Scuole Assicuraz ione Infortuni Mod. 5242/FI INF - Ed. 12/10

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Scuole Assicuraz ione Infortuni Mod. 5242/FI INF - Ed. 12/10"

Transcript

1 Scuole Assicuraz ione Infortuni Mod. 5242/FI INF - Ed. 12/10 Scuole Assicurazione Infortuni Mod. 5242/FI INF - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

2

3 Assicurazione Infortuni NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d Appello 11, Torino (Italia). c) Recapito telefonico: fax Sito internet: buongiornoreale@realemutua.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L.29/04/1923,n 966 REA Torino, n Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Fatto salvo quanto eventualmente previsto nel modulo di polizza, non è previsto il tacito rinnovo ed il contratto cessa senza obbligo di disdetta tra le parti alla sua naturale scadenza, come indicato al punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione. La presenza o l assenza del tacito rinnovo si può rilevare nella casella tacito rinnovo presente sul modulo di polizza. AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ( 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il prodotto Scuole contiene garanzie assicurative per far fronte agli infortuni che possono compromettere la salute e l integrità fisica degli studenti e del personale scolastico durante l attività didattica. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Saranno operanti esclusivamente le Garanzie e le Condizioni Aggiuntive esplicitamente richiamate nel modulo di polizza. Le garanzie sono denominate e regolamentate come segue: MORTE : se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari il capitale assicurato indicato nel modulo di polizza relativamente alla garanzia stessa. La garanzia è regolamentata al punto 2.4 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.4 Morte, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. INVALIDITA PERMANENTE : se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente Reale Mutua liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle franchigie previste in polizza alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per invalidità permanente totale. L accertamento del grado di invalidità viene effettuato con i criteri indicati ai punto delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è regolamentata al punto 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.5 Invalidità permanente, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 Pag. 1 di 6

4 Assicurazione Infortuni AVVERTENZA: la garanzia prevede l applicazione di una franchigia espressa in percentuale, il cui valore è indicato per ogni componente di capitale assicurato. In proposito si vedano la somma assicurata indicata nel modulo di polizza relativamente alla garanzia stessa, nonché il punto 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. DIARIA DA RICOVERO : Reale Mutua, in caso di ricovero reso necessario da infortunio, corrisponde la somma assicurata indicata nel modulo di polizza per ciascun giorno di ricovero con il massimo di 180 giorni per infortunio. In caso di ricovero diurno in day hospital/day surgery l importo della diaria assicurata è ridotto del 50%. La garanzia è regolamentata al punto 2.6 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.6 Diaria da ricovero, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, nonché nelle definizioni del glossario. RIMBORSO SPESE DI CURA : Reale Mutua rimborsa le spese mediche sostenute dall Assicurato per la cura delle lesioni causate dall infortunio. La garanzia è regolamentata al punto 2.7 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.7 Rimborso spese di cura, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. AVVERTENZA: la garanzia prevede l applicazione di un massimale, indicato nel modulo di polizza, nonché di specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa e di uno scoperto per le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero. In proposito si veda il punto 2.7 delle Condizioni di Assicurazione. GITE, VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE : in caso di gite, visite e viaggi d istruzione in Italia e all estero, Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza di le maggiori spese di viaggio connesse all infortunio o alla malattia improvvisa manifestatasi durante la gita, visita o viaggio d istruzione. La garanzia è regolamentata al punto 2.8 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.8 Gite e viaggi d istruzione, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. PERDITA ANNO SCOLASTICO : limitatamente agli allievi di istituti superiori, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di in caso di assenza di almeno 45 giorni a seguito di infortunio, documentata da certificazione medica e scolastica che, a giudizio del Consiglio di Classe, sia stata causa della perdita dell anno scolastico. La garanzia è regolamentata al punto 2.9 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.9 Perdita anno scolastico, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. LEZIONI DI RECUPERO : in caso di infortunio che determini l assenza dell allievo assicurato per almeno 6 giorni consecutivi a condizione che non sia stato effettuato alcun indennizzo relativo ad altre prestazioni assicurate Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di 80 a titolo di contributo generico per oneri vari. In caso di assenza di almeno 15 giorni consecutivi, l indennizzo forfettario è elevato a 160. La garanzia è regolamentata al punto 2.10 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.10 Lezioni di recupero, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, nonché nelle definizioni del glossario. CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V. : in caso di contagio accidentale da virus H.I.V. avvenuto durante le attività scolastiche descritte in polizza, Reale Mutua riconosce all Assicurato un indennizzo forfettario di qualora l Assicurato risulti sieropositivo secondo le procedure di accertamento descritte in polizza. La garanzia è regolamentata al punto 2.11 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.11 Contagio accidentale da virus H.I.V., 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, nonché nelle definizioni del glossario. ASSEGNO DI ASSISTENZA PER INVALIDITÀ PERMANENTE MAGGIORE DEL 50% : qualora l infortunio determini una invalidità permanente accertata pari o maggiore del 50% della totale, Reale Mutua assicura mediante una polizza Vita il pagamento di un assegno di assistenza di annui lordi per la durata di 3 anni. La rendita sarà corrisposta a condizione che l Assicurato sia in vita. Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 Pag. 2 di 6

