PS LEROY MERLIN-SCONTI DEL 20% Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS6761 - LEROY MERLIN-SCONTI DEL 20% Provvedimento n. 23423"

Transcript

1 PS LEROY MERLIN-SCONTI DEL 20% Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 marzo 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 15 novembre 2007; Visto il proprio provvedimento del 22 febbraio 2012, con il quale ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento è stata disposta la proroga di venti giorni del temine di conclusione del procedimento; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Leroy Merlin S.r.l. con Unico Socio (di seguito, anche LM Italia), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Rozzano (MI), opera nel settore del bricolage 1. Nel 2010 il professionista ha realizzato un fatturato pari a circa 935 milioni di euro, con un utile di esercizio pari a circa 15 milioni di euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne le ingannevoli modalità di presentazione della promozione denominata Festa del Bricolage valida dal 13 ottobre al 16 novembre 2010 da parte di Leroy Merlin S.r.l., nell ambito della quale era inserita tra l altro una specifica offerta relativa ad uno sconto del 20 % su tutta la spesa superiore a euro 200, valida per il giorno venerdì 29 ottobre La campagna promozionale risulta diffusa - attraverso spot radiofonici e alcuni messaggi pubblicitari presenti nei punti vendita, tra cui un volantino disponibile sul sito internet della società In particolare lo spot radiofonico mandato in onda riportava il seguente testo: [ ] da Leroy Merlin sono arrivati gli sconti spettacolari della Festa del Bricolage. Venerdì 29 ottobre trovi il 20% di sconto su tutta la spesa superiore a 200 euro. Offerte e consigli su leroymerlin.it [ ]. 4. Il volantino scaricabile in copia anche dal sito internet e dalle pagine web dei singoli risulta composto da trentadue pagine, ognuna delle quali recante - in alto a destra (a sinistra su pagina 2), a caratteri maiuscoli di grandi dimensioni, la scritta FESTA DEL BRICOLAGE. Sul retro della copertina del volantino appare l immagine di seguito riprodotta, in cui campeggia una stella bianca a cinque punte al cui interno è riportata in grassetto a caratteri scuri e ben evidenti la seguente scritta: Venerdì 29 Ottobre/ -20%/su tutta la spesa/ superiore a 200 euro*. Fuori e tutto intorno alle punte della stella si leggono ben in vista le seguenti scritte, a caratteri bianchi: Mercoledì 3 Novembre/ -20% sui box doccia* ; Sabato 6 Novembre/ -20% su tende confezionate e tessuti* ; Venerdì 22 Ottobre/ -20% su piastrelle e parquet* ; Mercoledì 20 Ottobre/ -20% su porte e finestre* ; Venerdì 15 Ottobre/ - 20% sui mobili da bagno*. 5. Sull estremo margine del lato sinistro della pagina ed, in particolare, sulla cornice rosa scuro a stelle piccole bianche dello spazio pubblicitario è inserito, in senso verticale e a caratteri bianchi sensibilmente ridotti rispetto a quelli utilizzati nel claim (ovvero più piccoli di circa quindici volte rispetto ai caratteri utilizzati per indicare il 20% di sconto), il seguente avviso: *Gli sconti non si applicano ai prodotti in volantino, in offerta e/o in promozione e ai servizi di consegna a domicilio e di posa. 1 [Leroy Merlin fa parte, insieme ad altre 23 aziende di GROUP ADEO, primo attore francese nel mercato internazionale del bricolage, al secondo posto in Europa, al quarto posto nel mondo. Leroy Merlin è presente con la stessa insegna in 12 Paesi del mondo oltre l Italia (Francia, Brasile, Polonia, Russia, Cina, Grecia, Portogallo, Turchia, Spagna, Romania, Ucraina, Cipro) con oltre 290 punti vendita dedicati al bricolage. In Italia nel 1996 apre il primo punto vendita Leroy Merlin a Solbiate Arno (VA). Nel 1998, a seguito dell avvicinamento tra il Gruppo Rinascente e Auchan, Leroy Merlin con Bricocenter crea la società SIB. Nel 2006 l allora denominato Gruppo Leroy Merlin, che comprende a livello mondiale le insegne Leroy Merlin, Bricocenter, Aki, Obi, Bricoman e Weldom, prende il nome di GROUPE ADEO. Nel gennaio 2009 GROUPE ADEO acquisisce i 31 punti vendita di Castorama Italia, e tutti i negozi vengono trasformati in Leroy Merlin (24) e Bricocenter (7). A luglio 2011 si conclude il percorso di integrazione e remodeling. In dieci anni di attività, Leroy Merlin quadruplica i suoi negozi salendo a quarantasei punti vendita.]

