Detrazioni e deduzioni IRPEF: le risposte dell Agenzia di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

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1 Detrazioni e deduzioni IRPEF: le risposte dell Agenzia di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, ha fornito alcuni chiarimenti sulle detrazioni e deduzioni IRPEF, rispondendo ai quesiti posti dai CAF e dagli operatori. Gli argomenti affrontati spaziano dalle spese mediche al bonus mobili e alle spese per ristrutturazioni, dal concetto di pertinenza alle spese per istruzione. Una particolare attenzione viene posta alla deduzione per l acquisto di immobili da locare con chiarimenti che interessano vari aspetti dell agevolazione come il limite di spesa e la deducibilità degli interessi. Per avere un quadro più esaustivo, si riporta, nella seguente Tavola, una sintesi delle principali risposte fornite, nel rispetto della sequenza della Circolare. Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale Le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Invece, per ciò che riguarda i trattamenti di haloterapia o Grotte di sale, il Ministero della salute, interpellato dall Agenzia, sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili. Spese per pedagogista Non sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista. Infatti, secondo il Ministero della salute, a differenza dell Educatore professionale (classe L/SNT2), il Pedagogista, il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell Educazione L/19 operando nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali, non può essere considerato una professione sanitaria. Individuazioni dello status di sordo Secondo l INPS, la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello status di sordo, è la legge n. 381/1970, mentre la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione del- Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo

2 l inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381/1970. Pertanto, per l individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali è corretto il richiamo alla legge n. 381/1970. Pertinenza abitazione principale In merito alla configurabilità di una pertinenza condivisa, destinata, cioè, a servizio di più unità immobiliari, ciascuna appartenente a un diverso proprietario, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso orientamenti non univoci, affermando, da un lato, che il regime delle pertinenze, in quanto postula l esclusività della funzione accessoria, non sarebbe compatibile con l ipotesi di un immobile contemporaneamente adibito a servizio di più immobili principali (cfr. da ultimo Cass. n /2011) e, dall altro, che lo stesso non esclude la possibilità di contemplare una pertinenza condivisa, a servizio di più unità immobiliari (cfr. da ultimo Cass. n /2013). Secondo l Agenzia, però, considerato che il comma 3-bis dell art. 10 del T.U.I.R. dà rilievo alla nozione civilistica di pertinenza, il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, ogni comproprietario può dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa. In merito alle detrazioni sulle ristrutturazioni (art. 16-bis del T.U.I.R.) spettanti in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Bonus mobili e sostituzione caldaia Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del T.U.I.R., ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l accesso al c.d. bonus mobili qualora si configurino quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative. A tale proposito, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis. Spese sostituzione sanitari 14 Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016

3 È possibile fruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute, tra l altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell art. 3 del D.P.R. n. 380/ 2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche...; eseguiti anche su parti comuni (art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del T.U.I.R.). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato dall Agenzia delle Entrate ha precisato che l intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, si qualifica come intervento di manutenzione ordinaria in quanto intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici come stabilito dall art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto, secondo l Agenzia, gli interventi in esame non sono agevolabili ai sensi dell art. 16-bis del T.U.I.R., in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. L intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. Detrazione ristrutturazione e risparmio energetico - condominio minimo Condomini Superando le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E/2014 e con la risoluzione n. 74/E/2015 (salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi) viene chiarito che se il pagamento è stato effettuato mediante l apposito bonifico bancario/ postale non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell edificio, e, se si avvale dell assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. Cumulo detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di ristrutturazione L Agenzia ricorda che sulla cumulabilità tra le due agevolazioni, si è già espressa, positivamente, con la circolare n. 57 del Con tale documento di prassi è stato chiarito che le altre agevolazioni cumulabili cui applicare la riduzione del 50% sono contenute nell art. 15, comma 1, lett. g) T.U.I.R. Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo

4 da locare - deducibilità costo di acquisto Il limite di euro costituisce l ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l intero periodo di vigenza dell agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente. In particolare, la deduzione va calcolata pro-quota ed una sola volta per ogni singolo immobile: pertanto, si avrà, a titolo esemplificativo, che nel caso in cui tre soggetti acquistino in comproprietà e in parti uguali un immobile, il cui prezzo è pari a mila euro, ciascuno di essi potrà calcolare la deduzione su un ammontare massimo di euro, pari a un terzo del limite massimo di spesa deducibile di euro, spettante per l immobile medesimo. Considerando, poi, che il limite di euro costituisce l importo massimo sul quale il singolo soggetto può calcolare la deduzione si avrà che questi, se acquista più abitazioni nel periodo di vigenza dell agevolazione (dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), ha comunque diritto alla deduzione del 20% su un importo massimo complessivo di spesa di euro. da locare - Le istruzioni al modello 730/2016, rigo E32, colonna 3, nonché quelle al modello UNICO PF 2016, rigo RP 32, colonna 3, richiedono, ai fini della deducibilità degli interessi, l indicazione degli interessi pagati. Tale indicazione allinea le modalità di calcolo dell importo degli interessi deducibili per l acquisto dell immobile da destinare alla locazione a quelli pagati per l acquisto di abitazione da destinare ad abitazione principale ed è coerente con il principio per cui l onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa. Ai fini del riscontro della effettività della spesa rilevano, pertanto, le quietanze di pagamento degli interessi. da locare - limite In merito alla deducibilità degli interessi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle abitazioni in esame - da aggiungere alla deduzione del 20% del prezzo di acquisto dell immobile - non sono indicati limiti di spesa né dalla norma primaria né dal decreto attuativo. A tale proposito, l Agenzia ritiene che la deduzione degli interessi debba essere correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l acquisto del medesimo bene. Considerato, dunque, il rapporto tra il prezzo dell abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, la deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a euro. Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore a euro, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere ridotti proporzionalmente, applicando la seguente formula: ( * interessi pagati) / importo del mutuo 16 Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016

5 da locare - limite temporale La disposizione sulla deducibilità degli interessi (art. 2, comma 2, D.M. 8 settembre 2015) non contiene alcun riferimento al periodo temporale di 8 anni, concesso per la deduzione del costo di acquisto dell abitazione. Pertanto, l Agenzia ritiene che possa essere fruita per l intera durata del mutuo. da locare - durata del contratto di locazione Se è stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato con durata stabilita in anni sei più due (dell art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431) nel presupposto che sussistano le altre condizioni previste dalla legge, è rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto. Tale condizione, infatti, si verifica, non solo nell ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni. Credito imposte pagate all estero Il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero solo se tale adempimento sia ivi previsto. Ècomunque possibile attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2001 la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che anche in tale caso deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero. Spese istruzione I contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all ampliamento dell offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell ambito di applicazione dell art. 15, lettera i-octies) T.U.I.R. (detrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione dell art. 15 lettera e-bis) T.U.I.R. (detrazione del 19% nel limite massimo di spesa di 400 euro). Vi rientrano, ad esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo

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