Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile Sentenza del 13 gennaio 2009, n. 463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile Sentenza del 13 gennaio 2009, n. 463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere Dott. TALEVI Alberto - Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5447/2004 proposto da: RU. GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO Laura, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCARPA PIERO giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro BA. CA. SPA (Ca. di. Ri. di. Ge. e. Im.), in persona del Suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato CASSINELLI

2 ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato VIALE Francesco giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente - e contro BA. P. VE. NO. SCARL, MO. PA., MO. SI.; - intimati - sul ricorso 7914/2004 proposto da: BA. PO. DI. VE. NO. SCARL (gia' BA. PO. DI. NO.) in persona del responsabile del quadro direttivo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORONI ROBERTO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato; - ricorrente controricorso e ricorso incidentale condizionato - contro RU. GI., SPA BA. CA. CA. RI. GE. IM.; - intimate - avverso la sentenza n. 38/2004 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, Sezione Prima Civile, emessa il 17/12/03, depositata il 16/01/2004; R.G.N. 1627/02; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/10/2008 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA; udito l'avvocato Laura DEL BUFALO; udito l'avvocato Romano RICCI (per delega avv. Mario CONTALDI); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - La controversia e' sorta nell'ambito di un'espropriazione forzata immobiliare, iniziata dalla Ba. Ca. S.p.A. - Ca. di. ri. di. Ge. e. Im. contro Mo.Gi.. Il pignoramento era stato eseguito con atto notificato il Ru.Gi. vi ha proposto opposizione di terzo con ricorso al tribunale di San Remo depositato il Ha affermato che uno degli immobili assoggettati a pignoramento - un appartamento sito in (OMESSO) - era stato da sempre casa coniugale sua e del debitore Mo.Gi. e che, venuto questo a morte il (OMESSO), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 c.c., erano a lei riservati i diritti di

3 abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredavano. Il ricorso, oltre alla Ba. Ca., e' stato notificato a Pa. e Mo.Si., eredi di Mo.Gi.. Si e' costituita in giudizio la Ba. Ca. ed ha chiesto di rigettare l'opposizione. Ha sostenuto che sull'immobile, a garanzia del credito per cui era stato eseguito il pignoramento, gravava un'ipoteca volontaria iscritta il e che pertanto il diritto di abitazione non le poteva essere opposto. Nel giudizio, svolgendo analoghe difese, e' intervenuta la Ba. po. di. No., che dal canto suo aveva sottoposto a pignoramento lo stesso immobile con atto di pignoramento notificato il e trascritto il , per un credito garantito dalla medesima ipoteca volontaria L'opposizione e' stata rigettata con sentenza Ha osservato il tribunale che il diritto attribuito al coniuge dell'ereditando dall'articolo 540 c.c., e' soggetto nei suoi rapporti con l'ipoteca al regime previsto dall'articolo 2812 c.c., sicche' non e' opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sull'immobile adibito a casa coniugale prima che questo diritto sorga. A confutazione della tesi sostenuta dalla ricorrente - non essere questa norma applicabile al diritto d'abitazione previsto dall'articolo 540 c.c., perche' esso avrebbe natura personale - si e' considerato nella sentenza da un lato che la sua natura di diritto reale e' riconosciuta dalla giurisprudenza, dall'altro che la tesi non giovava alla parte, perche' l'articolo 619 c.p.c., legittima alla opposizione di terzo solo i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale La corte d'appello di Genova - con sentenza del e' tornata a rigettare l'opposizione Ha bensi' riconosciuto che la questione della natura personale o reale del diritto non valeva a condizionare la soluzione della questione della legittimazione ad agire in opposizione di terzo, che va riconosciuta anche ai titolari di diritti personali in quanto opponibili al terzo acquirente e nella misura in cui lo sono Ha tuttavia portato a sostegno della decisione di rigetto, altre ragioni di diritto La prima - svolta con richiamo alla sentenza 6 aprile 2000 n di questa Corte - e' stata che l'istituto del diritto di abitazione configurato dall'articolo 540 c.c., si colloca nell'ambito della successione necessaria, ma non anche della successione legittima, che e' quella in base alla quale l'eredita' era stata devoluta nel caso in esame La seconda e' stata affidata all'argomento per cui non sarebbe giustificata "una dilatazione dell'operativita' del diritto in esame al di fuori dell'ambito della distribuzione della massa ereditaria, con proiezione al di fuori di essa in potenziale pregiudizio dei terzi che abbiano acquisito diritti incidenti su beni specifici appartenenti alla massa medesima" La terza ha poggiato sulla combinazione di due argomenti: il carattere di realita' del diritto di abitazione (a conforto del quale e' stata richiamata la sentenza di questa Corte 27 febbraio 1998 n e la connessa disciplina degli effetti prenotativi della trascrizione del pignoramento immobiliare, rispetto agli atti di disposizione soggetti a trascrizione, ma trascritti dopo ed agli non soggetti a trascrizione, ma non risultanti da atti di data certa anteriore (articoli 2913, 2913 e 2919

