AXERIA PREVOYANCE S.A. FASCICOLO INFORMATIVO. Convenzioni PRESTITI. deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione.
|
|
- Saverio Lupi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AXERIA PREVOYANCE S.A. FASCICOLO INFORMATIVO Convenzioni PRESTITI Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Scheda di Adesione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
2 Parte 1 - NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SULLE ADESIONI A. - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. - Informazioni generali AXERIA PREVOYANCE S.A. Società di diritto francese appartenente al Gruppo APRIL Capitale Sociale ,00 Sede legale in Lione (Francia), Boulevard Vivier Merle 83/85 Iscritta nel Registro delle Imprese di Lione (Francia) n RCS Impresa assicurativa iscritta presso l Autorità di Vigilanza francese ACAM (Autorité de Controle des Assurances et des Mutuelles) n Società operante in Italia in regime di stabilimento con uffici in Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ AXERIA PREVOYANCE S.A. è sottoposta in Francia al controllo dell autorità di vigilanza denominata Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM). Le società di revisione sono: Mazars e Guerard Deloitte Le Premium 185, Avenue Charles de Gaulle 131, Boulevard Stalingrad Neuilly sur Seine Cedex Villeurbanne Cedex FRANCE FRANCE 2. - Conflitto di interesse Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso, l Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all Assicurato.
3 B. - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. - Prestazioni assicurative Le prestazioni assicurative di seguito indicate sono operanti per tutta la durata dell assicurazione, ovvero per l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza. Le prestazioni assicurative sono predisposte per durate fino a 10 anni. Per i pensionati: - L età minima di entrata del singolo Aderente/Assicurato è di 18 anni compiuti, l età massima 89 anni: pertanto l età a scadenza dell Aderente/Assicurato non deve superare i 90 anni compiuti. All età a scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Per i lavoratori: - L età minima di entrata del singolo Aderente/Assicurato è di 18 anni compiuti, l età massima 65 anni: pertanto l età a scadenza dell Aderente/Assicurato non deve superare i 75 anni compiuti. All età a scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ADERENTE/ASSICURATO L assicurazione qui descritta prevede come Aderenti/Assicurati le persone fisiche che abbiano richiesto ed ottenuto un prestito con una Banca/Finanziaria convenzionata. La garanzia consiste nell impegno della Società a pagare, in caso di morte dell Aderente/Assicurato prima della scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato inteso come la somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, attualizzate al TAN del finanziamento, al netto pertanto degli interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito. L importo del capitale assicurato viene di conseguenza scelto dall Aderente/Assicurato compatibilmente con l importo del prestito concesso dalla Banca/Finanziaria convenzionata. La prestazione è garantita dal versamento di un premio unico, dovuto in via anticipata alla data di decorrenza dell assicurazione. In caso di sopravvivenza dell Aderente/Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intenderà estinto ed il premio corrisposto definitivamente acquisito dalla Società. Il premio, le cui modalità di corresponsione sono indicate al punto 4 della presente sezione B, è utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dalle singole adesioni al contratto collettivo (rischio di mortalità). E escluso dalla garanzia soltanto il decesso dell Aderente/Assicurato causato da: - dolo del Contraente, dell Aderente/Assicurato o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell Aderente/Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero Premi A fronte della garanzia del pagamento delle prestazioni, così come indicato al precedente punto 3, il Contraente in nome e per conto del singolo Aderente/Assicurato dovrà corrispondere alla Società un
4 premio in un unica soluzione (premio unico) in via anticipata alla data di decorrenza dell assicurazione. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese e sottoscritte dall Aderente/Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni della Società, che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. Il premio pagato dal Contraente è determinato in relazione: - al livello di garanzia prestata; - alla durata contrattuale; - all età dell Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione. Modalità di pagamento dei premi Il premio è dovuto alla Società in unica soluzione dal Contraente in nome e per conto del singolo Aderente/Assicurato. La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle forme di pagamento. C. - INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE 5. - Regime Fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta. Detrazione fiscale dei premi Le Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall Aderente/Assicurato. In particolare, ai sensi del D.Lgs 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l aliquota del 19% all importo massimo di 1.291,14 euro. In virtù della riduzione di imposta della quale l Aderente/Assicurato viene a beneficiare, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore al premio versato. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti da Irpef e dall imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell Aderente/Assicurato. Non pignorabilità e non sequestrabilità Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono pignorabili e sequestrabili (art C.C.). Diritto proprio del Beneficiario Il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell Aderente/Assicurato non rientrano nell asse ereditario (art C.C.).
