RETRIBUZIONE IMPONIBILE E FRINGE BENEFITS

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1 RETRIBUZIONE IMPONIBILE E FRINGE BENEFITS

2 Nozione di retribuzione Art. 36 della Costituzione: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un esistenza libera e dignitosa

3 Nozione di retribuzione Art del Codice Civile: - La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo, e deve essere corrisposta nella misura determinata (dai contratti collettivi) con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. - In mancanza dei contratti collettivi o di accordo tra le parti, essa è determinata dal giudice. - Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

4 Nozione di retribuzione La retribuzione, nelle varie forme previste dalla normativa (compresi, quindi, i fringe benefits), costituisce quindi il corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore a favore del datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro.

5 Irriducibilità della retribuzione La retribuzione concordata al momento dell assunzione non è riducibile, salvo che in caso di legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. La garanzia dell irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni, ma non anche a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

6 La legge Strumenti di riferimento La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) La contrattazione individuale In mancanza, la retribuzione è determinata dal giudice secondo equità La retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi (Cass. 9 marzo 2005 n. 5139).

7 Adeguamento retribuzione Nel caso in cui il lavoratore chieda l adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell art. 36 Cost., il giudice deve preliminarmente valutare se sussiste l asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione prendendo in considerazione l importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa.

8 La determinazione della retribuzione La retribuzione viene quantificata facendo riferimento: alla categoria del lavoratore al livello di inquadramento

9 Autonomia negoziale delle parti Sono ammesse clausole contrattuali che prevedono: - la non computabilità di compensi negli istituti contrattuali diretti o indiretti (diversi da quelli previsti dalla legge) - la qualificazione degli emolumenti comprensiva dell incidenza degli istituti contrattuali diretti o indiretti (anche dovuti in forza di legge) A tal fine i relativi contratti devono essere depositati presso la Dtl entro 30 gg. dalla stipula

10 Retribuzione e prestazione impossibile Impossibilità del lavoratore: l impossibilità sopravvenuta libera il lavoratore dall obbligo della prestazione ed esonera il datore dall obbligo della retribuzione. Impossibilità del datore di lavoro: quando l impossibilità sopravvenuta riguarda la sfera del datore, la retribuzione non è dovuta quando il fatto non è imputabile al datore stesso, non è prevedibile od evitabile (Cass. 22/10/1999, n 11916).

11 Retribuzione Nozione legale Nozione contrattuale Diretta Indiretta Differita

12 Voci retributive Minimo tabellare Ex ind.contingenza E.d.r. I.v.c. Scatti d anzianità Superminimo

13 Le forme di retribuzione

14 Retribuzione mensilizzata I contratti collettivi fissano per gli impiegati e per molti operai una retribuzione fissa mensile, da corrispondersi alla fine di ogni periodo di paga a prescindere dai giorni che compongono il mese. La retribuzione può essere frazionata in giorni o ore (mediante i coefficienti individuati dai ccnl) per il calcolo e la determinazione di periodi di paga non interamente lavorati ovvero per quantificare, ad esempio, il lavoro straordinario.

15 Retribuzione mensilizzata: coefficienti CCNL industria metalmeccanica: Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26 Retribuzione oraria = retribuzione mensile : 173 CCNL commercio: Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26 Retribuzione oraria = retribuzione mensile : 168 (40 h/sett.)* * 182 per orario normale pari a 42 h/settimana, 195 per 45 h/settimana.

16 Retribuzione oraria In alcuni settori, in particolare per gli operai in vari settori dell industria e dell artigianato, la retribuzione viene calcolata su base oraria con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel corso del mese. La maggior parte dei contratti prevede però la mensilizzazione.

17 LA FESTIVITA : retribuzione mensilizzata Sospensione dal lavoro con diritto alla retribuzione Se cade di domenica è considerata festività non goduta e viene, quindi, retribuita con 1/26 della normale retribuzione

18 LA FESTIVITA : retribuzione oraria Ove venga attuato il criterio di determinazione della retribuzione in misura oraria, le festività devono essere retribuite in qualsiasi giorno della settimana esse cadano. I contratti collettivi normalmente prevedono la misura della relativa retribuzione.

