STORIA E CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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1 STORIA E CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Costituzione Italiana La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre È entrata in vigore il primo gennaio La costituzione è composta da 139 articoli (ma 4 sono stati abrogati), divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (art. 1-12); parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art ); parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art ); 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi. La Carta Costituzionale sostituisce lo Statuto Albertino. Lo Statuto albertino fu emanato da Carlo Alberto, re del Regno di Sardegna, il 4 marzo 1848 come legge fondamentale ed irrevocabile che sostituiva l ordinamento monarchico costituzionale alla monarchia assoluta nello stato piemontese. Con la formazione del Regno d Italia, divenne la legge fondamentale del nuovo Stato e restò in vigore fino al 1 gennaio to albertino si componeva di 81 articoli 22 dei quali erano riservati per definire le prerogative del re al quale era attribuito il potere esecutivo, la nominale sovrintendenza del potere giudiziario, la partecipazione al potere legislativo insieme al Parlamento. Il sistema di rappresentanza era bicamerale: il Senato era composto da membri nominati a vita dal re; alla Camera dei deputati accedevano i rappresentanti della nazione, votati in base a una legge elettorale che non era inclusa nello Statuto. Erano garantiti i diritti fondamentali dei cittadini e l inviolabilità della proprietà individuale. Si adattò ai mutamenti sociali e istituzionali che derivarono sia dall unificazione dell Italia, sia dall estensione del diritto di voto, sia dal passaggio nel 1922 dallo stato liberale a quello fascista. I principi essenziali dello Statuto albertino sono: la libertà di pensiero, di parola e l uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; il potere esecutivo riservato esclusivamente al re; il potere legislativo condiviso con il parlamento; il potere giudiziario affidato a magistrati di nomina regia; la responsabilità dei ministri solo di fronte al re; la dichiarazione della religione cattolica come religione di Stato. Lo Statuto era caratterizzato dal fatto di essere: - una costituzione concessa: lo Statuto non era frutto di una collaborazione con il popolo;

2 - una costituzione flessibile: lo Statuto poteva essere modificato con leggi ordinarie. La sua elasticità permise il passaggio da una forma costituzionale pura ad una parlamentare; non garantì le libertà democratiche e permise il passaggio al regime fascista in modo formalmente legale; - una costituzione monarchica: la struttura dello Stato era di tipo monarchico; - una costituzione rappresentativa: la camera dei deputati era un assemblea eletta; - una costituzione confessionale: nella fase iniziale lo Statuto prevedeva come sola religione di stato quella cattolica. La forma di governo introdotta con lo Statuto albertino non era fondata su una netta separazione dei poteri: il sovrano aveva il potere esecutivo; il Parlamento, composto da due camere (Camera dei deputati e Senato), condivideva con il re la titolarità del potere legislativo. Le due camere non erano poste su un piano di parità: aveva maggiori poteri la Camera dei deputati; ai giudici era affidato il potere giudiziario. Con le leggi fasciste del 1925, lo Statuto albertino venne notevolmente alterato, al punto da rendere la struttura stessa dello Stato di tipo autoritario-totalitario. La modifica statutaria, finiva per attribuire una posizione di preminenza giuridica al Primo ministro rispetto ai singoli ministri. A questo importante cambiamento istituzionale seguì, nel 1939, la sostituzione della Camera dei deputati con la Camera dei fasci. In pratica la Camera era formata in parte dai Consiglieri nazionali e in parte dai membri del Gran consiglio del fascismo. Così la Camera, divenuta assemblea permanente, si formava in seguito alla nomina o alla decadenza dalle suddette cariche, senza dover ricorrere, per il