COORDINAMENTO DELLE REGIONI E P.A. PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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1 COORDINAMENTO DELLE REGIONI E P.A. PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Roma, 2 luglio 2003 OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14/2/2003 N. 30 Alcuni aspetti del Decreto confermano le preoccupazioni già espresse dalle Regioni e Province Autonome in occasione del confronto preliminare all approvazione della Legge in Parlamento, e che hanno determinato già in tale sede l espressione di riserve della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A., in ordine alla coerenza del testo normativo-delega rispetto alle disposizioni del Titolo V della Costituzione e delle connesse competenze legislative esclusive e concorrenti delle Regioni. Di conseguenza appare richiamabile, nella sua sostanza, il documento già approvato in data 24/10/2002 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle P.A., su proposta del Coordinamento Interregionale per il lavoro, che ha costituito il parere delle Regioni in seno alla riunione della Conferenza Unificata sul d.d.l. S8498/C3103 in corso di approvazione al Parlamento. Permane infatti la perplessità, già espressa dalle Regioni e P.A., sull orientamento assunto nello schema di decreto attuativo che sembra intervenire per alcuni versi su materie oggetto di competenza di legislazione concorrente Stato/Regioni con determinazione di norme delegate su principi e criteri estremamente analitici ed invasivi delle competenze regionali, e su materie su cui sono già intervenuti Accordi in Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Unificata, che richiedono evidentemente l opportunità di una verifica coordinata dei testi normativi. E comunque da chiarire se, in via generale, le riforme di fissazione dei principi generali nelle materie di legislazione concorrente, possano essere oggetto di delega ad atti del Governo, e se i criteri direttivi di cui alla Legge 30/03 siano ricompresi nella definizione di principi fondamentali, o meno, in quanto su alcuni punti lo schema di Decreto legislativo interviene su materie oggetto di competenza concorrente Stato-Regioni non limitandosi a fissare criteri direttivi e standard unitari, rinviando a legislazione regionale l attuazione delle norme, ma definisce in maniera sistematica e di dettaglio le disposizioni, provvedendo peraltro a concentrare in capo al Ministero del Lavoro alcune competenze e funzioni che risulterebbero assegnate dalla legge e dal Titolo V della Costituzione alle Regioni ed alle Province. La necessità di un ulteriore chiarimento sui rapporti di competenza tra Stato e Regioni appare in particolare urgente su tre temi di rilevanza sollevati dallo schema di Decreto: - il regime di autorizzazione e di accreditamento; - l istituzione della borsa lavoro continua nazionale e la definizione degli standard del SIL; - la riforma dell apprendistato. Appare invece legittima la competenza dello Stato in ordine alla regolamentazione dei nuovi regimi di flessibilità del lavoro dipendente ed autonomo, nella misura in cui la disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro rientri nell ambito dell ordinamento civile dello Stato, che l articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva centrale, fatto salvo il ruolo contrattuale fra le Parti Sociali. Nel merito delle disposizioni di maggiore rilevanza per le competenze regionali, e rinviando ad un allegato tecnico per le proposte di emendamento sistematico sul testo proposto per un miglioramento funzionale dello stesso, si osserva quanto segue:

