PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL AZIENDA: PATTI DI FAMIGLIA

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1 PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL AZIENDA: PATTI DI FAMIGLIA Viviana CAPOZZI Dottore di ricerca in diritto tributario Avvocato cassazionista in Roma Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti Simone CARUNCHIO Dottore di ricerca in diritto europeo Ricercatore area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ferrara, 21 gennaio 2016 PATTO DI FAMIGLIA DISCIPLINA CIVILISTICA Ferrara, 21 gennaio

2 PREMESSA La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha inserito un nuovo capo V-bis all interno del titolo IV del libro II del codice civile, dedicato all istituto del patto di famiglia. Detta modifica normativa è stata sollecitata da diversi interventi della Commissione europea: la Raccomandazione n. 94/1069 del 7 dicembre 1994 invitava gli Stati membri ad adottare misure per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurarne la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali; la Comunicazione 98/C 93/02 del 1998, relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, segnalava i patti di impresa e gli accordi di famiglia come misure per migliorare la continuità delle imprese. 3 3 PREMESSA La Commissione ribadisce che, dalla prassi riscontrata, il successo della trasmissione dell impresa si è ottenuto in presenza di due dati significativi: 1. la preparazione della trasmissione da parte del cedente con largo anticipo; 2. la familiarità con la struttura da parte del cessionario. Pertanto nell ambito dell operazione assume un ruolo rilevante il procedimento valutativo del complesso aziendale che potrà effettuarsi tramite l utilizzo di metodi basati, tra l altro, sul valore intrinseco, sul reddito, sul rendimento dell investimento, sui flussi di cassa, sul valore di mercato

3 DISCIPLINA CIVILISTICA Ai sensi dell art. 768-bis del c.c. E patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. L istituto consente all imprenditore ancora in vita di trasmettere la propria azienda, o le partecipazioni societarie da lui detenute, ai discendenti, in deroga espressa alle disposizioni in materia di successione ereditaria (art. 458 c.c., relativo al divieto di patti successori). 5 5 OBIETTIVI PERSEGUITI DAL LEGISLATORE 1. consentire all imprenditore di trasferire i beni strumentali dell impresa ai propri discendenti, selezionando tra questi coloro (o colui) che per qualità o attitudini hanno le capacità per proseguire l attività; 2. l imprenditore può trasferire la propria attività quando è ancora in vita; 3. sperimentare il passaggio generazionale e in caso di esito negativo poter provvedere eventualmente ad adottare nuove soluzioni; 4. adottare una soluzione che non pregiudichi i diritti dei legittimari; 5. evitare controversie tra gli eredi

4 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia è espressamente definito come contratto. Il contratto deve essere concluso, a pena di nullità, per atto pubblico (art. 768-ter del c.c.). Si presenta come un contratto bilaterale: - sono parti del contratto il disponente e i discendenti assegnatari della azienda o delle partecipazioni societarie; - per il coniuge e gli altri legittimari non assegnatari è prevista la partecipazione alla stipulazione. 7 7 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia si qualifica come atto inter vivos e infatti: l effetto traslativo avviene nell immediatezza e contestualmente al patto (ad es. si noti la differenza con quanto è previsto dall art. 587 c.c. per il testatore la cui disposizione sarà efficace per il tempo in cui avrà cessato di vivere ); non è contemplata la facoltà di revoca da parte del disponente, come ad es. viene previsto per le disposizioni testamentarie

5 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Presupposto, quindi, delle considerazioni fiscali che seguono è che il patto di famiglia non si sostanzi in una mera indicazione di come l asse ereditario andrà suddiviso una volta aperta la successione. Ai fini fiscali, infatti, il patto di famiglia realizza esso stesso il trasferimento dell impresa o delle partecipazioni societarie dal disponente al suo discendente. 9 9 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Al patto di famiglia, quindi, partecipano un imprenditore (o un titolare di partecipazioni societarie ), uno o più dei suoi discendenti, il coniuge dell imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell imprenditore. A mezzo di detto negozio l imprenditore trasferisce la propria azienda (o il titolare le proprie partecipazioni) ad uno o più dei suoi discendenti, i quali devono liquidare (in denaro o in natura) gli altri partecipanti, per un importo corrispondente alle quote di legittima che spetterebbero loro in base agli artt. 536 e ss. del cod. civ., salvo non vi rinuncino in tutto o in parte

6 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Il comma 3 dell art. 768-quater del c.c., con un espressione linguistica di dubbia interpretazione, stabilisce che: i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li hanno sostituiti NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Probabilmente il legislatore intende qui riferirsi ai beni trasferiti ai legittimari non assegnatari, dal discendente assegnatario, a titolo di liquidazione in natura della rispettiva quota di legittima. Altri autori, attribuendo particolare rilevanza alla necessaria imputazione a quote di legittima di questi trasferimenti, hanno sostenuto che con il patto di famiglia sia possibile che il disponente, oltre a trasferire l azienda o le partecipazioni ad uno o più discendenti, trasferisca altri beni ai legittimari che non hanno beneficiato del trasferimento dell azienda o delle partecipazioni

7 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Non si applica l art. 179 lett. b) del c.c., secondo il quale: sono beni personali, esclusi dal regime di comunione legale tra i coniugi, anche i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione. Conseguentemente, anche se non è espressamente previsto dalle disposizioni codicistiche, è meglio se partecipi al patto di famiglia anche il coniuge dell assegnatario che sia coniugato in regime patrimoniale di comunione legale NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Prima di procedere alla trattazione dei profili tributari inerenti i diversi trasferimenti realizzati con il patto di famiglia, va evidenziato che: nelle diverse opinioni espresse dalla dottrina in ordine a tale istituto, l unico elemento che non sembra controverso è «la natura liberale» che caratterizza il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni societarie dal disponente al suo discendente

