CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

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1 CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES ORDINANZA N ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres: RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti a capo di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres, compreso tra Capo Falcone e Rena Majore. la Legge 3 aprile 1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione". il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato. la Legge n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto", con specifico riguardo all'art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l'emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed all'art. 9, comma 2 (direttiva in data del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed i limiti di velocità per la navigazione in prossimità della costa). il Decreto Legislativo , n. 171, recante "Codice della nautica da diporto". il Decreto Legislativo , n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96". il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto". il D.M , recante "Disciplina dello sci nautico". la legge n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo". il D.P.R , n. 133, recante "Nuovo regolamento di attuazione della legge n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo". la Legge , n. 647, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei". - 1

2 VISTE VISTE il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205". le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali: - art. 46 del D.P.R , n. Statuto Speciale per la Sardegna"; 348, recante "Norme di attuazione dello - Legge n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali"; - art. 105 del D. Lgs , n. 112, modificato dall'art. 9 della legge n. 88, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali"; - D.P.C.M ; - circolare n. DEM2/1465/A2.50 del Trasporti e Navigazione, recante "Delega di connesse con la gestione del demanio marittimo"; - D. Lgs , n. 234, recante speciale della Regione Sardegna amministrative". dell'allora funzioni Ministero dei amministrative "Norme di attuazione dello Statuto per il conferimento di funzioni la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del , che disciplina le attività d'interesse turistico, albi regionali e disposizioni tariffarie. il D.P.R , n. 1639, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge , n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima". il D.P.C.M. 19 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la direttiva "Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto Guardia Costiera". il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 13 agosto 2002 recante "Istituzione dell'area Marina Protetta denominata Isola dell' Asinara". il regolamento di fruizione dell'area Marina Protetta dell'isola dell'asinara. il Decreto Ministeriale 5 marzo 2008, con il quale la circoscrizione territoriale dell'autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres è stata estesa al porto di Porto Torres. il Dispaccio n /A2.50 in data 23 aprile 1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio". le Circolari prot. n A2.50 in data 7 maggio 1994, n A2.50 in data 10 aprile 1995 e n a.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione". la Circolare n. 82/022468/1 del del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa alla disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione. la Circolare n. 82/33467/11 del del Capitanerie di Porto, relativa all'esercizio ludico-diportistiche. Comando Generale delle di attività subacquee - 2

3 CONSIDERATO RAWISATA VISTI la Circolare n. 82/046235/11 in data del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del il Dispaccio n in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento". il Dispaccio n in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche". il Dispaccio n. 285 in data 6 luglio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disciplina dell'attività di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti. il Dispaccio n in data 4 marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato trasmesso il prowedimento autorizzativo rilasciato in favore della F.I.S.A. (Federazione Italiana di Salvamento Acquatico), la quale è così legittimata, in aggiunta alla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) e alla S.N.S. (Società Nazionale di Salvamento) ad organizzare corsi di formazione per l'attività di salvamento acquatico, finalizzati al rilascio del relativo brevetto. la vigente determinazione della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze, avente ad oggetto la "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo {Ordinanza balneare)". la propria Ordinanza n. 11/11 in data recante "Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres". la propria Ordinanza n. 12/11 in data relativa alla disciplina della sicurezza balneare e rawisata la necessità di procedere ad opportune revisioni. il proprio vigente "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres". che il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres è costituito sia da spiagge estese che da coste a picco, per la cui disciplina è necessario dettare norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge. la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere. gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28,59,524 del relativo Regolamento di Esecuzione. il verbale di riunione con gli enti locali tenutasi in data , alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari, il Comune di Sorso, il Comune di Porto Torres, il Comune di Trinità d'agultu e il Comune di Badesi. il verbale di riunione con le associazioni di volontariato tenutasi in data , alla quale hanno partecipato la Provincia di Sassari, la SIB Confcommercio, la Federazione Italiana Nuoto, il Corpo Volontari Soccorso in Mare, la Croce Azzurra Badesi e la VO.S.M.A.. il parere in data del Servizio Sanitario Nazionale 118 di Sassari inerente alla dotazione di bombole di ossigeno medicale. - 3

