AXERIA PREVOYANCE S.A. FASCICOLO INFORMATIVO. Convenzioni PRESTITI. deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione.

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1 AXERIA PREVOYANCE S.A. FASCICOLO INFORMATIVO Convenzioni PRESTITI Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Scheda di Adesione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 Parte 1 - NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SULLE ADESIONI A. - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. - Informazioni generali AXERIA PREVOYANCE S.A. Società di diritto francese appartenente al Gruppo APRIL Capitale Sociale ,00 Sede legale in Lione (Francia), Boulevard Vivier Merle 83/85 Iscritta nel Registro delle Imprese di Lione (Francia) n RCS Impresa assicurativa iscritta presso l Autorità di Vigilanza francese ACAM (Autorité de Controle des Assurances et des Mutuelles) n Società operante in Italia in regime di stabilimento con uffici in Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ AXERIA PREVOYANCE S.A. è sottoposta in Francia al controllo dell autorità di vigilanza denominata Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM). Le società di revisione sono: Mazars e Guerard Deloitte Le Premium 185, Avenue Charles de Gaulle 131, Boulevard Stalingrad Neuilly sur Seine Cedex Villeurbanne Cedex FRANCE FRANCE 2. - Conflitto di interesse Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso, l Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all Assicurato.

3 B. - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. - Prestazioni assicurative Le prestazioni assicurative di seguito indicate sono operanti per tutta la durata dell assicurazione, ovvero per l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza. Le prestazioni assicurative sono predisposte per durate fino a 10 anni. Per i pensionati: - L età minima di entrata del singolo Aderente/Assicurato è di 18 anni compiuti, l età massima 89 anni: pertanto l età a scadenza dell Aderente/Assicurato non deve superare i 90 anni compiuti. All età a scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Per i lavoratori: - L età minima di entrata del singolo Aderente/Assicurato è di 18 anni compiuti, l età massima 65 anni: pertanto l età a scadenza dell Aderente/Assicurato non deve superare i 75 anni compiuti. All età a scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ADERENTE/ASSICURATO L assicurazione qui descritta prevede come Aderenti/Assicurati le persone fisiche che abbiano richiesto ed ottenuto un prestito con una Banca/Finanziaria convenzionata. La garanzia consiste nell impegno della Società a pagare, in caso di morte dell Aderente/Assicurato prima della scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato inteso come la somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, attualizzate al TAN del finanziamento, al netto pertanto degli interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito. L importo del capitale assicurato viene di conseguenza scelto dall Aderente/Assicurato compatibilmente con l importo del prestito concesso dalla Banca/Finanziaria convenzionata. La prestazione è garantita dal versamento di un premio unico, dovuto in via anticipata alla data di decorrenza dell assicurazione. In caso di sopravvivenza dell Aderente/Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intenderà estinto ed il premio corrisposto definitivamente acquisito dalla Società. Il premio, le cui modalità di corresponsione sono indicate al punto 4 della presente sezione B, è utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dalle singole adesioni al contratto collettivo (rischio di mortalità). E escluso dalla garanzia soltanto il decesso dell Aderente/Assicurato causato da: - dolo del Contraente, dell Aderente/Assicurato o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell Aderente/Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero Premi A fronte della garanzia del pagamento delle prestazioni, così come indicato al precedente punto 3, il Contraente in nome e per conto del singolo Aderente/Assicurato dovrà corrispondere alla Società un

4 premio in un unica soluzione (premio unico) in via anticipata alla data di decorrenza dell assicurazione. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese e sottoscritte dall Aderente/Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni della Società, che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. Il premio pagato dal Contraente è determinato in relazione: - al livello di garanzia prestata; - alla durata contrattuale; - all età dell Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione. Modalità di pagamento dei premi Il premio è dovuto alla Società in unica soluzione dal Contraente in nome e per conto del singolo Aderente/Assicurato. La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle forme di pagamento. C. - INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE 5. - Regime Fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta. Detrazione fiscale dei premi Le Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall Aderente/Assicurato. In particolare, ai sensi del D.Lgs 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l aliquota del 19% all importo massimo di 1.291,14 euro. In virtù della riduzione di imposta della quale l Aderente/Assicurato viene a beneficiare, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore al premio versato. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti da Irpef e dall imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell Aderente/Assicurato. Non pignorabilità e non sequestrabilità Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono pignorabili e sequestrabili (art C.C.). Diritto proprio del Beneficiario Il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell Aderente/Assicurato non rientrano nell asse ereditario (art C.C.).