8 NATURA DEL PATTO DI FAMIGLIA Decisamente più discussa appare, invece, la causa sottostante l atto di liquidazione effettuato da parte del discendente assegnatario nei confronti degli altri legittimari. A seconda dell interpretazione adottata, ne discendono rilevanti conseguenze in ordine, soprattutto, alla possibilità di considerare, o meno, tale liquidazione un costo inerente l acquisto dell azienda da parte del discendente assegnatario MODELLI IMPOSITIVI APPLICABILI AL PATTO DI FAMIGLIA

9 PREMESSE METODOLOGICHE Condizionamento derivante dalle incertezze interpretative manifestate dalla dottrina civilistica sulla qualificazione giuridica del patto di famiglia. Mancanza di una organica normativa di settore sia ai fini delle imposte dirette che delle indirette (è esclusivamente dettata una norma di esenzione per le imposte indirette). Necessità di ricondurre la fattispecie e modelli impositivi già esistenti, mediante ricerca di criteri impositivi non più onerosi di quelli applicabili alla successione mortis causa PREMESSE METODOLOGICHE Conclusioni di carattere civilistico da cui si prendono le mosse: - negozio inter vivos ad effetti immediati; - parti: imprenditore ed i suoi legittimari; - obbligo dell assegnatario di liquidare gli altri legittimari; - facoltà di liquidare in denaro o natura; - possibilità di rinunciare alla liquidazione

10 PREMESSE METODOLOGICHE Esistono due diversi metodi d indagine: il criterio cd. atomistico e quello unitario. ATOMISTICO: analizza la natura delle singole attribuzioni UNITARIO: assegna prevalenza all individuazione di un unica causa negoziale Entrambi riconoscono la natura liberale del trasferimento d azienda o delle partecipazioni, mentre è discussa la natura della liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari PREMESSE METODOLOGICHE Infine, posto che si farà frequente riferimento a queste due nozioni, è bene premettere che liberalità e gratuità sono due fenomeni ben distintiti. Mentre, infatti, la liberalità è disposizione che mira esclusivamente a raggiungere il risultato di incrementare il patrimonio del beneficiario, la gratuità inerisce il titolo del trasferimento. La natura liberale di un trasferimento non ne implica anche il titolo gratuito

11 LE TEORIE UNITARIE Funzione di anticipazione successoria Negozio assimilabile alla DONAZIONE MODALE Unica causa di liberalità caratterizzante tutti i trasferimenti patrimoniali Anche la liquidazione degli altri legittimari è una liberalità che trova causa nel trasferimento d azienda il modus nella donazione è un elemento accidentale la liquidazione dei legittimari è un obbligo che nasce ex lege alla stipula del contratto LE TEORIE UNITARIE Vero e proprio PATTO SUCCESSORIO DISPOSITIVO Disciplina individuata dal diritto internazionale privato nel patto di famiglia l effetto traslativo è immediato Applicabilità, della lex successionis

12 LE TEORIE UNITARIE NEGOZIO A FAVORE DI TERZI caratterizzato dalla gratuità delle prestazioni seppur, in parte, corrispettive è corrispettiva ma non onerosa la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari corrispettività e onerosità non coincidano però non è possibile individuare un contratto a prestazioni corrispettive a titolo gratuito LE TEORIE ATOMISTICHE Negozio a causa mista: NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE Causa liberale: trasferimento d azienda o di partecipazioni Causa solutoria: liquidazione dei legittimari non assegnatari teorie oggi minoritarie da un punto di vista fiscale non è necessario prescindere dall esistenza di un unica causa negoziale

13 QUALIFICAZIONE DELLE SINGOLE ATTRIBUZIONI Secondo altra parte della dottrina, nel patto di famiglia si dovrebbe riconoscere l esistenza di un unica causa negoziale di tipo liberale, ma ai fini fiscali sarebbe comunque opportuno procedere alla qualificazione delle singole attribuzioni, tenendo conto delle diverse posizioni soggettive coinvolte. Dal punto di vista del DISPONENTE: liberalità diretta nei confronti del discendente assegnatario; liberalità indiretta nei confronti degli altri legittimari QUALIFICAZIONE DELLE SINGOLE ATTRIBUZIONI Dal punto di vista dell ASSEGNATARIO: riceve un trasferimento d azienda e/o partecipazioni in parte a titolo gratuito e in parte a titolo oneroso; la liquidazione dei legittimari è il costo d acquisto di parte dell azienda e/o della partecipazione. La quota di trasferimento a titolo oneroso, consisterebbe nella quota di azienda e/o partecipazione corrispondente al valore liquidato agli altri legittimari

14 LA POSIZIONE DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA Sul tema la prassi amministrativa ha sottolineato che il patto di famiglia: è caratterizzato dall intento non prettamente donativo di prevenire liti ereditarie e lo smembramento di aziende o partecipazioni societarie ovvero l assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale degli stessi ; non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte dell assegnatario dell azienda o delle partecipazioni sociali, ma solo l onere in capo a quest ultimo di liquidare gli altri partecipanti al contratto, in denaro o natura (circolare n. 3/E del 2008) Tali affermazioni: LA POSIZIONE DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA da un lato confermano la correttezza della qualificazione del patto di famiglia come una liberalità piuttosto che non come una donazione modale (l intento del disponente non appare prettamente donativo); dall altro, definitivamente escludono la natura onerosa della liquidazione effettuata dal legittimario assegnatario nei confronti degli altri legittimari

