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1 Relazione illustrativa Oggetto: Regolamento di attuazione delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all adozione dei principi contabili internazionali Il presente regolamento è emanato in forza dell articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) secondo cui con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 del medesimo articolo 1 concernenti il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all adozione dei principi contabili internazionali, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario. In particolare, il provvedimento, in conformità a quanto stabilito dal predetto comma 60, prevede: 1) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; 2) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali; 3) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; 4) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali; 5) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto; 6) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. Il regolamento consta di sei articoli i cui contenuti, la ratio ispiratrice e le finalità sono di seguito illustrate. Si fa presente, in particolare, che aderendo ad un suggerimento formulato dal

2 Consiglio di Stato nel parere del 19 gennaio 2009, negli articoli del regolamento sono state opportunamente modificate le rubriche ai fini di una maggiore leggibilità del testo. Al fine di rendere più agevole la lettura del regolamento, l articolo 1 si limita a introdurre alcune definizioni. L articolo 2 si occupa, in primo luogo, di precisare la portata normativa dell articolo 83 del TUIR, come riformulato dall articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008, che per i soggetti IAS introduce due regole: a) la valenza ai fini fiscali del bilancio redatto con gli IAS, anche in deroga alle successive disposizioni del testo unico, per ciò che attiene ai criteri ivi adottati di qualificazione, imputazione temporale e classificazione; b) l eliminazione dell inciso che prevedeva che l utile di esercizio dovesse essere aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio. In ordine al primo di detti interventi, la finalità è stata quella di accentuare la derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS. In merito alla reale portata del concetto di derivazione era necessario definirne meglio i limiti di applicazione; al riguardo, tenuto conto del dato testuale della norma che si riferisce alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni - e non anche alle valutazioni e alle quantificazioni - nonché delle indicazioni fornite nella relazione alla finanziaria 2008, si è ritenuto che la novità consista nell assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio, che pervade fortemente tutti gli IAS, della prevalenza della sostanza sulla forma, in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali, e nel mantenere, al contrario, ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti. In questo senso, è introdotta una deroga alle disposizioni dell articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Per quanto attiene alla deroga al comma 1 dell articolo 109, si è reso necessario superare tale ultima disposizione in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza. Necessitata si è rivelata anche la deroga al comma 2 dell articolo 109 in quanto è palese che fenomeni sino ad oggi rilevati sulla base di risultanze giuridico formali cui il TUIR da sempre rinvia - vengono, 2

3 invece, rilevati in base alla sostanza dell operazione per effetto dei principi contabili internazionali. Così, ad esempio, se in base agli IAS una compravendita di beni deve essere rappresentata come una locazione o come un finanziamento perché, nonostante il passaggio della proprietà dei beni, non ne sono stati trasferiti sostanzialmente i rischi e i benefici (come potrebbe accadere nella vendita con opzione put o call fra le parti per la retrocessione dei beni a prezzo conveniente), tale rappresentazione assume rilevanza anche ai fini fiscali, in deroga al citato articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Di conseguenza devono intendersi derogati i criteri temporali di imputazione dei componenti reddituali in conformità alla diversa natura di bilancio assunta dall operazione. Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche nell ipotesi in cui la natura dell operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e ciò non di meno gli IAS prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di prestazioni di risultato il cui ricavo, secondo i principi tradizionali, va rilevato al compimento del servizio (momento che segna anche la maturazione contrattuale del diritto al corrispettivo), mentre secondo lo IAS18, se la prestazione è in corso di svolgimento a fine esercizio, esso va ripartito in base alla parte di servizio eseguita. Depone oltretutto in questo senso il fatto che la norma abbia posto autonomo riferimento, oltreché alle qualificazioni IAS anche ai criteri di imputazione temporale IAS. Ciò denota che si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni IAS (imputazione che, proprio perché conseguenti a tali qualificazioni, non avrebbero avuto bisogno di essere esplicitate dalla norma), ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo. Assumono rilevanza in base al nuovo principio di derivazione anche i ricavi misti, i ricavi, cioè, pattuiti a fronte della cessione di beni e della promessa di servizi o prestazioni futuri (come, ad esempio, servizi promozionali collegati alla raccolta di figurine, servizi di manutenzione, riconoscimenti di crediti o premi ai clienti, ecc.): in questi casi lo IAS18 consente di ridurre proporzionalmente l imputazione dei ricavi, rinviando la rilevazione della parte di essi collegabile alle prestazioni o servizi non ancora resi. Tale criterio assume rilevanza anche ai fini fiscali in virtù dell anzidetta deroga che l articolo 83 del TUIR pone alle disposizioni dell articolo 109, commi 1 e 2, dello stesso TUIR. Una ulteriore fattispecie in cui la qualificazione ai fini IAS produce effetti fiscali è quello dell acquisto e rivendita di azioni proprie. Dal punto di vista contabile, secondo gli IAS, l acquisto di azioni proprie è assimilabile, nella sostanza, ad una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. L operazione non ha alcun effetto sul conto economico ma solo sul patrimonio netto. 3

