LA CESSIONE E L AFFITTO

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1 LA CESSIONE E L AFFITTO D AZIENDA Boni Dott. Francesco Govoni Dott. 1

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3 - L azienda - La cessione di azienda: aspetti civilistici: - La forma del contratto - Il divieto di concorrenza INDICE La cessione d azienda - Il subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente - Il subentro del cessionario nelle posizioni creditorie e debitorie del cedente - Aspetti tributari della cessione d azienda: - Il regime ordinario della tassazione delle plusvalenze realizzate in sede di cessione d azienda - Trasferimento mortis causa e donazione dell azienda - Le imposte indirette nell atto di cessione d azienda - Le responsabilità fiscali del cessionario 3

4 L azienda Definizione di azienda (art c.c.): il complesso di beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. Tale collegamento funzionale si sostanzia nell attività organizzativa dell imprenditore diretta ad attribuire ai beni una determinata qualità: quella di essere funzionalmente e reciprocamente collegati in un complesso produttivo unitario. Il termine azienda va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche di complessi aziendali relativi a singoli rami dell impresa, ma comunque universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l esercizio dell attività di impresa e non i singoli beni che compongono l azienda stessa. 4

5 Suprema Corte : si ha un ramo di azienda in quanto sia identificabile un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. Affinché si abbia azienda non è necessario che l impresa sia in esercizio, ma è sufficiente che il complesso dei beni organizzati abbia l attitudine a realizzare la finalità economica cui quell organizzazione tende. L azienda sussiste anche se, non sia entrata ancora in funzione ovvero se, per qualsiasi causa temporanea, la gestione sia sospesa. 5

6 L avviamento non è elemento, ma una qualità dell azienda: attitudine dell azienda a produrre beni o servizi e, quindi, profitto; maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono. L avviamento costituisce un elemento non essenziale dell azienda stessa, rispetto alla quale non può avere una esistenza autonoma, con la conseguenza che la sua cessione è accompagnata, necessariamente, dalla cessione dell azienda. 6

7 Da non confondere con il concetto di avviamento è quello di clientela. Suprema Corte: l avviamento e la clientela, pur costituendo entrambi indici di valore capitale dell azienda, rispondono a concetti non coincidenti. Ed infatti, mentre il primo (avviamento) sta ad indicare la potenzialità economica dell azienda cioè l attitudine di questa a produrre beni e servizi e in particolare ad attirare clienti, il secondo (clientela) si riferisce, invece, al complesso dei clienti attirati. 7

8 La forma del contratto La cessione di azienda: aspetti civilistici (artt. dal 2556 al 2560 c.c) Art c.c., comma 1: Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda debbono essere provati per iscritto, salva l osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l azienda o per la particolare natura del contratto. Una prima considerazione: l azienda non ha giuridicamente una propria legge di circolazione ma, piuttosto, circola secondo le forme proprie dei singoli beni che la compongono. 8

9 La forma scritta è richiesta unicamente ad probationem, con la conseguenza che le parti, in assenza di un atto scritto, non sono in grado di provare l eventuale trasferimento. Si tratta di pubblicità legale, avente efficacia dichiarativa, vale a dire rilevante solo sul piano della conoscenza legale e in termini di opponibilità nei confronti di terzi. Qualora l azienda comprenda uno o più beni per il cui trasferimento sono previste forme particolari, è necessario fare riferimento a tali forme per il trasferimento dell azienda stessa: se l azienda comprende beni immobili o mobili registrati, il contratto di cessione richiederà la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità (ai sensi dell art c.c). 9

10 Art c.c., comma 2: I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, debbono essere depositati per l iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. (per taluni forma scritta ad substantiam). Il notaio che interviene nella redazione del contratto ha l obbligo di: depositare entro trenta giorni l atto di cessione presso il Registro delle Imprese; comunicare al questore la generalità dei contraenti, i dati identificativi dell azienda e il prezzo pattuito, il tutto entro il mese successivo alla vendita. 10

11 Il contratto di cessione non richiede che i beni oggetto di trasferimento vengano dettagliatamente individuati, ma nella prassi contrattuale viene comunque attribuita grande importanza all identificazione delle componenti del complesso aziendale, effettuata con l ausilio di apposite ricognizioni, il più delle volte effettuate da esperti nominati dalle parti, il cui risultato, consistente in situazioni patrimoniali ed inventari, diventa parte integrante del contratto di cessione. 11