19 Le mensilità aggiuntive La tredicesima è stata istituita da un accordo interconfederale recepito dal DPR 1070/1960. E ragguagliata ad una mensilità (ovvero a 173 ore) della normale retribuzione. Le ulteriori mensilità (ad es. la 14^, ecc.) vengono eventualmente previste dalla contrattazione collettiva, che ne definisce modalità di erogazione, entità e regolamentazione in genere.

20 Mensilità aggiuntive ed assenze dal lavoro Inizio o cessazione del rapporto nel corso dell anno Assenze durante le quali matura il diritto Assenze durante le quali non matura il diritto Non spetta per i periodi non lavorati: va corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati. Per le frazioni di mese, controllare le indicazioni del ccnl; di regola le frazioni lavorate pari o superiori a metà mese sono considerate mese intero. Malattia o tbc, entro il periodo di comporto Infortunio e malattia professionale Congedo di maternità (ex obbligatoria) Ferie, festività, rol Permessi retribuiti Congedo matrimoniale Richiamo alle armi Cig per riduzione d orario Permessi non retribuiti Servizio militare di leva Servizio civile Congedo parentale (ex facoltativa) Assenze per malattia del bambino Sciopero Assenze ingiustificate e per motivi disciplinari Cig a zero ore - Di regola, tutte le assenze durante le quali non spetta la retribuzione

21 Definizione di reddito da lavoro dipendente

22 Criteri di imponibilità

23 Imponibile ai fini contributivi Retribuzione effettiva, determinata ai sensi dell art. 12 della L. n 153/1969 In ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito dal contratto collettivo, che a sua volta non può essere inferiore al minimale legale Salvo non siano fissati salari convenzionali

24 Una analisi della remunerazione complessiva RETRIBUZIONE MONETARIA FISSA per il riconoscimento della posizione e del possesso delle competenze utili a ricoprirla i fattori che determinano la remunerazione per il lavoro possono essere individuati in RETRIBUZIONE MONETARIA VARIABILE per il risultato di periodo conseguito nella specifica funzione ed eventualmente per incrementi delle competenze BENEFIT ad integrazione del trattamento monetario per consolidare status, merito e riconoscere affezione ed eccellenza del livello di competenza

25 I fringe benefits Si tratta di compensi in natura (letteralmente: benefici marginali) che il datore di lavoro attribuisce o concorda, collettivamente od individualmente, con i lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione in denaro Riguardo i possibili destinatari, non ci sono limitazioni (lavoratori subordinati, collaboratori, amministratori; dirigenti, quadri, impiegati, operai anche se vengono di norma riconosciuti a qualifiche medio-alte) Per alcuni fringe benefits è previsto che l esclusione dall imponibilità sia subordinata ad una assegnazione collettiva

26 I fringe benefits

27 Armonizzazione delle basi imponibili Ai sensi del D.Lgs. n 314/1997, dal 1 Gennaio 1998, per effetto della (parziale) armonizzazione nella determinazione delle basi imponibili ai fini contributivi e fiscali, le modalità di valorizzazione dei fringe benefits previste dalla normativa fiscale (art. 51 Tuir) valgono anche ai fini previdenziali, assistenziali ed assicurativi

28 I fringe benefits

29 Determinazione del valore normale Art. 9 Tuir: Salvo quanto stabilito per le azioni, obbligazioni e altri titoli, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

30 Titoli ed azioni Il valore normale dei titoli azionari è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipaz. al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società ovvero, per le società di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

31 Veicoli aziendali L uso dell auto aziendale può configurarsi come retribuzione in natura ai sensi dell art c.c., in quanto consente l utilizzo anche per interessi personali senza sostenerne tutte le spese per la conduzione/manutenzione di un mezzo di proprietà L autovettura può essere concessa con diverse finalità: 1) Per uso promiscuo: l attribuzione dell autoveicolo avviene per l espletamento della prestazione lavorativa e per l utilizzo, senza limitazioni, nella vita privata (valore convenzionale) 2) Per uso privato: nessun nesso funzionale con la prestazione di lavoro (valore di mercato) 3) Per uso aziendale: utilizzo esclusivo a fini aziendali E opportuno che le finalità per le quali viene concesso l utilizzo dell auto compaiano nella lettera di assegnazione.

