POLIZZA ALL RISK ESPOSITORI FIERA N POLIZZA RCT DEGLI ESPOSITORI FIERA N NOTA INFORMATIVA
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1 POLIZZA ALL RISK ESPOSITORI FIERA N POLIZZA RCT DEGLI ESPOSITORI FIERA N NOTA INFORMATIVA Edizione 01/2014 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurazione Assicurato Contraente Durata Forme di garanzia Valore Intero (VI) Franchigia Primo rischio Assoluto (PRA) Indennizzo / Risarcimento IVASS (ex ISVAP): Polizza Il contratto di assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ENTE AUTONOMO FIERA DI VERONA Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza La garanzia è prestata per la totalità di beni esistenti e deve quindi corrispondere all intero valore dei beni stessi. La somma assicurata è inferiore all intero valore dei beni presenti e corrisponde al massimo indennizzo in caso di sinistro. La parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell assicurato. La somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all assicurato in caso di sinistro. L Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all ISVAP. Ai sensi dell art. 13, comma 42 della L. n 135, ogni riferimento all ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all IVASS. Il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a Cattolica. Rischio Scoperto Sinistro Società La probabilità che si verifichi un sinistro. La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Pagina 1 di 5
2 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all albo Imprese tenuto dall IVASS n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUI CONTRATTI La copertura ha inizio sei giorni prima dell inizio della Manifestazione e termina sei giorni dopo B.1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Polizza All Risk Espositori Fiera N Sezione I - Danni Il presente contratto, così come meglio specificato e regolamentato nell art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi non esplicitamente esclusi e riportati all art. 2 Esclusioni e più precisamente sono esclusi i danni derivanti da: dolo dell Assicurato e del Contraente e degli Amministratori degli stessi guerra, rivoluzione,insurrezione e invasione maremoti ed eruzioni vulcaniche esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche appropriazione indebita od altro reato di infedeltà commesso da dipendenti del Contraente e dell Assicurato o da persone da lui incaricate della custodia delle cose deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimento, gelo, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazioni, evaporazioni; termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere; difetto di produzione o di installazione o da vizio insito nelle cose assicurate od imputabili al loro normale uso o funzionamento; furto verificatosi in occasione di terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti o sommosse; trasporto delle cose assicurate incluse le operazioni di carico e scarico rotture di oggetti fragili, per la parte eccedente 1550 per sinistro nonché i danni a: dati, software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante i dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d esercizio. Tali danni a dati o software sono, invece, coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare od accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d esercizio. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: perdite di quote di mercato guasti accidentali e/o di funzionamento ai macchinari difetti noti all assicurato, ai suoi amministratori o Dirigenti, all atto della stipulazione della polizza; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Si precisa inoltre che sono esclusi gli ammanchi constatati dall assicurato una volta che le cose assicurate sono state portate al di fuori dell area della fiera e i danni ai beni all aperto, relativamente ai danni conseguenti ad eventi atmosferici o da inondazioni, alluvioni ed allegamenti, salvo i danni causati agli stessi da vento o cose da esso trasportate. Limitatamente agli animali si intendono esclusi dalla garanzia il furto, la morte naturale e tutti gli infortuni o malattie che non risultino imputabili e direttamente derivanti da altro evento risarcibile dalla presente polizza AVVERTENZA: Si evidenzia inoltre che sono presenti discipline contrattuali specifiche all interno delle seguenti condizioni normative: Pagina 2 di 5
3 Modalità di assicurazione ed effetto e scadenza della copertura Dettaglio dei Capitali e Descrizione partite /Somme Assicurate Garanzia integrativa aumento somme assicurate Articolo 10 Obblighi in caso di sinistro ; B.1.2. Polizza RC degli Espositori Fiera N Il presente contratto, così come meglio specificato e regolamentato nelle Condizioni di polizza alla voce Rischio Assicurato e Art. 1 Oggetto dell assicurazione copre i danni arrecati a terzi con esclusione di quanto previsto all art. 3 Esclusioni. Più precisamente l assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a. dei quali il Contraente, pur non essendone responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole o di impegni inseriti in contratti; b. derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, salvo l impiego durante fiere, mostre o convegni, a solo scopo dimostrativo, di impianti diagnostici e terapeutici; c. provocati con dolo dei legali rappresentanti del Contraente e/o degli amministratori degli altri soggetti assicurati; d. derivanti da circolazione in area pubblica di veicoli soggetti all assicurazione obbligatoria ex legge 990; e. da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; f. conseguenti ad inquinamento dell ambiente non accidentale; g. da furto di cose in consegna e/o custodia; h. derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; i. derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; j. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra; k. provocati da campi elettromagnetici. AVVERTENZA : Si evidenzia inoltre che sono presenti discipline contrattuali specifiche all interno delle seguenti Condizioni Normative: - diritto di recesso della Società in caso di mancato regolamento del premio - diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro - obblighi in caso di sinistro - foro competente 2.1 Polizza All Risk Espositori Fiera N Sono presenti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo differenziate per tipologia di evento In nessun caso la società sarà tenuta a pagare per singola manifestazione importo superiore a Garanzia Franchigia/scoperto Limite di risarcimento danni ai beni contenuti in costruzioni diverse dai padiglioni dell ente fiera e conseguenti ad eventi atmosferici, inondazione, alluvione, allagamento Scoperto 10% con minimo Furto e Rapina Scoperto 10% con minimo Somma assicurata 200 Rottura oggetti fragili Terrorismo per sinistro e anno AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro meglio precisati nell articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione. Per quanto concerne le modalità di liquidazione dell indennizzo si faccia riferimento all art. 14 delle condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA : Nel caso in cui la somma assicurata fosse risultata insufficiente, troverebbe applicazione quanto previsto dall articolo 15 delle condizioni generali di assicurazione. Pagina 3 di 5
4 Il dettaglio dei capitali assicurati per ogni singolo espositore è il seguente: 1. arredamento e allestimento dei padiglioni. macchinari, attrezzature e merci esclusi: denaro, titoli ed altri valori, preziosi, argenteria, pellicce, macchine, strumenti ed apparecchiature elettroniche in genere, apparecchiature fotografiche ed audiovisive, apparecchiature da ufficio in genere, oggetti d arte e di antiquariato. 2. apparecchiature elettroniche in genere, apparecchi audiofonovisivi e fotografici e da ufficio ,00 775,00 3. enti descritti ai punti 1 e 2 contro il furto e rapina 5.165,00 4. rottura oggetti fragili 1.550,00 Sono possibili aumenti delle somme assicurate da concordare Polizza R.C.T. degli Espositori Fiera N Sono presenti franchigia, scoperti e limiti di indennizzo differenziati per tipologia di evento Evento / Garanzia Franchigia / Scoperto Limite di risarcimento Danni da inquinamento Scoperto 10% ,00 Danni a locali / strutture ove si === ,00 svolge l attività Danni da interruzione di attività e/o Scoperto 10% con il massimo di ,00 servizi di terzi 2.600,00 Danni a opere in costruzione e a Franchigia 5.165, ,00 quelle sulle quali si eseguono i lavori Danni a condutture e impianti Franchigia 2.600, ,00 sotterranei Danni a cose in consegna e/o Franchigia 1.550, ,00 custodia Danni da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute Franchigia 2.600, ,00 Il dettaglio dei massimali di garanzia prestati per ogni singolo espositore è il seguente: ,00 per ogni sinistro ,00 per ogni persona ,00 per danneggiamenti a cose AVVERTENZA : In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro meglio precisati nell art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia alle norme comuni a tutte le sezioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. 4. Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato Pagina 4 di 5
5 conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. 5. Legge applicabile ai contratti Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 6. Regime fiscale Le polizze sono soggette all imposta nella misura del 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l assicurato deve entro nove giorni successivi al sinistro darne avviso alla Società Cattolica di Assicurazioni 2. Reclami in caso di furto, farne a sue spese denuncia all autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore trasmettere alla Società entro cinque giorni dalla data di avviso di sinistro copia della denuncia nonché l elenco delle perdite subite con il relativo valore. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: Nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; Numero della polizza e nominativo del contraente; Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax oppure , allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria. 3. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia alle norme di legge AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. *** Cattolica assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante (Dott. Giovanbattista Mazzucchelli) Pagina 5 di 5
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