DOCUMENTAZIONE DI PRASSI. Varie

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3 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL CIRCOLARE MINFINANZE N. 335, PROT. 1570/I DEL 30 DICEMBRE 1992 RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE [...] 1. Disposizioni generali [...] Da sottolineare il nuovo concetto di deposito fiscale che viene a comprendere tutti gli impianti di lavorazione (raffinerie, petrolchimici, distillerie, ecc.) e di deposito dove si lavorano, si trasformano o si custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, mentre le nuove figure di «operatore registrato» e di «operatore non registrato» costituiscono innovazioni importanti in quanto consentono a tali operatori, che svolgono la loro attività con prodotti ad imposta assolta, di ricevere i prodotti in regime sospensivo e di assolvere essi stessi il debito d imposta. Nel terzo comma viene precisato l ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni relative all armonizzazione delle accise. [...] Obbligato al pagamento dell imposta è il titolare del deposito fiscale per i prodotti immessi in consumo dal predetto impianto, mentre nella fase della circolazione e dell impiego, l imposta deve essere pagata dal soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per la sua esigibilità o che si sia reso garante di tale pagamento. 2. Accertamento, liquidazione e pagamento dell imposta [...] Le operazioni di accertamento devono essere eseguite con l osservanza delle modalità stabilite dall Amministrazione, che potrà quindi, in relazione alle caratteristiche dell impianto e alle produzioni che vengono effettuate, adottare le misure più idonee sia in relazione alle esigenze fiscali da tutelare sia in relazione a quelle operative degli impianti. [...] In particolare si precisa: nelle distillerie di alcole etilico i misuratori meccanici di proprietà dell Amministrazione possono [ora devono - V. Circolare Minfinanze n. 4/D del 5 gennaio 1995] essere sostituiti con misuratori volumetrici, riconosciuti idonei, di proprietà degli esercenti. L installazione di misuratori volumetrici di proprietà privata è obbligatoria nei nuovi impianti di distillazione con produzione superiore a 9 ettolitri/ora [...] 3. Depositi fiscali - In generale [...] Per quanto riguarda gli oli minerali, si considerano soggetti ad accisa, ai fini dell istituzione del deposito fiscale, i prodotti di cui al comma 1 dell art. 17 nonché quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, quando destinati alla combustione o alla carburazione. Si considerano come un unico deposito fiscale quegli stabilimenti di produzione di oli minerali per i quali ricorrano le ipotesi di cui al comma 1 dell art. 19. [...] La persona fisica o giuridica che intende attivare un nuovo deposito fiscale deve fare preventiva denuncia all ufficio tecnico di finanza (UTF),competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa delle singole imposte di fabbricazione o di consumo [...] almeno 30 giorni prima dell inizio della sua attività. La denuncia, corredata dalla planimetria del deposito fiscale, nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità di chi la rappresenta legalmente; 1535

4 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova il deposito fiscale, nonché il relativo numero di telefono e di fax; c) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità dell impianto, compresa quella della forza motrice; d) la descrizione dei processi di lavorazione; e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti detenuti, nonché la quantità massima degli stessi che in qualsiasi momento si possono trovare nello stabilimento; f) la descrizione degli strumenti installati per l accertamento delle materie prime e dei prodotti finiti; g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito. L ufficio tecnico di finanza procede, entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, alla verifica degli impianti e prescrive le misure ritenute necessarie e, in particolare, l adozione di strumenti tecnici idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale. Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite ed abbia prestato la cauzione prevista, l UTF rilascia la licenza fiscale, previo pagamento del dovuto diritto di licenza. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicato allo stesso ufficio per i successivi adempimenti. La cauzione è dovuta solo per i prodotti considerati soggetti ad accisa ai fini dell istituzione del deposito fiscale, e deve garantire anche il pagamento del tributo sui prodotti immessi in consumo; per i magazzini di commercianti all ingrosso di spiriti, la cauzione è dovuta nella misura del dieci per cento dell imposta gravante del quantitativo massimo tenuto in deposito. Per i depositi di oli minerali, soggetti com è noto al regime della concessione e che si intendono gestire come depositi fiscali, le indicazioni di cui sopra devono essere contenute nella istanza presentata ai fini della concessione e la verifica dell UTF deve essere effettuata dopo l installazione ed il collaudo dell impianto. I depositi di oli minerali gestiti in regime di deposito doganale di proprietà privata operano in regime di deposito fiscale se in possesso dell autorizzazione prevista dall art. 11, commi 4, 5 e 9, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873; la licenza fiscale viene rilasciata dall ufficio tecnico di finanza con validità collegata a quella della predetta autorizzazione. [...] A ciascun deposito fiscale verrà attribuito un codice di accisa costituito da una espressione alfanumerica di nove caratteri, dei quali i primi otto sono indicativi del soggetto o del deposito, secondo l ordine seguente: due caratteri alfabetici corrispondenti alla sigla della provincia di appartenenza; un carattere alfabetico che individua il settore di imposta; un numero progressivo costituito da cinque caratteri numerici. Il nono carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. Per i depositi fiscali già esistenti il codice di accisa verrà comunicato dalle competenti Direzioni compartimentali delle Dogane ed II.II., mentre per gli operatori registrati e i nuovi depositi verrà assegnato dalle medesime Direzioni al momento del rilascio dell autorizzazione. [...] 4. Depositi fiscali - Impianti di lavorazione Fra i depositi fiscali particolare rilievo hanno gli opifici dove si ottengono prodotti soggetti ad accisa. In tali opifici l introduzione delle materie prime e dei semilavorati è effettuata e contabilizzata secondo le modalità vigenti, senza alcuna preventiva autorizzazione, ma con le specifiche di seguito riportate: a) le operazioni di introduzione nelle raffinerie di prodotti destinati a subire una lavorazione sono effettuate dal depositario autorizzato previa comunicazione all ufficio finanziario degli elementi relativi a ciascuna operazione (qualità e quantità del prodotto in arrivo, serbatoi e linee uti- 1536

5 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL lizzati per la ricezione, tipo di lavorazione); l ufficio finanziario può prescrivere le modalità operative da osservare ed eseguire i controlli ritenuti necessari; ultimata l operazione di introduzione, il prodotto viene presentato all accertamento da parte del personale dell ufficio finanziario che provvede alla sua presa in carico; con tali modalità potranno, quindi essere effettuate tutte le movimentazioni di prodotti intermedi o semilavorati previste dalla L. 26 novembre 1955, n. 1162; b) l accertamento degli oli minerali di importazione introdotti in raffineria, eseguito dall ufficio finanziario di fabbrica, è valido anche ai fini doganali ed i dati relativi vengono comunicati alla competente dogana per i successivi adempimenti; [...] Ultimata la lavorazione ed accertati i prodotti finiti, i suddetti prodotti vengono «consegnati» all esercente, il quale provvede alla loro custodia nei magazzini autorizzati ed alla loro successiva movimentazione compilando direttamente i documenti di accompagnamento per la circolazione nazionale ed intracomunitaria, sia in sospensione d imposta sia ad imposta assolta. Negli stabilimenti di produzione di oli minerali, di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, l estrazione di ogni singola partita di prodotto finito, puro, denaturato, colorato o marcato, deve essere preventivamente comunicata all ufficio finanziario di fabbrica, che deve verificare la corretta liquidazione del debito d imposta. La quantità dei prodotti estratti deve essere determinata con gli strumenti di misura previsti dalle vigenti disposizioni. I prodotti finiti sono introdotti con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento e vengono presi in carico direttamente dall esercente previa comunicazione all ufficio finanziario. [...] La denaturazione dell alcole etilico e dei prodotti alcolici esenti da accisa, la colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta è effettuata alla presenza di funzionari del Dipartimento delle Dogane e II.II. che, al termine, provvedono a redigere apposito processo verbale in contraddittorio con l esercente del deposito fiscale. I prodotti come sopra denaturati o marcati vengono «consegnati» all esercente. Il depositario autorizzato può utilizzare i prodotti finiti avuti in consegna per l ottenimento di altri prodotti, quando ciò non comporta modifica al debito d imposta. Per il suddetto impiego si applicano i cali di trasformazione stabiliti, mediante esperimenti, dall Amministrazione finanziaria, purché non superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia d imposte di fabbricazione o, se più favorevole, da quella doganale. 5. Deposito fiscale - Scritturazioni Il depositario autorizzato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli deve comunque tenere: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati; b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale. Alla fine di ciascun mese si procederà al riepilogo delle movimentazioni ed al conteggio dell imposta dovuta indicando gli estremi del relativo versamento; c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d imposta nel quale devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell avvenuto arrivo a destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l ammontare dell imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate; d) nel caso si tratti di opificio di trasformazione e d impiego di prodotti finiti, le registrazioni delle lavorazioni secondo le modalità stabilite dal Dipartimento delle Dogane. Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione d accisa. 1537