4 Art. 1 Disposizioni generali ORDINA 1. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres durante la stagione balneare, nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio prowedimento regolamentare (Ordinanza balneare). 2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari e negli orari stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono. 3. Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare owero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento può restare aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue tra cui, almeno, l'italiano e l'inglese) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". 4. Nelle spi~gge libere, i Comuni o l'autorità Portuale del Nord Sardegna, per quanto di rispettiva competenza, qualora non prowedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione all'autorità Marittima e prowedere, contemporaneamente, ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue tra cui, almeno, l'italiano e l'inglese) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". 5. Sulle spiagge libere l'jgiene e la pulizia dovranno essere assicurate, per quanto di rispettiva competenza, dalle Amministrazioni Comunali o dall'autorità Portuale del Nord Sardegna, in conformità alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna in materia di raccolta, trasporto e smalti mento dei rifiuti solidi urbani. 6. È fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari e alle Amministrazioni Comunali o all'autorità Portuale del Nord Sardegna, per le spiagge libere ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue, anche sotto forma di icone facilmente comprensibili. 7. È fatto carico alle Amministrazioni Comunali o all'autorità Portale del Nord Sardegna, di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l'esistenza in situ dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, prowedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque motivo, danneggiati, divelti, rimossi o resi illeggibili. 8. L'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere è vietato durante tutto l'arco dell'anno e in qualsiasi orario. È fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso, al trasporto di disabili e alla pulizia delle spiagge. 9. I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare nell'orario antecedente all'apertura degli stabilimenti balneari o successivo alla chiusura, nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna. 10. Durante la stagione balneare, sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e sulla zona di mare per una distanza di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco, è vietato il decollo, il sorvolo, l'atterraggio o l'ammaraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi similari, salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia. -4

5 Art. 2 - Zone di mare riservate alla balneazione 1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:30 fino al tramonto, i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n. 11/11 in data , cui si fa espresso rinvio. 2. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, comunque nel numero minimo di due, oppure mediante il posiziona mento di cavi tarozzati, muniti di galleggianti di colore rosso. 3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali o dell'autorità Portuale del Nord Sardegna, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti, ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Ove la conformazione della costa richieda un diverso posiziona mento dei gavitelli o dei cavi tarozzati, al fine di una maggiore tutela per la balneazione presso cale, piccole insenature, baie e affini, le Amministrazioni Comunali o l'autorità Portuale del Nord Sardegna dovranno richiedere apposita autorizzazione a questa Autorità Marittima. 4. Qualora le amministrazioni Comunali o l'autorità Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 3, deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue tra cui, almeno, l'italiano e l'inglese) con la seguente dicitura: "ATIENZIONE - LIMITE DELLE ACQUE INTERDETIE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO". 5. Le Amministrazioni Comunali o l'autorità Portuale del Nord Sardegna, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare, con tabelle fissate su pali e portanti l'indicazione "LIMITE DELLE ACQUE SICURE" (mt. 1,60 di profondità) o con boe portanti la medesima dicitura, l'esistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e, in genere, il limite della zona di mare ove possano, senza pericolo, spingersi coloro che non sanno nuotare. Tale limite deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt. 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. 8. Qualora le amministrazioni Comunali o l'autorità Portuale del Nord Sardegna non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente comma 5, deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue tra cui, almeno, l'italiano e l'inglese) con la seguente dicitura: "ATIENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,80) NON SEGNALATO". 7. I concessionari devono altresì informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori, apposti in luoghi ben visibili, all'interno della struttura balneare. Art. 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto l'anno e in qualsiasi orario del giorno. 2. La balneazione è vietata: a) all'interno di porti e approdi, nonché entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee più esterne; b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima, opportunamente segnalati; c) all'interno dei corridoi di lancio e atterraggio, autorizzati e opportunamente segnalati; d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili, in navigazione o alla fonda; -5