12 Le attività indicate nei bilanci ed inventari presi a base per la vendita costituiscono il parametro di riferimento, alla data della cessione del complesso aziendale, anche al fine di garantire l acquirente da ogni eventuale sopravvenienza passiva che dovesse sorgere successivamente al suo acquisto, che sia riconducibile alla gestione precedente. 12

13 Deve essere tenuto distinto dalla cessione di azienda l accordo in ordine alla voltura delle autorizzazioni amministrative all esercizio dell attività (licenza del commercio): la licenza non è parte dei beni aziendali ed essendo comunque intrasmissibile non può essere trasferita in uno con l azienda. Il cosiddetto accordo di voltura della licenza vale allora come obbligo del cedente a rinunciare alla licenza e a non opporsi al rilascio della stessa a nome del cessionario. Le parti possono però condizionare il negozio di cessione dell azienda al rilascio della nuova licenza. 13

14 Il divieto di concorrenza Art 2557 c.c.: il soggetto che cede l azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa che per l oggetto, l ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Se nel patto è indicata una durata superiore a cinque anni o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Deve, dunque, ritenersi indubitabile che il limite di cinque anni per il divieto di concorrenza, ivi stabilito, è di ordine pubblico e non può essere derogato in aumento dalla volontà delle parti. 14

15 La ratio della norma risiede nella circostanza che chi acquista un azienda ha diritto ad assicurarsi l avviamento inteso come clientela; per questo si prevede che chi cede un azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa che per l oggetto, l ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. 15

16 Ed inoltre: se l alienante, dopo la cessione dell azienda, come socio di maggioranza ed amministratore unico, partecipi alla costituzione di una società di capitali per l esercizio di attività che per oggetto, ubicazione od altre circostanze possa sviare la clientela dell azienda ceduta, pone in essere comportamenti elusivi del divieto posto dall art c.c.; l alienante che, dopo aver venduto la propria azienda, abbia iniziato a quattro mesi di distanza dalla cessione la gestione di altra impresa di vendita di prodotti analoghi e situata a breve distanza dalla prima, viola l art c. c., risultando irrilevante la circostanza che la licenza relativa al nuovo esercizio sia intestata alla figlia dell alienante; se l alienante concorre alla costituzione di una società di fatto ed allo svolgimento nel suo ambito di attività di rilievo, si configurano i presupposti per l applicazione dell art c.c. 16

17 Il subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente Art c.c.: Se non è pattuito diversamente, l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale, quindi nei contratti pendenti al momento dell alienazione. Art secondo comma c.c., peraltro, Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell alienante. 17

18 Questa norma costituisce una deroga alla regola generale in materia di cessione dei contratti (art c.c.), che subordina l effetto della cessione al consenso del terzo contraente. La ratio di tale disposizione derogatoria (art c.c.) è quella di salvaguardare l azienda, intesa come insieme di beni organizzato in funzione dell esercizio, anche contrattuale, dell impresa e pertanto di anteporre la salvaguardia delle potenzialità produttive dell impresa stessa all interesse dei terzi creditori. In questa ottica il passaggio dei contratti diventa un elemento naturale del passaggio dell azienda. 18

19 A temperare tale principio, lo stesso art c.c. prevede però la possibilità del patto contrario ( se non è pattuito diversamente ) che permette alle parti contraenti di evitare tale automatismo. Non si ha subentro automatico del cessionario rispetto al cedente soltanto per quei contratti che abbiano carattere personale, quali ad esempio i contratti in cui prevale l elemento fiduciario come la scelta del consulente legale, l adesione dell imprenditore alienante ad una associazione sindacale di datori di lavoro oppure al patto di non concorrenza concluso a suo tempo dall imprenditore alienante con altro imprenditore. 19

20 La successione dell acquirente nei contratti trova una particolare applicazione nell art c.c. per i contratti di lavoro dipendente: In caso di trasferimento dell azienda, il rapporto di lavoro continua con l acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Non è ammesso patto contrario. La ratio di tale inderogabilità è ravvisabile innanzitutto nella necessità di garantire la tutela al prestatore di lavoro e di evitare che la cessione dell azienda da parte dell imprenditore possa pregiudicare l unità economica dell impresa, compromettendone la capacità produttiva. 20

21 Inoltre, L alienante e l acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.... Per le aziende con più di 15 dipendenti si deve inoltre comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali il motivo della cessione con preavviso di almeno 25 giorni rispetto al trasferimento, indicando le ragioni giuridiche ed economiche dell operazione (cfr. art. 47 L. n. 428/1990). 21

