POSSESSO DIRETTO DEGLI INVESTIMENTI

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1 Anno 2014 N. RF163 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 15 OGGETTO QUADRO RW IN UNICO PF TUTTOESEMPI RIFERIMENTI L. 97/2013; ART. 4-BIS DL 4/2014; PROVV. 18/12/ CM 38/ RF 105/2014 CIRCOLARE DEL 13/06/2014 Sintesi: come noto, a seguito delle novità introdotte dalla Legge Europea 2013, il quadro RW presenta una struttura rimodulata rispetto agli scorsi anni. A tal fine si riportano: - una serie di esemplificazioni di compilazione, con evidenza delle imposte sostitutive dovute e degli aspetti reddituali; - un raffronto tra il modello in Unico PF 2013 e quello in Unico PF NOVITA DEL QUADRO RW IN UNICO PF 2014 vengono eliminate le Sezioni I e III dell RW (relative ai trasferimenti da, verso e sull estero) e viene modifica la vecchia Sez. II in modo che possa considerare le nuove disposizioni. A seguito di tali modifiche, il modulo RW è ora utilizzabile: a) per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale b) per determinare l IVAFE e l IVIE dovuta limite di degli investimenti esteri: - in generale: non trova più applicazione vanno indicate tutte le consistenze possedute all estero (direttamente o meno) a prescindere dall ammontare - in deroga: si applica solo all ammontare massimo (anche per 1 solo giorno) raggiunto dai depositi e dai c/c esteri (art. 2 c. 4-bis DL4/2014) titolari effettivi: l obbligo viene esteso alle persone fisiche che controllano il soggetto interposto; in tal caso, oltre alla percentuale nel soggetto interposto, ove questi risieda in un paese: - collaborativo (cd. white list ): si indica la sola partecipazione - non collaborativo: si indica l investimento estero (così come nel caso di interposizione fittizia ) sanzioni: sono ridotte tra il 3% ed il 15% (raddoppiate per investimenti detenuti in Paesi black list) degli importi non dichiarati. Esempio1 POSSESSO DIRETTO DEGLI INVESTIMENTI POSSESSO DIRETTO DI IMMOBILI Il sig. Mario Rossi è comproprietario con la moglie Maria di una casa per le vacanze in Spagna, acquistata per e del valore catastale di Ciascun coniuge: deve indicare nel quadro RW l intero valore dell immobile ( ) riportando la percentuale di possesso (50%). 50%

