Disegno di legge Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti

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1 Disegno di legge Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti

2 RELAZIONE Con la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 la Regione Piemonte si è dotata di una normativa organica in materia di gestione dei rifiuti attuativa del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed in particolare ha avviato una nuova organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Durante la sua vigenza si sono peraltro registrati alcuni rilevanti eventi attinenti la materia trattata e precisamente: lo stabilizzarsi della normativa nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, da ultimo modificata con le leggi 326/2003 e 350/2003; l entrata in vigore della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (il cd. Codice dell ambiente), che ha sostituito le disposizioni del d.lgs. 22/1997 cui si riferivano espressamente i disposti della legge regionale ed i cui contenuti possono dirsi a loro volta oggi stabilizzati a seguito dell entrata in vigore dell ultimo correttivo, il decreto legislativo 4/2008; l entrata in vigore dei commi 33 e 38 dell articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria per l anno 2008) che dettano disposizioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni per enti ed organismi e per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. La sopra richiamata disciplina statale in materia di rifiuti costituisce per molti aspetti, e segnatamente per l organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un armonica evoluzione dei principi già contenuti nel decreto legislativo 22/1997. Viene infatti confermato il sistema dell esercizio associato delle funzioni in materia di rifiuti urbani attraverso le Autorità di ambito territoriale ottimale, rinviando al legislatore regionale la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali. Sul punto, così come per altri aspetti trattati dalla normativa, si rende pertanto necessario effettuare adeguamenti di tipo terminologico, di rinvio alla nuova legislazione statale o comunque di modesto adeguamento delle disposizioni regionali attualmente vigenti. Di maggior incisività risultano invece le sopra richiamate disposizioni della Legge finanziaria per l anno 2008, dichiaratamente qualificate dal legislatore nazionale quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica. Tali disposizioni, nell ambito delle norme volte al contenimento della spesa pubblica, impongono alle Regioni l accorpamento o la soppressione di enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princıpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A questo fine e con specifico riferimento al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani la legge 244/2007 dispone che le Regioni provvedano alla revisione della inerente disciplina secondo i principi dell efficienza e della riduzione della spesa e nel rispetto dei seguenti criteri generali: valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell attribuzione delle funzioni in materia alle province ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 2

3 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso; destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall attuazione della citata disposizione al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali. Il dettato della disposizione finanziaria è di tutta evidenza: o le attuali forme di esercizio associato delle funzioni comunali vengono abolite dal legislatore regionale, con conseguente attribuzione delle relative funzioni alle province, oppure lo stesso legislatore potrà mantenere in vita le medesime perseguendo una loro profonda semplificazione e razionalizzazione e fermo restando che i sindaci o loro delegati che vi partecipano lo faranno senza percepire alcun compenso. Sulla base degli approfondimenti svolti sul quadro normativo sopra riportato e alla luce delle proposte formulate dalle Province piemontesi nell incontro tenutosi il 5 marzo 2008, le linee direttrici cui si ispira l allegato disegno di legge sono pertanto orientate, come di seguito illustrato, ad innovare la legislazione regionale attualmente vigente coerentemente ai nuovi dettati della normativa nazionale di settore (il d.lgs. 152/2006) e in particolare a semplificare il sistema di esercizio associato delle funzioni di governo in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi ed i criteri della Legge finanziaria Dopo aver delimitato al Capo I l oggetto e gli scopi dell intervento normativo richiamando in particolare le finalità di riduzione dei rifiuti, nonché di una programmazione ed una gestione integrata dei medesimi, il disegno di legge dedica al Capo II ampio spazio agli strumenti di pianificazione e coordinamento. Sotto il primo profilo, costituisce architrave del sistema il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, già previsto dalla l.r. 24/2002 e vincolante per i comuni, le province, le autorità d ambito e per la relativa attività di pianificazione, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività in materia. Il Piano regionale definisce nel suo complesso le misure finalizzate alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti ed al completamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare annovera tra i suoi contenuti fondamentali: a) le misure atte a promuovere l autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani; b) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nel territorio regionale; c) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, nonché il recupero di materia e di energia; d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. Diversamente da oggi, il Piano regionale non è sottoposto ad una revisione scadenzata nel tempo, bensì costituisce un strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per quanto concerne gli strumenti di coordinamento, sulla base della positiva esperienza maturata nell ambito delle attività svolte nell ultimo decennio dalla 3

