Corso di Diritto alimentare Ferrara, 28/10/2013
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1 Corso di Diritto alimentare Ferrara, 28/10/2013 OGM e Novelfoods Il quadro disciplinare nell UE
2 OGM(Organismi geneticamente modificati): organismi viventi, vegetali o animali, che hanno subito variazioni genetiche attraverso tecniche di manipolazione di elementi del DNA anni 70: sviluppo delle prime tecniche di ingegneria genetica per ottenere OGM BIOTECNOLOGIE: ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico (Art. 2 Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) Applicazioni biotecnologiche in svariati ambiti produttivi: es: industriale, medico, agricolo e alimentare-rispettivamente etichettate come white, red, green e yellow biotechnologies
3 Applicazione delle tecnologie di ingegneria genetica in campo agricolo e alimentare = BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 1) utilizzo di sementi e coltivazione di piante (c.d. commodities, quali mais, soia, colza, cotone, riso) 2) produzione e circolazione di alimenti emangimi costituiti, contenenti o derivanti da OGM Il dibattito sugli OGM è fortemente polarizzato, tra chi ne sostiene l impiego, e chi invece lo contesta..
4 VANTAGGI miglioramento delle specie vegetali (es: maggiore resistenza a insetti, virus, o pesticidi, capacità di adattamento a climi e terreni inadatti); aumento della produttività in agricoltura riduzione dell impatto sull ambiente miglioramento contenuto nutrizionale degli alimenti risposta alle problematiche della c.d. food security RISCHI danni alla biodiversità (perdita delle varietà agricole tradizionali), possibile cambiamento degli equilibri ecologici limitazioni allo sviluppo di un mercato concorrenziale (posizione dominante di poche multinazionali nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di OGM) possibile tossicità, allergenicitào resistenza antibiotica di alimenti derivanti o contenenti Ogm argomentazioni di tipo etico
5 Elementi di fondo della discussione in materia di OGM incertezza scientifica Le conoscenze sugli OGM e sugli effetti che ne derivano sono tuttora incomplete commistione tra mondo scientifico e produttivo: La ricerca scientifica è in larga misura svolta dalle stesse multinazionali che producono e commercializzano OGM. forte contrapposizione: - tra sostenitori e oppositori degli OGM -tra Paesi produttori di OGM (USA, Canada, Cina, India ecc.) e Paesi scettici (molti Stati dell area europea)
6 UNIONE EUROPEA Anni 90- Prime scelte di regolamentazione: Direttiva n. 119/90/CE: impiego in ambiente confinato di microorganismi geneticamente modificati Direttiva n. 220/90/CE: emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati emissione nell ambiente di OGM a fini sperimentali (verificare sul campo gli effetti negli ecosistemi potenzialmente interessati dall impiego di OGM) immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM La dir. 220/90 è stata abrogata dalla direttiva 2001/18/CE
7 Disciplina OGM (in quanto tali o contenuti in prodotti) Direttiva 2001/18/CE Base giuridica = art. 95 TCE, ora art. 114 TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni (ARMONIZZAZIONE) Obiettivi= armonizzazione della normative in materia, tutela della salute e dell ambiente (considerando n. 5 e articolo 1) Richiamo al principio di PRECAUZIONE, come principio ispiratore della regolazione in materia (considerando n. 8 e articolo 1)
8 Articolo 1 OGM - Direttiva 2001/18/CE Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira: al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando: -si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità, - si immettono in commercio all'interno della Comunità Organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti.
