RITENUTA ALLA FONTE SULLE PROVVIGIONI: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RITENUTA ALLA FONTE SULLE PROVVIGIONI: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano)"

Transcript

1 RITENUTA ALLA FONTE SULLE PROVVIGIONI: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano) Generalità Per effetto del combinato disposto del primo e del secondo comma dell art. 25- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la disciplina vigente pone a carico dei sostituti d imposta l onere-obbligo di operare una ritenuta alla fonte del 23,00% a titolo di acconto: - dell Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche; oppure: - dell Ires-imposta sul reddito delle società; dovuta dai percipienti le provvigioni e commisurata al cinquanta per cento delle provvigioni medesime. Tuttavia, qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell esercizio della loro attività si avvalgono, in via continuativa, dell opera di dipendenti e di terzi, la ritenuta alla fonte deve essere commisurata sul 20,00% della predetta base imponibile di riferimento. In pratica, i sostituti d imposta sono tenuti ad operare all atto del pagamento la ritenuta alla fonte (principio di cassa), tenendo presente che la stessa deve necessariamente essere applicata sull ammontare della provvigione e compensi assimilati da corrispondere: - al netto dell Iva addebitata; e: - al lordo della trattenuta Enasarco di cui il 50,00% a carico dell intermediario e il 50,00% a carico del preponente o casa mandante. L attuale situazione delle ritenute alla fonte in tema di provvigioni può essere così schematizzata: provvigioni inerenti a prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d affari e per prestazioni occasionali (regola generale) percentuale ritenuta 23,00% (aliquota del primo scaglione Irpef) titolo della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires base imponibile 50,00% dell importo delle provvigioni ritenuta di riferimento calcolata sul totale 11,50%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1038

2 provvigioni inerenti a prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d affari e per prestazioni occasionali nell ipotesi in cui il soggetto percipiente si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi percentuale ritenuta 23,00% (aliquota del primo scaglione Irpef) titolo della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires base imponibile 20,00% dell importo delle provvigioni ritenuta di riferimento calcolata sul totale 4,60%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1038 provvigioni inerenti a prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio (art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426) percentuale ritenuta 23,00% (aliquota del primo scaglione Irpef) titolo della ritenuta a titolo di imposta base imponibile 78,00% dell importo delle provvigioni ritenuta di riferimento calcolata sul totale 17,94%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1038 indennità cessazione rapporto di agenzia percentuale ritenuta 20,00% titolo della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires base imponibile 100,00% dell importo ritenuta di riferimento calcolata sul totale 20,00%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1040 avvertenza applicativa nella R.M. 18 settembre 2001, n. 132/e, è stata precisata l inapplicabilità della ritenuta a titolo di acconto del 20,00% di cui all art. 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973, alle indennità dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia, in quanto le medesime devono essere considerate reddito d impresa

3 N.B.: la ritenuta alla fonte deve necessariamente essere versata dai sostituti d imposta o soggetti che corrispondono il compenso e, quindi, dalle imprese di ogni tipo, dalle società, dagli enti, compresi, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, i lavoratori autonomi e i professionisti (anche non associati) e i condomini. Soggetti interessati L art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che regola e detta la disciplina delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte per le prestazioni, anche di tipo occasionale, inerenti ai rapporti di: - commissione; - agenzia; - mediazione; - rappresentanza di commercio; - procacciamento d affari; puntualizza, tra l altro, che: le società di cui al comma 1 dell art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi residenti in Italia e cioè: - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni; - le società a responsabilità limitata; - le società cooperative; - le società di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui al comma 1 dell art. 73 del testo unico delle imposte, residenti nel territorio dello Stato, che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, comprese, oltre alle persone giuridiche è cioè: - le associazioni non riconosciute; - i consorzi; e: - le altre organizzazioni; non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell imposta si verifica in modo unitario e autonomo; le società e gli enti di ogni tipo con personalità giuridica o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato, comprese anche le società di tipo personale e le associazioni (art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi) quando per la maggior parte del periodo di imposta dispongono nel territorio dello Stato: - della sede legale o della sede dell amministrazione;