6 e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca, itticoltura e mitilicoltura; opere di presa e restituzione di acqua di mare; scarichi civili o industriali; etc.), opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresì provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in più lingue) il divieto di avvicinamento; f) in prossimità di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati; g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili, fino a 50 metri dalla costa; h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità, ai sensi del D.P.R. 470/82 e successive modifiche e integrazioni; i) in zone di mare di regolare transito per l'ingresso nei porti ed approdi; j) in zone di mare di volta in volta interessate, per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, da apposite Ordinanze dell'autorità Marittima, a carattere temporaneo o permanente, debitamente rese note nelle forme di legge. Art. 4 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge 1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato: a) l'introduzione e l'uso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili; b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione. Art. 5 - Assistente bagnanti 1. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359 comma 2 del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. 2. Ogni assistente bagnanti é comunque tenuto: a) Durante il proprio turno, a prestare il proprio servizio continuativamente, senza essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore; b) a stazionare, salvo casi di necessità, nell'apposita postazione, oppure in mare sull'apposita unità di servizio; c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto, fornendo in ogni occasione la massima collaborazione all'autorità Marittima, alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti; d) a segnalare con immediatezza all'autorità Marittima, nonché alle competenti autorità che possano utilmente intervenire, qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumità; e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti, malori, congestioni, lesioni, etc.) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite; f) a chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico; g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza; h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo. 3. Ogni assistente bagnanti deve: a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validità, rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle -6

7 Capitanerie di Porto; b) indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO"; c) essere dotato di apposito fischietto; d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e una maschera da sub con snorkel. Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o più, dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi. Le dotazioni di cui alla lettera d) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio, purché siano facilmente accessibili ed impiegabili. Art. 6 - Servizio assistenza e soccorso in mare presso stabilimenti balneari 1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni elo impedimento allo svolgimento del medesimo servizio. 2. Qualora all'interno della struttura balneare (o di più strutture) siano organizzate manifestazioni, eventi, o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di apertura che comportino, implichino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione, il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dall'ordinanza di sicurezza balneare, salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autorità Marittima. 3. Durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari, i concessionari singoli o associati devono: a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; b) assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e, comunque, non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri; c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza; d) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato. 4. Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima: a) un assistente bagnanti; b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa. 5. Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura balneare fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio. 6. Qualora il servizio di salvamento risulti momentaneamente non assicurato, il concessionario è comunque obbligato, oltre all'immediata comunicazione all'autorità Marittima, ad adottare le misure più urgenti e adeguate (come l'innalza mento della bandiera rossa e l'avviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza. 7. Ogni assistente bagnanti é tenuto a rispettare le norme di cui all'art. 5 della presente Ordinanza. 8. Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, ovvero, se ciò non fosse -7

8 possibile, posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri. 9. Ogni postazione di salvataggio deve, altresì, essere dotata di: a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto d'acqua con le modalità di cui al successivo comma 16), di colore rosso, recante in maniera ben visibile la scritta "SALVATAGGIO", dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dall'addestramento degli addetti; b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo, della lunghezza di almeno 200 metri, agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità; c) un binocolo e un megafono; d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri). Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o più, dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi. 10.Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. 11.Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione, ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e l'incolumità dei bagnanti, presso ogni struttura balneare dovrà essere issata a cura del concessionario, su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come: "AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO". Gli avvisi di pericolo, corrispondenti al significato della bandiera esposta, devono essere chiaramente ripetuti più volte, nell'arco della giornata, anche per altoparlante (in più lingue tra cui, almeno, l'italiano e l'inglese). 12. Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale, opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile, adibito a centro di primo soccorso, in cui mantenere a disposizione per l'immediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autorità sanitarie) almeno le seguenti dotazioni: a) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri, purché facilmente trasportabile); b) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio; c) una cannula di respirazione bocca a bocca; d) un pallone "AMBU" o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autorità sanitarie; e) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, conforme alla normativa vigente. 13. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio, opportunamente segnalate, facilmente raggiungibili e pronte per l'immediato utilizzo, conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 14. Ogni struttura balneare deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, - 8

9 Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica. 15. Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore, devono segnalare immediatamente all'autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al: NUMERO BLU 1530 (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale), oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres, mediante chiamata telefonica al numero: ovvero via radio sul CANALE 16 VHF ed inoltrare, appena possibile, l'apposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI. come da Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. 16. E' data facoltà di impiegare, anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni: a) dovrà essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati: i. i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare; ii. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua (modello acquascooter, anno di immatricolazione, ecc.) iii. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate; iv. dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante; b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati; c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza). Qualora non sia presente un corridoio di lancio, in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, di cui al precedente art. 2, l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona di operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti; d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore, in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a), para i), e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui al precedente Art. 5 comma 3, lettera a); - 9