4 Conferenza regionale delle risorse idriche, il disegno di legge prevede l istituzione di una Conferenza regionale in materia di gestione dei rifiuti, composta dal Presidente della Giunta regionale, dai Presidenti delle province e dai Presidenti delle autorità d'ambito o loro delegati, quale sede di coordinamento e di verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali competenti in materia, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri. Con riferimento alla gestione delle informazioni sui rifiuti e al relativo raccordo con i sistemi informativi degli enti locali, le funzioni già assegnate all Osservatorio regionale sui rifiuti dalla legge regionale 24/2002 continuano ad essere svolte dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti e sono ulteriormente implementate per quanto concerne in particolare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al quale autorità d ambito e gestori sono tenuti a trasmettere le informazioni ed i dati necessari a rafforzare l attuale sistema regionale di regolazione e controllo dei servizi. Il fine perseguito dalla predetta previsione è quello di garantire l attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, richiamati anche dalla Legge finanziaria 2008, attraverso: a) la comparazione delle performance gestionali conseguite nei diversi ambiti territoriali; b) la valutazione dell effettivo miglioramento della qualità dei servizi a scala regionale e di ambito territoriale; c) il monitoraggio dei principali aspetti tecnico-ingegneristici, gestionali, ambientali, economico-finanziari, tariffari e di rapporto/soddisfazione utenti; d) la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore, nella convenzione di affidamento del servizio e nei documenti di pianificazione. A tal fine, la struttura regionale competente in materia, realizza quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi ed assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. Altro elemento innovativo introdotto dal disegno di legge è l impegno per la Regione e per gli enti locali ad assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio piemontese, tramite la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico, e a garantire la diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti, attraverso opportuni strumenti, come la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell ambito dell esercizio delle funzioni istituzionali e la promozione di specifici processi educativi e formativi nell ambito degli istituti scolastici di ogni grado. Il Capo III del disegno di legge è interamente dedicato invece alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tema rispetto al quale si apportano - come enunciato in premessa e per effetto delle ultime disposizioni finanziarie nazionali le più significative innovazioni all attuale sistema. Come noto, sono al momento operanti sul territorio regionale n. 8 Associazioni d ambito e n. 22 Consorzi di bacino, che esercitano le funzioni di governo inerenti la gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legge regionale 24/2002. Laddove sono operanti le sole Associazioni d'ambito le stesse esercitano tutte le relative funzioni di organizzazione e controllo dei servizi prestati all utenza, mentre negli altri casi le predette funzioni sono ripartite tra Associazioni d'ambito e Consorzi di bacino con riferimento rispettivamente: a) alla realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, 4

5 b) alla gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, alla realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata e al conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche. Un primo elemento di semplificazione e razionalizzazione è quindi rappresentato dalla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, tramite l accorpamento degli attuali 8 ambiti nei seguenti 3: l A1 coincidente con il territorio della provincia di Torino; l A 2 coincidente con il territorio delle province di Asti, Alessandria, Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola; l A 3 coincidente con il territorio della provincia di Cuneo. Tale operazione risponde principalmente all esigenza di realizzare il superamento della frammentazione delle gestioni e permettere il conseguimento del principio di autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani stabilito dalla norma nazionale, da raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale. L accorpamento delle forme associative di gestione dei rifiuti è il frutto di attente valutazioni che considerano i limiti geografici delle province piemontesi, la distribuzione dei residenti, la produzione dei rifiuti e le sinergie impiantistiche esistenti in Piemonte. Altro fondamentale intervento è rappresentato dall attribuzione ad una sola forma associativa (le 3 Autorità corrispondenti agli ambiti territoriali ottimali individuati) di tutte le funzioni inerenti il governo del sistema integrato dei rifiuti urbani, dalla organizzazione dei sistemi di raccolta alla organizzazione e realizzazione dei sistemi impiantistici di recupero e smaltimento. Come previsto dal d.lgs. 152/2006, l autorità d'ambito è configurata come una forma di esercizio associato delle funzioni, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente sulla base di una convenzione istitutiva stipulata ai sensi dell articolo 30 del d.lgs. 267/2000. La predetta convenzione, oltre a contemplare come previsto dalla norma da ultimo citata - i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, fisserà le quote di rappresentatività riservando ai Comuni l 85 per cento dei voti ed assegnando il restante 15 per cento dei voti in parti uguali alle Province ricadenti nello stesso territoriale ottimale. Nella logica di un riordino e di una ridistribuzione delle competenze in capo agli enti locali che eviti duplicazioni, si è infatti ritenuto opportuno prevedere una partecipazione delle Amministrazioni provinciali alle autorità d'ambito, in modo tale che le stesse possano esercitare concorrendo direttamente alla formazione ed approvazione del Piano d ambito - le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale loro attribuite dall articolo 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006. Le Amministrazioni comunali saranno invece rappresentate in seno all autorità d ambito tramite rappresentanze di primo e di secondo livello articolate per aree territoriali omogenee. Sono difatti organi dell autorità d ambito: a) l Assemblea delle aree territoriali omogenee, composta da tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nelle aree territoriali omogenee delimitate dall autorità d ambito; b) la Conferenza dell autorità d ambito, composta da Sindaci dei Comuni individuati secondo forme di rappresentanza per gruppi di Comuni costituenti le aree territoriali omogenee e dai Presidenti delle Province. Secondo le logiche dell attuale assetto di organizzazione della Pubblica amministrazione, l Autorità d'ambito prefigurata è quindi costituita da organi di 5