4 In base al principio di derivazione, tenendo conto, in particolare, della qualificazione dell operazione che come visto è assimilata alla estinzione ed emissione di azioni, ai fini fiscali l acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono cespiti aventi rilevanza fiscale, così come non rileva il differenziale tra il prezzo di rivendita ed il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato a diretto incremento o riduzione del patrimonio netto a titolo di sovrapprezzo). In questo senso, del resto, si esprime anche la relazione governativa all emendamento concernente gli IAS inserito nella finanziaria Ancora, se per la valutazione delle commesse di lunga durata gli IAS impongono di operare il combining di contratti separatamente stipulati ma aventi ad oggetto opere funzionalmente o economicamente connesse ovvero il segmenting di opere di natura autonoma ma dedotte nel medesimo contratto, le rappresentazioni IAS devono prevalere sul riferimento contenuto nell articolo 93 del TUIR all oggetto unitario (inteso in senso giuridico) del contratto. La classificazione e la qualificazione rilevante ai fini IAS assume rilevanza fiscale anche laddove si viene a determinare una diversa nozione del costo di iscrizione dei beni. In particolare, in presenza di acquisto con previsione di pagamento dilazionato oltre i normali termini di dilazione previsti dal mercato per quel bene, il valore iniziale di iscrizione dell attività non è costituito dal prezzo contrattualmente pattuito, bensì dal prezzo equivalente per pagamento in contanti, che costituirà la base ammortizzabile fiscalmente. Il differenziale sarà rilevato per competenza come interessi passivi, con conseguente rilevanza fiscale. Così pure, in presenza di spese di manutenzione ciclica rileva ai fini fiscali la patrimonializzazione di tali spese, così come previsto dagli IAS, in luogo del previgente regime di anticipata imputazione in sede di accantonamento. Analogo ragionamento può riguardare la collocazione dei fondi di ripristino e di bonifica che gli IAS impongono di contabilizzare in contropartita di un costo integrativo dell investimento che concorre, come tale, a formare il valore ammortizzabile del bene. Tale rappresentazione, infatti, si ritiene esprima una regola di qualificazione che deve rilevare anche ai fini fiscali. Nessuna rilevanza, invece, va attribuita ai plus/minusvalori nascenti dalla rivalutation model (IAS16), nonché dall adozione del fair value per i beni d investimento (IAS40) né alle perdite derivanti da impairment test: si tratta, infatti, di componenti valutative per le quale restano applicabili le regole dell IRES che disconoscono la rilevanza delle valutazioni di tali beni. Essendo estranee alla nozione di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, si è ritenuto che debbano restare, viceversa, valevoli per i soggetti IAS non solo le disposizioni che pongono dei limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, ma anche 4

