Elementi caratterizzanti delle società cooperative: ristorni e prestito sociale. I controlli: vigilanza e provvedimenti

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1 Elementi caratterizzanti delle società cooperative: ristorni e prestito sociale I controlli: vigilanza e provvedimenti 1 Corso di Formazione e Aggiornamento «Le Cooperative» 11 novembre 2014 Barbara Daniele UR Legacoop Piemonte Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

2 2 I Ristorni L'art sexies introduce, nel codice civile, la disciplina dei ristorni. Essa prevede: che negli statuti debbano essere determinati i criteri di ripartizione dei ristorni, i quali debbono essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; che le cooperative debbano riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche; che l'assemblea possa deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante l'aumento proporzionale delle quote, con l'emissione di nuove azioni o con l'emissione di strumenti finanziari.

3 3 L istituto del ristorno rappresenta l utile della cooperativa prodotto dall attività mutualistica intercorsa con i soci durante l esercizio e attribuito ai soci medesimi in proporzione alla qualità e quantità di scambio mutualistico. Il ristorno è lo strumento per destinare ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o incremento dei salari) proveniente dalla sola attività con i soci. Il ristorno si differenzia dall utile della società di capitale in relazione alle modalità distributive: entità dello scambio mutualistico (cooperative) capitale investito (srl/spa) Il ristorno sta alla causa mutualistica della cooperativa come il dividendo a quella lucrativa della s.p.a..

4 4 Il ristorno non ha natura di diritto soggettivo del socio cooperatore, ma nasce in capo al socio solo e nella misura in cui l assemblea deputata all approvazione del bilancio d esercizio deliberi, a seguito della proposta degli amministratori formulata nel progetto di bilancio, l attribuzione di somme a tale titolo.

5 5 MODALITA DI DISTRIBUZIONE: attribuzione in denaro attribuzione mediante aumento del capitale sociale: incremento delle quote/azioni possedute in qualità di soci cooperatori, anche in deroga all art (limite massimo del capitale sociale dei soci persone fisiche pari a euro), emissione di azioni di partecipazione cooperativa di cui all art. 5 della legge 59/1992 (a.p.c.) emissione di azioni di socio sovventore di cui all art. 4 della legge 59/1992; attribuzione mediante emissione di strumenti finanziari.

6 6 Attribuzione: Il ristorno è attribuibile come: Destinazione di utile Imputazione a costo

7 7 Limiti L istituto del ristorno è inapplicabile quando: è assorbito dalle particolari modalità statutario/regolamentari di determinazione del prezzo dei conferimenti dei soci (es. cooperative agricole di conferimento) Leggi speciali impongono particolari regole comportamentali che rendono obbligatorio esprimere nello statuto il divieto di distribuzione di utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma (es. cooperative giornalistiche, sportive dilettantistiche).

8 8 avanzo di gestione = risultato gestione ordinaria Rigo 23 del C.E. D E (se positivi) PL % scambio mutualistico (importo massimo ristornabile) (B9 verso soci +B7 verso soci)/ (B9 tot. + B7 tot) max 30% trattamenti retributivi complessivi Consumo (A1 verso soci)/ (A1 tot.) Conferimento (B6 conferiti dai soci)/ (Totale B6)

9 9 Voci rientranti nella base di calcolo del 30% (coop. PL) - Indennità di trasferta - Indennità sostitutive di mensa e ticket restaurant - Quota a carico del datore di lavoro di contributi versati ad enti o casse assistenziali e a fondi pensione - Valore convenzionale auto e alloggio (fringe benefit) - Benefit derivante dalla concessione di prestito agevolato - Fringe benefit diversi dai precedenti - Quota di Tfr maturata nell esercizio Voci escluse dalla base di calcolo - Rimborsi spese a piè di lista - Rimborsi chilometrici - Erogazioni liberali (es. valore economico del pacco dono)

10 10 Il ristorno attribuito (sia erogato in forma liquida che attribuito in aumento di capitale sociale) ai soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato non è soggetto a contribuzione INPS (sia per i contributi a carico del datore di lavoro che del lavoratore), ai sensi dell art. 4, comma 2, della legge n. 142 del

11 11 Il ristorno attribuito ai soci con i quali si instaura un rapporto di collaborazione, in assenza di disposizioni specifiche L. 142/2001, è soggetto al contributo INPS/Gestione separata, se erogato in forma liquida. Nel caso in cui il ristorno venga attribuito mediante aumento del capitale sociale non sarà, invece, dovuto contributo INPS/Gestione (reddito non assimilato a quello di lavoro dipendente) ma, al momento della restituzione del capitale, (reddito di capitale).

12 12 COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE A queste cooperative sono applicabili le disposizioni in tema di agevolazioni fiscali e, pertanto, il ristorno è sempre deducibile nell esercizio di formazione degli elementi di reddito presi a base per la commisurazione del ristorno. Ciò vale sia nel caso in cui la cooperativa contabilizzi a conto economico il ristorno sia che lo attribuisca in sede di destinazione dell utile di esercizio.

13 COOPERATIVE A MUTUALITA NON PREVALENTE 13 Il ristorno è deducibile, non nell esercizio di formazione degli elementi di reddito presi a base per la commisurazione del ristorno, ma nell esercizio in cui si tiene l Assemblea che approva il bilancio relativo alla formazione dei suddetti elementi. Se la cooperativa contabilizza il ristorno a conto economico, nella dichiarazione dei redditi si dovrà operare una variazione in aumento nel primo esercizio ed una variazione in diminuzione nel secondo esercizio Se il ristorno viene attribuito come destinazione dell utile di esercizio, le cooperative PL effettueranno una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del secondo esercizio. Per le altre cooperative il ristorno non è mai deducibile.