2 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 2 / 15 Quadro RW di ciascun coniuge Codice bene immobile Criterio catastale perché immobile sito in paese UE Da compilare per le sole attività finanz. infruttifere IBI scontata in Spagna VRDMRA67C55L378N C.F. dell altra comproprietaria Redditi: il contribuente non tassa alcun reddito, posta l alternatività con l Ivie (l immobile non è locato). Esempio2 Il sig. Maretti ha acquistato in data 10/07/2013 un immobile situato in Brasile al prezzo di , tenuto a disposizione. Ai fini dell IVIE, l immobile rileva per i 6/12. In Brasile non sono previste delle imposte patrimoniali ; pertanto l IVIE dovuta ammonta a: 0,76% x 6/12) = Costo d acquisto perché immobile sito in paese extraue Redditi: il contribuente non tassa alcun reddito, posta l alternatività con l Ivie (l immobile non è locato). Il sig. Galli possiede in Germania un appartamento, acquistato per (valore catastale ) concesso in locazione. Ai fini dell IVIE In Germania il contribuente ha versato nel 2013 un imposta patrimoniale (Grundsteuer) per 300. In Unico ha diritto a scomputare tale importo dall ivi è dovuta (non può comunque generare un credito). Esempio3 Ai fini dei redditi Considerato che la Germania tassa ai fini dei redditi i canoni di locazione, in Unico PF 2014: a RL12: si indica l ammontare dei canoni dichiarati in Germania, senza abbattimento a titolo di spese; spetta il credito d imposta per le imposte pagate in Germania. Supponendo che abbia versato in Germania imposte per. 900, lo stesso indica in Unico: - quadro RL: l imponibile tassato in Germania (determina un Irpef di ) - quadro CR: si trova a poter recuperare l intera imposta versata in Germania (. 900) risultando a debito di Irpef per la differenza di. 200.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 3 / Criterio catastale perché immobile sito in paese UE Certificazione della P.A. estera: in generale la definitività delle imposte va certificata dalle autorità tributarie estere. Nel caso della Germania tale certificazione giunge quasi sempre nei periodi successivi, dovendo il reddito di locazione essere comunque tassato nell Unico PF di competenza, mentre il credito d imposta va indicato in una dichiarazione dei periodi successivi. Paesi che non tassano la locazione: a rigo RL12 andrebbe indicato l ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% (N.B.: non del 5%, posto che l art. 70 Tuir non è stato modificato dal 2014, a differenza dell art. 37 Tuir) a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Esempio4 ATTIVITA FINANZIARIE CONTO CORRENTE Il sig. Neri detiene in Austria un Conto Corrente (possesso 100%) per 365 giorni. Il valore medio della consistenza ammonta a In data 1/07/2013 il contribuente ha bonificato l importo di , immediatamente utilizzato per delle spese correnti sostenute in Austria. In tal caso: IVAFE: il valore medio di giacenza è < e pertanto l imposta non è dovuta Monitoraggio a quadro RW: posto che il saldo del C/C al 1/07/2013 ha superato la soglia di (anche per 1 solo giorno), esso va indicato a quadro RW zero Val. nominale delegato Saldo all 1/01 ed al 31/12 delegato zero barrare se il C/C non produce interessi attivi Consistenza media < : l imposta (in misura fissa di. 34,20) non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante da tutti gli estratti conto e dai libretti a deposito detenuti all estero dal contribuente presso il medesimo intermediario risulta < Redditi: gli eventuali interessi attivi vanno indicati (art. 18 Tuir): a quadro RM Sez. V (con applicazione dell imposta sostitutiva del 20% che grava in Italia sugli interessi di C/C, senza credito d imposta per le ritenute d imposta austriache su tali interessi)

4 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 4 / 15 con possibile opzione per la tassazione ordinaria (in tal caso spetta il credito d imposta per le ritenute d imposta applicate all estero). Esempio5 PIU CONTI CORRENTI Nell Esempio precedente il contribuente detenga ora 2 C/C presso lo stesso intermediario estero, di cui: - conto A posseduto al 50% per 365 gg: valore medio conto B posseduto al 100% per 365 gg: valore medio Valore medio di giacenza complessivo: [( %) ] =.5.500; pertanto: è dovuta l Ivafe (su ciascun nel quadro RW vanno compilati 2 distinti righi come segue: Esempio Conto B: 34,20 x 100% x (365/365) Conto A: 34,20 x 50% x (365/365) CONTO CORRENTE COINTESTATO Due coniugi sono cointestatari di un C/C in Francia. Il saldo al 31/12/2013 è pari ad , non movimentato durante l anno (la consistenza media è pertanto > ). Quadro RW di entrambi i coniugi (C.F: dell altro coniuge)

5 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 5 / 15 Esempio7 SOGGETTO ESTERO TRASFERITO IN ITALIA La sig.ra Svetlana si è trasferita dall Ucraina in Italia per esigenze di lavoro dal 1/10/2013. Essendo residente da meno di 183 gg è considerata fiscalmente non residente e dunque in Unico 2014: - deve indicare i soli redditi prodotti in Italia (non quelli prodotti in Ucraina) - non compila l RW per indicare l immobile, il C/C o altro, posseduti in Ucraina. Esempio8 ATTIVITÀ ESTERE PERVENUTE IN SUCCESONE Il Sig. Masi si trova ad essere unico erede del patrimonio del padre, residente in Svizzera e deceduto il 1/07/2013. Quest ultimo possedeva: un immobile in Svizzera, con valore indicato nella successione svizzera di C/C in Spagna di cui: - conto A: giacenza pari a conto B: giacenza pari a IMMOBILE Valore in successione al 1/07/2013 ed al 31/12/ Se l'immobile si fosse trovato in un paese Ue il valore da assumere sarebbe stato quello catastale CONTI CORRENTI x 0,76% x 6/ ,20 x 100/100 x 184/365 Nota: per l erede il possesso degli investimenti si trasferisce alla data del decesso; pertanto: da tale data, ciascun erede deve dichiarare a RW l esistenza delle attività estere detenute nel corso del periodo d imposta (anche se successivamente dismesse); in caso di cointestazione il valore va indicato per intero da ciascun cointestatario/erede con inserimento della percentuale di possesso occorre liquidare e versare l IVIE e l IVAFE proporzionalmente ai mesi di possesso a partire dalla data di apertura della successione (anche a nome del decuius, nell Unico presentato a suo nome),

