Ristrutturazioni edilizie: detrazione in aumento al 50%

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1 Ristrutturazioni edilizie: detrazione in aumento al 50% di Sabatino Ungaro LA NOVITA` Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF sale dal 36 al 50%. Per lo stesso periodo, inoltre, passa da a euro la spesa massima su cui e` applicabile il nuovo limite. Sono queste le due novita` contenute nel per incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni. " Riferimenti D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 11 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis Agenzia delle Entrate, risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E Agenzia delle Entrate, circolare 19 giugno 2012, n. 25/E rappresenta uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale. Ci si attende, infatti, come emerge dalla relazione tecnica al Decreto, un incremento dei lavori di recupero del patrimonio edilizio per 1,6 miliardi di euro nel 2012 e 1,9 miliardi di euro nei primi sei mesi del Si tratta, tuttavia, di previsioni prudenziali che facilmente potrebbero essere superate. Le regole per la detrazione Si ricorda che la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dall art. 4, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Monti), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n A tal fine, ha fatto la sua comparsa nel T.U.I.R. il nuovo art. 16-bis. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. ), scatta l aumento, per circa un anno, della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. Infatti, come già approfondito nell articolo di S. D Andrea, Novità per i fabbricati: ristrutturazioni, IVA in edilizia, riqualificazione energetica, l art. 11 del Decreto prevede che per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, l agevolazione passa dal 36% al 50%. Inoltre, la detrazione sarà applicabile su una spesa massima raddoppiata da mila euro a euro per unità immobiliare. Restano valide tutte le altre regole per beneficiare dell agevolazione in questione, dal momento che le modifiche riguardano soltanto le spese relative agli interventi di cui all articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Attraverso tale misura, cui si aggiunge la proroga fino al 30 giugno 2013 della detrazione (nella misura del 50%) delle spese per interventi di riqualificazione energetica, il Governo intende incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni, che da sempre Come evidenziato nella relazione illustrativa al citato art. 16-bis, restano confermati non solo l ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia. È a regime anche la detrazione concernente gli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. Ambito soggettivo Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono effettuati gli interventi. L agevolazione spetta non solo ai soggetti proprietari degli immobili ma anche a coloro che risultano titolari sugli stessi di altri diritti reali e che sostengono le spese per gli interventi (Cfr. Tavola n. 1). PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 29 del 16 LUGLIO 2012

2 Tavola n. 1 - Soggetti interessati Proprietario o nudo proprietario; Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); Locatari o comodatari; Soci di cooperative divise e indivise; Soci delle società semplici; Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; Familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture Chi esegue in proprio i lavori sull immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. FISCO Ambito oggettivo Ai sensi dell art. 16-bis del T.U.I.R. i lavori per i quali spetta la detrazione sono: quelli elencati alle lettere a), b) e c) dell art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all art del codice civile (al riguardo, cfr. risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E) o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta, più precisamente, degli interventi di manutenzione straordinaria, delle opere di restauro e risanamento conservativo e dei lavori di ristrutturazione edilizia; quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedentemente indicate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica o ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; quelli relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato che comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti); quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici; quelli relativi all adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; quelli di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le spese agevolate rientrano anche quelle necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. La misura della detrazione Come anticipato, è possibile detrarre dall IRPEF una parte degli oneri sostenuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ai sensi dell art. 16-bis del T.U.I.R., la detrazione è pari al 36 per cento delle somme spese e spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per ciascuna unità immobiliare. ESEMPIO n. 1 Spese per intervento di ristrutturazione edilizia: euro = Detrazione massima consentita: 36% di euro: euro Il suddetto importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese. Quindi, marito e moglie, cointestatari di un abitazione, possono calcolare la detrazione spettante sull ammontare complessivo di spesa di euro. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini della determinazione dell importo massimo di spese sulle quali calcolare la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. ESEMPIO n. 2 Se le spese sostenute nel mese di febbraio 2012 riguardano lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro. PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 29 del 16 LUGLIO 2012