5 quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze). In questo contesto, resta, ad esempio, applicabile il criterio forfetario previsto dall articolo 102 del tuir concernente lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati. Nella fattispecie, la regola fiscale prevale su quella di bilancio con conseguente doppio binario. Tornando, in particolare, alle norme che pongono limiti alle valutazioni, si è ritenuto opportuno precisare (articolo 2, comma 3, del regolamento) che la prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) nel sistema degli IAS non è l espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale come qualificazione anche ai fini fiscali. In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si occupa l art. 106 del TUIR). Va, peraltro, rilevato che l attualizzazione dei crediti in sede di loro prima iscrizione esprime una regola di portata generale del sistema IAS che vale sia per gli strumenti finanziari in genere, quale che sia la fonte da cui derivano (IAS39), sia per i crediti correlati alla produzione di ricavi (IAS18), sia infine per i debiti contratti a fronte dell acquisizione di beni (IAS16), sicché si tratta di una regola che reagisce anche nell identificazione e quantificazione dei fenomeni economici (ricavi e costi) sottostanti all iscrizione di tali poste finanziarie. Relativamente alle banche e alle imprese di assicurazioni, si è ritenuto, contrariamente a quanto stabilito per le imprese industriali, di consentire, per motivi di semplificazione gestionale, e in coerenza con il criterio direttivo dell articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008 che stabilisce di tenere conto delle specificità del settore bancario e finanziario, l applicazione dell articolo 106, comma 3, del TUIR, anche alle differenze di valore di prima iscrizione. In particolare, secondo le istruzioni per la redazione del bilancio emanate dalla Banca d Italia, nella valutazione dei crediti delle banche è compresa anche l attualizzazione dei crediti stessi, il cui successivo riversamento a conto economico è, di conseguenza, considerato ripresa di valore (e non imputazione di interessi attivi). 5

6 In ordine al secondo intervento effettuato dalla finanziaria 2008 in seno all articolo 83 del TUIR - eliminazione dell inciso che prevedeva che l utile di esercizio dovesse essere aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio - si è ritenuto che l eliminazione del riferimento ai componenti reddituali imputati a patrimonio non abbia una portata sostanziale: è frutto semplicemente di una semplificazione espositiva, dato che la nuova disposizione inserita nell articolo 83 del TUIR e sopra commentata la disposizione cioè che fa riferimento alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio è idonea sinteticamente a ricomprendere nel suo ambito applicativo anche l imputazione di vicende reddituali operate in base agli IAS direttamente nello stato patrimoniale. In tale ottica, l articolo 2, comma 2, secondo periodo, del regolamento - che dà attuazione al principio dell articolo 1, comma 60, lettera g), della finanziaria stabilisce che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell applicazione degli anzidetti principi contabili internazionali. Se così non fosse, si genererebbero effetti del tutto asistematici e non accettabili. I componenti negativi imputati a patrimonio continuano, infatti, ad avere rilevanza in virtù dell espresso riferimento ad essi operato dall articolo 109 del TUIR. I componenti positivi, invece, non avrebbero rilevanza. Vero è che molti di questi componenti positivi imputati a stato patrimoniale sono frutto di valutazione al fair value a cui le disposizioni del testo unico non assegnano rilevanza ai fini impositivi; ma ci sono anche vari componenti che derivano da fatti gestionali rilevanti fiscalmente. Questi componenti, peraltro, non possono neanche essere ricondotti a tassazione sulla base del principio fissato dall articolo 109, comma 3, del TUIR, secondo cui l ufficio può accertare componenti positivi non indicati nel conto economico: questo principio, infatti, ha ragion d essere per quei componenti che avrebbero dovuto figurare al conto economico e sono stati illecitamente omessi, non per quei componenti come quelli in esame che legittimamente non figurano al conto economico. Il comma 4 dell articolo 2 concerne il regime fiscale del TFR. Come noto il calcolo del TFR effettuato in base all applicazione degli IAS differisce tendenzialmente, anche in maniera rilevante, dal calcolo effettuato in base all articolo 2120 del cod. civ.. In generale la necessità di attualizzare il debito fa sì che il TFR IAS sia inferiore al TFR ex articolo In tal caso la minor quota accantonata (differenza fra quota massima ex articolo 2120 del cod. civ. e quota imputata in bilancio) risulterebbe fiscalmente deducibile solo nel periodo d imposta in cui il dipendente lascia l azienda, determinando la necessità di gestire in maniera analitica, per ciascun 6

