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1 11100 AOSTA - VIA LOSANNA CHATILLON - VIA CHANOUX 102 TEL FAX MAIL segreteria@studiolegalecarnelli.eu - PEC avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it n prot. Aosta 7 settembre 2013 Spett. CELVA Servizio ADHOC P.zza Narbonne n A O S T A RICHIESTA PARERE COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN MATERIA: TURISMO, COMMERCIO E ALTRE ATTIVITA PRODUTTIVE ARGOMENTI: Trasferimento finanziario alla fondazione Liceo Ling. Courmayeur Sostegno diretto comunale a progetto formativo Ammissibilità L Amministrazione comunale di Gressoney Saint Jean è particolarmente interessata al consolidamento della offerta formativa che la Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur è in grado di assicurare nella sua sezione distaccata gressonara. Si tratta di servizi di tipo didattico e di tipo logistico che, nell ambito del progetto valdostano Classes de Neige, integrano un offerta formativa integrata che assolve non soltanto alle esigenze della popolazione studentesca locale, ma richiama anche studenti provenienti da fuori Regione. Su tale presupposto si chiede parere se il Comune, a fianco della R.A.V.A., può sostenere direttamente con proprie risorse finanziarie il progetto formativo della Fondazione Liceo Linguistico Courmayeur della sezione distaccata di 1

2 Gressoney S.J., nelle sue peculiarità di offerta formativa e logistico gestionale. La erogazione di contributi pubblici alle scuole non-statali appartiene sia in ordine all an che al quantum alla valutazione ampiamente discrezionale dell amministrazione, e, come ricorda la giurisprudenza in tema di scuole parificate, secondo le garanzie di efficienza e funzionalità che esse sono in grado di offrire e delle disponibilità finanziarie, le quali ultime devono essere utilizzate in via prioritaria a vantaggio della scuola pubblica, atteso che quest'ultima costituisce un servizio pubblico che lo Stato è obbligato ad assicurare, laddove nei confronti delle private l'obbligo per lo Stato è solo quello di non ostacolarne l'istituzione e il funzionamento, mentre incombe sui privati il compito di provvedere al reperimento del fondi necessari per il loro funzionamento (Cfr T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 03/04/2009, n Il principio della parità scolastica (L. n. 62/ e D.L. 5 dicembre 2005 n. 250, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/ ), infatti, non conduce di per sé ad estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti statali e le provviste di beni e servizi naturalmente diretti agli uffici e alle istituzioni scolastiche statali: Il principio della parità scolastica investe la conformazione del servizio scolastico e la compartecipazione di soggetti privati, con pari dignità ed equivalente effetto formativo, all'erogazione al pubblico del servizio medesimo. Ma non investe in modo automatico il sistema dei finanziamenti e delle forniture dirette o indirette di beni e servizi necessari per l'espletamento del servizio (T.A.R. Campania Napoli sez I 7 settembre 2004 sent n ). In altri termini, il nostro sistema non contempla un "diritto" a contribuzioni pubbliche (statali o locali) da parte di scuole private, ma non esclude che lo Stato (in senso ampio: la mano pubblica, dunque anche un Ente Locale) pos- 2

3 sa discrezionalmente concedere sussidi a scuole private nei limiti in cui esse svolgano un'attività rispondente a pubblico interesse e, ovviamente, nei limiti della legislazione primaria: la possibilità di discrezionali contributi pubblici a scuole private si pone in perfetta sintonia con i frequenti e diffusi interventi statali volti a sorreggere ed incoraggiare, in diversi settori economici e sociali, l'attività di individui singoli e associati, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, quali il miglioramento intellettuale, morale e sociale della collettività o il diritto alla scelta della scuola (le scuole private non potrebbero difatti reggere la concorrenza delle scuole pubbliche che sono quasi gratuite). Il tema ricade, allora, nella più ampia questione dell ammissibilità o meno di attribuzioni patrimoniali da parte dei Comuni a soggetti terzi che operano sul proprio ambito territoriale, al fine di consentire lo svolgimento di un attività di rilevante interesse per la comunità amministrata, tale da connotare la natura del servizio reso come oggettivamente pubblica. Secondo la giurisprudenza contabile, se l azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, l erogazione di un finanziamento non equivale ad un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione dell utilità che l ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo (Sempre in tema di scuola parificata, Cfr. Corte Conti Lombardia 1/2010/Par - Corte conti, sez. contr. Lombardia, 29/06/2006, n. 9 - Corte conti, sez. contr. Lombardia 13/12/2007 n Corte conti, sez. contr. Lombardia 5/06/2008 n.39 - ecc). In ordine alla qualificazione soggettiva del percettore del contributo comunale, la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l attribuzione patri- 3