4 c.c.). A completamento dei quali argomenti e' stato osservato che, rispetto al diritto in questione - dovrebbe valere "il criterio dell'anteriorita' o posteriorita' della data certa del momento genetico del diritto rispetto al vincolo di inefficacia derivante dal pignoramento". Ed inoltre che argomento in contrario non si potrebbe trarre da quanto affermato da questa Corte con la sentenza 26 luglio 2002 n , che in tema di opponibilita' del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, pronunciato nei procedimenti di separazione personale e divorzio, non trascritto, ma per se' avente data certa, gli ha riconosciuto efficacia novennale contro il terzo acquirente La corte d'appello si e' soffermata su un'ultima questione che s'era gia' agitata in primo grado. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione, che nella fase di introduzione dell'opposizione esecutiva sospende il processo esecutivo, ben puo' inserire nella sentenza con cui decide di tale opposizione un provvedimento di revoca della sospensione Ru.Gi. ha chiesto la cassazione della sentenza. Ha resistito con controricorso la Ba. Ca.. Ha proposto anche ricorso incidentale condizionato il Ba. po. di. Ve. e. No. S.c.a.r.l.. Ru.Gi. ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - I ricorsi principale ed incidentale hanno dato luogo a separati procedimenti, che debbono essere riuniti perche' sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (articolo 335 cod. proc. civ.) La cassazione della sentenza, con il ricorso principale, e' chiesta in base a cinque motivi. I primi quattro riguardano il tema di fondo della causa, il sesto una questione attinente alla sospensione del processo di esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione Il primo e' un motivo di violazione di norme di diritto (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all'articolo 540 cod. civ., comma 2). Vi si sostiene la tesi, che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale e di uso sui mobili che la corredano sono oggetto di una vocazione a titolo particolare, legata alla vocazione a titolo universale ad una quota di eredita', mediante i quali trova tutela un interesse di natura non patrimoniale del coniuge superstite, che non puo' risultare estinto da alcuna vicenda relativa alla persona dello stesso erede Il secondo e' ancora un motivo di violazione di norme di diritto (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all'articolo 2913 cod. civ.). La tesi svolta a sostegno del motivo e' la seguente. L'articolo 2913 cod. civ., regola i rapporti tra il pignoramento e gli atti di disposizione dei beni su