7 dipendente, sia le quote del fondo TFR in base all articolo 2120 del cod. civ. sia le quote del fondo TFR IAS. Tuttavia, poiché il calcolo del TFR IAS viene effettuato per massa e non per singolo dipendente, bisognerebbe procedere a riparametrare il dato complessivo sui singoli dipendenti, attraverso un metodo complesso ed oneroso, con il risultato comunque di mettere a confronto un dato puntuale (quello ex articolo 2120 del cod. civ.) e un dato comunque stimato (IAS). Operativamente le imprese IAS procedono a rilevare la quota carente nell esercizio attraverso una rettifica dell accantonamento IAS complessivo rilevato a fine esercizio. Infatti, tale accantonamento viene calcolato, sulla base di determinate ipotesi attuariali, per masse, mentre al momento in cui i dipendenti lasciano l azienda l utilizzo del fondo viene effettuato per l importo derivante dall applicazione dell articolo 2120 del cod. civ.: la differenza fra quanto accantonato contabilmente al fondo per i dipendenti fuoriusciti (secondo i principi IAS) e quanto prelevato in fase di utilizzo (liquidazione delle singole posizioni sulla base dell articolo 2120 del cod. civ.) influirà, come revisione delle stime attuariali, sulla determinazione dell accantonamento dell anno nel corso del quale avviene l uscita del dipendente. Per tale ragione la soluzione scelta nel regolamento in esame asseconda la gestione per massa del TFR in base agli IAS perché considera il limite disposto dall articolo 105 del TUIR riferito all ammontare dello stock di TFR ex art determinato alla fine dell esercizio e non alle quote maturate in ciascun esercizio. Pertanto, la quota di accantonamento rilevante sarebbe costituita dall insieme delle poste contabili che, in base all impostazione IAS, hanno come contropartita il fondo TFR ( service cost, interest cost e utili e perdite attuariali che, a seconda delle scelte contabili operate, possono confluire o al patrimonio netto o al conto economico). Qualora in un esercizio l importo complessivo di tali poste contabili sia inferiore a quello delle quote di TFR maturate ex articolo 2120 del cod. civ., la differenza sarebbe recuperata in un esercizio successivo, ove in tale esercizio si verifichi la situazione inversa. Tale soluzione ha il vantaggio di evitare una onerosa, complessa ed analitica gestione delle differenze per singoli dipendenti tra il TFR ex articolo 2120 del cod. civ. e quello IAS, garantendo il rispetto dei limiti imposti dall articolo 105 TUIR per la deduzione del TFR perché, in ogni caso, l importo complessivo del fondo TFR dedotto non potrebbe superare quello determinato in base alle regole dell articolo 2120 del cod. civ.. Di fatto, la rideterminazione dell accantonamento dell anno in cui avviene l uscita del dipendente, determina un riavvicinamento tra il fondo TFR ex art e il fondo TFR IAS, fino ad arrivare, al momento dell uscita di tutti i dipendenti, al riallineamento completo tra il fondo IAS e quello ex art Il tutto, però, non in maniera analitica ma per massa. 7

