L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

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1 Tributi L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI La tassa rifiuti doveva coprire il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (ossia dei rifiuti provenienti da locali ed aree ad uso esclusivo), dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (individuati con apposito provvedimento del Comune) e sia pure parzialmente anche del servizio di spazzamento delle aree pubbliche. Ne conseguiva che erano esclusi dall'ambito di applicazione della tassa i locali che producevano rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e tutto ciò che non rientrava nella qualificazione di rifiuto solido come ad esempio particolari residui espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del D.Leg.vo 05/02/1997 n.22 quali rifiuti radioattivi, rifiuti inerti, acque di scarico, esplosivi ecc. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ha avuto un'evoluzione legislativa che può essere raggruppata in cinque momenti rilevanti applicati attualmente anche in TIA: 1) assimilazione disposta dai Comuni: - implicita :nel Testo Unico Finanza Locale (fino al 31/12/1993) - esplicita: in base all'art. 60 del D.leg.vo 507/1993 con l'introduzione dei rifiuti equiparati (dal 01/01/1994 al 18/03/1994) 2) assimilazione legale : ai sensi dell'art. 39 della Legge 146/1994 che abrogando l'art. 60 del D.Leg.vo 507/1993 sottrae la discrezionalità in ambito locale dell'assimilazione e in base a tale disposto i rifiuti speciali sono assimilati ope legis. (dal 19/03/1994 fino al 22/05/1998) 3) assimilazione esplicita disposta dai Comuni: prevista dal D.Leg.vo 22/1997 ma entrata in vigore il 22/05/1998 con la Legge n.128 del 24/04/1998 che ha abrogato espressamente l'art. 39 della L.146/1994 che assimilava per legge i rifiuti speciali. (dal 22/05/1998 ad oggi) 4) assimilazione prevista dall'art. 195, comma 2, del D.Leg.vo 152/2006 :

2 determinazione dei criteri quali-quantitavi solo per le aziende con superficie non superiore a 250mq. nei comuni con popolazione superiore ai abitanti. Tale assimilazione non è mai entrata in vigore per la sospensione dei decreti attuativi. 5) assimilazione secondo le disposizioni del D.Leg.vo 22/1997 (con deliberazione esplicita da parte dei Comuni): Il comma 184 dell'art. 1 Legge Finanziaria 2007 stabilisce che devono continuare ad applicarsi le disposizioni del D.leg.vo 22/1997 e conseguentemente le disposizioni previste dalle deliberazioni di assimilazioni comunali esistenti. Il Comune di Verona con la Deliberazione Consiliare n. 68 del 16/07/1998 ha individuato i rifiuti speciali assimilati agli urbani confermando il criterio qualitativo di assimilazione per tipologia di rifiuti previsto dalla deliberazione del 27/07/1984 del Comitato Interministeriale e determinando un criterio quantitativo/volumetrico corrispondente alle potenzialità operative dell'azienda, nel limite di produzione di rifiuti di 20Kg. annui per metro quadrato di superficie ovvero di 0,2 mc/mq. CONDIZIONE QUALITATIVE (deliberazione Comitato Interministeriale del 27/07/1984): I rifiuti che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito, a titolo esemplificativo: - imballaggi primari e secondari (di carta,cartone,plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti,vuoti di vetro,plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; - cassette, pallets; - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metalizzata e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termo-plastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti; - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno,gesso,plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

3 - manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri adesivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali per esempio scarti di caffè, scarti della industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; - accessori per l'informatica; Atteso che per i rifiuti urbani o assimilati sussiste l' obbligo di avvalersi del servizio pubblico, lo smaltimento in proprio non è consentito ed è irrilevante ai fini dell'obbligo del pagamento della tassa, che è dovuta per l'intero. (art. 21 del D.Leg.vo 22/ Privativa Comunale).

4 SUPERFICI TASSABILI E SUPERFICI ESCLUSE. AREE SCOPERTE. Le superfici tassabili sono quelle produttive di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati agli urbani. L'applicazione dei principi applicabili in tarsu per i rifiuti speciali e/o pericolosi è rimasta invariata anche in TIA. Sono tassabili le aree scoperte operative ovvero utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale (depositi a cielo aperto, aree di esposizione ecc.) Non sono soggette all'applicazione della tassa e della TIA: locali ed aree scoperte impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (esempi: centrali elettriche, telefoniche, silos ecc); locali e aree scoperte non presidiati, locali con presenza sporadica dell uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, depositi di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate all attività ginnica (esempi: palestre, saune); aree scoperte pertinenziali all attività (parcheggi dipendenti, clienti); aree di manovra ( per esempio distributori di carburanti si tassano le aree di sosta delle autovetture per i servizi vari. Il resto viene considerato area di manovra). aree a verde Tuttavia tali circostanze di esclusione della tassa sono soggette all'onere della prova e quindi devono essere specificate nella dichiarazione, in quanto la produzione di rifiuti si presume (iuris tantum) sino a prova contraria. locali ed aree dove si producono di regola rifiuti speciali e/o pericolosi: superfici produttive di rifiuti speciali ovvero rifiuti che per tipologia e qualità non rientrano nell'elenco esemplificativo della sopracitata Delibera Interministeriale o rifiuti che per quantità superano i 20Kg. al mq.; aziende agricole; zone produttive di rifiuti da imballaggio terziario ; locali produttivi di rifiuti pericolosi; Le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi vengono detassate per l'intero. Qualora non fosse possibile individuare la superficie del locale destinata alla produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi in quanto vi è un unico locale con promiscuità di destinazione d uso (zona ufficio, zona deposito ecc.) si applica la percentuale di riduzione sull intera area operativa pari al 30%. Per