6 indirizzo politico (la Conferenza dell autorità d ambito e le Assemblee delle aree territoriali omogenee) distinti dall apparato burocratico responsabile delle attività di gestione attuative delle scelte compiute dai primi (i c.d. Uffici). Le aree territoriali omogenee, in cui sostanzialmente confluiscono gli attuali consorzi di bacino, rappresentano l unità politica di base in cui i Comuni dell area, da un lato, esprimono il proprio rappresentante in seno alla Conferenza deputata a compiere le scelte strategiche di ambito, in particolare per quanto riguarda la realizzazione e l affidamento della gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento, e dall altro sono chiamate direttamente a esercitare le funzioni di governo inerenti le raccolte e i conferimenti agli impianti in coerenza alle linee guida e agli indirizzi definiti dal Piano d ambito. Gli Uffici, organizzati secondo forme di articolazione sul territorio, sono invece preposti come si è detto - alle attività di attuazione delle decisioni assunte, secondo le rispettive competenze, dagli organi di indirizzo politico. Ai fini dell esercizio delle funzioni ad esse attribuite le autorità d ambito predisporranno e aggiorneranno periodicamente un Piano d ambito contenente: a) la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti; b) il programma per la realizzazione degli impianti e per l acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all erogazione del servizio, con l individuazione delle opere e delle strutture a servizio del sistema di raccolta da realizzare, nonché per il soddisfacimento della richiesta di smaltimento del territorio di competenza; c) il piano finanziario con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall applicazione della tariffa; d) il modello gestionale e organizzativo per assicurare l erogazione del servizio al cittadino. Per quanto riguarda la gestione del servizio, dopo il necessario rinvio alla normativa nazionale di riferimento per quanto concerne l individuazione delle forme di affidamento, il disegno di legge in esame ammette la possibilità di un affidamento a una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell intero ambito, di qualità del servizio prestato e di risparmio nei costi di gestione, e consente, ma non impone come invece previsto dalla legge regionale 24/2002, l affidamento disgiunto del servizio di gestione degli impianti dal servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti, a condizione che sia garantita la gestione integrata del servizio. Ampio spazio è altresì dedicato ai rapporti tra autorità d ambito e soggetti affidatari del servizio, che devono trovare la loro fonte in appositi contratti di servizio, conformi allo schema-tipo adottato dalla Giunta regionale. Coerentemente con l impostazione contenuta nella legge regionale 24/2002, per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata si fa riferimento a quelli stabiliti dalla norma nazionale in materia. In attesa dell adozione da parte dello Stato del metodo di calcolo per l individuazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, la Regione continua a riferirsi al proprio metodo di calcolo già approvato nell anno 2000 con atto deliberativo della Giunta. Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, disciplinato nel Capo VI del disegno di legge, è confermata la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei Comuni per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. La sanzione regionale si applica fino alla data di approvazione da parte dello Stato della metodologia e dei criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata che consentirà l applicazione dell analoga norma sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 152/2006. Il Capo IV fornisce i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti speciali, già contenuti nella legge vigente e mutuati dalla disciplina comunitaria e nazionale in 6