5 D. - ALTRE INFORMAZIONI SULLE ADESIONI 6. - Modalità di perfezionamento della posizione assicurativa L adesione si considera perfezionata e conclusa nel momento in cui il Contraente riceve il certificato di assicurazione quale attestazione dell avvenuta accettazione della Scheda di Adesione e a condizione che venga pagato il premio pattuito. L assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui per l Assicurato insorge una posizione debitoria, nei confronti del Beneficiario, a seguito dell erogazione di un prestito da questi erogatogli ed è attestato dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell assicurazione è pari alla durata del contratto di prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento contrattualmente prevista come ultima rata di restituzione del prestito Risoluzione dell assicurazione L assicurazione si estingue al verificarsi dei seguenti eventi: a. in caso di esercizio del diritto di recesso; b. in caso di decesso dell Aderente/Assicurato; c. alla scadenza dell assicurazione Diritto di recesso dal contratto Ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005 n. 209 il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l assicurazione è conclusa. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AXERIA PREVOYANCE S.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ Fax +39/02/ Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio Documenti da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all art. 7 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell art comma 2 C.C., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda Legge applicabile al contratto collettivo Al contratto si applica la Legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

6 11. - Lingua in cui è redatto il contratto collettivo Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, telefono +39/06/421331, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti Informativa in corso di contratto collettivo La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione del contratto collettivo. AXERIA PREVOYANCE S.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Parte 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Scheda di Adesione, dal certificato di assicurazioni in formato elettronico relativamente a ciascun Assicurato secondo i termini stabiliti dalla specifica Convenzione e dai relativi allegati, sottoscritta tra la Società medesima ed il Contraente. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Aderente/Assicurato (Incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell'aderente/assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: -quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; -quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; b) di recedere dagli obblighi derivanti dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

7 Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione L assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui per l Assicurato insorge una posizione debitoria, nei confronti del Beneficiario, a seguito dell erogazione di un prestito da questi erogatogli ed è attestato dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a condizione che venga corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell assicurazione è pari alla durata del contratto di prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento contrattualmente prevista come ultima rata di restituzione del prestito. E prevista una flessibilità della durata in aumento pari a 90 giorni. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualsiasi possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo del Contraente, dell Aderente/Assicurato o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Art. 5 - Limiti assuntivi - Modalità assuntive L Assicurato, all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, deve compilare la Scheda di Adesione fornita in formato elettronico dall Assicuratore al Contraente. Per i pensionati: L Assicurato deve avere all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione un età compresa tra 18 e 89 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 90 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro ,00 (cinquantacinquemila/00). Per i lavoratori: L Assicurato deve avere all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione un età compresa tra 18 e 65 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 75 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro ,00 (settantamila/00). Per capitali superiori compresi tra Euro ,00 (settantamila/00) ed Euro ,00 (centomila/00) è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica. Per gli Assicurati che a scadenza del contratto avranno un età superiore a 70 anni è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica a prescindere dall ammontare del capitale richiesto. La durata minima del prestito non può essere inferiore ad un anno (12 mesi) e quella massima non essere superiore a dieci anni (120 mesi). E prevista una flessibilità della durata in aumento di 90 giorni. Art. 6 - Prestazioni garantite In caso di morte dell Aderente/Assicurato la Società provvede ad effettuare il pagamento del capitale assicurato a seguito della richiesta del Contraente, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali e dalla specifica Convenzione sottoscritta tra le Parti. La Società entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta provvede a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi legali. Il pagamento dell indennizzo avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario.