2 6. Sul volantino il riferimento alle condizioni dell offerta e alle relative cause di esclusione dei prodotti dalla promozione, conseguenti ad altre offerte contemporaneamente in essere nell ambito dell iniziativa (meccanismi di limitazione e di reciproca esclusione delle offerte) è esclusivamente rimandato all avviso verticale suindicato. 7. Presso il punto vendita segnalato sito in Roma, in via G. Peroni, era inoltre, posizionata apposita cartellonistica - un totem di mt. 2x2, quattro totem di cm 60x190, sei calpestabili di cm 90x40 che riproduceva la suddetta stella, al cui interno era reclamizzata la promozione del 20% di sconto su tutta la spesa superiore a 200 euro valida il venerdì 29 ottobre: anche in questo caso, l indicazione del meccanismo di reciproca esclusione delle offerte è affidato esclusivamente ad un asterisco di identico contenuto e di identica posizione rispetto a quello del volantino, posizionato sempre in modo defilato, in senso verticale, a caratteri molto ridotti rispetto allo spazio pubblicitario e al messaggio promozionale

3 8. In particolare, secondo la segnalazione di un consumatore pervenuta in data 29 ottobre 2010, nell ambito della giornata Festa in cui si applicava l offerta di uno sconto del 20% su tutta la spesa superiore a 200 euro, al denunciante sarebbe stato negato detto sconto a fronte di una spesa complessiva di 351,38 euro effettuata presso il punto vendita segnalato; ciò in quanto alcuni dei prodotti acquistati sarebbero stati esclusi dalla promozione, così come indicato sul relativo volantino pubblicitario nel quale erano riportate tutte le limitazioni dell offerta. 9. Il segnalante lamenta la scarsa chiarezza della campagna promozionale effettuata dal professionista sia attraverso il suddetto spot radiofonico sia attraverso il materiale pubblicitario posto nell area antistante al punto vendita e al suo interno (cartellonistica e volantini), in quanto il messaggio non avrebbe fatto menzione dell esistenza di alcune categorie di beni esclusi dalla promozione, quali i prodotti in volantino, in promozione e i servizi di consegna a domicilio e di posa, ovvero avrebbe riportato la relativa informativa alla clientela con modalità non immediatamente percepibili. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 10. In fase preistruttoria l emittente Radio Dimensione Suono S.p.A. (in seguito, anche RDS S.p.A.) ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall Autorità in data 5 aprile La Parte, su richiesta dell Autorità, ha fornito documentate informazioni in data 12 e 14 luglio In relazione alla pratica commerciale sopra descritta in data 7 ottobre 2011 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio PS6761 per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo 4. In tale sede è stata ipotizzata l ingannevolezza delle modalità di presentazione dell iniziativa commerciale Festa del Bricolage valida dal 13 ottobre al 6 novembre 2010 diffusa attraverso spot radiofonici, cartellonistica presso i punti vendita e appositi volantini, scaricabili in copia anche dal sito internet - aventi ad oggetto l offerta da parte di LM Italia di prodotti a condizioni di particolare favore (con l applicazione di uno sconto del 20% in determinate giornate), senza specificare ovvero indicando con modalità insufficienti che la promozione era soggetta ad una serie di significative limitazioni che ne riducevano la concreta portata. 13. In data 21 ottobre 2011 si è svolto l accesso agli atti del fascicolo istruttorio ai sensi dell articolo 27, comma 3 del Codice del Consumo, a seguito di istanza presentata dalla Parte in pari data In data 28 e 31 ottobre il professionista ha fornito le informazioni richieste dall Autorità in sede di avvio, ai sensi dell articolo 11, comma 7, del Regolamento. 15. In data 2 febbraio 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 16. In data 14 febbraio la Parte ha trasmesso la propria memoria conclusiva. 17. In data 22 febbraio l Autorità ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 25 marzo In data 29 febbraio 2012 è pervenuto il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 8. 2) Le evidenze acquisite 19. Dall esame del materiale documentale trasmesso in preistruttoria dall emittente RDS S.p.A. risulta che lo spot radiofonico dedicato alla: Festa del Bricolage è stato acquistato da LM Italia, aveva la durata di 30 ed è stato mandato in onda dal 1 al 6 novembre 2010 e dal 13 al 29 ottobre In totale sono stati trasmessi centosettantaquattro spot. 20. Con riferimento ai volantini, il professionista ha precisato che per il solo negozio di Roma ne sono stati stampati centocinquantamila, di cui circa centoquarantaquattromila oggetto di distribuzione. 21. Dall esame delle documentate informazioni fornite dalla Parte nel corso del procedimento è emerso che: a) la pratica contestata riguarda l'iniziativa Festa del Bricolage - vendita promozionale di una serie di prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli normalmente applicati o particolarmente vantaggiosi - svoltasi presso tutti i negozi LM Italia, tra il 13 ottobre e il 6 novembre 2010; b) non risulta agli atti di LM Italia alcun reclamo in merito a quanto comunicato dal segnalante. 2 [Cfr. doc. nr. 4 del fascicolo.] 3 [Cfr. doc. nrr. 6-7 del fascicolo.] 4 [Cfr. doc. nr. 9.] 5 [Cfr. doc. nr ] 6 [Cfr. doc. nr ] 7 [Cfr. doc. nr. 17.] 8 [Cfr. doc. nr. 21.]

