AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

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1 AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA S T A T U T O TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL AZIENDA Art. 1 (denominazione e natura giuridica) 1. L Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (A.T.E.R.), istituita e disciplinata dalla Legge Regionale n. 10 del , è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. 2. L Azienda ha la propria sede in Vicenza, via Battaglione Framarin, n Il Consiglio di Amministrazione può stabilire anche eventuali uffici periferici operativi. Art. 2 (oggetto) 1. L Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell ambito dei poteri di indirizzo e di controllo della Regione. 2. L Azienda per l attuazione dei propri fini potrà: a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché di edilizia residenziale, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici; b) acquistare, nell ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e h), con facoltà di venderli, quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni dell Azienda; c) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici, di privati o propri; d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica; e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato od acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale; f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d), e h). Gli schemi tipo di convenzione, accordi, contratti per la regolazione dei servizi e dei conseguenti rapporti economico-finanziari fra Azienda e terzi interessati sono approvati dal Consiglio di Amministrazione; g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell Azienda stessa h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati; 1

2 i) intervenire, mediante l utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi; l) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica; m) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali. Art. 3 (ambito territoriale) 1. L Azienda esercita le attività che costituiscono il suo oggetto nel territorio della Provincia di Vicenza. 2. L Azienda può svolgere le attività di cui al precedente articolo 2, anche per altri enti locali, enti pubblici, consorzi, privati ecc. della Provincia di Vicenza, previa intesa coi medesimi e sulla base di preventivi formulati dall Azienda. TITOLO II ORGANI DELL AZIENDA Art. 4 (organi dell Azienda) 1. Sono organi dell Azienda: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Direttore; d) il Collegio dei revisori dei conti. CAPO I (Il Consiglio di Amministrazione) Art. 5 (composizione, nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, decadenza) 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale; b) un componente nominato dall Amministrazione Provinciale; c) un componente nominato dal Comune capoluogo; d) un componente designato dall ANCI regionale. 2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto. 3. Salva l applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità e incompatibilità, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati: a) coloro che abbiano liti o vertenze con l Azienda; b) i parenti ed affini fino al 3 grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età; 2

3 c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l Azienda; d) i Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale; e) in caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o morte di singoli componenti da parte di chi ha nominato o designato gli uscenti. Coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Art. 6 (obblighi dei Consiglieri) 1. I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o di parenti ed affini fino al 4 grado o di Società nelle quali siano Amministratori o soci illimitatamente responsabili. Art. 7 (competenze del Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo gestionale ed amministrativo. 2. Al Consiglio di Amministrazione compete l adozione di atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore, siano previste dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti assunti in attuazione dello stesso, dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali. 3. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; b) approvare gli indirizzi generali per l organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la gestione del personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità, con obiettivi annuali; c) deliberare il bilancio di previsione annuale redatto ai sensi dell art. 32, approvando gli interventi da realizzare; d) deliberare il bilancio consuntivo strutturato secondo le prescrizioni contenute nell art. 33; e) deliberare sull assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura o altre operazioni finanziarie e sull accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni; f) deliberare l acquisizione di beni immobili; g) approvare i regolamenti per la disciplina dell ordinamento e del funzionamento dell Azienda ivi compreso il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento in attuazione dello statuto; h) determinare le linee di indirizzo generale dell Azienda in rapporto alla prevedibile consistenza delle fonti d entrata; i) determinare gli obiettivi funzionali da conseguire nel corso di ciascun anno all interno del quadro di riferimento di cui al punto g); j) approvare i piani di intervento annuali nei settori organici di competenza dell Azienda, individuando i singoli interventi e le relative modalità di finanziamento; k) approvare i programmi di intervento, i progetti, i capitolati e le varianti che superano lo stanziamento originario, gli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l esecuzione d ufficio dei lavori, l accoglimento delle riserve, la relazione finale di spesa di cui ai programmi 3

