Il segno BIO. I green foods in Europa

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1 Il segno BIO I green foods in Europa

2 Considerando n. 1 Reg. n. 834/2007: la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

3 Doppia funzione sociale provvedere alla domanda di un mercato specifico in cui i consumatori richiedono prodotti naturali fornire beni pubblici, consistenti nella tutela dell ambiente, nel benessere degli animali e nello sviluppo rurale.

4 Considerando n. 9 Reg. 834/2007: gli organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

5 Art. 9 Reg. 834/2007: divieto di uso di OGM e di prodotti derivati o ottenuti da OGM quali alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, sementi nella produzione biologica.

6 Art. 3 Reg. 834/2007: obiettivi della produzione biologica. Stabilire un sistema di gestione sostenibile per l agricoltura che rispetti i sistemi e i cicli naturali, contribuisca ad un alto livello di diversità biologica, assicuri un impiego responsabile delle risorse naturali, rispetti i criteri in materia di benessere animale, miri ad ottenere prodotti di alta qualità ed aspiri alla produzione di un ampia varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti naturali.

7 Art 23 Reg. 834/2007: nell etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento

8 Il dibattito sugli OGM

9 In Italia: divieto di coltivazione di OGM Art. 1 DM 12 luglio 2013: la coltivazione di varietà di MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale ai sensi dell art. 54 Reg. 178/2002 (Misure urgenti in materia di sicurezza alimentare)

10 Art. 1 DM 22 gennaio 2015: Il divieto di coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente, di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2013, rimane in vigore nel territorio nazionale, ai sensi dell art. 54 co. 3 del Reg. 178/2002.

11 Art 54 Reg. 178/2002: misure urgenti. Uno stato membro può informare la Commissione della necessità di adottare misure urgenti e, se questa non provvede, lo stato membro può adottare misure cautelari e lasciarle in vigore fino all adozione di misure comunitarie. Art. 34 Reg. 1829/2003: misure di emergenza. Esso rinvia all art. 54 reg. 178 laddove emerga la necessità di sospendere o modificare un autorizzazione all immissione in commercio di OGM in presenza di un grave rischio per la salute umana, degli animali o dell ambiente.

12 RICORSI AMMINISTRATIVI Ricorso FIDENATO ad oggetto l impugnativa del DM 12 luglio 2013, al fine di coltivare MON810; Ricorso LIBERA ad oggetto l impugnativa del DM 12 luglio 2013, al fine di coltivare MON810.

13 ANTEFATTO La Commissione Europea aveva autorizzato l immissione in commercio del mais MON810 con decisione 98/294/CE, su richiesta della Monsanto Europe, sulla base della direttiva 90/220/CE; la Monsanto nel 2007 ha chiesto alla Commissione il rinnovo dell autorizzazione sulla base del Reg. 1829/2003; l EFSA nel 2009 aveva espresso una posizione favorevole; dal 2011 ha reso pareri più articolati sul Mais MON810; la Commissione non ha ancora concesso il rinnovo dell autorizzazione.

14 SENTENZE GEMELLE DEL TAR LAZIO /2014 l autorizzazione rilasciata nel 1998 a Monsanto dalla Commissione europea, in forza della quale l odierno ricorrente afferma di aver maturato il diritto alla coltivazione di Mais MON810, si basava su una normativa superata da quella attualmente in vigore ;

15 l impasse è avvalorata dalla circostanza che l EFSA, se nel 2009 aveva dato parere positivo, tuttavia successivamente si era pronunciata diversamente, tenendo conto anche di altri aspetti del rischio ambientale non considerati nel parere del 2009 ; dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo l esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate esaurientemente la realtà e la gravità di tali rischi

16 Il TAR Lazio, ritenendo sussistenti i presupposti e le condizioni di esercizio del principio di precauzione, rigetta ambo i ricorsi. Fidenato, tuttavia, impugna la sentenza di rigetto dinanzi al Consiglio di Stato.

17 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 4252/2014 Dall art. 54 del Reg. 178/2002, si evince che, qualora la Commissione non abbia adottato le misure urgenti richiestele, lo stato membro può adottarle a titolo provvisorio, informandone subito gli altri stati membri e la Commissione. Queste misure sono, appunto, provvisorie, nel senso che la loro efficacia dura fino all adozione delle misure comunitarie.

18 Va riconosciuto che l EFSA non ha suggerito di intervenire sull autorizzazione del mais MON 810, in relazione ai rischi connessi alla coltivazione. Nessuna presa di posizione esplicitamente negativa sulla perdurante efficacia dell autorizzazione è rinvenibile in detti pareri. Tuttavia, l art. 34 reg non stabilisce un percorso conoscitivo e valutativo obbligato. I pareri dell EFSA sono un indice di rischio, ma non l unico.