5 D. - ALTRE INFORMAZIONI SULLE ADESIONI 6. - Modalità di perfezionamento della posizione assicurativa L adesione si considera perfezionata e conclusa nel momento in cui il Contraente riceve il certificato di assicurazione quale attestazione dell avvenuta accettazione della Scheda di Adesione e a condizione che venga pagato il premio pattuito. L assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui per l Assicurato insorge una posizione debitoria, nei confronti del Beneficiario, a seguito dell erogazione di un prestito da questi erogatogli ed è attestato dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell assicurazione è pari alla durata del contratto di prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento contrattualmente prevista come ultima rata di restituzione del prestito Risoluzione dell assicurazione L assicurazione si estingue al verificarsi dei seguenti eventi: a. in caso di esercizio del diritto di recesso; b. in caso di decesso dell Aderente/Assicurato; c. alla scadenza dell assicurazione Diritto di recesso dal contratto Ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005 n. 209 il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l assicurazione è conclusa. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AXERIA PREVOYANCE S.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ Fax +39/02/ Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio Documenti da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all art. 7 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell art comma 2 C.C., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda Legge applicabile al contratto collettivo Al contratto si applica la Legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
6 11. - Lingua in cui è redatto il contratto collettivo Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, telefono +39/06/421331, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti Informativa in corso di contratto collettivo La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione del contratto collettivo. AXERIA PREVOYANCE S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Parte 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Scheda di Adesione, dal certificato di assicurazioni in formato elettronico relativamente a ciascun Assicurato secondo i termini stabiliti dalla specifica Convenzione e dai relativi allegati, sottoscritta tra la Società medesima ed il Contraente. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Aderente/Assicurato (Incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell'aderente/assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: -quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; -quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; b) di recedere dagli obblighi derivanti dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
7 Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione L assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui per l Assicurato insorge una posizione debitoria, nei confronti del Beneficiario, a seguito dell erogazione di un prestito da questi erogatogli ed è attestato dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a condizione che venga corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell assicurazione è pari alla durata del contratto di prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento contrattualmente prevista come ultima rata di restituzione del prestito. E prevista una flessibilità della durata in aumento pari a 90 giorni. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualsiasi possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo del Contraente, dell Aderente/Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Art. 5 - Limiti assuntivi - Modalità assuntive L Assicurato, all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, deve compilare la Scheda di Adesione fornita in formato elettronico dall Assicuratore al Contraente. Per i pensionati: L Assicurato deve avere all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione un età compresa tra 18 e 89 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 90 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro ,00 (cinquantacinquemila/00). Per i lavoratori: L Assicurato deve avere all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione un età compresa tra 18 e 65 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 75 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro ,00 (settantamila/00). Per capitali superiori compresi tra Euro ,00 (settantamila/00) ed Euro ,00 (centomila/00) è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica. Per gli Assicurati che a scadenza del contratto avranno un età superiore a 70 anni è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica a prescindere dall ammontare del capitale richiesto. La durata minima del prestito non può essere inferiore ad un anno (12 mesi) e quella massima non essere superiore a dieci anni (120 mesi). E prevista una flessibilità della durata in aumento di 90 giorni. Art. 6 - Prestazioni garantite In caso di morte dell Aderente/Assicurato la Società provvede ad effettuare il pagamento del capitale assicurato a seguito della richiesta del Contraente, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali e dalla specifica Convenzione sottoscritta tra le Parti. La Società entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta provvede a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi legali. Il pagamento dell indennizzo avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario.