32 Auto ad uso esclusivo di servizio L autoveicolo concesso per il solo utilizzo per motivi di servizio rappresenta un bene strumentale. Non rappresentando, quindi, retribuzione in natura, non genera base imponibile ai fini previdenziali o fiscali.

33 Auto ad uso esclusivo personale Il veicolo concesso per il solo uso personale (valore del bene, del carburante, della manutenzione, ecc.) deve essere quantificato utilizzando il criterio generale del valore normale, assumendone pertanto il valore reale

34 Auto in utilizzo promiscuo Il valore convenzionale è calcolato nella misura del 30% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, considerando una percorrenza annua convenzionale di km (al netto eventualmente di quanto trattenuto al dipendente). Il valore economico del fringe benefit deve essere parametrato ai giorni di utilizzo, tenendo conto della data di inizio rapporto ovvero della data di assegnazione dello stesso.

35 Autovettura in utilizzo promiscuo AUTOVETTURE A GASOLIO IN PRODUZIONE MARCA MODELLO SERIE COSTO CHILOMETRICO A KM FRINGE BENEFIT ANNUALE FIAT nuova punto 75cv 3 0, ,72 1.3/16v m.j. porte FIAT nuova punto 90cv 3 0, ,95 1.3/16v m.j. porte FIAT nuova punto 120cv 3 0, , m.j. porte FIAT nuova punto 1.9 m.j. 130cv 3 porte 0, ,36

36 Prestito agevolato La base imponibile è, dal 1 Gennaio 2000, pari al 50% della differenza tra l importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall azienda. Sono esclusi i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi per accordo aziendale ai dipendenti in Cig, ancorché non ancora autorizzata, in contratto di solidarietà, oppure vittime dell usura o di richieste estorsive.

37 Prestito agevolato

38 Fabbricati La base imponibile è pari alla differenza tra: - la rendita catastale (in mancanza: valore in regime vincolistico o, in mancanza, di libero mercato) aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato (comprese le utenze non a carico dell utilizzatore) - meno quanto pagato dal dipendente. Le spese inerenti sono quelle che non sono già incluse nella determinazione della rendita (esempio: ordinaria manutenzione, amministrazione del fabbricato, spese per servizi comuni). L imponibile si riduce al 30% se il fabbricato è utilizzato anche per servizio (concesso in connessione con l obbligo di dimorare nell alloggio; ad esempio custodi e portieri).

39 Fabbricati La riduzione non si applica al dipendente a cui è fatto obbligo di dimorare semplicemente in una certa località. Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita, perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare riferimento alla rendita presunta. Il valore dell alloggio concesso a più dipendenti, sarà ripartito tra gli stessi in relazione alle parti del fabbricato a ciascuno di essi assegnato.

40 Assegnazione del telefono cellulare Il telefono cellulare può essere assegnato al dipendente: - Per il solo uso di servizio (bene strumentale) - Per uso promiscuo (per servizio e per uso personale) - Come puro fringe benefit (il valore normale rappresenta il reddito)

41 Assegnazione del cellulare per servizio Il telefono cellulare di proprietà aziendale assegnato al dipendente per il solo uso di servizio (bene strumentale), non rappresenta un fringe benefit anche se dai tabulati telefonici possano emergere alcune telefonate personali eseguite durante il servizio stesso (lavoratore frequentemente in missione che ha necessità di comunicare con la famiglia)

42 Assegnazione del cellulare per uso promiscuo Il telefono cellulare di proprietà aziendale assegnato al dipendente per uso promiscuo rappresenta, per la parte di utilizzo personale, un reddito in natura, salvo che al dipendente vengano addebitati i relativi costi (se l addebito è parziale il reddito in natura sarà rappresentato dalla differenza)

43 Assegnazione del cellulare per uso promiscuo L addebito al dipendente può avvenire: - Fatturando l ammontare delle telefonate per uso privato (rilevate attraverso un codice abbinato al telefono: la bolletta telefonica all azienda arriva suddivisa; oppure dal tabulato con evidenziate, dal dipendente, le telefonate per uso privato). - Facendo pervenire al dipendente, direttamente dal gestore telefonico, l addebito delle telefonate personali.