8 Si è ritenuto non necessario attuare la lettera h) del comma 60 dell articolo 1 della finanziaria 2008 concernente i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo in quanto la disciplina vigente di deducibilità di tali spese, così come correttamente interpretata dall Agenzia delle entrate, assicura già anche per i soggetti IAS - la coerenza con i principi contabili adottati. Va, infatti, ricordato che, secondo la prassi amministrativa (risoluzione n. 95/E del 2006), la deducibilità delle spese per la ricerca è, comunque, subordinata sia per i soggetti IAS che per quelli non IAS - alla previa imputazione al conto economico delle medesime, nel rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato economico. Imputazione al conto economico che, secondo corretti principi contabili, può avvenire solo nel momento in cui il bene o processo frutto della ricerca è disponibile per l utilizzazione economica o, comunque, inizia a produrre benefici economici. Stante tale interpretazione, di fatto, le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio secondo corretti principi contabili, ancorché, secondo una lettura (che, tuttavia, non può essere accolta) non conforme alla citata prassi amministrativa, l articolo 108, comma 1, del TUIR, sembrerebbe consentire la deduzione delle spese in questione nell esercizio di sostenimento, anche anticipatamente rispetto alla imputazione al conto economico. L articolo 3, comma 1, dà attuazione al principio dell articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008 secondo cui il decreto deve prevedere i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi. Al riguardo, si è stabilito e questa è la scelta qualificante dell intervento attuato nel comma 1 - che il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al singolo contribuente e, in particolare, sia un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale precedente a quella introdotta con la legge finanziaria 2008; nel passaggio, cioè, ad una più stretta derivazione dal bilancio redatto con gli IAS. Si è ritenuto, quindi, che questo principio non intendesse imporre una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. Se così fosse, infatti, in tutti i rapporti contrattuali che vedono come parti contrapposte soggetti IAS e soggetti non IAS che adottano rilevazioni contabili diverse, si dovrebbe procedere a introdurre un doppio binario, o per l uno o per l altro di tali soggetti e, comunque, si dovrebbe imporre ai soggetti IAS un monitoraggio delle operazioni con soggetti non IAS difficilmente attuabile. Anzi, il problema verrebbe a porsi anche quando i rapporti contrattuali vengono ad instaurarsi tra soggetti entrambi IAS qualora tali principi consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (vedasi in particolare quanto previsto dallo IAS17 per il leasing finanziario). 8

9 Coerentemente con questa impostazione anche i principi previsti nelle lettere b) ed e) del comma 60 dell articolo 1 di tale legge sono stati attuati nel senso che ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determini il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile. E stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati. Queste ipotesi sono state indicate nei commi 3 e 4 dell articolo 3 del decreto e riguardano, in particolare, il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, l imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all estero e il trattamento fiscale del pronti contro termine su titoli. In definitiva, questo complesso di norme consente di dare piena rilevanza, ad eccezione delle fattispecie sopradette, ai criteri di recognition e di derecognition previsti dagli IAS; criteri giusta i quali per l impresa che adotta gli IAS la cancellazione dello strumento finanziario dal bilancio avviene nel momento in cui risulti completato il passaggio dei rischi e dei benefici connessi all attività ceduta. In particolare, ove tale passaggio non sia completato, l attività finanziaria permane rappresentata in bilancio in misura corrispondente al residuo coinvolgimento del soggetto cedente. Costituisce eccezione a tale regola come visto ad esempio, il regime fiscale del trasferimento di partecipazioni per il quale non rilevano i richiamati criteri di derecognition ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non IAS. Quanto all imputazione delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all estero, tale imputazione va riferita al soggetto titolare del rapporto giuridico anche se in applicazione degli IAS non rilevi il reddito su cui tali prelievi risultino applicati. Secondo quanto richiesto dal Consiglio di Stato nel parere del 19 gennaio 2009, è stato soppresso il comma 5 precedentemente compreso nel testo inviato al suddetto Consesso. L articolo 4 è dedicato alle operazioni di aggregazioni. In particolare, i commi 1 e 2 sono volti a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell ambito applicativo dell IFRS3 e, quindi, segnatamente a confermare la neutralità ai maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative. Il comma 1, peraltro, stabilisce la deducibilità dei costi di aggregazione (due diligence, consulenze, ecc.), ancorché tali costi, nell ambito del bilancio redatto con gli IAS, vadano capitalizzati nei valori di acquisizione dell azienda ricevuta. Tale soluzione appare opportuna sia per non creare discriminazioni con le analoghe operazioni realizzate dalle imprese che non adottano gli IAS e che imputano tali costi a conto economico con pieno riconoscimento fiscale e sia perché tale regola di capitalizzazione stabilita 9

