IL MANUALE PER LE FAMIGLIE
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- Emilia Carrara
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1 IL MANUALE PER LE FAMIGLIE MANUTENZIONE ORDINARIA Intonaci e tinteggiature con Iva ridotta per i privati - Bonus se si interviene nelle parti comuni Per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su un abitazione, chi sostiene le spese non può detrarre dall Irpef il 36-50% delle stesse. Si può richiedere, però, all impresa di applicare in fattura l Iva agevolata al 10%, al posto di quella del 21 per cento. Se la tinteggiatura viene effettuata, invece, su parti comuni condominiali, i condomini possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali di edifici residenziali, nel bonifico di pagamento del fornitore deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio, oltre alla causale del versamento e al numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, va riportato anche il codice fiscale dell amministratore o del condomino, che ha effettuato il pagamento. L amministratore di condominio deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36-50%, specificando la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, in base ai millesimi. MANUTENZIONE STRAORDINARIA Per rifacimenti di scale, muri o bagni - Agevolazioni del 50% fino a 96mila euro Per rifacimenti di scale, muri o bagni e per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su un abitazione, chi sostiene le spese può detrarre dall Irpef il 36% delle stesse, aumentato al 50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre Durante questo periodo, il limite di spesa agevolabile di euro per ogni unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) è stato aumentato a euro. Il limite dei euro deve essere riferito all abitazione, quindi, se questa è cointestata le spese sono sostenute da tutti i cointestatari, il limite va suddiviso tra di essi. Se gli interventi eseguiti in un anno consistono in una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Il limite di euro, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale), effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche un limite massimo annuale per singola abitazione. Come per le manutenzioni ordinarie di abitazioni, anche per quelle straordinarie, si può richiedere all impresa, che effettua i lavori, di applicare in fattura l Iva agevolata del 10%, al posto di quella del 21 per cento. RISPARMIO ENERGETICO La detrazione per i pannelli solari si somma con gli incentivi per lo «scambio sul posto» Sono detraibili dall Irpef al 36% (50% per pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico parlante, per i lavori relativi alle realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare
2 riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrometrica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas. Queste opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie. In particolare, l installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione dell energia elettrica, può rientrare nell agevolazione fiscale del 36-50%, ma la tariffa incentivante (agevolazione in fase di esaurimento fondi) non è applicabile all elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie. Le detrazioni del 36-50%, invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo, ma una forma di remunerazione dell energia ceduta alla rete. Nello scegliere tra le due agevolazioni, va considerato che la detrazione del 36-50% si ripartisce in 10 anni, mentre la tariffa incentivante è spalmata in 20 anni. RELIZZAZIONE BOX AUTO I posti pertinenziali per i veicoli con incentivo anche se si acquistano da terzi Spetta la detrazione dell Irpef del 36% (50% peri pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) anche a chi realizza autorimesse o posti auto pertinenziali. Non è necessario che il box sia fisicamente collegato all immobile abitativo, ma è sufficiente che sia posto al servizio dell abitazione. La detrazione del 36-50% per le spese di realizzazione del box auto pertinenziale può essere fruita sia per la costruzione realizzata in economia (completamente in proprio o tramite contratti d opera o di appalto con imprese costruttrici), sia per l acquisto da terzi di box e posti auto pertinenziali già realizzati. Nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati sono detraibili al 36-50% solo le spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Se si acquistano insieme abitazione e box (nuovo) la detrazione compete solo relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale. Il vincolo di pertinenza del box con la casa deve essere indicato nell atto notarile. Per la costruzione del box auto si applica l Iva del 4%, se è pertinenza di prima casa. Lo stesso vale se viene acquistato dall impresa costruttrice, entro cinque anni dall ultimazione dell intervento edilizio. MISURE ANTISISMICHE Per gli edifici danneggiati sconto del 50% in attesa del riordino normativo del settore Sono detraibili dall Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico parlante, per le opere relative all adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono compresi, ad esempio, gli interventi di inserimento di tiranti orizzontali e verticali, di iniezioni di miscele leganti, di ripristino e rinforzo di armature metalliche, di cerchiature di elementi strutturali. Sono detraibili anche le spese sostenute per la redazione della