6 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL Il prospetto è consegnato all ufficio finanziario di fabbrica o in mancanza al competente ufficio tecnico di finanza; in tal caso copia deve essere tenuta presso il deposito fiscale a disposizione dei funzionari incaricati del controllo. Il depositario autorizzato esercente attività produttiva redige almeno una volta l anno: a) l inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia con l indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego; c) il bilancio energetico, con l indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione. I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell UTF. Alla fine dell esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell anno successivo. L esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell esercizio finanziario. I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall UTF. 6. Scritturazioni e compiti degli uffici finanziari. Vigilanza Presso i depositi fiscali nei quali è necessaria la presenza continuativa di funzionari dell UTF, è costituito un ufficio finanziario di fabbrica. L ufficio finanziario provvede a contabilizzare secondo le norme vigenti le operazioni effettuate; provvede inoltre a: a) riscontrare la regolarità dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo giornaliero presentato dal depositario autorizzato; b) assumere in carico i prodotti finiti ottenuti e pervenuti e portare in scarico i prodotti finiti estratti dal deposito fiscale; c) contabilizzare il movimento d imposta; d) vidimare l esemplare n. 3 di rinvio allo speditore del documento di accompagnamento delle partite provenienti da depositi fiscali comunitari nonché dell analogo documento per le partite provenienti da depositi fiscali nazionali, dopo aver accertato l avvenuta assunzione in carico sui propri registri da parte del depositario autorizzato. L ufficio finanziario seguirà con particolare attenzione il movimento dell imposta assolta e, ove rilevi ritardi od omissioni, procederà all applicazione delle prescritte indennità ed interessi di mora e farà le opportune segnalazioni all UTF per le iniziative volte ad evitare ulteriori indebitamenti. L ufficio finanziario non consentirà estrazioni in sospensione d accisa nel caso rilevi l insufficienza della garanzia prestata. Nei depositi fiscali nei quali non è costituito l ufficio finanziario, i funzionari dell UTF incaricati eseguono sopralluoghi con frequenza stabilita secondo l entità delle movimentazioni, al fine di accertare la regolare tenuta dei registri da parte dei depositari autorizzati, nonché la regolarità di funzionamento degli strumenti tecnici installati per l accertamento dei prodotti movimentati. Nel corso dei sopralluoghi i funzionari dell UTF eseguono anche tutte le incombenze previste per gli uffici finanziari di fabbrica. Gli UTF eseguono inventari ordinari con periodicità quadrimestrale per gli oli minerali ed annuale per l alcole etilico ed i prodotti alcolici intermedi, e inventari straordinari anche limitati a singole quantità di prodotti, quando ritenuto opportuno, compilando apposito processo verbale. L abbuono dell imposta sui cali di giacenza, in ordine alle contabilità tenute dal depositario autorizzato e dall UTF, può avvenire soltanto in base alle risultanze di un inventario ordinario o straordinario. [...] L ufficio tecnico di finanza può eseguire in qualunque momento sopralluoghi ai depositi fiscali per verifiche, accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo contabile. A tal fine il depositario autorizzato è obbligato a mettere a disposizione la propria do- 1538

7 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL cumentazione di carattere tecnico nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali. Il Dipartimento delle Dogane e Imposta Indirette può consentire che, presso le ditte la cui organizzazione tecnico contabile sia riconosciuta conforme a predeterminati requisiti, tutti o alcuni dei controlli degli UTF vengano sostituiti da altri effettuati in via successiva ed eventuale. Per i depositi doganali di proprietà privata operanti in regime di deposito fiscale le incombenze degli UTF vengono esercitate dalle competenti Dogane. Per quanto riguarda infine la vigilanza da parte della Guardia di Finanza, restano per il momento in vigore le modalità in atto per quanto concerne il controllo degli opifici di produzione e di quelli dove avviene l importazione di prodotti soggetti ad accisa; le modalità di svolgimento di tale vigilanza saranno in concreto coordinate con i competenti Comandi in relazione al nuovo assetto dei servizi degli uffici finanziari di fabbrica. Non è più invece necessaria la vigilanza continuativa sugli opifici dove si custodiscono o si trasformano prodotti su cui è già sorta l accisa; è questo il caso dei magazzini o depositi sif nonché, ad esempio, quello dei liquorifici che operano in regime di sospensione d imposta, fermo restando, naturalmente, l osservanza di quanto prescritto per la gestione del deposito fiscale. Il decreto legge innova anche per quanto riguarda l addebito delle spese di vigilanza al privato, che deve ora corrisponderle solo se la vigilanza è svolta, su sua richiesta, fuori dall orario ordinario d ufficio. [D.Lgs. n. 374/1990 Si trascrive il testo del relativo art. 1: «Orario degli uffici del Dipartimento delle imposte indirette 1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l orario ordinario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi. 2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni compresi i festivi, e per l intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. [...] 5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio»] Per la definizione di tale orario si fa riferimento, anche per i servizi della Guardia di Finanza, alle disposizioni di cui all art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n Non sono a carico del privato le spese per la vigilanza ai varchi dei depositi fiscali svolta dai militari della G. di F., in quanto effettuata per conto dell Amministrazione finanziaria e non già a richiesta del depositario autorizzato. Egualmente non sono a carico dei privati le spese per la vigilanza, svolta nell interesse dell amministrazione presso impianti di deposito o di impiego di prodotti agevolati. [...] 7. Cali e abbuoni L art. 5 si riferisce alla concessione di abbuoni per perdite e cali; in particolare, i cali di lavorazione di prodotti per i quali è già sorta l obbligazione tributaria vengono concessi nella misura accertata dall Amministrazione finanziaria, fermi restando i limiti eventualmente previsti dalla vigente normativa, mentre per quanto riguarda i cali naturali e tecnici si fa rinvio alla normativa doganale. [...] 1539

