Le nuove forme di finanziamento alle imprese

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1 Le nuove forme di finanziamento alle imprese Profili fiscali Ordine Dottori Commercialisti di Padova 4 giugno 2014

2 Principali riferimento normativi e di prassi Art. 32 del Decreto legge 22 giugno2012,n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo o Crescita), convertito in data 7 agosto 2012, così come successivamente modificato: dall art. 36 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita bis), convertito in data 17 dicembre 2012; dall art. 12 del Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), convertito in data 21 febbraio Circolare dell Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2013, n. 4/E

3 Principali riferimento normativi e di prassi Art. 32 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, commi 5, 5 bis e 7 definizione di cambiali finanziarie e relative caratteristiche Art. 32 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, commi 8, 9, 10 e 13 Modifica della deducibilità degli interessi passivi delle obbligazioni, della cambiali finanziarie e dei titoli similari nonché del regime impositivi dei medesimi interessi in capo ai sottoscrittori

4 Principali riferimento normativi e di prassi Art. 32 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, commi Disciplina l emissione da parte di società non quotate di obbligazioni e titoli similari che prevedono clausole di partecipazione agli utili d impresa e di subordinazione Art. 1 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 Integrazione della disciplina a favore di cui all art. 157 del D. Lgs. n. 163/2006 relativa all emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte della società di progetto (c.d. project bond)

5 Finalità degli interventi normativi Eliminare la disparità di trattamento tra le società con azioni quotate e non quotate rendendo fiscalmente più conveniente l emissione dei mini bond (i.e. obbligazioni e titoli similari) da parte di società non quotate: eliminando gli ostacoli alla deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto emittente; modifiche nell applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai sottoscrittori; riducendo determinati costi di emissione.

6 Deducibilità interessi passivi Normativa ante Decreto Sviluppo Legge Prodi (articolo 3, comma 115, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995) Norma antielusiva a contrasto di arbitraggi fiscali su base domestica nel settore delle società a ristretta base azionaria, consistenti tipicamente: nell emissione di obbligazioni ad alto rendimento, che generano interessi passivi deducibili; sottoscritti da persone fisiche che siano soci della società emittente, che beneficiano di una tassazione forfetaria sugli interessi percepiti.

7 Deducibilità interessi passivi Normativa ante Decreto Sviluppo Legge Prodi (articolo 3, comma 115, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995) Le società emittenti cambiali finanziarie potevano dedurre gli interessi passivi, a norma dell art. 3 della Legge n. 549/95 (Legge Prodi), a condizione che il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione fosse inferiore rispettivamente a: il doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati nei Paesi comunitari e in quelli aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo non black list o collocati mediante offerta al pubblico nel rispetto della disciplina applicabile al momento di emissione;

8 Deducibilità interessi passivi Normativa ante Decreto Sviluppo Legge Prodi (articolo 3, comma 115, Legge n. 549 del 28 dicembre 1995) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni e i titoli similari diversi da quelli sopra individuati. Se al momento dell emissione il rendimento delle cambiali era superiore al tasso di rendimento come sopra determinato, l eccedenza non era deducibile dal reddito della società. Il riferimento al TUF, molto basso, rendeva poco appetibile questa via rispetto alla sottoscrizione di altre forme di finanziamento che non subivano tali limitazioni.

9 Deducibilità interessi passivi Normativa vigente alla data di introduzione della Legge Prodi (1995) deducibilità interessi per emittente al 53,2% (IRPEG + ILOR) nessun limite sostanziale alla deducibilità degli interessi tassazione interessi per persona fisica al 12,5% arbitraggio fiscale: beneficio del 40,7% no concetto di elusione/abuso del diritto

10 Deducibilità interessi passivi Normativa vigente deducibilità interessi per emittente al 27,5% (solo IRES) limite ordinario alla deducibilità interessi passivi netti 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL) tassazione interessi per persona fisica al 20% arbitraggio: 7,5% (ma solo se ROL capiente) concetto elusione/abuso del diritto utilizzato di frequente dall Amministrazione Finanziaria

11 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 Gli interessi passivi corrisposti per le cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari emesse da società non quotate (diverse dalle banche e dalle microimprese) sono deducibili non più entro i limiti previsti dall art. 3 della Legge n. 549/1995, bensì secondo le regole previste dall art. 96 del D.P.R. n. 917/1986 a condizione che: gli strumenti finanziari siano «quotati» (i.e. negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione UE e di Stati white list aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo);

12 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 gli strumenti finanziari «non quotati» rispettino le seguenti ulteriori condizioni: ititolidevonoesseredetenuti da investitori qualificati, come individuati dall articolo 100 D.Lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria TUF). Si tratta degli investitori individuati dalla Consob con regolamento n del 29 ottobre 2007, cioè degli investitori che possiedono l esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono;

13 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 detti investitori non devono detenere, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente; il beneficiario effettivo dei proventi deve essere residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (deve essere il beneficiario finale).

