DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile U.O. Vigilanza - DTL Siena
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1 DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile U.O. Vigilanza - DTL Siena ddefilippo@lavoro.gov.it
2 Cassazione Penale Sez. IV 13 maggio 2010 n Marzano Sulla vigilanza alta e sulla presenza fisica del Coordinatore la funzione di vigilanza del coordinatore è da considerarsi alta e non deve essere confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro. Tanto è vero afferma la Corte che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Solo qualora l infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo
3 Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
4 La norma non opera alcuna distinzione, nel caso di soggetti plurimi, tra consorzi ordinari, consorzi stabili ed A.T.I., ma utilizza la generica espressione di consorzio tra imprese. L Autorità di Vigilanza è intervenuta a questo proposito, cercando di fugare ogni possibile dubbio interpretativo ed affermando, in sostanza, che: nel caso di A.T.I., il ruolo di affidataria viene assunto dall impresa mandataria, in virtù del fatto che, ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, è quest ultima che ha la rappresentanza esclusiva dei mandanti per ogni operazione ed atto collegati all esecuzione dell appalto; nei casi di consorzio, tanto per i consorzi stabili, quanto per quelli ordinari, l impresa affidataria sarà rintracciabile nell impresa assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, in quella che deve essere indicata dal consorzio stesso.
5 Rappresenta un caso particolare: In quanto è autorizzata a non partecipare direttamente alle lavorazioni, subappaltando integralmente i lavori Deve però possedere determinate caratteristiche e capacità organizzative I suoi responsabili (DL, Dirigenti, Preposti) devono possedere specifica formazione e precise competenze Es. Immobiliari, Finanziarie, Fondazioni, General Contractors
6 Può essere Committente Può coincidere con il committente se questi è impresa (anche non edile) ed intende organizzare e/o partecipare (se edile) direttamente alle lavorazioni Può essere Impresa esecutrice Può coincidere con l esecutrice se decide di partecipare (direttamente o indirettamente) alle lavorazioni
7 Committenza Impresa Affidataria 1 Impresa Affidataria 2 Impresa Affidataria 3 Impresa Esecutrice 1 Impresa Esecutrice 3 Impresa esecutrice 4 Impresa Esecutrice 2
8 Può avere un iscrizione alla CCIAA non coerente con l opera Non partecipa con proprio personale alla realizzazione dell opera Non partecipa con macchine, attrezzature e apprestamenti alla realizzazione dell opera Coordina le attività di cantiere sotto l aspetto organizzativo, del controllo e della cooperazione tra le imprese
9 Allegato XVII punto 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97.
10 Impresa affidataria non esecutrice Iscrizione alla CCIAA NO Non rilevante ai fini dell opera DURC SI (negli appalti pubblici) Richiesto dalla norma Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi NO In quanto non partecipante all opera DVR Formazione specifica datore di lavoro, dirigenti, preposti NO SI Non partecipando all opera non viene richiesta dalla norma una valutazione del rischio Specifica Formazione lavoratori NO Non necessita di dipendenti Nominativo soggetti ex art.97 SI Esplicitamente richiesto dalla norma Dichiarazione organico medio annuo NO In quanto non partecipante all opera POS conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali Sorveglianza sanitaria SI NO SI (per il preposto) Valido come documento di coordinamento delle imprese esecutrici Non mette a disposizione macchine In quanto il preposto è comunque un lavoratore
11 Allegato XVII punto Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all articolo 14 del presente Decreto Legislativo
12 Impresa affidataria non esecutrice Impresa affidataria esecutrice Impresa affidataria non esecutrice che, però, mette a disposizione dei lavori, macchine e/o attrezzature Iscrizione alla CCIAA NO SI SI DURC SI SI SI (negli appalti pubblici) (negli appalti pubblici) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi NO SI SI DVR NO SI NO Formazione specifica datore di lavoro, dirigenti, preposti SI SI SI Formazione lavoratori Nominativo soggetti ex art.97 NO SI (nel DVR e nel POS) SI SI SI Dichiarazione organico medio annuo NO SI NO POS SI SI SI conformità di macchine, attrezzature e opere NO SI SI provvisionali Sorveglianza sanitaria SI SI SI (per il preposto) (nel DVR e nel POS) NO (per il preposto)
13 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII.
14 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Sicurezza Impresa affidataria Coordinatore
15 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. Committente Verifica l i.t.p. dell impresa affidataria Impresa affidataria Verifica l i.t.p. dell impresa esecutrice Impresa esecutrice
16 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
17 Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre, coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l esecuzione dell opera osservano le misure generali di tutela di cui all articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; la scelta dell ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; le condizioni di movimentazione dei vari materiali; la manutenzione, il controllo prima dell entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la delimitazione e l allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; l adeguamento, in funzione dell evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all interno o in prossimità del cantiere.
18 Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre, coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all ALLEGATO XIII; predispongono l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h).
19 Con specifico parere del 22 luglio 2010, l Autorità di Vigilanza è intervenuta circa le obbligazioni in materia antinfortunistica riferite all impresa affidataria, specificando che il legislatore ha assegnato all impresa affidataria l importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori.
20 La sentenza n del 5 luglio 2010, Cassazione Penale, ha confermato il ruolo di garanzia affidato all impresa affidataria, ponendola in una posizione equipollente, in tutto e per tutto, a quella dello stesso coordinatore per la sicurezza. ( ) l impresa affidataria per non aver vigilato sulla sicurezza dei lavoratori delle imprese subappaltatrici nei confronti delle quali la stessa, per norma, assume una posizione di garanzia.