6 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 6 / 15 Dichiarazione di successione: nel caso di decuius residente: all estero: l unica dichiarazione da presentare è nello stato estero (se la prevede) in Italia: la dichiarazione di successione coinvolge tutti i beni ovunque posseduti, anche all estero (in presenza di accordo bilaterale, viene in generale riconosciuto il credito d imposta per l eventuale imposta di successione scontata all estero sulle attività detenute all estero). Ai fini dell IVIE, si ritiene che rilevi il solo valore indicato nella dichiarazione di successione estera. Esempio9 FRONTALIERE Il sig. Gianni lavora come frontaliero in Svizzera, dove è titolare di un C/C, di titoli e di un immobile. Possiede inoltre un C/C in Austria. In tal caso: il monitoraggio a quadro RW: va eseguito per il solo C/C austriaco (non per gli altri investimenti nel paese presso il quale opera come frontaliere, per il quale è prevista 1 specifica ipotesi di esonero) IVIE/IVAFE: va assolta anche per gli investimenti in Svizzera. N.B.: l obbligo di assolvere le imposte sostitutive anche per gli investimenti per i quali scatta l esonero da monitoraggio comporta, in concreto: l obbligo di compilare il quadro in modo completo anche per gli investimenti svizzeri ove tuttavia questi ultimi non fossero dichiarati, non potrà scattare la sanzione specifica per il quadro RW (ma la sola sanzione per omesso versamento). Diplomatici: in relazione ai soggetti per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege (o in base ad accordi internazionali: operatori dell Onu, ecc.), vige un esonero esteso a qualsiasi investimento estero, ovunque detenuto. Rispetto all esempio, il console italiano in Svizzera non dovrà dichiarare neppure il C/C austriaco ai fini del monitoraggio (nulla cambia ai fini dell assolvimento di IVIE ed IVAFE). Esempio10 CESONE DI PARTECIPAZIONI Il Sig. De Rossi detiene un pacchetto azionario di azioni su un dossier titoli aperto presso una banca tedesca (costo di acquisto ); al 01/07/2013 ha ceduto le azioni al controvalore di quotazione della borsa di Francoforte per. 100 ad azione. Il contribuente in Germania non ha scontato imposte indirette sul possesso dei titoli. In tal caso, il quadro RW va così compilato: Valore di mercato perché titoli quotati quotazione al 1/01 ed al 1/ x 0,15% x 184/365 Redditi: il contribuente si è avvalso della Convenzione bilaterale che permette di tassare nel paese del venditore (Italia) le plusvalenze sui valori mobiliari detenuti in nell altro paese (Germania). Il capital gain (di ) andrà pertanto dichiarato in Italia (nello stesso modo dell Esempio4, con applicazione dell imposta sostitutiva del 20% propria delle partecipazioni non qualificate).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 7 / 15 Esempio11 C/C IN PAESE NON COLLABORATIVO Il sig. Verdi possiede un C/C in Svizzera con i seguenti valori nel corso del 2013: valore iniziale: valore finale: valore massimo del conto corrente: Trattandosi di attività finanziarie detenuta in un paese non collaborativo, va compilata anche la col. 9 (ai fini della verifica del limite di per l esonero da compilazione del quadro RW). L IVAFE è comunque dovuta in misura fissa di. 34, valore massimo raggiunto dal c/c nel corso dell anno PAESE DOV'E' TO IL BENE PAE UE e PAE SEE (Norvegia e Islanda) PAE EXTRAUE ed EXTRASEE (incl. Svizzera) 34 VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI A QUADRO RW MODALITA' DI ACQUIZIONE A TITOLO ONEROSO SUCCESONE / DONAZIONE A TITOLO ONEROSO SUCCESONE / DONAZIONE 1 - VALORE CATAST. VALORE "CATASTALE" come determinato (ed eventualmente rivalutato) nel Paese estero CRITERI ALTERNATIVI IN ORDINE DI APPLICAZIONE 2 - VALORE DICHIARATO VALORE DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato VALORE DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato 3 - COSTO STORICO COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" (se documentato) COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante (se documentato) COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" (se documentabile) COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante (se documentabile) 4 - VALORE NORMALE VALORE DI MERCATO rilevabile al 31/12 nel Paese estero