44 Assegnazione del personal computer Il personal computer può essere assegnato al dipendente: - Per il solo uso di servizio (bene strumentale) - Per uso promiscuo (per servizio e per uso personale) - Come puro fringe benefit (il valore normale rappresenta il reddito)

45 L assegnazione del PC per servizio/promiscuo Il personal computer (di proprietà aziendale) assegnato al dipendente per il solo uso di servizio (bene strumentale), non rappresenta un fringe benefit, anche se il pc può essere usato dal dipendente per motivi personali. Particolare attenzione occorre osservare invece nel caso in cui si utilizzi per motivi personali il collegamento internet pagato dall azienda (in ogni caso si ritiene che non si configuri un fringe benefit in tutti quei casi in cui il costo del servizio internet sia quantificato a forfait - tariffa fissa mensile senza riferimento al tempo di collegamento; contrariamente occorre introdurre un sistema, come per i cellulari, per quantificare il benefit).

46 Assicurazioni

47 Assicurazioni

48 Assicurazioni

49 Assicurazioni

50 Assicurazioni: il momento impositivo

51 Valori esclusi dalla base imponibile Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d imposta a 258,23 (se il valore supera il limite, l intero importo concorre a formare il reddito) (art. 51, c. 3, Tuir). Detta previsione ha carattere generale ed è quindi applicabile in tutti i casi precedentemente descritti (Circ. Min. Finanze n 326/E/1997). Per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro nel medesimo periodo d imposta.

52 Erogazioni liberali Non concorrono a formare reddito le erogazioni liberali alla generalità o categorie di dipendenti, concesse in occasione di festività e ricorrenze non superiori, nel periodo d imposta a 258,23. Non devono essere previste come obbligatorie dai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Le erogazioni di importo o di valore superiore sono da assoggettare a tassazione per la parte eccedente. L espressione festività e ricorrenze va intesa in senso ampio, vi rientrano tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento; oltre alle festività religiose vi rientrano anche quelle del dipendente e/o dell azienda. - Abrogato dal 29/05/2008 -

53 Azionariato diffuso La normativa fiscale e previdenziale Art. 51, lettera g, DPR 917/86 Non concorre alla formazione del reddito il valore delle azioni offerte anche alla generalità dei dipendenti e/o collaboratori per un importo non superiore, nel periodo d imposta, a 2065,83 e sempre che le azioni vengano detenute per almeno un triennio e non vengano riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente.

54 Stock options La normativa fiscale (solo fino al 24/6/2008) e previdenziale (anche successivamente a tale data) Art. 51, lettera g-bis, DPR 917/86 Non concorre alla formazione del reddito l importo corrispondente alla differenza tra: - il valore delle azioni al momento dell assegnazione - l importo corrisposto dal lavoratore a condizione che vengano rispettate le condizioni previste

55 Le condizioni: Stock options Il prezzo pagato dal dipendente deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell offerta; La partecipazione del dipendente deve rappresentare una percentuale di partecipazione al capitale non superiore al 10%; L opzione deve essere esercitata non prima che siano decorsi tre anni dalla sua attribuzione; Il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all esercizio dell opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente stesso; Al momento in cui l opzione sia esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati.

56 Stock options Come citato, il D.L. n 112/2008, in materia di imponibilità fiscale e previdenziale delle stock options ha introdotto una deroga al principio di armonizzazione, prevedendone l imponibilità ai fini fiscali e l esenzione ai fini contributivi. Tale nuovo regime si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari. La L. n 138/2011 (Manovra di ferragosto 2011) ha apportato un ulteriore modifica per quanto riguarda l imposizione fiscale, prevedendo che sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options che eccedono l importo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dirigenti nel settore finanziario nonché ai co.co.co. del medesimo settore, debba essere applicata un aliquota addizionale del 10%.

