A cura di : Basello Mara Ufficio di Gorizia Pallaoro Carla - Ufficio di Pordenone. Guida alla tassazione delle scritture private

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1 A cura di : Basello Mara Ufficio di Gorizia Pallaoro Carla - Ufficio di Pordenone Guida alla tassazione delle scritture private

2 Imposta di registro... Pag. 3 Nozione di atto: atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata non autenticata. Pag. 5 Effetti della : Attribuzione della data certa.... Pag. 7 Conservazione degli atti... Pag. 8 Tipologie di imposta di registro: principale, suppletiva e complementare.... Pag. 8 Atti soggetti alla... Pag. 10 Registrazione in termine fisso e in caso d uso.... Pag. 11 Atti non soggetti a... Pag. 13 Registrazione volontaria... Pag. 13 Ufficio competente... Pag. 14 Interpretazione degli atti.... Pag. 15 Atti che contengono più disposizioni.... Pag. 15 Atti con disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse... Pag. 16 Transazione.... Pag. 17 Contratto a prezzo e durata indeterminata. Pag. 18 Irrilevanza della nullità od annullamento dell atto. Pag. 19 Modalità della per le scritture private non autenticate presentate in Ufficio Pag. 19 Sanzione per omessa Pag. 21 Indice schede in base ad articoli della tariffa. Pag. 22 Schede. Pag. 26 Indice analitico-alfabetico.. Pag. 63 Indice 2

3 IMPOSTA DI REGISTRO L imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. 131 del (Testo Unico Registro), rientra nella categoria delle imposte indirette in quanto colpisce la manifestazione indiretta di una capacità contributiva come, ad esempio, si può riscontrare in un trasferimento di beni. Si è molto discusso, sulla natura di questo tributo che in determinati casi, sembrerebbe più configurabile come una tassa che come imposta. Partendo dalla considerazione del rapporto tributario, intercorrente a monte, tra Fisco e contribuente potremmo pensare alla veste di tassa ogni qualvolta questo tributo venga applicata in misura fissa ( 168,00) per il servizio che lo Stato rende a fronte dell attribuzione della data certa alle scritture private ed alla loro conservazione. Pur riconoscendo a tali argomentazioni una certa fondatezza, non si può, tuttavia, prescindere dalla natura di imposta propria del Registro in quanto principalmente strumento erariale volto all acquisizione delle entrate tributarie. L imposta di registro è per sua natura un imposta d atto essendo strettamente collegata ad un atto o negozio giuridico ed alla sua conseguente estrinsecazione in un documento cartaceo: proprio dalla presenza di quest ultimo e dalla sua forma deriva l assoggettabilità o meno al tributo. In aggiunta il legislatore ha ritenuto di ricondurre nella sfera impositiva, oltre alcune operazioni relative a società ed enti esteri di cui parleremo in seguito (vd.pag 11) anche talune fattispecie negoziali, stipulate in forma verbale (art 3), ritenendole significative dal punto di vista patrimoniale. Esse sono: - locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite; - trasferimento ed affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. La particolarità di questo contratti è l assenza del documento scritto. Per ovviare a tale difetto di cartolarità è stata prevista, per i contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili, una apposita denuncia (Mod. 1), da presentare all ufficio per assolvere l adempimento tributario. Tale denuncia, in doppio originale e sottoscritta da almeno una delle parti contraenti, permette di acquisire tutti i dati necessari per la quantificazione dell imposta, oltre a generalità e domicilio delle parti contraenti ed oggetto della convenzione. 3