suo rinnovo, a periodiche consultazioni elettorali. Le riforme legislative in atto determinarono il progressivo instaurarsi di un regime di governo totalitario, basato sul riconoscimento di un unico partito, quello fascista. La crisi costituzionale seguita alle vicende belliche che sconvolsero il paese si aprì il 25 luglio 1943 con la revoca di Mussolini da capo del Governo; questa fu avviata per iniziativa del re e fu sostenuta dallo stesso Gran consiglio, che affidava in via provvisoria il potere esecutivo al maresciallo Badoglio. Con il decreto del 2 agosto il re stabilì lo scioglimento della Camera dei fasci accelerando il crollo di un regime. Dopo l armistizio dell 8 settembre, l Italia restava divisa in due: al nord, ancora in mano ai tedeschi con il regime fascista; al sud, occupato dagli anglo-americani, veniva ripristinato l ordinamento monarchico. Per sanare questa frattura, nell aprile del 1944 si giunse a un accordo tra i comitati di liberazione nazionale e Vittorio Emanuele III, proclamando la tregua istituzionale. Intanto, prima della ritirata delle forze tedesche dall Italia, il 5 giugno 1944 il re affidava al figlio Umberto la luogotenenza del Regno, attribuendogli i poteri di capo dello Stato. Il luogotenente generale accettò il principio che fosse rimessa al popolo la libera scelta circa la forma istituzionale monarchica o repubblicana, così il 2 giugno 1946 ci fu il referendum, al quale tutta la popolazione italiana fu convocata per la scelta fra monarchia e repubblica, in questo modo fu proclamata la Repubblica. Dopo il referendum, il 25

3 giugno 1946, si riunì l Assemblea Costituente (assemblea formata da 556 membri, per approvare la nuova Costituzione repubblicana) che affidò la redazione della nuova Costituzione repubblicana a una commissione formata da 75 deputati, ( suddivisa in tre sottocommissioni, rispettivamente incaricate di elaborare le diverse parti dell intero progetto costituzionale), che concluse i lavori, in seduta plenaria, il 22 dicembre 1947 con l approvazione a scrutinio segreto del testo definitivo. La promulgazione da parte del capo dello Stato provvisorio Enrico de Nicola, dopo cinque giorni, e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, permisero l entrata in vigore della nuova Costituzione il 1 gennaio La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Entrata in vigore il 1 gennaio 1948, fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell Assemblea costituente Umberto Terracini. La Costituzione è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. I principi fondamentali (art. 1-12). Parte prima (art ) riguarda i diritti e i doveri dei cittadini. Parte seconda (art ) è la parte più estesa della Costituzione. In questa sezione sono stabiliti i poteri, la composizione e la nomina degli organi fondamentali dello Stato. Gli organi costituzionali sono: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale. La Costituzione è caratterizzata dal fatto di essere: - una costituzione compromesso: l articolazione della Carta costituzionale si fonda sull accordo fra i diversi partiti del Comitato di liberazione nazionale. Il compromesso raggiunto permette un equilibrio, che dà il giusto peso sia alle esigenze di riconoscere e garantire le libertà sia a quelle di realizzare uno Stato sociale; - una costituzione lunga: il testo costituzionale indica le linee fondamentali dell ordinamento dello Stato, definisce i diritti fondamentali, organizza i diversi aspetti della società; - una costituzione votata: il testo costituzionale è approvato da un Assemblea costituente eletta dal popolo; - una costituzione rigida: a differenza dello Statuto albertino, essa può essere modificata solo attraverso un procedimento speciale. Ciò fornisce una garanzia al mantenimento delle libertà democratiche; - una costituzione laica: tutte le fedi religiose, se in linea con il nostro ordinamento, hanno uguale diritto di esistere e operare sul territorio nazionale; - una costituzione pluralista: lo Stato riconosce e tutela le diverse forme nelle quali si esprimono le molteplici sfaccettature della società; - una costituzione liberale; i principi di libertà sono riconosciuti e garantiti dall ordinamento;