4 di intervento (quadri economici a consuntivo), deliberare le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità alle norme di legge o di regolamento, approvare i collaudi, le perizie suppletive e la composizione delle commissioni giudicatrici di appalti - concorso, ove ammessi dalla legge; l) affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente alle attività di competenza del Consiglio di Amministrazione e nei casi previsti dal Regolamento di Contabilità; m) deliberare la composizione delle commissioni per la selezione del personale, l assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, salvo quanto di competenza del Direttore; l applicazione dei contratti collettivi; la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico; la dotazione organica del personale ed i relativi stipendi ed approvare, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali; n) deliberare la nomina del Direttore, la conferma in carica, fatto salvo quanto dispone il successivo art.19, l eventuale sospensione dal servizio e l eventuale licenziamento; o) approvare i risultati delle selezioni pubbliche e private per l assunzione del personale, disporre le promozioni e i passaggi di categoria proposti dal Direttore, autorizzare l assunzione per chiamata nei casi ammessi dal contratto di lavoro e secondo le modalità stabilite dallo stesso, disporre, su proposta del Direttore, l attribuzione della qualifica di quadro; p) approvare la struttura organizzativa aziendale; q) deliberare l affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell Azienda; r) approvare i prezzi di vendita degli alloggi ed ogni altra operazione patrimoniale ove non siano stati fissati per legge; s) deliberare le convenzioni con enti locali, società o privati, deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni ed autorizzare il Direttore a stare in giudizio, salvo che si tratti di giudizi relativi alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell Azienda; t) nominare il Vicepresidente scegliendolo tra i propri componenti; u) nominare, su proposta del Presidente il Vicedirettore; v) assumere deliberazioni relativamente alla programmazione dell attività di ricerca e di documentazione; z) deliberare la partecipazione a società per azioni per la gestione e realizzazione di interventi edilizi. 4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali incarichi ad uno o più Consiglieri, al Direttore o a dirigenti dell Azienda. 5. La responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell Azienda e di terzi è stabilita dalla legge. Art. 8 (convocazione e ordine del giorno) 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, il giorno e l ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. 2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese ed in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti. 3. L avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell ordine del giorno sempre che ricorrano motivi di urgenza ed indifferibilità e sempre che vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e che tutti manifestino il loro consenso alla discussione degli argomenti aggiunti. 4

5 4. L avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri. 5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione previo avviso da inviare entro le 24 ore precedenti alla seduta. 6. L avviso di convocazione può essere spedito anche via telefax o ; 7. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell Azienda o in altro luogo indicato nell avviso di convocazione. 8. Con regolamento il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il proprio funzionamento. Art. 9 (disciplina delle sedute) 1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell Azienda e in assenza dal Vicepresidente; nel caso di assenza anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta viene assunta dal consigliere anziano di cui al successivo art Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano di diritto il Direttore ed i Revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso, soltanto per chiarimenti o comunicazioni, sugli oggetti posti all ordine del giorno. La presenza deve essere comunque limitata ad integrazione e maggior chiarimento dell attività istruttoria ed a motivi e questioni di particolare rilievo. 3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente. 4. E segretario della seduta il Direttore, in caso di sua assenza o impedimento verrà sostituito da chi ne fa le veci. Art. 10 (votazioni e validità delle deliberazioni) 1. Le votazioni sono sempre palesi, salvo i casi di legge. 2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente. 3. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità prevista dall art del C.C. Il divieto comporta anche l obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta. 4. Il comma 3 si applica anche al Direttore ed al Segretario della seduta che viene sostituito nella sua funzione di verbalizzazione da un Consigliere scelto dal Presidente. 5. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate, con i voti resi e con i nomi dei Consiglieri che hanno espresso voto favorevole, di quelli contrari e di quelli astenuti. 6. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo. 7. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente o di Segretari. 5

6 Art. 11 (indennità di carica e di missione, rimborsi spese) 1. Le indennità di carica del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dalla Legge regionale 9 marzo 1995 n. 10 e dalle sue eventuali integrazioni e/o modifiche. 2. Al Presidente è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al 50% di quella del Consigliere Regionale di cui all art. 3 della L.R. 30/01/1997 n Le indennità di missione ed i rimborsi spese del Presidente e del Vicepresidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dagli artt. 4 e 6 della L.R. 30/01/1997 n 5, e con le modalità stabilite dall art. 31 del Regolamento di Contabilità. 4. Le indennità ed i rimborsi spese di cui al comma precedente sono a carico dell Azienda. CAPO II (Il Presidente) Art. 12 (nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, decadenza) 1. La nomina, la durata in carica, la revoca, le dimissioni, la decadenza del Presidente sono disciplinate dalla legge regionale 9 marzo 1995 n. 10. Art. 13 (competenze) 1. Il Presidente è l organo che rappresenta legalmente l Azienda; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell Azienda e vigila sull esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 2. Spetta in particolare al Presidente: a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all ordine del giorno del Consiglio stesso; b) intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio relativamente alle attività di competenza del Consiglio; c) seguire e sovrintendere all andamento dell amministrazione con riferimento agli obiettivi del Consiglio; d) adottare, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva, pena la decadenza; detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi; e) adottare tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari; f) firmare la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione dell Azienda; g) prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti dei lavori e forniture la lui disposti nell ambito della sua competenza, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell apposito regolamento; h) esercitare tutte le altre attribuzioni a lui assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione; in particolare provvedere ad atti di impulso scritti ed orali, rivolti alla struttura per la promozione di istruttorie, ricerche ed approfondimenti su oggetti da sottoporre eventualmente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 6

