NOVITA IN TEMA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L ESTERO. CONFINDUSTRIA CUNEO A cura di Stefano Garelli Cuneo, 30 se?

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1 NOVITA IN TEMA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L ESTERO CONFINDUSTRIA CUNEO A cura di Stefano Garelli Cuneo, 30 se?embre

2 PRESTAZIONI DI SERVIZI Argomen9 La territorialità delle prestazioni di servizi: regole generali e servizi in deroga Operazioni poste in essere nel territorio dello Stato da parte di soggee non stabili9 in Italia: debitore dell imposta Adempimen9 in capo all impresa italiana in relazione ai servizi resi e ai servizi acquista9 (falurazione aeva e passiva, registrazione dei documen9, presentazione del modello Intra servizi) Casis9ca opera9va (conto lavoro, conto riparazione, operazioni congiunte, ecc ) Proposte di modifica della norma9va esistente Casi pra9ci e risposte a quesi9 Altre novità in materia Iva nei rappor9 con l estero 2

3 PREMESSA REGOLE DI TERRITORIALITA RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI: Regola generale: Paese di stabilimento del commilente: Deroghe alla regola generale: Servizi rela0vi a beni immobili: luogo di esistenza del bene Prestazioni di trasporto di passeggeri: distanza percorsa Servizi di ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effeluata all'interno della Comunità: luogo di partenza del trasporto di passeggeri; Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: luogo di effeeva messa a disposizione del mezzo di trasporto; Servizi di accesso alle prestazioni di servizi culturali, ar9s9ci, spor9vi, scien9fici, educa9vi, ricrea9vi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di materiale esecuzione della manifestazione 3

4 PREMESSA REGOLE DI TERRITORIALITA RAPPORTI CON CONSUMATORI FINALI: Regola generale: Paese di stabilimento del prestatore: Deroghe alla regola generale: Le stesse deroghe previste per i rappor9 tra operatori economici Ulteriori deroghe: DEROGHE SPECIFICHE PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI IN GENERE: Prestazioni di servizi culturali, ar0s0ci, spor0vi, scien0fici, educa0vi, ricrea0vi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di effekvo svolgimento della manifestazione; Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente: luogo di effenuazione dell operazione sonostante; Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario: distanza percorsa Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni: Paese di partenza Prestazioni di lavorazione, nonché perizie, rela0ve a beni mobili materiali e prestazioni rese in akvità accessorie ai traspor0: Paese di materiale esecuzione della prestazione Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, NON A BREVE TERMINE, di mezzi di trasporto : CRITERIO COMPLESSO Prestazioni di servizi resi tramite mezzi elenronici: CRITERIO COMPLESSO Prestazioni di telecomunicazione trasporto : CRITERIO COMPLESSO DEROGHE SPECIFICHE PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE: riguardano le prestazioni immateriali, si considerano effenuate nel Paese del comminente. 4

5 PREMESSA REGOLA GENERALE: FATTURAZIONE ATTIVA SERVIZI RESI A SOGGETTI ESTERI: MODALITA DI FATTURAZIONE Sulla base di quanto previsto dall'ar9colo 21, comma 6, del Dpr n. 633/1972, è opportuno dis9nguere tra due 9pologie di operazioni: operazioni non soggene (ar0colo 7 ter): falure emesse nei confron9 di soggee passivi stabili9 in altro Paese Ue: NON concorrono a formare il volume d'affari (ar9colo 20, comma 1, del Dpr n. 633/1972) e NON concorrono a formare il plafond; devono essere inserite nel modello Intra servizi; nella falura occorre indicare il numero iden9fica9vo Iva del prestatore e del commilente; occorre assolvere l imposta di bollo (se l importo addebitato è superiore a 77,47 euro); operazione fuori campo Iva (ar0colo 7 ter): falure emesse nei confron9 di soggee passivi stabili9 in Paese Extra Ue: NON concorrono a formare il volume d'affari (ar9colo 20, comma 1, del Dpr n. 633/1972) e NON concorrono a formare il plafond; occorre assolvere l imposta di bollo (se l importo addebitato è superiore a 77,47 euro); 5

6 PREMESSA REGOLA GENERALE: FATTURAZIONE PASSIVA SERVIZI ACQUISTATI PRESSO SOGGETTI ESTERI: Ar0colo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972: "Gli obblighi rela-vi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effe7uate nel territorio dello Stato da sogge: non residen- nei confron- di sogge: passivi stabili- nel territorio dello Stato, compresi i sogge: indica- all'ar-colo 7 ter, comma 2, le7ere b) e c), sono adempiu- dai cessionari o commi7en-.. Obbligo di autofalurazione da parte del commilente soggelo passivo stabilito nel territorio dello Stato La Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, risposta 3.2, amme7e la possibilità di numerazione e integrazione delle fanure per servizi generici emesse da fornitori di altro Paese Ue 6

7 PREMESSA concelo di soggeno stabilito In termini pra9ci, nel caso di operatori economici, per soggeno stabilito in un determinato Paese si intende un soggelo che in tale Paese: ha fissato la sede della propria aevità economica; oppure che in tale Paese possiede una stabile organizzazione. Non realizza l ipotesi del soggelo stabilito il semplice possesso (direlamente o tramite rappresentante fiscale) di un numero iden9fica9vo Iva. In tale evenienza si parla di soggeno iden0ficato. 7

8 PRESTAZIONI DI SERVIZI Nuovi documen0 di riferimento Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della DireEva 2006/112/CE rela9va al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Rifusione): entrata in vigore in data 1 luglio 2011 Circolare 29 luglio 2011, n. 37/E Disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 8