4 - una costituzione sociale: lo Stato interviene in modo diretto per garantire l uguaglianza fra i cittadini. Assemblea Costituente Una assemblea costituente è una assemblea eletta e costituita con lo scopo di scrivere, riformare drasticamente (ma in questo caso è più corretto parlare di assemblea per la revisione (o la riforma) della Costituzione) e/o adottare una costituzione. L'Assemblea costituente italiana si riunì il 25 giugno 1946, eletta contestualmente al referendum fra "repubblica" e "monarchia" del 2 giugno e sciolta il 12 maggio 1948 dopo l'adozione della Costituzione della Repubblica italiana(che fu approvata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948) Il 25 giugno 1946 venne insediata l'assemblea Costituente con Giuseppe Saragat alla presidenza. Come suo primo atto, il 28 giugno elesse come Capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola. Come previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 98/1946, l'assemblea assunse le funzioni di organo legislativo, stabilendo nel proprio regolamento interno, che tutti i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri, salvo i casi di massima urgenza, dovessero esserle trasmessi e che l'assemblea stessa avrebbe deciso di volta in volta quali, tra tali disegni di legge, dovessero essere deferiti alla propria deliberazione. Lo stesso decreto assegnò all'assemblea il compito di stendere la nuova Costituzione per lo Stato (vincolata solo per ciò che concerne la forma istituzionale, individuata nelle repubblica dal referendum effettuatosi nello stesso giorno dell'elezione dell'assemblea). A tale scopo, l'assemblea nominò al suo interno una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri, incaricati di stendere il progetto generale della costituzione. La Commissione si suddivise a sua volta in tre sottocommissioni: 1. diritti e doveri dei cittadini (presieduta da Umberto Tupini); 2. organizzazione costituzionale dello Stato (presieduta da Umberto Terracini); 3. rapporti economici e sociali (presieduta da Gustavo Ghidini). Un più ristretto comitato di redazione (o comitato dei diciotto) si occupò di redigere la costituzione, coordinando ed armonizzando i lavori delle tre commissioni. La Commissione dei 75 terminò i suoi lavori il 12 gennaio 1947 ed il 4 marzo cominciò il dibatitto in aula del testo. Corte Costituzionale Una Corte costituzionale è un organo giurisdizionale dotato di speciali competenze, definite anche "super-legislative" perché in grado di vanificare la volontà espressa dal legislatore ordinario. Le corti costituzionali o, in generale, gli organi che esercitano la giustizia costituzionale, svolgono la fondamentale funzione di garanti della costituzione di un dato ordinamento La Corte costituzionale italiana, detta anche Consulta per il palazzo in cui ha sede, è prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana del Le norme sul suo funzionamento sono contenute nella Costituzione, nella legge costituzionale n. 1 del 1948, nella legge costituzionale n. 1 e nella

5 legge n. 87 del 1953, nonché nelle norme integrative (1956, più volte modificate) e nel regolamento generale (1966, anch'esso più volte modificato) di cui la stessa Corte si è dotata. In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Di grande rilevanza sono i giudizi sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e regioni. Inoltre spetta alla Corte giudicare l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Documento 1 Da Relazione al progetto di Costituzione della Repubblica Italiana Presentata alla Presidenza dell'assemblea Costituente Il febbraio 1947 di Ruini ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Lavorando por la Costituzione, si ha l'impressione di trovarsi in una delle nostre città distrutte. Sopra un caduto edificio si deve ricostruire il nuovo della Repubblica; ed ha un disegno ed una struttura propria; ma bisogna adoperare il materiale esistente. La nuova Costituzione italiana, mentre si ispira alle idealità etico-politiche che muovono la