4 E bene precisare che la Legge 431/98 prevede la forma scritta nell ipotesi di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo; pertanto, soltanto poche e residuali tipologie di contratto di locazione possono essere stipulate in forma verbale (ad esempio locazioni di garage, magazzini, box auto). Non si può inoltre prescindere dalla necessità, per le mutate esigenze della società contemporanea, di formalizzare in modo chiaro e concreto qualsiasi tipo di accordo economico. Sporadiche sono inoltre le ipotesi di stipulazione in forma verbale di contratti aventi ad oggetto aziende, tenuto conto che, per le imprese soggette a nell apposito registro C.C.I.A.A., è richiesta una particolare forma scritta a norma dell art C.C. In virtù di quanto disposto dall ultimo comma dell art. 12 del D.P.R. 131/86, la denuncia Mod. 1 assume la qualità di atto. La disposizione ha validità unicamente ai fini fiscali e non è estensibile in altri ambiti: tale denuncia, che può essere firmata anche da una sola delle parti contraenti, non è atta a far acquisire il requisito della forma scritta ad un negozio che è e rimane verbale; analoga è la considerazione anche nel caso di denuncia sottoscritta da tutte le parti contraenti. Essa rappresenta, infatti, solo il mezzo per adempiere all obbligo della prevista per legge, mantenendo inalterata la natura del rapporto sottostante. Ai fini della invece, essendo del tutto equiparata ad un atto, analogamente a quanto previsto per le scritture private, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di: - mod. RR - mod mod. F23 attestante il pagamento dell imposta con arrotondamento della stessa all unità di euro, per eccedenza o difetto, e con un importo minimo di 67,00. Analogamente a quanto disposto per le locazioni e gli affitti di beni immobili stipulati per iscritto, tutte le cessioni risoluzioni e proroghe, anche tacite, di un contratto verbale sono escluse dall obbligo di ulteriore denuncia, essendo sufficiente il pagamento della relativa imposta (mod. F23), da versarsi entro 30 giorni dall evento, e la conseguente presentazione dell attestato di versamento, entro 20 giorni dal pagamento, all ufficio competente. 4

5 Sul modello F23, oltre ad essere indicati il codice Ufficio presso il quale è stata eseguita la del contratto e della denuncia e gli estremi di degli stessi, dovranno essere riportati, a seconda del caso, i seguenti codici tributo: 114T a fronte della proroga del contratto; 110T a fronte della cessione del contratto; 113T a fronte della risoluzione del contratto. Per quanto riguarda tutti gli altri contratti verbali non espressamente contemplati dall art. 3 del D.P.R. 131/86, la è solo nel caso in cui si verifichi la loro enunciazione in contratti scritti ed a condizione che siano contestualmente presenti i presupposti di cui all art. 22 del D.P.R. 131/86. In merito si dispone che, per l enunciazione di un contratto verbale, l imposta si rende se - nell atto sottoposto a risultino tutti i dati necessari per la delle disposizioni menzionate, sia cioè chiaramente identificato il loro contenuto; - tali disposizioni siano intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l atto portato alla. L eventuale presenza, nell atto enunciante di ulteriori soggetti rispetto a quelli della disposizione menzionata non esclude la configurabilità dell enunciazione. Analogamente le medesime condizioni si rendono necessarie ogni qualvolta oggetto dell enunciazione sia, anziché un contratto verbale, un negozio stipulato in forma scritta. Infine non è alcuna imposta quando l enunciazione abbia per oggetto un contratto verbale non soggetto a in termine fisso, nel caso in cui gli effetti della medesimo siano già cessati o cessino in virtù dell atto che la contiene. Diversamente, se l atto enunciato, sia esso scritto che verbale, era da registrarsi in termine fisso, si dovrà corrispondere oltre all imposta relativa, la sanzione per l omessa e gli eventuali interessi (art. 22, comma 1 del D.P.R. 131/1986). NOZIONE DI ATTO Nell ambito dell imposta di registro ogni qualvolta viene fatto richiamo al concetto di atto lo stesso deve intendersi nella più ampia accezione del termine volendo indicare, in qualsiasi forma si realizzi, ogni manifestazione di atto/negozio giuridico. L elenco che ne deriva è molto ampio: potranno essere ricompresi, quindi, non solo atti pubblici, scritture private autenticate e non, ma anche le denunce, previste come già visto per la 5

