COMUNE DI RIVA DEL GARDA. ( Provincia di Trento ) SCHEMA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE - SUB. 1 DELLA P.ED. 124 C.C.
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1 COMUNE DI RIVA DEL GARDA ( Provincia di Trento ) SCHEMA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE - SUB. 1 DELLA P.ED. 124 C.C. RIVA L anno duemilaundici (2011) addì ( ) del mese di, in Riva del Garda, nel Palazzo Pretorio - Residenza Municipale, tra i signori: - COMUNE DI RIVA DEL GARDA (codice fiscale n Partita Iva ) rappresentato dal Signor MASSIMO TOMASONI, nato a Riva (TN) il giorno , domiciliato per la carica in Riva del Garda, codice fiscale n. TMSMSM62H08H330P, il quale interviene ed agisce in qualità Funzionario Responsabile dell Area Patrimonio, Estimo e Provveditorato del Comune di Riva del Garda - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA A.N.P.I. DEL TRENTINO, con sede in Trento in Via al Torrione, n.10 (C.F: ) rappresentata dal Signor CATTOI ROBERTO, nato ad Arco (TN) il e residente ad Arco in Via Dossi 6 (C.F.: CTTRRT74D02A372E) il quale interviene ed agisce in nome e per conto della stessa nella sua qualità di Presidente della sezione Alto Garda e Ledro e a ciò autorizzato con delega del Presidente dell'a.n.p.i. del Trentino di data pervenuta al prot Premesso che: con provvedimento dd , n. 425, la Giunta Municipale ha assunto in locazione dall'itea di Trento, con decorrenza dal per sei anni e quindi fino a tutto il , salvo rinnovo legale ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78 e s.m., l'unità immobiliare sub. 5 della 1
2 p.ed C.C. Riva sita al piano terra di Via Segantini 5 a Riva del Garda di mq. 54,33, al canone mensile di Euro 81,00 + Iva 21%; che con il medesimo provvedimento la Giunta Municipale ha individuato nell'associazione Nazionale Partigiani d'italia A.N.P.I. Alto Garda e Ledro il soggetto a cui sublocare i predetti locali per lo stesso periodo di tempo a decorrere dal e quindi fino a tutto il , salvo rinnovo ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78; che il contratto di locazione stipulato con l'i.t.e.a. di Trento, all'art. 2, prevede espressamente l'utilizzo dell'immobile al solo uso di sede di associazioni con finalità socio culturali; che con determinazione n. di data, in esecuzione della sopra citata deliberazione n. 425/2011 si è provveduto a concedere in sublocazione all'associazione Nazionale Partigiani d'italia A.N.P.I. Alto Garda e Ledro approvandone il relativo schema di contratto. Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula il seguente: CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune di Riva del Garda, (d'ora in poi denominato semplicemente "Comune") in esecuzione della determinazione n. dd., concede in sublocazione all' Associazione Nazionale Partigiani d'italia A.N.P.I. del Trentino sezione Alto Garda e Ledro (d'ora in poi denominata semplicemente "Associazione") con sede a Trento in Via al Torrione 10, che a mezzo del proprio rappresentate, come sopra indicato, riceve ed accetta, l'unità immobiliare sita in Via Segantini, 5 a Riva del Garda presso l'edificio 2
3 catastalmente individuato dalla p.ed sub. 5 C.C. Riva di proprietà dell'i.t.e.a. Spa, composto da un locale e servizi igienici per una superficie di mq. 54,33, il tutto come appare dall'allegata planimetria che, previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e sottoscritta dalle parti, viene allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A). ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE Detta unità si concede in sublocazione per essere destinata a sede dell'associazione, con l'espresso divieto di ogni altra diversa destinazione. L'Associazione sublocataria s'impegna fin d'ora ad accettare un utilizzo non esclusivo dei locali assegnati in sublocazione, riservandosi l'amministrazione comunale di concederli anche ad altri enti, associazioni senza scopo di lucro ed istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, come previsto al comma 6, art. 1 della L.P. 15/2005, per un uso congiunto degli spazi. In tal caso l'a.n.p.i. sarà l'unico soggetto referente nei confronti dell'amministrazione per gli oneri derivanti dal presente contratto. Sarà cura delle associazioni stabilire modalità e criteri per la gestione degli spazi e degli oneri derivanti. ARTICOLO 3 DURATA DELLA SUBLOCAZIONE Il presente contratto di sublocazione decorre dalla data di consegna e scadrà il , salvo rinnovo, subordinato a sua volta al rinnovo in forza dell'art. 28 della Legge , n. 392 del contratto di locazione assunto dal Comune di Riva del Garda con l'i.t.e.a. di Trento con deliberazione dd , n La rata del canone mensile di sublocazione di cui all'art. 5 3