7 i) avocare gli atti di competenza del Direttore solo per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente espressi nel provvedimento di avocazione; l) proporre al Consiglio, sentito il parere del Direttore, la nomina del Vicedirettore; m) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni adottate nei termini previsti dall art. 17 della legge regionale 9 marzo 1995 n. 10. Art. 14 (Il Vicepresidente) 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; mancando anche il Vicepresidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano di età. CAPO III (Il Direttore) Art. 15 (nomina) 1. La direzione dell Azienda è affidata al Direttore con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata di cui all art. 11 comma 2 della legge regionale 9 marzo 1995 n. 10. L incaricato decorre dalla data di nomina ed ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. 2. La nomina avviene da parte del Presidente dell Azienda su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre dei componenti costituenti il Consiglio. 3. Il Direttore è scelto tra dirigenti pubblici e privati che abbiano i seguenti requisiti: a) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessanta anni; b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. 4. L incarico del Direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione; per la revoca è necessario il voto favorevole di tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le statuizioni in merito del relativo contratto nazionale di lavoro. Art. 16 (competenze) 1. Il Direttore cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell Azienda, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall Azienda, sia in termini di servizio che economici. Egli ha la responsabilità della gestione dell Azienda e provvede in piena autonomia all organizzazione del personale e dei servizi, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali. 2. Ai fini del comma precedente, il Direttore adotta gli atti di amministrazione e di gestione, che impegnano l Azienda anche verso l esterno, rappresentandolo nei confronti di terzi. 3. In particolare al Direttore spetta: 7

8 a) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo comunque parere obbligatorio di legittimità sui provvedimenti sottoposti all approvazione del Consiglio di Amministrazione; b) presentare al Presidente proposte per l adozione di deliberazioni oltre che per la elaborazione dei programmi, per la formulazione di direttive e per la determinazione dell ordine del giorno delle sedute del Consiglio stesso; c) curare l attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal Consiglio, informando il Presidente sul proprio operato e, a tal fine, adottare iniziative la cui gestione è attribuita alla dirigenza, indicando all uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma, nell ambito degli stanziamenti di bilancio; d) sottoporre al Presidente per la presentazione in Consiglio di Amministrazione, lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal competente ufficio; e) esercitare i poteri di spesa per il funzionamento della struttura organizzativa, con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione ed assumere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle determinazioni ed ai programmi del Consiglio di Amministrazione; f) determinare, avendone la responsabilità, i criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell efficienza e della funzionalità e dell economicità e rispondenza dell azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell Azienda; g) disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplina e mobilità degli uffici, relativamente a tutto il personale e nei limiti dei contratti collettivi di lavoro; h) controllare e verificare l attività dei dirigenti, eventualmente anche con l esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) proporre al Presidente, d iniziativa propria o su segnalazione e richiesta di altro dirigente, l adozione delle misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei dipendenti; l) con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l adozione delle deliberazioni consiliari e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti; m) presiedere le commissioni di gara per l aggiudicazione dei pubblici appalti, stipulare i contratti ed attribuire gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell Azienda; n) firmare congiuntamente al Responsabile della Ragioneria gli ordinativi di pagamento ed incasso; o) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega ad altri dirigenti; p) esprimere parere circa la designazione del Vicedirettore; q) compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell attività dell Ente; r) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente statuto, da regolamenti; s) in quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, promuovere e resistere alle liti, con potere di conciliare e transigere; in caso di necessità può farsi sostituire dal Vicedirettore dell Azienda previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge; t) esercitare le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione essendo responsabile: del verbale della seduta, di conseguire gli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte. 8