8 In caso di sopravvivenza dell Aderente/Assicurato alla data di scadenza dell assicurazione, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società. Art. 7 - Premio Unico - Pagamento del premio Le prestazioni assicurate di cui al punto precedente sono garantite a condizione che il Contraente abbia in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati regolarmente corrisposto il premio unico. Il premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza delle prestazioni indicata nella Scheda di Adesione. Il premio è dovuto dal Contraente alla Società in un unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto ed in via anticipata alla data di decorrenza dello stesso. Art. 8 - Durata contrattuale La durata contrattuale della garanzia coincide con quella fissata per il finanziamento. E prevista una flessibilità in aumento di 90 giorni. In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa resta efficace con l assegnazione del beneficio delle prestazioni agli eredi legittimi dell Assicurato. Nel caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento al quale segua l erogazione di un nuovo finanziamento con Assicurato il medesimo soggetto verrà restituita la parte di premio non goduta al Contraente che provvederà ad effettuare il rimborso all Assicurato a seguito del pagamento del premio assicurativo sulla polizza di nuova emissione o a decurtarlo dal premio della nuova copertura assicurativa. Art. 9 - Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente polizza. Art Pagamenti della Società Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Aderente/Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento ed a titolo esemplificativo: a) il certificato di polizza ed eventuali appendici; b) il numero della pratica di prestito corrispondente all Assicurato deceduto; c) l ammontare esatto delle rate residue, relative al momento del decesso, quale risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito, nonché l ammontare delle rate residue attualizzate al tasso del TAN del contratto di finanziamento; d) certificato di morte in originale. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Art Tasse ed imposte Le imposte e le tasse - qualora presenti - relative all assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile all assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Art Diritto di recesso dal contratto Ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l assicurazione è conclusa. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:
9 AXERIA PREVOYANCE S.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ Fax +39/02/ Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna del certificato) il premio versato. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del Contraente. Parte 3 - GLOSSARIO Società: Impresa assicuratrice con la quale viene stipulato il contratto di assicurazione, ovvero la AXERIA PREVOYANCE S.A.. Contraente: Banca/Finanziaria che stipula il contratto collettivo, eroga il finanziamento e paga il premio in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati. Aderente/Assicurato: persona fisica alla quale il Contraente (in conto proprio o quale mandataria) ha concesso un prestito e che ha sottoscritto la Scheda di Adesione e sulla cui vita è stipulata l assicurazione. Beneficiario: soggetto a cui l Assicuratore deve corrispondere l indennizzo in caso di sinistro. Polizza Collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente nell interesse di un gruppo di Assicurati. Scheda di Adesione: documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che l Assicurato firma all atto della sottoscrizione del contratto di prestito. Certificato di assicurazione: documento attestante l avvenuta accettazione della Scheda di Adesione. Premio: somma dovuta alla Società.
10 SCHEDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE N. REC23 ASSICURANDO: cognome nome sesso nato/a a il età professione indirizzo di residenza città di residenza cap provincia decorrenza numero pratica TAN BENEFICIARIO (se diverso dal Contraente): denominazione sociale codice fiscale indirizzo Il sottoscritto, in qualità di Assicurando, dichiara di: non essere stato ricoverato in ospedale o in casa di cura negli ultimi cinque anni (salvo in caso di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); non essere in attesa di ricovero o intervento chirurgico; non essere in trattamento farmacologico continuativo; in caso affermativo specificare il trattamento farmacologico; non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell apparato respiratorio, malattie neurologiche, malattie croniche dell apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV; non percepire pensione o assegno di invalidità per infortunio o malattia o di non aver presentato domanda per ottenerla; dare il proprio consenso al Contraente a stipulare, in suo nome e per suo conto, le coperture assicurative previste nella Convenzione stipulata tra il Contraente e AXERIA PREVOYANCE S.A.; di autorizzare il Contraente a trattenere, in suo nome e per suo conto, il premio relativo alle coperture assicurative di cui al punto precedente in sede di liquidazione del prestito e di procedere al suo versamento a AXERIA PREVOYANCE S.A.; acconsentire esplicitamente, ai sensi dell art C.C., alla conclusione delle assicurazioni sulla propria persona nell ambito della Convenzione e dichiara di godere di buona salute. Prosciolgo dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino ed autorizzo sin d ora AXERIA PREVOYANCE S.A. all acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati. L Assicurando L Assicurando dichiara espressamente di aver ricevuto ed esaminato le Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione stipulata fra il Contraente e AXERIA PREVOYANCE S.A.. Dichiara altresì di essere consapevole che la revoca/recesso della presente Scheda di Adesione è subordinata alla revoca/recesso del contratto di prestito. L Assicurando Dichiara altresì di aver ricevuto la Informativa resa ai fini del D.Lgs 196/2003 e consente il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti previsti dalla Informativa e dalla normativa vigente. Luogo e data L Assicurando Mod. AP 01 Ed. 06/2009