22 Il subentro del cessionario nelle posizioni creditorie e debitorie del cedente Per quanto attiene alla disciplina dei crediti e dei debiti relativi all azienda ceduta occorre fare riferimento agli artt e 2560 c.c. Per quanto attiene ai crediti relativi all azienda ceduta l art c.c. dispone che La cessione dei crediti relativi all azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all alienante. 22

23 Appare comunque opportuno, nell atto di cessione, elencare i crediti che si trasferiscono ed è indispensabile precisare se, per i crediti ceduti, il cedente assuma o meno una garanzia per il buon fine degli stessi. In assenza di una specifica pattuizione, il cedente assume una garanzia in tal senso, vale a dire in ordine al buon fine dei crediti ceduti. Per quanto attiene ai debiti relativi all azienda ceduta l art c.c. dispone che L alienante non è liberato dai debiti, inerenti all esercizio dell azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l acquirente dell azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 23

24 La ratio della norma: nessun ostacolo alla circolazione dell azienda e di risolvere il conflitto di interessi fra creditore del cedente e cessionario, privilegiando l interesse di quest ultimo a rimanere estraneo ai debiti preesistenti la cessione, salvo che essi risultino dalle scritture contabili e quindi abbiano certamente concorso alla determinazione del prezzo di cessione. 24

25 Aspetti tributari della cessione d azienda (artt. 17, 58, 67 e 86 TUIR) La cessione di azienda (fatti salvi i regimi di neutralità fiscale nel caso di trasferimento mortis causa o di donazione dell azienda) comporta la tassazione in capo al cedente della plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di realizzo e il valore di carico dell azienda oggetto di cessione (sommatoria dei valori di tutti i beni che la compongono). 25

26 Nel caso il soggetto cedente sia un imprenditore in contabilità semplificata si deve fare riferimento ai valori desumibili dal libro dei cespiti ammortizzabili o dalle altre scritture obbligatorie (i registri IVA). Se l azienda è posseduta per un periodo non inferiore a tre anni è possibile optare per la tassazione differita della plusvalenza, che consente di fare concorrere alla formazione del reddito imponibile la plusvalenza per quote costanti in un massimo di cinque periodi di imposta (a tal fine non è rilevante la circostanza che i singoli beni componenti l azienda siano posseduti da meno di tre anni). 26

27 Inoltre, se l azienda è posseduta da più di cinque anni il legislatore (comma 1, lett. g) dell art. 17 TUIR) ha previsto la tassazione separata della plusvalenza (con l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo del contribuente nei due anni precedenti o al reddito complessivo di uno di tali anni se nell altro non vi sia stato reddito imponibile) qualora: la plusvalenza sia realizzata da impresa individuale (e non da società di persone o di capitali); sia fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata realizzata la plusvalenza. 27

28 Trasferimento mortis causa e donazione dell azienda Art. 58, comma 1, TUIR : Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell azienda stessa; l azienda é assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 28

29 Il trasferimento a titolo gratuito dell azienda al momento del decesso dell imprenditore non determina quindi realizzo delle plusvalenze d azienda a condizione però che il soggetto beneficiario assuma i beni ricevuti allo stesso valore fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa. In tal modo, le eventuali plusvalenze o minusvalenze latenti sui beni componenti l azienda emergeranno unicamente al momento di una successiva dismissione di tali beni strumentali ovvero della cessione dell azienda medesima da parte dell erede o del soggetto donatario. 29

30 La neutralità fiscale dell operazione è dunque subordinata alla circostanza che venga mantenuta la continuità dei valori fiscali dei beni aziendali trasferiti mortis causa o per atto di donazione. Qualora l erede o il soggetto donatario effettui una successiva cessione a titolo oneroso dell azienda, il comma 1 dell art. 67 TUIR stabilisce che: Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell articolo

31 Il trattamento fiscale della plusvalenza è, dunque, differente a seconda che il soggetto cedente sia o meno imprenditore al momento della cessione: se il donatario o l erede non ha esercitato l impresa la plusvalenza realizzata dà luogo ad un reddito diverso ai sensi della lett. h bis) dell art. 67 TUIR che viene tassato con il criterio di cassa. In tale ipotesi non risulterà applicabile la tassazione separata né il differimento della plusvalenza poiché l art. 67 qualifica appunto tale plusvalenza come reddito diverso sottraendolo al regime di tassazione del reddito d impresa; 31

32 se il donatario o l erede ha invece continuato l esercizio dell attività d impresa e, quindi, riveste lo status di imprenditore al momento della cessione, la plusvalenza realizzata è tassabile ed è determinata ex art. 86 concorrendo a formare il reddito di impresa con il criterio di competenza. In tal caso dovrebbe risultare applicabile laddove l azienda sia posseduta da più di cinque anni la tassazione separata e, unicamente se il cedente continua a rivestire lo status di imprenditore dopo la cessione, laddove l azienda sia posseduta da più di tre anni la tassazione differita. 32