15 PROFILI DI IMPOSIZIONE DIRETTA IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA Il trasferimento dell azienda, da parte del disponente nei confronti dei propri discendenti, concretizza una liberalità; di conseguenza, sul piano dell imposizione diretta, detto trasferimento va ricondotto all art. 58 del Tuir. Trasferimento in regime di neutralità fiscale: integrale detassazione del trasferimento gratuito dell azienda; norma derogatoria al principio personalistico delle imposte sui redditi

16 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA La disciplina del trasferimento gratuito d azienda persegue l obbiettivo di impedire che un eccessivo carico fiscale ricada sui beneficiari dell azienda in occasione del passaggio generazionale. La disciplina della neutralità fiscale, tuttavia, garantisce anche la salvaguardia dei diritti dell Erario, facendo sì che i plusvalori maturati in capo all imprenditore emergono fiscalmente al momento del successivo trasferimento della medesima azienda IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA I plusvalori maturati in capo all imprenditore emergono al momento del successivo trasferimento a terzi, come: redditi diversi, se l assegnatario con la vendita cessa l attività d impresa art. 67 lett. h bis del Tuir; componente positiva del reddito d impresa, se l attività prosegue dopo la cessione a terzi dell azienda

17 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA Alcuni interpreti, con riferimento alla disciplina descritta, hanno ravvisato diversi problemi di coordinamento normativo nell ipotesi in cui detta plusvalenza venga tassata come reddito diverso, anziché all interno del regime d impresa: cessione a titolo gratuito e destinazione all autoconsumo non rappresentano fattispecie imponibile nei redditi diversi; non sono plusvalenze d impresa e quindi non sono rateizzabili IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA L art. 58 del Tuir prevede la trasmissione di valori fiscali riferiti all azienda intesa come complesso unitariamente considerato, senza disporre nulla in merito ai valori cui devono essere iscritti i singoli beni che la compongono. Di questi valori si occupava il c. 2 dell art. 16 della l. n. 383 del 2001, il quale stabiliva che, in caso di donazione d azienda, i beni e le attività ceduti fossero assunti ai valori fiscali del disponente. La norma è stata abrogata con il D.Lgs. n. 247 del 2005 e, secondo alcuni, l intento è stato proprio quello di offrire un opportunità di pianificazione fiscale nel passaggio generazionale delle aziende

18 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA L eventuale rivalutazione dell azienda può comportare: il venir meno del regime di neutralità e realizzazione della plusvalenza in capo al disponente; l iscrizione di una plusvalenza per l assegnatario, fiscalmente irrilevante. Le eventuali riserve in sospensione d imposta contabilizzate nel patrimonio netto del disponente, non possono perpetuarsi nei confronti del beneficiario (eccezione le riserve che presentano una stretta correlazione con determinate poste del patrimonio, es. riserve per ammortamento anticipato) IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA La neutralità fiscale viene meno nell ipotesi in cui il discendente rivesta la qualifica di imprenditore già prima del trasferimento. In tal caso, trova applicazione l art. 88, co. 3, del Tuir, secondo il quale costituiscono sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, salvo che il trasferimento non riguardi la sfera personale e non l attività imprenditoriale del discendente (la sopravvenienza è data dall incremento patrimoniale determinato in base al valore normale dell azienda)

19 IL TRASFERIMENTO GRATUITO D AZIENDA Passando ad esaminare la posizione dell assegnatario, va osservato che secondo quanti ritengono che nei sui confronti il trasferimento dell azienda sia solo in parte a titolo gratuito, all acquisto dell azienda corrisponderebbe per lui il costo sostenuto, vale a dire il valore liquidato ai legittimari non assegnatari e tale costo rileverebbe al momento della cessione a terzi, a titolo oneroso, dell azienda (contra circolare n. 3/E del 2008 e circolare 18/E del 2013). Nel calcolo della durata del possesso dell azienda si terrà conto anche del periodo maturato in capo al disponente IL TRASFERIMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI Il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni non costituisce fattispecie imponibile né in capo al disponente né in capo all assegnatario. Fa eccezione il caso in cui le partecipazioni siano detenute dal disponente in regime di impresa. In tal caso, infatti, il trasferimento delle partecipazioni integra un ipotesi di destinazione a finalità estranee e, quindi, una fattispecie imponibile. Gli eventuali plusvalori delle partecipazioni emergeranno al momento della cessione a terzi a titolo oneroso (art. 67, lett. c) e c bis) del Tuir)

20 IL TRASFERIMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI Detta plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito all atto della vendita ed il costo di acquisto della medesima che corrisponde al costo del donante (co. 6 dell art. 68 del Tuir). Anche per il trasferimento di partecipazioni, se si ritiene che il medesimo (per l assegnatario) avvenga con un negozio solo in parte a titolo gratuito, nel calcolo della plusvalenza derivante dalla successiva cessione a terzi delle partecipazioni ricevute si può tener conto del valore liquidato dall assegnatario agli altri legittimari (contra circolare n. 3/E del 2008 e circolare 18/E del 2013) LA POSIZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI La liquidazione delle quote di legittima spettanti ai non assegnatari non integra, nei confronti di questi ultimi, alcuna fattispecie reddituale: la particolare natura di tale liquidazione non consente di ricondurla ad alcuna delle categorie di reddito disciplinate dal Tuir. Quanti escludono il riconoscimento di un «costo» (corrispondente alla liquidazione dei legittimari non assegnatari) in capo all assegnatario, fondano la propria teoria proprio sull irrilevanza reddituale di tale componente, in capo ai non assegnatari (esigenza di simmetria fiscale)