8 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL Circolazione di prodotti in regime di sospensione d accisa Gli art. 6 e 7 si riferiscono alla circolazione di prodotti in regime di sospensione d accisa. La circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, avviene con la scorta di un documento di accompagnamento conforme al modello approvato con regolamento CEE n. 2719/92 dell 11 settembre 1992, pubblicato nella G.U. CEE n. L276 del 19 settembre 1992, e con l osservanza delle prescrizioni e modalità ivi previste. Il documento di accompagnamento si compone di quattro esemplari: l esemplare 1 deve essere conservato dallo speditore; l esemplare 2 deve essere conservato dal destinatario; l esemplare 3 deve essere rinviato dal destinatario allo speditore, per appuramento; l esemplare 4 deve essere presentato dal destinatario alle autorità fiscali competenti per il controllo a destinazione. Lo speditore è liberato dai rischi inerenti la circolazione soltanto con la prova della presa in carico della merce da parte del destinatario, rappresentata dalla ricezione della terza copia del documento di accompagnamento che il destinatario è tenuto rinviargli, per appuramento, con le attestazioni di seguitodescritte. Nel caso di arrivo di prodotti viaggianti in sospensione d imposta in un deposito fiscale oppure a destinazione di un operatore professionale, il destinatario deve attestare la ricezione delle merci compilando il riquadro C degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, deve registrare nelle proprie contabilità i dati relativi alla fornitura evidenziandone il relativo carico fiscale e presentare all ufficio finanziario competente per il controllo le tre copie del documento stesso. Il funzionario che riceve il documento appone il visto, il timbro e la firma sui tre esemplari trattenendo l esemplare n. 4 e restituisce gli altri due all operatore. Questi allega l esemplare n. 2 alle proprie contabilità e rispedisce l esemplare n. 3 allo speditore non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo all arrivo della merce. Gli esemplari n. 2 dei documenti di accompagnamento delle merci ricevute devono essere conservate per cinque anni. Qualora i prodotti gravati da accisa siano destinati ad essere esportati o sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso dall immissione in libera pratica, il documento per i prodotti in sospensione d accisa deve accompagnare le merci fino al momento in cui queste vengono assoggettate al regime doganale. In tal caso le attestazioni di scarico da apporre nel riquadro C vengono vidimate dall ufficio doganale. Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale, il cui modello dovrà essere depositato presso l UTF competente per territorio, a condizione che si componga anch esso di 4 copie e che contenga le medesime indicazioni; in particolare le singole informazioni devono essere identificate con il corrispondente numero di casella previsto per il documento amministrativo. Il trasporto di merci in sospensione dei diritti di accisa deve avvenire sotto la copertura di una garanzia obbligatoria prestata dal mittente, anche in solido con il trasportatore, pari all importo dell accisa gravante sui prodotti trasportati. La garanzia, da prestarsi secondo le vigenti modalità, deve avere le seguenti caratteristiche: deve essere valida in tutta la Comunità; non può essere oggetto di esonero; è svincolata con la prova della presa in carico da parte del destinatario dei prodotti, che ha restituito il terzo esemplare del documento di accompagnamento debitamente annotato. Le cauzioni prestate a garanzia dei diritti dovuti per il transito comunitario interno (documento T2) possono ritenersi valide anche per la circolazione intracomunitaria delle merci soggette ad accisa in regime sospensivo, sempreché l importo garantisca l ammontare dell accisa e la garanzia venga estesa a tale operazione. 1540

9 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL In caso di trasferimento di merci soggette in Italia ad aliquota di accisa zero oppure soggette nello Stato membro di destinazione ad un aliquota più alta di quella vigente in Italia, la garanzia deve essere commisurata all aliquota vigente nel Paese di destinazione. In attesa dell emanazione del decreto di cui al comma 7 dell art. 6, la circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali in regime sospensivo può essere effettuata con le bollette di cauzione previste dalle vigenti disposizioni, che saranno però rilasciate e scaricate con le stesse modalità previste per il documento comunitario di accompagnamento; qualora venga usato quest ultimo sullo stesso dovrà essere apposta una stampigliatura attestante che trattasi di circolazione interna. Per un periodo transitorio di sei mesi i suddetti trasferimenti verranno subordinati all acquisizione, da parte del mittente, del nulla osta rilasciato dagli uffici finanziari competenti sugli impianti. [...] 9. Operatore Professionale L art. 8 si riferisce alla ricezione di prodotti in sospensione d imposta da parte di operatori professionali, registrati e non. Per il riconoscimento della qualità di operatore registrato occorre presentare istanza, in duplice esemplare, all Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, nella quale devono essere contenute le seguenti indicazioni: a) la denominazione della ditta, la sua sede, il recapito telefonico e di fax, il codice fiscale, la partita IVA, e le generalità di chi la rappresenta legalmente; b) il numero di eventuale licenza fiscale di cui sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività; c) il comune, la via, il numero civico o la località in cui si trova il locale ove saranno ricevute le merci; d) la descrizione dell impianto e dell eventuale processo di lavorazione, le categorie di prodotti e la quantità massima degli stessi che può essere ricevuta nell arco di un giorno; e) la descrizione degli eventuali strumenti installati per l accertamento delle merci; f) la descrizione delle procedure operative di carattere tecnico contabile che sono attivate per la gestione dell impianto; g) i dati concernenti i fornitori nazionali e quelli residenti in altri Stati membri. All istanza devono essere allegate le planimetrie del locale nonché, nel caso in cui si tratti di un opificio di trasformazione, lo schema degli impianti e le ulteriori indicazioni previste per i depositi fiscali. L Ufficio tecnico di finanza procede, entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza, ad una verifica dell impianto e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale. Determina, inoltre l ammontare della cauzione dovuta in misura pari all imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che intende ricevere in regime sospensivo. Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite ed abbia prestato la cauzione prevista, l UTF provvede alla iscrizione su apposito registro restituendo all interessato copia dell istanza con gli estremi della registrazione. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicata all Ufficio tecnico di finanza per i successivi adempimenti. All operatore registrato viene rilasciato un codice di accisa con le modalità previste per il depositario autorizzato. L operatore registrato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli è comunque obbligato a tenere una registrazione delle singole partite ricevute in sospensione d imposta con riferimento ai documenti d accompagnamento e con l indicazione dei dati relativi al pagamento dell imposta. 1541

10 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL Per ogni giornata lavorativa nella quale c è stato ricevimento di merci in sospensione d imposta, 1 operatore registrato compila un prospetto riepilogativo delle partite ricevute in sospensione d accisa, nonché del movimento d imposta e delle relative garanzie. Il prospetto è compilato nel termine previsto per il pagamento dell imposta e consegnato all ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, al competente UTF; in tal caso copia dello stesso prospetto deve essere tenuta dall operatore registrato a disposizione dei funzionari incaricati del controllo. Al prospetto sono allegati gli esemplari n. 4 dei documenti di accompagnamento o il riscontrino della bolletta a cauzione. L operatore registrato esercente opificio di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, redige almeno una volta l anno: l inventario fisico delle materie prime e dei prodotti finiti; il bilancio di materia con la dimostrazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego; il bilancio energetico con l indicazione dei consumi di energia elettrica e di combustibili. I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell ufficio tecnico di finanza. Alla fine dell esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell anno successivo. L esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell esercizio finanziario. I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall ufficio tecnico di finanza. L ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, i funzionari dell UTF incaricati del controllo, accertano la regolarità delle operazioni effettuate dall operatore registrato e procedono alla vidimazione dell esemplare n. 3 di rinvio allo speditore del documento di accompagnamento delle partite provenienti da depositi fiscali comunitari ovvero del certificato di scarico delle bollette di cauzione per le partite provenienti da depositi fiscali nazionali. L UTF può eseguire in qualunque momento sopralluoghi per accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo contabile. A tal fine l operatore registrato è obbligato a mettere a disposizione la propria documentazione di carattere tecnico, nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali. [...] Per quanto riguarda invece la ricezione di prodotti in sospensione d accisa da parte di un operatore non registrato, quest ultimo deve prestare, presso la ricevitoria della competente dogana e per ogni fornitura, una cauzione pari all ammontare dell accisa gravante sui prodotti e presentare, prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione in duplice copia all UTF competente per territorio. La dichiarazione, oltre agli elementi previsti ai punti a), b) e c) per l operatore registrato, deve anche indicare: il nominativo del fornitore, la categoria e la quantità dei prodotti, gli estremi della cauzione prestata, nonché l impegno a prestarsi a qualsiasi controllo teso ad accertare l effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell accisa. L UTF, riconosciuta regolare la dichiarazione, restituisce copia vistata della stessa all interessato, ed ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari per accertare la regolarità dell operazione. L operatore non registrato è obbligato alla tenuta delle contabilità previste dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli deve comunque tenere una registrazione delle partite ricevute in sospensione di imposta con riferimento alla dichiarazione preventiva di cui all art. 4 ed al documento di accompagnamento, nonché con l indicazione dei dati relativi al pagamento dell imposta dovuta. È tenuto inoltre a comunicare all UTF competente, entro il termine previsto per il pagamento dell accisa, l avvenuta ricezione delle merci presentando gli esemplari n. 3 e n. 4 del relativo docu- 1542