4 o: - l oggetto principale, determinato, in mancanza dell atto costitutivo o dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, in base all attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; le società e le associazioni di cui all art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi residenti in Italia e cioè: - le società semplici; - le società in accomandita semplice; - le società in nome collettivo; - le società di armamento; - le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio di arti e professioni; le persone fisiche che esercitano attività d impresa o di lavoro autonomo; devono necessariamente effettuare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto: - dell Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche; o: - dell Ires-imposta sul reddito delle società; all atto del pagamento della provvigione e/o dei compensi assimilati. N.B.: in pratica, sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, mediazione, procacciamento di affari, agenzia e rappresentanza di commercio che vengono corrisposte da imprese, società, professionisti ed artisti (esclusi, di conseguenza, i soggetti privati ) si rende applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23,00%, calcolata sul 50,00% dell ammontare delle provvigione medesime (corrispondenti all 11,50% calcolato sul totale), tenendo presente che la ritenuta predetta si deve applicare sul 20,00% dell ammontare delle provvigioni (pari, quindi, al 4,60% determinato sul totale) se il percipiente certifica e/o dichiara che si avvale in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi: - entro la fine dell anno precedente nei casi di rapporti continuativi; - entro 15 giorni dalla stipulazione di nuovi accordi contrattuali di commissione, agenzia o simili; - entro la data di conclusione

5 dell attività che determina la maturazione della provvigione nei cosiddetti rapporti relativi ad operazioni di tipo occasionale. Modalità procedurali Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio mediante versamento: per i soggetti titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006); per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che i percipienti: soggetti alla disciplina della ritenuta alla fonte sulle provvigioni o sostituiti d imposta sono gli esercenti un attività di tipo operativamente effettivo, per la quale si rende applicabile l art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni. In altri termini, la regola generale di individuazione dei percipienti le provvigioni soggette alla ritenuta alla fonte si limita a richiamare coloro che percepiscono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di: - commissione; - agenzia; - mediazione; - rappresentanza di commercio; - procacciamento d affari; non rientranti nell ambito operativo delle ritenute alla fonte sulle provvigioni e che, conseguentemente, sono da considerarsi esclusi, possono, senza pretesa di completezza, essere così individuati: - agenzie di viaggio e turismo; - rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti a trasporti di persone;

6 - soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; - agenti e concessionari di pubblicità a «servizio completo» che pongono in essere attività di: - assistenza e consulenza nella progettazione, nell amministrazione e nella gestione di campagne di pubblicità per conto terzi; - consulenza di marketing e prestazioni inerenti; - assistenza, consulenza nella progettazione, gestione e realizzazione di iniziative di pubblicità per conto terzi (cosiddetti «budget») e altre iniziative similari; - agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni e, di conseguenza, si devono considerare soggetti alla ritenuta alla fonte gli agenti che pongono in essere prestazioni a favore di altri agenti, in quanto non operano e non percepiscono provvigioni direttamente dalle imprese di assicurazione; - mediatori di assicurazione per i loro rapporti: a) con le imprese di assicurazione; e: b) con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; - aziende ed istituti di credito e società finanziarie di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute, di raccolta e di finanziamento e agenti raccomandatari e mediatori marittimi, i quali gestiscono (promuovono e concludono) contratti di trasporto ed altre attività specifiche del settore, quali, a titolo meramente indicativo: a) l assistenza al comandante della nave nei rapporti con le autorità locali o con i terzi; b) il ricevimento e la consegna di beni e di merci; c) le operazioni di imbarco e/o di sbarco dei passeggeri;

7 d) il collocamento o l acquisizione di noli; e) gestione dei contratti di trasporto di merci e di passeggeri con l eventuale rilascio dei documenti relativi; - mediatori aerei; - agenti o commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente; - mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima; - commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame; - consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro. Da quanto accennato, si deduce che si devono considerare escluse dall applicazione della ritenuta alla fonte: a) le provvigioni corrisposte da imprese agricole; b) le provvigioni percepite da: - agenzie di viaggio; - rivendite di biglietti di viaggio relativi a persone; - agenti di assicurazione per le prestazioni a società di assicurazione: - banche e società per operazioni di leasing (salvo casi particolari); - mediatori e rappresentanti di produttori agricoli, ittici, ecc.; - commissionari e agenti di imprese petrolifere per servizi resi alle medesime; - agenti marittimi e aerei; - commissionari in mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame; e, se senza fini di lucro: - consorzi e cooperative fra imprese artigiane, agricole e commerciali. Alla formazione della base imponibile di riferimento per l applicazione della ritenuta alla fonte concorrono, oltre le provvigioni, anche: le somme percepite dall intermediario (agente o rappresentante) per gli affari conclusi direttamente dal mandante nella zona di competenza esclusiva dell intermediario stesso; gli eventuali sovrapprezzi di vendita, individuabili, di regola, nella differenza tra il prezzo della merce stabilito dal soggetto mandante e