21 LA NORMA ANTIELUSIVA Prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015, i negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende trovavano menzione nell art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; ciò, al fine di scoraggiare eventuali arbitraggi fiscali sui trasferimenti di azienda a titolo gratuito. Il citato decreto ha abrogato l art. 37-bis, introducendo una disciplina generale dell abuso del diritto e dell elusione fiscale all art. 10-bis della L. n. 212 del Tale disposizione è costruita sulla falsariga della vecchia norma antielusiva, anche se non contiene più un esplicito riferimento ai negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende LA NORMA ANTIELUSIVA Tanto premesso, con la norma antielusiva si voleva evitare che potessero realizzarsi trasferimenti gratuiti d azienda unicamente finalizzati a canalizzare la plusvalenza derivante dalla successiva cessione della medesima su famigliari a bassa aliquota marginale. Tale operazione, infatti, produrrebbe dei benefici fiscali nel caso in cui: l aggravio finanziario che sconta la plusvalenza realizzata sulla cessione a terzi, a causa della mancata possibilità di rateizzare la medesima (in quanto plusvalenza realizzata al di fuori del regime d impresa), sia più che compensato dal differenziale negativo di aliquota esistente fra l imprenditore disponente ed il discendente assegnatario

22 LA NORMA ANTIELUSIVA Tuttavia, difficilmente poteva trovare applicazione la norma antielusiva per colmare la lacuna determinata dal possibile spostamento, dai redditi d impresa ai redditi diversi, delle plusvalenze emergenti al momento del trasferimento a titolo oneroso. La norma antielusiva, non poteva operare con riferimento all ipotesi in cui il discendente assegnatario usufruisca del vantaggio fiscale derivante dal fatto che, al di fuori del regime d impresa, non è imponibile né l autoconsumo dei beni aziendali ricevuti con il patto di famiglia, né la loro cessione a titolo gratuito LA NORMA ANTIELUSIVA Infine, sempre con riferimento all operatività della vecchia norma antielusiva e del nuovo art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, va osservato che nel patto di famiglia sussistono le valide ragioni economiche e vanno individuate nel voler realizzare un determinato passaggio generazionale dell impresa. Viceversa, le valide ragioni economiche potrebbero essere non ravvisabili in eventuali operazioni straordinarie prodromiche alla stipula del patto (per esempio: la scissione dell azienda da trasferire)

23 PROFILI DI IMPOSIZIONE INDIRETTA PREMESSA Secondo la dottrina prevalente, il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni dal disponente al legittimario assegnatario integra, ai fini delle imposte indirette, una liberalità diretta nei confronti dell assegnatario e indiretta nei confronti degli altri legittimari che vengono liquidati dall assegnatario. Secondo l Amministrazione finanziaria, viceversa, le due operazioni vanno considerate autonomamente e integrano due distinte liberalità dirette. L orientamento adottato comporta rilevanti implicazioni sia ai fini della determinazione della base imponibile (nelle liberalità dirette/indirette va tassato il risultato netto delle attribuzioni), sia ai fini dell individuazione delle aliquote e franchigie applicabili alla fattispecie

24 PREMESSA Al di fuori delle ipotesi in cui opera la disciplina di esenzione specificamente dettata dal legislatore (di cui si dirà fra breve), una volta individuata la base imponibile della liberalità in esame, quest ultima andrà assoggettata all imposta sulle successioni e donazioni. In proposito, va osservato che, prima dell entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006, tale liberalità non scontava alcuna imposta, a causa dell intervenuta soppressione dell imposta sulle successioni e donazioni (art. 13 della l. n. 383 del 2001). Con l art.6 del D.L. n. 262 del 2006, invece, il trasferimento scontava l imposta di registro ex art.13 della l. n. 383 del 2001, come modificato dal D.L. n.262 del PREMESSA Con l entrata in vigore della la legge n. 286 del 2006, di conversione del D.L. 262 del 2006, il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente assegnatario sconta l imposta sulle donazioni, con le seguenti modalità: se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con franchigia di euro ,00 per ciascun beneficiario, il 4%; se a favore di altri parenti fino al 4 grado e degli affini in linea retta, o collaterale (entro il 3 grado), il 6%

25 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Come anticipato, la finanziaria 2007 ha ricondotto tali trasferimenti fra quelli non soggetti all imposta, in sussistenza di determinati presupposti (art. 3 c.4- ter del D.Lgs n. 346 del 1990): gli assegnatari devo proseguire l esercizio dell impresa o detenere il controllo per almeno 5 anni; apposita dichiarazione in tal senso va resa all atto del trasferimento; se vengono trasferite quote o azioni in società di capitali, queste devono consentire di acquisire o integrare il controllo, ex art. 2359, c. 1 n. 1 del c. c. (anche se in comproprietà fra più discendenti Telefisco 2007) IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Con riferimento alla condizione di continuità quinquennale, si deve evidenziare che, nel caso in cui il patto di famiglia abbia ad oggetto il trasferimento di un azienda, la norma richiede semplicemente la prosecuzione, per almeno cinque anni, nella gestione dell impresa. Di conseguenza, per evitare la decadenza dal beneficio, sembrerebbe sufficiente che sia garantita la continuità aziendale, risultando, così, irrilevante l eventuale sopravvenienza di mutamenti nella titolarità della gestione dell azienda