9 OGM - Direttiva 2001/18/CE Articolo 2 organismo qualsiasi entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico; OGM un organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, adottanotutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, dellaparte Bo della parte C
10 OGM - Direttiva 2001/18/CE 2 procedure principali: parte B (articoli 5-10) Emissione deliberata di OGM per qualsiasi fine diverso dall immissione in commercio Autorizzazione alla sperimentazione Parte C (articoli 12-24) Immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti Autorizzazione alla commercializzazione
11 OGM - Direttiva 2001/18/CE PARTE C -IMMISSIONE IN COMMERCIO di OGMCOME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI Articolo 13 NOTIFICA all autorità competente dello SMdove l OGM deve essere per la prima volta immesso sul mercato (perché ottenuto o introdotto per la prima volta nell UE) che deve contenere, fra l altro, una valutazione del rischio ambientale : valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di OGM [articolo 2, n. 8]
12 L autorità statale che ha ricevuto la notifica: OGM - Direttiva 2001/18/CE -trasmette una sintesi alla Commissione e agli Stati membri e elabora una relazione di valutazione, la quale può indicare: - Che l OGM può essere immesso in commercio -Che l OGM non può essere immesso in commercio (articolo 14) Se gli Stati membri o la Commissione non avanzano richieste di informazioni, non formulano osservazioni o obiezioni: autorizzazione scritta per l immissione in commercio
13 OGM - Direttiva 2001/18/CE Se gli Stati membrio la Commissionepresentano richieste di informazioni, formulano osservazioni, o sollevano obiezioni motivatein merito all immissione in commercio di OGM.. e non viene trovato un accordo. la competenza a decidere passa al livello europeo (articoli 15 ss.) DECISIONE della COMMISSIONE UE, previa consultazione dei competenti comitati scientifici (articoli 28 e 30)
14 OGM - Direttiva 2001/18/CE Articolo 28 Se un'autorità competente o la Commissione sollevano e mantengono obiezioni sui rischi di OGM per la salute umana o per l'ambiente, o se la relazione di valutazione dello SMal quale è stata fatta la notifica indica che l'ogm non deve essere immesso in commercio perché non conforme ai requisiti della direttiva 2001/18, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, consulta i comitati scientifici competenti. Dal 2002, la consulenza scientifica in materia di OGM spetta all Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA [Reg. (CE) n. 178/2002], in particolare al GMO Panel (gruppo di esperti scientifici sugli OGM)
15 OGM - Direttiva 2001/18/CE Se la decisione della Commissione europea è positiva: l autorità statale dovrà concedere l autorizzazione all immissione in commercio dell OGM -Durata autorizzazione = di norma non > 10 anni -E possibile un rinnovodell autorizzazione (nuova notifica all autorità statale competente) -E previsto un monitoraggiodelle informazioni relative alla sicurezza dell OGM -E possibile una modificadell autorizzazione a fronte di nuove informazioni sui rischi dell'ogm per la salute umana o l'ambiente
16 OGM - Direttiva 2001/18/CE Di norma gli Stati membri NON possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM conformi ai requisiti della presente direttiva(articolo 22) Ma Se uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni, ritiene che un OGM già autorizzato rappresenti un RISCHIO per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente LIMITARE o VIETARE L USO o LA VENDITA di tale OGM sul proprio territorio (articolo 23= c.dclausola DISALVAGUARDIA) Ruolo importante del PRINCIPIO di PRECAUZIONE
17 OGM - Direttiva 2001/18/CE Un caso celebre di ricorso alla c.d. clausola di salvaguardia Mais GM -MON : autorizzazioneall immissione in commercio (decisione Commissione 98/294/CE-normativa vigente: dir. 90/220/CE ) 2007: rinnovo dell autorizzazione all immissione sul mercato (dopo il parere positivo dell EFSA) Diversi Stati (Ungheria, Francia, Austria, Grecia, Germania, Lussemburgo, Bulgaria, Polonia) sono ricorsi alla clausola di salvaguardia (ex art. 23 dir. 2001/18/CE) 2009: EFSA di nuovo si è espressa con parere scientifico favorevole = NO RISCHI per l ambiente o la salute
18 OGM - Direttiva 2001/18/CE Gli SM continuano a mantenere le c.d. clausole di salvaguardia: -sostenendo l esistenzadi rischi per l ambiente o per la salute -invocando il PRINCIPIO DIPRECAUZIONE ( intervento in funzione di tutela a fronte di incertezza scientifica) ITALIA: non è ricorsa formalmente alla clausola di salvaguardia ex art. 23 dir. 2001/18, ma con il decreto 12 luglio 2013 (in GU n.187 del ) ha stabilito un DIVIETO provvisorio di coltivazione di mais GM MON810 nel territorio nazionale, sostenendo l esistenza di un grave rischio per l'agrobiodiversità (Problema della COESISTENZA tra coltivazioni GM e convenzionali)