7 materia, richiamando in particolare la gerarchia delle operazioni di gestione e soffermandosi sulla riduzione della produzione dei rifiuti, che costituisce il tema portante del disegno di legge. Il Capo V del disegno di legge è interamente dedicato ai contributi da corrispondere a Comuni e Province da parte dei soggetti gestori degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali. Sull argomento si è provveduto a semplificare la disposizione alla luce delle osservazioni effettuate dal Governo sulla norma vigente, dell ormai ventennale esperienza di applicazione dell istituto in questione e nell ottica di suddividere tra i comuni contermini la compensazione economica conseguente alle ricadute negative dovute alla presenza di impianti particolarmente impattanti. Alla luce di tali considerazioni la nuova norma, oltre ad eliminare la corresponsione del contributo per gli impianti di recupero dei rifiuti, stabilisce che, per gli impianti di termovalorizzazione, la ripartizione del contributo minimo di 2,50 euro la tonnellata avvenga assegnando il medesimo per il 50% al comune sede dell impianto e per il restante 50%, in parti uguali, ai comuni che distano fino a due chilometri dall impianto. L ultimo capo del disegno di legge, il Capo VII, contiene le disposizioni finanziarie, quelle transitorie e le disposizioni che novellano la legge regionale 44/2000 nella parte relativa alle competenze di Regione e enti locali in materia di rifiuti. Per quanto riguarda la disposizione finanziaria si confermano gli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 e nel bilancio pluriennale in quanto il presente disegno di legge, pur accorpando e semplificando gli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, non ne modifica l organizzazione dal punto di vista sostanziale e promuove le medesime finalità della norma regionale vigente. Gli interventi finanziari regionali continuano a sostenere il completamento e l ottimizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e le attività volte a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti. Considerato che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate che incidono sulle finanze regionali, non è necessario predisporre la relazione tecnico finanziaria prevista dalla legge regionale 7/2001. Le disposizioni transitorie forniscono tutte le indicazioni operative necessarie alla realizzazione del nuovo assetto organizzativo, che dovrà essere realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Il passaggio dal presente al nuovo sistema avviene, per i comuni, attraverso le assemblee dei consorzi di bacino e delle associazioni di ambito, mediante l approvazione della convenzione istitutiva e una contestuale deliberazione di scioglimento del consorzio e dell associazione con decorrenza dalla costituzione dell autorità d ambito. Per le Province avviene mediante stipulazione ex novo della medesima convenzione. Per garantire continuità rispetto al vigente sistema, è inoltre previsto che in fase di prima attuazione della legge le aree territoriali omogenee delle autorità d ambito coincidano con il territorio degli attuali consorzi di bacino. Nel capo in questione si procede, infine, ad effettuare l allocazione delle competenze amministrative in capo alla Regione e agli enti locali intervenendo direttamente sulla legge regionale 44/2000. Il sistema delle competenze resta sostanzialmente invariato rispetto alla norma in vigore, mentre si è provveduto a razionalizzare e semplificare il testo legislativo riportando le disposizioni nella legge regionale deputata a disciplinare il sistema delle competenze. 7

8 DISEGNO DI LEGGE Capo I. Disposizioni generali Art. 1. (Oggetto e finalità della legge) Capo II. Strumenti di pianificazione e coordinamento Art. 2. (Piano regionale per la gestione dei rifiuti) Art. 3. (Conferenza regionale in materia di gestione dei rifiuti) Art. 4. (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali) Art. 5. (Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti) Capo III. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Art. 6. (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) Art. 7. (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali) Art. 8. (Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Art. 9. (Autorità d ambito. Funzioni e composizione) Art. 10. (Autorità d ambito. Competenze degli organi) Art. 11. (Piano d ambito) Art. 12. (Autosufficienza e gestione delle emergenze) Art. 13. (Forme di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) Art. 14. (Rapporti tra autorità d ambito e soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani) Art. 15. (Obiettivi di riduzione e di raccolta differenziata) Art. 16. (Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) Art. 17. (Regolamenti comunali) Art. 18. (Poteri sostitutivi) Capo IV. Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive, commerciali e di servizi Art. 19. (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali) Capo V. Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori Art. 20. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori) Capo VI. Sistema sanzionatorio Art. 21. (Sistema sanzionatorio) Capo VII. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali Art. 22. (Norme finanziarie) Art. 23. (Norme transitorie) Art. 24. (Norme di attuazione e clausola valutativa) Art. 25. (Modifiche all articolo 49 della legge regionale 44/2000) Art. 26. (Modifiche all articolo 50 della legge regionale 44/2000) Art. 27. (Modifiche all articolo 51 della legge regionale 44/2000) Art. 28. (Abrogazione di norme) Allegato A - Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani 8

9 Art. 1. Capo I. Disposizioni generali (Oggetto e finalità della legge) 1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nell ambito delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e della legislazione statale vigente in materia, nonché secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi e benefici, compresi quelli ambientali. 2. La Regione Piemonte adotta i provvedimenti di propria competenza e promuove iniziative ed azioni nei confronti di soggetti pubblici e privati al fine di garantire la riduzione dei rifiuti, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei medesimi. 3. La Regione Piemonte favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla formazione di piani e programmi e al controllo della gestione dei rifiuti. Capo II. Strumenti di pianificazione e coordinamento Art. 2. (Piano regionale per la gestione dei rifiuti) 1. Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti (di seguito denominato Piano regionale) prevede misure finalizzate alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti ed al completamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definisce i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti. 2. Il Piano regionale contiene in particolare: a) il quadro conoscitivo della quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, della situazione e delle previsioni della raccolta differenziata, delle potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e delle stime previsionali dei rifiuti da recuperare e smaltire; b) la definizione delle azioni coordinate di governo degli enti territoriali in materia di gestione dei rifiuti; c) le misure atte a promuovere l autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani; d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nel territorio regionale, tenendo conto dell obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; e) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; f) le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio; g) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, nonché il recupero di materia e di energia; h) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti; i) l'articolazione territoriale per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali; j) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; k) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 3. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province, le autorità d ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge. 4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale in materia di gestione dei rifiuti, adotta 9