11 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Scheda di Adesione e dal Certificato di Assicurazioni in formato elettronico relativamente a ciascun Assicurato secondo i termini stabiliti dalla specifica Convenzione e dai relativi allegati, sottoscritti tra la Società medesima ed il Contraente. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell Aderente/Assicurato (Incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell'aderente/assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) di contestare la validità del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; b) di recedere dagli obblighi derivanti dal contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Art. 3 Entrata in vigore dell'assicurazione L assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui per l Assicurato insorga una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario, a seguito dell erogazione di un prestito da questi erogatogli, ed è attestata dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a condizione che venga corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell assicurazione è pari alla durata del contratto di prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento contrattualmente prevista come ultima rata di restituzione del prestito: è prevista una flessibilità della durata in aumento pari a 90 giorni. Art. 4 Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualsiasi possa essere la causa, senza limiti territoriali. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo del Contraente, dell Aderente/Assicurato o del Beneficiario. b) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a delitti dolosi. c) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Art. 5 Limiti assuntivi Modalità assuntive L Assicurato, all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, deve compilare la Scheda di Adesione, fornita in formato elettronico dall Assicuratore al Contraente. Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro ,00 (settantamila/00). Per capitali superiori compresi tra Euro ,00 (settantamila/00) ed Euro ,00 (centomila/00) è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica. Per gli Assicurati che a scadenza del contratto avranno un età superiore a 70 anni è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica a prescindere dall ammontare del capitale richiesto. Mod. AP 01 Ed. 06/2009
12 La durata minima del prestito non può essere inferiore a un anno (12 mesi) e quella massima non essere superiore a dieci anni (120 mesi). E prevista una flessibilità della durata in aumento di 90 giorni. Per i pensionati L Assicurato deve avere, all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione, un età compresa tra 18 e 50 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 60 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Per i lavoratori L Assicurato deve avere, all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione, un età compresa tra 18 e 65 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 75 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Art. 6 Prestazioni garantite In caso di morte dell Aderente/Assicurato, la Società provvede ad effettuare il pagamento del capitale assicurato a seguito della richiesta del Contraente, nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali e dalla specifica Convenzione sottoscritta tra le Parti. La Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, provvede a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi legali. Il pagamento dell indennizzo avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario. In caso di sopravvivenza dell Aderente/Assicurato alla data di scadenza dell assicurazione, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società. Art. 7 Premio Unico Pagamento del premio Le prestazioni assicurate di cui al punto precedente sono garantite a condizione che il Contraente abbia, in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati, regolarmente corrisposto il premio unico. Il premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza delle prestazioni indicata nella Scheda di Adesione. Il premio è dovuto dal Contraente alla Società in un unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto ed in via anticipata alla data di decorrenza dello stesso. Art. 8 Durata contrattuale La durata contrattuale della garanzia coincide con quella fissata per il finanziamento. E prevista una flessibilità in aumento di 90 giorni. In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa resta efficace con l assegnazione del beneficio delle prestazioni agli eredi legittimi dell Assicurato. Nel caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento al quale segua l erogazione di un nuovo finanziamento con Assicurato il medesimo soggetto verrà restituita la parte di premio non goduta al Contraente, che provvederà ad effettuare il rimborso all Assicurato, a seguito del pagamento del premio assicurativo sulla polizza di nuova emissione, o a decurtarlo dal premio della nuova copertura assicurativa. Art. 9 Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente polizza. Art. 10 Pagamenti della Società Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Aderente/Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento ed a titolo esemplificativo: a) il certificato di polizza ed eventuali appendici; b) il numero della pratica di prestito corrispondente all Assicurato deceduto; Mod. AP 01 Ed. 06/2009
13 c) l ammontare esatto delle rate residue, relative al momento del decesso, quale risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito, nonché l ammontare delle rate residue attualizzate al tasso del TAN del contratto di finanziamento; c) certificato di morte in originale. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Art. 11 Tasse ed imposte Le imposte e le tasse qualora presenti relative all assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile all assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Art. 12 Diritto di recesso dal contratto Ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l assicurazione è conclusa. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AXERIA PREVOYANCE S.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ e fax +39/02/ Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna del certificato) il premio versato. Art. 13 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede del Contraente. Mod. AP 01 Ed. 06/2009
14 Mod. AP 01 Ed. 06/2009
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.