10 e) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra; f) la moto d'acqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciò incaricato, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autorità Marittima come previsto dalla precedente lett. a), sub i); g) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare a bordo: muta lunga o corta, fischietto, casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto salvagente omologato; h) la moto d'acqua dovrà essere provvista di: coltello, cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni, radio palmare VHF con custodia stagna. La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso l'incolumità di altre persone presenti concessionari devono comunicare all'autorità Marittima, prima dell'apertura al pubblico, le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui all'allegato 2 alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante. Art. 7 - Servizio di assistenza e soccorso in mare nelle zone di mare antistanti le spiagge libere espletato da Enti o Associazioni di Volontariato 1. Qualora le Province di Sassari e Olbia-Tempio, i Comuni competenti o l'autorità Portuale del Nord Sardegna, ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato - settore ambiente, sezione protezione civile) previa intesa con il Comune o con la Provincia, intendano organizzare un servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con l'obiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione, gli stessi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Prima dell'attivazione del servizio, i Responsabili dello stesso, individuati ai sensi del successivo comma 3, devono comunicare all'autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO di cui all'allegato 3 della presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante. 3. Con la SCHEDA CENSIMENTO di cui sopra, gli Enti o Associazioni di cui al comma 1 devono comunicare a questa Autorità Marittima il nominativo nonché i recapiti del Rappresentante Legale e del Responsabile del servizio di vigilanza elo assistenza ai bagnanti (d'ora in poi Responsabile del servizio). 4. Il periodo e l'orario di servizio sono quelli disciplinati dai programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle Province. Il servizio deve comunque essere garantito tutti i giorni della settimana nel periodo di attivazione, almeno dalle ore 09:00 alle ore 18: Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, ovvero, se ciò non è possibile, posizionata su idonea torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri. 6. Ogni postazione di salvataggio deve, altresì, essere dotata di: a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza (o in alternativa una moto d'acqua con le modalità di cui al successivo comma 11), di colore rosso, recante in maniera ben visibile la scritta "SALVATAGGIO", dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e di un idoneo -10

11 ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dall'addestramento degli addetti; b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo, della lunghezza di almeno 200 metri, agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità; c) un binocolo e un megafono; d) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri). Qualora gli assistenti bagnanti in servizio siano due o più, dovranno essere presenti le suddette dotazioni per ognuno di essi. 7. Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione, ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e l'incolumità dei bagnanti, presso ogni postazione di salvataggio dovrà essere issata a cura dell'assistente bagnante, su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come: "AWISO DI BAGNO A RISCHIO PER AWERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO". 8. Ogni postazione di salvataggio deve essere dotata delle seguenti dotazioni sanitarie: a) due bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro; b) una cannula di respirazione bocca a bocca; c) un pallone "AMBU" o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autorità sanitarie; e) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, conforme alla normativa vigente. 9. Ogni assistente bagnanti é tenuto a rispettare le norme di cui ali'art. 5 della presente Ordinanza. 10. Gli assistenti bagnanti, direttamente o tramite il Responsabile del servizio, devono segnalare immediatamente all'autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al: NUMERO BLU 1530 (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale), oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres, mediante chiamata telefonica al numero: ovvero via radio sul CANALE 16 VHF ed inoltrare, appena possibile, l'apposita SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI come da Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. 11. È data facoltà al Responsabile del servizio così come individuato al comma 3 del presente articolo, di impiegare, anche in alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni: a) dovrà essere preventiva mente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati: i. i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore - abilitazione di assistente bagnante) del personale da impiegare; - 11