19 Non è particolarmente rilevante individuare i motivi per i quali l iter di verifica e valutazione dell autorizzazione si sia bloccato. In ogni caso non sembrano estranee allo stallo considerazioni concernenti il rischio. Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso.

20 Il fenomeno dell Italian Sounding Gli alimenti che suonano italiano

21 FRODI ALIMENTARI SANITARIE: costituiscono una minaccia per la salute dei consumatori e possono assumere le forme di alterazioni, adulterazioni o sofisticazioni COMMERCIALI: costituiscono una lesione agli interessi economici e contrattuali dei consumatori; si traducono in falsificazioni e contraffazioni.

22 IL FENOMENO DELL ITALIAN SOUNDING NOZIONE: viene tradizionalmente inserito nell ambito delle frodi commerciali e consiste nell utilizzazione di denominazioni geografiche, immagini, abbinamenti ed altri elementi idonei ad evocare l Italia e la sua cultura enogastronomica, con riferimento a prodotti che non sono, del tutto o in parte, italiani.

23 ITALIAN SOUNDING : VUOTO DI TUTELA NO TUTELA PENALE: non si tratta di una contraffazione né di una falsificazione in senso stretto, poiché nelle etichette è riportata l origine veritiera dei prodotti; NO TUTELA COMMERCIALE: le imprese italiane non possono distinguere i loro prodotti con denominazioni non ammesse nell Unione Europea, in quanto giudicate ostative al libero scambio e contrastanti con il principio del mutuo riconoscimento.

24 PRATICHE DI ITALIAN SOUNDING Italian sounding fuori Europa: concerne gli alimenti prodotti da imprese che nulla hanno a che fare con l Italia, ma che utilizzano immagini evocative del Bel Paese per sfruttarne l appeal in materia enogastronomica; Italian sounding in Europa: concerne gli alimenti prodotti da imprese che hanno realizzato una delocalizzazione e derivano da un uso distorto del Made in Italy.

25 ITALIAN SOUNDING FUORI EUROPA: TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEGLI USA disciplina del marchio: TRADEMARK (Lanham Act, 1946): si tratta di una parola, un simbolo, una frase, un logo o un disegno volto ad identificare e distinguere un prodotto rispetto ad altri similari; disciplina del CERTIFICATION MARK: si tratta di una tipologia di marchio (trademark) che garantisce la provenienza di un prodotto

26 DIFFERENZE DELLE DISCIPLINE negli USA l organismo che attribuisce il certification mark (USPTO) non conduce un esame per accertare gli standard qualitativi del prodotto associato al marchio, bensì si limita a verificare l adempimento degli obblighi burocratici; in Italia i produttori interessati alla registrazione di un marchio collettivo devono presentare un DISCIPLINARE DI PRODUZIONE in cui sono elencate le caratteristiche qualitative del prodotto e le imprese che ottengono il marchio sono soggette a controlli volti a verificare gli standard contenuti nel disciplinare.

27 in Europa i produttori interessati a fregiarsi di un marchio europeo devono presentare un disciplinare di produzione dinanzi alle istituzioni europee e dimostrare di attenersi allo stesso, superando positivamente i controlli periodici all uopo predisposti dalle autorità competenti; negli USA i titolari di un certification mark perdono l esclusività di utilizzo del marchio registrato quando il loro marchio diviene generico, ossia entra a far parte del linguaggio comune; in Europa i marchi registrati non possono mai diventare generici e perdere tutela.

28 L ITALIAN SOUNDING IN EUROPA: IL MADE IN Non si tratta di un marchio, che infatti consiste nel segno distintivo del prodotto ed è tutelato sia nella normativa nazionale (Codice della Proprietà Industriale, D. Lgs. 30/2005) che, a certe condizioni, nella normativa europea (le denominazioni europee, Reg. 1151/2012). Si tratta di un valore, percepito all interno della società, ed attinente al luogo di fabbricazione di un prodotto.

29 NOZIONE DI ORIGINE NORMATIVA Accordo internazionale di Madrid (14 aprile 1891): D.P.R. n. 656/1968 di attuazione dell Accordo di Madrid; il Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/1992); art. 517 cp; art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003; Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005.