6 di alcune tipologie di contratto in assenza di documento cartaceo, delibere di enti pubblici e societarie, atti unilaterali per i quali il negozio si perfeziona con la dichiarazione di una sola parte, verbali di aggiudicazione aste, decreti di esproprio, provvedimenti, sentenze ed atti dell autorità giudiziaria. ATTO PUBBLICO L atto pubblico è un documento redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti degli artt e 2700 C.C. Tale forma è obbligatoria per determinati atti per espressa disposizione del codice civile: ad esempio è richiesta in presenza di atti di donazione, quando non siano di modico valore e per atti di costituzione di fondo patrimoniale. L atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei fatti che questo attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti: il pubblico ufficiale non può accertare o garantire che le stesse abbiano dichiarato il vero. Ai fini dell imposta di registro, l ufficiale rogante risponde in solido con le parti contraenti dell imposta principale per la dell atto (art. 57 comma 1 del D.P.R. 131/1986). SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA La scrittura privata è documento di parte che contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e sottoscritta da quest'ultimi. La sottoscrizione della scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art C.C.); l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Anche in questa fattispecie, ai fini dell imposta di registro, l ufficiale rogante risponde in solido con le parti contraenti dell imposta principale per la dell atto (art. 57 comma 1 del D.P.R. 131/1986). L atto pubblico e la scrittura privata autenticata costituiscono un titolo idoneo per la trascrizione di diritti immobiliari, garanzie ipotecarie e qualsiasi annotazione, da effettuarsi presso i pubblici registri immobiliari ai sensi dell art e segg. C.C. SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA 6

7 La scrittura privata è documento di parte, non proveniente da pubblico ufficiale, che contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e sottoscritta da quest'ultimi. Ai sensi dell art C.C., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. Tale forma è generalmente usata per i contratti di locazione, di affitto fondi rustici, costituzione di associazioni non riconosciute legalmente, preliminari di compravendita. Ai fini dell imposta di registro, i differenti termini previsti per la del contratto decorrono dalla data di formazione dell atto e ciò ai sensi dell art. 13, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Se la scrittura privata non autenticata non contiene l indicazione della sua data, si assume come tale quella dello stesso giorno in cui è eseguita la, così come statuito nell art. 53, comma 2 del D.P.R. 131/1986. Conseguenza di ciò è che non si verifica la decadenza quinquennale, per la richiesta dell imposta su atti non registrati, in quanto la data dell atto viene a coincidere con quella di. Non sono previste specifiche sanzioni per tale omissione. A differenza delle due precedenti tipologie, per le quali l attribuzione della data certa si riconnette alla formazione o all autenticazione dell atto da parte dell ufficiale rogante, per la scrittura privata non autenticata è la che conferisce certezza di data. ATTRIBUZIONE DELLA DATA CERTA EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE L art del vigente codice civile stabilisce che la data delle scritture private non autenticate è certa ed opponibile a terzi dal giorno della o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto è riprodotto in atti pubblici o si verifichi un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l anteriorità della formazione del documento. Questa disposizione viene richiamata dal comma 1 dell art. 18 del Testo del Registro con il quale si contempla espressamente la quale istituto che attesta l esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi la data certa nei confronti di terzi. E facilmente intuibile l importanza che riveste tale dettato per tutti quelli che sono i conseguenti effetti civilistici: se ciò può sembrare ovvio quando la scrittura deve essere opposta ad un terzo (la scrittura privata fa piena prova infatti solo fra le parti) consideriamo il valore che può altresì assumere proprio in un contenzioso fra le parti stipulanti. Si può ipotizzare, ad esempio, il caso in cui una parte disconosca la data della scrittura pur riconoscendo la propria sottoscrizione sostenendo che l atto è stato retrodatato o che la data è stata posta in un momento seguente a sua insaputa. 7