2 Lo schema di Decreto prevede due diversi regimi di autorizzazione e di accreditamento, uno in capo al Ministero del Lavoro per l autorizzazione ai privati di svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale (artt.4 e 5), ed uno di accreditamento in capo alle Regioni (articolo 7) per l abilitazione agli operatori pubblici e privati ex-articolo 4 del Decreto Legislativo 297/2002. Le Regioni, pur prendendo atto della finalità del regime di autorizzazione centrale che incide nell ambito dell ordinamento civile dello Stato, ed appare quindi rientrante nella sfera di competenza statale, e posto a tutela di un diritto dei lavoratori esigibile in modo omogeneo sull intero territorio nazionale, ritengono evidente che la tutela di tale diritto possa essere garantita, in modo coordinato con i poteri costituzionalmente attribuiti alle regioni in materia, attribuendo anche alle Regioni - limitatamente al territorio di competenza - la funzione autorizzatoria, oltre a quella di accreditamento, per i soli servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale nell ambito ovviamente di principi e criteri direttivi nazionali che legittimamente il decreto può determinare, d intesa con le Regioni. Le Regioni ritengono comunque necessario prevedere l obbligo nel comma 4 dell articolo 4 di comunicazione alle Regioni/P.A. della funzionalità delle agenzie autorizzate. Le Regioni ritengono altresì che vada valorizzato il principio enunciato nella legge delega (articolo 1 comma 2 lettera l) dell unicità del sistema di autorizzazione e accreditamento (come peraltro previsto dall articolo 1 comma 2 lettera g del Decreto Legislativo 297/2002), coordinando meglio le procedure di autorizzazione e di accreditamento, e rafforzando le competenze piene delle Regioni sulle funzioni di accreditamento e di governo del sistema delle politiche locali per l impiego. Anche nel merito del regime particolare di autorizzazione (articolo 6) previsto dallo schema di Decreto Legislativo appare problematica la genericità della norma di autorizzazione di soggetti pubblici (enti locali, università, scuole, enti bilaterali, ecc.) a prescindere dal possesso di requisisti minimi di qualità, professionalità ed esperienza nell esercizio delle delicate funzioni di intermediazione, né differenziando per adeguatezza organizzativa e dimensionale gli enti tra loro. Sul piano del rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà occorre stabilire esplicitamente che è affidato comunque alle singole Regioni il compito di provvedere all autorizzazione e accreditamento dei soggetti che abbiano i requisiti organizzativi, logistici e di esperienza richiesti per l erogazione sul territorio regionale dei servizi del lavoro. Nel merito del regime particolare di autorizzazione, previsto dal comma 2 dell articolo 6, si ritiene che lo stesso debba essere assoggettato ai regimi autorizzatori di cui al comma 1, precedentemente esplicitati, e viene richiesta la cancellazione del punto relativo alle competenze in materia di certificazioni (dalla parola nonché fino alla parola 608 ). Il Capo III dello schema di Decreto Legislativo introduce norme sulla Borsa continua nazionale del lavoro e sul Sistema Informativo del Lavoro (SIL), che erano state già oggetto dell Accordo in Conferenza Unificata dell 11/7/2002, e che attualmente attendevano peraltro da alcuni mesi di giungere alle determinazioni finali in sede di Tavolo tecnico SIL istituito presso il Ministero del Lavoro per l attuazione delle linee-guida sul SIL. Di conseguenza, occorre evitare che le determinazioni dello schema di Decreto entrino in contrasto e vanifichino le intese del tavolo tecnico, assunte sulla base degli orientamenti espressi congiuntamente dalle Regioni e dall UPI, secondo le intese dell Accordo in Conferenza Unificata di luglio 2002 che rinviava al tavolo tecnico per l esecuzione dell Accordo stesso. Nel merito della Borsa continua nazionale del lavoro, le Regioni richiamano e confermano integralmente il documento-contributo unitario del Coordinamento Interregionale ai lavori del tavolo tecnico SIL, inviato al Ministero del Lavoro in data 7/3/2003, in cui, nel richiamare le funzioni di programmazione e organizzazione dei servizi sul territorio, definendo il modello organizzativo sulla base del quale si realizza il sistema di borsa lavoro, le Regioni hanno confermato la validità e la condivisione di una struttura di borsa lavoro nazionale, come vetrina virtuale delle opportunità che non si aggiunge o sostituisce ai normali strumenti di incontro domanda/offerta, ma integra il servizio di diffusione della domanda/offerta per favorire l incontro oltre gli ambiti territoriali dei servizi, accrescendone il valore, e garantendo l interoperabilità dei sistemi regionali. Le Regioni ribadiscono la necessità di ribadire che l accesso al sistema dei servizi può avvenire solo mediante