9 PRESTAZIONI DI SERVIZI Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 Nei Considerando pos9 in premessa al documento viene affermato che: (4) L obieevo del presente regolamento è quello di garan0re l applicazione uniforme dell anuale sistema dell IVA alraverso disposizioni di esecuzione della direeva 2006/112/CE, in par9colare in materia di soggee passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obieevo in olemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell ar9colo 5, paragrafo 4, del tralato sull Unione europea. Dato che il regolamento è obbligatorio e direnamente applicabile in ciascuno degli Sta0 membri, l uniformità dell applicazione è garan0ta al meglio mediante un regolamento. (5) Tali disposizioni di applicazione contengono norme specifiche in risposta a determinate ques9oni di applicazione e mirano ad introdurre un tranamento uniforme in tuno il territorio dell Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrieva.. 9

10 Ar0colo 31 BANCA DATI VIES INTRASTAT Regolamento UE n. 904/ L autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aven9 interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggee passivi non stabili9 che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elelronica, in par9colare i servizi di cui all allegato II della direeva 2006/112/CE, siano autorizza9, per le esigenze di questo 9po di operazione, a onenere conferma per via elenronica della validità del numero d iden0ficazione IVA di una data persona nonché del nome e dell indirizzo corrisponden Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elelronici la conferma del nome e dell indirizzo della persona alla quale è stato alribuito il numero di iden9ficazione IVA in conformità della sua norma9va in materia di protezione dei da9. La norma sopra riportata dovrebbe avere effelo a par9re dal 1 gennaio NOTA BENE: Alcuni Sta9 membri (ad esempio: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia) sono già in linea con quanto previsto dall ar9colo 31 sopra citato. 10

11 PRESTAZIONI DI SERVIZI RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) ELEMENTI RILEVANTI (ar0colo 7 ter, comma 1, lenera a) Nel caso di servizi generici ricevu0 (da un operatore economico italiano) rilevano i seguen9 aspee: Il falo che il prestatore sia un soggelo passivo ( status del prestatore ); Il falo che delo prestatore agisca nella veste di soggelo passivo ( qualità del prestatore ). Nel caso di servizi generici resi (da operatore economico italiano) rilevano i seguen9 aspee: Il falo che il commilente sia un soggelo passivo ( status del des0natario ); Il falo che delo commilente agisca nella veste di soggelo passivo ( qualità del des0natario ); Il luogo di stabilimento del commilente. 11

12 RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) CRITERIO BASE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE La Circolare n. 37/E a p. 8 afferma che:. come specificato dall ar9colo 1 del Dpr n. 633, perché una prestazione rilevi agli effee dell IVA il prestatore deve agire nell esercizio di una delle akvità di impresa, arte o professione di cui agli ar9coli 4 e 5 del Dpr n. 633 (il che vale a dire che lo stesso deve agire nell ambito di un akvità economica di cui all ar9colo 9 della direeva 2006/112/CE). Non rileva quindi ai fini dell IVA, per carenza del presupposto soggeevo, una prestazione resa da un soggelo che non agisce nello svolgimento di tali aevità, ancorché commessa da un soggelo passivo stabilito nel territorio dello Stato. In via esemplifica9va, non rileva ai fini IVA una prestazione occasionale di consulenza resa nei confron9 di una società stabilita in Italia da un soggelo nazionale, francese o statunitense, che non svolge abitualmente aevità imprenditoriale o professionale.. NB: Alla luce di quanto sopra è da considerarsi superato quanto in merito affermato dalla Risoluzione n. 437/E del 12 novembre

13 RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) CRITERIO BASE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE Nel caso di acquisto di servizio presso un soggelo estero occorre, quindi, verificare lo STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE: valgono gli stessi criteri stabili9 per la verifica dello Status del des9natario (esamina9 nelle pagine successive): Prestatore di altro Paese Ue: già in possesso di numero iden9fica9vo Iva; ha presentato richiesta di alribuzione alla propria Amministrazione finanziaria; (pur richiesto) non comunica il numero iden9fica9vo Iva; Prestatore di Paese extra Ue: Israele, Norvegia e Svizzera: cer9ficato u9lizzato per la richiesta di rimborso dell Iva in Paesi Ue come previsto dalla direeva n. 86/560/CEE del 17 novembre 1986 ( tredicesima direeva ); Altri Paesi: codici fiscali alribui9 ai fini dell Iva e di altre imposte sugli scambi, etc. 13

14 RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) CRITERIO BASE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE 14

15 RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) CRITERIO BASE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE 15

16 PRESTAZIONI DI SERVIZI VERIFICA DELLO STATUS DEL PRESTATORE COMMITTENTE IMPRESA ITALIANA QUESITO: La nostra società ha rappor9 con una società del Regno Unito alla quale vendiamo merce con consegna in Ucraina. In ques9 giorni abbiamo ricevuto una falura di addebito emessa da tale società per compartecipazione ai cos9 di una fiera svolta in Ucraina. La società del Regno Unito è priva di numero iden9fica9vo iva in quanto (in linea generale) effelua solo operazioni estero su estero. Come dobbiamo tralare tale falura estera? RISPOSTA In base all ar9colo 214 della DireEva 2006/112/CE l Autorità fiscale del Regno Unito dovrebbe obbligare la società del Regno Unito ad iden9ficarsi ai fini dell Iva in tale Paese. I servizi fieris9ci (almeno i pacchee di servizi), a par9re dal 1 gennaio 2011, sono considera9 servizi generici (applicazione dell Iva nel Paese del commilente). Per prudenza è da ritenere opportuno numerare e integrare con Iva la falura estera. Mancando il numero iden9fica9vo Iva del prestatore sembra ragionevole non presentare il modello Intra servizi. 16