4 3) Le argomentazioni difensive della Parte 22. Il professionista, affermando l'assoluta correttezza del messaggio pubblicitario contestato, nelle proprie memorie difensive ha specificato che la Festa del Bricolage era articolata attraverso due ulteriori iniziative promozionali. 23. La prima, consistente nell offerta di uno sconto del 20% su determinate categorie di prodotti acquistati in alcune giornate predeterminate e cadenti all'interno del periodo di durata della Festa del Bricolage stessa, a condizione che il singolo prodotto appartenente alla categoria promozionata non fosse già oggetto della medesima campagna promozionale e, quindi, pubblicizzato nel citato volantino o oggetto di offerte e/o promozioni ulteriori stabilite dal singolo negozio. Lo sconto non avrebbe trovato applicazione neanche ai servizi di consegna a domicilio e/o di posa, anche se richiesti dal cliente con riferimento a prodotti beneficiari dello sconto del 20% La seconda, limitata al giorno 29 ottobre 2010, nel quale sarebbe stata prevista l'applicazione di uno sconto del 20% su tutta la spesa, a condizione che la spesa fosse superiore a 200 euro e relativa a prodotti non già oggetto della campagna promozionale Festa del Bricolage e, quindi, pubblicizzati nel citato volantino o, comunque, non oggetto di offerte e/o promozioni ulteriori stabilite dal singolo negozio. Anche in questo caso lo sconto non avrebbe trovato applicazione per i servizi di consegna a domicilio e di posa, anche se richiesti dal cliente con riferimento a prodotti beneficiari dello sconto del 20%. 25. Entrambe le iniziative promozionali e le relative modalità di funzionamento sarebbero state illustrate nell'ultima pagina del citato volantino. 26. La clientela era quindi immediatamente in grado di comprendere se un prodotto fosse oggetto della campagna promozionale "Festa del Bricolage" e, quindi, pubblicizzato nel citato volantino o, comunque, non fosse già oggetto di offerte e/o promozioni ulteriori stabilite dal singolo negozio, e, come tale, non soggetto all'applicazione del particolare sconto del 20%; ciò anche in quanto, all'interno del punto vendita, locandine apposte nelle corsie evidenziavano le aree in promozione e, a scaffale, apposite locandine o segnaprezzi evidenziavano i prodotti oggetto della Festa del Bricolage, richiamando con la stessa grafica contenuta nel volantino le modalità mediante le quali il prodotto partecipava alla campagna promozionale (prezzo scontato/offerta). 27. Conclusivamente, le molteplici modalità con cui la Festa del Bricolage è stata comunicata alla potenziale clientela attraverso la distribuzione dei volantini, la pubblicazione sul sito aziendale e l'apposizione di totem nello spazio antistante l'ingresso del punto vendita segnalato - consentivano al consumatore di avere chiara evidenza dei meccanismi della promozione, ivi comprese le relative limitazioni, anche prima dell'ingresso nel punto vendita. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso uno spot radiofonico e via internet, in data 13 febbraio 2012 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 29. Con parere pervenuto in data 29 febbraio 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: con specifico riguardo alla modalità di diffusione per via radiofonica, il messaggio, comunicando espressamente che la promozione riguarda l'effettuazione di tutta la spesa, genera nel potenziale cliente il convincimento che l'offerta in questione non sia soggetta a limitazione alcuna. In realtà è emerso come l'importo di 200 euro non è raggiungibile con l'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, essendo esclusi alcuni prodotti; la circostanza che il consumatore medio venga a conoscenza delle effettive condizioni, in termini di reale fruibilità dei prodotti inclusi nell'offerta di specie, solo in un momento successivo a quello del contatto pubblicitario, rende il messaggio oggetto di contestazione idoneo ad alterare la liberta di scelta del consumatore; né è sufficiente il rinvio ad ulteriori fonti informative per le condizioni economiche dell offerta pubblicizzata; dal punto di vista delle omissioni informative, il messaggio di cui all oggetto non fornisce alcuna avvertenza al cliente relativamente all effettiva composizione del paniere di prodotti utile per il raggiungimento del limite di 200 euro, in quanto è indotto a credere che l unica limitazione sia legata al raggiungimento di una determinata soglia di spesa e non invece all assenza di alcun trattamento promozionale supplementare su determinati prodotti; per l'effetto, il messaggio contestato appare inidoneo ad informare in maniera veritiera e corretta i destinatari circa le caratteristiche essenziali della promozione, fuorviandone la percezione concernente le effettive condizioni di fruibilità, poiché fornisce una rappresentazione mendace relativamente ai prodotti utili al raggiungimento della soglia dei 200 euro, così orientando indebitamente le scelte dei consumatori. 9 [Ad esempio: in data mercoledì 3 novembre 2010, sarebbe stato applicato lo sconto del 20% sui box doccia, a condizione che il singolo box doccia non fosse già oggetto della campagna promozionale Festa del Bricolage" e, quindi, pubblicizzato nel citato volantino o, comunque, non fosse già oggetto di offerte e/o promozioni ulteriori stabilite dal singolo Negozio. Lo sconto, pertanto, non si sarebbe applicato all'eventuale servizio di consegna a domicilio e/o di posa, relativo ai box doccia scontati del 20%.]

