Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai sistemi di gestione aziendale e consulenza di direzione.

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1 Certificato N Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2008 Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai sistemi di gestione aziendale e consulenza di direzione Il punto di vista su Anno 6 n 09 Mensile di informazione per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI Indice delle NOTIZIE (N) -N1) Privacy: Videosorveglianza nel rispetto dei diritti dei lavoratori; Il datore di lavoro può indagare sulla veridicità del certificato di malattia del lavoratore? -N2) Ambiente: SISTRI: nessuna sanzione per 10 mesi -N3) Ambiente: EMISSIONI IN ATMOSFERA: si avvicina la scadenza del 31 dicembre N4) Sicurezza sul lavoro: Allargata la tutela dei lavoratori in missione -N5) D.Lgs. 231/01: Eliminati i reati privacy dalla responsabilità 231 -N6) Privacy: Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati prende forma -N7) Qualità: Revisione ISO 9001, l'italia vota contro la bozza Corsi tenuti da Studio Violi, in collaborazione con Promec Azienda Speciale CCIAA Modena: a) Progettazione, sviluppo, miglioramento del Sistema di Gestione per la Sicurezza secondo la OHSAS 18001: (12 novembre); b) Tecniche e modalità di comportamenti in caso di visite ispettive delle autorità di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro (AUSL, VVF): indicazioni, guida pratica documenti da esibire, sanzioni (19 novembre); c) Progettazione, sviluppo, miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la UNI EN ISO 9001: 2008 (21-22 novembre); d) Tecniche e modalità per una riunione periodica per la sicurezza efficace: aspetti gestionali e relazionali della sicurezza in azienda, principi ed esempi di gestione dell aula di formazione, registrazione, analisi e comunicazione degli infortuni e mancati infortuni. (26 novembre); SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO Sul sito della DPL di Modena sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro, fra cui: Lesioni colpose e misure interdittive per l azienda - sentenza n del 16 ottobre 2013 Reato penale la mancata esibizione di documenti agli ispettori del lavoro - sentenza n del 15 ottobre 2013 AFORISMA DEL MESE Il problema non è mai come farsi venire in mente qualcosa di nuovo e innovativo ma come eliminare le vecchie convinzioni " Dee Hock (fondatore di Visa) Tel Fax: giorgiovioli@libero.it info@studiovioli.com giorgiovioli@pec.it Web: Skype: giorgioviolilibero < Via per Capanna Tassone, Ospitale Fanano (MO) PI/CF Reg. Imp. di Modena: Cap. Soc I.V.

2 Notizie -N1) Privacy: Videosorveglianza nel rispetto dei diritti dei lavoratori; Il datore di lavoro può indagare sulla veridicità del certificato di malattia del lavoratore? 1. Videosorveglianza nel rispetto dei diritti dei lavoratori: È illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali ovvero di un autorizzazione da parte del competente ufficio del Ministero del Lavoro. Su tale presupposto poggia un recente provvedimento del Garante in merito all istallazione di telecamere, alcune delle quali con la possibilità teorica di visione da remoto, presso quattro punti vendita di una società specializzata nella commercializzazione di prodotti di abbigliamento. Dall istruttoria era emerso, in particolare, che l uso di dette apparecchiature riguardava l area vendite, ben potendo configurare, per la presenza in tali spazi del personale dipendente, uno strumento di controllo a distanza dell attività dei lavoratori. Orbene, giova ricordare come, a mente del secondo comma dell art. 4 L. n. 300/1970 (c.d Statuto dei lavoratori), un siffatto utilizzo sia lecito esclusivamente laddove reso necessario da esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza sul lavoro e, come detto, condizionatamente ad accordi con le rappresentanze sindacali o, in difetto, all autorizzazione da parte del competente organo periferico del Ministero del Lavoro. Nel caso che ci occupa l installazione del sistema di videosorveglianza da parte dell azienda era avvenuto nel mancato rispetto di tali ultime garanzie, risultando il descritto trattamento effettuato in violazione della disciplina di settore. Nondimeno, per un diverso aspetto, vista l estensione dell area oggetto di rilevamento e le modalità di ripresa, era apparsa inadeguata l affissione delle informative semplificata solo in prossimità degli accessi ai locali. 2. Il datore di lavoro può indagare sulla veridicità del certificato di malattia del lavoratore?: ell'ambito dell'attività di verifica sullo stato di assenza per malattia del dipendente da parte dell'amministrazione di appartenenza, deve ritenersi ammissibile, in relazione alla normativa in tema di riservatezza e ai provvedimenti del Garante Privacy in materia, che il capo dell'ufficio contatti direttamente il sanitario, redattore del certificato telematico di malattia, per sincerarsi della sua veridicità e chiedere notizie sul rientro in servizio del dipendente? La risposta è negativa. L amministrazione datrice di lavoro non può certo svolgere indagini sulla veridicità della certificazione dello stato di malattia del dipendente, né il medico curante è tenuto a fornire alcuna indicazione in tal senso. Ove l ente avesse dei concreti dubbi in merito, potrebbe eventualmente promuovere ogni azione giudiziaria anche in sede penale per addivenire ad una pronuncia che sancisca o meno la veridicità del certificato di malattia, o la eventuale falsità dello stato di malattia del dipendente. Anche il rientro del dipendente sul posto di lavoro dipende dalla patologia riscontrata dal medico curante e qualsiasi informazione sullo stato della predetta malattia, resa all amministrazione datrice di lavoro, costituirebbe certo un comportamento illegittimo del medico, che non può certo divulgare informazioni sullo stato di salute dei suoi pazienti. 2