3 nodi regionali, che devono consentire l interoperabilità dei sistemi degli operatori autorizzati o accreditati, facilitando l incontro domanda/offerta a partire da una posizione di assoluta libertà di scelta, nonché di confermare che il colloquio con i soggetti autorizzati dovrà essere gestito dai sistemi regionali stabilendo opportune policies di adesione e di interfacciamento di tali soggetti al sistema a rete. Nel merito delle disposizioni dell articolo 16 dello schema di Decreto, appare invece evidente che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell Innovazione Tecnologica e con le Regioni deve decretare sugli standard tecnici e sui flussi informativi del SIL: si concorda che ciò avvenga sulla base dell Accordo in Conferenza Unificata dell 11/7/02, e del Tavolo tecnico già citato, e per il quale le Regioni/P.A. hanno già predisposto e formalizzato un documento unitario sulla piattaforma tecnologica del sistema e sulla vision dei Servizi. L istituzione di un Libretto formativo del lavoratore prevista in soli termini definitori dall articolo 2 comma 1 lettera i) dello schema di Decreto, in capo al Ministero del Lavoro e del MIUR (solo d intesa con la Conferenza Unificata e le Parti Sociali) appare in contrasto con quanto previsto dall Accordo già raggiunto in Conferenza Stato-Regioni in data 18/2/200, in tema di certificazione di crediti formativi, che riconosce la competenza delle Regioni in tema di istituzione del libretto formativo del cittadino. Pertanto si propone di cassare la lettera. Al Titolo VI viene fortemente innovata la regolamentazione dell apprendistato e dei contratti di inserimento, rispetto al quadro normativo dell articolo 16 della Legge 196/1997. Lo schema di Decreto agli articolo 48 e 49, prevedendo una potestà di regolamentazione da parte delle Regioni del contratto di apprendistato e non dei suoi meri aspetti formativi, di competenza esclusiva delle Regioni, assegna alle stesse compiti ad esse non spettanti. Si ritiene opportuno per mettere a regime un sistema di formazione degli apprendisti che a livello regionale ha raggiunto positivi risultati, che venga richiamato espressamente, fra i principi cui le Regioni debbono attenersi, l attuale e vigente monte ore minimo obbligatorio di formazione di 120 ore annue per l apprendistato professionalizzante, da realizzare all esterno dell azienda. In tre punti il testo normativo proposto appare invasivo delle competenze normative delle Regioni in materia di formazione professionale, senza precisare che si tratta di criteri e principi generali direttivi che rinviano alle competenze regionali successive, e precisamente: L articolo 51 demanda ad un Decreto del Ministero del Lavoro e del MIUR (solo previa intesa con le Regioni) le modalità di riconoscimento dei crediti formativi dell apprendistato, dimenticando che in proposito è intervenuto l Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18/2/2000, ed il successivo Decreto Legislativo 174/2001, che hanno già definito un quadro organico di riferimento per la certificazione delle competenze e dei crediti formativi, cui è necessario che l articolo 51 faccia esplicito riferimento. L articolo 52 prevede un Decreto ministeriale sui criteri di accreditamento delle imprese formatrici. Si richiama che nel merito dell accreditamento è già intervenuto un Accordo in Conferenza Stato- Regioni in data 1/8/2002 ed il D.M. 166/2001, che hanno con chiarezza demandato alla totale competenza regionale la normazione in tema di accreditamento di agenzie formative e di orientamento, nell ambito dei criteri e principi generali direttivi già definiti. Si propone pertanto che venga per intero cassato l articolo 52. L articolo 53 prevede l istituzione presso il Ministero del Lavoro di un Repertorio delle professioni, predisposto peraltro da un organismo tecnico nazionale in cui le Regioni entrano a far parte non in virtù rappresentativa propria ma in quanto rappresentanti di un organo unitario di secondo livello, cioè della Conferenza Stato-Regioni, con rango di rappresentanza inferiore a quella delle Parti Sociali. Si richiama nel merito la piena ed esclusiva competenza delle Regioni in materia di accertamento delle qualifiche professionali, fermo risultando l opportunità di forme di coordinamento nazionale che devono però essere centrate sulle competenze regionali. Si propone di cassare l articolo.

4 Riguardo all articolo 13 (Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato e agenzie sociali per il lavoro), si osserva che tutta la materia è di competenza regionale, come del resto riconosce il comma 2, e che pertanto norme specifiche e di dettaglio come il comma 3 e 4 contrastano con l attribuzione costituzionale, dal momento che dettano norme specifiche relative all organizzazione del servizi all interno dei diversi mercati del lavoro regionali, dove gli stessi si integrano con le politiche attive regionali in materia disposte. Si propone di sopprimere i commi 3 e 4 dell articolo, e di sostituire nel comma 2 le parole centri per l impiego con la parola Province. Le Regioni rilevano altresì l assenza di disposizioni che garantiscano la copertura finanziaria del provvedimento ed auspicano l assunzione di adeguati atti conseguenti. Ultima osservazione riguarda il mancato richiamo alle competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite. Le Regioni e le Province Autonome esprimono pertanto, limitatamente alle parti di propria competenza istituzionale relativa al Mercato del Lavoro, un giudizio di positività e quindi il proprio parere favorevole sullo schema di Decreto legislativo condizionato al recepimento degli emendamenti proposti di cui all allegato. COORDINAMENTO DELLE REGIONI E P.A. PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PROPOSTE TECNICHE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14/2/2003 N. 30 Art.1 Inserire comma 3: Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite. Art.2 Comma 1, lettera B) C) D) Sostituire il termine della progettazione ed erogazione di attività formativa finalizzata all inserimento Comma 1, lettere b) c) d), laddove si parla di formazione sostituire con il termine proposta di attività formativa finalizzata all inserimento lavorativo Sostituire la lettera i) del Comma 1 con Libretto formativo del cittadino: definito, ai sensi dell Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18/2/2000, di concerto tra il Ministero del Lavoro e il MIUR d intesa con la Conferenza Unificata e sentite le parti sociali.. Art.3 Il comma 2 è modificato come segue:

5 Per realizzare l obiettivo di cui al comma 1, ferme restando le competenze delle Regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale ed il mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n.469. Art.4 Comma 4, aggiungere dopo comunicano alla autorità concedente. il termine ed alle Regioni territorialmente competenti Art.5 Comma 1 punti c) sostituire il testo con il seguente: la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle P.S. con Decreto da emanarsi d intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro trenta giorni dalla data di entra in vigore del presente Decreto Legislativo. Art.6 Il Comma 1 è così sostituito: Sono autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni Universitarie che hanno come oggetto l alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, per le quali non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, a condizione che operino senza fini di lucro e fermo restando l obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonchè all invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dal successivo art.17. E inserito il Comma 1/bis come segue: Sono altresì autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione secondo le procedure di cui all art.4 o di cui al comma 5 del presente articolo, i Comuni e gli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che operino senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisisti di cui alle lettere c) f) e g) del comma 1 dell art.5, nonchè all invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dal successivo art.17. Al comma 2, eliminare il periodo nonché, previa convenzione con i servizi per l impiego, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti servizi per l impiego, ivi compresa la attestazione del ricevimento delle comunicazioni previste dall art. 9 bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608 E aggiunto il seguente Comma 5: L autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all art.2 comma 1 lettere b) c) d), può essere concessa dalle Regioni con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 4, lett. B) dell art. 5. Aggiungere comma 6

6 La Regione rilascia entro 60 gg. Dalla richiesta l autorizzazione provvisoria all esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione di cui al comma 5, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle P.S. per l iscrizione delle Agenzie autorizzate in una apposita sezione regionale dell Albo di cui all art.4 comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 60 gg. successivi la Regione rilascia l autorizzazione a tempo indeterminato previa verifica del corretto andamento dell attività svolta. Aggiungere comma 7 Il Ministro del Lavoro e delle P.S. con Decreto da emanare entro 30 gg. dall entrata in vigore del presente Decreto Legislativo stabilisce d intesa con la Conferenza Unificata le modalità di costituzione dell apposita sezione regionale dell albo di cui all art. 4 comma 1, nonchè delle procedure connesse. Art.13 Eliminare nel titolo le parole e Agenzie sociali per il lavoro Sostituire al comma 3: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell art.7: Nel comma 2 e nel comma 4, sostituire le parole Centri per l Impiego con le parole Provincie e le parole Enti Locali con le parole Comuni Art. 14 Al comma 1, il periodo che devono essere validate da parte della Commissione Provinciale del Lavoro è sostituito dal seguente: che devono essere validate da parte della Regione, sentiti gli organismi locali di concertazione. Al comma 2, lettera b) cassare tutto il comma o, in subordine, sostituire le parole comitato tecnico con servizi di cui all art.6 comma 1 legge n.68/99 Art.15 Comma 1: sostituire le parole imperniato su con basato su Il comma 4 è sostituito come segue: Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono: un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) all interoperabilità dei sistemi regionali; 3) alla definizione dell insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle Regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1) realizza l integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

7 Comma 5: Aggiungere alle parole Province il termine Autonome Art. 48-comma 3 e art.49-comma 4 Circoscrivere il rinvio all intesa fra le Regioni ed il Ministero del lavoro e delle P.S. ai soli aspetti relativi alla regolamentazione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. Art. 49 Al comma 4 le parole d intesa con sono sostituite con sentite le Sostituire la lett. E) del comma 4 come segue: previsione di un monte ore di formazione formale di almeno 120 ore per anno per l acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Art. 50 Al comma 3 le parole in accordo con sono sostituite con sentite Art. 51 Comma 2. Aggiungere al termine del periodo: nel rispetto delle competenze delle regioni e di quanto stabilito nell Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali del 18/2/2000 e nel D.Lgs. n.174/2001. Art.52 Sopprimere l intero articolo Art. 53 Al comma 1 sostituire e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni con il termine rappresentanti delle Regioni e delle P.A..

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