8 quello di effettiva vendita praticato dall intermediario al cliente finale; gli eventuali corrispettivi e/o compensi in natura, per i quali la valutazione deve necessariamente essere eseguita in relazione al cosiddetto «valore normale» (con riferimento, se del caso, ai listini e/o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio o alle tariffe professionali); ogni altro compenso inerente all attività prestata, compresi, quindi, i rimborsi spese. Devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte anche gli acconti e le anticipazioni delle provvigioni, anche se gli stessi, in relazione al principio di competenza, non devono essere compresi tra i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito del percipiente, mentre, per evidenti e logici motivi, non concorrono a formare la base imponibile della ritenuta alla fonte gli eventuali rimborsi di anticipazioni poste in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dall intermediario per conto del soggetto mandante. La base di commisurazione della ritenuta è: - del 50,00% delle provvigioni per la generalità dei casi; - del 20,00% delle provvigioni se il percipiente (sostituito d imposta) dichiara all erogante (sostituto d imposta) che, nell esercizio della propria attività, si avvale in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi. La ritenuta alla fonte è del 23,00% (o, meglio, come precedentemente specificato, la ritenuta alla fonte è di entità pari all aliquota del primo scaglione Irpef e, la misura dell aliquota e, conseguentemente, da ritenersi variabile) e, pertanto, applicando la stessa alle basi di commisurazione predette è possibile precisare l esistenza di percentuali indirette pari: - al 4,60% dell ammontare delle provvigioni, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandatari che nell esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell opera di lavoratori subordinati o di terzi;

9 - al 11,50% dell ammontare delle provvigioni per gli altri casi. Per quanto concerne i venditori a domicilio che, in pratica, sono soggetti che svolgono un attività diversa da quella degli agenti, la ritenuta è a titolo d imposta. La regola, in questo caso, non segue il criterio generale: pertanto il 23,00% deve essere calcolato sul 78,00% dell ammontare delle provvigioni e, quindi, in pratica la ritenuta sul totale è pari al 17,94%. Le modalità di calcolo sono di semplice articolazione. Da quanto posto in evidenza è facilmente desumibile che per i soggetti che si avvalgono in via continuativa, nell esercizio della loro attività, dell opera di dipendenti o di terzi la ritenuta alla fonte deve essere commisurata al 20,00% dell ammontare delle provvigioni (23,00% calcolato sul 20,00% di 100 uguale al 4,60% calcolato sul 100% di 100), tenendo, al riguardo, presente che, ai sensi del D.M. 16 aprile 1983 (e della circolare ministeriale 10 giugno 1983, n. 24/8/845), si devono considerare: dipendenti coloro i quali prestano nell impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro; terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, partecipano in qualità di soggetti esterni direttamente all attività dell impresa del percipiente le provvigioni o collaborano con lo stesso nello svolgimento dell attività propria dell impresa quali agenti, subagenti, mediatori, procacciatori d affari, produttori e figure similari; terzi anche i collaboratori dell impresa familiare gestita dal percipiente le provvigioni che risultano direttamente impegnati nell esercizio dell attività commerciale svolta nell ambito di detta impresa e gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. È importante, inoltre, tenere in considerazione che l attività dei percipienti si deve necessariamente ritenere esercitata con l ausilio in via continuativa dell opera di dipendenti o di