5 Assicurazione Infortuni La garanzia è regolamentata al punto 2.12 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 Persone non assicurabili, 2.1 Ambito di copertura, 2.2 Rischio assicurato, 2.3 Rischio volo, 2.12 Assegno di assistenza per invalidità permanente maggiore del 50%, 3.1 Esclusioni, 3.2 Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo, 3.3 Criteri di indennizzabilità, nonché nelle definizioni del glossario. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione di franchigia per la garanzia Invalidità Permanente: Esempi A B C Percentuale di invalidità permanente accertata 2% 12% 45% Franchigia (in percentuale) - nessun indennizzo se l invalidità permanente è pari o inferiore al 3% - 0,50% del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata compreso fra il 4% e il 9% - 0,80% del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata compreso fra il 10% e il 39% - 1,20% del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata compreso fra il 40% e il 50% Somma assicurata per Invalidità Permanente Esempio A : NESSUN INDENNIZZO (l invalidità permanente accertata è inferiore alla franchigia) Esempio B: indennizzo di (ottenuto con il seguente conteggio: 12 x 0,80% = 9,60% da applicare sulla somma assicurata di ). Esempio C: indennizzo di (ottenuto con il seguente conteggio: 45 x 1,20% = 54% da applicare sulla somma assicurata di ). Esempi di applicazione di limiti di indennizzo per la garanzia Diaria da ricovero: Esempi A B C Giorni di ricovero in istituto di cura Diaria per ricovero 30 Esempio A : indennizzo 30 Esempio B: indennizzo di 360 (ottenuto con il seguente conteggio: 12 giorni x 30 ) Esempio C: indennizzo di (ottenuto con il seguente conteggio: 180 giorni x 30, in quanto la diaria viene corrisposta per un massimo di 180 giorni per ciascun infortunio) Esempi di applicazione di limiti di indennizzo per la garanzia Rimborso spese di cura: Esempi A B Spese mediche sostenute in regime ambulatoriale Limiti di indennizzo in regime ambulatoriale Scoperto del 30% Somma assicurata Esempio A : rimborso 210 (ottenuto con il seguente conteggio: (il 30% di 300 corrisponde a 90 ) Esempio B: indennizzo di (ottenuto con il seguente conteggio: % = 2.800; massimo indennizzo 2.500) 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e al punto 1.9 delle Condizioni di Assicurazione. Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio e/o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 Pag. 3 di 6

6 Assicurazione Infortuni Esempio di aggravamento del rischio La variazione della tipologia di indirizzo scolastico dell istituto assicurato, con la trasformazione da scuola elementare a istituto professionale, con laboratori per attività manuali. 6. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile - in unica rata per ciascun periodo annuo oppure - a rate costanti per periodi inferiori all anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio variabile dal 2% al 3,75% in funzione del frazionamento scelto. È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), - assegno bancario o circolare, - bonifico bancario, - bollettino postale, - bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS). 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il prodotto Scuole non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: dopo il terzo sinistro denunciato è prevista, sia per il Contraente sia per Reale Mutua, la facoltà di recesso dal contratto. I termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati al punto 1.6 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 11. Regime fiscale Per le garanzie previste dal prodotto Scuole si applica l aliquota di imposta del 2,5%. Nel caso di rischio ubicato all estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Il momento di insorgenza del sinistro deve intendersi: per le garanzie Morte, Invalidità permanente, Rimborso spese di cura, Perdita anno scolastico, Lezioni di recupero, Contagio accidentale da virus H.I.V., Assegno di assistenza per invalidità permanente maggiore del 50%, la data di accadimento dell infortunio; per la garanzia Diaria per Ricovero, la data in cui si è verificato il ricovero; Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia che l Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari per la valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell Assicurato stesso. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 4.1 e 4.2 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 Pag. 4 di 6

7 Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 SCUOLE Assicurazi one Infortuni F11WA.TIF Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 SCUOLE Assicurazione Infortuni quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet market/finservices-retail/finnet/index en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. INFORMAZIONI Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. COMMISSIONE DI GARANZIA Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua con sede in Via dell Arcivescovado n Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. 14. Arbitrato AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per i dettagli si veda il punto 4.3 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Luigi Lana Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 Pag. 5 di 6