26 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI E ragionevole, pertanto, ritenere che non decadano i benefici fiscali se nel corso dei cinque anni successivi al trasferimento, la società eventualmente costituita tra i discendenti assegnatari dell azienda si sciolga e l attività d impresa continui ad essere svoltadaunosolo di essi. Similmente, non dovrebbe determinare decadenza dal regime di esenzione l ipotesi in cui il discendente assegnatario, prima che sia decorso il quinquiennio, decida di conferire l azienda ole partecipazioni ricevute in una società da lui controllata IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI In tal senso si è espressa anche l Amministrazione finanziaria con la circolare n. 3/E del In particolare, il citato documento di prassi, riprendendo le considerazioni già svolte nella risoluzione 23 novembre 2007, n. 341, ha chiarito che il conferimento dell azienda ricevuta mediante il patto di famiglia non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio dell esenzione. Infatti, al verificarsi di determinate condizioni, detto conferimento può essere assimilato alla prosecuzione dell attività d impresa

27 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI La prosecuzione dell attività d impresa, per esempio, è sicuramente ravvisabile tutte le volte che l azienda viene conferita in una società di persone, a prescindere dal valore della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente. Del resto, ai sensi del comma 4-ter dell art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, il requisito del controllo si applica esclusivamente ai trasferimenti aventi ad oggetto quote di partecipazione in società di capitali, pertanto non si ritiene necessario verificarne la sussistenza in capo al conferente, nel caso in cui la conferitaria sia una società di persone IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Viceversa, nel caso in cui il conferimento sia effettuato nei confronti di una società di capitali, prima che siano decorsi cinque anni, la decadenza dal beneficio dell esenzione si verifica ogni qual volta le azioni o quote assegnate al conferente non gli consentano di conseguire o integrare il controllo della società conferitaria, ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c.. Infatti, in tal caso non può ritenersi che l assegnatario prosegua l esercizio dell attività d impresa dopo il conferimento e l interruzione dell esercizio dell attività d impresa prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento dell azienda comporta la decadenza dal beneficio

28 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Non dovrebbero comportare la decadenza dal beneficio in esame i casi in cui la continuità non si realizzi per fatti non imputabili alla volontà dell erede (per esempio la morte del discendente assegnatario, prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento). Viceversa, se il legittimario assegnatario, prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento dell azienda, decide di cederne un ramo, la decadenza dal beneficio si verifica limitatamente al ramo d azienda ceduto, sempre ché, relativamente alla parte d azienda non trasferita, venga proseguito l esercizio dell attività d impresa (circolare n. 3/E del 2008 e, in senso analogo, circolare n. 18/E del 2013) IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI La circolare n. 3/E del 2008 ha offerto importanti chiarimenti anche con riferimento alle ipotesi in cui nel quinquennio si verifichino delle operazioni straordinarie che coinvolgono l azienda trasferita. In tal caso, il requisito della prosecuzione quinquennale dell attività d impresa può intendersi assolto nelle seguenti ipotesi: operazioni che diano origine a società di persone, ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota assegnata al socio; operazioni che diano origine, ovvero incidano su, società di capitali, purché il socio mantenga o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c

29 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Con riferimento al requisito del controllo, va osservato che, in base ad una analisi testuale di della norma di riferimento, appare irrilevante che il requisito del controllo fosse integrato già in capo al disponente, ai fini dell applicabilità del regime esonerativo in esame Può darsi, infatti, che il disponente trasferisca all assegnatario delle quote partecipative che, insieme con altre già detenute dall assegnatario, consentono a quest ultimo di detenere una partecipazione di controllo nella società di capitali (controllo che non veniva integrato in capo al disponente, in base alle sole quote partecipative in suo possesso) TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI Si propongono i seguenti esempi: 1) Una persona fisica possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Beta S.p.A., che dona separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli. In tal caso non si applica l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il controllo di cui all'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile

30 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI 2) Lo stesso soggetto dell esempio precedente dona l intero pacchetto azionario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà tra loro (prevedendo un regolamento di comunione, volto a definire le regole di governance). In tal caso, in base all art del c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un comune rappresentante, il quale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. In questo caso il trasferimento potrà usufruire del regime di esenzione d imposta, mentre, all atto della successiva divisione (decorsi 5 anni) si applicherà l imposta di registro nella misura proporzionale dell 1% TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI 3) Una persona fisica possiede il 40 per cento del capitale sociale di una Srl che trasferisce per donazione in parte uguali ai suoi figli, di cui uno detiene già il 35 per cento del capitale sociale della medesima società. In tal caso, il trasferimento della quota spettante al figlio, che già detiene una partecipazione nella società, beneficia dell esenzione, in quanto lo stesso consegue, grazie al trasferimento, il 55% del capitale sociale. Viceversa, il trasferimento nei confronti dell altro figlio, non usufruisce del regime di esenzione

