RESPONSABILITA TRIBUTARIE NEI CONTRATTI DI APPALTO 4. RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO

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1 NEWSLETTER n febbraio 2015 RESPONSABILITA TRIBUTARIE NEI CONTRATTI DI APPALTO E RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO ALLA LUCE DELLE NOVITA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DELLA LEGGE DI STABILITA RIFERIMENTI: Art 28, commi 1e 2, D.LGS. N. 175/2014 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31/E/2014 Art 1, commi 247 e 248, LEGGE N. 190/2014 Art 35, comma 28, D.L. n. 223/2006, come modificato dall art. 50 del D.L. n. 69/2013 Art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 Circolari dell Agenzia delle Entrate n. 40/2012 e n. 2/2013 Newsletter n. 22/2012, n. 22-bis/2012, n. 18/2013, 40/2013 Nella presente Newsletter vengono illustrate le disposizioni in materia di sanzioni e di responsabilità solidale nell ambito dei contratti di appalto di opere e di servizi, alla luce delle importanti novità apportate dal Decreto Legislativo n. 175/2014 (cd. Decreto Semplificazioni ). Vengono altresì illustrate le ulteriori novità contenute nella Legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015 ) con riferimento alla responsabilità solidale nell ambito dei contratti di trasporto, le quali interessano non solo il settore dell autotrasporto, ma anche tutti gli operatori economici che, in qualità di committenti, usufruiscono dei servizi degli autotrasportatori. INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. RESPONSABILITA TRIBUTARIE DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE 2. RESPONSABILITA PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 3. AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DELL APPALTATORE VERSO L APPALTANTE 4. RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO 1. RESPONSABILITA TRIBUTARIE DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PREMESSA Il Decreto Legislativo n. 175/2014 (cd. Decreto Semplificazioni ) ha introdotto importanti modifiche in materia di responsabilità tributaria nei contratti di appalto di opere e servizi. Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu

2 SOPPRESSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL APPALTATORE In particolare l art. 28, comma 1, del citato decreto, dispone la soppressione della norma che prevedeva la responsabilità solidale dell appaltatore con il subappaltatore (nei limiti dell ammontare del corrispettivo) per il versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuto dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. Si ricorda in proposito che: al fine di escludere tale responsabilità, l appaltatore era tenuto a verificare, prima del pagamento del corrispettivo, ed acquisendo idonea documentazione, che a tale data erano stati correttamente eseguiti da parte del subappaltatore gli adempimenti inerenti alle ritenute fiscali relative ai compensi da lavoro dipendente i cui termini erano già scaduti. L attestazione dell avvenuto adempimento di tali obblighi poteva anche essere rilasciata attraverso un asseverazione di taluni soggetti abilitati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i responsabili dei Caf-Imprese, gli iscritti nell albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro. Fino all esibizione della documentazione richiesta, l appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo; analoga responsabilità, prevista in relazione al versamento dell IVA, era già stata soppressa ad opera del D.L. n. 98/2013 (cd. Decreto Fare v. Newsletter n. 40/2013) SOPPRESSIONE DELLA SANZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE Analogamente, l art. 28, comma 1, del Decreto Semplificazioni, ha soppresso la disposizione che prevedeva l applicazione della sanzione amministrativa da a euro a carico del committente nel caso avesse proceduto al pagamento dei corrispettivi all appaltatore senza la previa verifica, mediante l idonea documentazione, della corretta esecuzione dei versamenti per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuti all erario dall appaltatore e dai subappaltatori. Si ricorda in proposito che: fino all esibizione della documentazione richiesta, il committente poteva sospendere il pagamento del corrispettivo; l analoga disposizione che sanzionava il committente, in relazione al versamento dell IVA, era già stata soppressa ad opera del D.L. n. 98/2013 (cd. Decreto Fare v. Newsletter n. 40/2013). EFFETTI DELL ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI Alla luce di quanto precede, il committente e l appaltatore non sono più obbligati a verificare la regolarità dei versamenti fiscali rispettivamente di appaltatore e subappaltatori e dei subappaltatori, anteriormente al pagamento dei corrispettivi del contratto di appalto. AMBITO TEMPORALE Si ricorda (v. Newsletter n. 22-bis/2012 e n. 18/2013) che le disposizioni soppresse riguardavano: i pagamenti effettuati dal 1 ottobre 2012; per i contratti di appalto e subappalto, anche verbali, stipulati e/o rinnovati a partire dal 12 agosto La Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014, ha stabilito che: in virtù del principio di legalità di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997 (cd. favor rei ), non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da a euro) posta a carico del committente per le violazioni commesse anteriormente al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni) e non ancora definite; 2