NOTA INFORMATIVA POLIZZA CONVENZIONE FIDI XXX La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP.
DettagliNota Informativa. Distribuito da
Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO
DettagliPOLIZZA COLLETTIVA N. Ultimo aggiornamento del documento 26.05.2014 Contraente Denominazione Ragione sociale CF/ Partita IVA Sede in Via
MODULO DI ADESIONE POLIZZA COLLETTIVA N. Ultimo aggiornamento del documento 26.05.2014 Contraente Denominazione Ragione sociale CF/ Partita IVA Sede in Via Costi a carico del Contraente Premio unico *
DettagliData ultimo aggiornamento: 07/2014
TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela
DettagliDL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24
DettagliTutti i dati contenenti nei documenti facenti parte del Fascicolo Informativo sono aggiornati al 1/04/2012
Fascicolo Informativo POLIZZA COLLETTIVA CON APPLICAZIONI INDIVIDUALI DI ASSICURAZIONE - TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE A PREMIO UNICO Contratto abbinabile a prestiti personali
DettagliAssicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:
POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
DettagliCircolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nella presente polizza i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Agenzia: l Intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro
DettagliL ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012
DettagliModulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO
Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare
DettagliARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliOGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
DettagliIstruzioni per la compilazione del form di richiesta attivazione polizza TCM ENPAM Mod.NL/0019/2 - Ed. 07.2014
Istruzioni per la compilazione del form di richiesta attivazione polizza TCM ENPAM Mod.NL/0019/2 - Ed. 07.2014 Il form di richiesta attivazione polizza, che funge anche da preventivatore, è in formato
DettagliFascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)
Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione
DettagliNOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma
UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliAssicurato/Beneficiario: il soggetto cui l Impresa deve corrispondere l indennizzo in caso di sinistro.
Condizioni di Assicurazione della Polizza per l Assicurazione sul Credito a garanzia delle perdite patrimoniali derivanti dalla Contraente in caso di perdita dell impiego del mutuatario relativa a prestiti
DettagliPROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI PENSIONE N:
Net Insurance Life S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A. Sede Legale Via dei Giuochi Istmici, 40-00135 Roma Tel. 06 36724.1 - Fax 06 36724.800 C.P. 6252-00195 Roma
DettagliNOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia
Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo
DettagliAvvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva
DettagliNET INSURANCE LIFE S.p.A.