31 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI: ESEMPLIFICAZIONI 4) Una persona fisica detiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale sociale di una società in nome collettivo che dona, in parti uguali e separate, ai suoi tre figli. In tal caso, i trasferimenti non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni integrando i requisiti previsti della norma ai fini dell esenzione. Infatti, trattandosi di una società di persone e non di una società di capitali, non è previsto come necessario il requisito del controllo in capo ai discendenti assegnatari IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Sotto il profilo soggettivo va osservato che l ambito di applicazione dell esenzione di cui all art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346 del 1990 è stato ampliato dall art. 1, co. 31 della l. n. 244 del 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), che ne ha esteso gli effetti anche al trasferimento dell azienda o delle partecipazioni effettuato a favore del coniuge dell imprenditore o del possessore delle partecipazioni. Tuttavia, in tal caso, sarà necessario che il passaggio generazionale dell azienda avvenga mediante istituto diverso dal patto di famiglia

32 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI L art. 768-bis del c.c., infatti, riserva l utilizzo del patto di famiglia ai soli discendenti dell imprenditore (o del possessore di partecipazioni). La norma stabilisce che è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Se i presupposti fissati per l applicazione della norma di esenzione non vengono rispettati si applica l imposta di donazione e successione in misura ordinaria, oltre a sanzioni (art. 13 D.Lgs. N. 471 del 1997) e interessi. Il legislatore, nello scegliere di dettare unicamente una disposizione di esenzione, senza individuare un organica disciplina dell istituto, ha perso un occasione per dissipare i dubbi in merito alla corretta individuazione della natura di tale trasferimento e al suo regime naturale. Le disposizioni di esenzione sono efficaci per i patti stipulati a far data dal 1 gennaio

33 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Sempre con riferimento alle imposte indirette applicabili al momento del trasferimento dell azienda, va osservato che, qualora e l azienda contenga beni immobili, il trasferimento di questi sconterà, in linea di principio, anche le imposte ipo-catastali. Tuttavia, qualora il trasferimento ha usufruito del regime di cui all art. 3, c. 4-ter, del D.Lgs n. 346 del 1990, non si applicano neppure le ipocatastali (artt. 1, c. 2, e 10, c. 2, del D.Lgs n. 347 del 1990) IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Come anticipato, secondo l Amministrazione finanziaria, il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni integra una liberalità diretta, distinta e autonoma dalla liberalità realizzata dal discendente assegnatario nei confronti dei legittimari non assegnatari all atto della liquidazione delle loro quote di legittima (in tal senso, da ultimo, circolare n. 18/E del 2013). L imposta di successione e donazione, pertanto, ai fini dell individuazione delle aliquote e delle franchigie di imposta si farà riferimento al rapporto di parentela esistente fra disponente ed assegnatario e la base imponibile sarà data dal valore dell azienda o delle partecipazioni trasferite

34 IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Esaminiamo ora i risultati cui si giungerebbe aderendo alle altre ipotesi interpretative: liberalità diretta/indiretta: imposta sulle successioni e donazioni, applicata sul risultato netto del trasferimento, in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e l assegnatario; donazione modale: si tassa il risultato netto del trasferimento similmente a quanto avviene per l ipotesi della liberalità diretta ed indiretta; IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA E DELLE PARTECIPAZIONI Negozio a causa mista liberale e solutoria: il trasferimento integra una donazione tassata secondo le modalità esaminate, mentre la liquidazione dei legittimari non assegnatari sconta il registro in misura proporzionale ai sensi della disposizione residuale di cui all art. 11 della Tariffa parte I del d.p.r. n. 131 del 1986 (altri atti aventi contenuto patrimoniale); patto successorio dispositivo: il trasferimento è soggetto all imposta sulle successioni in quanto regolamentato dalla lex successionis

35 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Come anticipato, anche i modelli impositivi applicabili alla liquidazione da parte del discendente assegnatario della quota di legittima spettante agli altri legittimari non assegnatari variano a seconda della natura che si vuole attribuire a detta liquidazione. Se si tiene conto che la medesima rappresenta un obbligo di legge in capo al discendente assegnatario, dovrebbe escludersi la possibilità di qualificarla come una liberalità diretta effettuata dall assegnatario nei confronti dei legittimari non assegnatari e la si dovrebbe (più correttamente) considerare una liberalità indiretta da parte del disponente nei confronti dei legittimari non assegnatari LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Seguendo questo orientamento interpretativo, la liquidazione della quota di legittima da effettuarsi per opera del discendente assegnatario nei confronti degli altri legittimari andrebbe assoggettata all imposta sulle donazioni, per il computo della quale si dovrà tener conto del legame di parentela esistente tra il disponente e i legittimari non assegnatari liquidati. Tale orientamento, tuttavia, sembrerebbe non essere condiviso dall Amministrazione finanziaria, la quale sembrerebbe considerare detta liquidazione un autonoma liberalità effettuata dall assegnatario a favore degli altri legittimari (sono stati forniti chiarimenti solo parziali, sui quali si tornerà fra breve)

36 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI In ogni caso detta liquidazione dovrà essere assoggettata ad imposta di donazione, mediante applicazione delle seguenti aliquote e franchigie da determinarsi o in base al rapporto di parentela esistente fra l assegnatario e gli altri legittimari, o al rapporto di parentela esistente tra il disponente e i legittimari non assegnatari: se a favore del coniuge e parenti in linea retta, 4% con franchigia di 1 milione di euro; se a favore di fratelli e sorelle, 6% con franchigia di euro; se a favore di altri parenti fino al 4 grado e affini in linea retta (o collaterale fino al 3 grado), 6%; se a favore di altri soggetti, 8% LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Se la liquidazione, anziché avvenire in denaro, avviene in natura e ne sussistono i presupposti si applica la descritta esclusione da imposta di cuiall art.3,c.4-ter del D.Lgs. n. 346 del Il comma 4-ter del citato art. 3, tuttavia, fa espresso riferimento ai trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti ; pertanto, affinché trovi applicazione la norma agevolativa richiamata, sarà necessario che il legittimario non assegnatario, liquidato in natura, sia un discendente del dante causa