3 -N2) SISTRI: nessuna sanzione per 10 mesi La conversione in legge del DL 101/2013, come indicato in una nuova circolare del Ministero dell'ambiente, introduce varie modifiche al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Moratoria di dieci mesi per le nuove sanzioni. La conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 decreto che si occupa anche (art.11) di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - è avvenuta con sensibili modifiche al SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, innanzitutto in relazione alle sanzioni. Con il nuovo comma 3-bis, aggiunto all originario articolo 11 del DL 101/2013, si indica che per i primi 10 mesi dalla partenza del SISTRI (1 ottobre 2013), e quindi fino al 31 luglio 2014, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Inoltre ci sono altre modifiche ai commi dell originario articolo 11 del decreto legge 101/2013. Per facilitare il lavoro di chi deve adeguarsi a questo sistema, che ha avuto nel tempo continue modifiche e interruzioni, il Ministero dell'ambiente ha diramato una nuova circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del SISTRI". La Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 per l applicazione dell articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituisce la Nota esplicativa pubblicata in attesa della successiva conversione del DL 101/2013. Riprendiamo dalla circolare alcune delle novità, ad esempio in merito all obbligo di adesione al sistema, dovute alle modifiche della legge di conversione n. 125/2013 rispetto al testo originario del DL. La legge di conversione 125/2013: - ha precisato che l obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani ; - ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri; - ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell attività di detti operatori, è prevista l adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del

4 Riguardo poi alle sanzioni e al regime transitorio, la circolare sottolinea che con il comma 3-bis si prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. Infatti, come già detto, per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. Tuttavia nello stesso periodo continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni. Dunque come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006. Per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati) a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI). A partire dal 1 agosto 2014 tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1 ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell articolo 11 del d.l. n. 101/2013). Ricordiamo che l articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha poi parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1 agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI). Concludiamo ricordando che l articolo 11 del DL 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI. 4