10 il progetto di Piano regionale e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione. 5. Il Piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 6. Il Piano regionale è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine la Giunta regionale aggiorna ed implementa le misure di piano e le disposizioni di attuazione del medesimo, al variare delle condizioni di riferimento. 7. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell azione di monitoraggio, i provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 e l eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all attuazione del Piano regionale. Art. 3. (Conferenza regionale in materia di gestione dei rifiuti) 1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali competenti in materia, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Conferenza regionale in materia di gestione dei rifiuti, di seguito denominata Conferenza regionale. 2. Fanno parte della Conferenza regionale: a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza; b) i Presidenti delle province o gli assessori delegati; c) i Presidenti delle autorità d'ambito o loro delegati. 3. La Conferenza regionale si riunisce almeno semestralmente ovvero quando lo richieda un Presidente di provincia oppure un terzo dei suoi componenti. Essa adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della Conferenza la struttura regionale competente in materia. 4. La Conferenza regionale si avvale di un proprio Comitato tecnico, composto da: a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede; b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato; c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito. 5. In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della Conferenza regionale e del Comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria. Art. 4. (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali) 1. Al fine dell efficace svolgimento da parte della Regione delle funzioni di monitoraggio, programmazione, indirizzo e coordinamento la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali. 2. La Regione e gli enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e si forniscono reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza. 3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono espletate dalla struttura regionale competente in materia, che: a) raccoglie su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell elaborazione statistica e conoscitiva; 10

11 b) coordina le attività degli Osservatori provinciali, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati; c) divulga le informazioni raccolte anche attraverso sistemi informativi ambientali regionali e nazionali. 4. La struttura regionale, con riferimento al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, raccoglie i dati inerenti: a) i piani d ambito, i piani finanziari e i bilanci delle autorità d ambito; b) il censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi, nonché dei soggetti gestori relativamente alle fasi svolte, alle tipologie e quantità dei rifiuti urbani gestiti e degli eventuali rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione; c) le condizioni generali di contratti e convenzioni per l'erogazione dei servizi; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della relativa tariffa e di quelli provenienti dal Consorzio Nazionale Imballaggi, finalizzati al recupero dei rifiuti. e) i modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; f) i livelli di qualità dei servizi erogati; g) le tariffe applicate. 5. Le autorità d ambito e i gestori dei servizi trasmettono, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni dodici mesi alla Regione i dati e le informazioni di cui ai commi 3 e 4 e comunque tutti i dati che la stessa richieda loro in qualsiasi momento. 6. Sulla base dei dati acquisiti, sono effettuate elaborazioni al fine, tra l'altro, di: a) mettere in atto analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, relativamente alle diverse componenti dei costi e delle modalità di gestione dei rifiuti; b) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; c) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi; e) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali; f) individuare situazioni di criticità o di inosservanza delle previsioni del Piano regionale; g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi. 7. La Regione assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. Art. 5. (Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti) 1. Al fine di creare una nuova cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti, l azione regionale e degli enti locali assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio piemontese e garantisce nel tempo: a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico; b) la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell ambito e a supporto dell esercizio delle funzioni istituzionali; d) la compilazione e diffusione di guide normative e tecniche di comparto; e) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell ambito degli istituti scolastici di ogni grado, compreso quello universitario. Capo III. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Art. 6. (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, 11

12 degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. 2. Ai fini del presente Capo per rifiuti urbani si intendono i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. 3. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità: a) la riduzione dei rifiuti urbani, intesa anche come compostaggio domestico; b) le raccolte, le raccolte differenziate, i conferimenti separati e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati; c) il recupero dei rifiuti, compresa la termovalorizzazione. d) lo smaltimento dei rifiuti. 4. Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia. 5. Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero; il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione anche energetica dei rifiuti. 6. Ulteriori criteri organizzativi, tecnici ed impiantistici del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono definiti dalla Giunta regionale. Art. 7. (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali) 1. Ai fini dell organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti tre ambiti territoriali ottimali: a) Ambito 1: Torinese; b) Ambito 2: Alessandrino, Astigiano, Biellese, Novarese, Vercellese e Verbano Cusio Ossola; c) Ambito 3: Cuneese. 2. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale sono individuati nell elenco di cui all Allegato A alla presente legge. 3. Il numero e la delimitazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali sono modificati, con deliberazione del Consiglio regionale, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare. Art. 8. (Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come di seguito identificate: a) elaborazione, approvazione e aggiornamento del piano d ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all erogazione del servizio; b) determinazione delle tariffe e definizione del piano finanziario per l attuazione del programma di cui alla lettera a); c) definizione del modello organizzativo da adottare per il funzionamento del servizio di ambito; d) affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 12