17 RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) CRITERIO BASE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE Nel caso di esecuzione di servizio nei confron9 di un soggelo estero occorre verificare lo STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE (come illustrato nelle pagine successive); a tale riguardo occorre dis9nguere tra le seguen9 situazioni: CommiNente di altro Paese Ue: già in possesso di numero iden9fica9vo Iva; ha presentato richiesta di alribuzione alla propria Amministrazione finanziaria; (pur richiesto) non comunica il numero iden9fica9vo Iva; CommiNente di Paese extra Ue: Israele, Norvegia e Svizzera: cer9ficato u9lizzato per la richiesta di rimborso dell Iva in Paesi Ue come previsto dalla direeva n. 86/560/CEE del 17 novembre 1986 ( tredicesima direeva ); Altri Paesi: codici fiscali alribui9 ai fini dell Iva e di altre imposte sugli scambi, etc. 17

18 PRESTAZIONI DI SERVIZI VERIFICA DELLO STATUS DEL DESTINATARIO COMMITTENTE DI ALTRO PAESE UE Ar0colo 18 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011: 1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un des0natario stabilito nella Comunità ha lo status di soggelo passivo: a) se il des9natario gli ha comunicato il proprio numero individuale di iden9ficazione IVA, qualora onenga conferma della validità di tale numero d iden0ficazione nonché del nome e dell indirizzo corrisponden0 conformemente all ar9colo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 olobre 2010, rela9vo alla cooperazione amministra9va e alla lola contro la frode in materia d imposta sul valore aggiunto; b) se il des0natario non ha ancora ricevuto un numero individuale di iden0ficazione IVA, ma lo informa che ne ha falo richiesta, qualora olenga qualsiasi altra prova alestante che quest ul9mo è un soggelo passivo o una persona giuridica non soggelo passivo tenuta all iden9ficazione ai fini dell IVA e effelui una verifica di ampiezza ragionevole dell esalezza delle informazioni fornite dal des9natario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle rela9ve ai controlli di iden9tà o di pagamento. 2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il des9natario stabilito nella Comunità NON (1) ha lo status di soggelo passivo qualora dimostri che tale des9natario non gli ha comunicato il suo numero individuale di iden9ficazione IVA.( ). (1) 2. Unless he has informa9on to the contrary, the supplier may regard a customer established within the Community as a nontaxable person when he can demonstrate that the customer has not communicated his individual VAT iden9fica9on number to him. Confermato dalla Circolare n. 37/E p

19 PRESTAZIONI DI SERVIZI RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) CRITERIO BASE STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE (DI ALTRO PAESE UE) La Circolare n. 37/E a p. 11 afferma che: In merito alla prova dello status di sogge7o passivo del commi7ente, fondamentale ai fini dell applicabilità del criterio di territorialità di cui tra7asi, questa risulterà invero più agevole nel caso di prestazioni rese da sogge: nazionali nei confron- di sogge: passivi comunitari. Per tali prestazioni, un ruolo centrale è sicuramente da a7ribuire al numero idendficadvo IVA comunicato dal commi7ente comunitario. Il prestatore stabilito nel territorio dello Stato che pone in essere prestazioni generiche nei confron- di commi7en- stabili- in altro Stato membro, tu7avia, dovrà o?enere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES. 19

20 PRESTAZIONI DI SERVIZI VERIFICA DELLO STATUS DEL DESTINATARIO COMMITTENTE DI PAESE EXTRA UE Ar0colo 18 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011: 3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il des0natario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggelo passivo: a) qualora olenga dal des9natario un cer0ficato rilasciato dalle autorità fiscali competen9 per il des9natario alestante che ques9 svolge un aevità economica che gli dà dirilo ad olenere un rimborso dell IVA a norma della direeva 86/560/ CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Sta9 membri rela9ve alle imposte sulla cifra di affari Modalità di rimborso dell imposta sul valore aggiunto ai soggee passivi non residen9 nel territorio della Comunità; b) se il des9natario non è in possesso di tale cer9ficato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo alribuito al des9natario dal paese di stabilimento dello stesso e u9lizzato per iden9ficare le imprese o di qualsiasi altra prova anestante che il des0natario è un soggeno passivo e effelui una verifica di ampiezza ragionevole dell esalezza delle informazioni fornite dal des9natario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle rela9ve ai controlli di iden9tà o di pagamento.. 20

21 PRESTAZIONI DI SERVIZI VERIFICA DELLO STATUS DEL DESTINATARIO COMMITTENTE DI PAESE EXTRA UE La Circolare n. 37/E, p. 12, a tale riguardo afferma che: Tra gli elemen9 probatori all uopo u9lizzabili è da annoverare, anzitulo, la cer0ficazione rilasciata dalle autorità fiscali degli Sta9 non comunitari i cui contribuen9 possono accedere alla forma semplificata di rimborso di cui all ar9colo 38 ter del d.p.r. n. 633 (Norvegia, Svizzera, Israele) alestante lo status di sogge7o passivo d imposta [cfr. l ar-colo 18, paragrafo 3, le7era a), del regolamento]. 21

22 ACQUISTO DI SERVIZI DA PARTE DELLA SEDE CENTRALE DELL IMPRESA O DA PARTE DI UNA SUA STABILE ORGANIZZAZIONE Nel caso di comminen0 aven0 la propria sede in un solo Paese, la verifica riguardo allo status del des9natario della prestazione è rela9vamente semplice. Nel caso, invece, di soggee: aven9 la propria sede centrale in un determinato Paese; e aven9 proprie stabili organizzazioni in altri Paesi; La verifica dello status richiede la previa individuazione dell unità opera9va acquirente. Una prestazione di servizi può, infae, essere acquistata: dalla sede centrale di un impresa (o da una sua unità opera9va localizzata nello stesso Paese della sede centrale); oppure da una sua stabile organizzazione localizzata in un Paese diverso da quello della sede centrale. In tale ul9ma evenienza l esame dello status del commilente deve avere per oggelo tale stabile organizzazione. 22