5 area operativa si intende l'intera superficie dove viene svolta l'attività aziendale (laboratori,uffici,depositi,aree espositive ecc.) Se l'azienda produce una quantità di rifiuti superiore ai 20 Kg al mq., gli stessi sono considerati speciali in base alla Deliberazione del C.C. n. 68/1998 e pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico ma autosmaltiti. In tal caso, sia la TARSU prima che la TIA ora non sono dovute. La richiesta di detassazione deve essere sempre presentata a consuntivo corredata dalla documentazione che comprovi l'effettiva quantità di rifiuti prodotta nell'azienda.

6 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELLA TARSU E DELLA TIA La tassa rifiuti solidi urbani, in vigore fino al 31/12/2004, ha previsto nel Regolamento Comunale le seguenti agevolazioni e riduzioni: 1. La tassa viene ridotta nella misura del 30% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e il recupero (per esempio compattatore). 2. L'art. 23 della Legge 179 del 31/07/2002 prevede dal 01/01/2003 l'abrogazione della privativa comunale per la sola attività di recupero dei rifiuti, con la conseguenza che l'utente può conferire i predetti rifiuti non più obbligatoriamente al servizio pubblico ma anche ad altre aziende che effettuano l'attività di recupero. Conseguentemente nel caso di conferimento di rifiuti oggettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo la tassa veniva ridotta nella misura del 40%. L'utente doveva presentare istanza a consuntivo corredata dalla documentazione attestante il conferimento al riutilizzo (attestazione della ditta che effettua il recupero, formulare dei rifiuti ecc.) L'applicazione dell'agevolazione non era prevista per rifiuti speciali provenienti da superfici detassate (es: zone di lavorazione industriale ecc.) ma solo per i rifiuti assimilati provenienti dalle aree tassate (depositi, uffici ecc.). 3. Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative superiori al 50% della superficie complessiva, la tassa relativa alla sola area scoperta era ridotta del 50%. (esempio: locale mq. 50 area scoperta mq. 200, la superficie tassabile dell area scoperta era di mq. 100 e pertanto si tassavano complessivamente mq. 150). 4. La TARSU veniva ridotta nella misura del 30% per locali e le aree scoperte occupate da attività economiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. (chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande) 5. La TARSU era ridotta nella misura del 50% per le "Botteghe Storiche" individuate nell'art. 13 del Regolamento per l'insediamento delle attività Commerciali, approvato con Deliberazione Consiliare 25/02/2000 n. 8, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett.b) del D.Leg.vo n. 114.

7 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA) in vigore dal 01/01/2005: il Regolamento Comunale ha previsto le seguenti riduzioni: - Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative, l'area scoperta viene computata nella misura del 50%. - La superficie occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata superiore a mq. 500 viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%,. - Nel caso di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e degli imballaggi avviati in modo oggettivo ed effettivo al recupero l'indice Kd (coefficiente di produzione rifiuti) viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al recupero fino ad un tetto massimo dell' 80%. - Per le utenze non domestiche con attività stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è stabilita una riduzione del 30% sulla quota variabile. - Riduzione del 50% sulla quota variabile per le utenze non domestiche con attività ed esercizi commerciali il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche o parcheggi pertinenziali, per una durata pari alla presenza del cantiere stesso. - Alle attività di agriturismo che praticano il compostaggio è applicata una riduzione del 30% sulla quota variabile. - Alle attività che aderiscono al progetto "Last Minute Market" promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione come prevista per le aziende che avviano al recupero i propri rifiuti. (riduzione del Kd in misura direttamente proporzionale alla percentuale dei rifiuti avviati al recupero fino al tetto massimo dell'80%.) - La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" individuate nell'art.13 del Regolamento per l'insediamento delle attività commerciali approvato con D.C. 25/02/2000 n Sono esentate dal pagamento della tariffa giornaliera le occupazioni su suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi,suonatori,pittori), dalle ONLUS e dalle associazioni che non somministrino alimenti e bevande.

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