14 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 Per il computo della partecipazione del 2% vanno considerate: Azioni ordinarie; Azioni speciali purché conservino gli elementi minimi di una partecipazione sociale; Azioni privilegiate; Azioni postergate; Azioni di godimento; Partecipazioni derivanti dal possesso di azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, condizioni o in base a scaglioni;

15 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 Per il computo della partecipazione del 2% vanno considerate: Si considerano anche le partecipazioni detenute dai famigliari indicati dall art. 5, comma 5 del TUIR nonché le partecipazioni indirette e quelle possedute per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona considerando l effetto demoltiplicativo. Per il computo della partecipazione del 2% non vanno considerate: Le partecipazioni agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell articolo 44, comma 2, lett. a del TUIR per il quale il sottoscrittore vanta diritti patrimoniali o amministrativi ma che non attribuiscono lo status di socio.

16 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Strumenti finanziari «quotati»: la quotazione è elemento di garanzia all emissione meritevole di tutela; il requisito della quotazione deve sussistere al momento dell emissione; il delisting successivo all emissione non pregiudica il venir meno dei benefici, che pertanto divengono acquisiti.

17 Deducibilità interessi passivi Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 8 Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Strumenti finanziari «non quotati»: i requisiti devono essere indicati nella delibera di emissione e devono essere contenuti anche nel prospetto di offerta o in altro documento equivalente; i mini bond devono essere sottoscritti e circolare esclusivamente tra investitori qualificati; la società emittente deve acquisire una certificazione del sottoscrittore con l attestazione dei requisiti; in caso di sottoscrittori privi dei requisiti di legge si applica un indeducibilità pro quota.

18 Deducibilità interessi passivi Attuale contesto: applicazione del solo art. 96 del Tuir (i.e. ROL, 96%); allineamento del regime di deducibilità degli interessi passivi da strumenti finanziari e da finanziamenti bancari.

19 Deducibilità interessi passivi OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI REGIME PREVIGENTE DECRETO CRESCITA emesse da banche, società quotate UE o SEE o Stati white list, enti pubblici economici trasformati in Spa c.d. grandi emittenti si applicano le previsioni art. 96 T.U.I.R. e quindi deducibili nei limiti 30% ROL per le banche e soggetti finanziari deducibili per il 96% si applicano le previsioni art. 96 T.U.I.R. e quindi deducibili nei limiti 30% ROL per le banche e soggetti finanziari deducibili per il 96%

20 Deducibilità interessi passivi OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI REGIME PREVIGENTE DECRETO CRESCITA 1) obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati UE o SEE o white list o MTFs: Emesse da società non quotate per tasso di rendimento effettivo superiore al doppio del deducibili anche per l'eccedenza rispetto ai limiti indicati deducibili nei limiti 30% ROL tasso ufficiale di riferimento titolo quotati Al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per titoli non quotati indeducibili per l'eccedenza rispetto ai limiti a fianco indicati si applicano le previsioni art. 96 T.U.I.R. e quindi deducibili nei limiti 30% ROL per le banche e soggetti finanziari deducibili per il 96% per le banche e soggetti finanziari deducibili per il 96% dell'ammontare (art. 96 T.U.I.R.) 2) obbligazioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati UE o SEE o white list o MTFs: deducibili anche per l'eccedenza se: titoli detenuti da investitori qualificati D.Lgs. 58/1998 TUF e circolanti solo tra questi ciascun investitore non detiene, anche indirettamente, più del 2% del capitale o patrimonio della società emittente beneficiario effettivo dei proventi residente in Italia o Stati che garantiscono scambio di informazioni

21 Regime delle ritenute alla fonte Ante Decreto Sviluppo Applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari, ad eccezione di quelli emessi da cc.dd. Grandi Emittenti e, in particolare, da società «quotate».