23 ACQUISTO DI SERVIZI DA PARTE DELLA SEDE CENTRALE DELL IMPRESA Ar0colo 20 Regolamento n.282/2011 Quando una prestazione di servizi effeluata a favore di un soggelo passivo o di un ente assimilato a un soggelo passivo rientra nel campo di applicazione dell ar9colo 44 della direeva 2006/112/CE, e tale soggeno passivo è stabilito in un solo paese o, in assenza di una sede di aevità economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, dela prestazione di servizi è imponibile in tale paese. Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni olenute dal des9natario, di cui verifica l esalezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle rela9ve ai controlli di iden9tà o di pagamento. Le informazioni possono comprendere il numero di iden9ficazione IVA alribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il des9natario. 23

24 SEDE CENTRALE DELL IMPRESA (Ar0colo 10 Regolamento UE n. 282/2011) (principi già contenu9 nella Sentenza Corte di Gius9zia Ue, causa C 73/06 del 28 giugno 2007) Ar0colo 10 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011: 1. Ai fini dell applicazione degli ar9coli 44 e 45 della direeva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggeno passivo ha fissato la sede della propria akvità economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell amministrazione centrale dell impresa. 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si 9ene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernen9 la ges9one generale dell impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un aevità economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernen0 la ges0one generale dell impresa. 3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggelo passivo ha stabilito la sede della propria aevità economica.. 24

25 SEDE CENTRALE DELL IMPRESA Società esteroves0ta Esempio: Impresa italiana emele falura di consulenza tecnica nei confron9 di società avente sede legale in un Paese estero (semplice indirizzo presso uno studio professionale), ma con sede di direzione effekva in Italia. In base a quanto previsto dall ar9colo 10 Regolamento UE n. 282/2011 la società estera è da considerare come soggelo stabilito in Italia. NB: Si trala di un indagine tul altro che semplice; nei casi dubbi farsi rilasciare una dichiarazione da parte della società commilente. 25

26 NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI IVA Ar0colo 11 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011: 1. Ai fini dell applicazione dell ar9colo 44 della direeva 2006/112/ CE, la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell aevità economica di cui all ar9colo 10 del presente regolamento, caralerizzata da un grado sufficiente di permanenza e una strunura idonea in termini di mezzi umani e tecnici ae a consen9rle di ricevere e di u9lizzare i servizi che le sono forni9 per le esigenze proprie di dela organizzazione. ( ) 3. Il fano di disporre di un numero di iden0ficazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggeno passivo abbia una stabile organizzazione.. 26

27 NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI IVA In base alla definizione data dall ar9colo 11 del Regolamento un Ufficio di rappresentanza (il quale, in base all ar9colo 5 del Modello OCSE non realizza l ipotesi della stabile organizzazione ai fini delle imposte sui reddi9) se dotato di risorse umane e di mezzi materiali potrebbe realizzare la faespecie della stabile organizzazione ai fini dell Iva (almeno nella fase di acquisizione dei servizi (in tal senso, Paolo Centore, La nuova Iva, Ipsoa, 2011, p. 172). Ciò comporterebbe l obbligo da parte di tale ufficio di assumere direlamente un numero iden9fica9vo Iva. 27

28 ACQUISTO DI SERVIZI DA PARTE DI STABILE ORGANIZZAZIONE Ar0colo 22 Regolamento n. 282/ Al fine di iden9ficare la stabile organizzazione del des9natario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l u0lizzazione del servizio fornito. Quando la natura e l u9lizzazione del servizio fornito non gli consentono di iden9ficare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell iden9ficare tale stabile organizzazione, esamina in par9colare se il contrano, l ordina0vo e il numero di iden0ficazione IVA alribuito dallo Stato membro del des9natario e comunicatogli dal des9natario iden9ficano la stabile organizzazione quale des9nataria del servizio e se la stabile organizzazione è l en0tà che paga per il servizio. Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del des9natario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all ar9colo 44 della direeva 2006/112/CE sono presta9 a un soggelo passivo nell ambito di un contralo che comprende uno o più servizi u9lizza9 in maniera non iden9ficabile o non quan9ficabile, il prestatore può legiemamente considerare che i servizi sono forni9 nel luogo in cui il des9natario ha stabilito la sede della propria aevità economica. 2. L applicazione del presente ar9colo lascia impregiudica9 gli obblighi del des9natario. 28

29 ACQUISTI DI SERVIZI DA PARTE DI STABILE ORGANIZZAZIONE ESEMPIO N. 1 Impresa italiana esegue una prestazione di servizi generica ad una stabile organizzazione francese di società tedesca: l operazione si considera effeluata in Francia (soggelo commilente è la stabile organizzazione francese). ESEMPIO N. 2 Impresa tedesca esegue una prestazione di servizi generica ad una stabile organizzazione italiana di società francese: l operazione si considera effeluata in Italia (soggelo commilente è la stabile organizzazione italiana). 29

30 ATTIVITA ECONOMICHE DI MODESTE DIMENSIONE DireEva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 Ar0colo 281 Gli Sta9 membri che incontrano difficoltà ad assoggelare al regime normale IVA le piccole imprese, data la loro aevità o strulura, possono, nei limi9 e alle condizioni da essi fissa9 e previa consultazione del comitato IVA, applicare modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta, in par9colare regimi forfelari, i cui effee non possono però determinare una riduzione dell'imposta. Ar0colo Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguen0: a) le operazioni effeluate a 9tolo occasionale di cui all'ar9colo 12; b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effeluate alle condizioni di cui all'ar9colo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lelera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effenuate da un soggeno passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'iva. 2. Gli Sta9 membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1. 30