13 e) controllo operativo, tecnico e gestionale sull erogazione del servizio. 2. I comuni e le province esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l'autorità d'ambito costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente. Art. 9. (Autorità d ambito. Funzioni e composizione) 1. L autorità d ambito esercita le funzioni di organizzazione, regolazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in nome e per conto di tutti gli enti locali appartenenti all ambito territoriale ottimale. 2. L'autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali. 3. La convenzione istitutiva dell autorità d ambito fissa le quote di rappresentatività riservando ai comuni l 85 per cento dei voti, determinando tali quote in base alla popolazione e al territorio degli stessi e tenendo conto della necessità che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio. Il restante 15 per cento dei voti è attribuito in parti uguali alle province ricadenti nello stesso territoriale ottimale. 4. L'autorità d'ambito è costituita dalla Conferenza dell autorità d ambito, dalle Assemblee delle aree territoriali omogenee e dagli uffici preposti alle attività di attuazione delle decisioni assunte dagli organi di indirizzo politico. 5. La Conferenza dell autorità d ambito è composta: a) dai Sindaci dei comuni secondo forme di rappresentanza per gruppi di comuni costituenti le aree territoriali omogenee o loro delegati; b) dai Presidenti delle province o loro delegati. 6. La Conferenza dell autorità d ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate a norma del comma L Assemblea delle aree territoriali omogenee è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nelle aree territoriali omogenee delimitate dall autorità d ambito. Art. 10. (Autorità d ambito. Competenze degli organi) 1. La Conferenza dell autorità d ambito: a) approva il piano d ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all erogazione del servizio, con particolare riferimento alle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento, ivi comprese le discariche; b) definisce il modello organizzativo da adottare per il funzionamento dei servizi di ambito, con particolare riferimento a quelli attinenti agli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento, ivi comprese le discariche; c) determina le tariffe e definisce il piano finanziario per l attuazione del piano d ambito; d) delimita le aree territoriali omogenee; e) verifica la coerenza del sistema di raccolta individuato dalle Assemblee delle aree territoriali omogenee alle previsioni del piano d ambito; f) definisce la struttura organizzativa degli uffici, prevedendo forme di articolazione dei medesimi sul territorio finalizzata a garantire una adeguata assistenza agli organi dell autorità d'ambito; g) approva le modifiche della convenzione istitutiva, con le procedure e maggioranze qualificate definite dalla stessa. 2. Le Assemblee delle aree territoriali omogenee, nel quadro degli obiettivi definiti dal piano d ambito ed in rapporto alle peculiarità del territorio di propria competenza, esercitano le funzioni di governo di cui al comma 1, lettera b) relative: 13

14 a) alla gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati; b) alla realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; c) al conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche. 3. Gli uffici dell autorità d ambito provvedono: a) alla predisposizione degli atti di cui ai comma 1 e 2, nonché alle ricognizioni, alle indagini e ad ogni altra attività a ciò finalizzata; b) all esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dell autorità d ambito e delle Assemblee delle aree territoriali omogenee ed in particolare del programma per la realizzazione degli impianti e l acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l erogazione del servizio; c) al compimento degli atti necessari all affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula della convenzione di regolazione dei rapporti con i gestori del servizio; d) al controllo operativo, tecnico e gestionale sull erogazione del servizio; e) ad ogni altra attività attribuitagli dall autorità d ambito. Art. 11. (Piano d ambito) 1. Ai fini dell esercizio delle funzioni ad esse spettanti le autorità d ambito, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano regionale, predispongono e aggiornano periodicamente un Piano d ambito contenente: a) la ricognizione delle opere e degli impianti esistenti; b) il programma per la realizzazione degli impianti e per l acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all erogazione del servizio, con l individuazione delle opere e delle strutture a servizio del sistema di raccolta da realizzare, nonché per il soddisfacimento della richiesta di smaltimento del territorio di competenza; c) il piano finanziario con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall applicazione della tariffa; d) il modello gestionale e organizzativo per assicurare l erogazione del servizio al cittadino. 2. Il piano finanziario deve garantire il raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione in relazione agli interventi programmati. Art. 12. (Autosufficienza e gestione delle emergenze) 1. Qualora, alla data di approvazione del piano d ambito, l obiettivo dell autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale non risulti interamente perseguibile, l autorità d ambito promuove, d intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi di programma con altre autorità d ambito per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari. 2. Le autorità d ambito interessate dagli accordi di cui al comma 1 danno conto dei medesimi e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nei rispettivi piani d ambito. 3. La Conferenza dell autorità d ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani, individuando le soluzioni all interno del territorio di propria competenza. Art. 13. (Forme di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 1. Le autorità d ambito affidano la gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalla normativa nazionale di riferimento. 2. Le autorità d ambito possono affidare la gestione del servizio integrato dei rifiuti a una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell intero ambito, di qualità del servizio prestato e di risparmio nei costi di gestione. 3. Il servizio dei gestione degli impianti di recupero e smaltimento può essere affidato 14

