IL GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
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- Silvestro Pasini
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1 FORUM INFANZIA E ADOLESCENZA PD Presidente Anna Serafini SCHEDA IL GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA PREMESSA E' stata approvata all'unanimità dal Senato il 22 giugno 2011 la legge n. 112 che istituisce l'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza - relatrice senatrice Anna Serafini. Il GARANTE DELL'INFANZIA è un istituto indipendente che ha la sua radice nella Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) che l Italia ha reso esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n L articolo 18, paragrafo 2, della suddetta Convenzione, così come recepito dalla legge italiana, recita: «Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parte (...) provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo». 1) CHE COSA CAMBIA La legge dà attuazione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo istituendo l Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Con essa l'italia si mette finalmente al passo dei Paesi più evoluti del mondo in materia di diritti per l'infanzia. La legge esprime la volontà reale di tutelare nel nostro Paese l infanzia, troppo spesso lasciata in disparte e quotidianamente sfregiata da fatti di cronaca che sembrano la spia proprio di politiche e di una cultura dei diritti dei bambini spesso inadeguate. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme all'interno delle strutture pubbliche e private dove sono presenti minori. Dotato di piena autonomia, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, potrà effettuare sopralluoghi, disporre accertamenti e, in caso di palesi violazioni, segnalare alle Procure della Repubblica le situazioni che si configurino come disagio o abuso. La legge rappresenta una doppia vittoria, non solo perché attraverso questa figura si colma un vuoto nell'ordinamento italiano, rispondendo alle sollecitazioni internazionali e dell'europa, ma anche perche ci si è arrivati superando le divisioni, attraverso un testo che trova d'accordo maggioranza ed opposizione, frutto di un confronto lungo, ma estremamente positivo, svolto nell'interesse esclusivo dei minori. Dietro questa proposta c'è stato anche il sostegno convinto e il prezioso contributo di tanti mondi, da quelli associativi a quelli professionali, che si battono per i diritti dei bambini e degli adolescenti. 1
2 Il garante dell infanzia non nasce in contrapposizione alla famiglia; o in distinzione con l insieme degli operatori, delle associazioni delle professioni che lavorano per i diritti dell infanzia. Il primo aspetto si fonda sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 che parte dal presupposto che la famiglia svolge un ruolo fondamentale nella vita dei bambini e dei ragazzi e che va sostenuta: quindi l insieme degli strumenti che noi mettiamo a disposizione, sono strumenti che devono essere indirizzati a sostenere la famiglia e a sostenere i bambini, laddove la famiglia non è più in grado di farlo. Il secondo aspetto è che tutti gli altri soggetti che operano sui bambini, dai magistrati, agli avvocati, ai pediatri, agli assistenti sociali ecc., devono essere considerati, valorizzati, perché il garante opera proprio per rafforzare la loro funzione e azione. Occorre un patto che coinvolga i ragazzi, le famiglie, i magistrati, gli avvocati, le professioni per fare insieme i passi necessari perchè la legge sia efficace. Il Garante non risolve le questioni relative alle risorse destinate alle famiglie e al sociale, nè sostituisce la non più rinviabile scrittura dei livelli essenziali, però con questa legge i il nostro Paese ha in mano un formidabile strumento per l'affermazione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 2) I POTERI DEL GARANTE L'Autorità è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'onu e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. È un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente. L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale sulla famiglia. Chiunque può rivolgersi all'autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti o strumenti telematici, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. 2
3 Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni. Che cosa prevede la legge È un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente. L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale sulla famiglia. Chiunque può rivolgersi all'autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni. Chiunque può rivolgersi all Autorità garante anche attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, o comunicazione telematica per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Anche sulla base di queste segnalazioni, il Garante ha il potere di denunciare di segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima. Nello svolgimento della propria attività, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni nonché a qualsiasi soggetto pubblico informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori e, nelle forme e con le modalità concordate, di accedere alle strutture pubbliche 3