31 ATTIVITA ECONOMICHE DI MODESTE DIMENSIONE Il Regno Unito, in contrasto con l ar9colo 283, paragrafo 1, lelera c), della direeva comunitaria, ha previsto che la soglia di esonero di GBP vale anche per i soggee non stabili9 in tale Paese. La Corte di Gius0zia Ue, con sentenza del 26 olobre 2010, causa C97 09, ha stabilito che è conforme alla norma0va comunitaria la limitazione della facoltà, per gli Sta9 membri, di riconoscere alle piccole imprese un regime di franchigia dall IVA solo se stabilite nel loro territorio. Con tale sentenza viene, implicitamente, confermata la non conformità della norma9va del Regno Unito rispelo alla previsione di cui all ar9colo 283 della direeva 2006/112/CE. 31

32 ATTIVITA ECONOMICHE DI MODESTE DIMENSIONE Ar9cles 284 to 287 of Direc9ve 2006/112/EC, as amended. This scheme is reserved for taxable persons established within the territory of the country hlp://ec.europa.eu/taxa9on_customs/taxa9on/vat/traders/vat_community/index_en.htm 32

33 VERIFICA DELLO STATUS DELPRESTATORE E DEL DESTINATARIO Contribuen0 in regime di franchigia ( contribuen0 minimi ) La direeva 2006/112/CE e la norma9va nazionale, rela9vamente ai contribuen9 in regime di franchigia, delano disposizioni riguardo alle operazioni concernen0 i BENI: Nel caso di vendita di un bene da parte di un contribuente in regime di franchigia nei confron9 di un operatore economico (ordinario) di altro Paese Ue, l operazione NON è considerata cessione intracomunitaria ma cessione interna (ar9colo 139, paragrafo 1, primo comma, della direeva; ar9colo 41, comma 2 bis, del Dl n. 331/1993); Nel caso di acquisto di un bene da parte di un contribuente in regime di franchigia presso un operatore (ordinario) di altro Paese Ue, l operazione è considerata acquisto intracomunitario, con obbligo da parte dell acquirente di espletare la procedura acquis9 intracomunitari (con Iva indetraibile) e di versare l Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell acquisto intracomunitario. 33

34 CONTRIBUENTI MINIMI Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che: 1) Operatore minimo italiano IT1 che effelua acquis9 intracomunitari di beni presso un soggelo passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 effelua l acquisto intracomunitario, integra la falura ricevuta dal cedente estero con l indicazione dell aliquota e dell imposta, non esercita il dirilo a detrazione e compila l elenco riepiloga9vo degli acquis9 intracomunitari. InfaE, IT1 risulta debitore dell imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquis9 intracomunitari effelua9 (art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguen9 adempimen9 (art. 7, comma 1, lel. d, del D.M. 2 gennaio 2008). 2) Operatore minimo italiano IT1 che cede beni ad un soggelo passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 non effelua una cessione intracomunitaria, ma piulosto un operazione interna, senza dirilo di rivalsa, nella quale l IVA non viene evidenziata in falura. InfaE, i contribuen9 soggee al regime dei minimi, ai sensi del comma 100 dell art. 1, citato, non addebitano l Imposta sul Valore Aggiunto a -tolo di rivalsa (vedi anche ar-colo 41, comma 2 bis del D.L. n. 331 del 1993 e circolare del 21 dicembre 2007, n. 73, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l elenco riepiloga9vo delle cessioni intracomunitarie di beni.. 34

35 VERIFICA DELLO STATUS DELPRESTATORE E DEL DESTINATARIO Contribuen0 in regime di franchigia ( contribuen0 minimi ) Riguardo ai servizi non sono state delate regole specifiche. Valgono le regole generali (ar0colo 214 della direeva). Sul punto sono tulavia venute a delinearsi differenze interpreta0ve tra le varie Amministrazioni fiscali dei Paesi Ue. Emblema9co è il caso dell Italia e della Francia. 35

36 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE IVA riguardo ai servizi generici resi o ricevu9 L ar0colo 214 della DireEva Ue 2006/112/CE modificata, afferma che: 1. Gli Sta0 membri prendono i provvedimen0 necessari affinché siano iden0ficate tramite un numero individuale le persone seguen0: ( ) d) ogni soggeno passivo che riceve, nel loro rispekvo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell IVA a norma dell ar0colo 196; e) ogni soggeno passivo, stabilito nel loro rispekvo territorio, che effenua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l IVA è dovuta unicamente dal des0natario a norma dell ar0colo 196."; 36

37 REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE n. 36/E del 21 giugno 2010 I contribuen0 minimi italiani sono dota9 di par9ta Iva. Riguardo ai servizi resi o acquista9 da contribuen9 minimi si applicano regole analoghe a quelle previste per i beni: Nel caso di servizi resi da contribuen0 minimi nei confron9 di clien9 ordinari di altri Paesi Ue, l operazione viene considerata quale operazione interna; NO Intra servizi; Nel caso di servizi acquista0 da contribuen0 minimi presso contribuen9 ordinari di altro Paese Ue i contribuen9 minimi si comportano come i contribuen9 Iva ordinari: reverse charge (con Iva indetraibile) e Intra servizi. 37