9 Art. 17 (trattamento economico e normativo) 1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confservizi per i dirigenti dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalla legge. 2. Il contratto individuale di impiego del Direttore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 18 (sostituzione) 1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, di durata non superiore a sessanta giorni, le funzioni sono svolte dal Vicedirettore o da un dirigente individuato dal Consiglio di Amministrazione. 2. In caso di assenza o di impedimento di prevedibile durata superiore di sessanta giorni, o in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Consiglio di Amministrazione affida l incarico temporaneo, di direttore, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, al Vicedirettore od in mancanza ad altro dirigente; in tal caso deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico integrativo previsto dal contratto collettivo di lavoro. Art. 19 (incompatibilità) 1. Il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione. Egli può accettare incarichi professionali estranei all Azienda, secondo quanto disposto dal relativo regolamento, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell Azienda stessa. 2. Al Direttore è, comunque, consentita, senza alcuna particolare formalità, l iscrizione all albo professionale, se ammessa dalla legge sull ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché al ruolo regionale dei collaudatori. Art. 20 (conferma, licenziamento) 1. Il Direttore è nominato per la durata di cinque anni ed il suo mandato ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Esso può essere confermato di quinquennio in quinquennio, con atto formale del Consiglio di Amministrazione. 2. La deliberazione di mancata conferma da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere congruamente motivata e comunicata al Direttore con il preavviso previsto dal contratto nazionale dei dirigenti delle aziende pubbliche degli enti locali. 3. La rimozione dall incarico di Direttore nel corso del quinquennio può aver luogo solo per giusta causa riguardante l Azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio stesso. 9

10 CAPO IV (Il Collegio dei Revisori dei conti) Art. 21 (Composizione, nomina, durata in carica) 1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale, esperti in materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei revisori. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, con il medesimo provvedimento di nomina del collegio. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due Revisori supplenti. 3. Al Collegio dei Revisori si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile. 4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. 5. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori compete il compenso annuo nonché il rimborso spese di viaggio ed il trattamento di missione, stabiliti dalla Legge regionale 9 marzo 1995 n. 10, dalla Legge regionale 3 febbraio 1998 n. 3 e dalle sue eventuali integrazioni e/o modifiche, con le modalità dell art. 31 del Regolamento di contabilità. Art. 22 (poteri e compiti) 1. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi da attestarsi con apposito verbale trimestrale, nonché assolvere gli ulteriori adempimenti previsti dall art del C.C. Ai Revisori viene assicurato l accesso ai documenti dell Azienda contenenti atti che siano di interesse per l espletamento delle loro funzioni. 2. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. 3. Con riferimento al disposto dell art del C.C., i revisori devono partecipare alle Sedute del Consiglio di Amministrazione. 4. Ogni anno il Collegio dei revisori accompagna il conto consuntivo con una relazione; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili. 5. Il Collegio ha altresì l obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto. 6. Con il regolamento di contabilità, il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti. Art. 23 (Comitato Tecnico) 1. Il Comitato Tecnico è costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Azienda e resta in carica per la durata dello stesso. 10

11 2. Il Comitato è composto da: a) il Direttore dell Azienda con funzioni di Presidente; b) il Capo dell Ufficio tecnico dell Azienda; c) un rappresentante dell Amministrazione Provinciale (art. 87 L.R. 13/04/2001 n 11); c) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell edilizia residenziale nominati dalla Giunta Regionale. 1. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell Azienda. 2. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale od il delegato dell operatore pubblico o privato interessato all argomento in discussione. 3. Il Comitato Tecnico esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o degli enti interessati ed è convocato dal Direttore dell Azienda. 4. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell art. 63 della legge n. 865 e successive modifiche od integrazioni. 5. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su: a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni; b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnicodimensionali ed economici, nonché sull applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale; c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili; d) atti gestionali per la realizzazione delle opere. 6. Ai componenti il Comitato Tecnico, di cui alla lettera d) del comma 2, spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello dei componenti del Comitato regionale di controllo. TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO Art. 24 (patrimonio) 1. Il patrimonio dell Azienda è costituito: a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Vicenza oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto; b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all Azienda, previa all accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione; c) dal patrimonio degli altri enti o Istituti di Case Popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell Azienda; d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale; f) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall Azienda nell esercizio delle proprie attività; 2. L Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata. 11

