei prodotti vigenti al momento del raccolto, con riferimento ai listini delle CCIAA. I prezzi così ricavati, saranno ridotti qualora il mancato raccolto comporti delle mancate spese, facendo riferimento alle tariffe in vigore al momento del raccolto. b) Qualora i danni alle colture agricole comportino l effettuazione di lavori supplementari (esempio risemine) l indennizzo sarà calcolato sulla base delle tariffe dei contoterzisti. Nel caso di danni ripetitivi sullo stesso appezzamento, ad esempio nel caso di risemine, l indennizzo per unità di superficie non potrà mai essere superiore al mancato raccolto. c) L indennizzo per i danni su allevamento potrà essere erogato solo se, al momento della stima, sia possibile prendere visione dei capi morti. L indennizzo sarà calcolato sulla base del prezzo medio di mercato dell animale vivo. Tale indennizzo potrà essere diminuito del 30% qualora gli

5 animali risultino totalmente incustoditi e non siano state messe in atto idonee misure di protezione. L indennizzo non compete per il bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. Sono esclusi dall indennizzo i casi in cui i resti degli animali rinvenuti morti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso. d) Non verranno indennizzati i danni alle produzioni agricole di particolare pregio a carattere intensivo (ad esempio colture orticole, piccoli frutti, tappeti erbosi, colture vivaistiche, ecc.) per le quali non siano stati resi operative adeguate misure di protezione realizzate conformemente a quanto previsto dal Piano della Riserva e del Programma di Sviluppo Agronomico. e) La soglia minima al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e non indennizzabile è pari a euro 100,00. Articolo 10- Liquidazione a) La stima definitiva, ai fini dell indennizzo, sarà sottoscritta dal Responsabile dei procedimenti di indennizzo, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto. a) Il Consorzio provvede alla liquidazione dei danni, sulla base delle somme assegnate dalla regione Lombardia ai sensi del comma 4 dell articolo 33 bis della L.R. 86/83 così come modificato dall art. 3 comma 8 della L.R. 6/05. b) La liquidazione sarà effettuata entro il primo semestre dell anno successivo a quello in cui il danno si è manifestato, a condizione che la Regione Lombardia abbia trasferito il contributo dovuto. Articolo 11 Controversie In caso di mancato accordo sulla stima del danno, l impresa agricola potrà far effettuare, a proprie spese, una perizia da parte di un professionista abilitato. La controversia sarà poi sottoposta alla Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio. ****************************************************

6 Al Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola Via della Torre 1/a SORICO Oggetto: Denuncia dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Il sottoscritto nato a il, residente a via, n. telefono, cellulare C.F./P.IVA in qualità di: Coltivatore diretto iscritto all INPS Imprenditore Agricolo professionale (IAP) Iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Coltivatore diretto privato cittadino DENUNCIA DI AVERE SUBITO DANNI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE PRATICATE NEI SEGUENTI TERRENI (elencare solo i terreni effettivamente danneggiati): Comune fg Mapp superficie mq. coltura in atto tipo di conduzione n. di piante danneggiate Selvatico che ha causato il danno

7 DI AVERE SUBITO DANNI DALLA FAUNA SELVATICA PER PREDAZIONE SU ANIMALI ALLEVATI: Specie allevata Numero età Selvatico che ha causato il danno DI AVERE SUBITO DANNI ALLE OPERE AGRICOLE DISSUASIVE APPRONTATE NEI CAMPI COLTIVATI, NEI PASCOLI E NEI TERRENI IN USO. Comune censuario Fg. Mapp. tipo di opera dissuasiva in atto e danno causato tipo di conduzione Selvatico che ha causato il danno DI AVER SUBITO DANNI ALLA RETE IRRIGUA DI PERTINENZA AZIENDALE, NORMALMENTE UTILIZZATA PER L IRRIGAZIONE. Comune censuario fg Mapp. tipo di opera irrigua e tipo di danno causato tipo di conduzione Selvatico che ha causato il danno che il danneggiamento è stato rilevato il giorno che esistono le condizioni di urgenza poiché la raccolta/operazione colturale necessaria avverrà il giorno

8 breve descrizione degli eventuali accorgimenti adottati per prevenire o limitare i danni Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 10 del D.Lgs. n 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumentazioni informatiche, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di non avere usufruito,per il danno oggetto della presente richiesta, di altri indennizzi e/o risarcimenti, anche parziali, da parte di Enti o di altri soggetti., li IL DENUNCIANTE

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