11 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL mento di accompagnamento. L UTF restituisce, vidimato, l esemplare n. 3 trattenendo l esemplare n. 4 per i successivi adempimenti. L UTF può eseguire in qualunque momento sopralluoghi per accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo contabile. A tal fine l operatore non registrato è obbligato a mettere a disposizione la documentazione di carattere tecnico nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali. [...] 10. Rappresentante fiscale L art. 9 definisce la figura del rappresentante fiscale, che deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Compartimentale competente per territorio. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall art. 7, comma 1-sexies, del D.L. 30 dicembre 1991, n I suddetti soggetti, prima delle operazioni di trasferimento intracomunitario delle merci, devono: comunicare agli UTF competenti i dati degli operatori comunitari che rappresentano, nonché gli impianti destinatari presso i quali saranno effettivamente introdotte le merci; tenere una contabilità delle forniture ricevute, distintamente per soggetto rappresentato e per impianto destinatario; nei relativi registri devono essere evidenziate le singole partite ricevute in sospensione d imposta con riferimento ai documenti di accompagnamento e con l indicazione dei dati relativi al pagamento dell imposta stessa; compilare, al termine di ogni giornata nel corso della quale sono state svolte operazioni e per ciascun impianto, un prospetto riepilogativo delle partite ricevute in sospensione d accisa, da presentare, corredato degli esemplari n. 3 e n. 4 dei documenti di accompagnamento, all UTF che provvede a restituire l esemplare n. 3 debitamente vidimato, trattenendo l esemplare n. 4 per i successivi adempimenti. La Direzione Compartimentale può disporre, in qualunque momento, verifiche presso i rappresentanti fiscali autorizzati e gli spedizionieri doganali con funzioni di rappresentanti fiscali per controllare la regolarità delle operazioni di pagamento dell imposta dovuta e della prestazione delle relative garanzie. [...] 11. Circolazione prodotti già assoggettati ad accisa L art. 10 è relativo alla circolazione di prodotti che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro e vengano trasferiti nel territorio nazionale a scopo di commercio. Tale movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento utilizzato per la circolazione di prodotti in regime di sospensione d accisa. Il soggetto che riceve la merce deve presentare, prima ancora che la stessa gli sia spedita, apposita dichiarazione all UTF, prestando, nei modi di rito, cauzione per garantire il pagamento dell imposta, che deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo a quello dell arrivo della merce. Quando l imposta è a carico del venditore, e nel caso che il ricevente non sia un depositario autorizzato o un operatore professionale, l accisa deve essere pagata da un rappresentante fiscale del venditore, preventivamente autorizzato secondo la procedura di cui all art. 9. [...] L art. 12 si riferisce alla circolazione e deposito nel territorio nazionale di prodotti che hanno già assolto l imposta. In attesa dell emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà esteso il documento di accompagnamento comunitario alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa entro il territorio nazionale, continueranno ad essere utilizzati i documenti previsti dalle 1543

12 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL vigenti disposizioni (certificato di provenienza mod. Hter 16, bolletta di legittimazione mod. C39), che, come già previsto per il documento di accompagnamento delle merci in regime sospensivo, saranno emessi direttamente dagli operatori interessati. Analogalmente si procederà per la bolletta C39 emessa ai sensi dell art. 5 del D.L. 30 ottobre 1952, n Il medesimo articolo stabilisce che i depositi di oli minerali per uso privato, agricolo e industriale, di capacità non superiore a 30 mc,[ora 25 mc - L 427/1993] sono esclusi dal rilascio della licenza fiscale e dalla tenuta del registro di carico e scarico. [...] 12. Contrassegni fiscali, rimborsi, esenzioni, regime particolari L art. 13 si riferisce all applicazione dei contrassegni, stabilendo in particolare che i contrassegni possono essere messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale, con le stesse modalità prescritte per i depositari nazionali. Tali modalità sono quelle previste, per la fornitura dei contrassegni agli opifici di imbottigliamento sif, dall art. 22-bis del D.L. 31 ottobre 1980, convertito nella L. 22 dicembre 1980, n Resta fermo, per l operatore nazionale che intende acquistare prodotti di provenienza comunitaria già contrassegnati, quanto previsto dall art. 5 della L. 11 maggio 1981, n. 213 come sostituito dall art. 34 della L. 29 dicembre 1990, n. 428; in ogni caso la cauzione dovrà essere prestata nella stessa misura per i produttori nazionali. Il trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri deve avvenire con l osservanza delle modalità previste dall art. 6 del decreto legge. Lo svincolo della cauzione prestata per il ritiro dei contrassegni è subordinato all identificazione delle partite alle quali i contrassegni sono stati applicati ed alla corresponsione dell imposta dovuta; a tal fine all esemplare n. 4 del documento di accompagnamento che ha scortato la partita di prodotto pervenuta deve essere allegato un elenco con gli estremi dei contrassegni utilizzati. L art. 14 tratta del rimborso delle accise relative ai prodotti che abbiano assolto l imposta, detenuti nel territorio nazionale da un operatore nell esercizio della propria attività professionale, che siano esportati o trasferiti in un altro Stato membro. In attesa dell emanazione di un apposito decreto ministeriale, sarà adottata la seguente procedura. Anteriormente alla spedizione del prodotto verso un paese membro, l operatore deve presentare una dichiarazione in duplice copia all UTF indicando la qualità e la quantità della partita ed allegando la documentazione comprovante l avvenuta corresponsione dell imposta. Un esemplare della dichiarazione, vistata dall ufficio, viene restituita all operatore, che resta così autorizzato ad effettuare la spedizione, emettendo esso stesso il documento d accompagnamento previsto per il regime sospensivo. Nel caso si tratti di prodotti muniti di contrassegno di Stato la spedizione è subordinata alla distruzione, verbalizzata dall UTF, dei suddetti contrassegni. Le merci devono essere avviate, nel paese membro, ad un depositario autorizzato, ad un operatore professionale o ad un rappresentante fiscale. Per ottenere il rimborso dell accisa l operatore deve presentare all UTF l esemplare n. 3 del documento suddetto, accompagnato da una attestazione, rilasciata dalle autorità fiscali del paese membro (di cui comunque deve essere fornito l indirizzo), confermante l avvenuta presa in carico, a destino, dei diritti d accisa. Nel caso in cui la restituzione venga chiesta mediante accredito, sarà seguita la procedura indicata per le profumerie alcoliche; altrimenti la restituzione verrà effettuata con le modalità vigenti. Per quanto riguarda le restituzioni sulle merci esportate nei paesi terzi, restano valide le procedure in atto. [...] 1544