5 -N3) Ambiente: EMISSIONI IN ATMOSFERA: si avvicina la scadenza del 31 dicembre 2013 Entro il 31 dicembre 2013 devono presentare domanda di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività tutti gli stabilimenti (aziende) sorti dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio Il quadro legislativo di riferimento è stato modificato dal DPR 59/2013, che ha istituito la nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Per essere soggetti all AUA è sufficiente essere assoggettati al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti 7 titoli abilitativi previsti: 1. autorizzazione agli scarichi; 2. comunicazione preventiva per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 4. autorizzazione generale di cui all articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 5. comunicazione o nulla osta di cui all articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 6. autorizzazione all utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; 7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Ne consegue che se l azienda interessata dalla scadenza del 31 Dicembre 2013 è in possesso di autorizzazione ordinaria, è necessario presentare domanda di AUA. Questo comporta che, se lo stabilimento è in possesso di altri titoli abilitativi, la domanda di AUA dovrà descrivere anche i relativi aspetti (es. scarichi idrici). La domanda di prosecuzione attività obbligatoria entro il 31 dicembre 2013 può quindi trasformarsi in una domanda più complessa e corposa, con il vantaggio però di ottenere un autorizzazione unica della durata di 15 anni. NB: La mancata presentazione entro il 31dicembre 2013 comporta la decadenza dell autorizzazione precedente con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni anche di carattere penale. -N4) Sicurezza sul lavoro: Allargata la tutela dei lavoratori in missione Devono ritenersi meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione (e/o trasferta) dal momento dell inizio della missione fino al rientro presso l abitazione e vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro, e non come infortuni in itinere, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. A chiarirlo, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 è l Inail che nel documento definisce i criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta. La missione, infatti, è caratterizzata da «modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione». Di qui l inquadramento di un qualunque evento dannoso, che si verifichi durante il percorso, sotto la specie di infortunio in attualità di lavoro che ricomprende tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione 5

6 più ampia e non come infortunio in itinere. Quest ultima fattispecie, invero, tutela gli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. Di qui, ancora, l esclusione dell indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta: a) nel caso in cui l evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. -N5) D.Lgs. 231/01: Eliminati i reati privacy dalla responsabilità 231 Nella seduta di venerdì 11 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione del DL 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province. Nel dettaglio, in sede di conversione in legge è stato soppresso il comma 2 dell art. 9, che aveva apportato alcune importanti modifiche all art. 24-bis del DLgs. n. 231/2001: - reato frode informatica con sostituzione dell identità digitale (ex art. 640-ter comma 3 c.p.); - il delitto di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (di cui all art. 55 comma 9 del DLgs. 231/2007); - i delitti (ma non le contravvenzioni) di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del DLgs. 196/2003 (Codice Privacy) ovvero i reati di trattamento illecito dei dati personali, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e inosservanza dei provvedimenti del Garante (di cui, rispettivamente, agli artt. 167, 168 e 170 del DLgs. 196/2003). -N6) Privacy: Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati prende forma Primo via libera all'avvio dei negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio dell'unione Europea per arrivare ad un accordo su un testo condiviso del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. La Commissione competente del Parlamento europeo (Libe - Libertà civili, giustizia e affari interni) ha votato il 21 ottobre gli emendamenti al testo della proposta di Regolamento (emendamenti artt. 1-29; emendamenti artt ) presentata dalla Commissione europea il 25 gennaio del 2012, dopo oltre 20 mesi di intenso dibattito nei quali sono stati presentati più di 3000 emendamenti. Si attende adesso, per l'avvio dei negoziati tra i due "co-legislatori", Parlamento e Consiglio Ue, il testo con gli emendamenti del Consiglio, che non ha ancora terminato l'esame della proposta. 6