21 Sentenza 13 aprile 2011, n , Sez. IV, Cassazione penale egli, quale titolare di autonoma posizione di garanzia - rivestendo, per quanto sopra detto, la veste di datore di lavoro anche verso i dipendenti della ditta subappaltatrice - aveva quindi l obbligo di vigilare che i lavoratori adottassero in concreto le misure di sicurezza
22 Sentenza n.14527, 11 aprile 2011, Sez. IV, Corte di Cassazione penale la posizione di garante della sicurezza, che l ordinamento addossa all impresa affidataria, non é operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma si estende alle persone estranee all ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità.
23 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
24 Dal dizionario Hoepli adeguato [a-de-guà-to] agg. (part. pass. di adeguàre) Conveniente, adatto Proporzionato, giusto SIN. corrispondente, idoneo
25 In assenza di specifiche disposizioni di legge, si ritiene che la formazione di questi soggetti debba rintracciarsi negli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 Capacità di valutare il rischio Capacità organizzative e di coordinamento
26 Cantiere piccolo Numerosità di Rischi bassa Pochi soggetti da coordinare Cantiere medio Numerosità di Rischi media Diversi soggetti da coordinare Cantiere grande Numerosità di Rischi elevata Numerosi soggetti da coordinare Cresce la necessità che il soggetto sappia valutare i rischi interferenziali e sappia agire in termini di coordinamento
27 Ristrutturazioni/manutenzioni Costruzioni Singolo locale Piccolo appartamento Coperture/ facciate Piccole medie unità immobiliari Grosse unità immobiliari Numerosità teorica rischi Numerosità soggetti imprenditoriali Tipologia imprese Bassa Bassa Medio-alta Alta Alta Bassa Bassa Bassa/media Media Alta Microimprese Microimprese, piccole imprese Microimprese, piccole imprese Micro, piccole e medie imprese Micro, piccole e medie imprese Formazione ex art.97 > RSPP, antincendio, emergenze, 1 soccorso, attrezzature > Corso per DL sulla Valutazione del Rischio, RSPP, antincendio, emergenze, 1 soccorso, attrezzature Formazione comparabile a quella del Coordinatore per la sicurezza
28 Progettazione della sicurezza Scelte e verifiche Vigilanza totale Vigilanza alta Vigilanza concreta Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione Committente/RL Coordinatore Sicurezza in fase d Esecuzione Impresa affidataria Vigilanza propria e operativa del PSC Imprese esecutrici Lavoratori autonomi
29 Il caso del lavoratore autonomo Indizio n.1 persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. Persona fisica Professionalità Contributo Autonomia 29
30 Il caso del lavoratore autonomo Indizio n.2 Una riflessione all interno del IV titolo del d.lgs. n.81/08, specifico per i cantieri temporanei o mobili, non si parla mai di imprese o lavoratori autonomi, ma costantemente di imprese e lavoratori autonomi 30
31 Il caso del lavoratore autonomo Indizio n.3 Definizione di impresa affidataria Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. La definizione contiene i lavoratori autonomi, ma non in questi termini: Impresa o lavoratore autonomo titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 31
32 Il caso del lavoratore autonomo Inoltre, rileggendo l art.97 Indizio n.4 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Il Legislatore, dunque, ha voluto sottintendere la necessaria presenza di una struttura organizzativa a capo della quale esiste sempre un datore di lavoro 32
33 Chi è il lavoratore autonomo Il lavoratore autonomo oggetto dell art. 89 comma 1 lettera d) del d.lgs. n.81/08 e dei successivi riferimenti, in parte anche deroganti di alcuni adempimenti, è rappresentato dall impresa individuale artigiana che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti (nell accezione ampia ed estesa contenuta all art. 2 comma 1 lett.a) ed ancora, senza l ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura (nemmeno familiari). Indizio n.4 Non è un datore di lavoro! 33
34 Il caso del lavoratore autonomo Ricordiamo, ancora che Per effetto dell art.21 con riferimento ai rischi specifici delle attività svolte, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il Legislatore, invece, prevede una formazione obbligatoria, adeguata e proporzionata all entità dei lavori per i quali gestire, direttamente, in prima persona ed in maniera operativa, la sicurezza. L art.21 non presenta eccezioni di questo tipo Indizio n.5 34
35 Il caso del lavoratore autonomo Dunque: Committente OK Autonomo Nessun dipendente Se possiede la formazione richiesta dall art.97 Se non partecipa alle lavorazioni Se si occupa solo del coordinamento delle operazioni in sicurezza in cantiere NO Impresa A Impresa B Perché non possiede adeguata formazione Perché partecipa alle lavorazioni e dunque, per effetto del comb.disp. artt e all. XVII, non possiede l idoneità tecnico professionale 35
36 Il caso del lavoratore autonomo Per cui, il lavoratore autonomo può configurarsi quale impresa affidataria solo se Committente Autonomo Nessun dipendente Se non partecipa alle lavorazioni Se si occupa solo del coordinamento Se possiede la formazione richiesta dall art.97 Impresa A Impresa B NON PUO CONFIGURARSI ANCHE COME ESECUTRICE 36
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