13 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL Accisa sugli oli minerali L art. 17 definisce il campo di applicazione del tributo. La direttiva comunitaria si basa sulla tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento e quindi stabilisce un livello di accisa solo per i prodotti che hanno normalmente questa destinazione, e cioè: benzina, petrolio lampante o cherosene, oli da gas o gasolio, oli combustibili, gas di petrolio liquefatti e gas metano. [...] Per tutti gli altri prodotti considerati oli minerali dalla direttiva [V. art della legge 427/1993], è prevista la tassazione solo se vengono destinati ad essere usati come carburanti o combustibili ed in tal caso assolvono l aliquota prevista per il carburante o combustibile equivalente. La stessa tassazione è prevista per qualsiasi prodotto che viene utilizzato come carburante o per qualsiasi idrocarburo utilizzato come combustibile, fatta eccezione per il carbone, la lignite, la torba e qualsiasi altro idrocarburo solido simile e per il gas naturale. Il campo di applicazione stabilito dalla direttiva comporta una radicale modifica di quello stabilito dalla vigente imposta di fabbricazione che prevede aliquote per tutti i prodotti petroliferi indipendentemente dall uso cui essi sono destinati. Da ciò è derivato che per tutti quei prodotti che normalmente non vengono usati per la carburazione o combustione (oli leggeri distillati in 5 C, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, miscele di idrocarburi non saturi, monoalchilati e polialchilati in miscela, polimeri poliolefinici, ecc.) e che sono stati assoggettati ad imposta per tutelare la tassazione dei prodotti petroliferi, si è dovuto ricorrere al regime della esenzione fiscale per gli impieghi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, con conseguenti onerosi adempimenti amministrativi e di controllo; con la nuova impostazione comunitaria si può adottare, invece, un regime di vigilanza come quello previsto per il benzolo, toluolo, xilolo e per l alcole metilico, e che verrà stabilito con decreto del Ministro delle finanze. In attesa dell emanazione di tale decreto, per l impiego dei prodotti in questione, quando sono destinati ad usi non tassati, restano in vigore le autorizzazioni già rilasciate e vengono mantenute le procedure in atto. Eventuali nuove richieste d impiego in usi non tassati saranno autorizzate in via provvisoria con l adozione delle cautele ritenute più opportune; tali autorizzazioni saranno portate a conoscenza del Ministero ai fini della successiva regolamentazione della materia. I depositari autorizzati esercenti stabilimenti industriali nei quali si fabbricano oli minerali soggetti ad accisa devono tenere un registro di carico e scarico di tutti i prodotti di cui al comma 2 dell art. 17 preventivamente vidimato dall UTF competente per territorio. Per quanto concerne, in particolare, gli oli minerali di importazione, se trattasi di prodotti di cui al comma 1 dell art. 17, le Dogane provvederanno alla riscossione dell accisa nel caso siano destinati all immissione in consumo; qualora, invece, siano destinati a depositi fiscali, saranno avviati agli stessi, in regime sospensivo, con la scorta della bolletta di cauzione o del documento di accompagnamento comunitario, emessi direttamente dagli interessati. [procedura modificata - V. circolare MF n. 106/D del 30 aprile 1996, art. 24] Dopo l arrivo a destino il certificato di scarico della bolletta o l esemplare n. 3 del documento di accompagnamento viene restituito alla dogana, per essere allegato alla bolletta di importazione. Nel caso si tratti di prodotti di cui al comma 2 dell art. 17, destinati alla immissione in consumo come combustibili o come carburanti, si procederà come per i prodotti di cui al comma 1 del suddetto articolo. Qualora, invece, vengano avviati ad un deposito fiscale, in attesa dell emanazione del decreto di cui al precedente 5 capoverso, il documento di scorta potrà essere o una bolletta di cauzione oppure un documento comunitario d accompagnamento da emettere e da scaricare da parte delle ditte interessate e senza obbligo di prestazione della cauzione, non essendo i prodotti suddetti per tale destinazione gravati da accisa. Saranno del pari scortati da bolletta di cauzione o da bolletta di accompagnamento comunitaria (anche in questo caso senza prestazione di alcuna garanzia) i prodotti di cui al comma 2 dell art. 17, di origine nazionale, inviati a depositi fiscali. [...] 1545

14 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL L art. 18 richiama quanto già stabilito, in via generale, nell art. 2, sul momento in cui sorge l obbligo del pagamento dell imposta, integrando tale previsione con alcuni casi che riguardano più specificamente il settore degli oli minerali (uso come carburante o come combustibile per i prodotti per i quali l obbligo del pagamento sorge in relazione al verificarsi di tali impieghi e uso diverso da quello prescritto per poter beneficiare di una agevolazione). Viene anche precisato, in conformità di quanto previsto dalla direttiva, che i consumi interni degli stabilimenti di produzione di oli minerali non sono soggetti a tassazione in quanto non costituiscono fatto generatore dell accisa, e, inoltre, che i prodotti già immessi in consumo possono essere assoggettati all aumento o alla riduzione dell imposta, in caso di variazione di aliquota, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. [...] Di particolare rilievo la disposizione che consente di considerare come un solo stabilimento, e, quindi, con redazione di un bilancio fiscale unico, più stabilimenti che svolgono processi di lavorazione tra di loro integrati e che appartengono alla stessa impresa e quando nell ambito di uno stabilimento operano più impianti appartenenti a ditte diverse. [...] L art. 25 contiene le disposizioni concernenti l imposta sull alcole etilico. È soggetto ad imposta l alcole etilico non denaturato, sia tal quale sia se contenuto in altri prodotti. In particolare, è prevista una soglia minima di gradazione pari a 1,2% in volume, e, conseguentemente, i prodotti contenenti alcole in misura inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo. [...] L art. 26 prevede le esenzioni, cioè i casi in cui l alcole etilico, o gli altri prodotti che lo contengono, vengono esentati dall imposta in quanto destinati ed essere impiegati in usi industriali o in altri usi particolari, come per finalità scientifiche o sanitarie. Rispetto all attuale sistema delle esenzioni, resta confermato l obbligo della denaturazione con il denaturante generale dello Stato, per l alcole destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi al consumo umano, nonché la possibilità di impiego in usi industriali con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati dall Amministrazione finanziaria. Costituisce invece una innovazione la possibilità di impiego di alcole puro, in esenzione d imposta, qualora venga impiegato in procedimenti industriali a condizione che l alcole non sia presente nel prodotto finito. [...] 14. Accise sugli alcoli e sulle bevande alcoliche Il Capo III contiene le disposizioni relative all armonizzazione delle strutture delle accise sull alcole e sulle bevande alcoliche ed al ravvicinamento delle aliquote. Attualmente, esiste un imposta di fabbricazione sull alcole etilico destinato al consumo umano ed i prodotti finiti vengono tassati in base al titolo alcolometrico effettivo, ad eccezione della birra, che è gravata da una propria imposta di fabbricazione la cui aliquota è attualmente commisurata al contenuto, in gradi saccarometrici, di saccarosio presente nel mosto. Le innovazioni in tale settore riguardano: a) la suddivisione dei prodotti in quattro categorie fiscali; l alcole, i prodotti intermedi, il vino e la birra; b) l introduzione di una accisa sul vino e sulle altre bevande fermentate, sia pure ad aliquota zero; c) la tassazione dei prodotti intermedi a volume di prodotto finito e non più in base alla quantità di alcole aggiunto; d) la tassazione, per la birra, in ragione del contenuto di saccarosio misurato in gradi-plato di prodotto finito; e) l applicazione della imposta soltanto alle bevande con un tenore alcolico superiore all 1,2% in volume. Il settore delle bevande alcoliche, pur rivestendo una minore rilevanza fiscale, è tuttavia molto delicato per i riflessi che può avere su altri settori economici, in modo particolare sull agricoltura, da cui derivano le materie prime dell alcole da distillazione. 1546