8 In caso di sopravvivenza dell Aderente/Assicurato alla data di scadenza dell assicurazione, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società. Art. 7 - Premio Unico - Pagamento del premio Le prestazioni assicurate di cui al punto precedente sono garantite a condizione che il Contraente abbia in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati regolarmente corrisposto il premio unico. Il premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza delle prestazioni indicata nella Scheda di Adesione. Il premio è dovuto dal Contraente alla Società in un unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto ed in via anticipata alla data di decorrenza dello stesso. Art. 8 - Durata contrattuale La durata contrattuale della garanzia coincide con quella fissata per il finanziamento. E prevista una flessibilità in aumento di 90 giorni. In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa resta efficace con l assegnazione del beneficio delle prestazioni agli eredi legittimi dell Assicurato. Nel caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento al quale segua l erogazione di un nuovo finanziamento con Assicurato il medesimo soggetto verrà restituita la parte di premio non goduta al Contraente che provvederà ad effettuare il rimborso all Assicurato a seguito del pagamento del premio assicurativo sulla polizza di nuova emissione o a decurtarlo dal premio della nuova copertura assicurativa. Art. 9 - Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente polizza. Art Pagamenti della Società Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Aderente/Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento ed a titolo esemplificativo: a) il certificato di polizza ed eventuali appendici; b) il numero della pratica di prestito corrispondente all Assicurato deceduto; c) l ammontare esatto delle rate residue, relative al momento del decesso, quale risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito, nonché l ammontare delle rate residue attualizzate al tasso del TAN del contratto di finanziamento; d) certificato di morte in originale. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Art Tasse ed imposte Le imposte e le tasse - qualora presenti - relative all assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile all assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Art Diritto di recesso dal contratto Ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l assicurazione è conclusa. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

9 AXERIA PREVOYANCE S.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ Fax +39/02/ Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna del certificato) il premio versato. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del Contraente. Parte 3 - GLOSSARIO Società: Impresa assicuratrice con la quale viene stipulato il contratto di assicurazione, ovvero la AXERIA PREVOYANCE S.A.. Contraente: Banca/Finanziaria che stipula il contratto collettivo, eroga il finanziamento e paga il premio in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati. Aderente/Assicurato: persona fisica alla quale il Contraente (in conto proprio o quale mandataria) ha concesso un prestito e che ha sottoscritto la Scheda di Adesione e sulla cui vita è stipulata l assicurazione. Beneficiario: soggetto a cui l Assicuratore deve corrispondere l indennizzo in caso di sinistro. Polizza Collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente nell interesse di un gruppo di Assicurati. Scheda di Adesione: documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che l Assicurato firma all atto della sottoscrizione del contratto di prestito. Certificato di assicurazione: documento attestante l avvenuta accettazione della Scheda di Adesione. Premio: somma dovuta alla Società.

10 SCHEDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE N. REC23 ASSICURANDO: cognome nome sesso nato/a a il età professione indirizzo di residenza città di residenza cap provincia decorrenza numero pratica TAN BENEFICIARIO (se diverso dal Contraente): denominazione sociale codice fiscale indirizzo Il sottoscritto, in qualità di Assicurando, dichiara di: non essere stato ricoverato in ospedale o in casa di cura negli ultimi cinque anni (salvo in caso di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); non essere in attesa di ricovero o intervento chirurgico; non essere in trattamento farmacologico continuativo; in caso affermativo specificare il trattamento farmacologico; non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell apparato respiratorio, malattie neurologiche, malattie croniche dell apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV; non percepire pensione o assegno di invalidità per infortunio o malattia o di non aver presentato domanda per ottenerla; dare il proprio consenso al Contraente a stipulare, in suo nome e per suo conto, le coperture assicurative previste nella Convenzione stipulata tra il Contraente e AXERIA PREVOYANCE S.A.; di autorizzare il Contraente a trattenere, in suo nome e per suo conto, il premio relativo alle coperture assicurative di cui al punto precedente in sede di liquidazione del prestito e di procedere al suo versamento a AXERIA PREVOYANCE S.A.; acconsentire esplicitamente, ai sensi dell art C.C., alla conclusione delle assicurazioni sulla propria persona nell ambito della Convenzione e dichiara di godere di buona salute. Prosciolgo dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino ed autorizzo sin d ora AXERIA PREVOYANCE S.A. all acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati. L Assicurando L Assicurando dichiara espressamente di aver ricevuto ed esaminato le Condizioni di Assicurazione relative alla Convenzione stipulata fra il Contraente e AXERIA PREVOYANCE S.A.. Dichiara altresì di essere consapevole che la revoca/recesso della presente Scheda di Adesione è subordinata alla revoca/recesso del contratto di prestito. L Assicurando Dichiara altresì di aver ricevuto la Informativa resa ai fini del D.Lgs 196/2003 e consente il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti previsti dalla Informativa e dalla normativa vigente. Luogo e data L Assicurando Mod. AP 01 Ed. 06/2009