38 REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE n. 36/E del 21 giugno 2010 La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che: 3) Operatore minimo italiano IT1 che effenua acquis0 di servizi presso un soggelo passivo di imposta di altro Stato membro: Considerata l assenza di una espressa disposizione norma9va ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i beni nel Paese di des9nazione del bene medesimo e per i servizi nel luogo di stabilimento del commilente, si ri9ene che si possano applicare i principi già espos9 per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la falura ricevuta dal cedente estero con l indicazione dell aliquota e dell imposta, non esercita il dirilo a detrazione e compila l elenco riepiloga9vo dei servizi ricevu9. 4) Operatore minimo italiano IT1 che effenua prestazioni di servizi nei confron9 di un soggelo passivo di imposta di altro Stato membro: Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effelua una operazione intracomunitaria, ma un operazione interna, senza dirilo di rivalsa, per la quale l IVA non viene evidenziata in falura. IT1, quindi, non compila l elenco riepiloga9vo delle prestazioni di servizi rese. 38

39 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE IVA riguardo ai servizi generici resi o ricevu9 Norma0va francese In Francia, in linea generale, alcune 9pologie di soggee passivi d'imposta (assujee) non sono dota9 di numero iden9fica9vo TVA: SoggeE beneficiari della franchise en base (regime piccole imprese); soggee che esercitano un'aevità esonerata senza dirilo a portare in detrazione l'iva; agricoltori in regime di rimborso forfelario. TuLavia, se tali soggee eseguono o acquistano servizi generici a/da soggee di altro Paese Ue, essi sono obbliga9 a iden9ficarsi ai fini dell Iva francese, pur con9nuando a godere dei loro regimi di favore. Riguardo ai servizi generici resi o acquista9 si comportano come i contribuen9 ordinari. 39

40 RAPPORTI COMMERCIALI CON OPERATORI DI ALTRI PAESI UE RIENTRANTI NEL REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE CIRCOLARE n. 36/E del 21 giugno 2010 Nel caso di servizi resi da contribuen0 esteri in franchigia nei confron0 di contribuen0 ordinari italiani e viceversa, si applicano le seguen0 regole: Acquisto servizi presso soggek in franchigia di altro Paese Ue: se l operatore economico italiano (in regime ordinario) IT non riceve apposita documentazione rappresenta9va dell operazione, emele autofalura senza Iva NO Intra Prestazione di servizi (generici) a soggek in franchigia di altro Paese Ue: l operatore economico italiano (in regime ordinario) IT emele falura non soggela ar9colo 7 ter, comma 1, lelera a) del Dpr n. 633/1972 e presenta il modello Intra servizi (il tulo se il soggelo estero, come previsto dall ar9colo 214 della direeva, è dotato di n. iden9fica9vo Iva; in caso contrario emele falura con Iva). 40

41 REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE n. 36/E del 21 giugno 2010 La Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 afferma che: 3) SoggeLo passivo d imposta italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro soloposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effelua l acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che tralasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un apposita documentazione rappresenta9va dell operazione, emele comunque autofalura senza applicazione dell imposta per documentare l acquisto e non compila l elenco riepiloga9vo dei servizi ricevu9. 4) SoggeLo passivo d imposta italiano IT1 che effelua prestazioni di servizi nei confron9 di un operatore di altro Stato membro soloposto al regime delle piccole imprese: IT1 effelua un operazione intracomunitaria, per la quale l imposta è dovuta nello Stato membro del commilente (art. 44 della DireEva 2006/112/CE). IT1, quindi, emele falura senza addebito d imposta e compila l elenco riepiloga9vo delle prestazioni di servizi rese.. 41

42 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO: QUALITA DEL DESTINATARIO La Circolare n. 37/E a p. 13 afferma che: Una volta acclarato che il commilente del servizio è un soggelo passivo di imposta, è necessario verificare ai fini della determinazione della territorialità dell operazione se il medesimo acquisisca i servizi nella veste di soggeno passivo d imposta.. 42

43 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO SoggeNo comminente: PERSONA FISICA, occorre dis9nguere tra: Servizi acquista9 nell ambito della sfera economica: l acquirente viene considerato SOGGETTO PASSIVO, applicazione reverse charge; Servizi acquista9 nell ambito della sfera privata (compreso l uso privato da parte dei suoi dipenden0): l acquirente viene considerato CONSUMATORE FINALE; Servizi a des0nazione promiscua: come servizi acquista9 nell ambito della sfera economica. NB. Nel dubbio farsi rilasciare una dichiarazione di u9lizzo da parte dell acquirente. 43

44 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO ALTRI SOGGETTI: Diversa previsione della: NORMA INTERNA (ar9colo 7 ter, comma 2): la quale prevede la verifica dell inerenza solo per gli acquis9 esegui9 da PERSONE FISICHE; DIRETTIVA COMUNITARIA (ar9colo 44), nella quale per applicare la regola del Paese del commilente, viene richiesto che il servizio venga reso a un soggeno passivo che agisce in quanto tale. L ar0colo 19 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011, dis9ngue tra: Servizi del tulo non ineren9 rispelo all aevità economica svolta dal commilente: per tali acquis9 il commilente viene considerato CONSUMATORE FINALE; Servizi parzialmente non ineren9 rispelo all aevità economica svolta dal commilente: per tali acquis9 il commilente viene considerato SOGGETTO PASSIVO. NB. Nel dubbio farsi rilasciare una dichiarazione di u9lizzo da parte dell acquirente. 44

45 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO Qualità del des9natario Ar0colo 19 del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011: Ai fini dell applicazione delle norme rela9ve al luogo della prestazione di servizi di cui agli ar9coli 44 e 45 della direeva 2006/112/CE, un soggelo passivo o un ente non soggelo passivo assimilato a un soggelo passivo che riceve servizi des0na0 esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l uso da parte dei suoi dipenden9, è considerato un soggelo non passivo. Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forni9, il prestatore può considerare che i servizi sono des9na9 all aevità economica del des9natario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di iden0ficazione IVA. Se un unico servizio è des0nato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipenden0 del des0natario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell ar9colo 44 della direeva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pra9ca abusiva. 45