4 ove siano presenti minori. Al Garante è riconosciuta la possibilità di effettuare visite agli istituti di pena per i minorenni, previa autorizzazione al magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede e può essere autorizzato dal Garante della privacy ad avere accesso a banche dati o archivi. Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. Il Garante collabora all attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni ed istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi. Il Garante segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all educazione, all istruzione, alla salute. L Autorità garante può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell infanzia e dell adolescenza. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Tra i compiti di informazione si evidenziano le iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la relazione annuale che il Garante deve presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno. Infine, tra i compiti di ascolto è previsto che il Garante assicuri forme idonee di consultazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, compresi i minori, le associazioni familiari, con particolare riferimento a quelle nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché tutte le organizzazioni non governative operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori. L Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell infanzia e dell adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire rispettando i requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia ed adolescenza. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché dell'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. L'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Entro novanta giorni data di entrata in vigore della legge, su proposta del Garante, è adottato il dpcm che regola l'organizzazione dell'ufficio dell'autorità garante. 3) RAPPORTI CON I GARANTI REGIONALI 4
5 La legge permette di ragionare in un ottica di sistema di garanzie, a livello nazionale e territoriale, sottolineando la necessità di adottare misure coordinate e non solo emergenziali per l attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono in Italia. La legge favorisce l'ascolto. In Italia scontiamo il paradosso di un eccesso di informazione-si occupano dei minori trasmissioni televisive che trattano cronaca, sport, spettacolo, per non parlare della cronaca nera- e di un minimo di ascolto diretto dei ragazzi. Serve un maggiore protagonismo della famiglia e della scuola nella cura dei diritti dei minori: ascolto, partecipazione, non discriminazione. Quest'attenzione dovrà essere sollecitata sul territorio dai garanti regionali e ora anche dal Garante nazionale. L Autorità Garante presiederà la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, composta dai Garanti Regionali o figure analoghe: questa svolgerà compiti di promozione dell adozione di linee comuni d azione dei Garanti (e figure analoghe) da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, nonché di individuazione e di costante scambio di dati e di informazioni. La Conferenza dei Garanti italiani ha il fine, sia di promuovere la piena ed eguale attuazione tra le Regioni italiane, dei diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell infanzia e dell adolescenza e dai suoi Protocolli opzionali, sia di facilitare e consolidare la cooperazione tra gli Uffici dei Garanti regionali, istituzionalizzando lo scambio di strategie, buone prassi e studi sperimentati regionalmente sulla condizione dell infanzia e dell adolescenza. Il Garante si pone così come snodo essenziale tra i territori, con la loro variegata realtà di normative e le differenti esigenze di tutela delle persone minori di età, in raccordo anche con le esperienze sovranazionali in ambito europeo e internazionale. E' quindi un importante strumento di sintesi, sinergia, raccordo e propulsione. DOMANDE E RISPOSTE 1) Come cambia la rete di salvaguardia dei diritti dei minori già esistente con l'istituzione del garante? Occorre partire dalla concezione del bambino e dell'adolescente come una autonoma persona le cui giuste aspettative e attitudini devono essere riconosciute e rispettate; con una sua autonoma personalità, sia pure ancora incompiuta, da potenziare e valorizzare. Bisogna guardare alla "persona minore d'età"- anche la terminologia è importante- e alla sua debolezza, non come a un potenziale pericolo per la società, e perciò da isolare e controllare, ma come ad una autentica ricchezze da sviluppare. La legge esprime la volontà reale di considerare i bambini e gli adolescenti come una risorsa da tutelare e far sviluppare nel miglior modo possibile, mentre mentre invece troppo spesso vengono lasciati in disparte e quotidianamente feriti da fatti di cronaca che sembrano la spia di una cultura dei diritti spesso inadeguata. 5
6 Questa è l'asse lungo cui si deve sviluppare la rete di tutela dei diritti che con il Garante cambia profondamente. Ci sarà un'autorità che avrà come compito specifico di assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone minori di età, con riferimento alla normativa anche di provenienza sovranazionale con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York. Il Garante formulerà osservazioni e proposte sui livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali delle persone minori di età; diffonderà buone pratiche e protocolli di intesa, sperimentati anche all'estero, per garantire ai bambini e agli adolescenti il migliore sviluppo possibile. Esprimerà pareri sugli atti normativi del Governo. Non gli dovrà sfuggire niente. Si tratta di compiti di grande importanza che allo stato attuale non vengono esercitati istituzionalmente. A questa Autorità potranno rivolgersi tutti, attraverso numeri gratuiti, per la segnalazione di situazioni a rischio e le procedure di accesso saranno molto semplificate, con strumenti anche telematici, in modo che proprio bambini ed adolescenti -che con tali tecnologie hanno molta confidenza- possano essere agevolate nella segnalazione diretta. 