8 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 8 / 15 TITOLARE EFFETTIVO, PRESTANOME E DETENTORE DEGLI INVESTIMENTI Si sviluppati gli esempi riportati nella CM 38/2013, corredati di ulteriori esemplificazioni. TITOLARE EFFETTIVO persone fisiche che esercitano il controllo su entità giuridica (non quotata): a) tramite il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto (il requisito si ritiene soddisfatto se la partecipazione al capitale sociale è 26%) b) in altro modo (accordi contrattuali; patti di sindacato; ecc.) residente in paese collaborativo residente in paese non collaborativo RW: quota nella società controllata RW: investimenti esteri posseduti in via indiretta INTERPOZIONE FITTIZIA in caso di soggetto (persona giuridica statica /persona fisica) fittiziamente interposto (cd. prestanome ) al reale titolare RW: investimenti esteri intestati fittiziamente Esempio12 Dato obbligatorio (rileva per l IVIE o IVAFE) TITOLARE EFFETTIVO TITOLARE EFFETTIVO PAESE COLLABORATIVO Il sig. Geppi possiede una partecipazione del 26% in società irlandese (Paese white list ), che detiene all estero degli investimenti. In tal caso il contribuente: - risulta titolare effettivo degli investimenti esteri (immobili, C/C, ecc.); va pertanto compilata la col. 19 (% di partecipazione) e col. 20 (C.F. della società controllata) - vertendosi nel caso di paese collaborativo, a quadro RW si indica il valore della partecipazione nella società estera (si supponga un capitale sociale di ): Rileva per il solo monitoraggio (non per l IVIE o IVAFE) 26% Valore da indicare: 26% del capitale sociale (non rilevano le altre eventuali riserve) x 0,15% x 365/ IE L cod. fisc./identificativo e % di partecipazione nella società estera, posto che il contribuente è titolare effettivo degli investimenti esteri

9 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 9 / 15 INTESTAZIONE FITTIZIA: quanto sopra vale solo se la società estera non possa essere considerata intestataria fittizio (cd. prestanome ), nel qual caso vanno dichiarati direttamente gli investimenti esteri. Esempio13 TITOLARE EFFETTIVO PARTECIPAZIONE INDIRETTA Il sig. Giona detiene una partecipazione del 50% in una Srl italiana che, a sua volta, detiene una partecipazione del 100% in una società estera (non rileva se in paese collaborativo o meno), che detiene all estero degli investimenti. In tal caso il contribuente non è tenuto a compilare l RW (né versa alcuna Ivafe). 50% 100% N.B.: l esonero deriva dal fatto che la società estera risulta monitorata dalla contabilità della Srl italiana; esso scatta anche ove si trattasse di una società di persone in contabilità semplificata. INTESTAZIONE FITTIZIA: vale sempre quanto chiarito nell esempio precedente nel caso in cui sia la società estera che quelle italiana vadano considerati dei meri prestanome. Esempio14 CONTROLLO INDIRETTO Il sig. Trotta detiene: partecipazione diretta: una partecipazione al capitale sociale di una società (capitale sociale di ) croata (Paese white list ) in misura pari al 15% partecipazione indiretta: una partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella società estera al 50%. E titolare effettivo nella società estera, sommando la partecipazione diretta con quella indiretta (15% + 50% x 50% = 15% + 25% = 40%). 15% 50% 50%

10 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 10 / 15 RW: va indicato il valore della partecipazione nella società estera e la % di partecipazione (40%) HR Esempio15 Esempio16 TITOLARE EFFETTIVO PAESE NON COLLABORATIVO INVESTIMENTI IN ITALIA Il sig. Giorgi detiene una quota del 26% in una S.A. svizzera (Paese non white list ), la quale detiene investimenti ed attività finanziarie in Italia. In tal caso a quadro RW: - indica il valore della partecipazione nella società estera (su cui sconta l Ivafe) - posto che il contribuente non è il titolare effettivo di attività estere (ma italiane). 26% TITOLARE EFFETTIVO PAESE NON COLLABORATIVO INVESTIMENTI ESTERI Nell Esempio precedente, la società paradisiaca detenga ora gli investimenti l estero (in paese non collaborativo o meno). In tal caso a quadro RW: - non si indica il valore della partecipazione nella società svizzera - ma gli investimento sottostanti in un unico rigo (principio cd. look through ). 26%

11 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 11 / 15 Dubbi Quadro RW IVIE e IVAFE In tale situazione la CM 38/2013 non chiarisce né le modalità di compilazione del quadro RW né se l imposta vada calcolata sulla partecipazione estera o sugli investimenti sottostanti. A tal fine occorre premettere che: - le norme in materia di IVIE/IVAFE non sono state modificate (dalla L. 97/2013 o norme successive): pertanto si ritiene che trovi applicazione la sola IVAFE sulla partecipazione estera - essendosi solo modificate le modalità espositive (principio del look through) degli investimenti esteri: ciò comporta la necessità di un particolare monitoraggio a quadro RW (a causa della scarsa collaborazione del paese non white list). Istruzioni quadro RW: Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Tuttavia, si pone il problema di come compilare il quadro RW. Supponendo che la SA svizzera: abbia un capitale sociale di possieda in Germania: immobili per (val. catastale) e C/C per (al 31/12/2013) si consiglia di procedere a compilare 2 righi distinti, come nel seguito: Compilazione ai fini dell Ivafe: Compilazione ai fini del monitoraggio: Paese dove è residente la società Si ritiene di indicare il Paese dove sono gli investimenti HR Se si indica il val. 15 (Immobili) deve essere presente l IVIE; se indicato il val. 1 (C/C) deve essere presente l Ivafe Prospetto: la compilazione così evidenziata comporta delle forzature (a col. 3, col. 6, ecc.), posto che è richiesta la compilazione di 1 solo rigo; a tal fine si ritiene che sia sufficiente la rilevazione dei valori, posto che le informazioni dettagliate andranno fornite su richiesta all Ufficio.

12 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 12 / 15 INTERPOZIONE FITTIZIA In caso di detenzione degli investimenti per il tramite di un soggetto (persona fisica o giuridica) interposta fittiziamente, il quadro RW ai fini: del monitoraggio: va compilato indicando gli investimenti sottostanti (per la percentuale di possesso del soggetto interposto dell IVIE/IVAFE: si ritiene che l imposta vada calcolata sul valore degli investimenti sottostanti (a differenza del titolare effettivo ), considerata la elusività dell intestazione. REALE INTESTATARIO MONITORAGGIO IVIE/IVAFE SUGLI INVESTIMENTI SOTTOSTANTI SOGGETTO INTERPOSTO FITTIZIAMENTE: si tratta di quelle situazioni in cui l intestatario apparente non ha un interesse proprio nel possesso dei beni, ma opere esclusivamente quale mandatario senza rappresentanza del reale titolare (che ne esercita tutti i diritti ed i doveri). A titolo di esempio, è il caso: a) di un prestanome residente all estero (al fine di sfuggire alle imposte in Italia) che risulta intestatario di 1 immobile all estero b) delle società fiduciarie per beni posseduti all estero c) di società fittiziamente interposta; a tal fine la CM 43/2009 ha ritenuto quanto segue: CM 43/2009: va considerato fittiziamente interposta una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio. Esempio17 SOGGETTO FITTIZIAMENTE INTERPOSTO INVESTIMENTI ESTERI Il sig. Caio ha intestato fittiziamente un immobile acquistato per ad una società fiduciaria Svizzera. Il contribuente: dovrà compilare il quadro RW come se l immobile fosse detenuta in via diretta in Svizzera (v. Esempi 1 e 2) dovendo scontare l IVIE sul costo storico di INVESTIMENTI IN ITALIA: spesso, per sottrarre i beni ad una possibile azione esecutiva (di creditori, Erario, ecc.), essi vengono detenuti tramite di società fiduciarie estere (per evitare la trasparenza fiscale di quelle italiane) o di soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti all estero. In tale situazione la CM 38/2013 par ha ritenuto (in linea con la precedente RM 134/2002) che si considerano detenuti all estero gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all estero ; ciò comporta il fatto: di dover monitorare gli investimenti nel quadro RW anche se non si ritiene dovuta l Ivie/Ivafe (avendo comunque scontato l IMU/imp. di bollo in Italia).