8 Assicurazione Infortuni Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO ASSICURATI I soggetti, indicati nel modulo di polizza, il cui interesse è protetto dall assicurazione: Con il prodotto Scuole possono essere assicurate se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza le seguenti categorie: - Allievi; - Personale docente / supplenti temporanei; - Personale non docente; in questa categoria rientrano anche: o i familiari, gli obiettori di coscienza (questi ultimi su indicazione degli Enti locali e se da questi non assicurati direttamente), che accompagnano gli allievi in viaggi, visite e gite di istruzione; o o i familiari che prestano la loro opera negli organismi dell Istituto; i familiari che, a titolo volontario e con l autorizzazione della Direzione o della Presidenza e/o del Consiglio di Circolo o di Istituto, partecipano direttamente ad attività pratiche all interno dell Istituto; o il personale in quiescenza che svolge attività all interno dell Istituto secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del Allievi - non iscritti presso l Istituto Contraente di corsi di alfabetizzazione e delle 150 ore. BENEFICIARI Le persone designate dall Assicurato a riscuotere l indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. CONTAGIO Evento dovuto a causa esterna, fortuita ed accidentale che produca modificazioni sierologiche, obiettivamente constatabili, che indicano una infezione da H.I.V. CONTRAENTE Chi stipula l assicurazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull ammontare del danno, che rimane a carico dell Assicurato. INDENNIZZO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza una inabilità temporanea, una invalidità permanente o la morte dell Assicurato. Sono considerati infortuni anche: - l annegamento, l assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; - l avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l asfissia non dipendente da malattia; - le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali; - le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici. INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata. MALATTIA IMPROVVISA Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza al momento della stipulazione della polizza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso. MODULO DI POLIZZA Documento che riposta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i capitali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle Parti. Costituisce il modulo di polizza anche l allegato Mod INF. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RICOVERO DEGENZA Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery. SINISTRO Il verificarsi dell evento per il quale è prestata la garanzia. STRUTTURE SANITARIE Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere. Mod. 5242/NI INF - Ed. 06/11 Pag. 6 di 6

9 Mod INF - 12/10 SCUOLE Mod INF - 12/10 1 Scuole Assicurazione Infortuni Mod. 5242/FI INF - Ed. 12/10 Scuole Assicurazione Infortuni Condizioni di assicurazione Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da n. 13 pagine 1 di 13

10 BOLLI NO.TI F DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. ASSICURATI I sog getti, indicati nel modulo di polizza, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Con le presenti Condizioni di Assicurazione possono essere assicurate se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza - le seguenti categorie: Allievi; Personale docente / supplenti temporanei; Personale non docente; in questa categoria rientrano anche: - i familiari, gli obiettori di coscienza (questi ultimi su indicazione degli Enti locali e se da questi non assicurati direttamente), che accompagnano gli allievi in viaggi, visite, gite di istruzione; - i familiari che prestano la loro opera negli organismi di gestione dell Istituto; - i familiari che, a titolo volontario e con l autorizzazione della Direzione o della Presidenza e/o del Consiglio di Circolo o di Istituto, partecipano direttamente ad attività pratiche all interno dell Istituto; - il personale in quiescenza che svolge attività all interno dell Istituto secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del Allievi non iscritti presso l Istituto Contraente di corsi di alfabetizzazione e delle 150 ore. BENEFICIARI Le persone designate dall Assicurato a riscuotere l indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. CONTAGIO Evento dovuto a causa esterna, fortuita ed acci dentale che produca modificazioni sierologiche, obiettivamente constatabili, che indicano una infezione da H.I.V. CONTRAENTE Chi stipula l'assicurazione. FRANCHIGIA / SCOPERTO Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull ammontare del danno, che rimane a carico dell Assicurato. IN DENNIZZO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza una inabilità temporanea, una invalidità permanente o la morte dell Assicurato. Sono considerati infortuni anche: l annegamento, l assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; l avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l asfissia non dipendente da malattia; le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali; le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici. INVALIDITA PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata. 2 di 13

11 MALATTIA IMPROVVISA Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza al momento della stipulazione della polizza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso. MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i capitali assicurati, il premio e la sottoscrizione delle Parti. Costituisce il modulo di polizza anche l allegato Mod INF. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RICOVERO DEGENZA Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital / day surgery. SINISTRO Il verificarsi dell evento per cui è prestata la garanzia. STRUTTURE SANITARIE Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. 3 di 13