5 V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 30. Il comportamento descritto al punto II della presente comunicazione integra una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo. 31. In particolare, si configurano ingannevoli le modalità di presentazione del messaggio pubblicitario - diffuso attraverso spot radiofonici, volantini - scaricabili anche dal sito internet e materiale pubblicitario affisso presso i punti vendita (cartellonistica, totem, calpestabili, insegne) concernente la promozione denominata Festa del Bricolage, e specificamente l offerta principale relativa allo sconto del 20% sulla spesa di importo superiore a 200 euro che trovava applicazione nella giornata del 29 ottobre Detta promozione, infatti, in alcuni casi non specifica (spot e alcune locandine), in altri indica con modalità del tutto insufficienti (volantini, totem, calpestabili) che essa era soggetta a significative limitazioni che ne riducevano sensibilmente la convenienza. 33. In alcuni messaggi, infatti, sono completamente omesse informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione commerciale consapevole. Ad esempio, nello spot utilizzato non viene indicata alcuna limitazione o esclusione come risulta espressamente dal relativo testo: ( [ ] da Leroy Merlin sono arrivati gli sconti spettacolari della Festa del Bricolage. Venerdì 29 ottobre trovi il 20% di sconto su tutta la spesa superiore a 200 euro. Offerte e consigli su leroymerlin.it [ ]). 34. Ove tale limitazione risulta inserita emerge, invece, l ingannevolezza delle modalità seguite per rappresentare la medesima. In particolare, nel volantino e in alcuni messaggi presenti presso il punto vendita, le suddette limitazioni vengono comunicate con una scritta in verticale ( *Gli sconti non si applicano ai prodotti in volantino, in offerta e/o in promozione e ai servizi di consegna a domicilio e di posa ) posta all estremo margine del lato sinistro del retro del volantino, avviso a cui rimanda un asterisco all interno della stella, di dimensioni ridotte di circa quindici volte rispetto al claim che indica lo sconto del 20%. Si tratta di modalità insufficienti, per dimensione e campo visivo interessato, a informare adeguatamente i consumatori, tenendo conto sia della ridotta dimensione dell avviso informativo relativo alle limitazioni dell offerta sia della natura delle limitazioni, ovvero dell esclusione dello sconto per molteplici prodotti che sono proprio quelli oggetto delle altre offerte promozionali contenute nello stesso volantino e che vengono applicate proprio in occasione della iniziativa promozionale relativa alla Festa del Bricolage. 35. Con riferimento al primo profilo, il meccanismo di esclusione dello sconto su determinate categorie di prodotti appare insufficientemente esplicitato sotto il profilo grafico, in quanto viene rimandato esclusivamente all informativa di dimensioni assolutamente sproporzionate rispetto ai caratteri utilizzati per reclamizzare lo sconto stesso, nonché scritta in senso verticale ed apposta sulla cornice dello spazio pubblicitario, e in modo tale da non essere facilmente percepibile all osservatore essendo inserita in una fascia che, cromaticamente, induce a confonderla con le fasce verticali dello sfondo. 36. Inoltre, nel caso di specie, la sovrapposizione fra le offerte promozionali del professionista - quella generale Festa del Bricolage valida dal 13 ottobre al 16 novembre 2010 e quelle particolari relative a specifiche giornate e a speciali categorie di beni o di sconti - e, specificamente, il meccanismo della reciproca esclusione delle promozioni - non solo non risulta di immediata comprensibilità per i motivi sovraesposti, ma avrebbe richiesto una grande chiarezza proprio per indicare al consumatore l esatto rapporto tra le offerte in esame e specificamente per rappresentare il loro rapporto di alternatività, dato che le stesse si collocavano e venivano pubblicizzate all interno di un contesto promozionale unitario, e quindi apparentemente come parti di un iniziativa commerciale unica. Infatti, tale offerta era ragionevolmente percepibile dal consumatore come parte di un complesso di offerte sovrapponibili o comunque compatibili e non certamente in rapporto di alternatività e di reciproca esclusione. 37. Per tali ragioni, proprio in questa specifica ipotesi, l onere di chiarezza e completezza dell informazione da fornire al consumatore doveva ritenersi maggiormente elevato, in quanto le specifiche e peculiari limitazioni di offerta quali appunto la reciproca esclusione delle offerte promozionali avrebbero dovuto essere immediatamente e chiaramente percepibili per non indurre lo stesso in errore circa la natura, il contenuto e le modalità di applicazione della promozione. 38. In conclusione, la pratica commerciale posta in essere dal LM Italia appare contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni dell offerta dallo stesso pubblicizzata, attraverso l omesso e/o inadeguata rappresentazione delle limitazioni dell offerta che, nel caso di specie, appaiono ancor meno intellegibili in considerazione della collocazione della medesima nell ambito di una più ampia iniziativa promozionale ove non era immediatamente comprensibile il meccanismo di reciproca esclusione fra le diverse offerte, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 39. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:

6 in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 41. Con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto, nella fattispecie in esame, della rilevante dimensione economica del professionista che occupa un ruolo significativo in ambito nazionale, registra un fatturato di notevoli dimensioni e presenta utili nell ultimo bilancio approvato. 42. La gravità della violazione va valutata nel caso di specie anche con riferimento al potenziale pregiudizio economico complessivo per il consumatore, in considerazione del particolare grado di diffusività della pratica - veicolata anche attraverso internet, numerosissimi volantini, totem presso i punti vendita e spot radiofonici diffusi a livello nazionale - e, pertanto, suscettibile di aver raggiunto un notevole numero di destinatari. 43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 13 ottobre al 6 novembre In particolare, gli spot radiofonici sono stati trasmessi dal 13 al 29 ottobre 2010 e dal 1 al 6 novembre 2010; nel 2010 sono stati trasmessi 174 spot radiofonici. 44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Leroy Merlin S.r.l. nella misura di (novantamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea - mediante l offerta in vendita di prodotti ad un determinato prezzo di favore derivante dall applicazione di uno sconto del 20%, poiché la Parte non specificando chiaramente ed in modo non equivoco e talora, anzi, non indicandolo affatto (così per alcuni dei messaggi presenti presso il punto vendita) - che la suddetta vendita promozionale fosse soggetta ad una serie di significative limitazioni che ne riducevano la concreta portata - a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Leroy Merlin S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Leroy Merlin S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (novantamila euro); La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni

7 dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 306 PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09 Adozione di provvedimenti ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A. L

Dettagli

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 BOLLETTINO N. 48 DEL 19 DICEMBRE 2011 211 PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011;

Dettagli

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ tipo Chiusura istruttoria numero 18021 data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2008 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)

Dettagli

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante.

2. Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) di Pistoia, in qualità di segnalante. PS6548 - PROJECT97-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22676 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789

PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 PS5491 - BCC DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO-VARIAZIONE UNILATERALE TASSO Provvedimento n. 22789 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2011; SENTITO il Relatore

Dettagli

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo.

2. Un segnalante, in qualità di consumatore ai sensi dell articolo 18, lettera a), del Codice del Consumo. PS7253 - ALLIANZ-POLIZZE ASSICURATIVE VITA Provvedimento n. 23042 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 27

Bollettino. Settimanale. Anno XXII - n. 27 Bollettino Settimanale Anno XXII - n. 27 Pubblicato sul sito www.agcm.it il 23 luglio 2012 BOLLETTINO N. 27 DEL 23 LUGLIO 2012 49 PS2480 - BNL-SPESE ISTRUTTORIE FIDO Provvedimento n. 23710 L AUTORITÀ GARANTE

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella

Dettagli

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133

PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 PS7023 - POSTE ITALIANE-PACCOCELERE INTERNAZIONALE Provvedimento n. 24133 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012; SENTITO il Relatore Professore Carla

Dettagli

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante.

3. CRCU Centro di Ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti Sede provinciale di Trento, in qualità di segnalante. PS9368 - NEW UNIVERSAL-IMPIANTO FOTOVOLTAICO Provvedimento n. 25062 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA tipo Chiusura istruttoria numero 17586 data 08/11/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 42/2007 PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA Provvedimento n. 17586

Dettagli

150.000 rata 532. 180.000 rata 638

150.000 rata 532. 180.000 rata 638 PS5822 - PROMOFIN ITALIA-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 22059 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449

PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449 PS4729 - MERCEDES-CLASSE A Provvedimento n. 23449 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 marzo 2012; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Provvedimento PI5591 - FASTWEB-TUTTO GRATIS FINO A NATALE tipo Chiusura istruttoria numero 16759 data 18/04/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 16/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento

Dettagli

PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079

PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079 PS7471 - HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI Provvedimento n. 23079 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la Parte

Dettagli

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: LAVORO AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. G07055 del 14/05/2014 Proposta n. 8233 del 08/05/2014 Oggetto: Rettifica dell'allegato 2 "Modello - Progetto formativo"

Dettagli

PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171

PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171 PS6123 - B.M.F. MUTUI E FINANZIAMENTI PER LA CASA Provvedimento n. 22171 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938

PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938 PS7045 - PROFUMERIE LIMONI-10 SCONTO IMMEDIATO Provvedimento n. 22938 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 3 novembre 2011; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IN. FORMA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE RETEVERSILIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ART. 8, COMMA 2, DELLA