15 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL Per quanto riguarda l accisa sul vino, si è dovuto accettare il principio dell effettuazione di controlli sulla circolazione intracomunitaria per tutelare i Paesi che tradizionalmente hanno sempre adottato una accisa positiva su tale prodotto. Tuttavia, l eccezione per i piccoli produttori di vino e la possibilità di mantenere una accisa ad aliquota nulla, non dovrebbero comportare eccessivi oneri per i produttori nazionali che prevalentemente rientrano in questa categoria. L art. 21 riguarda l accisa sulla birra. In particolare, definisce il campo di applicazione dell imposta, che colpisce non solo la birra tal quale, ma anche le miscele di birra con altre bevande non alcoliche. L aliquota viene stabilita per ettolitro e per grado-plato, che consiste nella percentuale di saccarosio totale (zucchero più alcole) calcolata sul prodotto finito secondo il metodo Plato. L art. 22 introduce, con aliquota zero, l accisa sul vino, con la distinzione tra vino tranquillo e vino spumante, secondo le definizioni stabilite dalla direttiva. Viene escluso dall ambito impositivo il vino prodotto per autoconsumo e che non forma oggetto di attività di vendita. Con l art. 23 si stabilisce l equiparazione al vino delle altre bevande fermentate, diverse da vino e dalla birra. Trattasi dei sidri e di altri «vini da frutta», di scarsa produzione nazionale, ma la cui definizione e disciplina è rilevante per evitare distorsioni di concorrenza in questo settore. L art. 24 riguarda la definizione ed il trattamento fiscale dei prodotti intermedi. Con tale espressione vengono indicate le bevande alcoliche ottenute da un vino-base (o altra bevanda fermentata) con aggiunta di zucchero, alcole e sostanze aromatiche. Tale categoria comprende, quindi, i vini liquorosi ed aromatizzati, quali ad esempio il marsala ed i vermouth, che attualmente sono tassati in ragione dell alcole aggiunto. In base alle disposizioni comunitarie, invece, la tassazione dovrà essere effettuata in ragione del volume di prodotto finito, e ciò in quanto sarebbe molto difficile, in regime di libero scambio, mantenere la tassazione sulla quantità di alcole aggiunto, che è di difficile determinazione e che in ogni caso dovrebbe essere accertata volta per volta. L aliquota viene stabilita nella misura di lire per ettolitro di prodotto finito. Essa corrisponde al tasso minimo di 45 ECU stabilito dalla direttiva e si pone su un livello di tassazione superiore a quello mediamente applicato con l attuale normativa. L art. 25 contiene le disposizioni concernenti l imposta sull alcole etilico. È soggetto ad imposta l alcole etilico non denaturato sia tal quale sia se contenuto in altri prodotti. In particolare, è prevista una soglia minima di gradazione pari a 1,2 % in volume, e, conseguentemente, i prodotti contenenti alcole in misura inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo. Viceversa, sono soggette all imposta sull alcole tutte le bevande con gradazione alcolica superiore al 22 % in vol. anche se rientrano in altra categoria (vino, birra, prodotti intermedi). Viene, inoltre, mantenuta fino al 30 giugno 1996, l aliquota ridotta, per l alcole ottenuto da alcune materie prime agricole, quali in particolare le materie vinose, che comportano maggiori costi produttivi, riduzione che viene fissata in lire per ettanidro per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva di applicare comunque una aliquota superiore a quella minima di 550 ECU per ettolitro anidro. Di tale riduzione si terrà conto per la restituzione dell imposta relativa alle operazioni di esportazione o di trasferimento nei paesi comunitari effettuate fino al 30 giugno La restituzione per le acquaviti ed i prodotti intermedi viene effettuata nella misura dell imposta assoluta; in mancanza di una documentazione probante, il rimborso viene effettuato in base alla minore delle aliquote vigenti. L art. 26 prevede le esenzioni, cioè i casi in cui l alcole etilico, o gli altri prodotti che lo contengono, vengono esentati dall imposta in quanto destinati ad essere impiegati in usi industriali o in altri usi particolari, come per finalità scientifiche o sanitarie. Rispetto all attuale sistema delle esenzioni, resta confermato l obbligo della denaturazione con il denaturante generale dello Stato, per l alcole destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi dal consumo umano, nonché la possibilità di impiego in usi industriali con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati dall Amministrazione finanziaria. Costituisce invece una innovazione la 1547

16 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL possibilità di impiego di alcole puro, in esenzione d imposta, qualora venga impiegato in procedimenti industriali a condizione che l alcole non sia presente nel prodotto finito. Vengono, inoltre, esentati prodotti alimentari, normalmente tassati, qualora contengano alcole in misura non superiore, rispettivamente, a litri 8.5 per 100 Kg di prodotto finito, per il cioccolato, e di 5 litri per 100 Kg per tutti gli altri prodotti. Tale disposizione si giustifica per il fatto che sottoporre a tassazione tali prodotti comporterebbe oneri gravosi di accertamento e di controllo sulla circolazione intracomunitaria, non giustificati, peraltro, dal relativo gettito fiscale. Il compito di stabilire le condizioni e modalità per la concessione delle esenzioni stesse viene demandato all Amministrazione finanziaria, al fine di garantire l adozione delle più appropriate cautele fiscali. Le esenzioni possono essere accordate anche con il sistema del «riaccredito» dell imposta qualora venga impiegato alcole ad imposta assolta. In attesa della regolamentazione delle esenzioni, si applicano le procedure vigenti con gli adattamenti che derivano dalla nuova normativa, segnalando al Ministero ogni eventuale difficoltà. Per quanto concerne la produzione di aromi, che potranno essere poi destinati sia ad usi esenti (preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all 1,2% in volume), sia ad usi tassati (preparazione dei liquori), la stessa dovrà avvenire in regime di deposito fiscale. I produttori di aromi che alla data del 1 gennaio 1993 si trovino ad operare in regime libero e che presentino denuncia per l istituzione del deposito fiscale, potranno ritirare alcole in regime sospensivo senza attendere l espletamento delle formalità per il rilascio dell autorizzazione, previo nulla osta da parte dell UTF. A loro volta potranno inviare aromi in regime sospensivo sia agli utilizzatori esercenti depositi fiscali, sia a coloro che li utilizzano in usi esenti; in ogni caso dovranno effettuare le dovute annotazioni nei registri fiscali di cui sono in possesso. Potranno inoltre chiedere che le giacenze al 1 gennaio 1993 di spiriti e di prodotti liberi vengano reimesse in regime sospensivo, in applicazione del comma 6 dell art. 6 del decreto-legge, beneficiando in tal modo del rimborso (anche mediante riaccredito) dell imposta assolta. Procedure analoghe a quella prevista per le fabbriche di aromi saranno adottate in tutti i casi di impiego in usi esenti di alcole non denaturato. Il medesimo articolo prevede anche il rimborso dell accisa pagata su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché inidonei al consumo umano. Per il momento tali rimborsi verranno subordinati alle condizioni stabilite caso per caso dal Dipartimento delle Dogane, ad eccezione che per la birra, in quanto tale fattispecie è già disciplinata dalla vigente normativa, con la sola modifica che il rimborso riguarda ora il 100% degli ettolitrigrado idonei, e non già il 97% degli stessi. 15. Accise non armonizzate La direttiva n. 92/12 sul regime generale prevede, all art. 3, comma 3, che gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa e per i quali si applica la direttiva stessa, «a condizione che dette imposizioni non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera». Sulla base di questi principi vengono mantenute l imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica, che risponde ad esigenze di politica ambientale, e l imposta di fabbricazione sui fiammiferi. A tanto si provvede con le disposizioni contenute nell art. 29 dove viene precisato che, per i prodotti di provenienza comunitaria, obbligato al pagamento dell imposta è il soggetto che effettua la prima immissione al consumo e questa si verifica all atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell IVA, la cessione a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell esercizio di una impresa, arte o professione. 1548