12 CONDIZIONI GENERALI 1.1 PERSONE NON ASSICURABILI Fatta eccezione per gli Allievi, che sono sempre assicurati, nei confronti delle altre categorie, Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi. Inoltre, per la garanzia Contagio accidentale da virus H.I.V., non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro. L eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo sarà quindi restituito da Reale Mutua. 1.2 ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITA Premesso che gli Allievi sono sempre assicurati, ancorché portatori di minorazioni fisiche e/o psichiche, gli altri Assicurati fermo quanto stabilito al punto Persone non assicurabili sono protetti dalla garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute. Per tutti gli Assicurati è espressamente confermato che la liquidazione di eventuali sinistri avverrà secondo quanto stabilito al punto Criteri di indennizzabilità. Qualora l infortunato, non appartenente alla categoria Allievi, risulti affetto da diabete, epilessia, emofilia (salvo quanto previsto al punto Persone non assicurabili, con riferimento alla garanzia Contagio accidentale da virus H.I.V. ), leucemia, altre infermità giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia, l indennizzo liquidabile a termini di polizza è ridotto alla metà. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza anche se non è stato pagato il premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede 45 giorni di dilazione. I sinistri eventualmente occorsi nel periodo di dilazione sono liquidati dopo che il premio sia stato pagato. 1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO Fatto salvo quanto eventualmente previsto nel modulo di polizza, l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale, senza necessità di disdetta. 1.5 IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE DECORRENZA DELLA GARANZIA PER I NUOVI INSERIMENTI Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia a Reale Mutua delle generalità degli Assicurati, ma si impegna a fornire l elenco nominativo di coloro che non hanno aderito all assicurazione; detto elenco farà parte integrante del contratto. In mancanza di segnalazione (entro un mese dalla data di effetto del contratto) degli alunni e del personale non assicurati, si presume che ne sia stata assicurata la totalità. Per la loro identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dall Istituto scolastico, che il Contraente si impegna ad esibire - in qualsiasi momento - alle persone incaricate da Reale Mutua. Qualora nel corso dell anno scolastico si aggiungano altri alunni, la garanzia decorre: A B automaticamente dalle ore 24 del giorno di iscrizione all Istituto scolastico per i nuovi inserimenti; dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata per gli alunni inizialmente non assicurati. Qualora un alunno assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l assicurazione segue l alunno presso il nuovo Istituto fino al termine dell anno scolastico in corso. Il Contraente può rilasciare all interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati a Reale Mutua per il tramite del Contraente con le informazioni del caso. 4 di 13

13 1.6 RECESSO DAL CONTRATTO Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio al netto d imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 1.7 REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio è provvisoriamente fissato come indicato in polizza e non è restituibile. Esso è definitivamente stabilito in base al numero degli Allievi iscritti e del personale docente e non docente assicurati nell anno scolastico considerato; il conguaglio deve avvenire entro il di ciascun anno o, al massimo, entro 30 giorni dal termine dell anno assicurativo. Non si effettuano conguagli in caso di variazioni non maggiori del 5%; il pagamento del conguaglio deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare a Reale Mutua la differenza dovuta, maggiorata del 50%, a titolo di penale. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, Reale Mutua è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti delle somme assicurate ridotte in eguale misura. Per detti sinistri Reale Mutua ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato in più del dovuto. Resta inteso che il premio anticipato per le annualità successive verrà commisurato al premio consuntivo dell ultima annualità decorsa. 1.8 PERSONE SOGGETTE ALL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA La presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro, anche se l obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto. 1.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5 di 13

14 CHI E QUANDO ASSICURIAMO 2.1 AMBITO DI COPERTURA Reale Mutua garantisce gli Assicurati contro gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell attività scolastica. L assicurazione comprende gli infortuni subiti dall Assicurato durante: le lezioni, prescuola, doposcuola, refezioni, ricreazioni, sperimentazione e attività di laboratorio, tutte le attività gestite dagli operatori scolastici; le lezioni di educazione fisica, attività ginnico-sportiva a qualsiasi livello territoriale (comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale) ferme le esclusioni previste al punto 3.1 che segue; le gite e visite di istruzione, incontri sociali; le visite o stages che a norma delle vigenti disposizioni possono essere effettuati a scavi, cantieri, aziende e laboratori, compresa l eventuale partecipazione ad attività pratiche e/o lavorative, sempre che tali attività siano dirette e sorvegliate dagli insegnanti dell Istituto e/o da personale dell azienda presso la quale si svolge lo stage. Inoltre: per tutte le citate occasioni l assicurazione vale anche per i relativi trasferimenti collegiali; nel caso in cui il personale docente e non docente non sia assicurato con la presente polizza, l assicurazione è prestata a favore degli insegnanti e degli operatori scolastici in genere, durante la loro partecipazione a soggiorni, gite, visite e viaggi di istruzione o connesse manifestazioni sportive rientranti nei programmi didattici o deliberati dagli organi collegiali; il personale assicurato, che opera in più Sedi o Istituti, è garantito durante l intera attività lavorativa. Nei confronti degli Allievi e del personale docente, l assicurazione vale anche durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa, con uso di mezzi di trasporto pubblici e/o privati. 2.2 RISCHIO ASSICURATO L assicurazione comprende gli infortuni subiti dall Assicurato: A B C in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà, compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; a causa di guerra, se ed in quanto viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace, la garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità; a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d aria e uragani. Se l infortunio si verifica entro i confini italiani, la somma assicurata è ridotta del 50% ed inoltre, se più Assicurati con la presente polizza fossero coinvolti in un medesimo evento, l esborso massimo di Reale Mutua non potrà superare l importo di Se gli indennizzi spettanti complessivamente eccedessero tale importo, gli stessi saranno proporzionalmente ridotti. 2.3 RISCHIO VOLO L assicurazione comprende gli infortuni che l Assicurato subisca durante l uso, soltanto in qualità di passeggero, di aeromobili; sono comunque esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), nonché su aeromobili eserciti da Aero Clubs e da Società o Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri. In caso di incidente aereo che colpisca più Assicurati, la somma dei capitali garantiti per questa specifica garanzia, sia con questa polizza sia con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente con Reale Mutua, non potrà superare, per tutti gli indennizzi, l importo di Qualora i capitali complessivamente garantiti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti. 6 di 13