57 Somministrazioni di vitto Non rappresenta reddito: il corrispettivo del servizio di mensa (organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi o per mezzo di convenzioni con i ristoratori); le somministrazioni dirette da parte del datore di lavoro; fino a 5,29 giornalieri le prestazioni sostitutive (esempio buoni pasto - non si applica più la condizione orario di lavoro che consenta la fruizione del pasto ) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantiere, ad altre strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione (Art. 4, D. Lgs. 56/1998).

58 Somministrazione di vitto Il ministero delle finanze (Ris 41/E/2000), con riferimento alla predetta locuzione strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione ha precisato che l esclusione dell importo fino a 5,29 riguarda soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: - avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa (tale condizione non è applicabile ai buoni pasto - v. Ris. A.E. 118/2006); - essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una unità intesa come sede di lavoro; - ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione.

59 Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo Non concorre a formare reddito imponibile il corrispettivo del servizio di trasporto collettivo offerto alla generalità o categoria di dipendenti, anche se affidato a terzi (compresi esercenti servizi pubblici). E retribuzione imponibile ogni indennità sostitutiva. E soggetta a tassazione (al valore normale) la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio offerte ai dipendenti (anche ai familiari degli stessi) da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto.

60 Oneri di utilità sociale Non rappresentano reddito gli oneri sostenuti per l utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari a carico (anche non fiscalmente) di cui all art. 12 DPR 917/86.

61 Oneri di utilità sociale Condizioni per l esenzione (Risoluzioni Agenzia Entrate n 34/2004 e n 168/2004): - deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di essi; - le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto; - le spese devono essere sostenute volontariamente dal datore di lavoro e non devono, quindi, derivare da un obbligazione contrattuale.

62 Oneri di utilità sociale L esclusione dal reddito opera anche nell ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione tramite il ricorso a strutture esterne all azienda, anche non di proprietà (Circ. Ag. Entrate n 34/2004). Tale affermazione ha valore solo nell ipotesi in cui il dipendente risulti estraneo al rapporto che intercorre tra l azienda e l effettivo prestatore del servizio. Il dipendente non deve quindi risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all obiettivo di fornitura del servizio o dell opera.

63 Somme erogate alla generalità di dipendenti: asili nido, colonie e borse di studio Non rappresentano reddito le somme erogate alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti (sia direttamente sia in forma di rimborso dell onere sostenuto) per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico (art. 12 TUIR), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis, in vigore dal 1 gennaio 2000). Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l utilizzo delle somme in argomento per le predette finalità (circ. Min. Fin. n 238/E del ).

64 Contributi previdenziali e assistenziali esclusi dalla base imponibile fiscale I contributi previdenziali e assistenziali (azienda e dipendente) sono esclusi dalla base imponibile fiscale nella seguente misura (art. 51, c. 2, lett. A), TUIR e successive modifiche) Contributi a carico del datore di lavoro a) Previdenziali: se versati per legge, senza limiti; se versati a forme pensionistiche complementari (D. Lgs. 252/2005) entro il limite di 5.164,57 (comprese le quote a carico del lavoratore), fatta eccezione per i fondi in squilibrio finanziario (es. M. Negri). E prevista la maturazione di una maggiorazione di deducibilità per i soggetti di prima occupazione successiva al (circ. A.E. 70/2007). b) Assistenziali: se versati per legge, senza limiti; se versati per fini di assistenza sanitaria (anche a favore di familiari - Circ. A.E. 50/E/2002) a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo complessivamente (compresa la quota del lavoratore) non superiore a 3.615,20

65 Imponibile contributivo: Emolumenti totalmente o parzialmente esclusi Contributi e somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate a finanziamento di forme pensionistiche complementari (art. 16, D. Lgs. 252/2005) e a casse, fondi e gestioni previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari Sono interamente esclusi dalla base imponibile contributiva ordinaria, mentre sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%

66 Imponibile contributivo: Emolumenti totalmente o parzialmente esclusi Contributi alla Cassa edile (escluse le quote sindacali e associative) Sono esclusi dalla base imponibile contributiva nella misura dell 85%