8 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI L Ufficio conserva, per dieci anni, gli originali delle scritture private ai sensi dell art. 16 D.P.R. 131/86, le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nonché le denunce di contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili. L Ufficio può, pertanto, rilasciare copia, ai sensi del comma 3 dell art. 18 del D.P.R. 131/1986, delle scritture private in suo possesso, nonché delle note e delle richieste di relative agli atti pubblici o privati, alle parti contraenti, ai loro aventi causa (es. successori a titolo universale: eredi, successori a titolo particolare: acquirenti) o a coloro nel cui interesse la è stata eseguita, a fronte di specifica richiesta. Non può essere rilasciata, al contrario, copia a soggetti diversi salvo espressa autorizzazione dell autorità giudiziaria. Ai sensi dell art. 16, comma 6 del D.P.R. 131/1986, se la è avvenuta in base alla sola richiesta di l Ufficio rilascia copia della richiesta di : ciò può accadere quando non sia stato rinvenuto l atto scritto presso il notaio che lo ha formato o ne ha autenticata la firma, e la cui è avvenuta d ufficio in base ai dati desunti dal repertorio, oppure quando la sia stata eseguita d ufficio per atti non sequestrabili da parte dell Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza. TIPOLOGIE DI IMPOSTA DI REGISTRO L art. 42 del D.P.R. 131/1986 distingue fra le seguenti tipologie di imposta di registro: PRINCIPALE - è l imposta applicata al momento della e quella richiesta dall ufficio se diretta a correggere errori ed omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di per via telematica. SUPPLETIVA è l imposta richiesta successivamente alla per correggere errori ed omissioni dell Ufficio in sede di liquidazione dell imposta principale. COMPLEMENTARE è l imposta per rettifica dei valori dichiarati ed in ogni altro caso. Essendo le tre imposte autonome nella loro disciplina diversi saranno gli obblighi ad esse connessi. IMPOSTA PRINCIPALE Sono responsabili in solido le parti contraenti e l Ufficiale Rogante che ha rogato od autenticato l atto, ai sensi dell art. 57, comma 1 del D.P.R. 131/1986. La misura minima dell imposta non può essere in alcun caso inferiore al minimo previsto dalla legge 8

9 pari ad euro 168,00, e ciò ai sensi dell art. 41, comma 2 del D.P.R. 131/1986, con espressa deroga per le locazioni e gli affitti di beni immobili per i quali il minimo è fissato in euro 67,00. L imposta deve essere corrisposta all atto della richiesta di. IMPOSTA SUPPLETIVA In conseguenza dell art. 57, comma 2 del D.P.R. 131/1986, risultano solidalmente responsabili unicamente le parti contraenti. L imposta può essere liquidata anche in misura inferiore al minimo di legge. L imposta deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica del corrispondente avviso di liquidazione; il ricorso sospende la riscossione, ai sensi dell art. 56, comma 1, lettera b) del D.P.R. 131/1986. IMPOSTA COMPLEMENTARE Sono responsabili in solido unicamente le parti contraenti. Se l imposta complementare è determinata da un fatto imputabile ad una sola delle parti contraenti, come può accadere ad esempio nel caso di decadenza di agevolazioni richiesta dal solo acquirente (prima casa piccola proprietà contadina imprenditore agricolo), l imposta è a carico esclusivamente di questa. Può essere liquidata anche in misura inferiore di quello minimo previsto dalla legge e deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di liquidazione corrispondente; il ricorso non sospende la riscossione a meno che si tratti di imposta complementare per il maggior valore accertato, così come disposto dall art. 56, comma 1, lettera a) del D.P.R. 131/1986. L art. 1, comma 6 della Legge n. 296 del ha introdotto la lettera d-bis) all art. 10 ed il comma 1bis all art. 57 del D.P.R. 131/1986, pertanto, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all art. 2 della L. 3 febbraio 1989 n. 39, sono solidamente obbligati a chiedere la e solidalmente tenuti al pagamento dell imposta, per tutte le scritture private non autenticate, di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Contrariamente a quanto accade per i pubblici ufficiali, per i quali tale responsabilità si esaurisce nell assolvimento dell imposta principale - in virtù del disposto del comma 2 dell art 57 del D.P.R. 131/86 i mediatori immobiliari non beneficiano di analoga deroga per cui sono obbligati solidamente, con le parti contraenti, per tutte le tipologie di imposta: principale, suppletiva e complementare. I riflessi più significativi si possono riscontare nel caso di contratti di locazione pluriennale in presenza di omesso versamento delle annualità successive alla prima. Il concetto di solidarietà passiva rimanda all art e segg. C.C., che dispone che l obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità e l adempimento da parte di uno libera gli altri. 9