37 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI La circolare n. 3/E del 2008 afferma che l esenzione, di cui al co. 4-ter dell art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall assegnatario dell azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Siffatta affermazione, tuttavia, non dovrebbe essere intesa nel senso di escludere a priori la possibilità di effettuare in regime di esenzione anche la liquidazione dei legittimari non assegnatari LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Questo secondo trasferimento, infatti, rientra anch esso nell ambito di applicazione dell imposta di donazione e successione e di conseguenza, qualora venga effettuato in natura, e nel rispetto di tutti i requisiti posti dall art. 3, comma 4-ter, dovrebbe poter autonomamente fruire del regime di esenzione. L inciso richiamato sembra, piuttosto, rispondere alla volontà di escludere che la liquidazione dei legittimari non assegnatari sia automaticamente considerato esente per il semplice fatto che il trasferimento dell azienda (o delle partecipazioni) beneficia di tale regime

38 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Se la liquidazione avviene mediante il trasferimento di beni immobili sono dovute anche le imposte ipo-catastali (salvo che si verifichi la descritta ipotesi di esenzione ai fini dell imposta sulle donazioni). Anche in questo caso, ovviamente, se il trasferimento è a favore di un soggetto in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l acquisto della prima abitazione, le ipocatastali si applicano nella misura fissa LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI In base a quanto disposto dal co. 2 dell art quater, del c. c., l obbligo di liquidare le quote spettanti agli altri legittimari non assegnatari può venir meno (in tutto o in parte) solo nell ipotesi in cui questi ultimi vi rinuncino espressamente. Se si condivide la qualificazione del patto di famiglia come una liberalità diretta nei confronti dell assegnatario e indiretta nei confronti degli altri legittimari, la rinuncia di questi ultimi dovrebbe determinare un accrescimento del valore della liberalità effettuata dal disponente a favore dell assegnatario, assoggettata ad imposta di donazione

39 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Viceversa, la circolare n. 3/E del 2008 ha affermato che detta rinuncia non ha effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola imposta di registro in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR). L escludere che la rinuncia in questione abbia effetti traslativi mette potenzialmente in crisi la qualificazione giuridica di detto atto di liquidazione come liberalità indiretta effettuata dal disponente a favore dei legittimari non assegnatari LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI La rinuncia alla liquidazione dei legittimari non assegnatari sarebbe priva di effetti traslativi solo nell ipotesi in cui detta liquidazione fosse qualificabile come una liberalità (o donazione) spontaneamente (e non per vincolo di legge) effettuata dal legittimario assegnatario nei confronti dei non assegnatari. Solo in questa ipotesi, infatti, la rinuncia non determinerebbe un accrescimento della base imponibile della prima attribuzione (il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni dal disponente al legittimario assegnatario)

40 LA LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI Proprio per la rilevante portata delle incertezze interpretative suscitate da alcune delle affermazioni contenute nella circolare n. 3/E del 2008 e ribadite nella recente circolare n. 18/E del 2013, è auspicabile che l Amministrazione finanziaria intervenga nuovamente in suddetta materia, chiarendo esplicitamente quale sia la qualificazione giuridica delle attribuzioni effettuate mediante il patto di famiglia e il conseguente trattamento impositivo agli effetti dell imposta di successione e donazione. In mancanza, rimane sempre auspicabile un intervento normativo volto ad offrire un organica disciplina di settore LA LIQUIDAZIONE DEI «LEGITTIMARI SOPRAVVENUTI» Il co. 1 dell art. 768-sexies del c.c., prevede che, all apertura della successione del disponente, il coniuge e gli altri legittimari «che non hanno partecipato al contratto» possono chiedere ai beneficiari del medesimo il pagamento della somma (oltre gli interessi legali) prevista dal secondo comma dell art. 768-quater del c.c.. Non è chiaro se la norma va riferita sia ai soggetti che, pur essendo legittimari al momento della stipula del patto di famiglia, non sono intervenuti al medesimo, sia ai legittimari sopravvenuti alla stipula del contratto; ovvero solo a questi ultimi

41 LA LIQUIDAZIONE DEI «LEGITTIMARI SOPRAVVENUTI» L obbligazione di liquidare i legittimari sopravvenuti ricade non solo sull assegnatario dell azienda o delle partecipazioni ma, come coobbligati solidali, anche su tutti gli altri legittimari che hanno beneficiato del patto di famiglia, ottenendo dall assegnatario la liquidazione della propria quota di legittima. Si legge infatti nella rel. ill.: naturalmente tale diritto potrà essere esercitato nei confronti del solo assegnatario dell azienda nel caso in cui non vi sia stata liquidazione in favore degli altri legittimari partecipanti al contratto, ovvero nei confronti dei (o anche dei) legittimari partecipanti che abbiano ricevuto la liquidazione di cui ai commi terzo e quarto LA LIQUIDAZIONE DEI «LEGITTIMARI SOPRAVVENUTI» Con riferimento ai modelli impositivi applicabili alla liquidazione dei legittimari sopravvenuti, si sottolinea che detta liquidazione, qualora avvenga mediante stipula di apposito accordo, è riconducibile alla disciplina di cui all art. 43 del D.Lgs n. 346 del 1990 (accordi per la reintegra dei diritti dei legittimari). Tale accordo, infatti, interviene dopo l apertura della successione del disponente e l applicazione del richiamato art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990 risulta funzionale a evitare una duplicazione d imposta, rispetto a quella assolta dai coobbligati solidali, con riferimento ai trasferimenti effettuati al momento della conclusione del patto di famiglia