17 CIRCOLARE MINFINANZE N. 335 PROT. 1570/I DEL Viene prevista la individuazione del soggetti obbligati al pagamento dell imposta con il rilascio di una licenza fiscale e la prestazione di una cauzione. I termini per la presentazione delle dichiarazioni di immissione al consumo e per il pagamento restano quelli in atto vigenti e si fa rinvio al decreto del Ministro delle Finanze per le modalità di applicazione dei nuovi criteri impositivi. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati. Nel settore degli oli minerali, la direttiva non stabilisce un livello di accisa per gli oli lubrificanti ed i bitumi, in linea con l impostazione seguita di tassare solo i carburanti e gli oli combustibili. In Italia sono soggetti ad imposta di fabbricazione sia gli oli lubrificanti sia i bitumi di petrolio e per mantenere questa tassazione, nell art. 30, sono state introdotte alcune modifiche all attuale regime fiscale per poter applicare i criteri impositivi previsti nel precedente art. 29. La tassazione degli oli lubrificanti investe anche il settore della rigenerazione degli oli usati e viene mantenuta l imposta sugli oli rigenerati nella misura del 50% dell aliquota normale. Le operazioni di movimentazione alla quale vengono sottoposti gli oli lubrificanti, anche ai fini della miscelazione e del confezionamento, devono considerarsi effettuate nella fase antecedente a quella della immissione in consumo. In attesa della regolamentazione della materia con il Decreto previsto dal comma 7, le operazioni di produzione, di miscelazione e di confezionamento [degli oli lubrificanti] dovranno essere effettuate con le procedure in atto, mentre la movimentazione dovrà essere effettuata con scorta di Hter 18, fermo restando che gli adempimenti previsti per il pagamento dell imposta competono al soggetto che ne effettua, poi, l immissione in consumo. L art. 30 prevede anche la tassazione delle miscele di alchilbenzoli sintetici, degli oli minerali greggi, degli estratti aromatici e dei polimeri poliolefinici, con la medesima imposizione degli oli lubrificanti, quando sono destinati alla lubrificazione meccanica; ne consegue la non tassazione per questi prodotti quando sono destinati ad usi diversi da quello tassato come attualmente previsto e, pertanto, restano operanti le procedure in atto per la concessione di tale trattamento. Per quanto concerne la nuova esenzione prevista per il bitume impiegato nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l edilizia, si fa rilevare che la stessa ha effetto dal 1 gennaio p.v. per cui in attesa della regolamentazione della materia gli UTF sono autorizzati a consentire, in via provvisoria, l impiego di tale prodotto in esenzione di imposta previo rilascio di apposito nulla osta e con l adozione degli accorgimenti ritenuti opportuni. Per i soggetti che ammettono in consumo i prodotti indicati nell art. 30, se svolgono le loro attività nell ambito di stabilimenti già in possesso di licenza fiscale, per il settore degli oli minerali, non occorre il rilascio della licenza di cui all art. 29. [...] 1549

18 CIRCOLARE MINFINANZE N. 299/D, PROT. 450/UDC-CM DEL CIRCOLARE MINFINANZE N. 299/D, PROT. 450/UDC-CM DEL 16 NOVEMBRE 1995 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE TESTO UNICO È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo in oggetto, con il quale viene approvato il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, predisposto in attuazione della delega concessa con l art. 1, comma 4, della L. 29 ottobre 1993, n Le disposizioni del predetto Testo unico sostituiscono tutte quelle relative all imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, la cui disciplina risale a Testi unici del 1924, all imposta di fabbricazione sugli oli minerali, istituita e tuttora regolata dal R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, nonché alle imposte di consumo sull energia elettrica (Testo unico del 1924), sul gas metano (D.L. 7 febbraio 1977, n. 15) e sugli oli lubrificanti e bitumi (D.L. 30 agosto 1993, n. 331); non riguardano, invece, le imposte di fabbricazione sui tabacchi e sui fiammiferi, che restano regolate dalle norme vigenti ed in particolare, per quanto riguarda le disposizioni di armonizzazione, dal sopraccitato D.L. n. 331/1993. Il Testo unico non costituisce una mera raccolta delle disposizioni susseguitesi in materia nel corso degli ultimi 70 anni, ma, stante l ampiezza della delega, opera anche il coordinamento delle suddette disposizioni e la loro armonizzazione con le direttiva comunitarie; provvede, inoltre, a recepirne solo la parte normativa, demandando quella regolamentare, spesso presente specialmente nelle leggi più antiche, alla normazione secondaria. Tiene, infine, anche conto della direttiva 94/74/Ce del Consiglio del 22 dicembre 1994, pubblicata nella G. U. delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/12 del 25 febbraio 1992, relativa all armonizzazione delle accise. Il suddetto Testo unico, unitamente al complesso dei regolamenti che gli farà seguito, è destinato a costituire un indispensabile strumento di lavoro per tutti gli operatori del settore, soffocati, finora, dalla copiosa e, talvolta, ferraginosa ed arcaica normativa stratificatasi nel corso di quasi un secolo. Ciò premesso, al fine di una sollecita e corretta applicazione del provvedimento in questione, si evidenziano le disposizioni dove l opera di coordinamento e di armonizzazione ha apportato modifiche rispetto alla situazione preesistente. Il Provvedimento si articola nei Titoli da I (a sua volta suddiviso in quattro Capi) a IV, riguardanti, rispettivamente, il regime delle accise (artt. da 1 a 51), l imposta di consumo sull energia elettrica (artt. da 52 a 60), le altre imposizioni indirette (artt. 61 e 62) e le disposizioni comuni e finali (artt. da 63 a 68). Completano il testo unico l Allegato I, riportante le aliquote vigenti al momento dell emanazione del provvedimento, e la Tabella A, relativa agli impieghi agevolati degli oli minerali. A) Titolo I - Capo I Nel Capo I del Titolo I, che riguarda il regime generale delle accise e che comprende i primi venti articoli, quelli da 1 a 12 ripetono sostanzialmente le disposizioni di cui al citato D.L. n. 331/1993, con talune precisazioni ed innovazioni. In particolare, si segnala: all art. 1, comma 2, il chiarimento relativo all impiego dei termini «sottoposto», «soggetto» od «assoggettato» ad accisa, con la definizione di «sottoposto» ad accisa del prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise e di «soggetto» o «assoggettato» ad accisa del prodotto per il quale il debito d imposta non è stato ovvero è stato assolto; 1550