3 documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati. Tutto questo in attesa del riordino della materia. ACQUISTO MOBILI Dal Fisco un aiuto per l acquisto di arredi a patto che l immobile venga ristrutturato Chi beneficia della detrazione Irpef sul recupero del patrimonio edilizio, agevolato al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), può arredare l immobile ristrutturato, beneficiando della detrazione del 50% sui mobili che paga dal 6 giugno La condizione principale per ottenere questo bonus è costituita dal beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie. La data di inizio lavori (anche con una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, se non è dovuta alcuna comunicazione o alcun titolo abilitativo comunale) deve essere anteriore all acquisto dell arredo. Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano pagate prima di quelle per i mobili, anche se si ritiene debba avvenire entro fine Non è chiaro se questa condizione (fruizione del bonus per il recupero del patrimonio edilizio) sia rispettata solo se i pagamenti per la ristrutturazione avvengano tra il 6 giugno 2013 (o addirittura il 30 giugno 2013) e il 31 dicembre 2013 ovvero se possano essere considerati validi anche quelli effettuati dal 26 giugno 2012 al 5 giugno Nel silenzio della norma, non è da scartare neanche l interpretazione che consentirebbe di arredare, con detrazione per i mobili, un immobile ristrutturato con pagamenti effettuati anche prima del 26 giugno ELETTRODOMESTICI Lavatrici, frigoriferi e congelatori incentivati se di classe energetica A+ (A per i forni) Oltre all acquisto di mobili, potranno beneficiare della detrazione Irpef del 50% anche le spese per i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, sempre che siano finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. L estensione del bonus ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) potrà operare solo per i pagamenti, che verranno effettuati dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Come per i mobili, la condizione principale per ottenere la detrazione del 50% sugli acquisti dei grandi elettrodomestici è costituita dal beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie. Il Dl non prevede limite alle modalità di pagamento, ma, come per i mobili il cui regime è stato chiarito ieri, è opportuno usare i bonifici con indicazione: della causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; del codice fiscale del beneficiario della detrazione; del numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. CALDAIE Per gli scaldacqua tecnologicamente avanzati l incentivo non presuppone la ristrutturazione Chi installa scaldacqua a pompa di calore può detrarre dall Irpef e dall Ires il 55% della spesa (65% dal 6 giungo 2013 al 31 dicembre 2013). Si tratta della stessa agevolazione prevista per i pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (compresi gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia), le strutture opache verticali (pareti isolati o cappotti), le
4 strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi e la riqualificazione energetica generale degli edifici. La norma prevede dei limiti di spesa agevolabile, che dal 6 giugno 2013 è passata da ,91 euro (60.000/55%) a ,69 euro (60.000/65%), per i pannelli solari per la produzione di acqua calda, da ,45 euro (30.000/55%) a ,84 euro (30.000/65%) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, da ,91 euro a ,69 euro per pareti isolanti o cappotti, coperture e pavimenti, le finestre comprensive di infissi e da ,18 euro ( /55%) a ,15 euro ( /65%) per la riqualificazione energetica generale degli edifici. CONDIZIONATORI Per gli impianti a pompa di calore c è anche il beneficio dell Iva ridotta Si può ottenere la detrazione del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) anche per l installazione di condizionatori con pompa di calore, non ad alta efficienza. Le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette, come in genere avviene per l installazione dei moderni condizionatori d aria. Naturalmente, per parlare di intervento diretto al risparmio energetico, è necessario che il condizionatore sia utilizzabile anche ai fini del riscaldamento per la stagione invernale, ad integrazione o sostituzione dell impianto di riscaldamento autonomo centralizzato già esistente. È necessario che il pagamento della spesa avvenga con un bonifico cosiddetto parlante, cioè, con la corretta causale (articolo 16 bis, Dpr 917/1986, Tuir) e con il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Si può richiedere all installatore di applicare l Iva del 10% alle prestazioni di servizi e sulla parte del valore del condizionatore (bene significativo) che non eccede il valore dell installazione e delle materie prime e semilavorate. I DOCUMENTI PER IL 50% Dati catastali dell immobile da indicare nella dichiarazione dei redditi Per lo sconto del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia, basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne attesta il possesso e gli altri dati chiesti per il controllo della detrazione. Deve essere anche inviata una comunicazione all azienda sanitaria locale competente per il territorio. I documenti da conservare ed eventualmente esibire su richiesta sono: domanda di accatastamento, se l immobile non è ancora censito; ricevute di pagamento dell Ici o dell Imu, se dovute; delibera assembleare di approvazione dei lavori per i condomini e tabella millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati da soggetto diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative per i lavori da realizzare. Per fruire dell agevolazione sulle spese energetiche, che danno diritto allo sconto del 65%, non è necessario effettuare comunicazioni preventive. Gli interventi si possono eseguire senza alcuna comunicazione all amministrazione finanziaria o alla Asl, salvo che sia obbligatorio per la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
5 I DOCUMENTI PER IL 65% Per l ecobonus serve un attestato sulle caratteristiche dell intervento Per fruire dell agevolazione del 65% sulle spese energetiche occorrono: l asseverazione, che consente di dimostrare che l intervento realizzato risponde ai requisiti tecnici chiesti; in caso di più interventi sullo stesso edificio, l asseverazione può essere unica e fornire complessivamente i dati e le informazioni chieste; l asseverazione viene rilasciata da un tecnico abilitato oppure dal direttore dei lavori, e in caso di autocostruzione dei pannelli solari risulta sufficiente l attestato di partecipazione ad un corso di formazione in linea con gli interventi; l attestato di certificazione o qualificazione energetica, che comprende i dati relativi all efficienza energetica dell edificio e viene prodotta dopo gli interventi, usando le procedure approvate del Comune dove si trova l edificio; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nel decreto attuativo, allegato E o F, a seconda che si tratti di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o che si tratti di installazione di pannelli solari. LE COMUNICAZIONI Certificazione energetica e scheda informativa da inviare all Enea entro 90 giorni Per lo sconto del 65%, entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all ENEA: copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica; scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori deve coincidere con il giorno del collaudo. Se per qualche intervento non è previsto il collaudo, la fine dei lavori deve essere attestata da chi ha eseguito i lavori. La presentazione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito ottenendo la ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione con raccomandata semplice, sempre entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ma solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi Enea. Se gli interventi proseguono oltre il periodo d imposta, occorre inviare all agenzia delle Entrate la comunicazione sul modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia del 6 maggio anche la comunicazione va inviata in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Se gli interventi proseguono per più periodi d imposta, la comunicazione deve essere mandata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo in cui sono state sostenute le spese. IL PAGAMENTO Nel bonifico bancario o postale devono risultare la causale del versamento e i codici fiscali Per fruire della detrazione del 50% è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale dai quali risultano: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non si possono pagare con bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) possono essere pagate con altre modalità. Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e vogliono beneficiare della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutte le persone interessate. Se gli interventi sono realizzati su condomini, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