14 14 Il Prestito Sociale Il prestito sociale costituisce una forma di finanziamento della società cooperativa che si concretizza nell apporto, da parte dei soci persone fisiche, di capitale rimborsabile, a fronte del quale vengono corrisposti normalmente degli interessi.

15 15 Il prestito da soci si distingue dal conferimento di capitale sociale (finanziamento di rischio) e dalle obbligazioni (accessibili anche a soggetti non soci). Costituisce un importante strumento di autofinanziamento per le cooperative di tutti i settori.

16 16 Delibera CICR 19 luglio 2005 Art. 6 Raccolta presso soci 1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. 2. ( ) 3. Le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni.

17 17 Istruzioni Banca d Italia 21 marzo 2007 Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

18 18 segue Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio. Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora: a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati; ovvero b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso dalla propria associazione di categoria, che preveda in caso di procedure concorsuali, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in misura almeno pari al 30%. I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

19 19 E preclusa ai soggetti non bancari, quindi anche alle società cooperative: segue la raccolta di fondi a vista, cioè quella che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento, senza preavviso o con un preavviso inferiore alle 24 ore ogni forma di raccolta collegata all emissione o alla gestione di mezzi di pagamento, vale a dire l attività di intermediazione finanziaria per mezzo dell emissione o gestione di carte di credito, carte di debito o altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. La circolare della Banca d Italia precisa, al riguardo che Non rientrano. in tale attività l emissione e la gestione da parte di un fornitore di beni e servizi di carte di debito o credito, ovvero di carte prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso. Le società cooperative finanziarie che svolgono l attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma non possono raccogliere prestiti dai soci con modalità diverse dall emissione di strumenti finanziari.

20 20 Norme fiscali Gli interessi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci prestatori, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta (cd. Ritenuta secca) laddove vengano soddisfatte e rispettate le condizioni previste dall art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n , ovvero: che il prestito sociale venga raccolto dalla cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale; che l ammontare non superi per ciascun socio i limiti previsti e aggiornati triennalmente (01/01/2013: ,32 PL-Conferimento agricolo Edilizie di abitazione ,66 per le altre cooperative). che gli interessi corrisposti sulle predette somme siano limitati, non potendo mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali. La ritenuta è stabilita nella misura del 26%,

21 21 Rif. comma 465, art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 Finanziaria 2005 Limitazione alla deducibilità del costo per gli interessi corrisposti da parte delle società cooperative Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera l ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi ordinari aumentata dello 0,90.

22 22 La vigilanza cooperativa Le cooperative sono l unico modello societario previsto dal Codice Civile per il quale sono previsti controlli esterni sulla gestione di natura amministrativa Art. 2 D. Lgs. 220/2002: Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

23 23 Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

24 24 D.M. Attività Produttive del 06/12/2004 La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e le cooperative edilizie di cui alla L. 59/1992, per le quali invece è prevista una revisione annuale.

25 25 D. Lgs. 220/ Art Dichiarazione sostitutiva Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, e' tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e all'associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

26 26 La revisione oggi: Tre livelli Area Assistenza: carattere assistenziale consulenziale; Area Accertamento: penetrante controllo sulla natura dell ente cooperativo Verifica della conformità dei rapporti di lavoro ex-art. 6 legge 142/01

27 27 Assistenza-consulenza La revisione cooperativa è finalizzata a fornire agli organi di direzione e amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale (art.4, comma 1, lettera a)

28 28 Accertamento Accertare, anche attraverso la gestione amministrativocontabile, la natura mutualistica dell ente; verificando l effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l ente, la qualità di tale partecipazione );...l assenza di scopi di lucro dell ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura; Accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l acquisizione del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

29 29 Regolamento art. 6 L.142/01 Il revisore verifica l eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento stesso (art.4, commma 3)

30 30 Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi. Il revisore incaricato dalle Centrali cooperative riveste la funzione di incaricato di pubblico servizio.

31 31 Le risultanze della revisione sono riportate nel verbale redatto in duplice copia e sottoscritto dal revisore e dal legale rappresentante dell Ente Il verbale si conclude con la proposta di: ATTESTAZIONE di revisione esito positivo PROVVEDIMENTO - gestione commissariale - liquidazione coatta amministrativa (insolvenza conclamata e perdurante) - scioglimento d ufficio - sostituzione del liquidatore Nel caso la revisione si concluda con la proposta di provvedimenti di rigore il verbale è trasmesso al Ministero Sviluppo Economico che previa istruttoria emanerà con apposito decreto il provvedimento sanzionatorio. DIFFIDA il revisore evidenzia le eventuali irregolarità sanabili e ne prescrive il termine per la regolarizzazione ( gg). ACCERTAMENTO sezione del verbale in cui si rileva la regolarizzazione o meno di quanto oggetto di diffida Attestato o Provvedimento + sanzione amministrativa.

32 32 Art sexiesdecies c.c. Gestione commissariale In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. ( )

33 33 Art septiesdecies c.c. Scioglimento per atto dell'autorità L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

34 34 Art Octiesdecies c.c. Sostituzione dei liquidatori In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.( )

35 35 Contributo di revisione: numero soci capitale sociale sottoscritto valore della produzione Cooperative sociali + 30% (revisione annuale) Cooperative edilizie iscritte all Albo + 50% (revisione annuale)?? Cooperative grandi + 50% (ca 27,000,000. ricavi/controllo srl) (revisione annuale)

36 36 CERTIFICAZIONE ex art. 15, L. 59/92 Sono assoggettate alla certificazione del bilancio gli enti cooperativi e i loro consorzi che hanno un valore della produzione superiore a di euro o riserve indivisibili superiori a di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a di euro, le cooperative che detengano partecipazioni di controllo in s.p.a. nonché le cooperative che emettono azioni di partecipazione cooperativa.

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