15 disgiuntamente dal servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti a condizione che sia garantita la gestione integrata del servizio. Art. 14. (Rapporti tra autorità d ambito e soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani) 1. I rapporti tra le autorità d ambito e i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono regolati da contratti di servizio, conformi allo schema-tipo adottato dalla Giunta regionale. 2. Il contratto di servizio disciplina in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l obbligo del raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell affidamento; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario; e) i principi e le regole generali relativi alle attività e alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli di servizio, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all uopo preposte; f) gli obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati, informazioni e documenti da parte del gestore e le relative sanzioni; g) le penali e le sanzioni in caso di inadempimento e la condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; h) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; i) la facoltà di riscatto secondo i principi della normativa vigente in materia; l) l obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all erogazione del servizio in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione; m) l obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; n) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall autorità d ambito e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; o) l obbligo di adottare la carta dei servizi. Art. 15. (Obiettivi di riduzione e di raccolta differenziata) 1. L autorità d ambito assicura nel proprio territorio il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata definiti dalla normativa nazionale e dal Piano regionale. 2. Sono previste agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti. 3. La Giunta regionale: a) individua le modalità e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; b) definisce i criteri per l'erogazione delle agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti; c) stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata in ogni singolo comune. 4. Le autorità d ambito trasmettono annualmente alla Regione i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 3, lettera c). Art. 16. (Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è vietato 15

16 effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre Regioni. 2. Il divieto di cui al comma 1 è derogabile solo a seguito di specifici accordi tra le Regioni interessate. Art. 17. (Regolamenti comunali) 1. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e di trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato e dalla Giunta regionale; g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima del loro invio al recupero e allo smaltimento. 2. I comuni, al fine di garantire l integrazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nelle aree territoriali omogenee, predispongono ed approvano il regolamento di cui al comma 1, integrativo del regolamento comunale di igiene, sulla base di un regolamento-tipo adottato dalla relativa Assemblea. Art. 18. (Poteri sostitutivi) 1. In caso di mancato esercizio da parte delle autorità d ambito delle funzioni fondamentali loro attribuite dalla presente legge, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva, tramite un commissario ad acta e con oneri a carico dell ente inadempiente. Capo IV. Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive, commerciali e di servizi Art. 19. (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali) 1. La gestione dei rifiuti speciali, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali: a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono; b) la gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento; c) le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse. 2. Nel Piano regionale sono definiti i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, 16

17 le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, anche con riferimento ad un'articolazione sovra provinciale. 3. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità alle disposizioni della normativa nazionale di riferimento. I principi organizzativi per la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, comprese le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, il loro bacino d'utenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel Piano regionale. Le indicazioni ed i criteri regionali per la gestione dei rifiuti sanitari sono diffusi anche tramite corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie. 4. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche la Giunta regionale promuove l'utilizzo dei rifiuti provenienti dall'estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali. 5. La Giunta regionale, sulla base dei principi di cui al presente articolo, adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali. Capo V. Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori Art. 20. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori) 1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 5,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. 2. I soggetti che gestiscono impianti di termovalorizzazione corrispondono ai comuni interessati un contributo minimo di 2,50 euro per ogni tonnellata di rifiuti trattati, assegnando il medesimo: a) per il 50 per cento al comune sede dell impianto; b) per il restante 50 per cento in parti uguali tra i comuni che distano fino a due chilometri dall impianto. 3. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 5,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. 4. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da impianti di trattamento biologico, di trattamento fisico-chimico, di ricondizionamento preliminare e da impianti di deposito preliminare di rifiuti pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 2,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. 5. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 2,50 euro per ogni tonnellata di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni. 6. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 5 al completamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n Delega alle province). 7. La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui al presente articolo in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per 17