10 dallo IFRS3 è stata da ultimo sostituita dallo IASB con un criterio, in corso di omologazione, esattamente opposto (con un criterio, cioè, di imputazione di tali costi a conto economico). Il comma 3 si occupa delle cessioni di azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo. Allo stato attuale, non sono del tutto chiari i criteri di contabilizzazione da adottare per queste operazioni. Alcune posizioni dottrinali propendono per l adozione di una contabilizzazione secondo il criterio della continuità dei valori che, pertanto, non consentirebbe all impresa beneficiaria dell acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Si è ritenuto opportuno, a prescindere dalla validità o meno delle suddette posizioni, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto. Il predetto comma 2 è stato modificato aderendo ad un suggerimento formulato dal Consiglio di Stato nel parere del 19 gennaio L articolo 5 concerne il passaggio ai principi contabili internazionali (c.d. FTA) e il cambiamento di IAS già adottati. L articolo 1, comma 59, della legge finanziaria 2008 ha stabilito che resta ferma l applicazione delle disposizioni dell articolo 13 del d.lgs. n. 38 del Ciò, evidentemente, al fine di equiparare il trattamento fiscale dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 a quello dei soggetti che hanno adottato tali principi in esercizi precedenti, in regime di assoluta neutralità. In coerenza con tale criterio direttivo, l articolo 5, comma 1, stabilisce che i criteri di neutralità stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2005 rilevano in sede di prima applicazione degli IAS anche se intervenuta in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre Tale scelta consente di realizzare l equiparazione dei soggetti che entreranno negli IAS a decorrere dall esercizio 2008 a quelli che li hanno già adottati. La disposizione prevede anche che il citato art. 13 va applicato assumendo le disposizioni dell art. 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre La questione era, in effetti, dubbia in quanto l art. 13 attribuisce rilevanza alle imputazioni a stato patrimoniale, con esclusione di quelle espressamente indicate nei commi da 2 a 6, e non risulta chiaro se le iscrizioni che non sono comprese nei citati commi debbano assumere rilevanza ai sensi dell art. 83 del tuir, nella versione modificata dalla finanziaria 2008 che sancisce criteri di derivazione più stretti, ovvero in base alle qualificazioni giuridiche proprie dei soggetti che non adottano gli IAS, quali sono le imprese prima del passaggio ai principi contabili internazionali. Il regolamento adotta questa seconda soluzione evitando di dare rilevanza - la qual cosa avrebbe potuto produrre effetti a danno delle imprese - in un unico esercizio a fenomeni che hanno avuto il loro sviluppo in più esercizi passati. 10

11 Preme, comunque, rilevare che tale criterio vale soltanto per le rilevazioni effettuate in sede di FTA e non per quelle effettuate in sede di chiusura dell esercizio di prima applicazione degli IAS che, a differenza di quelle rilevate in sede di FTA, attengono a vicende economiche prodottesi nel corso della gestione ordinaria dell esercizio in cui è avvenuta la FTA, anche se entrambe le variazioni contabili dovranno essere coordinate tra loro. L articolo 5 dispone, altresì, che la neutralità è garantita anche in caso di cambiamento dei principi contabili già adottati (o di omologa di principi del tutto nuovi). Tale scelta deriva dalla constatazione che anche in tale ipotesi si possono generare iscrizioni in bilancio di maggiori o minori valori per le quali appare opportuno assicurare la neutralità fiscale, analogamente a quanto previsto per la first time adoption. L articolo 6 precisa il disposto dell articolo 1, comma 61, secondo periodo, della finanziaria 2008 secondo cui per i periodi di imposta precedenti al 2008 sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall applicazione delle disposizioni introdotte dalla stessa finanziaria 2008 in materia di determinazione della base imponibile per i soggetti IAS. L articolo, quindi, è dedicato alla salvaguardia dei comportamenti delle imprese che, nei periodi precedenti alla decorrenza del nuovo regime, hanno dato anticipata rilevanza fiscale alle rappresentazioni di bilancio secondo gli IAS. Tale salvaguardia opera per i comportamenti tenuti negli esercizi 2005, 2006 e 2007 che hanno già formato oggetto di dichiarazione. E necessario, tuttavia, che siano stati adottati comportamenti coerenti nei tre esercizi, salvo il caso specifico di comportamenti che siano risultati divergenti, per effetto di declaratorie dell Agenzia delle entrate medio tempore intervenute e che hanno indotto, quindi, i contribuenti a modificare il precedente operato. In questo caso non può essere chiesta coerenza fra i comportamenti. 11

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