10 terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione danno luogo a prestazioni per la prevalente parte dell anno o del minor periodo in cui è svolta l attività, anche se l opera predetta non è resa dalle stesse persone (dipendenti o terzi). In altri termini, per beneficiare dell abbattimento (ritenuta alla fonte calcolata sul 20,00% delle provvigioni, anziché sul 50,00%), è indispensabile che il soggetto percipiente le provvigioni si avvalga della partecipazione «in via continuativa» di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori terzi, tenendo presente che: detta condizione si deve necessariamente ritenere soddisfatta qualora il rapporto predetto (lavoro dipendente e/o collaborazione) risulti operativo per la prevalente parte dell anno o del periodo d imposta; nel caso in cui il percipiente delle provvigioni si avvalga soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si deve ritenere sussistente qualora dalle rilevazioni contabili dello stesso risultino sostenuti nel periodo d imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30,00% dell ammontare complessivo delle provvigioni imputabili al periodo medesimo (al di sotto, quindi, non si può chiedere l agevolazione in argomento); per i soggetti che pongono in essere attività cosiddette «stagionali», la presenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori terzi deve risultare operante per la maggior parte del periodo dell attività predetta. In ogni caso, il principio fondamentale in materia di reddito d impresa è quello della competenza, secondo il quale i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri concorrono a formare il reddito d impresa nell esercizio di competenza. I costi ed i ricavi, infatti, assumono rilevanza nel periodo d imposta al quale si riferiscono a meno che non siano certi rispetto alla loro esistenza ed oggettivamente determinabili nel loro ammontare, nel qual caso devono essere imputati al periodo d imposta in cui si verificano tali condizioni. Si può, quindi, affermare che ai fini della determinazione del reddito i componenti

11 positivi e negativi di reddito devono essere di competenza in quanto al tempo, certi in quanto all esistenza e oggettivamente determinabili in ordine all ammontare. I principi della competenza, della certezza e della determinabilità oggettiva, devono necessariamente risultare anche integrati con il principio di inerenza. Secondo tale principio i costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d impresa, tenendo in considerazione quanto precedentemente esposto. Infatti, a fini operativi, come regola procedurale, è bene tenere in considerazione che: se il contratto di vendita risulta promosso dall intermediario di commercio tra preponente e cliente nel corso dell anno 2012 e la consegna della merce è avvenuta nello stesso anno, mentre il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nell anno successivo, l esercizio di competenza: - della provvigione attiva per l intermediario di commercio: anno 2012; - della provvigione passiva per il soggetto mandante: anno 2012; se il contratto di vendita risulta promosso dall intermediario di commercio tra preponente e cliente nel corso dell anno 2012, con accettazione da parte del mandante, e la consegna della merce è avvenuta nell anno successivo, come per il pagamento del corrispettivo, l esercizio di competenza: - della provvigione attiva per l intermediario di commercio: anno 2012, in quanto ai sensi dell art. 109 del Tuir la provvigione può essere oggettivamente determinata; - della provvigione passiva per il soggetto mandante: anno Per quanto attiene agli acconti e alle anticipazioni di provvigioni, che, come già accennato precedentemente, sono soggetti all applicazione della ritenuta alla fonte, è necessario puntualizzare che, in relazione al principio della competenza, non concorrono alla formazione del reddito dell intermediario percipiente e, quindi, non devono essere compresi tra i componenti positivi di

12 reddito del periodo d imposta di percezione, se non quando la provvigione risulterà, per così dire, maturata (e, quindi, imputabile al periodo d imposta). Ai sensi del terzo comma dell art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta operata a titolo di acconto sulle provvigioni può essere scomputata: - dal tributo relativo al periodo d imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale; - dal tributo inerente al periodo d imposta in cui è stata effettuata nel caso in cui la ritenuta alla fonte sia stata operata successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale. In altri termini, le ritenute alla fonte operate sulle provvigioni possono essere scomputate per «competenza» dagli intermediari che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, un attività commerciale da cui derivano le provvigioni. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo: - le ritenute alla fonte sulle provvigioni erogate nel corso dell anno 2012 sono scomputabili dai tributi inerenti ai redditi del medesimo anno; - le ritenute sulle provvigioni erogate nel corso dell anno 2013 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell anno 2012) sono scomputabili dai tributi inerenti ai redditi del periodo d imposta 2012; - le ritenute sulle provvigioni erogate nel corso dell anno 2013 (oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell anno 2012) sono scomputabili dai tributi inerenti ai redditi del periodo d imposta Da quanto accennato, si deduce che lo scomputo della ritenuta alla fonte da parte del soggetto percipiente o sostituito d imposta può essere operato con riferimento al principio di: - competenza, se lo stesso esercita per professionale abituale, anche se non esclusiva, una delle attività commerciali da cui deriva la percezione di provvigioni soggette all applicazione della ritenuta alla fonte; - cassa, da parte dei soggetti che pongono in essere un attività di tipo occasionale. Per i soggetti Ires, con periodo d imposta