46 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO Sul punto la Circolare n. 37/E a p afferma che: L unica faespecie in cui le società, en9, associazioni o società semplici non devono essere considera9, ai predee fini, soggee passivi è cos9tuita dal sopra menzionato caso in cui i servizi siano des9na9 esclusivamente ad un uso privato del soggelo commilente, ivi compreso l uso da parte dei suoi dipenden0. A tale riguardo, si è del parere che la previsione comunitaria citata debba intendersi riferita ai casi in cui il servizio è des0nato ad un uso privato delle persone facen0 parte degli organi delle società o en0 in esame, ovvero dei dipenden0 degli stessi. 46

47 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO La Circolare n. 37/E a pp afferma che: Sulla base di quanto disposto dall ar9colo 25 del regolamento, si rammenta che l u9lizzazione per finalità private ovvero per finalità imprenditoriali, ar9s9che o professionali deve valutarsi solo in base alle circostanze esisten0 al momento dell effenuazione dell operazione momento da individuarsi in base ai criteri di cui all ar9colo 6 del d.p.r. n. 633 e che non assumono rilevanza i cambiamen9 di tali circostanze che avvengano successivamente a tale momento.. Caso di modifica di u0lizzazione del servizio tra acconto e saldo: i due momen9 sono indipenden9 (Circolare n. 37/E p. 16). 47

48 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO 48

49 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO ESEMPIO: Professionista italiano presta una consulenza in materia di dirilo matrimoniale a favore di un imprenditore persona fisica residente all estero. In tale evenienza il professionista italiano deve considerare il commilente come NON soggelo passivo: Se si trala di comminente di altro Paese Ue: deve emelere falura con Iva, ai sensi dell ar9colo 7 ter, comma 1, lelera b), del Dpr n. 633/1972 (Regola generale per le prestazioni B2C); Se si trala di comminente di Paese extra Ue: deve emelere falura senza applicazione dell Iva ai sensi dell ar9colo 7 sep9es, comma 1, lelera c), del Dpr n. 633/

50 VERIFICA DELL AMBITO (ECONOMICO O PRIVATO) ENTRO IL QUALE IL COMMITTENTE ACQUISTA IL SERVIZIO CASISTICA OPERATIVA: acquisto di servizi generici da parte di ente non commerciale puro iden9ficato ai fini Iva (in quanto ha effeluato acquis9 intracomunitari di beni in misura superiore a euro); acquisto di servizi generici, des9na9 alla sfera is9tuzionale, da parte di ente non commerciale misto iden9ficato ai fini Iva (Sentenza Corte di Gius9zia, C 291/07 del 6 novembre 2008); acquisto di servizi des9na9 esclusivamente ad uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipenden9 da parte di una società commerciale. 50

51 DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITA RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B) SERVIZI IN DEROGA: Servizi rela0vi a beni immobili: luogo di esistenza del bene Prestazioni di trasporto di passeggeri: distanza percorsa Servizi di ristorazione e catering: luogo di materiale esecuzione Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effeluata all'interno della Comunità: luogo di partenza del trasporto di passeggeri; Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: luogo di effeeva messa a disposizione del mezzo di trasporto; Servizi di accesso alle prestazioni di servizi culturali, ar9s9ci, spor9vi, scien9fici, educa9vi, ricrea9vi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di materiale esecuzione della manifestazione 51

52 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI L'ar9colo 7 quater del Dpr n. 633/1972, afferma che: "In deroga a quanto stabilito dall'ar-colo 7 ter, comma 1, si considerano effe7uate nel territorio dello Stato: (...) a) le prestazioni di servizi rela-vi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel se7ore alberghiero o in se7ori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni a7rezza- per il campeggio, la concessione di diri: di u-lizzazione di beni immobili e le prestazioni ineren- alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;". 52

53 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI DISTINZIONE TRA BENI IMMOBILI E BENI MOBILI La Circolare n. 37/E afferma che: Al riguardo, par9colare rilievo assume la disposizione contenuta nell ar9colo 12, paragrafo 2, primo comma, che con specifico riferimento alla acquisizione dello status di sogge7o passivo d imposta stabilisce che si considera <<fabbricato>> qualsiasi costruzione incorporata al suolo. Da ciò si ricava implicitamente che quando tali beni siano fissa9 stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effee dell IVA quali beni immobili. A conclusioni sostanzialmente analoghe si giunge sulla base dell orientamento costante più volte ribadito dalla scrivente [si veda, da ul9mo, il punto 1.8.a) della circolare n. 38/E del 23 giugno 2010], e cioè che si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riu9lizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effelua9 an9economici interven9 di adalamento. ( ) Per i beni situa9 in Italia, nelle more dell emanazione da parte dell Unione Europea di criteri generali ae a dis9nguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caraleris9che tali da essere qualificato come immobile. 53

54 IMPIANTI E MACCHINARI COMPLESSI Impresa di altro Paese Ue fornisce un macchinario complesso ad un impresa italiana con installazione / montaggio a cura del fornitore estero. L impresa italiana incarica un altra impresa italiana di realizzare la fossa e i basamen9 in cemento armato des9na9 ad accogliere il macchinario. Il macchinario viene fissato al suolo (viene imbullonato) da parte dell impresa fornitrice tedesca. OSSERVAZIONI: La realizzazione della fossa e del basamento è una prestazione di servizi rela9vi a beni immobili; Per l impresa italiana l acquisto del macchinario rientra nell ambito dell ar9colo 7 bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972: obbligo di emissione autofalura con Iva e di presentazione del modello Intra 2 bis ai fini sta9s9ci; In caso di eventuali successive operazioni di manutenzione, esse dovrebbero essere considerate come prestazioni di servizi rela9vi a beni mobili materiali (Paese del commilente). 54