19 CIRCOLARE MINFINANZE N. 299/D, PROT. 450/UDC-CM DEL all art. 2, comma 4, la precisazione che il titolare del deposito fiscale resta sempre obbligato al pagamento dell imposta, sia pure in solido con il soggetto che abbia eventualmente prestato garanzia in sua vece; all art. 3, comma 4, l equiparazione della misura degli interessi per tardivo pagamento dell accisa al tasso previsto per il pagamento differito dei diritti doganali (attualmente, fino al 12 gennaio 1996, 9,56 per cento annuo, come da D.M. 7 agosto 1995, pubblicato nella G.U. n. 204 dell 1 settembre 1995) e la sostituzione, relativamente al divieto di cui all art. 3, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, delle parole «immissione in consumo» con la parola «estrazione». Non è quindi possibile, in caso di omesso versamento dell accisa nei termini stabiliti, procedere all estrazione dal deposito fiscale di partite di prodotto, qualunque sia il loro regime o la loro destinazione fiscale. Nell ultimo periodo del comma si precisa che l imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate; all art. 4, la previsione che le perdite ammissibili durante i processi di lavorazione in regime sospensivo sono determinate con decreto del Ministro delle finanze e non più, come in precedenza, con legge. Devesi pure rilevare che non viene confermata, né nell articolo in esame né in altri, la riduzione della quantità assoggettabile ad imposta prevista, in conseguenza della soppressione dei depositi sif, dall art. 10, comma 3, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, relativamente ai prodotti petroliferi estratti dalle fabbriche con pagamento d imposta; ciò nella considerazione che, con la possibilità di consentire l esercizio in regime di deposito fiscale ai depositi di oli minerali aventi determinati requisiti, la disposizione che prevedeva tale riduzione deve ritenersi ora superata. Analogamente, non viene confermata la riduzione del 2% sui quantitativi di GPL destinati agli impianti di imbombolamento, prevista dal secondo comma dell art. 3 del D.L. 24 novembre 1954, n Si osserva pure che, con il rinvio, per la determinazione dei cali naturali e tecnici, alle disposizioni previste dalla normativa doganale, viene meno qualsiasi altra disposizione relativa alla determinazione dei suddetti cali, a meno che non sia riportata nel testo unico. Resta in vita il solo disposto dell art. 4 del D.P.R. 29 aprile [1975] n. 232 in quanto apportatore di modifiche al regime doganale dei cali naturali; all art. 5, comma 3, la previsione, in caso di revoca dell esonero della cauzione, dell obbligo di prestare garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della revoca. Al riguardo si chiarisce che, nel commisurare la cauzione all imposta «mediamente» dovuta alle previste scadenze, si intende fare riferimento all imposta mediamente dovuta in un mese (cosi come avviene nel caso del metano, stante la previsione dell art. 26, comma 7) calcolata sulla media dell anno solare di attività. Tale disposizione vale ora anche per la birra, non essendo stato ripreso, nelle norme specifiche relative a tale prodotto, il disposto di cui all art. 2, comma 6, del D.Lgs. 27 novembre 1992, n Nel comma 5 vi è, poi, la previsione della revoca della licenza fiscale di esercizio in caso d inosservanza sia degli obblighi previsti dall articolo medesimo per l istituzione e l esercizio dei depositi fiscali, sia del divieto di estrazione di cui al comma 4 dell art. 3; all art. 6, comma 2, la previsione della possibilità che la cauzione dovuta per il trasporto in regime sospensivo sia fornita, invece che dal depositario autorizzato, dal proprietario della merce, e della facoltà, per l Amministrazione finanziaria, di accordare l esonero dalla suddetta cauzione, limitatamente ai trasferimenti per via marittima o a mezzo tubazioni. Non è più prevista, pertanto, la possibilità di concedere i predetti esoneri per i trasferimenti su strada, per ferrovia o per via fluviale e quelli in atto devono considerarsi revocati. Al comma 4, infine, la previsione, per i prodotti estratti da un deposito fiscale ed esportati attraverso uno o più Stati membri, della scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, da appurare da parte della dogana comunitaria di uscita; all art. 7, comma 3, la previsione che lo scambio e l utilizzazione di informazioni necessarie per l attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell Unione Europea av- 1551

20 CIRCOLARE MINFINANZE N. 299/D, PROT. 450/UDC-CM DEL vengano in conformità delle disposizioni comunitarie. Al riguardo si richiama, in particolare, l attenzione sul disposto dell art. 15-bis, paragrafo 6, della direttiva 92/12, aggiunto dalla direttiva 92/108, che consente l utilizzazione delle informazioni per fini diversi da quelli previsti nell articolo medesimo, solo se ciò è consentito dalla legislazione dello Stato membro che le ha fornite; all art. 9, comma 1, l esclusione della possibilità di designare rappresentanti fiscali per lo svolgimento delle incombenze a carico, oltre che dei depositari autorizzati, anche degli operatori registrati e non registrati, ed al comma 2, lett. b), la fissazione, per i rappresentanti fiscali, del medesimo termine per il pagamento dell accisa previsto per gli operatori professionali; all art.11, la definizione dei serbatoi «normali» e dei contenitori per usi speciali, in conformità all art. 2, paragrafo 1, n. 5, della direttiva 94/74; all art. 12, comma 1, in applicazione della succitata direttiva 94/74, le modalità per le spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa fra due località del territorio nazionale, con attraversamento di un Paese comunitario. L art. 13 riepiloga le disposizioni in materia di contrassegni di Stato, che vengono rese valide per qualsiasi tipo di prodotto, anche non alcolico, su cui debba essere applicato il contrassegno. La facoltà di stabilire l obbligo dell applicazione del contrassegno non è più riservata alla legge ma è demandata ad un decreto ministeriale, che provvede pure, come nella preesistente normativa, a definire caratteristiche e prezzo del contrassegno medesimo. Altra innovazione riguarda la previsione, al comma 5, dell incameramento della cauzione nel caso in cui i contrassegni acquistati per l applicazione a prodotti in regime sospensivo risultino mancanti alle verifiche e non risultino applicati o restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo richiesta motivata di proroga. Disposizioni pressoché simili sono impartite dal successivo comma 7, relativamente ai contrassegni ritirati da importatori per essere applicati prima della presentazione dei prodotti in dogana. L art. 14 prevede, al comma 1, prima dell avvio della procedura coattiva per il recupero dei crediti, l invio di un avviso di pagamento con raccomandata postale, mentre, al comma 3, è previsto il rimborso anche nei casi in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un accisa di ammontare inferiore a quella prevista per i singoli componenti. Oltre al rimborso, sono corrisposti gli interessi legali. Il comma 5, infine, dispone che non si dà luogo a rimborso né si provvede alla riscossione di somme inferiori alle lire. L art. 15, al comma 1, prevede che, nel caso in cui il credito dell Amministrazione derivi da comportamenti omissivi dell obbligato d imposta, il termine della prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito. L art. 16 chiarisce che il privilegio dell Amministrazione sugli immobili, sui macchinari e sui prodotti opera solo per quanto concerne i depositi fiscali. L art. 17, al comma 1, lett. c), estende a tutte le forze armate nazionali, e non solo a quelle inquadrate in ambito NATO, l esenzione dal pagamento dell accisa. Per la pratica applicazione del nuovo regime si fa riserva di fornire istruzioni, previa intesa con il Ministero della Difesa. Il comma 4 chiarisce che la colorazione o denaturazione può riguardare, oltre ai prodotti beneficianti di regimi agevolati, anche quelli sottoposti ad aliquota ridotta. Viene pure espressamente previsto che, in luogo della denaturazione, può essere prescritto il condizionamento in recipienti di determinata capacità, come già anticipato dal D.M. 17 maggio 1995, n Vengono, pertanto, eliminati eventuali dubbi sulla persistenza della legittimità dell assoggettamento alla denaturazione del GPL per uso combustibile e del petrolio per riscaldamento domestico; viene, invece, a decadere, per quest ultimo prodotto, il vincolo, fiscale, della commercializzazione in appositi contenitori. L art. 18 riguarda i poteri del personale del Dipartimento e degli appartenenti alla Guardia di Finanza, distinguendo, innanzi tutto, le incombenze connesse alla gestione delle accise, riportate al comma 1 e di competenza del Dipartimento, che può avvalersi dell ausilio dei militari della Guardia di Finanza, da quelli di controllo, spettanti sia al Dipartimento sia alla Guardia di Finanza. 1552

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