13 non coincidente con l anno solare, lo scomputo delle ritenute alla fonte segue il medesimo criterio, tenendo presenti, ovviamente, i diversi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dichiarazione per la riduzione della ritenuta alla fonte L applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, al preponente o al mandante da parte del sostituito d imposta o percipiente le provvigioni, di un apposita dichiarazione in carta semplice (vedere fac-simile), datata e sottoscritta, contenente: - i dati identificativi del percipiente stesso; - l attestazione di avvalersi in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi. La dichiarazione suaccennata deve necessariamente essere spedita al committente, al preponente o al mandante per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La dichiarazione di riduzione della ritenuta alla fonte, che deve essere conservata, deve risultare spedita a mezzo servizio postale nella forma di raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento (unica forma consentita), per la quale si consiglia di utilizzare il sistema dell invio senza busta, in maniera da provare nel tempo la regolarità della stessa (si consiglia, ai soggetti mandanti-sostituti d imposta, in ogni caso, di conservare, unitamente alla comunicazione, anche la busta con il timbro postale per dimostrare l avvenuta spedizione in termini). Ai fini procedurali, la dichiarazioneattestazione in argomento, che ha validità annuale e, quindi, deve essere ripetuta per ogni periodo d imposta, deve trovare formalizzazione: entro il 31 dicembre dell anno precedente, se il soggetto percipiente le provvigioni prevede che nel corso dell anno successivo sussistano o sussisteranno le condizioni per beneficiare dell abbattimento al 20,00% della base di calcolo della ritenuta sulle provvigioni;

14 non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni per beneficiare dell abbattimento al 20,00% della base di calcolo della ritenuta sulle provvigioni si sono verificate, qualora le stesse si verifichino durante l anno operativo; nel caso di inizio di attività, entro i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti o degli accordi di commissione, agenzia di commercio o rappresentanza commerciale, se il soggetto percipiente le provvigioni presume che nel corso del periodo d imposta o della frazione d anno, si possono concretizzare le condizioni previste. In altri termini, se per l anno o per la frazione di anno in cui ha inizio l attività, il soggetto percipiente, nel presumere la sussistenza delle inerenti condizioni, intende avvalersi della prevista riduzione al 20,00% della base di commisurazione delle ritenute alla fonte, deve necessariamente, ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.M. 16 aprile 1986, procedere a formare e a consegnare la prevista dichiarazione: - entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti o degli accordi di commissione, agenzia o di procacciamento d affari; oppure: - entro e non oltre i 15 giorni dall esecuzione della mediazione; per le prestazioni di tipo occasionale, non oltre il termine entro il quale le operazioni da assoggettare a ritenuta alla fonte si considerano concluse in relazione a specifici accordi contrattuali o in relazione a disposizioni normative o usi. In pratica, i soggetti percipienti devono procedere a presentare la prevista dichiarazione non oltre il termine entro il quale: - si perfeziona; o: - si conclude; l operazione dalle quale conseguono o maturano le provvigioni da assoggettare alla ritenuta alla fonte. Tuttavia, è stato precisato con la circolare 10 giugno 1983, n. 24, che la minore ritenuta può essere applicata anche se la dichiarazione viene consegnata o perviene dopo la