12 3. L Azienda può formare o far parte di società per azioni, a sensi dell art. 9/c della legge 9 marzo 1995 n. 10, può inoltre avere quote di partecipazione in società od enti aventi attività collaterali o complementari oltre a quelle indicate nel precedente art. 2. Art. 25 (fonti di finanziamento) 1. L Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale; b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale rimborso spese generali di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente; c) i canoni di locazione di unità abitative o commerciali di esclusiva proprietà dell Azienda e non di edilizia residenziale pubblica; d) i finanziamenti reperiti sul mercato finanziario; e) l alienazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti; f) i contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o di terzi; g) con l utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e con le somme accantonate per TFR; h) con l utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di cassa, ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico; i) con gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall art. 2. Art. 26 (struttura organizzativa) TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE 1. La dotazione organica del personale dell Azienda è determinata periodicamente, su proposta del Direttore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 27 (stato giuridico e trattamento economico del personale) 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica. 2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico e previdenziale del personale fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di Federambiente, in quanto applicabile, fatti salvi, particolari contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse e dagli eventuali protocolli integrativi, in conformità all art. 18 della Legge regionale 9 marzo 1995 n Ai dirigenti si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico della normativa prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confservizi. 12

13 Art. 28 (modalità e procedimento per l assunzione del personale) 1. Le modalità ed il procedimento per l assunzione del personale sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Art. 29 (incompatibilità) 1. La qualità di dipendente dell Azienda è incompatibile con l esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico retribuito la cui assunzione sia in concorrenza con le attività dell Azienda e non espressamente e preventivamente autorizzata a sensi dell apposito regolamento. TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Art. 30 (gestione Aziendale - criteri) 1. La gestione Aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell economicità. 2. I relativi controlli vengono effettuati sulla base di quanto indicato dal regolamento di contabilità. Art. 31 (canoni di locazione e tariffe) 1. I canoni di locazione e le tariffe applicate per i servizi resi ad enti pubblici o a terzi, forniti dall Azienda, debbono, di norma, assicurare la copertura integrale di tutti i costi dei singoli servizi erogati, comprese le spese generali, secondo i corretti principi contabili. Art. 32 (bilancio preventivo annuale) 1. L esercizio aziendale coincide con l anno solare. 2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e indirizza, in termini monetari, l acquisizione e l impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, è formulato sulla base dei criteri dell art bis del C.C. e secondo lo schema previsto dall art del C.C. integrato da un budget di cassa, che determina il limite finanziario della gestione. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno. 3. Il regolamento di contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione. 13

14 Art. 33 (bilancio consuntivo) 1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato per l approvazione: a) il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt e seguenti del C.C.; b) la relazione, di cui all art del C.C. e le informazioni richieste dal primo comma dell art. 16 della L.R. n. 10 del 9 marzo Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima del termine fissato per la relazione, di cui all art del C.C. e le informazioni richieste dal l approvazione. 3. Il Collegio dei Revisori deve redigere apposita relazione al Consiglio sui risultati dell esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Revisori deve essere depositata presso la sede dell Ente cinque giorni prima del giorno fissato per l approvazione. 4. Il bilancio consuntivo approvato, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione nonché la relazione del Collegio dei Revisori ed il verbale della seduta di approvazione, viene trasmesso alla Regione entro il termine di cui all art. 17 della L.R. 9/03/1995 n. 10. Art. 34 (bilancio consuntivo - risultati di esercizio) 1. L utile di esercizio deve essere destinato nell ordine: a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti; b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario; c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario. 2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio dell Azienda. 3. Nell ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi. Art. 35 (vigilanza, controllo sugli atti e sugli organi) 1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53 esercitata la vigilanza ed il controllo sugli organi e sui sottoelencati atti dell Azienda: a) Statuto ed eventuali modifiche; b) bilancio di previsione e bilancio consuntivo di esercizio; c) regolamenti di amministrazione e contabilità, regolamento e dotazione organica del personale. 2. Anche se non soggette al controllo, tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sono trasmesse, entro 10 giorni dalla loro approvazione, dal Presidente al Presidente della Giunta Regionale. 3. Quando risulta che il capitale di dotazione, in conseguenza alle perdite è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell Azienda con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei conti per l adozione dei provvedimenti di competenza. 14

15 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 36 (continuità dei rapporti) 1. L Azienda, costituita secondo il presente statuto, subentra all I.A.C.P. di Vicenza in tutti i rapporti di lavoro, contrattuali e in genere di obbligazione o di diritto nella titolarità delle convenzioni, concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli di credito in essere al momento dell entrata in vigore dello stesso. Art. 37 (regolamenti) 1. I regolamenti previsti dallo statuto devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto. 2. Fino all adozione dei regolamenti di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili. 15

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