33 Le imposte indirette nell atto di cessione d azienda Ai fini delle imposte indirette la cessione di azienda è operazione estranea all IVA ed è soggetta all imposta di registro (d.p.r. n. 131/1986) rendendosi applicabili le seguenti aliquote (diverse, in ragione della diversa tipologia dei beni che compongono l azienda: 7% per i beni immobili e i diritti reali immobiliari (sui beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura pari complessivamente al 3 per cento); 3% per i beni mobili, incluso l avviamento. 33

34 Art. 23, I co. D.P.R. n.131/1986 : Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. Pertanto, se l azienda ceduta comprende immobili e mobili e il prezzo pattuito è unico, sarà applicabile l aliquota degli immobili più elevata; nel caso in cui, invece, nel contratto siano stati attribuiti specifici valori per i singoli beni si applicheranno distinte aliquote. Appare quindi opportuno porre molta attenzione a tale aspetto in fase di stesura del contratto. 34

35 L atto di cessione di azienda è soggetta ad accertamento di valore da parte dell A.F. e la valutazione dell avviamento rappresenta una problematica non trascurabile rilevanza specie perché molto spesso foriera di contenzioso. In sede di contrattazione, l avviamento concorre alla determinazione del prezzo per la differenza tra il prezzo medesimo e il valore rivalutato dei beni dell attivo al netto delle relative passività. Appare, pertanto, evidente che le motivazioni che possono portare alla determinazione del valore in esame sono varie e strettamente correlate con le caratteristiche qualitative e soggettive del complesso aziendale oggetto di cessione. 35

36 Proprio l estrema soggettività del concetto di avviamento ha indotto l Amministrazione Finanziaria a stabilire dei criteri di riferimento cui l Ufficio, in sede di accertamento, deve riferirsi e tali criteri, se da un lato possono creare distorsioni nell applicazione al caso concreto, dall altro permettono al contribuente di avere in anticipo un valore di riferimento su cui basarsi in fase di negoziazione, potendo altresì predisporre con congruo anticipo la documentazione giustificativa per un eventuale contenzioso nel caso di dichiarazione dell avviamento su valori inferiori 36

37 Le responsabilità fiscali del cessionario In virtù dell art. 14 d.lgs. n. 472/1997 il cessionario dell azienda risponde in via solidale con il cedente: per le imposte e le sanzioni con riguardo alle violazioni relative all anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti; per le sanzioni già irrogate e contestate nell anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti, anche nel caso in cui le violazioni risalgano a periodi antecedenti l imposta. Tale responsabilità è soggetta a tre differenti limiti: non può eccedere il valore dell azienda o del ramo d azienda; è successiva alla preventiva escussione del cedente; è circoscritta al debito indicato, alla data della cessione, dagli atti degli uffici dell Amministrazione finanziaria e degli enti competenti per l accertamento dei tributi ad essi relativi. 37

38 Considerata l importanza per il cessionario degli effetti derivanti dall ultimo limite, la norma prevede la possibilità di chiedere agli uffici dell A.F. e agli enti competenti per l accertamento un certificato che attesti l esistenza di contestazioni, in corso o definite, per le quali non si sia già provveduto ad estinguere i debiti relativi. Qualora il predetto certificato sia negativo o non venga rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, esso assume pieno effetto liberatorio del cessionario. Nel certificato debbono essere enunciate anche le violazioni commesse nell anno in cui è avvenuta la cessione o nel biennio precedente e già constatate dall Ufficio o dall ente competenti, ancorché alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (Circ. Min. n. 180/E cit.). 38

39 Descrizione dell istituto La cessione d azienda è un contratto di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l imprenditore trasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d azienda), contro un corrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art del cod. civ.). La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche (sul fronte della regolamentazione civilistica) a seguito della riforma societaria 39

40 Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi è disciplinato dagli artt c.c., e può avere per titolo giuridico la vendita, la donazione o la permuta. Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme: trasferimento della ditta (art. 2565); trasferimento del marchio (art. 2573); mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art.2112). 40

41 Le motivazioni della cessione per il venditore dismissione di un area di business non più strategica reperimento di liquidità riorganizzazione societaria (intragruppo) per l acquirente (strategia di crescita c.d. esterna ) ingresso in nuovi settori diversificazione del portafoglio di business eliminazione di un concorrente possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni del ramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali non rientranti nel core business oggetto di acquisizione 41