19 OGM - Direttiva 2001/18/CE COESISTENZA tra coltivazioni GM e coltivazioni convenzionali La questione della coesistenza origina dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti (contaminazione), che si può verificare in ragione della caratteristica naturale delle piante di scambiare materiale genetico. (es. tra coltivazioni diverse che si susseguono nel tempo sullo stesso terreno o tra coltivazioni simultanee su terreni limitrofi o non molto distanti) - problematiche relative alla tutela della biodiversità -problematiche relative alla gestione delle conseguenze economicheper i produttori (per via dei particolari obblighi giuridici previsti per gli OGM)
20 disciplina NOVEL FOODS Regolamento (CE) n. 258/97. Dopo i primi provvedimenti degli anni 90, la disciplina degli OGM si è sviluppata anche nella direzione dell individuazione di specifiche regolesull impiego delle biotecnologie per i prodotti alimentari Reg. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari Il regolamento si applica all immissione sul mercatodella Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità:
21 Articolo 1, reg. 258/97 NovelFoods I c.d. novelfoods possono consistere in prodotti e ingredienti alimentari a) contenenti o costituiti da OGM (ai sensi della dir. 90/220/CE) b) prodotti a partire da OGM, ma che non li contengono c) con struttura molecolare primaria nuova o modificata volutamente d) costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe e) non ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantino un uso alimentare sicuro storicamente comprovato f) sottoposti a un processo di produzione inusuale che comporti cambiamenti significativi del valore nutrizionale, del metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili
22 NovelFoods I prodotti o ingredienti alimentari nuovi NON devono: -presentare rischi o indurre in errore il consumatore -differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione sono destinati, al punto che il loro normale consumo possa comportare svantaggi per il consumatore dal punto di vista nutrizionale Per tale motivo sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai fini dell immissione in commercio
23 Procedura di autorizzazione: NovelFoods -Notificaall autorità statale relazione di valutazione dei rischi trasmissione alla Commissione, e da questa agli altri SM possibili osservazioni o obiezioni motivate decisione della Commissione (articoli 4, 6, 7, 8, 11 e 13 del reg. 258/97) Procedura di autorizzazione semplificata :. in caso di SOSTANZIALE EQUIVALENZA dei nuovi alimenti ai corrispondenti prodotti convenzionali che sia provata scientificamente. si ha una sorta di presunzione di sicurezza mera notifica alla Commissione = non è richiesta la valutazione dei rischi prevista nell'ambito della procedura normale (Art. 3, parr. 3-4, e art. 5, reg. 258/97) -
24 NovelFoods clausola di salvaguardia (Art. 12, reg. 258/97) Se a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti vi siano motivi fondati per ritenere che l uso di un novel food autorizzato in base al regolamento presenti RISCHI per la salute umana o per l ambiente. uno Stato può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l utilizzazione sul proprio territorio del novel food in questione. Esso informa immediatamente gli altri SMe la Commissione, precisando i motivi della decisione.
25 NovelFoods La materia dei novelfoodsè stata innovata da successivi atti normativi dell UE in particolare dal regolamento (CE) 1829/2003 sugli alimenti e ai mangimi GM Esso si applica: a) agli OGM destinati all'alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM Perciò, il regolamento (CE) n. 258/97 non si applica più ai novel foodsgm (v. art. 1, lett. a e b, reg. 258/97)
26 NovelFoods la normativa sui c.d. novelfoodsè da tempo oggetto di tentativi di riforma propostadella CommissioneCOM(2007) 872 def., che «stabilisce norme armonizzate per l immissione dei nuovi prodotti alimentari sul mercato comunitario, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e di tutela dei consumatori» l iterlegislativo è stato interrotto nel corso del 2011 per via del mancato raggiungimento di un accordo tra Parlamento Europeo e Consiglio ; uno dei principali nodi è costituito dalla disciplina della clonazione animale(incertezza scientifica, problemi etici ecc.)