11 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Scheda di Adesione e dal Certificato di Assicurazioni in formato elettronico relativamente a ciascun Assicurato secondo i termini stabiliti dalla specifica Convenzione e dai relativi allegati, sottoscritti tra la Società medesima ed il Contraente. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell Aderente/Assicurato (Incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell'aderente/assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) di contestare la validità del contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; b) di recedere dagli obblighi derivanti dal contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Art. 3 Entrata in vigore dell'assicurazione L assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui per l Assicurato insorga una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario, a seguito dell erogazione di un prestito da questi erogatogli, ed è attestata dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione, a condizione che venga corrisposto il premio contrattualmente previsto. La durata dell assicurazione è pari alla durata del contratto di prestito e la data di scadenza coincide con la data di pagamento contrattualmente prevista come ultima rata di restituzione del prestito: è prevista una flessibilità della durata in aumento pari a 90 giorni. Art. 4 Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualsiasi possa essere la causa, senza limiti territoriali. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo del Contraente, dell Aderente/Assicurato o del Beneficiario. b) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a delitti dolosi. c) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Art. 5 Limiti assuntivi Modalità assuntive L Assicurato, all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, deve compilare la Scheda di Adesione, fornita in formato elettronico dall Assicuratore al Contraente. Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari ad Euro ,00 (settantamila/00). Per capitali superiori compresi tra Euro ,00 (settantamila/00) ed Euro ,00 (centomila/00) è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica. Per gli Assicurati che a scadenza del contratto avranno un età superiore a 70 anni è richiesta la compilazione del rapporto di visita medica a prescindere dall ammontare del capitale richiesto. Mod. AP 01 Ed. 06/2009

12 La durata minima del prestito non può essere inferiore a un anno (12 mesi) e quella massima non essere superiore a dieci anni (120 mesi). E prevista una flessibilità della durata in aumento di 90 giorni. Per i pensionati L Assicurato deve avere, all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione, un età compresa tra 18 e 50 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 60 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Per i lavoratori L Assicurato deve avere, all atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione, un età compresa tra 18 e 65 anni. L età massima a scadenza non può superare il limite massimo di 75 anni compiuti. All età di scadenza è ammessa una flessibilità in aumento di 90 giorni. Art. 6 Prestazioni garantite In caso di morte dell Aderente/Assicurato, la Società provvede ad effettuare il pagamento del capitale assicurato a seguito della richiesta del Contraente, nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali e dalla specifica Convenzione sottoscritta tra le Parti. La Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, provvede a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi legali. Il pagamento dell indennizzo avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario. In caso di sopravvivenza dell Aderente/Assicurato alla data di scadenza dell assicurazione, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società. Art. 7 Premio Unico Pagamento del premio Le prestazioni assicurate di cui al punto precedente sono garantite a condizione che il Contraente abbia, in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati, regolarmente corrisposto il premio unico. Il premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza delle prestazioni indicata nella Scheda di Adesione. Il premio è dovuto dal Contraente alla Società in un unica soluzione al momento del perfezionamento del contratto ed in via anticipata alla data di decorrenza dello stesso. Art. 8 Durata contrattuale La durata contrattuale della garanzia coincide con quella fissata per il finanziamento. E prevista una flessibilità in aumento di 90 giorni. In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, la copertura assicurativa resta efficace con l assegnazione del beneficio delle prestazioni agli eredi legittimi dell Assicurato. Nel caso di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento al quale segua l erogazione di un nuovo finanziamento con Assicurato il medesimo soggetto verrà restituita la parte di premio non goduta al Contraente, che provvederà ad effettuare il rimborso all Assicurato, a seguito del pagamento del premio assicurativo sulla polizza di nuova emissione, o a decurtarlo dal premio della nuova copertura assicurativa. Art. 9 Cessione dei diritti L Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente polizza. Art. 10 Pagamenti della Società Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Aderente/Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento ed a titolo esemplificativo: a) il certificato di polizza ed eventuali appendici; b) il numero della pratica di prestito corrispondente all Assicurato deceduto; Mod. AP 01 Ed. 06/2009

13 c) l ammontare esatto delle rate residue, relative al momento del decesso, quale risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito, nonché l ammontare delle rate residue attualizzate al tasso del TAN del contratto di finanziamento; c) certificato di morte in originale. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Art. 11 Tasse ed imposte Le imposte e le tasse qualora presenti relative all assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile all assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Art. 12 Diritto di recesso dal contratto Ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui l assicurazione è conclusa. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: AXERIA PREVOYANCE S.A. Via Vittor Pisani, Milano Tel. +39/02/ e fax +39/02/ Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna del certificato) il premio versato. Art. 13 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede del Contraente. Mod. AP 01 Ed. 06/2009

14 Mod. AP 01 Ed. 06/2009

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