15 conclusione dell operazione e, quindi, anche dopo l effettiva maturazione della provvigione, ma, in ogni caso, prima del pagamento delle medesime. N.B.: nel caso in cui le predette condizioni vengano meno nel corso dell anno operativo è necessario segnalare che, nel termine di 15 giorni decorrenti da quello in cui le condizioni sono cessate, il calcolo delle ritenute deve essere effettuato sul 50,00% delle stesse e non sul 20,00%. Versamento delle ritenute alla fonte da parte del soggetto mandante Il versamento delle ritenute alla fonte deve avvenire, con periodicità mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza. In relazione all art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l omesso o l insufficiente versamento delle ritenute alla fonte può essere regolarizzato mediante l istituto del ravvedimento ( rapido, breve o lungo ) e cioè: entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione, la sanzione ridotta da applicare è pari: - fino al 14 giorno: 0,20% giornaliero, come risulta chiarito dalla tabella pubblicata in calce al present intervento; - dal 15 al 30 giorno: 3%; entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (mod. 770) inerente all anno solare nel corso del quale la violazione risulta commessa: 3,75% (pari ad un ottavo del 30%). Si ritiene opportuno rammentare che, per la corretta applicazione del ravvedimento operoso, oltre al versamento della somma dovuta per la ritenuta alla fonte oggetto di regolarizzazione, si rende indispensabile anche eseguire il pagamento sia della sanzione amministrativa nell entità predetta, sia gli interessi moratori con maturazione giorno per giorno (dal 1 gennaio 2012 la misura degli interessi legali è pari al 2,50%). Nell ipotesi: di omesso e/o di insufficiente versamento delle ritenute alla fonte, senza fare ricorso al ravvedimento operoso, si rende operativa la sanzione amministrativa nella

16 misura pari al 30% dell'ammontare non corrisposto; di omessa e/o di insufficiente effettuazione delle ritenute alla fonte, si rende applicabile la sanzione amministrativa nella misura pari al 20% dell'importo non trattenuto; tenendo inoltre presente che nel caso di mancato versamento, entro il termine per presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770), di ritenute alla fonte che risultano indicate nella certificazione dei sostituti d'imposta, per un importo superiore a euro ,00 per ogni periodo d'imposta, si rende applicabile la sanzione penale della reclusione da sei mesi a nove anni. TABELLA PER IL CALCOLO RAPIDO DEL RAVVEIDMENTO OPEROSO Giorno di ritardo Sanzione prevista 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% Sanzione ridotta 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione di fine anno solo se non inviata in precedenza Gentile cliente, con la presente intendiamo

Dettagli

Il contratto di agenzia Profili fiscali

Il contratto di agenzia Profili fiscali Il contratto di agenzia Profili fiscali Giorgio Orlandini 11/05/2010 Le provvigioni Le provvigioni in capo all agente si qualificano come redditi d impresa, a prescindere che l attività sia svolta in forma

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010 CNA SERVIZI INFORMA 2010 ELENCO ARGOMENTI TRATTATI Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari1 Presentazione modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Dettagli

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 INDICE 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 17 marzo 2014 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica)

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LUNEDI 15 GIUGNO 2015 MESTRE - HOTEL AI PINI Mestre, lì 15 giugno 2015 Approfondimento NASpI e fiscalità a cura di Graziano De Munari

Dettagli

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2011, con il commento

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Circolare N.42 del 7 Marzo 2013. Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013

Circolare N.42 del 7 Marzo 2013. Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013 Circolare N.42 del 7 Marzo 2013 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013 Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 166/E RISOLUZIONE N. 166/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 aprile 2006 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpello IMAIE Trattamento fiscale da applicare, ai

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N.45 del 25 Marzo 20 Lo scadenziario di Aprile 20 Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno scadenziario dei principali adempimenti

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

Scadenzario fiscale. Luglio 2015. In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Scadenzario fiscale. Luglio 2015. In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenzario fiscale Luglio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi

Dettagli

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 15 MARZO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2014 al 15 2014, con il commento

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015

Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015 Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015 SOGGETTI PASSIVI IVA CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE MENSILE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (CONTRIBUENTI IVA MENSILI) Esclusivamente in via telematica,

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-

Dettagli

CSV Marche Scadenzario Fiscale 2014 - aggiornamento 27 marzo 2014

CSV Marche Scadenzario Fiscale 2014 - aggiornamento 27 marzo 2014 CSV Marche Scadenzario Fiscale 2014 - aggiornamento 27 marzo 2014 ADEMPIMENTI FISCALI 2014: COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI e VERSAMENTI NB: qualora il giorno di scadenza cada di sabato o domenica, la scadenza