2) Quali sono i poteri effettivi del garante circa la tutela dei più deboli? Esistono categorie di minori (per esempio orfani) cui le attenzioni del garante si concentreranno particolarmente. Per esempio i bambini con problemi di salute. Il garante verificherà che alle persone minori di età siano ad es. garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura. Segnalerà alle autorità giudiziarie e agli altri organi competenti le situazioni di bambini in stato di abbandono per la loro presa in carico e le situazioni di abuso sui minori e anche, in ogni caso, situazioni generali e particolari delle quali è venuto a conoscenza nelle quali si ravvisi rischio di violazione di diritti delle persone minori di età. Prenderà in carico, insomma, situazioni di particolare fragilità e disagio, rendendosi promotore della tutela nella sede competente. L'Italia, come tanti altri paesi è preoccupata da vecchie e nuove forme di disagio dei bambini e degli adolescenti, ma rispetto agli altri Paesi lo dovrebbe essere di più per la povertà minorile, per le forme di esclusione, di abbandono scolastico. L'Italia, quindi, più di altri Paesi ha bisogno di un grande lavoro di questa attività di garanzia ben strutturata, in grado di tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e stimolare tutte le amministrazioni e le istituzioni perché svolgano al meglio il loro lavoro. 3) Quale sarà l'interazione tra garanti regionali e garante nazionale? 6
7 La legge permette di ragionare in un ottica di sistema di garanzie, a livello nazionale e territoriale, sottolineando la necessità di adottare misure coordinate e non solo emergenziali per l attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono in Italia. La legge favorisce l'ascolto. In Italia scontiamo il paradosso di un eccesso di informazione-si occupano dei minori trasmissioni televisive che trattano cronaca, sport, spettacolo, per non parlare della cronaca nera- e di un minimo di ascolto diretto dei ragazzi. Serve un maggiore protagonismo della famiglia e della scuola nella cura dei diritti dei minori: ascolto, partecipazione, non discriminazione. Quest'attenzione dovrà essere sollecitata sul territorio dai garanti regionali e ora anche dal Garante nazionale. Il Garante nazionale presiederà la Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che sarà composta dai Garanti regionali o da altre figure similari. La Conferenza promuoverà linee di azione comuni per i garanti regionali e individuerà forme di scambio tra queste figure. Se si considera che il Garante Nazionale avrà anche istituzionalmente rapporti con altri garanti e le loro reti a livello internazionale ed europeo, è evidente il ruolo di snodo tra la cultura territoriale e quella sovranazionale che l'autorità Garante svolgerà, ruolo che darà nuova spinta e nuovi orizzonti alla politica di promozione e garanzia dei diritti delle persone minori di età nel nostro Paese. DATI 2011 SUI GARANTI (FONTE UNICEF) Il garante nel mondo Il primo Garante nazionale per l'infanzia della storia nasce in Svezia nel 1809 con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato. Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne seguono l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel Da allora la figura del Garante è stata istituita in oltre 40 paesi ; in Occidente è stato istituito in circa 30 Stati ( Francia, Portogallo, Polonia, Danimarca, Islanda, Lituania in veste di organo nazionale; in Belgio, Spagna e Germania quale organo regionale; in Austria in entrambe le vesti) e in America Latina. Il garante in italia In Italia, in attesa della nuova legge, è mancata un'istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, rilevata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nelle "Osservazioni conclusive" indirizzate al nostro Paese. Nel corso delle ultime due legislature, sono state presentante numerose proposte di legge su questa materia ma solo in questa legislatura, la XVI, dopo l'approvazione alla Camera, è approdato al Senato il ddl n I garanti regionali Sono sempre di più le Regioni italiane che hanno approvato una legge istitutiva di un Garante/difensore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Eccole: il Veneto (l.r. 9 agosto 1988 n.42), il Friuli-Venezia Giulia (l.r. 24 giugno 1993, n. 49, art.19), le Marche (l.r. 15 ottobre 7
8 2002, n. 18), il Lazio (l.r. 28 ottobre 2002, n. 38), la Calabria (l.r. 12 novembre 2004 n.28), l'emilia Romagna (l.r. 17 febbraio 2005 n.9), la Campania (l.r.17/2006), il Molise (l.r. 2 ottobre 2006 n.32), la Puglia (l.r. 10 luglio 2006, art. 30), la Liguria (Testo Unico 'Disciplina dell'ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza' approvato con l.r. 9/2007); la Provincia autonoma di Trento (legge provinciale n.10/2007), la Lombardia (l.r. 24 marzo 2009 n.122); la Provincia autonoma di Bolzano (Legge provinciale 26 giugno 2009 n.3); la Basilicata (l.r. 29 giugno 2009 n.18); l'umbria ( l.r. 29 luglio 2009 n.18), il Piemonte (l.r. 9 dicembre 2009 n.31), la Toscana (l.r. 9 febbraio 2010 n.13), la Sardegna (l.r.7 febbraio 2011 n.8). Non tutte le Regioni che hanno legiferato in materia hanno però poi nominato il Garante. Attualmente il Garante regionale risulta operativo in Friuli Venezia Giulia (dal 1994), in Veneto (dal 2001), nelle Marche (dal 2002), in Lazio (dal 2007), in Molise (dal 2007), in Liguria (2009), in Calabria (2011), e nella Provincia Autonoma di Bolzano (dal 2010). Risulta l'istituzione, ancorché sporadica, di garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello provinciale, per esempio nella provincia di Foggia, di Cagliari, di Nuoro e/o a livello comunale, ad esempio in alcuni municipi del comune di Roma. 8
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