10 ATTI SOGGETTI ALLA REGISTRAZIONE Oltre ai contratti verbali già esaminati in precedenza, sono soggetti a : A) gli atti stipulati in forma scritta nel territorio dello Stato ed indicati nella Tariffa allegata al TUR. La Tariffa è divisa in due parti: - Parte prima ricomprende tutti gli atti da registrare in termine fisso; - Parte seconda ricomprende tutti gli atti da registrare in caso d uso. B) gli atti formati all estero, da qualsiasi soggetto (notaio console, ecc.), a condizione che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione ed il trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili od aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che comportino locazione od affitto su tali beni. Questa disposizione, come quella riportata alla lettera c) dell art. 2 del D.P.R. 131/86, è in sintonia con quanto disposto, in materia di imposizione indiretta in sede Comunitaria, dal principio per il quale l imposta deve essere assolta nel paese in cui l atto dello scambio produce i suoi effetti economici: trasferendo tale dettato dagli scambi commerciali a quelli privati si produrrà, come naturale conseguenza, che il paese avente diritto a riscuotere l imposta è quello in cui si trova il bene oggetto dello scambio e ciò indipendentemente dallo Stato in cui sia stato formato il relativo atto. Per gli atti formati all estero la deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data dell atto, come disposto dall art. 13, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Per tutti gli altri atti formati all estero, diversi quindi da quelli espressamente previsti dall art. 2 lettera d), come disposto dall art. 11 della Tariffa Parte Seconda, la avviene solo in caso d uso, con la seguente liquidazione: - in misura fissa ( 168,00) per tutti quegli atti che, se formati in Italia, sarebbero stati soggetti ad IVA ai sensi dell art. 40 del Testo del Registro; - nella stessa misura stabilita per gli atti formati in Italia, in ogni altro caso. 10

11 C) Le operazioni delle società ed enti esteri indicati nell art. 4 del D.P.R. 131/1986. Questo articolo nasce dall esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria relativa agli aspetti tributari relativi all imposizione indiretta per la raccolta di capitali. Il fine auspicato, oltre a quello di uniformare le disposizioni fiscali dei paesi dell Unione Europea, è di evitare che una determinata operazione societaria venga sottoposta in più Stati ad imposte della stessa natura. Queste operazioni sono specificatamente elencate nell art. 4 del D.P.R. 131/86 e sono sottoposte ad imposta in misura fissa ai sensi della lettera f) dell art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986. Tali operazioni, se non formalizzate in un atto scritto, saranno oggetto di apposita denuncia che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante della società od ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società (art. 12 comma 2 D.P.R. 131/1986.) Interessate alla disposizione sono le società di capitali e di persone costituite all estero, nonché le associazioni, gli entri pubblici e privati compresi i consorzi e tutte le altre organizzazioni costituite all estero ed aventi per oggetto principale l attività commerciale od agricola. Per gli atti relativi a società ed enti esteri non previsti dall art. 4 si applicano le stesse norme fissate per le società italiane. REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D USO Gli atti elencati nella Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, considerato il loro contenuto economico e come tali indicatori, in genere, di una capacità contributiva, sono soggetti a in termine fisso e con l applicazione dell imposta calcolata, nella maggior parte dei casi, in misura proporzionale; tuttavia residuano tipologie negoziali in cui il tributo è previsto in misura fissa (es. comodato beni immobili, diverse operazioni societarie, contratti di associazione in partecipazione). Al contrario gli atti raccolti nella Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 131/1986 sono ritenuti meno significativi da un punto di vista patrimoniale: la, il più delle volte, risponde alla necessità di attribuire agli stessi la data certa. La norma dispone che le scritture private non autenticate, ivi rientranti, sono soggette a in caso d uso. Il caso d uso si realizza, come disciplinato dall art. 6 del D.P.R. 131/1986, ogni qualvolta l atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell esplicazione dei attività amministrativa o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. Non si verifica il caso d uso quando il deposito avviene ai fini dell adempimento di un obbligazione delle sopra citate amministrazioni, enti o organi ovvero quando sia obbligatorio per legge o regolamento. 11