1 NET INSURANCE LIFE S.p.A. CRITERI ASSUNTIVI COMPARTO PENSIONATI 1. PENSIONI CEDIBILI 2. CRITERI ASSUNTIVI 3. MODULISTICA NECESSARIA 2 Al fine di riconoscere la fattibilità di una operazione di Cessione
DettagliCod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di
SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla
Dettaglideve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa b. Condizioni di assicurazione
DettagliCPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1
CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale
DettagliCondizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum
DettagliPROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE/DELEGA DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO N:
Net Insurance Life S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A. Sede Legale Via dei Giuochi Istmici, 40-00135 Roma Tel. 06 36724.1 - Fax 06 36724.800 C.P. 6252-00195 Roma
DettagliGuida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP
Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al
DettagliSCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO
SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni
DettagliCPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3
CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale
DettagliPolizza collettiva Temporanea Caso Morte
Polizza collettiva Temporanea Caso Morte Tariffa 1144 Ed. Maggio 2011 Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa, condizioni di assicurazione, glossario e polizza - deve essere consegnato
DettagliAssicurazione Collettiva ERBAVOGLIO
Assicurazione Collettiva ERBAVOGLIO Convenzione n. 500.053 - Tariffa IUP117A - Ed. maggio 2014 Contratto di puro rischio Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni
DettagliIL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
CREDIT PROTECTION PICCOLE E MEDIE IMPRESE A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK CHIROGRAFARI/IPOTECARI ED ALLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON PIANO DI RIMBORSO PROGRAMMATO FINANZIATA
DettagliRISPARMIO PLUS COUPON
RISPARMIO PLUS COUPON NOTA INFORMATIVA 2005 ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE E CEDOLA ANNUALE DI IMPORTO COSTANTE Leggere
DettagliPROTEZIONE PER LA CESSIONE DEL QUINTO
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa PROTEZIONE PER LA CESSIONE DEL QUINTO ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO E A CAPITALE DECRESCENTE Il presente Fascicolo
DettagliPiu sicurezza per chi guarda al futuro. CARISMI CARISMIPIU SERENITÀ
CARISMI Piu sicurezza per chi guarda al futuro. SERENITÀ CARISMIPIU N O T A I N F O R M A T I V A CARISMI PIÙ SERENITÀ NOTA INFORMATIVA MOD. 006 ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliPolizza collettiva Temporanea Caso Morte
Polizza collettiva Temporanea Caso Morte INPDAP Tariffa 1145 Ed. Maggio 2011 Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa, condizioni di assicurazione, glossario e polizza - deve essere
DettagliCARIFECap CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA NOTA INFORMATIVA
CARIFECap CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA NOTA INFORMATIVA CAPITALIZZAZIONE CARIFECap NOTA INFORMATIVA 2004 Contratto di capitalizzazione finanziaria a premio unico e premi unici aggiuntivi Leggere attentamente
DettagliContratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale
Alleanza Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Generali Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale Condizioni Contrattuali Regolamento Gestione interna separata
DettagliEssenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva
Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Sella Holding Banca SpA (timbro dell intermediario) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliModulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO
Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)
DettagliOBIETTIVO PROTEZIONE PLUS
COMPENSATIVA DEL BOLLO UFFICIO DEL REGISTRO DI OBIETTIVO PROTEZIONE PLUS Nota Informativa ED. APRILE 2004 ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI CON GARANZIE ACCESSORIE
DettagliALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA 1 SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L EROGAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, A VALERE SUL 1 BANDO DELL ASSE 4 DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA
DettagliSCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013
TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
DettagliSCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New
SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection
DettagliCOPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE
COPERTURA ASCURATIVA CASO MORTE ABBINATA A PRESTITI RIMBORSABILI MEDIANTE CESONE DEL QUINTO O DELEGA DELLO STIPENDIO O DELLA PENONE Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa b)
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SOLUZIONE PRESTITO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SOLUZIONE PRESTITO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa vita b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario c. Condizioni di
Dettaglideve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa b. Condizioni di assicurazione
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente
DettagliRICHIESTA DI ADESIONE POLIZZA 4872
1) Dati Assicurando Cognome RICHIESTA DI ADESIONE POLIZZA 4872 Nome Indirizzo Località Prov. CAP Data nascita Luogo nascita Prov. Codice fiscale Professione Documento (tipo, numero, data e luogo emissione)
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliUD7 I prestiti garantiti
UD7 UD7 I prestiti garantiti La cessione del quinto e la polizza obbligatoria La struttura: una polizza obbligatoria con caratteristiche fissate dalla legge; prestazioni: morte o perdita di impiego del
DettagliPREVIDENZA VIP a premio ricorrente
PREVIDENZA VIP a premio ricorrente Nota Informativa 2004 Mod. 16016 ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO RICORRENTE E A PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso - Invalidità
DettagliSpett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentopolizzemutui@isvap.
Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentopolizzemutui@isvap.it Milano, 16 aprile 2012 OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su: Documento
DettagliAvipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
Avipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva INFORMAZIONE DA RENDERE ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Art. 49 Regolamento
DettagliRICHIESTA DI ADESIONE POLIZZA 4872
RICHIESTA DI ADESIONE POLIZZA 4872 1) Dati Assicurando Cognome Nome Indirizzo Località Prov. CAP Data nascita Luogo nascita Prov. Codice fiscale Professione Documento (tipo, numero, data e luogo emissione)
DettagliPOLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA
POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente
Dettaglideve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa b. Condizioni di assicurazione
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione,
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da
DettagliPolizza Protezione Mutuo
Polizza Protezione Mutuo Mod. CPM01_053 - Edizione 06/10 Il presente Fascicolo informativo contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario, Informativa sul trattamento dei dati personali,
DettagliFONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE
FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata
DettagliDELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Modulo PENS_FCN_UC Agg. n. 006 Data aggiornamento 02.04.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito Finanziatore
Dettaglideve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa b. Condizioni di assicurazione
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO
CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di
DettagliLIFE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE
LIFE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE Il presente fascicolo informativo contente: Nota informativa Condizioni contrattuali Glossario deve essere consegnato al Contraente prima
Dettaglideve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa b. Condizioni di assicurazione
DettagliINFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all
DettagliAllianz Special Capital
Allianz Special Capital Condizioni contrattuali Tariffa AZ SC Mod. 5504 - Edizione Marzo 2008 ALLIANZ Special Capital Sommario 1 Disciplina del contratto 2 Condizioni Contrattuali NEUTROV - D05 pagina
DettagliCONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SOLUZIONE PRESTITO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SOLUZIONE PRESTITO Il presente p Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa vita b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario c. Condizioni di
DettagliCONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita. Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Cittadinanza. C.A.P. Città Prov.
Proposta di Assicurazione, Pagina 1 di 4 Proposta di Assicurazione LIBERA MENTE Proposta Numero di proposta CONTRAENTE (ASSICURATO) Cognome Nome Sesso: M F Data di nascita Mod. LMPS02 Ed. 05/2011 Comune
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6
CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
DettagliCESSIONE PENSIONATI Limiti di durata
Limiti età anagrafica: vedi criteri Futuro riportati sul Manuale Operativo suddetta data siano trascorsi più di 6 mesi, l'età del cedente viene aumentata di un anno. Montante massimo assicurabile: 30.000.
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO
CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di
Dettagliper i casi di decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave
CREDITOR PROTECTION INSURANCE IMPRESE RECALL A PREMIO UNICO ABBINATE AI MUTUI IPOTECARI ED APERTURE DI CREDITO IPOTECARIE (TARIFFA CPI9) ED AI MUTUI CHIROGRAFARI ED APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE (TARIFFA
DettagliCONVENZIONE N. 1013020
CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA Il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliCOPERTURE ASSICURATIVE COLLETTIVE E FACOLTATIVE
CREDITOR PROTECTION PICCOLE IMPRESE A PREMIO UNICO ABBINATE AI MUTUI CHIROGRAFARI/IPOTECARI (Tariffe CPI2-CPI5) ED ALLE APERTURE DI CREDITO CHIROGRAFARIE/IPOTECARIE (Tariffe CPI1-CPI4) COPERTURE ASSICURATIVE
DettagliFOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive
DettagliCONVENZIONE N. 1013021
CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE per ISCRITTI AL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA Il FONDO
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE
ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliCREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da
DettagliScheda Sintetica - Informazioni Generali
Scheda Sintetica - Informazioni Generali La parte Informazioni Generali, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali
DettagliAvipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
Avipop Vita S.p.A. Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva INFORMAZIONE DA RENDERE ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Art. 49 Regolamento
Dettagli1. LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA
La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 20 aprile 2009 ed è valida a partire dal 23 aprile 2009. PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI A) INFORMAZIONI GENERALI 1. LA SOCIETÀ
Dettaglideve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a. Nota informativa b. Condizioni di assicurazione
DettagliCOPERTURE ASSICURATIVE di prestiti rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento
FASCICOLO INFORMATIVO DANNI COPERTURE ASSICURATIVE di prestiti rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o delegazione di pagamento POLIZZA CQS Convenzione Numero: 7055 Prestazioni assicurate
DettagliSpett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.
Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.it Milano, 09 luglio 2009 OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su: documento
DettagliPrestiti Personali POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CREDIT PROTECTION
Prestiti Personali POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CREDIT PROTECTION Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Fac-simile Dichiarazione di
Dettagli