3 il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale prevista in capo all appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore posto che il principio del favor rei trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie Sul punto si può osservare quanto segue. Considerando che le disposizioni in commento sono semplici e dirette abrogazioni di disposizioni sanzionatorie e non disposizioni sanzionatorie che si succedono nel tempo, dovrebbe potersi applicare il comma 2 (e non il comma 3), dell art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede che Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Pertanto non convincerebbe quanto affermato nella citata Circolare circa l inapplicabilità della sanzione (da a euro) per i soli provvedimenti non definitivi. L Agenzia delle Entrate ritiene che il principio del favor rei non possa essere esteso in relazione alla responsabilità solidale dell appaltare, ciò considerando che la disposizione abrogata non avrebbe carattere sanzionatorio. Si segnala, tuttavia, che tale assunto non trova unanimità di consensi. Infatti vi è chi sostiene (tra questi Confindustria nella Circolare del 12 dicembre 2014) che la natura sostanzialmente sanzionatoria (o parasanzionatoria ) della solidarietà porta con se l applicazione del favor rei per le violazioni commesse anteriormente al 13 dicembre RESPONSABILITA PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI La disposizioni recate dal Decreto Semplificazioni non abrogano la diversa tipologia di responsabilità prevista in ambito retributivo e contributivo. ANCORA VIGENTE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI L art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, modificato dall art. 4, comma 31, della L. n. 92/2012, ancora in vigore, stabilisce infatti che: in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell adempimento. La disciplina in esame non troverebbe applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. In ambito processuale è previsto che: il committente debba sempre esser convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente all appaltatore e agli eventuali subappaltatori; il committente chiamato in causa possa sempre eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; eventuali azioni esecutive possano essere intentate nei confronti del committente solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il committente che abbia eseguito il pagamento possa comunque esercitare l azione di regresso nei confronti del coobligato, secondo le 3

4 regole generali. È stato inoltre precisato che: la responsabilità solidale si applica a tutti i lavoratori impiegati direttamente nell opera o nel servizio oggetto dell appalto, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale: vi rientrano quindi, oltreché i lavoratori subordinati, anche quelli impiegati nell appalto con altre tipologie contrattuali (es. lavoro autonomo), nonché quelli in nero ; la responsabilità solidale permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti contributivi e assicurativi, una volta raggiunta l entità massima prevista della sanzione civile. La normativa in esame prevede inoltre che: i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possono individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti; i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero le loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ( contrattazione collettiva di prossimità ), potrebbero realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati anche al fine di derogare alla normativa in commento, limitatamente tuttavia ai soli trattamenti retributivi. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA Con riferimento all ambito processuale della responsabilità solidale per i debiti retributivi e contributivi, il comma 2 dell art. 28 del Decreto Semplificazioni ha confermato che il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi di sostituto di imposta ai sensi delle disposizioni vigenti. FORME DI TUTELA Per cercare di evitare il coinvolgimento nel regime della solidarietà, è opportuno che, nell ambito del contratto di appalto, siano previste una serie di verifiche sulla regolarità dell appaltatore / subappaltatore. A tal fine si rende quindi necessario continuare a richiedere: il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); la copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro (per escludere la presenza di lavoro nero ; la copia in visione del Libro Unico del Lavoro (LUL); altri documenti rilevanti. 3. AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DELL APPALTATORE VERSO L APPALTANTE AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI Per completezza, si ricorda che, il codice civile prevede un ulteriore tutela a favore dei dipendenti dell appaltatore, stabilendo, all art. 1676, che: coloro che, alle dipendenze dell appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Tale normativa, che permette ai dipendenti dell appaltatore di ottenere il pagamento della propria retribuzione direttamente dal committente, nei limiti del debito residuo da questi dovuto all appaltatore, si applica a tutte le tipologie di 4

5 committenti (anche ai soggetti privati) e non prevede limiti temporali per l azione. 4. RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI TRASPORTO PREMESSA In sede di approvazione della Legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015 ) sono state introdotte una serie di novità in materia di autotrasporto, modificando alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 286/2005 e nel Decreto Legge n. 112/2008. In relazione al Decreto Legislativo n. 286/2005, tra l altro: sono aggiornate le definizioni di vettore e di committente contenute nell art. 2; è introdotta la nuova figura del sub-vettore con la correlata disciplina della sub vettura di cui al nuovo art. 6-ter; è abrogato l art. 7-bis relativo alla scheda di trasporto, prevedendo la soppressione di tutti i riferimenti alla stessa contenuti nel Decreto Legislativo. In relazione al Decreto Legge n. 112/2008, con le modifiche della Legge di Stabilità 2015, tra l altro: viene meno l Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto; viene meno il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all autotrasportatore, in ragione dell aumento dei costi del carburante; è prevista la soppressione dei cd. costi minimi, per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all autonomia negoziale delle parti tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Ulteriore novità è costituita dall introduzione di un particolare regime di responsabilità solidale, che si aggiunge alle responsabilità rimaste in vigore nell ambito degli appalti. NUOVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO Intervenendo sempre sul Decreto Legge n. 112/2008, la Legge di Stabilità 2015 ha prevista la responsabilità solidale: del committente con il vettore; nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori; nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto; a corrispondere: i trattamenti retributivi ai lavoratori; i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti; limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. La responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente o il vettore: acquisiscano il DURC del vettore o del sub-vettore preliminarmente alla stipularne del contratto; ovvero, a regime, accertino la regolarità via Internet, utilizzando l apposita modalità che sarà resa disponibile dall Albo degli Autotrasportatori; In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica sopra indicata si assume anche gli oneri relativi: all'inadempimento degli obblighi fiscali; 5

6 e alle violazioni del Codice della Strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. È inoltre previsto che: all'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell importo della fattura e comunque non inferiore a Le nuove imprese che si iscrivono all Albo degli Autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è richiesta l attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria / assicurativa. 6

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