55 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI Rientrano in tale ambito: La fornitura di alloggio nel selore alberghiero o in selori con funzioni analoghe; La concessione di dirie di u9lizzazione di beni immobili (quali: locazione, sublocazione, concessione e sub concessione); I pedaggi autostradali; Le perizie rela9ve a beni immobili; Le prestazioni ineren9 alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari (ad esempio: prestazioni rese da ingegneri, architee o altri soggee abilita9 rela9ve alla progelazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progelazione degli interni e degli arredamen9); Le prestazioni di agenzia (agen9 immobiliari) rela9ve alla cessione di immobili (vi compresa la cos9tuzione o il trasferimento di dirie reali immobiliari) e alla concessione di dirie di u9lizzazione degli stessi (prestazioni di locazione e di sublocazione, eminentemente); Prestazioni di potatura e abbaemento alberi; Raccolta frula; Etc. 55

56 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI NON rientrano in tale ambito: La cos9tuzione o il trasferimento di dirie reali di godimento su immobili (ad esempio, usufrulo), in quanto considerate cessioni di beni (ar9colo 2, primo comma, Dpr n. 633/1972); I servizi di consulenza che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferi9 a un immobile specificamente individuato. In via esemplifica9va, deve ritenersi esclusa dal criterio derogatorio in esame l aevità dell avvocato rela9va alla predisposizione dell alo di vendita di un immobile o l aevità del tributarista rela9va alla valutazione dei profili fiscali dell operazione; (Circolare n. 37/E p. 23); le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggee) rela9ve alla prenotazione di servizi alberghieri (si veda, in materia, la risoluzione n. 48/E del 1 giugno 2010) (Circolare n. 37/E p. 24); in tale evenienza: Se il commilente è un operatore economico (soggelo passivo d imposta): regola generale dei servizi generici (Paese del commilente); Se il commilente è un consumatore finale: ar9colo 7 sexies, lelera a): luogo in cui è effeluata la prestazione alberghiera oggelo dell intermediazione. etc. 56

57 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI Sussistono dubbi in merito alla cessione dei cd. dirik di cubatura, considerata la loro incerta qualificazione civilis9ca; secondo le due tesi prevalen9, l operazione può essere classificata, alterna9vamente, come: 1) dirilo reale (ancorché a9pico) di godimento su cosa altrui (servitù di non edificare o cessione del dirilo ad edificare); oppure come 2) rapporto di natura obbligatoria (Cfr. Paolo Centore, La nuova Iva europea e nazionale, Ipsoa, Milano, 2011, p. 52); solo il profilo della territorialità i risulta9 dovrebbero essere iden9ci essendo in entrambi i casi ancora9 al luogo di esistenza del bene immobile. Regole par9colari sono previste per i pedaggi rela0vi al transito nei trafori autostradali; ad esempio, nel caso dei trafori autostradali tra l Italia e la Francia, l Iva viene applicata nel Paese di inizio del transito e per l intero importo, sia per i bigliee di sola andata che per i carnet e abbonamen9 di transito, u9lizzabili anche per la trala inversa (Paolo Centore, La nuova Iva europea e nazionale, Ipsoa, Milano, 2011, p. 53). 57

58 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI Circolare n. 29/E del 27 giugno 2011, risposta n. 3 Domanda Ad un ingegnere residente in Italia è stata commissionata la progelazione di un complesso immobiliare in un Paese extra UE (Paese non black list) da parte di una società stabilita in Italia. Si chiede conferma che la falurazione del progelo da parte del professionista incaricato sia fuori campo IVA ai sensi dell ar9colo 7 quater del D.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza del requisito territoriale e quali siano gli adempimen9 IVA per la società italiana commilente. Risposta Con riferimento ai servizi che possono o meno rientrare nella previsione derogatoria di cui all ar9colo 7 quater, comma 1, lelera a), merita rammentare in linea generale il principio, più volte ribadito dalla Corte di Gius9zia dell Unione Europea, concernente il falo che le disposizioni della direeva che prevedono deroghe rispelo ai principi generali devono essere interpretate in maniera restrieva (si vedano, ad esempio, le sentenze n. C 49/09 del 28 olobre 2010, n. C 86/09 del 10 giugno 2010, n. C 308/96 e n. C 94/97 del 22 olobre 1998). 58

59 DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI Circolare n. 29/E del 27 giugno 2011, risposta n. 3 Alla luce di tale principio deve essere analizzata la disposizione di cui all ar9colo 7 quater, lelera a) citata che, come già avveniva fino al 31 dicembre 2009, ricomprende sia le perizie rela9ve a beni immobili, che le prestazioni ineren9 alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ul9me, si intendono ricomprese, in par9colare, le prestazioni rese da ingegneri, architee o altri professionis9 abilita9 rela9ve alla progelazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle rela9ve alla progelazione degli interni e degli arredamen9. Esulano dall ambito applica0vo della disposizione anzidena, invece, la progenazione non riferita ad immobili specificamente individua0, e i servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale che non afferiscono direnamente alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferi0 a un dato immobile. Si deve perciò ritenere che la progelazione, effeluata da un ingegnere, di un complesso immobiliare specificamente individuato e sito in un Paese non black list rientri nella deroga rela9va agli immobili di cui all ar9colo 7 quater, lelera a), e che la prestazione di servizi non sia territorialmente rilevante in Italia. Non è previsto alcun adempimento, ai fini IVA, per la società italiana commilente 59

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