6 Per fruire della detrazione del 65%, sono diverse le modalità di pagamento a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d impresa. Infatti, è previsto che: i contribuenti non titolari di reddito d impresa devono utilizzare il bonifico bancario o postale; i contribuenti titolari di reddito d impresa sono invece esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico. DA CONSERVARE Senza documenti e fatture delle spese il Fisco opera il recupero con sanzioni e interessi La detrazione del 50% non viene riconosciuta e l importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, con sanzioni e interessi, quando: non è stata effettuata la comunicazione preventiva dell Asl competente, se obbligatoria; il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale; non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che chiede la detrazione; le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. La detrazione del 65% può essere disconosciuta quando, su richiesta degli uffici: manca il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; manca la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all Enea; non sono esibite le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; per i contribuenti non titolari di reddito d impresa, il pagamento non è eseguito tramite bonifico bancario o postale. LE PROCEDURE Gli obblighi da seguire L estensione del beneficio del 65% ai condizionatori a pompa di calore e lo sconto del 50% sugli acquisti di grandi elettrodomestici renderanno più consistenti gli sconti fiscali. Resta fermo che la detrazione per il recupero edilizio non è cumulabile con lo sconto per il risparmio energetico. Se gli interventi rientrano sia nello sconto del 50% sia nel 65%, il contribuente potrà quindi fruire, per le stesse spese, solo di un beneficio, rispettando gli adempimenti previsti per le spese che dovrà indicare in dichiarazione. Per beneficiare degli sconti, devono però essere rispettate alcune importanti regole, pena il recupero con sanzioni e interessi. Ecco le principali regole, alcune della quali sono state ricordate dall agenzia delle Entrate nel comunicato stampa diramato. Per fruire dello sconto del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia, è sufficiente indicare nella dichiarazione i dati catastali dell immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne attesta il possesso e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. I documenti da conservare ed esibire su richiesta degli uffici sono: la domanda di accatastamento, se l immobile non è ancora censito; le ricevute di pagamento dell Ici o dell Imu, se dovute; la delibera assembleare di approvazione dei lavori per i condomini e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; la dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, se diverso dai familiari conviventi; le abilitazioni amministrative relative ai lavori. Per fruire dell ecobonus del 65% non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, salvo quella alla Asl quando è obbligatoria per la sicurezza sul luogo di lavoro.
7 Per l ecobonus del 65% occorrono l asseverazione, che dimostra che l intervento risponde ai requisiti tecnici chiesti (in caso di più interventi sullo stesso edificio, l asseverazione può essere unica); l attestato di certificazione energetica; la scheda informativa sugli interventi, redatta negli allegati sui diversi interventi. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre poi trasmettere all Enea una copia dell attestato di certificazione energetica e la scheda informativa sugli interventi. La data di fine lavori deve coincidere con il giorno del collaudo, oppure va attestata dall esecutore se il collaudo no è previsto. Se gli interventi che danno diritto all ecobonus proseguono oltre il periodo d imposta, occorre inviare alle Entrate la comunicazione su un modello ad hoc. Se proseguono per più periodi d imposta, la comunicazione va inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo in cui sono state sostenute le spese. Per lo sconto del 50%, i pagamenti vanno effettuati con bonifico da cui risultano la causale del versamento e il codice fiscale del pagante e del beneficiario del pagamento. Solo le spese che non si possono pagare con bonifico, ad esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, eccetera, possono seguire altre strade. Per l ecobonus del 65% le modalità di pagamento dipendono dalla tipologia di contribuente: chi non è titolare di reddito d impresa deve usare il bonifico (con le stesse regole dello sconto al 50%), i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da quest obbligo e la prova delle spese sostenute può essere costituita da altra documentazione. Siamo a Tua disposizione per ogni occorrenza o chiarimento: Ostra Vetere Via Marconi, 29 Tel fax ciarimboli.c@ostravetere.bcc.it Arcevia Loc. Le Conce Via S.G.Battista, 93 Tel fax angeloni.l@ostravetere.bcc.it Barbara Corso Vittorio Emanuele II, 32 Tel fax luzietti.n@ostravetere.bcc.it Moie di M. Spontini Rosora Serra de Conti Serra San Quirico Via Clementina Nord, 47b Tel fax bossoletti.l@ostravetere.bcc.it Fraz. Angeli di Rosora Via Verdi, 4 Tel fax arcangeli.r@ostravetere.bcc.it Fraz. Osteria Via Madonna del Piano, 32 Tel fax arcangeli.g@ostravetere.bcc.it Via Clementina Tel fax conti.f@ostravetere.bcc.it
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