4 moniale è indifferente, se il criterio di orientamento è quello della necessità che l attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e che nella stessa attività amministrativa la legge di disciplina del procedimento amministrativo (L.n.241/90, come modificata dalla L. n.15/2005), prevede che l amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non sia previsto l obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico (Corte Conti Lombardia 1/2010/Par. cit.). Oltre a tale presupposto, deve ritenersi che in linea generale i Comuni possano accollarsi l onere di erogare contributi destinati ad agevolare il funzionamento delle ordinarie attività della scuola anche privata anche in attuazione del principio di sussidiarietà di cui al nuovo testo dell art. 118 della Costituzione, in forza del quale, in assenza di uno specifico divieto, al Comune non può non essere riconosciuta la possibilità di contribuire finanziariamente al funzionamento delle scuole operanti sul suo territorio (Cfr. Corte Conti Lombardia 1/2010/Par cit.). Evidenzio che la facoltà di erogare contributi o sovvenzioni pubbliche a favore di scuole private si traduce doverosamente in un mero contributo pubblico a iniziative private prevalentemente finanziate dal privato stesso: ne consegue l'illiceità dell'integrale copertura della totalità dei costi di gestione di una scuola privata, in spregio sia del dettato costituzionale (art. 33 cost.) che avalla la possibilità di contributi, ma non di erogazioni globali che, di fatto, sottraggono il privato gestore da ogni onere e rischio, sia del precetto costituzionale che impone un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole statali 4

5 per gli alunni delle scuole private (Cfr. Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 03/07/2003, n. 819). Pacifico, come ogni volta in cui la P.A. ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale che le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l attività amministrativa. Dagli atti deliberativi dell Ente dovrà risultare l avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, non trovando, in caso contrario, l attribuzione alcuna giustificazione. In tema di finanziamento comunale ad una scuola parificata ammoniscono i giudici contabili che particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell entità del contributo all effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio prestato in convenzione dalla Fondazione. Altrettante cautele dovranno essere adottate dal Comune relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, dovendosi prevedere convenzionalmente adeguate rendicontazioni sul servizio educativo reso, al fine di permettere il controllo da parte dell Ente locale sull effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta. Infine, l ente deve valutare le ripercussioni finanziarie e contabili sul proprio bilancio derivanti dall affidamento della gestione di un servizio ad una fondazione, nel caso in cui la stessa venga a trovarsi in perdita, se i contributi pubblici e i corrispettivi erogati dagli utenti non coprono interamente i costi di gestione (Cfr. Corte Conti Lombardia 1/2010/Par cit.). 5

6 Sulla base di tale inquadramento, non ravviso ragioni ostative al fatto che il Comune di Gressoney Saint Jean sostenga con proprie risorse finanziarie, a fianco della Regione Valle d Aosta, il progetto formativo della locale sezione del Liceo di Courmayeur. L interesse, evidenziato nel quesito, ai servizi offerti sul territorio in punto unicità della filiera didattico-sportiva-sociale, in termini di formazione culturale e in termini di offerta logistico-culturale, integra la motivazione con la quale il Consiglio comunale sosterrà adeguatamente il proprio divisamento; la P.A. dovrà poi porre in atto le cautele sopra ricordate, relative al controllo sul corretto utilizzo dei fondi comunali, così da conseguire la ottimizzazione delle risorse. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione, ringrazio per l opportunità, ed invio il mio saluto cordiale - Avv. Piercarlo Carnelli - 6

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