7 Il testo emendato del Regolamento mantiene molte delle impostazioni della proposta originale della Commissione, a partire dall'applicabilità del Regolamento ai trattamenti svolti da aziende extra-ue se queste utilizzano dati personali di utenti Ue per offrire loro prodotti o servizi. Altre conferme riguardano, ad esempio, il consenso della persona interessata (che deve essere "esplicito" anziché solo "inequivocabile" come nell'attuale direttiva 95/46) o il diritto alla portabilità dei dati. Sono state inoltre mantenute alcune proposte innovative quali la nomina (obbligatoria) di un "Data Protection Officer" da parte dei titolari di trattamento (secondo criteri però diversi rispetto a quelli indicati dalla Commissione); l'introduzione di un obbligo generale per tutti i titolari di trattamenti dati di notificare eventuali violazioni (data breaches) alle Autorità privacy e in determinati casi anche agli interessati. E' stato invece eliminato l'obbligo, oggi vigente, di notificare i trattamenti all'autorità di protezione dati. Gli emendamenti introducono anche versioni "semplificate" di alcune disposizioni del futuro Regolamento: il diritto all'oblio, ad esempio, è stato trasformato in un diritto alla rettifica o alla limitazione del trattamento in forma rafforzata. Sono stati poi resi più stringenti i requisiti per trasferire dati personali verso Paesi terzi, con l'introduzione di un articolo che prevede l'obbligo di autorizzazione dei Garanti nazionali prima di inviare dati su richiesta di autorità giudiziarie o amministrative di Paesi terzi. E' stato modificato anche il sistema delle sanzioni amministrative, che tutte le Autorità nazionali di controllo devono poter comminare, ma che sono libere di definire entro una soglia pecuniaria massima e nel rispetto di una griglia di criteri fissati nel testo. Vanno segnalate anche le modifiche apportate alla proposta di Regolamento per quanto riguarda il meccanismo di "sportello unico" (one-stop-shop) e la collaborazione fra autorità di controllo attraverso il cosiddetto "meccanismo di coerenza". Secondo il Parlamento, lo sportello unico deve permettere alle imprese multinazionali di dialogare con un unico interlocutore nell'ue (l'autorità privacy del Paese dove hanno il loro "stabilimento principale"), ma il ruolo di questa Autorità (definita, appunto, "Autorità capofila") deve consistere nel coordinamento di un processo di co-decisione in cui tutte le Authority degli Stati membri interessati da un trattamento devono partecipare ed avere voce. Alcuni aspetti contenuti nel Regolamento continuano a destare perplessità: in particolare, l'introduzione della definizione di "dato pseudonimo", in termini che non chiariscono pienamente come il dato pseudonimo resti un dato in grado di identificare una persona; le norme sulla profilazione e la definizione stessa di profilazione; l'introduzione chiesta dal Parlamento di un "certificato europeo" della protezione dati, una sorta di "bollinoqualità" che consentirebbe ai titolari di trattamenti di beneficiare di varie deroghe ed esenzioni, e la cui vigilanza sarebbe affidata a soggetti terzi, ossia diversi dalle Autorità di controllo. -N7) Qualità: Revisione ISO 9001, l'italia vota contro la bozza La bozza di nuova norma ISO 9001, fatta circolare a seguito dei primi incontri del Comitato internazionale ISO deputato alla sua redazione, non avrebbe convinto la delegazione italiana che, analogamente ad altri 10 Paesi, tra i quali Germania, Giappone e Stati Uniti, ha votato contro il testo che dovrebbe sostituire la più famosa delle norme ISO, per adeguarla ai tempi ed alle evoluzioni del mercato. Secondo l'uni, la bozza ha numerosi punti critici, che la Delegazione italiana avrebbe chiaramente indicato: la futura norma dovrebbe infatti indicare più chiaramente il contesto in cui l'organizzazione opera e prestare attenzione, oltre ai clienti, anche alle sue altre parti interessate, (inclusi la collettività e le persone che lavorano nell'organizzazione stessa), per raggiungere più alti livelli di "customer satisfaction". 7

8 Inoltre, l'iso/cd 9001 introdurrebbe tre nuovi requisiti riguardanti: il contesto dell'organizzazione, le parti interessate, il rischio. Secondo la Commissione UNI che fa parte del gruppo di lavoro, questi tre nuovi requisiti non sembrano sufficientemente correlati allo scopo della norma, che è rimasto invariato: "conformità del prodotto e soddisfazione del cliente." Si sottolinea anche che sul concetto di "rischio" la bozza includa il "risk management". Tuttavia l'italia ritiene necessario avvicinare la definizione di "rischio" utilizzato nel testo con il concetto già consolidato in altre norme e documenti tecnici ISO, in particolare con quello più completo definito per esempio nella norma ISO e nella Guida 73 ("Risk management - Vocabulary"). Inoltre, sempre secondo la delegazione italiana, la futura ISO 9001 dovrebbe evidenziare con maggiore forza la politica per la qualità e gli indirizzi strategici, l'analisi dei dati e il livello di maturità dell'organizzazione, gli obiettivi per la qualità e il "Return on Quality Investment" e, infine, i piani di miglioramento e le necessità di innovazione, punti ancora non sufficientemente chiariti. Secondo il calendario dei lavori, l'iso/dis 9001 dovrebbe vedere la luce entro il mese di febbraio La pubblicazione finale della nuova norma dovrebbe avvenire entro la fine del Voglia gradire i nostri più cordiali saluti ing. Giorgio Violi ing. Alberto Sant Unione PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza alla DLgs.196/03, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo info@studiovioli.com. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art. 7 del DLgs.196/03. Credits:si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, dplmodena, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati 8

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