12 ii. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua(modello acquascooter, anno di immatricolazione, ecc.); iii. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate; iv. dichiarazione da parte del Responsabile del servizio di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante; b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati; c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza). Qualora non sia presente un corridoio di lancio, in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente art. 2) l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona di operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti; d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore, in possesso dei titoli riportati alla lettera a), para i), e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione di cui all'art. 5 comma 3, lettera a); e) la moto d'acqua dovrà essere prowista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra; f) la moto d'acqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciò incaricato, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autorità Marittima come previsto dalla precedente lett. a), sub i); g) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare a bordo: muta lunga o corta, fischietto, casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto salvagente omologato; h) la moto d'acqua dovrà essere prowista di: coltello, cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni, radio palmare VHF con custodia stagna. 12. A titolo sperimentale, è data facoltà al Responsabile del servizio così come individuato al comma 3 del presente articolo, di impiegare, come dotazione aggiuntiva e non alternativa al natante da diporto destinato al salvataggio, una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di awicinamento, carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni: a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della Surf Rescue Board, nella quale sia specificato: i. indicazione delle condizioni geomorfologiche e meteo marine predominanti del sito asservito dal servizio di vigilanza e/o assistenza; ii. ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale utilizzare in via alternativa la Surf Rescue Board; b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato. - 12

13 13. AI termine del periodo del servizio di salvamento, dovrà essere inviata a questa Autorità Marittima una concisa relazione indicante gli interventi effettuati e i risultati ottenuti con la Surf Rescue Board. 14. La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso l'incolumità di altre persone presenti. Art. 8 - Disciplina della pesca 1. Nella zona di mare riservata alla balneazione, dalle 08:30 fino al tramonto è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca. 2. Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti, è consentita la pesca con canna anche dalle 08:30 fino al tramonto. 3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 129, 130, 131 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni. 4. In particolare, l'esercizio della pesca subacquea e' vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti; b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi; c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dei porti; e) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo. S. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione. 6. È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica. 7. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo. Art. 9 - Corridoi di lancio Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti 1. I concessionari, previa autorizzazione della R.A.S., devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua. 2. I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche: a) larghezza metri 20; tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione; b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti); c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri; -13

14 d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. Norme di comportamento: 3. I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. 4. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa segnaletica, possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese, Francese e Tedesco, indicante il divieto di balneazione. 6. Le unità a vela, comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza. 6. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti. 7. È fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, salvo per il tempo strettamente necessario a consentire!'imbarco o lo sbart::o in sicurezza di persone dirette a (o provenienti da) terra. Corridoio di lancio per kitesurf 8. L'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni. 9. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna. 10.ln mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf, l'esercizio di detta attività è consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione, comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza, qualora praticabile, a rimorchio di unità a motore attraverso i corridoi di lancio a ciò dedicati corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche: a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia, ad allargarsi fino a raggiungere un'ampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri; b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia, con due linee di gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri; c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante; d) l'imboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione; e) al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, i gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione, avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione e del numero della stessa, nonché la seguente dicitura: CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITA' E' INTERDETTA. f) la suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio. 12. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio, nonché del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: - 14

15 "ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF". 13. La cartellonistica dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in Italiano, Inglese e Tedesco. 14. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito. 15. All'interno del corridoio è vietata la balneazione. Art. 10 Norma di Rinvio 1. Si fa espresso rinvio al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres", per la disciplina delle seguenti attività: - attività subacquee a scopo turistico-ricreativo; - pesca subacquea; - rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari; - sci nautico e paracadutismo ascensionale; - locazione e noleggio delle unità da diporto e mezzi similari; - uso delle tavole a vela (windsurf), delle tavole con aquilone {kite-surf}, di moto d'acqua, acquascooter, body board e natanti similari. 2. La disciplina dell'area Marina Protetta denominata "Isola dell'asinara" è contenuta nel Decreto Ministeriale citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dell'ente Gestore, con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione, balneazione ed altre attività all'interno delle zone "A", "B" e "C", a cui si rinvia integralmente. Art. 11 Disposizioni finali 1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria all'indirizzo nella sezione "Ordinanze", entra in vigore alle ore 00:01 del 06/05/2013 e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, nonché dai Responsabili di Enti e Associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 7 comma 1, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. 2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo owero reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e ai sensi del Decreto Legislativo del , n È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 12/11 emanata da questa Autorità Marittima in data Porto Torres, 22/04/2013 J MANDA~..t, j arco~~~ ~ -15

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