5 cui il pignoramento e' caduto e sancisce che gli effetti di questi atti non sono opponibili al creditore pignorante ed agli intervenuti. La norma non puo' quindi trovare applicazione in relazione ad un effetto che e' disposto dalle legge e non da un atto con cui chi e' titolare dei diritti sul bene fatti oggetto di pignoramento ne dispone. Inoltre, se i diritti di cui si discute hanno natura personale e non reale, non possono risultare di pregiudizio rispetto al diritto reale salvaguardato dal pignoramento, perche' il coniuge superstite rimane estraneo alla sorte del diritto reale sottoposto ad esecuzione, esigendo soltanto di poter utilizzare il bene personalmente in considerazione del suo stato e di quello della famiglia. Il conflitto tra diritto del coniuge superstite a continuare a godere della casa destinata ad abitazione della famiglia e diritto dei creditori dell'originario debitore a soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene si deve considerare risolto dalla legge a favore del coniuge superstite e del resto, poiche' assicura solo la continuazione del godimento della casa gia' adibita a residenza familiare, non e' incompatibile col trasferimento della proprieta' a chi acquista nel processo esecutivo il relativo diritto Il terzo motivo e' prospettato come vizio di difetto di motivazione circa la affermata realita' del diritto riconosciuto dalla legge al coniuge superstite. Vi si sostiene che ne' la realita' del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall'articolo 540 c.c., affermata nella sentenza, e' sorretta da idonea motivazione ne' i giudici di appello si sono soffermati a stabilire quando la destinazione a casa di abitazione fosse stata attuata, perche', non soggiacendo alle regole della trascrizione, non e' in base al tempo di questa che puo' essere risolto il conflitto tra coniuge superstite e debiti ereditari Il quarto ed ultimo di questo gruppo e' un motivo di violazione di norme di diritto (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli articoli 540, 581 e 582 cod. civ.). La tesi e' che il diritto riservato al coniuge nasce con il matrimonio, e' "condiviso", non divisibile, ne' trasmissibile, non rientra nell'asse dismesso morendo dal coniuge defunto, sopravvive in attribuzione esclusiva, non in forza della successione ma solo in occasione di questa, estendendosi conseguentemente sull'intera casa coniugale I motivi appena riassunti possono essere esaminati insieme. Non sono fondati. Queste le ragioni. Prima che la successione si aprisse con la morte di Mo. Gi., sull'immobile era stata da lui costituita un'ipoteca, a garanzia di un credito a favore della Ba. Ca., che per la sua riscossione coattiva ha poi sottoposto a pignoramento lo stesso immobile in confronto del proprio debitore. L'ipoteca da' diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui e' stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (articolo 756 cod. civ.). Il problema posto dalla opposizione di terzo su cui e' stata pronunciata la sentenza impugnata e' se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una

6 destinazione a casa coniugale. Se i diritti parziari in questione costituiscano oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vadano ricondotti nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari, cio' non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredita' gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario. Orbene, tra i presupposti perche' l'acquisto dei diritti di cui si tratta si realizzi in sede di successione a favore del coniuge superstite e' che l'immobile, che sia stato e si trovi ad essere destinato ad abitazione della famiglia, appartenga all'ereditando e non pure ad altri, che non sia lo stesso coniuge superstite (almeno secondo un piu' risalente orientamento della giurisprudenza manifestato dalle sentenze 23 maggio 2000 n e 22 luglio 1991 n di questa Corte). La Corte ha pero' anche affermato, piu' di recente (Cass. 30 luglio 2004 n ) che, quando cio' non e', opera, nei rapporti tra i successori, il principio di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario. Se alla morte dell'ereditando sulla proprieta' dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome cio' consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva gia' intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'articolo 540 cod. civ., comma 2. Gli spettera', invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo Con il quinto motivo la cassazione e' chiesta per un vizio prospettato come di difetto di motivazione, in rapporto alla applicazione degli articoli 619 e 175 cod. proc. civ.. E' diretto contro il capo della sentenza, con cui e' stato affermato il principio che, se a decidere d'una opposizione alla esecuzione e' lo stesso giudice che ha disposto la sospensione del processo esecutivo, alla sua revoca, senza che percio' si incorra in alcun vizio procedimentale, il giudice puo' provvedere, invece che con separata ordinanza, con la stessa sentenza. Il motivo non e' fondato. La Corte ha gia' deciso in questo senso con la sentenza 14 giugno 1999 n ne' vi sono ragione per discostarsi da tale principio, considerato che il provvedimento e' anche in questo caso adottato nel contraddittorio delle parti e da giudice legittimato a disporre sulla sospensione, mentre la sospensione e' possibile oggetto di revoca (Cass. 28 novembre 2007 n ; 19 luglio 2005 n ; 20 febbraio 2003 n. 2620) Il ricorso principale e' in conclusione rigetto Quello incidentale, espressamente condizionato, e' assorbito La novita' della specifica questione posta dai primi quattro motivi del ricorso principale giustifica che le spese di questo grado del giudizio siano dichiarate compensate. P.Q.M.

7 La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensate le spese del giudizio di Cassazione.

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