15 COSA ASSICURIAMO 2.4 MORTE Se l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio e in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari. L indennizzo non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di Morte, ove questa sia maggiore. Se il corpo dell Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l Assicurato è vivo, dopo che Reale Mutua ha pagato l indennizzo, quest ultima ha diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata. L Assicurato avrà così diritto all indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati. 2.5 INVALIDITA PERMANENTE Reale Mutua liquida l indennizzo per invalidità permanente se l invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l importo già concordato, ovvero offerto, ovvero se oggettivamente determinabile offribile all Assicurato, in base alle condizioni di polizza. 1 Valutazione del grado di invalidità Il grado di invalidità è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri seguenti. Perdita totale, anatomica o funzionale, di: destro sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi: della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) 10% 8% paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% perdita totale, anatomica o funzionale, di: un arto inferiore - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% 7 di 13

16 un alluce 5% un altro dito del piede 1% una falange ungueale dell'alluce 2,5% anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita totale della capacità uditiva di: un orecchio 10% ambedue le orecchie 40% stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% esiti di frattura: scomposta somatica di una costa 1% amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% di un metamero sacrale 3% di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% perdita anatomica: di un rene senza compromissioni significative della funzionalità renale 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% afonia (perdita totale della voce) 30% (la perdita parziale della voce non è indennizzabile) Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Qualora l'infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere - al massimo - il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. 2 Liquidazione dell indennizzo L indennizzo per invalidità permanente è determinato secondo i seguenti criteri. 8 di 13

17 Nessun indennizzo è dovuto se l invalidità accertata è pari o inferiore al 3%. A 0,50% del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata compreso fra il 4% ed il 9%; B 0,80% del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata compreso fra il 10% ed il 39%; C 1,20% del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata compreso tra il 40% ed il 50%; D intero capitale assicurato se l invalidità accertata è superiore al 50%. Gli indennizzi risultanti dai punti A, B e C cumulano tra loro; l indennizzo di cui al punto D non cumula con alcun altro. 2.6 DIARIA DA RICOVERO In caso di ricovero reso necessario dall infortunio, Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata per un massimo di 180 giorni per ogni infortunio. In caso di ricovero in day hospital / day surgery l importo della diaria assicurata è corrisposto al 50%. 2.7 RIMBORSO SPESE DI CURA Per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza Reale Mutua rimborsa - fino alla concorrenza del massimale assicurato, entro i sottolimiti che seguono - le spese effettivamente sostenute e rese necessarie dall infortunio. A B C D In caso di ricovero in struttura sanitaria: durante il ricovero, per assistenza medica e infermieristica, onorari dell équipe che effettua l intervento, diritti di sala operatoria e materiale d intervento (comprese le endoprotesi), accertamenti diagnostici, trattamenti riabilitativi, rette di degenza; nei 60 giorni prima del ricovero, per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici; nei 120 giorni successivi alla dimissione dalla struttura sanitaria, per accertamenti diagnostici, visite specialistiche, trattamenti riabilitativi; per l intervento riparatore del danno estetico dovuto ad infortunio, provato dalla cartella clinica descrittiva rilasciata da un Pronto Soccorso Pubblico. Dette spese sono rimborsabili fino alla concorrenza di purché l intervento di chirurgia ricostruttiva avvenga entro due anni dall infortunio e non oltre un anno dalla scadenza del presente contratto; per il trasporto dell Assicurato al luogo di cura o di soccorso con mezzi adeguati alle condizioni di salute dell infortunato. Il rimborso avviene nella misura del 70% e fino alla concorrenza di 260, ovvero al 100% e fino a se l emergenza richiede l intervento dell eliambulanza. In caso di cura delle lesioni effettuate in regime ambulatoriale, senza ricovero, per: accertamenti diagnostici, visite specialistiche, trattamenti riabilitativi; trasporto dell Assicurato al luogo di cura con mezzi adeguati alle condizioni di salute dell infortunato. Le spese di cui al presente comma sono rimborsate nella misura del 70%, restando il rimanente 30% a carico dell Assicurato. Rottura lenti e/o occhiali Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza di 260 le spese sostenute per l acquisto di lenti e/o occhiali, compresa la montatura fino a 80 di spesa, la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili. La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi iscritti presso l Istituto Contraente. Cure e protesi dentarie Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza di 800 le spese dentarie di primo intervento e protesi rese necessarie a seguito di infortunio obiettivamente constatabile. 9 di 13