Dettagli

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO INDICAZIONI GENERALI Indicazioni generali sui redditi di lavoro autonomo Le caratteristiche che secondo il Codice civile contraddistinguono il lavoratore autonomo, sono lo svolgimento

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 330. Soggetti esonerati dal versamento SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 329 26 novembre 2014 121 /GD/FS/om Imposte dirette - IR- PEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2014 Sintesi Si illustrano le modalità di determinazione e versamento

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 CIRCOLARE Aprile 2014 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 Gentili clienti! Con la presente circolare vorremmo portarla a conoscenza delle ultime novità. Si segnala ai Signori

Dettagli

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 marzo 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile Circolare informativa n. 9 del 01 ottobre 2014 NUOVE REGOLE PER IL VERSAMENTO CON MODELLO F24 Il Decreto Legge n.66/2014 ha introdotto importanti novità per i pagamenti dei modelli F24. Dal 1 ottobre non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Giugno 2008 Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. Dom. 15 (termine prorogato a lun.16) Fattura differita Scade

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione Roma, 17-07-2012 Messaggio n. 12007 OGGETTO: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - ripresa degli adempimenti

Dettagli

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO L ACCONTO IVA 2015 Come noto, nel mese di dicembre scade il versamento dell acconto IVA, relativamente: al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali

Dettagli

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7

Dettagli

DICHIARAZIONI FISCALI

DICHIARAZIONI FISCALI QUADRO SG SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014

La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta

Dettagli

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni.

per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Egregi Tesorieri, in questo elaborato vengono riportate alcune annotazioni pratiche e fiscali per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Auguri di buon lavoro Lion Giovanna Cobuzzi Tesoriere Distrettuale

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

N u S k i n I t a l y

N u S k i n I t a l y N u S k i n I t a l y Compendio sulle Normative Fiscali e Previdenziali per gli Incaricati alle Vendite a Domicilio. 1 Questo Compendio fornisce delle indicazioni generali in materia fiscale e previdenziale

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

OGGETTO: Principio di cassa allargato

OGGETTO: Principio di cassa allargato Informativa per la clientela di studio N. 01 del 08.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Principio di cassa allargato Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo

Dettagli

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott.Comm. ALESSANDRA NITTI Dott. STEFANO BARELLI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo

Dettagli

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 La Gestione Separata Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 1 2 L iscrizione E a carico del lavoratore o del professionista Deve essere presentata entro 30 giorni dall inizio dell attività.

Dettagli

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n. 23 del 11 Novembre 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 dicembre

Dettagli

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Anno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:

Dettagli

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Informativa per la clientela di studio N. 8 del 23.03.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Anche quest anno siamo pronti per le prossime scadenza fiscale. Sarà un anno

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011.

Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011. INFORMAT N. 156 29 GIUGNO 2011 Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011. LUGLIO Le scadenze dei versamenti riferite al mod. UNICO 2011 sono riportate alla luce della proroga

Dettagli

SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014

SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 Entro lunedì 1 dicembre (il 30 novembre è festivo) LAVORO/COMMITTENTI. DICHIARAZIONI E 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011 Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e

Dettagli

SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2015

SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2015 SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2015 Entro lunedì 1 giugno (il 31 è festivo) LAVORO/COMMITTENTI. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI. IMPOSTE E TARIFFE. Entro venerdì 5 1. Invio Modello EMens all INPS. Entro oggi

Dettagli

Reti d impresa - Profili fiscali

Reti d impresa - Profili fiscali Reti d impresa - Profili fiscali Dott.ssa Stefania Saccone Udine 10 ottobre 2013 AGENDA Rete contratto vs Rete soggetto L agevolazione fiscale Gli investimenti Il distacco del personale nella rete Altri

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000 Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000 Versione A 1 documento riservato ai clienti diretti Tel 051 813324 Fax 051 813330 info@centrosoftware.com sommario Introduzione...3

Dettagli

imposte sui redditi e irap

imposte sui redditi e irap Imposte sui redditi e Irap ACCONTI d IMPOSTA di NOVEMBRE DOVUTI per l ANNO 2012 di Mario Jannaccone QUADRO NORMATIVO L art. 1, L. 23.3.1977, n. 97 [CFF ➋ 7316], ha introdotto nel nostro sistema tributario

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli