I N T R O D U Z I O N E

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1 I N T R O D U Z I O N E La presente bozza di disegno di legge trae spunto dalle problematiche trattate nella lettera 1/282 in data 30 marzo 2007 dell Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa (Progetto di Modello di Difesa sostenibile Volume primo. Edizione 2007) ed affronta quindi il tema della gestione degli esuberi del personale militare, nonché, in via prioritaria, quello della lotta all evasione fiscale. La stessa propone, con umile spirito di partecipazione da parte del redattore, un cittadino alle armi appartenente alla categoria dei Sottufficiali delle F.A., che annovera circa 22 anni di servizio prestati senza soluzione di continuità nell ambito del vertice Interforze (Stato Maggiore della Difesa e Comando Operativo di vertice Interforze), una possibile parziale soluzione al fine di impiegare, in modo proficuo, anche quella porzione di personale delle F.A. che, in osservanza del criterio di ristrutturazione dello strumento militare, risulti essere, malgrado le capacità, le specializzazioni e l esperienza acquisita, in forza soprannumeraria. L elaborato, nel pieno rispetto del principio di dover impiegare uomini e mezzi nel settore ove risulti più necessario e con il minor dispendio di energie, è rivolto a creare una struttura interforze (interministeriale) che, con il prevalente impiego di personale militare considerato in esubero e sfruttando le risorse (uomini e mezzi) già preesistenti, sia devoluta ad intensificare la lotta ed il controllo all evasione fiscale. Il problema è infatti particolarmente sentito ed a riprova basti citare i dati forniti dal C.do Regionale della G.d.F. secondo i quali nei primi tre mesi del 2007 sono stati scoperti 210 evasori totali e sono stati denunciati 1615 responsabili di reati tributari. Si auspica, quindi, che quanto proposto trovi il necessario consenso al fine di ricevere il dovuto perfezionamento e la conseguente trasformazione in emendamento dello Stato. Angelo LONGO

2 DISEGNO DI LEGGE (con commento) Costituzione del Dipartimento Interministeriale per la lotta all evasione fiscale CAPO I Costituzione e Competenze Art. 1 (Costituzione) E costituito, con risorse di uomini e mezzi forniti dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell Economia e delle Finanze, il Dipartimento Interministeriale per la lotta all evasione fiscale, di seguito denominato DILEF, in tre differenti fasi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) entro tre mesi, costituzione di un Gruppo di Lavoro, di seguito denominato G.d.L.; b) entro sei mesi, trasformazione del G.d.L. nel Nucleo Iniziale di Formazione del DILEF, di seguito denominato NIF-DILEF; c) entro dodici mesi: - trasformazione del NIF-DILEF in Comando del DILEF; - costituzione di un apposito Ufficio di Collegamento 1, allo scopo di curare i rapporti con i due Dicasteri (Ministero della Difesa e Ministero dell Economia e delle Finanze), nonché le problematiche del personale del DILEF; - costituzione di un apposito Istituto di Formazione per il Personale del DILEF, il cui ordinamento è stabilito con regolamento del Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Difesa 2 ; - inizio del primo corso propedeutico iniziale di formazione per il personale; - avvio dell attività del DILEF con la progressiva creazione degli Enti/Reparti dipe ndenti ad ogni livello previsto. Art. 2 (Competenze) Il DILEF è posto alle dirette dipendenze del Comando Generale della Guardia di Finanza e svolge esclusivamente compiti di polizia finanziaria 3 quali la prevenzione e la lotta all evasione fiscale. Si sviluppa a tutela del sistema tributario nel suo complesso, con particolare riguardo a Alla luce della pregressa esperienza dell ex Ufficio Collegamenti Difesa-Esteri. Allo scopo di fornire la necessaria autonomia all Istituto stesso. Il DILEF non svolge quindi funzioni di ordine pubblico.

3 imposizione diretta ed indiretta, accise, monopoli fiscali, contributi previdenziali ed assicurativi, tributi locali. CAPO II Ordinamento, Logistica ed Infrastrutture Art. 3 (Ordinamento) 1. La struttura funzionale del DILEF ha il suo vertice nel Comando del DILEF ed è improntata in analogia a quella operante nel Corpo Armato della Guardia di Finanza, dal quale esso dipende Il DILEF è costituito con Enti/Reparti di livello e consistenza variabile in relazione alla situazione socioeconomica ed alle esigenze operative dell area di competenza. 3. Il DILEF ha organico militare (interforze) e civile. Art. 4 (Infrastrutture e sedi di servizio) 1. Il Comando del DILEF è collocato in strutture che garantiscono lo svolgimento delle attività di vertice in perfetta sinergia con quella svolta dal Comando Generale della Guardia di Finanza. 2. I Reparti/Enti del DILEF, ad ogni livello, sono preferibilmente inseriti nei comprensori già sede di Reparti della Guardia di Finanza o in alternativa in strutture appartenenti al Dicastero della Difesa (Enti/Reparti dell Esercito, della Marina, dell Aeronautica o dell Arma dei Carabinieri 5 ). 3. In casi eccezionali i Reparti di cui al precedente comma 2 sono costituiti in struttura autonoma, semprechè possano ricevere il necessario supporto logistico da parte dei comprensori militari posti nelle immediate vicinanze 6. CAPO III Personale del DILEF Art. 5 (Organico e funzioni del personale) 1. Il personale del DILEF è costituito da dipendenti civili e da militari, appartenenti: a) all Esercito, alla Marina, all Aeronautica ed all Arma dei Carabinieri (di seguito denominati EMAC, o EMA ove si intenda escluso il solo personale dell Arma dei Carabinieri); 4 Allo scopo di consentire una perfetta sinergia d azione con l attività svolta dalla Guardia di Finanza. 5 Allo scopo di fruire delle strutture logistiche gia esistenti. 6 Come attuato per alcuni Enti/Comandi interforze in territorio nazionale ed allo scopo di sfruttare quelle risorse che risultino essere più facilmente reperibili.

4 b) alla Guardia di Finanza; c) al personale civile del Ministero della Difesa e del Ministero dell Economia e delle Finanze. 2. Le funzioni di comando nel DILEF sono devolute a 7 : a) un Ufficiale Generale della Guardia di Finanza designato al vertice del Comando del DILEF; b) Ufficiali, Sottufficiali e Truppa della Guardia di Finanza, designati per il comando di Enti/Reparti Regionali, Territoriali, Provinciali e di ogni altro livello subordinato in relazione al grado ed alla specializzazione posseduta; c) Ufficiali e Sottufficiali EMAC designati per il comando di Reparti Provinciali e di ogni altro livello subordinato, in relazione al grado ed alla specializzazione posseduta. d) Il personale Ufficiali EMAC può svolgere funzioni di comando dopo aver prestato almeno 5 anni (periodo ridotto a 4 anni per il solo personale Ufficiali 8 dell Arma dei Carabinieri) di servizio nel DILEF. e) Il personale Sottufficiali EMAC può svolgere funzioni di comando dopo aver prestato almeno 4 anni (ridotti a 3 anni per il solo personale Sottufficiale 8 dell Arma dei Carabinieri) di servizio nel DILEF. 3. Il personale civile svolge esclusivamente compiti di natura logistica e di supporto, allo scopo di non distogliere il personale militare dai compiti e dalle attività peculiari del DILEF. 4. Il personale militare del DILEF svolge esclusivamente incarichi di polizia finanziaria fatto salvo quant altro previsto dai compiti d istituto in relazione alla propria F.A. o C.A. d appartenenza. CAPO IV Personale Militare del DILEF Art. 6 (Reclutamento) 1. Il DILEF recluta il personale militare tra gli appartenenti all EMAC ed alla Guardia di Finanza, con criterio di equa ripartizione tra gli stessi, preferibilmente tra coloro i quali annoverino una solida e comprovata esperienza nel settore interforze Il personale (EMAC e della Guardia di Finanza) che abbia prestato almeno 20 anni di servizio, anche se non continuativi, ma di questi tutti esclusivamente svolti in Gli incarichi principali sono svolti dal personale della G.d.F., in riconoscimento dell esperienza che discende dai compiti istituzionali già assolti dagli stessi. E palese dover privilegiare il personale dell Arma, in quanto comunque già in possesso di qualifica ed esperienza di Ufficiale/Agente di polizia giudiziaria. Vista la struttura tipicamente interforze del DILEF è preferito il personale che abbia superato l ostacolo psicologico della convivenza con appartenenti ad altre FF.AA..

5 ambito interforze gode di precedenza nelle procedure di selezione ed ingresso nel DILEF. 3. Il personale è incorporato a domanda dell interessato, dopo opportuna selezione ed il superamento di un successivo corso propedeutico iniziale di formazione. Il personale: a) della Guardia di Finanza proviene dalle categorie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa ed alimenta, in deroga al precitato criterio di equa ripartizione del personale, in maggiore consistenza l organico totale del DILEF per i primi tre anni dalla sua costituzione (eccezione fatta per l organico del NIF-DILEF, poi Comando DILEF, che è sempre equamente ripartito tra il personale EMAC e della Guardia di Finanza), per poi decrescere e stabilizzarsi in equa misura nel corso dei tre anni successivi 10. b) EMA, proviene esclusivamente dalle categorie degli Ufficiali e dei Sottufficiali del ruolo Marescialli 11 che rientrino in posizione soprannumeraria 12. Il personale Sottufficiali EMA è posto in apposito ruolo ad esaurimento 13. Essi potranno costituire, in deroga al criterio di equa ripartizione del personale, una maggiore consistenza organica all interno del DILEF, allo scopo di soddisfare le esigenze di sfoltimento dei ranghi di provenienza; c) dell Arma dei Carabinieri proveniente dalle categorie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e della Truppa. Art. 7 (Formazione iniziale, assegnazione e dipendenza del personale militare) 1. Il personale incorporato nel DILEF frequenta un corso propedeutico iniziale di formazione, sulla base dei criteri forniti inizialmente dal NIF-DILEF e poi dall Istituto di Formazione indicato al precedente art.1, lettera c). Al termine del Corso è avviato ai Reparti del DILEF per l espletamento dell incarico attribuito. Ogni incarico ha durata quinquennale, automaticamente rinnovabile ad ogni scadenza, fatto salvo casi particolari. Il personale può, al termine di ogni mandato, chiedere di rientrare nella propria F.A. di appartenenza o Ente/Reparto interforze, indicando tre sedi di servizio, mai vincolanti Allo scopo di fornire, all inizio dell attività del DILEF, il propedeutico supporto del personale (G.d.F.) che abbia la necessaria esperienza. Sono queste le categorie del personale delle FF.AA. che annoverano il maggior numero di personale in esubero. In aderenza al piano di gestione degli esuberi argomentato nella lettera 1/282 in data 30 marzo 2007 dell Ufficio Generale del Capo di SM della Difesa (documento d ufficio disponibile su richiesta). Come nota precedente.

6 per la definitiva assegnazione. Il personale EMA Sottufficiali che dovesse rientrare in F.A., permane ne l proprio ruolo di provenienza. 2. Il personale della Guardia di Finanza che avendo assolto i compiti di cui all art.6, comma 3, lettera a) rientra nei ranghi di appartenenza, ha il diritto di indicare tre sedi di servizio, delle quali una costituirà, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, quella di definitiva assegnazione Il personale in forza al DILEF accetta qualsiasi sede di destinazione al momento della presentazione dell istanza di cui al precedente art. 6, comma 3, e conserva il proprio posto nella forza assente del Reparto di provenienza per l intera durata del corso propedeutico iniziale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo e vi rientra in servizio qualora, per qualsiasi causa, si dimetta o venga dimesso dal Corso o non superi gli stessi esami finali Il personale in servizio nel DILEF ha dipendenza funzionale e disciplinare dal proprio Comandante di Corpo nonchè Amministrativa (centralizzata) dalla propria F.A. di provenienza, in analogia a quanto avviene per il personale EMAC in servizio presso gli Enti interforze in territorio nazionale (Stato Maggiore della Difesa 16, ecc.). Art. 8 (Documenti personali di riconoscimento, armamento, attribuzione di qualifica UPG, impiego in casi particolari e modifiche all uniforme) 1. Il personale EMA, risultato idoneo dopo la frequenza del corso propedeutico iniziale di formazione di cui al precedente art. 7, comma 1, svolge, nei limiti previsti dall Art , comma 3 del C.P.P. le funzioni di Ufficiale di P.G.. Qualora ritenuto opportuno dal Comandante di Corpo, potrà detenere un arma di ordinanza per periodi di tempo ben determinati e, di volta in volta, mai superiori ai dodici mesi Per il corretto svolgimento delle attività d istituto, il personale del DILEF dispone di un apposito documento di riconoscimento che esibirà nelle attività prestate in abiti civili. 3. Per i militari della G.d.F. e dell Arma dei Carabinieri, il documento indicato al comma 2 del presente articolo integrerà quello già in proprio possesso e rilasciato dai Comandi Generali di appartenenza Allo scopo agevolare il personale in rientro nel C.A. della G.d.F. al termine dell iniziale supporto prestato per la costituzione/avvio del DILEF. Allo scopo di non danneggiare il personale che non riesca a far parte del DILEF Sulla base dell esperienza ricavabile dagli Enti Interforze esistenti. Vedesi Allegato A. Si ritiene eventualmente necessario il possesso di un arma di ordinanza solo in alcuni casi di forza maggiore e per periodi ben circoscritti nel tempo.

7 4. I documenti di riconoscimento di appartenenza al DILEF sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 5. Sono previste, con Decreto emesso con le procedure di cui al successivo art. 19 della presente legge, contenute modifiche alla foggia dell uniforme, al fine di meglio distinguere il personale militare in forza al DILEF I militari appartenenti al DILEF possono essere inseriti, in incognita, all interno dell organico del personale appartenente a società o ad organismi anche non finanziari, qualora ritenuto di particolare interesse per lo svolgimento dei fini istituzionali I militare del DILEF, ove prestino servizio in installazioni già sede di Enti/Reparti della G.d.F. o EMAC, sono esclusi dal prestare servizi armati e/o di caserma. Art. 9 (Modifiche al profilo di carriera) 1. Sono derogate le norme che regolano i periodi di permanenza nei gradi e le procedure di avanzamento previste per il personale EMAC e G.d.F. del DILEF 21, come indicato ai successivi comma del presente articolo nonché sentita la rappresentanza del personale militare e l Ufficio di cui all art. 1, lettera c), con le modalità previste dall art. 19 della presente legge, a condizione che le stesse innovazioni non risultino essere sfavorevoli al personale stesso. 2. Per il personale Sottufficiali del DILEF la promozione al grado superiore avviene, in deroga alle norme vigenti in materia, esclusivamente ad anzianità, fermo restando il solo rispetto dei periodi di permanenza nel grado previsti per la formazione delle relative aliquote di avanzamento. 3. Il personale di cui al precedente comma 2, qualora la promozione al grado superiore fosse dovuta avvenire a scelta, è inserito in graduatoria dopo l ultimo dei promossi (non in forza al DILEF) di cui al quadro di avanzamento in riferimento. 4. Il personale del DILEF la cui promozione fosse dovuta avvenire a scelta, di cui al precedente comma 3, fermo restando i criteri già statuiti, è inserito in ordine di graduatoria come previsto dalla commissione di avanzamento. 5. Il personale Sottufficiali (sino al grado di 1 Maresciallo) EMAC e G.d.F., incorporato nel DILEF che abbia computato, al momento dell ingresso nel DILEF, il periodo previsto di permanenza nel grado per E necessario che il personale del DILEF in uniforme, in particolar modo EMA, sia distinto per la propria funzione svolta. Tale procedura (come era previsto per l attività svolta dall ex SISMI) agevola, nel caso di specie, l indagine diretta su persone fisiche e giuridiche ritenute di particolare interesse. Rappresenta un incentivo per il personale che voglia far parte del DILEF.

8 l inclusione nelle aliquote di avanzamento al grado/qualifica superiore, è promosso con anzianità amministrativa e giuridica prevista dal quadro di avanzamento ove risulta essere già inserito, con le stesse modalità già citate ai precedenti comma del presente articolo. Art. 10 (Corsi e addestramento per il personale militare) 1. Il personale del DILEF è ammesso a fruire dei corsi di istruzione (tecnici) previsti per il personale della Guardia di Finanza, nonché dei corsi o dei seminari previsti dal Comando DILEF o dalla propria F.A. di appartenenza. 2. Per l esercitazione formale e per l addestramento fruisce delle strutture in sede o comunque più vicine appartenenti alle quattro F.A. o alla Guardia di Finanza. Art. 11 (Tutela del personale) Per le problematiche afferenti il pe rsonale militare, il Comando DILEF ed Enti/Reparti subordinati consultano gli organi della Rappresentanza Militare, nonché si avvalgono dell Ufficio di cui all art. 1, lettera c). CAPO V Personale Civile del DILEF Art. 12 (Assunzione ed incarico) 1. Il personale civile è inserito a domanda nel DILEF previa selezione attitudinale. 2. Ogni incarico ha durata quinquennale, automaticamente rinnovabile ad ogni scadenza, fatto salvo casi particolari. Il personale può, al termine di ogni mandato, chiedere di rientrare nella propria Amministrazione di appartenenza, indicando tre sedi di servizio, mai vincolanti per la definitiva assegnazione 22. Art. 13 (Corsi per il personale civile) Il personale civile frequenta i corsi di specializzazione previsti in relazione al proprio impiego in ambito del DILEF e della P.A.. 22 Come anche previsto per il personale militare.