30 NOZIONE DI ORIGINE: la giurisprudenza nazionale la Corte di Cassazione ha elaborato una distinzione tra origine e provenienza : l origine di una merce consiste nel luogo della sua materiale fabbricazione, mentre la provenienza di un prodotto attiene alla sfera personale dell imprenditore; la Corte di Cassazione ha conseguentemente distinto tra il marchio di un prodotto, che l imprenditore può apporre ovunque produca la merce, e il segno Made in, che deve indicare il luogo di fabbricazione della merce, secondo la normativa europea dell origine;

31 Prospettive di tutela LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005, articoli 20 ss, così come modificati dal D.lgs. 146/2007: la normativa vieta le pratiche commerciali scorrette, per tali intendendosi quelle contrarie alla diligenza professionale, idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che esse raggiungono o al quale sono dirette.

32 SANZIONI APPLICABILI sanzioni pecuniarie: l Autorità garante della concorrenza e del mercato può agire autonomamente per accertare una violazione della normativa relativa alle pratiche commerciali scorrette, mentre l applicazione della disciplina della concorrenza sleale richiede un impulso da parte dell imprenditore danneggiato dalla pratica sleale; pubblicazione del provvedimento che irroga la sanzione.

33 VICENDA LACTITALIA Tribunale di Sassari, n. 533/2013

34 VICENDA IRRISOLTA Lactitalia è una società a responsabilità limitata costituita nel 2005 in Romania per la lavorazione e la commercializzazione di prodotti lattiero - caseari; essa è posseduta al 29,5% dalla società Simest, a sua volta controllata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, e dalla società Roinvest, con sede a Sassari;

35 nella pagina internet della società Lactitalia, i prodotti lattiero caseari vengono così presentati: ABBIAMO INTRECCIATO IL LATTE RUMENO ALLA TRADIZIONE ITALIANA ; tali prodotti evocano il Bel Paese allo scopo di far intendere al consumatore che i prodotti sono di origine italiana; invero, solo i proprietari sono italiani (le società competenti Lactitalia), ma i prodotti vengono fabbricati in Romania; la vicenda non è penalmente rilevante per la nozione di origine accolta in Giurisrudenza.

36 INTERROGAZIONE PARLAMENTARE: febbraio risposta del Ministro Galan in merito alla vicenda Lactitalia S.R.L. faccio presente che il mio ministero ha adottato una serie di iniziative a riguardo. In particolare, lo scorso ottobre, al fine di fugare ogni dubbio sulla corretta partecipazione finanziaria dello Stato italiano nella società citata, è stata costituita una delegazione interministeriale che ha proceduto ad una verifica presso lo stabilimento caseario di TIMISOARA in Romania;

37 dal controllo effettuato non sono emerse situazioni di usurpazione di denominazioni protette italiane né violazioni delle condizioni contrattuali di finanziamento da parte della società interessata nei confronti della Simest S.p.A.; evidenzio che è stato chiesto ai titolari dell azienda di astenersi dal riportare in etichetta termini che possano creare confusione circa la vera origine dei prodotti posti in vendita;

38 colgo l occasione per comunicare che si stanno predisponendo tavoli di lavoro per elaborare linee guida in materia di concorrenza sleale ed italian sounding, fenomeno concernente prodotti che suonano italiano ma che italiani di origine non sono affatto

39 TRIBUNALE DI SASSARI oggetto del giudizio: i rappresentati legali della Roinvest hanno citato in giudizio la Confederazione Nazionale Coldiretti e la società R.T.I. per ottenere il risarcimento dei danni da ingiuria e diffamazione. La Roivest sosteneva di aver subito un danno all immagine in seguito ad una nota della Coldiretti del e ad un servizio mandato in onda dal programma televisivo Le Iene in data in cui, trattandosi della problematica del falso Made in Italy, si esponeva la vicenda societaria di Lactitalia

40 DIRITTO il Tribunale evidenzia i limiti entro i quali risulta ammissibile il diritto di critica nel nostro ordinamento: in particolare, veridicità oggettiva della notizia, interesse pubblico dell informazione e contenenza nell esposizione; il Tribunale ritiene che sia Coldiretti che il programma Le Iene abbiano rispettato i predetti limiti;

41 le informazioni diffuse erano vere, poiché consistevano nel ripercorrere la storia societaria di Lactitalia e nel descrivere le attuali partecipazioni societarie; le informazioni diffuse avevano interesse pubblico, come evidenzia la presenza di una interrogazione parlamentare sull argomento; l esposizione delle informazioni non è parsa offensiva, poiché si è parlato di conflitto di interessi e concorrenza alle vere produzioni italiane, realizzando mere valutazioni soggettive della vicenda.

42 Grazie per l attenzione!

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