12 Si evidenzia che, ai sensi dell art. 39 del D.P.R. 131/1986, per gli atti soggetti a in caso d uso, l imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di. Il secondo comma dell art 5 del TUR prevede il caso d uso anche per le scritture private non autenticate in presenza di disposizioni soggette ad IVA: questo al fine di evitare la doppia imposizione fiscale di natura indiretta (IVA Registro) per la medesima vicenda e consentire, nel contempo, la massima snellezza delle operazioni commerciali evitando ulteriori passaggi che, al termine, potrebbero risultare antieconomici. Dall analisi del comma 2 dell art 5 del D.P.R. 131/1986 si evince che: - tutte le operazioni contemplate nella scrittura privata non autenticata devono essere soggette ad IVA. Per questa ragione, in presenza di un atto con più disposizioni delle quali solo alcune sono soggette ad IVA, si renderà l imposta di registro per le altre pattuizioni non soggette ad Iva e tante imposte fisse quante sono le pattuizioni soggette ad IVA tra di loro non connesse. Inoltre, la non sarà più da eseguirsi in caso d uso, bensì in termine fisso. Il principio dell alternatività IVA- Registro, disciplinato dall art. 40 comma 1 del D.P.R. 131/1986, trova applicazione anche quando non è l imposta IVA per la presenza di operazioni non imponibili od esenti, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell art. 10, numeri 8 e 8bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto: 1) le locazione di fabbricati abitativi (art. 10, numero 8 del D.P.R. 633/1972) sono sempre soggette ad imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale, con la sola eccezione delle locazioni abitative effettuate da impresa costruttrice o che ne ha effettuato la ristrutturazione a fronte di contratto stipulato entro quattro anni dalla fine dei lavori in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e purché tali contratti abbiano durata almeno quadriennale, nel qual caso dovrà essere assoggettata ad IVA. Come evidenziato nelle circolari n. 27 del 4 agosto 2006 e n. 33 del 16 novembre 2006, il fabbricato è da considerarsi ad uso abitativo unicamente in base alla sua classificazione catastale e non al suo effettivo utilizzo: pertanto, rientrano tra i fabbricati abitativi gli immobili classificati o classificabili nella categoria A, con esclusione dei fabbricati di tipo A10. Inoltre, il trattamento IVA o Registro delle locazioni di immobili abitativi si applica anche se unitamente al fabbricato di tipo residenziale (bene principale) sia ceduto in locazione anche il box o la cantina (pertinenza). 12