9 CAPO VI Disposizioni in generale Art. 14 (Aumento delle pene per i reati connessi all attività svolta dal DILEF) Sono aumentate di un terzo le pene, per i reati eventualmente consumati nell attività di istituto svolta dal DILEF, previste dal Codice Penale di cui al Titolo II 23 : a) Capo I (dei delitti dei pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) b) Capo II (dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione). Art. 15 (Obblighi particolari) 1. Il personale del DILEF (militare e civile) è tenuto, su richiesta del proprio Reparto/Ente di appartenenza, che informa immediatamente il Comando del DILEF (formulando le opportune motivazioni), a dare ogni informazione che riguardi il proprio stato patrimoniale familiare 24. Tale condizione è accettata sin dall inizio delle procedure di selezione per l ingresso nel DILEF, pena l esclusione dalle stesse. 2. I dati di cui al precedente comma, sono trattati con particolare osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 3. Tutti i dipendenti della P.A. ed altra struttura parastatale e governativa devono fornire, qualora richiesto dal personale militare, anche se verbalmente, la massima assistenza finalizzata all espletamento delle attività d istituto del DILEF E previsto, quindi, un inasprimento delle pene sia per il personale del DILEF che dovesse approfittare del proprio status sia per chiunque tentasse di corrompere i pubblici ufficiali in questione. E palese come il personale del DILEF non debba poter esser tacciato di alcun sospetto se non venga prima opportunamente vagliata la propria posizione. Tra l altro tale obbligo determina un ottimo deterrente per il controllo del personale stesso. Tale accorgimento è dettato dal rango dell attività svolta dal personale del DILEF (sull esperienza di quanto era previsto per il personale dell ex SISMI e come anche avveniva in favore del personale appartenente agli ex SIOS di F.A.)

10 CAPO VII Trattamento economico e copertura finanziaria Art. 16 (Costituzione di un fondo speciale) Allo scopo di integrare le risorse necessarie per consentire al personale del DILEF di frequentare corsi e seminari di specializzazione ed aggiornamento, è prevista la costituzione di un fondo speciale alimentato in modesta percentuale dai proventi dell attività del DILEF. Art. 17 (Indennità) Il personale del DILEF, militare e civile, è destinatario delle seguenti indennità: a) omnicomprensiva, al fine di indennizzare principalmente le spese afferenti il pagamento dell affitto 26 per il personale militare e civile che non possa fruire di alloggi di proprietà (ovvero, per il solo personale militare, che non possa fruire di alloggi ASC, AST, ASIR, ASGC) o altre forme previste dall Amministrazione, da adibire, nel luogo ove presta servizio ad abitazione principale, anche per il proprio nucleo familiare. L indennità è interamente commisurata al valore del canone calcolato sulla base degli elementi che saranno concordati tra la Rappresentanza Militare e l Ufficio di cui all art. 1, lettera c), con riferimento a quanto statuito dall art. 1 del Decreto 5 marzo 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle Finanze (attuale Ministero dell Economia e delle Finanze) e successive modifiche 27. Per la definizione del canone effettivo si tiene conto, in ogni caso, del valore massimo della fase di oscillazione, di cui alla microzona censuaria più vicina al luogo dove ha sede il Reparto di servizio. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il Reparto sia ubicato al di fuori di un centro urbano. La microzona censuaria non potrà mai riferirsi ad un area considerata centro storico o centrale, in particolar modo quando trattasi delle undici aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania 28. L indennità è interamente prevista nei casi in cui il personale abbia coniuge e/o prole a carico, altrimenti è ridotta di un quinto Allo scopo di garantire la massima mobilità del personale del DILEF. E il Decreto di riferimento utilizzato al fine di definire i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (vedesi Allegato B) Allo scopo di non gravare eccezionalmente sul bilancio.

11 b) d istituto, in relazione al precedente art.8, comma 1, anche per i militari EMA. Sentite le rappresentanze del personale militare e l Ufficio di cui all art. 1, lettera c), ed ove necessario quelle sindacali (per il personale civile) sono previste modifiche al presente articolo di legge, con le modalità di cui all art. 19, intese a riconoscere eventuali ulteriori benefici al personale militare e civile del DILEF. Art. 18 (Copertura finanziaria) All onere derivante dall attuazione della presente legge, quantificato in omissis di euro annui a decorrere dall anno di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante successiva corresponsione triennale, con stato revisionale del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il Ministro dell Economia e delle Finanze è autorizzato, sentito il Ministro della Difesa, ad apportare con appositi Decreti le occorrenti variazioni di bilancio. CAPO VIII Varie Art. 19 (Modifiche alla legge) Sono previste modifiche alla presente legge, ove previsto dalla stessa, con Decreti emessi di concerto tra il Ministero della Difesa e quello dell Economia e delle Finanze Tale soluzione snellisce le procedure di modifica di alcuni articoli della presente legge.

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