18 sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita. 8. I contributi di cui al presente articolo sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente interessati, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti. Capo VI. Sistema sanzionatorio Art. 21. (Sistema sanzionatorio) 1. Per i casi di inosservanza ai divieti e agli obblighi previsti dalla presente legge, alle prescrizioni e ai criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da euro a euro, salvo che il fatto costituisca illecito già sanzionato dalla normativa statale vigente. 2. Sino alla data di approvazione da parte dello Stato della metodologia e dei criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, in caso di mancato raggiungimento, a livello di comune, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla norma nazionale e calcolati con il metodo normalizzato di calcolo di cui al precedente articolo 15, comma 3, punto c), si applica ai comuni la sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dalla disposizione statale. Detti valori possono essere adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria. 3. All accertamento delle violazioni, all irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge, nonché alla riscossione e all'introito dei relativi proventi provvedono le province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni. 4. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 1 al completamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 2 secondo le seguenti priorità: a) a favore dei comuni per le agevolazioni previste all'articolo 15; b) per il completamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Capo VII. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali Art. 22. (Norme finanziarie) 1. Per l'attuazione della presente legge sono confermati gli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per l'anno 2008 e sul pluriennale nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) DA10051 e DA10052 della parte del bilancio relativa alle spese e nella UPB DA0902 Titolo III della parte del bilancio relativa alle entrate. 2. L autorizzazione della spesa per l attuazione della presente legge per gli esercizi successivi all anno 2008 è stabilita per ciascun anno di riferimento con la legge finanziaria. Art. 23. (Norme transitorie) 1. In fase di prima attuazione della presente legge, le aree territoriali omogenee delle autorità d ambito coincidono con il territorio dei consorzi di bacino istituiti ai sensi dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti). 2. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita convenzione per la costituzione delle relative autorità d ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini di cui al comma 2 i comuni, attraverso le assemblee dei consorzi di bacino e delle associazioni d ambito istituiti ai sensi della l.r. 24/2002, approvano la convenzione istitutiva dell autorità d ambito e deliberano lo scioglimento del consorzio e dell associazione con 18

19 decorrenza dalla costituzione dell autorità d ambito. 4. A far data dalla sua costituzione l autorità d ambito subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei consorzi di bacino e delle associazioni d ambito istituiti ai sensi della l.r. 24/ In coerenza con i principi contenuti nell articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale assunto a tempo indeterminato presso i consorzi di bacino e le associazioni d ambito è trasferito alle dipendenze delle autorità d ambito istituite ai sensi della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. 6. Nell arco del periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro funzioni i consorzi di bacino e le associazioni d ambito non possono attivare procedure di reclutamento del personale, fatte salve le procedure di stabilizzazione del lavoro precario in atto alla dta di entrata in vigore della presente legge. Art. 24. (Norme di attuazione e clausola valutativa) 1. Le norme per l attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale anche attraverso specifici regolamenti emanati in conformità ai principi definiti dalla presente legge. 2. La Giunta regionale, entro due anni dall entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione della medesima. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l eventuale ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all attuazione della presente legge. Art. 25. (Modifiche all articolo 49 della legge regionale 44/2000) 1. L articolo 49 della 44/2000 è sostituito dal seguente: Art. 49 (Funzioni della Regione) 1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) l'aggiornamento sistematico dei dati e delle informazioni relativi all'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e di criteri, anche finalizzati a garantire l efficacia e l omogeneità dell esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività' di controllo; c) la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, nelle more dell'emanazione degli stessi da parte dello Stato; d) la promozione e l incentivazione, anche economica, della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, dell incremento del riutilizzo, del recupero di materia e di energia, della diffusione dell utilizzo di beni prodotti con i rifiuti e del completamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; e) l'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale; f) l incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, della produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili e della riduzione della pericolosità dei rifiuti; g) l attività di pianificazione e di programmazione in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di aree inquinate; h) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani; i) la stipula di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento al di fuori del territorio regionale di rifiuti urbani prodotti in Piemonte e viceversa, nonché di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui alla legislazione nazionale regionale di settore; 19

20 j) l emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo regionale, nonché l esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale di settore; k) la promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.. 2. La Giunta regionale, determinati i criteri e l'ammontare per la concessione dei contributi in campo ambientale, può avvalersi degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale per la gestione finanziaria delle risorse assegnate. Art. 26. (Modifiche all articolo 50 della legge regionale 44/2000) 1. L articolo 50 della 44/2000 è sostituito dal seguente: Art. 50 (Funzioni delle Province) 1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative: a) l'individuazione, nell ambito del piano territoriale di coordinamento, sentite le autorità d ambito e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti; b) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti della normativa di settore; c) lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di raccolta ed eliminazione degli oli usati, non espressamente attribuite ai comuni e non riservate alla competenza della Regione dalla presente legge; d) l emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo provinciale; e) il rilevamento dei dati e delle informazioni inerenti le funzioni amministrative loro attribuite e la trasmissione degli stessi alla Regione; f) la promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi; g) l irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli obblighi e dei divieti in materia di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per quelle di cui all articolo 51, comma 1, lettera e), la riscossione e l introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; h) la realizzazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati; i) l'adozione dei provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica dei siti contaminati; j) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e la trasmissione degli stessi alla Regione.. Art. 27. (Modifiche all articolo 51 della legge regionale 44/2000) 1. L articolo 51 della 44/2000 è sostituito dal seguente: Art. 51 (Funzioni dei Comuni) 1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: a) l organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nella forma associata di autorità d ambito; b) l approvazione di apposito regolamento per la disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nei limiti e per le finalità definiti dalla normativa vigente in materia, nonché in coerenza con la pianificazione delle autorità d'ambito; c) la previsione nei propri strumenti di pianificazione urbanistica delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata; 20

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