18 In caso di rottura di protesi dentarie fisse o mobili a seguito di infortunio obiettivamente constatabile, Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza di 130 le spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione. La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi iscritti presso l Istituto Contraente. 2.8 GITE, VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE In caso di gite, visite e viaggi di istruzione, in Italia ed all estero, Reale Mutua rimborsa fino alla concorrenza di le maggiori spese di viaggio derivanti da: trasporto presso struttura sanitaria in loco e rientro in Italia (anticipato o posticipato) in conseguenza di infortunio o malattia improvvisa che abbia impedito il rientro in comitiva; rientro anticipato per decesso di un familiare fra quelli di seguito indicati: coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero / nuora; viaggio di un familiare reso necessario da ricovero per infortunio o malattia improvvisa del partecipante alla gita che richieda assistenza al degente; trasporto della salma del partecipante in seguito a decesso per infortunio o malattia improvvisa; In caso di malattia improvvisa, manifestatasi durante le gite, le visite e i viaggi d istruzione, sono comprese in garanzia tutte le prestazioni previste ai punti Diaria da ricovero e Rimborso spese di cura. 2.9 PERDITA ANNO SCOLASTICO Limitatamente ai soli Allievi degli Istituti Superiori, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di in caso di assenza di almeno 45 giorni a seguito di infortunio, documentata da certificazione medica e scolastica che, a giudizio del Consiglio di Classe, sia stata causa della perdita dell anno scolastico. La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi iscritti presso l Istituto Contraente LEZIONI DI RECUPERO In caso di infortunio che non comporti da parte di Reale Mutua alcun esborso di cui ai punti che precedono e che abbia, tuttavia, determinato l assenza dell Assicurato da scuola per almeno 6 giorni consecutivi, documentati da certificazione medica e scolastica, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di 80 a titolo di contributo generico per oneri vari. In caso di assenza pari o superiore a 15 giorni consecutivi, l indennizzo forfettario è elevato a 160. La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi iscritti presso l Istituto Contraente CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V. In caso di contagio da virus H.I.V., avvenuto esclusivamente durante lo svolgimento delle attività assicurate descritte in polizza in conseguenza di: puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus; aggressioni subite dall Assicurato; trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; contagio avvenuto in situazioni di soccorso nell ambito dell Istituto scolastico, a soggetti assicurati già portatori del virus H.I.V., Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di qualora l Assicurato risulti sieropositivo, secondo la procedura di accertamento stabilita al punto Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro ASSEGNO DI ASSISTENZA PER INVALIDITA PERMANENTE MAGGIORE DEL 50% Se l infortunio determina una invalidità permanente accertata pari o maggiore del 50% della totale, Reale Mutua, in aggiunta all indennizzo previsto dalla polizza mediante una polizza Vita assicura il pagamento di un assegno di assistenza di annui lordi e per la durata di 3 anni. L effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell atto con il quale l Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta a condizione che l infortunato sia in vita. La presente garanzia vale esclusivamente a favore degli Allievi iscritti presso l Istituto Contraente. 10 di 13

19 DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE 3.1 ESCLUSIONI Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti da: A pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); B pratica a titolo professionistico di sports in genere; C partecipazione a gare e relative prove con veicoli o natanti a motore; D guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 2.3 Rischio volo; E stato di ubriachezza accertata; uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; F trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; G atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; H atti di temerarietà non compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Sono comunque esclusi l infarto e le ernie non traumatiche. 3.2 LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, l esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente , intendendosi proporzionalmente ridotto l indennizzo per ciascun Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo. 3.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITA Reale Mutua corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente, le percentuali di cui al punto Valutazione del grado di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 11 di 13

20 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 4.1 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire a Reale Mutua le indagini e gli accertamenti necessari. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell Assicurato. In ogni caso l Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono: consentire eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua o suoi incaricati, fornendo ogni informazione del caso; sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l Assicurato stesso. Per il rimborso delle spese di cura devono essere presentati i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati, nonché la documentazione medica relativa. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l attestazione del contributo erogato dall Ente pubblico o delle spese rimborsate dall Assicuratore privato. Per la liquidazione della Diaria da Ricovero deve essere fornita la cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria. L Assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus H.I.V. a causa di un evento accidentale descritto al punto Contagio accidentale da virus H.I.V., deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata a Reale Mutua una descrizione dettagliata dell evento, certificata dal Contraente o dall Ente - se diverso dal Contraente - presso il quale si è verificato il fatto accidentale. Entro 6 giorni dall evento l Assicurato deve sottoporsi ad un primo test H.I.V. presso un centro specializzato indicato da Reale Mutua. A Qualora dal test risulti che l Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo; l assicurazione prevista al punto 2.11 cessa nei suoi confronti. B Se il primo test immunologico fornirà un risultato negativo, l Assicurato entro 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test. Reale Mutua, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico liquiderà l indennizzo previsto dall assicurazione. Tutte le spese mediche relative al test H.I.V. sono a carico dell Assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette spese saranno rimborsate da Reale Mutua. L Assicurato ha l obbligo di farsi identificare, pena la decadenza del beneficio dell assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico. In relazione ai rischi descritti al punto Contagio accidentale da virus H.I.V. ed alla procedura di accertamento della sieropositività da H.I.V., si conviene che: in caso di aggressione a seguito della quale l Assicurato, o chi per lui, si trovi in condizioni di non-autosufficienza (tali da richiedere l intervento di terzi per il soccorso, con conseguente ricovero in strutture 12 di 13

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

POLIZZA CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE RIUNITI

POLIZZA CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE RIUNITI POLIZZA CONVENZIONE Mod. 5060RIU/FI RCG Ed. 09/15 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Quadrifoglio/Mod. X0442.0 Edizione 2/2008 Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Salute Facile Reale. Contratto di assicurazione per la tutela della salute e dell integrità fisica

Salute Facile Reale. Contratto di assicurazione per la tutela della salute e dell integrità fisica Salute Facile Reale Contratto di assicurazione per la tutela della salute e dell integrità fisica Mod. 5109/FI MAL - Ed. 05/11 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Ad Personam/Mod. X0403.0 Edizione 2/2009 Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Fascicolo Informativo (Ed. 08/2013) Il presente Fascicolo Informativo contenente a)

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas Contratto di Assicurazione infortunio e malattia/sanitas Sanitas/Mod. X0310.0 Edizione 11/2007 Assicurazione infortunio e malattia/sanitas La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA ASSICURATO/I REQUISITI DI ASSICURABILITA DURATA DELLA POLIZZA BENEFICIARIO DELLE GARANZIE Morte da Infortunio. SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA CF Vita protetta TC Modello 019.2015.VP tc La persona

Dettagli

LONG TERM CARE ITALIANA

LONG TERM CARE ITALIANA LONG TERM CARE ITALIANA NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell

Dettagli

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare

Dettagli

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

Tabella ANIA. Tabella ANIA Invalidità Permanente

Tabella ANIA. Tabella ANIA Invalidità Permanente Tabella ANIA Tabella ANIA Invalidità Permanente Percentuale di invalidità permanente Destro Sinistro Perdita totale di un arto superiore 70% 60% Perdita della mano o di un avambraccio 60% 50% Perdita di

Dettagli

MORTE Euro 50.000,00

MORTE Euro 50.000,00 LOTTO 4 INFORTUNI MINORI ASILI NIDO DESCRIZIONE DEL RISCHIO MORTE Euro 50.000,00 INVALIDITA PERMANENTE Franchigia fissa del 5% Fino ai 40% liq. sul capitale di euro 100.000,00 dal 41% al 50% liq. sul capitale

Dettagli

Contratto di Infortuni

Contratto di Infortuni Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La

Dettagli

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI Soluzione Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della

Dettagli

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09

Dettagli

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY 2010/2011 VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY Polizza Infortuni Beach Volley della Fipav (2351/77/46000500) Fipav Settore Assicurazioni 2010/2011 Pagina 1 di 10 SOMMARIO SOMMARIO... 2 INFORMAZIONI

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

Allegato D Tabella di valutazione offerte e attribuzione punteggi

Allegato D Tabella di valutazione offerte e attribuzione punteggi Allegato D Tabella di valutazione offerte e attribuzione punteggi GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI A.S 2012/15 CIG Z4505DA278 Valutazione

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Guidare & Navigare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Guidare & Navigare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Guidare & Navigare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

Fascicolo Informativo Ed. 12/2010

Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Fascicolo Informativo Ed. 12/2010 Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni Il presente Fascicolo informativo, contenente: 1. Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2. Condizioni

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Valutazione Responsabilità Civile Massimo punteggio assegnato 19. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro

Valutazione Responsabilità Civile Massimo punteggio assegnato 19. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro 1 ALLEGATO 3 SCHEDA TECNICA SEZIONE MASSIMALI Procedura di scelta del contraente per la stipula di contratto di assicurazione Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza della scuola

Dettagli

OFFERTA ECONOMICA SEZIONE 1 VALUTAZIONE GENERALE PREMIO, RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA PRESTATA (SI NO) SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO

OFFERTA ECONOMICA SEZIONE 1 VALUTAZIONE GENERALE PREMIO, RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA PRESTATA (SI NO) SOGGETTI ASSICURATI A TITOLO GRATUITO Modello B OFFERTA ECONOMICA SEZIONE 1 VALUTAZIONE GENERALE PREMIO, RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA RISCHI ASSICURATI 1. Responsabilità Civile verso Terzi RCT 2. Responsabilità C. verso prestatori di lavoro

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Cos è l INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E l Istituto che in Italia gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia

Dettagli

Malattie. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Malattie. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Malattie Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Assicurazione Infortuni cumulativa aziendale Rischi Sportivi

Assicurazione Infortuni cumulativa aziendale Rischi Sportivi Assicurazione Infortuni cumulativa aziendale Rischi Sportivi Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizioni di assicurazione deve essere consegnato

Dettagli

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni FEDERAGENTI Scheda prodotto - Ovunque Sereni LA COPERTURA Cos è Programma Ovunque Sereni? E una Polizza assicurativa che offre indennizzi in caso di infortunio comportanti la Morte o l Invalidità Permanente

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

UD3 Le carte di credito

UD3 Le carte di credito UD3 UD3 Le carte di credito La polizza protezione creditore (CPI) La struttura: una polizza collettiva con contraente il creditore e assicurato il titolare; analisi delle garanzie offerte (dal caso morte

Dettagli

CONDIZIONI RISERVATE ALLE SEDI DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA - UNITRE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

CONDIZIONI RISERVATE ALLE SEDI DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA - UNITRE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA CONDIZIONI RISERVATE ALLE SEDI DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA - UNITRE ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA Vengono richiamate le condizioni di assicurazione di cui al mod. 5208 INF.in quanto non derogate

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO Mutuoliguria Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti

NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti NOTA INFORMATIVA Polizza Sempre Protetti La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.

Dettagli

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza

Dettagli

POLIZZA VOLONTARIO SICURO

POLIZZA VOLONTARIO SICURO POLIZZA VOLONTARIO SICURO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "Legge sul volontariato : la legge-quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n 266;

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

ALLEGATO A DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO A DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ALLEGATO A DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE Sezione 1 Valutazione generale Premio- Rischi assicurati e Tolleranza Rischi assicurati Presente (si-no) Compagnia Quota Validità territoriale

Dettagli

Nota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO

Nota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO Nota Informativa Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO Edizione 12/2014 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI CORRENTISTI BANCA di CREDITO COOPERATIVO

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)

Dettagli

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011 IL PRESIDENTE Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010 Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell Interno - Iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

Contratto di Assicurazione multirischio ITASnonstop NOTA INFORMATIVA. ITASnonstop

Contratto di Assicurazione multirischio ITASnonstop NOTA INFORMATIVA. ITASnonstop Contratto di Assicurazione multirischio NOTA INFORMATIVA Assicurazione del Ramo Danni/ La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

DUAL Professioni. RC Professionale per Architetti. Fatturato annuo fino a 200.000 Euro * * * * *

DUAL Professioni. RC Professionale per Architetti. Fatturato annuo fino a 200.000 Euro * * * * * DUAL Professioni RC Professionale per Architetti Fatturato annuo fino a 200.000 Euro * * * * * Caratteristiche e prestazioni Prontuario dei premi Istruzioni per la compilazione della proposta Ottobre 2009

Dettagli

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO

Dettagli

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Mod. 1222/20/D Pagina D 1 di 8 SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Sommario Condizioni generali Pag. D 2 Art. D. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. D. 2 - Aggravamento

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti

Dettagli

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM)

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALE PERSONA SICURA SALUTE SICURA SALUTE CASH SALUTE PERMANENTE (IPM) AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza

Dettagli

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. Ai sensi degli art. 120 D.Lgs 209/2005 e del

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. Ai sensi degli art. 120 D.Lgs 209/2005 e del Qwzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO PARTE II MODULO DI PROPOSTA

FASCICOLO INFORMATIVO PARTE II MODULO DI PROPOSTA FASCICOLO INFORMATIVO PARTE II MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI La presente proposta è relativa alla potenziale stipulazione di una polizza di RC PROFESSIONALE in regime di Claims Made il che significa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spett. ANDI Veneto Assicurazioni Tel. 049/8075358 Fax 049.8251150 e-mail: andivenetoassicurazione@gmail.com

Dettagli

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO 1 Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO SOMMARIO Articolo 1 Beneficiari del Fondo Articolo 2 Modalità e termini delle richieste di rimborsi Articolo 3 Esclusione

Dettagli