42 Le finalità della cessione La cessione d azienda consiste nel trasferimento della CESSIONE d azienda proprietà di un azienda: il corrispettivo è rappresentato dal pagamento di un prezzo. Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di beni e risorse organizzati al fine della produzione di impresa; non costituisce cessione d azienda la cessione anche di una pluralità di beni che non configuri un coordinato sistema autonomamente in grado di esercitare tale attività. Azienda o Somma di singoli beni? 42

43 L azienda L identificazione della nozione di azienda risulta fondamentale per poter verificare il concretizzarsi o meno dell operazione di cessione d azienda ; tale qualificazione comporta, infatti, differenti conseguenze, sia di ordine civilistico, relativamente ai rapporti giuridici in essere, sia ai fini dell inquadramento fiscale agli effetti dell imposizione diretta e indiretta 43

44 L azienda oggetto di cessione Secondo l ottica aziendalistica il termine azienda è qui usato impropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concetto di impresa: cessione di impresa. Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessione d azienda il concetto aziendalistico di azienda porterebbe a definire i confini dell oggetto di trasferimento in senso molto ampio. l Azienda è il complesso dei beni organizzati all imprenditore per l esercizio dell impresa 44

45 L azienda come complesso (e non somma) di beni L azienda è definita dal legislatore civilistico come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa», distinguendosi nettamente dai singoli beni che la compongono: il trasferimento di alcuni o della totalità di questi ultimi, infatti, non comporta automaticamente o necessariamente il contestuale trasferimento dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo i suoi scopi con altri beni. L "azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" di beni destinati all'esercizio dell'impresa, bensì con un complesso" organico di elementi funzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la combinazione fra essi è stata posta in essere: l azienda, più che essere l oggetto dell attività, rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore esercita la propria attività economica. 45

46 L azienda come complesso (e non universalità) di beni Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore ricomprende la totalità delle cose dell'impresa, mobili o immobili, materiali o immateriali, che contribuiscono direttamente e complementarmente a realizzare la funzione unitaria e globale dell'azienda. Non è necessario che la titolarità dell'azienda coincida con la titolarità della proprietà. L'imprenditore che ha disponibilità, a vario titolo, dei beni aziendali organizza la produzione, dirige il complesso e si assume ogni rischio economico conseguente. Un bene non di proprietà non viene meno allo scopo unitario: la sua funzione, rispetto al complesso organico aziendale, è identica. 46

47 L azienda come complesso (e non universalità) di beni Ne consegue direttamente la differenza rispetto al concetto di universalità dei beni mobili ( universitas rerum ), contemplata espressamente dall'art. 816 C.C.: l'azienda comprende beni collegabili all'imprenditore in forza di diritti reali e di godimento (proprietà, usufrutto, ecc...), ma anche in forza di forme contrattuali che ne garantiscono l'utilizzazione o la semplice disponibilità (locazione, leasing, ecc...), sussistendo l'azienda ogni qual volta tali beni, materiali o immateriali, siano collegati e coordinati per l'esercizio dell'attività d'impresa. 47

48 L azienda e i rapporti giuridici Due opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda. Secondo sostenitori della tesi funzionale /onnicomprensiva, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per la qualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i beni in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinato dagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art c.c. I fautori di tale tesi affermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti impedirebbe il concretizzarsi della cessione d azienda. 48

49 L azienda e i rapporti giuridici Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa, secondo i quali il tenore letterale dell'art c.c. non consente un'interpretazione estensiva dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell' azienda, trasferendosi solo per effetto del trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. Non sono pertanto considerati beni, e quindi non costituiscono parte essenziale dell azienda, i rapporti di credito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché le prestazioni dei dipendenti (art c.c.). 49

50 L azienda e i rapporti giuridici La Cassazione aderisce alla tesi c.d. organizzativa, La cessione del "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimento dell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art C.C. definisce sinteticamente, ma efficacemente la nozione. Omissis Né, al fine di identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non nei singoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti, creditori debitori esistenti. 50

51 L azienda e i rapporti giuridici Questi "possono" essere in atto ma possono non esserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e quindi, l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva, indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditori debitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successione nei contratti in caso di cessione dell'azienda (art C.C.). Conclusivamente, la connotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è la potenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzato dall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per una produzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso. 51

52 Le condizioni per la configurabilità dell azienda La cessione di un complesso aziendale deve avere ad oggetto un azienda o un suo ramo già formatosi in capo al cedente. L insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare, almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche per il cessionario. L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione alla obiettiva attitudine dei beni organizzati dall imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende. 52

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