INTERNET E LE IMPRESE: difendere i propri diritti ed evitare di violare i diritti altrui. di Alessio Canova
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1 INTERNET E LE IMPRESE: difendere i propri diritti ed evitare di violare i diritti altrui di Alessio Canova Reggio Emilia, 11 aprile 2013
2 Le imprese e la loro presenza su internet
3 Il sito internet ed i suoi contenuti Nome a dominio
4 Il sito internet ed i suoi contenuti Marchio (registrato)
5 Il sito internet ed i suoi contenuti Immagine (opera fotografica)
6 Il sito internet ed i suoi contenuti Video (YouTube)
7 Il sito internet ed i suoi contenuti Video (sito A.C.)
8 Il sito internet ed i suoi contenuti Testi e documenti
9 Il nome a dominio
10 Il nome a dominio Protocollo comunicazione Server (web) Nome a dominio di secondo livello Nome a dominio di primo livello (TLD)
11 Nome a dominio Vs Marchio DOMINIO Art. 22, comma 1, CPI: E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
12 Nome a dominio Vs Marchio DOMINIO DOMINIO Art. 12, comma 1b, CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda ( ) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
13 Nome a dominio Vs Marchio NOME A DOMINIO avente data di registrazione posteriore alla data di deposito del DOMINIO DOMINIO
14 Nome a dominio Vs Marchio NOME A DOMINIO avente data di registrazione anteriore ma non noto alla data di deposito del DOMINIO DOMINIO
15 Nome a dominio Vs Marchio NOME A DOMINIO avente data di registrazione anteriore e noto alla data di deposito del DOMINIO DOMINIO
16 Il marchio 0 Art. 20, CPI: I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
17 Il marchio non registrato Art Cod. Civ.: ( ) compie atti di concorrenza sleale chiunque 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente
18 Marchio non registrato Vs Marchio DI FATTO il cui utilizzo è iniziato posteriormente alla data di deposito del DOMINIO DOMINIO
19 Marchio non registrato Vs Marchio DI FATTO il cui utilizzo è iniziato anteriormente alla data di deposito del DOMINIO DOMINIO
20 Marchio non registrato Vs Marchio DI FATTO la cui notorietà è anteriore alla data di deposito del DOMINIO DOMINIO
21 Il marchio altrui Art. 21, CPI: I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
22 Immagini (non fotografiche), testi, musica, video Art. 6, LdA: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale CHI E' IL TITOLARE DEI DIRITTI??? La cessione dei diritti di sfruttamento economico (diritti patrimoniali d'autore) deve essere provata per iscritto art. 110 LdA.
23 Opere fotografiche e semplici fotografie Normale diritto d'autore
24 Opere fotografiche e semplici fotografie Disciplina speciale ex art. 90 LdA
25 Opere fotografiche Diritto esclusivo necessario consenso autore Utilizzazione libera 70 anni dopo la morte dell'autore
26 Semplici fotografie Sono presenti le indicazioni ex art. 90 LdA? (nome autore, data produzione, autore opera arte riprodotta) SÌ Diritto esclusivo necessario consenso autore NO Riproduzione libera 20 anni dopo la produzione della foto
27 Immagini (non fotografiche), testi, musica, video
28 Le rassegne stampa: la riproduzione integrale Art. 65, LdA: Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
29 Le rassegne stampa: le citazioni ed i riassunti Art. 70, LdA: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (...)
30 I video su YouTube
31 Facebook e le vanity URL
32 Nome a dominio Vs Marchio VANITY URL Art. 22, comma 1, CPI: E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
33 Facebook e le vanity URL
34 Twitter
35 Le aste su ebay
36 Le aste su ebay
37 Conclusioni 1) E' necessario essere consapevoli dei diritti propri ed altrui 2) Una tutela efficace impone una registrazione di marchio 3) Dove finisce la legge... iniziano i contratti: leggere sempre le condizioni d'uso!
38 Si ringrazia Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. per aver prestato il proprio consenso all'utilizzo dei propri materiali per la presentazione
39 Grazie per l'attenzione! GIAMBROCONO & C. S.p.A. Via Rosolino Pilo, 19/B MILANO
Allegato alla Circolare 5/2010 Studio Ghidini, Girino e Associati
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