3 Il comma 5 dell art. 16-bis del T.U.I.R. stabilisce che se gli interventi agevolabili sono realizzati su unità immobiliari adibite promiscuamente all esercizio dell arte o della professione, ovvero all esercizio dell attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. La detrazione in questione è cumulabile, inoltre, con le agevolazioni già previste sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. Tuttavia, l art. 11 del prevede che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all art. 16- bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dell imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare. Per cui, se si guarda al momento di sostenimento delle spese e più precisamente alla data del bonifico, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà pari al: 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 su una importo massimo di euro; 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 su un importo massimo di euro. ESEMPIO n.3 Intervento di ristrutturazione eseguito nel mese di settembre 2012 Spesa complessivamente sostenuta: euro Data del bonifico: 20 settembre 2012 = Detrazione spettante: 50% di euro = euro Salvo nuovi interventi normativi, per le spese sostenute dal 1º luglio 2013 la detrazione tornerà ad essere del 36 per cento su un importo massimo di euro. Modalità di applicazione Le novità contenute nel non hanno alcun impatto sulle regole concernenti le modalità applicative della detrazione in esame. Ciascun contribuente ha il diritto di detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell IRPEF dovuta per l anno di riferimento ed è escluso il rimborso di somme eccedenti l imposta. ESEMPIO n. 4 Se la quota annua detraibile è di euro e l IRPEF nell anno ammonta a euro, la parte residua della quota annua detraibile pari a 200 euro non può essere recuperata in alcun modo. Infatti, l importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né conteggiato in diminuzione dell imposta dovuta per l anno successivo. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. ESEMPIO n. 5 Spesa massima agevolata: euro da ripartire in 10 quote annuali costanti = euro La detrazione massima annua, quindi, può essere pari a (50% di euro) per unità immobiliare posseduta Con riferimento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2012, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, non possono più ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, alla persona fisica acquirente dell unità immobiliare. Al riguardo, la circolare dell Agenzia delle Entrate 19 giugno 2012, n. 25/E, ha confermato, con riferimento agli atti a titolo oneroso, i chiarimenti già forniti con la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero delle Finanze, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che l espressione vendita debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell immobile, anche a titolo gratuito. Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante. Le stesse considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all art del codice civile, le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili. I tecnici del Fisco fanno notare che, anche se l art. 4 del D.L. n. 201/2011 è entrato in vigore il 1º gennaio 2012, i commi 12-bis e 12-ter dell art. 2 del D.L. n. PRATICA FISCALE e Professionale 30 n. 29 del 16 LUGLIO 2012

4 138/2011, introdotti in sede di conversione ad opera della Legge n. 148/2011, avevano già modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili. Quindi, sin dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 148/2011), in caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore. Resta fermo, anche in base al disposto del comma 8 dell art. 16-bis del T.U.I.R., che in assenza di detto accordo, la detrazione è trasferita all acquirente. Nello stesso documento di prassi, con riferimento alla cessione pro-quota, l Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato nella risoluzione n. 77/E/2009, per cui le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della predetta cessione, l acquirente diventi proprietario esclusivo dell immobile (ad esempio, comproprietario per metà che acquista l altra metà). Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Gli adempimenti Per beneficiare della detrazione in esame, i contribuenti devono osservare quanto previsto dalle norme attuative contenute nel decreto del Ministro delle Finanze (emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici) 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche. È necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell imposta dovuta dall impresa che effettua i lavori (art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Dal 6 luglio 2011 ovvero dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, la ritenuta è pari al 4 per cento. La detrazione non spetta in caso di bonifico incompleto Con la risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E, l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane S.p.A. dell obbligo di operare la ritenuta disposta dal citato art. 25 del D.L. n. 78/2010 all atto dell accredito del pagamento. Per cui, al contribuente che esegua il bonifico bancario/postale in modo incompleto, non spetta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per i tecnici del Fisco, la detrazione è salva soltanto se lo stesso contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dall art. 1, comma 3, del decreto n. 41/1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane S.p.A. di operare la ritenuta del 4 per cento. Possono essere pagate con altre modalità le spese (ad esempio, oneri di urbanizzazione, imposte di bollo) che non è possibile pagare con bonifico. Dopo la soppressione, a partire dal 14 maggio 2011, dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e dell obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori, al contribuente è richiesto soltanto di indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell immobile; gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione, se i lavori sono effettuati dal detentore. L Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19/E del 1º giugno 2012, ha precisato che non perde il diritto alla detrazione il contribuente che, avendo iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011, non abbia inviato la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara. Ciò a condizione che, nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) siano indicati i dati richiesti dal decreto n. 4/1998 e sia conservata la relativa documentazione. Inoltre, con riferimento alla soppressione della condizione della separata indicazione della manodopera nella fattura, i tecnici del Fisco hanno chiarito che essa ha effetto anche per le spese sostenute in passato, prima del 14 maggio Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli Uffici i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre PRATICA FISCALE e Professionale 31 n. 29 del 16 LUGLIO 2012

5 DOCUMENTI NECESSARI comunicazione all Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alla normativa sulla sicurezza dei cantieri; fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento; domanda di accatastamento (se l immobile non è ancora censito); delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi; abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. FISCO Nella circolare n. 25/E del 2012, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, i contribuenti sono ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell ICI se dovuta. Inoltre, dal momento che il soggetto tenuto al pagamento dell ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero edilizio, si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell imposta solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento del tributo. La detrazione non viene riconosciuta e l importo eventualmente fruito viene recuperato dal Fisco quando: non è stata effettuata la comunicazione preventiva all ASL competente, se obbligatoria; non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione; il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale; le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi. Tuttavia il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n PRATICA FISCALE e Professionale 32 n. 29 del 16 LUGLIO 2012

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