4 non è suscettibile di riduzione proporzionale in funzione della data di consegna e/o nel caso il sublocatario, per qualsiasi motivo, non utilizzi o possa utilizzare i locali per l'intero mese. ARTICOLO 4 CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEL LOCALE L Associazione dichiara che il locale è in buono stato, adatto alle proprie esigenze e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso stabilito ed a riconsegnarlo, al termine della sublocazione in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso. ARTICOLO 5 CANONE E CAUZIONE Il canone di sublocazione viene convenuto ed accettato nell'importo annuale di 1.188,00 (millecentoottantaotto/00=) che l'associazione dovrà versare alla Tesoreria Comunale presso UniCredit Banca Spa codice IBAN IT51G filiale di Riva del Garda, o altro che sarà comunicato, in rate mensili anticipate da. 99,00 (novantanove) entro il giorno 10 del mese di riferimento. In forza dell'art. 32 della Legge , n. 392, come modificato dalla Legge , n. 118, i contraenti convengono che il canone di sublocazione venga aggiornato annualmente per eventuali variazioni del potere di acquisto dell'euro. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall'istat, dell'indice maggio/maggio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai sensi e per gli effetti dell'art C.C. in caso di ritardato pagamento l'associazione è tenuta a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, impregiudicate le azioni previste dalla vigente normativa, 4
5 gli interessi di mora nella misura legale, senza necessità che il Comune proceda a costituirla in mora. L'associazione è inoltre tenuta al versamento di tre mensilità pari ad Euro 297,00 (duecentonovantasette) a titolo di deposito cauzionale da versare sul conto spese contrattuali depositi del Comune di Riva del Garda presso UniCredit Banca Spa Filiale di Riva del Gardacoordinate bancarie IBANIT87V La cauzione verrà restituita dal Comune all'associazione a finita locazione previo accertamento dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto a carico dell'associazione stessa. ARTICOLO 6 PATTUIZIONI VARIE Per quanto non contemplato nel presente contratto volgono le disposizioni contenute nel regolamento per le affittanze in vigore presso l'i.t.e.a., per quanto compatibile, nonché le disposizioni del Codice Civile e della Legge , n L'Associazione si obbliga, in particolare, ad osservare e far osservare dai suoi associati le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile; specificatamente s'impegna ad evitare immissioni di fumo, esalazioni, rumori od altre simili propagazioni d'intensità superiore alla normale tollerabilità, assumendo se del caso l'onere di porre in essere le più opportune precauzioni ed accorgimenti. Per qualsiasi lavoro o cambiamento nei locali che l'associazione intendesse eseguire, sia pure a proprie spese, dovrà ottenere il permesso scritto del Comune subordinato al nulla osta da parte di I.T.E.A Spa. I miglioramenti eseguiti rimangono a vantaggio di I.T.E.A Spa, proprietario dell'immobile, senza obbligo da parte dello stesso ne del Comune di Riva del Garda di pagare alcun compenso. I lavori di manutenzione 5
6 ordinaria dell'immobile locato restano a carico dell'associazione. Sono pure a carico della Associazione tutte le spese di gestione dei vari servizi, quali riscaldamento, acqua, luce, gas ed è inoltre tenuta a provvedere alla denuncia ed al pagamento della tariffa igiene ambientale. Le spese di gestione, che saranno eventualmente sostenute dalla Società proprietaria e da questa addebitate al Comune, saranno a carico dell'associazione che si impegna a rimborsare secondo ulteriori modalità da concordarsi, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi. L'associazione si impegna a consentire l'accesso all'unità immobiliare al personale di I.T.E.A. Spa incaricato di ispezionare l'unità stessa, per assicurarsi della sua conservazione, per constatare le modalità d'uso e per la verifica degli impianti. ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti dell'art C.C. il presente contratto s'intenderà risolto per fatto o colpa del subaffittuario nel caso di : 1) morosità, anche parziale, nel pagamento del canone di sublocazione; 2) modifiche non autorizzate all'immobile oggetto di sublocazione o ai relativi accessori ed eventuali impianti; 3) cessazione dell'uso specifico di cui al punto 2). 4) violazione di quanto prescrive il punto 6) e il punto 9) ARTICOLO 8 SPESE CONTRATTUALI Sono a carico esclusivo dell'associazione le spese di stipulazione del presente contratto ivi comprese quelle per eventuali rinnovazioni di esso mentre l'imposta di registro è a carico delle parti contraenti in parti uguali. 6
7 ARTICOLO 9 In deroga all'art. 36 Legge n. 392 l'associazione rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto senza il consenso del Comune e della Società proprietaria dell'unità immobiliare. ARTICOLO 10 ELEZIONI DI DOMICILIO A tutti gli effetti della presente scrittura le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi. ARTICOLO 11 FORO CONVENZIONALE Per ogni controversia dipendente od inerente al presente contratto competente è il foro di Rovereto. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta di registro con aliquota 2% riferita al canone di locazione annuo di 1.188,00.= ai sensi dell'art. 5 lettera b) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n Il presente atto viene redatto in duplice esemplare di cui uno depositato presso il Comune di Riva del Garda e uno presso l Agenzia delle Entrate per la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI RIVA DEL GARDA IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO ESTIMO E PROVVEDITORATO (Massimo Tomasoni ) 7
8 Associazione Nazionale Partigiani d'italia A.N.P.I. Sez. Alto Garda e Ledro IL PRESIDENTE (Roberto Cattoi) Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto sublocatario approva specificatamente gli articoli 2),3),4), 5), 6),7),8),9),10) e 11). Associazione Nazionale Partigiani d'italia A.N.P.I. Sez. Alto Garda e Ledro IL PRESIDENTE (Roberto Cattoi) 8
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