27 Disciplina degli OGM (come ALIMENTI) Regolamenti (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003 Regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati Base giuridica: Obiettivi: artt. 37, 95, 152 TCE(43, 114 e 168 TFUE) -garantirelibera circolazione di alimenti e mangimi sicuri e sani -garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana (considerando 1 e 2, art. 1)
28 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 Articolo 1 Obiettivi a) fornire la base per garantireun elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno b)istituire procedure comunitarie per l autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi GM c) Stabilire norme per l etichettatura degli alimenti e mangimi GM
29 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano: -le definizioni di «alimento», «mangime», «consumatore finale», «impresa alimentare» e «impresa nel settore dei mangimi», di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 -le definizioni di «organismo», «organismo geneticamente modificato», «emissione deliberata» e «valutazione del rischio ambientale» di cui alla direttiva 2001/18/CE
30 . Alimenti GM -Reg.(CE) n. 1829/2003 6) «alimenti geneticamente modificati»: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM 7) «mangimi geneticamente modificati»: mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM; 8) «organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana»: OGM utilizzabile come alimento o materiale di base per la produzione di alimenti; 9) «organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione degli animali»: OGM utilizzabile come mangime o materiale di base per la produzione di mangimi 10) «prodotto a partire da OGM»: prodotto derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito;..
31 Alimenti GM -Reg.(CE) n. 1829/2003 Articoli da 3 a 14 (capo II): Autorizzazione, vigilanza, etichettatura ALIMENTI Campo di applicazione : a) OGM destinati all'alimentazione umana; b) alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; c)agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM (articolo 3, par. 1) Articoli da 15 a 26 (capo III): Autorizzazione, vigilanza, etichettatura MANGIMI Normativa analoga a quella prevista per gli alimenti GM
32 Articolo 4 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/ Gli alimenti di cui all'art. 3, par. 1, non devono: a)avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente; b) trarre in inganno i consumatori; c) differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale. 2.Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'art. 3, par. 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e non vengano rispettate le relative condizioni dell'autorizzazione IMMISSIONE IN COMMERCIO solo previa AUTORIZZAZIONE
33 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/ L'autorizzazione all immissione in commercio può avere ad oggetto: a) un OGM e gli alimenti che contengono o sono costituiti da tale OGM, e gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti derivati da tale OGM; b)l'alimento prodotto a partire da un OGM, nonché gli alimenti che contengono o sono prodotti a partire da tale alimento; c)un ingrediente prodotto a partire da un OGM, nonché gli alimenti che contengono tale ingrediente.
34 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 Procedura di autorizzazione Presentazione della domanda di autorizzazione all Autorità nazionale competente di uno Stato membro, unitamente ad una serie di documenti (fascicolo o dossier). L Autorità trasmettere il dossier all EFSA. L EFSA informa gli altri Stati membri e la Commissione, e il pubblico fornendo una sintesi del relativo dossier (Articolo 5) parere scientifico dell EFSA, che è trasmesso alla Commissione, agli SM e al richiedente (Articolo 6) decisionedella Commissione sulla base del parere (se la decisione non è conforme al parere la Commissione deve motivare) (Articolo 7)
35 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 Con il reg. (CE) n. 1829/2003 si è realizzata una CENTRALIZZAZIONE a livello europeo della procedura di autorizzazione. La valutazione dei rischi (riskassessment) derivante da alimenti o mangimi GM è affidata in via esclusiva all EFSA. La decisione di autorizzazione (riskmanagement) spetta alla Commissione, che deciderà sulla base del parere scientifico dell EFSA (in specie del GMOPanel), potendo però discostarsi da esso motivando la sua decisione
36 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 La prassi ha dimostrato che nella pressoché totalità dei casi la Commissione si allinea al parere scientifico dell EFSA,e si parla perciò di un influenza decisionale dell EFSA Criticità relative all operato dell EFSA in relazione alla procedura di autorizzazione di OGM e alimenti GM: l EFSA non ha propri laboratori scientifici: compie una peer review(raccolta, analisi, e sintesi delle informazioni scientifiche disponibili e le filtra in pareri scientifici) i soggetti richiedenti l autorizzazione (multinazionali Monsanto, Pioneer HiBred, Bayer CropScience, Syngenta) sono in grado di compiere costosissime ricerche scientifiche, che poi sono poste a supporto della richiesta di autorizzazione è messa in discussione l indipendenza scientifica di EFSA