42 ANALISI COMPARATIVA PASSAGGIO GENERAZIONALE ATTRAVERSO IL TRUST Sempre più di frequente, il passaggio generazionale dell impresa viene attuato mediante la costituzione di trust. I vantaggi dell utilizzo del trust sono che: si può realizzare una pianificazione multigenerazionale (le vicende personali degli eredi non comportino l ulteriore frammentazione delle quote di partecipazione al capitale sociale, né generino effetti sulla governance aziendale); non richiede che vi sia accordo da parte degli eredi sulle modalità di disposizione scelte dall imprenditore o dal socio; risolve i problemi derivanti dalla difficoltà di reperire risorse necessarie a liquidare la quota agli altri eredi;

43 PASSAGGIO GENERAZIONALE ATTRAVERSO IL TRUST consente al disponente di dare indicazioni sulla modalità di conduzione dell impresa al trustee; si neutralizza l effetto di divisione del patrimonio aziendale proprio della successione, in quanto per effetto della segregazione patrimoniale il patrimonio in trust è distinto dal patrimonio del disponente ed insensibile alle sue vicende personali e patrimoniali. Va, tuttavia, tenuto presente che il trust deve tenere in giusta considerazione la tutela degli interessi successori di altri soggetti legittimati i quali, in caso di estromissione, potranno esperire l azione di riduzione LA DISCIPLINA DEL TRUST Il trust è un istituto giuridico nato nei sistemi giuridici di common law (Inghilterra) già impiegato nel Medioevo con modalità simili a quelle utilizzate oggi. Nell ordinamento italiano non è prevista una disciplina civilistica del trust, tuttavia, l applicazione in Italia è consentita a partire dal 1 gennaio 1992, a seguito della ratifica della convenzione dell Aja del 1 luglio 1985 realizzata dalla Legge 16 ottobre 1989 n La finanziaria per il 2007 ha introdotto alcune disposizioni di carattere fiscale che individuano i criteri di tassazione del trust

44 LA DISCIPLINA DEL TRUST L impianto normativo, nel complesso piuttosto scarno, è stato oggetto di diversi interventi interpretativi da parte della prassi amministrativa, fra questi spiccano per importanza due circolari dell Agenzia dell Entrate: circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E. Nel corso degli ultimi anno sono stati presentati vari disegni di legge finalizzati all emanazione di una legge che regolamentasse il trust in Italia. Ultimo in ordine di tempo è il ddl n presentato dal Ministro della giustizia (Alfano) il 10 luglio 2010 nel corso della 16ª Legislatura LA DISCIPLINA DEL TRUST Per trust si intende un rapporto giuridico mediante il quale: una persona fisica o giuridica, detta disponente (o settlor), pone dei beni o dei diritti (trust fund) sotto il controllo di un amministratore (trustee), a sua volta eventualmente controllato da un garante (protector) perché li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiari ovvero per una specifica finalità Tale definizione coglie gli elementi essenziali del trust che si caratterizza per essere uno strumento estremamente mutevole nelle modalità applicative e nelle finalità perseguibili

45 LE CARATTERISTICHE DEL TRUST Le principali caratteristiche del trust sono: fiducia: i rapporti tra disponente e trustee sono improntati su base fiduciaria, versatilità: le suddivisioni e le definizioni dei ruoli sono rimesse all autonomia privata (un unico soggetto può ricoprire anche ruoli diversi, salvo l opportunità di non confondere i ruoli del settlor e del trustee), autonomia patrimoniale: il patrimonio rimane segregato nel trust sino alla sua estinzione. Con la segregazione i beni vengono sottratti alle vicende che possono vedere coinvolto il loro proprietario, non possono essere assoggettati a procedure esecutive, sono sottratti all eventuale regime di comunione legale, non fanno parte dell asse ereditario LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST L art 73, co. 1, lett. b), del Tuir, riconosce soggettività passiva IRES al trust, mentre il co. 2 del medesimo articolo dispone che, in presenza di beneficiari individuati il reddito conseguito dal trust deve essere loro imputato, in proporzione alla loro quota di partecipazione individuata in base all atto costitutivo oppure ad altri documenti a questo successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto se il trust è privo di beneficiari individuati (trust opaco) i redditi prodotti dal medesimo saranno assoggettati ad IRES in capo al trust; se, viceversa, ha dei beneficiari individuati di reddito, detti redditi saranno assoggettati ad IRPEF in capo ai medesimi (trust trasparente )

46 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST È possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (trust misto), come avviene nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai beneficiari (trust di accumulo). In tal caso: il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust (circ. 61/E del 2010); il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti (vale a dire quando i beneficiari hanno diritto di acquisire detto reddito), sarà imputato ai beneficiari medesimi LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST Quindi, sia in ipotesi di trust trasparente che opaco, è necessario: in prima battuta, determinare il reddito del trust; solo successivamente, procedere a verificare se esistano beneficiari individuati, ai quali sarà imputata per trasparenza, la parte di reddito loro spettante. Nella determinazione del reddito del trust trovano applicazione le norme previste per: gli enti commerciali (se il trust svolge attività commerciale); gli enti non commerciali (se il trust non svolge in maniera prevalente attività commerciale); gli enti non residenti (se è un trust non residente)

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