democrazia, tiene conto della concreta realtà, sulla quale soltanto si può edificare. Sono due posizioni che si completano a vicenda. Vanno invece evitate le costruzioni astratte che si appoggiano al mero ragionamento. Le Carte costituzionali, di così facile fioritura nell'altro dopoguerra, e di così effimera vita, ebbero una preoccupazione eccessiva di razionalizzare istituti e sistemi; e, dato giusto rilievo al principio della sovranità popolare, non pensarono abbastanza ad assicurare la forza e la stabilità dello Stato. I problemi dell'ordinamento costituzionale sono cosi complessi, che non è dato risolverli con qualche formula breve. Deve bensì rimanere fermissimo il principio della sovranità popolare. Cadute le combinazioni ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta tutta al popolo; che è l'organo essenziale della nuova Costituzione, anche se non vi ha un titolo proprio, appunto perché è il sostrato di tutto. Ed anche se non ha la continuità di funzionamento e la personalizzazione più concreta degli altri organi, è la forza viva a cui si riconduce ogni loro potere; l'elemento decisivo, che dice sempre la prima e l'ultima parola. Per la sua struttura universale e fluente, non può direttamente legiferare e governare; ormai neppure nella minuscola ed arcaica Landesgemeinde cara a Rousseau. La sovranità del popolo si esplica, mediante il voto, nell'elezione del Parlamento e nel referendum. E poiché, anche ilreferendum si inserisce nell'attività legislativa del Parlamento, il fulcro concreto

6 dell'organizzazione costituzionale è qui, nel Parlamento; che non è sovrano di per se stesso; ma è l'organo di più immediata derivazione dal popolo; e come tale riassume in sé la funzione di fare le leggi e di determinare e dirigere la formazione e l'attività del Governo. II Parlamento non può, neppur esso, governare direttamente; e la sua prerogativa di legislazione da luogo, oggi, a difficoltà pratiche; per la dilatazione dei compiti statali, che richiede moltissime leggi; dopo il settanta erano poche decine all'anno; ora non si contano più; e non a torto si è osservato che il Parlamento rischia di non poter neanche legiferare, se non attua, per così dire, un decentramento legislativo, che - stabiliti i principi base con «leggi cornici» - ne deleghi le norme di integrazione ed attuazione anche ad organi nuovi quali i Consigli regionali ed il Consiglio economico nazionale. La posizione preminente del Parlamento non toglie che gli altri organi costituzionali abbiano funzioni e, quindi, poteri propri. Il Capo dello Stato è regolatore ed equilibratore fra tutti i poteri ed organi dello Stato, compreso il Parlamento. Ne il «potere esecutivo», che spetta al Governo, è di mera esecuzione; è piuttosto il «potere attivo», che, pur svolgendosi nei limiti tracciati dalla legge, deve aver iniziative ed autonomia, per provvedere, come è suo compito, ai bisogni che sono condizione preliminare ed originaria della vita dello Stato. A tal fine il Governo si vale dell'apparato amministrativo, e lo dirige; ma non sono una sola ed identica cosa; ed anche democraticamente giova che l'amministrazione abbia funzioni e responsabilità proprie e definite. Non occorre aggiungere quale importanza abbia, per una sana democrazia, l'indipendenza della Magistratura; che, come l'amministrazione, ha alla sua radice non il voto popolare, ma il concorso; né deve essere aperta all'influenza dei partiti. Se si tiene presente tutto ciò, si ha l'impressione della varietà e complessità dei problemi che vanno affrontati. Vi è un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun momento, in nessun articolo della Costituzione: il pericolo di aprire l'adito a regimi autoritari ed antidemocratici. Si sono a tal scopo evitati due opposti sistemi. Anzitutto: il primato dell'esecutivo, che ebbe nel fascismo l'espressione più spinta. Non si può dire che appartenga a questo tipo il sistema presidenziale, che fa buona prova negli Stati Uniti d'america, con un Capo dello Stato che è anche Capo del Governo ed ha ampi poteri; ma non sembra poter essere trasferito da noi, che non abbiamo la torma federale ne altri elementi - d'equilibrio col Congresso, d'avvicendamento di due grandi partiti - che accompagnano quel sistema nella Repubblica dalla bandiera stellata. Vi è in Europa una resistenza irriducibile al Governo presidenziale, per il temuto spettro del cesarismo, ed anche per il convincimento (e noi non dobbiamo abbandonarlo, ma valorizzarlo), che il Governo di Gabinetto abbia diretta radice nella fiducia parlamentare. Si è d'altra parte evitato il pericolo di mettersi nel piano inclinato del Governo d'assemblea. Ha l'apparenza d'un sillogismo la tesi che, poiché la sorgente di sovranità, è unica, nel popolo, ed unica deve esserne la delegazione, ogni potere si concentra nel Parlamento, e gli altri organi, il Governo, il Capo dello Stato, la Magistratura, ne sono il comitato o i commessi ed agenti d'esecuzione. Si nega con ciò la possibilità di forme molteplici e diverse di espressione della sovranità popolare; e si lascia cadere quel tessuto costituzionale di ripartizione ed equilibrio dei poteri, che - anche se la formula di Montesquieu è in parte superata - ha costituito una conquista ed un presidio di libertà. Il Governo d'assemblea - lo dice Robespierre - non può essere che di

7 momenti eccezionali e rivoluzionari; bisogna, quando è possibile, e noi aneliamo alla normalità, instaurare un «regime costituzionale», a cui Robespierre aspirava, al di la della Convenzione. «Un Governo d'assemblea -dice Proudhon - è non meno temibile del Governo d'un despota; vi è dippiù che manca la responsabilità». Il progetto Italiano, allacciandosi alla realtà europea, mantiene il sistema parlamentare o di Gabinetto; ed eliminando residui e riflessi di eredità monarchica, lo svolge in un quadro di più piena democrazia. Documento 2 Oggi Negli Stati contemporanei la sovranità appartiene al popolo. I cittadini, uomini e donne sono la fonte della sovranità e gli arbitri del proprio destino. Non,come in altri sistemi o epoche, la divinità, la nazione, il re, o magari l uomo della provvidenza. da Gian Carlo Caselli, Livio Pepino, 2005 La democrazia ha le sue istituzioni: il popolo che si fa corpo elettorale; i partiti che traducono l appoggio del popolo in proposte; il parlamento che vota le leggi; il governo che le trasforma in decisioni operative; i mezzi di comunicazione di massa che danno espressione alle opinioni dando così abbrivio alla grande macchina della democrazia. da Gustavo Zagrebelsky, 2005 La democrazia può diventare il regime delle fazioni. Una parte, sia pure la maggioranza, può pretendere di valere come totalità e impadronirsi della cosa comune. Le leggi che obbediscono a interessi solo di parte sono la manifestazione di questa corruzione. Le leggi personali, ne sono la manifestazione estrema. La parola Repubblica deriva dal latino res publica, e significa cosa pubblica. La Repubblica è una forma di governo in cui la sovranità risiede nel popolo e il potere esecutivo viene esercitato dai cittadini eletti per un periodo di tempo determinato. Questo termine, come l'equivalente greco politeia, fa in sostanza riferimento all'organizzazione politica della società in senso generale e l'uso del termine da parte degli autori classici (per esempio nella Repubblica di Platone) non deve necessariamente essere considerato come un riferimento ad un particolare tipo di istituzione politica. La Repubblica, per gli antichi, non era altro che l'interesse per il bene della collettività, per la polis, la città...il termine democrazia invece deriva dal greco demos: popolo e cratos: potere, ed etimologicamente significa governo del popolo. La democrazia non è un concetto cristallizzato, ma può trovare una sua espressione storica nella ricerca continuata per dare al popolo la capacità di governare effettivamente. fondata sul lavoro, vuol dire che l'italia articola la sua vita sociale, politica ed economica sul principio del lavoro. Il secondo comma infine non è altro che un riassunto del primo e una forma di rafforzamento dei principi del rispetto per la costituzione da parte di tutto il popolo italiano.

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