37 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 -l autorizzazione eventualmente rilasciata ha validità temporale di 10 anni -possibilità di rinnovo (art. 11), o di revoca, modifica, sospensione (art. 10) - misure riguardanti i prodotti alimentari contenenti OGM già legittimamente sul mercato (procedura di notifica alla Commissione come prodotti esistenti ) (art. 8) -il titolare dell'autorizzazione e le parti interessate si conformano a eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorizzazione, assicurando, che i prodotti non autorizzati non siano immessi in commercio come alimenti o mangimi (vigilanza, art. 9)
38 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 Articolo 34 Misure d'emergenza Possibilità di adottare misure con cui si sospende o si modifica l autorizzazione all immissione in commercio quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente ovveroqualora, alla luce di un parere dell'autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22 (misure adottate ex articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002) (n.b. Si tratta di una disposizione per certi versi corrispondente, nella sostanza, alla c.d. clausola di salvaguardia art. 23 dir. 2001/18)
39 Articoli Etichettatura. Prima del reg. 1829/2003. Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 La disciplina in materia di etichettatura di OGM trova un primo riferimento nel reg. n. 258/97 sui novelfoods(art. 8: etichetta obbligatoria) Poi sono stati emanati altri atti normativi (i reg. nn. 1139/1998, 49/2000 e 50/2000) che hanno previsto l indicazione dell origine biotechdi soia e granturco autorizzati ex dir. 90/220/CE Poi, ancora, la dir. 2001/18/CE ha posto l obbligo di etichettatura di tutti gli OGM come tali o contenuti in prodotti presenti in proporzione superiore ad una soglia % minima (art. 11: etichettatura)
40 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 La disciplina in materia di etichettatura del reg. 1829/2003 si applica: agli alimenti sottoposti ad autorizzazione (alimenti che contengono OGM, sono costituiti da OGM, sono prodotti a partire da OGM o contenenti ingredienti prodotti a partire da OGM) Non si applica: agli alimenti che contengono OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 %degli ingredienti alimentari considerati o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (c.d. soglia di tolleranza dello 0,9%)
41 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1829/2003 Se la presenza di OGM o di materiale ottenuto da OGM in un alimento è volontaria o conosciuta, ciò comporta l obbligo di etichettatura Se la presenza di OGM o di materiale ottenuto da OGM in un alimento non è volontaria o non è conosciuta, non vi è obbligo di etichettatura, purché tale presenza sia sotto la soglia di tolleranza dello 0,9% Obiettivo della normativa in materia di etichettatura: consentire ai consumatori di operare una scelta consapevole e promuove la correttezza delle transazioni fra venditore e acquirente
42 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1830/2003 Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la TRACCIABILITA di alimenti e mangimi GM Obiettivi (Articolo 1) facilitare un accurata etichettatura, il monitoraggio degli effetti sull ambiente,e se del caso, sulla salute, nonché l attuazione delle misure adeguate di gestione dei rischi, compreso se necessario il ritiro dei prodotti -Favorire il controlloe la verifica delle informazioni sulle etichette -consentire il monitoraggiomirato degli effetti potenziali sull ambiente -Permettere l identificazione eil ritirodi prodotti contenenti OGM o da essi costituiti in caso di rischio per la salute dell uomo o per l ambiente
43 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1830/2003 Il presente regolamento si applica, in tutte le fasi della loro immissione in commercio: a) ai prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, immessi in commercio in conformità del diritto comunitario; b) agli alimenti ottenuti da OGM, immessi in commercio in conformità del diritto comunitario; c) ai mangimi ottenuti da OGM, immessi in commercio in conformità del diritto comunitario. (Articolo 2) «tracciabilità» = capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione (Articolo 3, n. 3)
44 Alimenti GM -Reg. (CE) n. 1830/2003 Gli operatori trasmettono e conservano informazioni dettagliate sui prodotti contenenti o costituiti da un OGM in ogni fase della commercializzazione il produttore-primo venditore esplicita per iscritto la natura biotechdel prodotto e trasmette all operatore che lo riceve una serie di altre informazioni Chi riceve il prodotto, a sua volta, deve trasmettere tali informazioni agli operatori successivi(articoli 4 e 5) sistema di c.d. identificatori unici (codice numerico o alfanumerico di 9 caratteri che identifica l OGM e il titolare dell autorizzazione) (Articolo 8)
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