13 2) diverso è il quadro normativo in presenza di locazione di fabbricati strumentali (art. 10, numero 8 del D.P.R. 633/1972). Sono tali i fabbricati che per loro natura non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che rientrano nelle categorie catastali B, C, D, E ed A10. In tale ipotesi il contratto deve essere registrato in termine fisso, con l applicazione dell imposta di registro nella misura del 1% indipendentemente dall esenzione IVA criterio generale o dall imponibilità IVA (obbligatoria o per opzione) ai sensi dell art. 5, lettera a-bis) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/ ) per quanto riguarda, invece, la cessione di fabbricati deve essere mantenuta la necessaria distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali. Nella prima ipotesi disciplinata all art. 10, numero 8bis del D.P.R. 633/1972, la cessione di fabbricato abitativo ricadrà nel regime di applicazione dell imposta di registro ai sensi dell art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986, con l eccezione dei fabbricati ceduti da impresa costruttrice, che li ha costruiti o ha eseguito i lavori di risanamento o ristrutturazione, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per almeno quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. In quest ultima ipotesi, essendo tali atti soggetti ad IVA, sarà l imposta di registro in misura fissa. Nella seconda ipotesi disciplinata dall art. 10, numero 8ter del D.P.R. 633/1972, la cessione del fabbricato strumentale sconterà l imposta di registro sempre in misura fissa (Euro 168,00) indipendentemente dal fatto che l operazione sia esente IVA criterio generale o imponibile IVA (obbligatoria o per opzione). ATTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE (previsti dalla tabella allegata al T.U.) Per gli atti indicati nella tabella allegata al Testo Unico del Registro non c è l obbligo di richiedere la neanche in caso d uso. Per tali atti è sempre possibile la volontaria con l applicazione dell imposta in misura fissa (art 8). Per gli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11bis è prevista l esclusione dalla anche se autenticati o redatti in forma pubblica. Si precisa che in merito agli atti di ultima volontà, di cui all art 4 della tabella, la in termine fisso è prevista al momento della pubblicazione dei testamenti. REGISTRAZIONE VOLONTARIA E riconosciuta la facoltà, a chiunque vi abbia interesse, di richiedere volontariamente la dell atto in qualsiasi momento e pagando la relativa imposta, e ciò ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 131/

14 La volontaria può, pertanto, avvenire per: -per gli atti ricompresi nella Tabella B allegata al Testo Unico; -per gli atti da registrare in caso d uso quando lo stesso non si sia verificato; -per gli atti da registrare in termine fisso quando sia già intervenuta la decadenza dell azione dell Amministrazione Finanziaria (ai sensi del comma 1 dell art. 76 del D.P.R. 131/1986: 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la o si è verificato il fatto che legittima la d ufficio); in tal caso, il richiedente non è dispensato dal pagamento del tributo ai sensi dell art. 76, comma 5 del D.P.R. 131/1986. La volontaria di un atto soggetto a in termine fisso od in caso d uso comporta l applicazione della corrispondente imposta prevista dalla tariffa Parte Prima o Seconda. In tutte le altre ipotesi l imposta è in misura fissa. Non sono applicabili, in alcun caso, sanzioni ed interessi. In deroga al principio della solidarietà tra le parti contraenti, obbligato al pagamento dell imposta è esclusivamente chi ha richiesto la, così come disposto dall art. 57, comma 5 del D.P.R. 131/1986. A eseguita la parte non può richiedere, ad alcun titolo, il rimborso dell imposta fissa versata. UFFICIO COMPETENTE Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere registrate presso l Agenzia dell Entrate nella cui circoscrizione risiede il Pubblico Ufficiale obbligato a richiedere la, ai sensi dell art. 9, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Le sentenze, i decreti degli atti di organi giurisdizionali vanno registrati presso l Ufficio nella cui circoscrizione risiedono i cancellieri ed i segretari che nelle loro funzioni hanno partecipato alla formazione dei medesimi, ai sensi dell art. 9, comma 1 del D.P.R. 131/1986. Per gli atti diversi dagli atti sopra citati scritture private non autenticate, formate in Italia o all estero - la può essere richiesta a qualsiasi ufficio dell Agenzia dell entrate a nulla rilevando la residenza delle parti od il luogo di ubicazione del bene oggetto della convenzione, ai sensi dell art. 9, comma 2 del D.P.R. 131/1986. Ogni altro evento che comporti un ulteriore liquidazione d imposta deve essere denunciato all Ufficio che ha registrato l atto cui si riferiscono, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 19 del D.P.R. 131/

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