22 Regime delle ritenute alla fonte Post Decreto Sviluppo Non si applica la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi: di mini bond «quotati»; di mini bond non «quotati», a condizione che siano corrisposti a OICVM con quote detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in mini bond.

23 Regime delle ritenute alla fonte Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Strumenti finanziari «quotati» In forza dell estensione del regime dei titoli emessi dai Grandi Emittenti (D.Lgs. n. 239/1996 art. 6) ai mini bond «quotati», trova altresì applicazione l esenzione da imposta in Italia sugli interessi percepiti da: (i) soggetti residenti di Paesi che consentano lo scambio d informazioni; (ii) enti od organismi internazionale costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentano lo scambio d informazioni; (iv) banche centrali.

24 Regime di deducibilità dei costi di emissione Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 13 Le spese di emissione degli strumenti finanziari (e.g. commissioni per rating emittente, commissioni di collocamento, compensi per prestazioni professionali legate all emissione) sono deducibili nell esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio e, quindi, secondo il principio di cassa.

25 Imposta di bollo cambiali finanziarie Le cambiali finanziarie possono ora essere emesse anche in forma dematerializzata. Ai sensi del comma 5 dell articolo 1 bis della legge n. 43 del 1994 (introdotto dal comma 7 dell articolo 32 del decreto), le cambiali finanziarie dematerializzate sono esenti dall imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando l esecutività del titolo. Al contrario, le cambiali finanziarie non dematerializzate restano assoggettate all imposta di bollo nella misura ordinaria dello 0,01 per cento (articolo 6, parte I della tariffa di cui all allegato A del citato D.P.R. n. 642 del 1972). E in ogni caso dovuta l imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela di cui all articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto.

26 Interessi passivi delle obbligazioni partecipative subordinate Normativa Decreto Sviluppo art. 32, comma 24 In presenza di obbligazioni partecipative che contemplino: La clausola di subordinazione; Il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull utile di esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente ed è computata in diminuzione del reddito di esercizio di competenza a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente dalla stessa in deroga al contenuto dell art. 109, comma 1 (competenza) e comma 9 (remunerazione degli strumenti finanziari) del TUIR e dell art. 107, comma 4 del TUIR.

27 Regime fiscale dei project bond Normativa Decreto Sviluppo art. 1 Gli interessi dei project bond sono soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico e quindi si rende applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996: imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento se percepiti dai soggetti nettisti, mentre sono esclusi dal prelievo se percepiti da soggetti lordisti residenti ed i percettori residenti in Paesi white list usufruiscono del previsto regime di esenzione. Agli interessi derivanti dalle medesime obbligazioni non si applica il limite di deducibilità di cui all articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n Pertanto detti interessi sono deducibili indipendentemente dal tasso di rendimento assicurato. Le società di progetto sono anche escluse dall ambito di applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall articolo 96 del TUIR ai sensi del comma 5 della medesima disposizione (cfr. circolare n. 19 del 21 aprile 2009).

28 Regime fiscale dei project bond Normativa Decreto Sviluppo art. 1 Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in relazione alle emissioni dei project bond, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

29 Opzione per il regime sostitutivo per garanzie su mini bond Con il novello art. 20 bis del D.P.R. n. 601/1973, è estesa l applicabilità dell imposta sostitutiva ex art. 15 e seg. del Dpr n. 601/1973, alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione (anche) alle emissioni di obbligazioni o titoli similari da chiunque sottoscritte, esentandole quindi dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali ordinariamente dovute. I benefici dell opzione, che deve essere esercita nella delibera di emissione, si estendono anche agli eventuali successivi atti collegati, ivi inclusi le estinzioni. Rispetto al passato, la nuova disposizione rende accessibile l emissione di mini bond «ipotecari».

30 Il trattamento ai fini IVA Le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari. L emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie sono pertanto escluse da IVA ai sensi dell art. 3, comma 4, lettere b) e f) del D.P.R. n. 633/72. I successivi atti dispositivi, nonché le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connesse a detti atti rientrano tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell art. 10, numeri 4) e 9) del D.P.R. n. 633/72. In relazione agli obblighi di fatturazione dell operazione, secondo il disposto dell art. 22, comma 1, numero 6 del D.P.R. n. 633/72, l emissione della fattura non è obbligatoria se il cliente non ne richiede l emissione.

31 Grazie per l attenzione Fabiola Mietto Commissione Accesso al Credito Merito Creditizio

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