13 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 13 / 15 SOGGETTO DELEGATO Esempio18 DELEGA SUC C/C PER CONTO PROPRIO Il sig. Rossi è titolare di un C/C in Austria, su cui la moglie Maria ha una delega di prelievo. Il saldo: - al 1/01/2013: è pari ad al 31 /12/2013: è pari ad Il quadro RW va compilato da entrambi, con le seguenti modalità. Quadro RW di Mario Rossi X L IVAFE è dovuta dal titolare e non dal delegato VRDMRA67C55L378N Quadro RW di Maria Verdi Soggetto delegato X RSSMRA59M25L378W C/C con delega al prelievo: si noti la differenza rispetto al caso del C/C cointestato (v. Esempio 6). Esempio19 DELEGA SUL C/C AD OPERARE PER CONTO DI TERZI Il sig. Giamberto è amministratore della Alfa Srl, la quale detiene un C/C in Austria sul quale l amministratore alla delega ad operare. L amministratore non dovrà segnalare il C/C nel proprio quadro RW in quanto può solo operare sul C/C per conto della società (es: per le spese sostenute nelle trasferte di lavoro), mentre non può prelevare per esigenze proprie. La Srl è, poi, soggettivamente esclusa dagli adempimenti del quadro RW.

14 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 14 / 15 COMPILAZIONE DEL MODULO RW E CONFRONTO CON IL 2012 Considerato che a seguito delle modifiche al quadro RW può avvenire che alcuni investimenti precedentemente non soggetto al monitoraggio ne diventino soggetti sul 2013, si riporta una tabella riepilogativa in merito alla compilazione del modulo RW. Nota: ai fini del monitoraggio fiscale, gli strumenti finanziari diversi dal conto corrente e dai depositi devono essere segnalati a prescindere dal loro importo. ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO c/c con saldo iniziale di.400, accrediti mensili di.300 e saldo finale di Giacenza media < c/c con saldo iniziale di.1.000, accrediti mensili di e saldo finale di Giacenza media nel periodo > c/c con saldo iniziale di Non vi è alcuna movimentazione ed il saldo finale è di Giacenza media pari a c/c con saldo iniziale di accrediti mensili di addebiti mensili di Il saldo finale è di Giacenza media nel periodo < Gli interessi sono riscossi su conto corrente estero. Azioni con valore iniziale di /12/2013 pari a Dividendi riscossi tramite c/c estero. Azioni con valore iniziale di /12/2013 pari a Dividendi riscossi tramite c/c estero. e valore al e valore al Azioni con valore iniziale di e valore al 31/12/2013 pari a Dividendi riscossi tramite intermediario finanziario residente in Italia con applicazione di ritenuta. Azioni con valore iniziale di e valore al 31/12/2013 pari a Dividendi riscossi tramite intermediario finanziario residente in Italia senza applicazione di ritenuta. PERIODO 2013 PERIODO 2012 Mod. RW IVAFE Mod. RW IVAFE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

15 Redazione Fiscale Info Fisco 163/2014 Pag. 15 / 15 SANZIONI COMPILAZIONE QUADRO RW (con applicazione del FAVOR REI) PAE NON BLACK LIST STATI BLACK LIST dal 3% al 15% di quanto non dichiarato dal 6% al 30% di quanto non dichiarato 258 in caso di dichiarazione tardiva (entro 90 gg dal termine ordinario); la stessa trova applicazione anche nel caso di presentazione dell integrativa ATTENZIONE: per l applicazione: della disciplina del titolare effettivo: si considera la White list di cui al D.M. 4/9/96 ampliata con altri Paesi (v. sotto) delle sanzioni: si considerano i paesi indicati nel DM 4/5/99 e DM 21/11/2001. Esempi: a) Lussemburgo: è considerato - white list (coiè collaborativo ) per il principio del titolare effettivo - black list ai fini della sanzione b) Svizzera: è considerata non white list ai fini di entrambe le discipline. PAE ESTERI COLLABORATIVI TABELLA STATI WHITE LIST (DM 4/09/1996 e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia STATI E TERRITORI CON UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONE CON L ITALIA Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan

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