67 Previdenza complementare: (D. Lgs. 252/2005) Dal 2007 è prevista una deducibilità dei contributi (sia volontari sia in base a contratti o accordi collettivi) fino a 5.164,57 più un ulteriore beneficio fino a 2.582,29 annui (differenza positiva tra l importo di ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni), per i lavoratori di prima occupazione (beneficio applicabile nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione al fondo). Calcolo ulteriore beneficio ,85 - Importo versato nei primi 5 anni = ulteriore deduzione da utilizzare nei 20 anni successivi entro i limiti di 2.582,29 annui

68 Assistenza sanitaria integrativa Contributi a fondi sanitari L art. 1. cc. 197 e 198, L. 244/2007 ha modificato il TUIR sia all art. 10 (oneri deducibili) sia all art. 51 (redditi di lavoro dipendente), in particolare: Art. 51, c. 2, lettera a): i contributi per l assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali (da intendersi assistenza sanitaria integrativa) in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operano negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute di cui all art. 10, c. 1, lettera e-ter), sono deducibili fino a 3.615,20

69 Assistenza sanitaria integrativa Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale è rimasta in vigore la deducibilità di 3.615,20, così come previsto dall art. 51 del testo precedente la modifica. Ai fini contributivi rimane confermato il contributo di solidarietà del 10% su tutte le somme versate (senza limiti) alle Casse sanitarie integrative.

70 Mobilità dei lavoratori Trasferta: mutamento temporaneo del luogo di svolgimento dell attività lavorativa Trasferimento: mutamento definitivo del luogo di lavoro Distacco: mutamento temporaneo del luogo di lavoro, ponendosi al servizio di altro datore Trasfertista: lavoratore tenuto per contratto all espletamento dell attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi

71 Rimborsi spese Per trasferte fuori dal territorio comunale: esenti Per trasferte in ambito comunale: esenti solo per trasporto documentato Per attività extra professionale: nessuna esenzione

72 L imponibilità in caso di trasferta Indennità forfettaria Esente fino a euro 46,48/giorno, elevati a euro 77,47 per l'estero (anche se la trasferta non comporta il pernottamento) Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell'alloggio Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell'alloggio Rimborso a piè di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili Esente fino a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65 per l'estero Esente fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esenti; Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.) esenti fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero

73 Trasferimento L indennità di trasferimento non concorre a formare reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare e comunque per un importo non superiore a 1.549,37 (elevati a 4.648,11 per l estero). La norma è applicabile anche se il trasferimento è richiesto dal dipendente (Ris. Min. Finanze n 87/E/1999 e circ. INPS 156/1999). L esenzione si attesta fino a un massimo di 6.197,48 se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento all estero e uno in Italia. Sono esenti anche le spese sostenute dal dipendente per il trasferimento: di viaggio (comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico); di trasporto delle cose; per il recesso del contratto di locazione in dipendenza del trasferimento.

74 Trasfertisti L indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti non concorrono a formare reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Per tali lavoratori tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi di spese, sono assoggettati integralmente a tassazione (fatte salve le esclusioni previste dall art. 51 del TUIR).

75 Fringe benefits e salari convenzionali Il valore dei fringe benefit, così come tutte le altre erogazioni, non influenza le basi imponibili (fiscale e contributiva) in tutte quelle situazioni in cui sono previsti, per i predetti fini, salari/stipendi convenzionali.

76 Assegnazione fringe benefit Assegnazione dei fringe benefit: - Di norma in forma scritta utilizzando, ove previsto, le prescritte formule contrattuali (concessione, uso, comodato, assegnazione, ecc.) - L assegnazione può prevedere una partecipazione alla spesa del lavoratore (specificando misura e modalità) - E consigliabile prevedere le modalità di revoca e di restituzione

77 Cessione del credito Il lavoratore può contrarre prestiti, mediante la cessione di quote del proprio stipendio entro il limite massimo di 1/5 della retribuzione netta. La Finanziaria 2005 ha esteso l applicazione del DPR 180/1950 anche all impiego privato. La cessione non può avere durata superiore a 10 anni.

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

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