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989

PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989 PS5313 - INTESA SANPAOLO-TEMPISTICA SURROGA Provvedimento n. 21989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 gennaio 2011; SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI Provvedimento n. 24469 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni; VISTA

Dettagli

IP180 - VUELING AIRLINES-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n. 24314

IP180 - VUELING AIRLINES-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n. 24314 IP180 - VUELING AIRLINES-COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO Provvedimento n. 24314 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 aprile 2013; SENTITO il Relatore

Dettagli

PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO Provvedimento n. 23506

PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO Provvedimento n. 23506 BOLLETTINO N. 16 DEL 7 MAGGIO 2012 37 PS7752 - PRESTITEMPO-CONDIZIONI FINANZIAMENTO ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO Provvedimento n. 23506 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento

Dettagli

PS8801 - AUDI-PUBBLICITÀ LAND OF QUATTRO Provvedimento n. 24472

PS8801 - AUDI-PUBBLICITÀ LAND OF QUATTRO Provvedimento n. 24472 PS8801 - AUDI-PUBBLICITÀ LAND OF QUATTRO Provvedimento n. 24472 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854

PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n. 25437 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

PS7380 - UBI BANCA-3% SPOSACI PER INTERESSE Provvedimento n. 23724

PS7380 - UBI BANCA-3% SPOSACI PER INTERESSE Provvedimento n. 23724 PS7380 - UBI BANCA-3% SPOSACI PER INTERESSE Provvedimento n. 23724 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 luglio 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2014 583/2014/S/COM AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO

Dettagli

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1985 10/10/2013 OGGETTO: "Servizio di derattizzazione istituti scolastici". Affidamento e

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19302 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Simone Di Sabato per violazioni dell art. 101, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 58/98 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

PS6291 - LA FORTUNATA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22955

PS6291 - LA FORTUNATA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22955 PS6291 - LA FORTUNATA-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 22955 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 novembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

Dettagli

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060

PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 68 PS9219 - ENERGY SAVER-RIDUZIONE CONSUMO ELETTRICO Provvedimento n. 25060 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 agosto 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585

PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 PS1875 - OPEL ITALIA Provvedimento n. 24585 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II,

Dettagli

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI TASSE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ONERI DIRITTI - SPESE - RISCOSSIONE COATTIVA. 1 I N D I C E

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO. tipo Chiusura istruttoria. numero 18723. data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO. tipo Chiusura istruttoria. numero 18723. data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO tipo Chiusura istruttoria numero 18723 data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31/2008 PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI

Dettagli

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo; Provvedimento PI5459 - PROMOZIONE FIAT FIVE tipo Chiusura istruttoria numero 16407 data 25/01/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 4/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI5459

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014 526/2014/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA DI GAS AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI TUTELA E CONTESTUALE

Dettagli

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA:

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA: INFORMATIVA SU TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO E INDENNIZZI AUTOMATICI PREVISTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA DISCIPLINA

Dettagli

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente Allegato alla Circolare n. 10/2008 Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Il Dirigente Oggetto: articolo 48-bis del DPR 29 settembre

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Proposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) REGOLAZIONE DEGLI IMPORTI INFERIORI AD UNA SOGLIA MINIMA PREFISSATA

Proposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) REGOLAZIONE DEGLI IMPORTI INFERIORI AD UNA SOGLIA MINIMA PREFISSATA Proposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) REGOLAZIONE DEGLI IMPORTI INFERIORI AD UNA SOGLIA MINIMA PREFISSATA 1. PREMESSA Con il presente documento, la Cassa Conguaglio per il Settore

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015 234/2015/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

PS9740 - NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25591

PS9740 - NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25591 PS9740 - NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n. 25591 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO Provvedimento n. 24534 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore

Dettagli

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642

PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 28 BOLLETTINO N. 36 DEL 12 OTTOBRE 2015 PS9249 - CATTOLICA ASSICURAZIONI-INDEBITO RECUPERO CREDITI Provvedimento n. 25642 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli