- Il danno da vacanza rovinata. Telecomunicazioni: ricorso ex art. 700 c.p.c. e tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom

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1 Coordinato da Cristiano Iurilli Agenzia Adiconsum anno XVIII - n ottobre 2006 Stampato in proprio in ottobre 2006 In questo numero: Il danno da vacanza rovinata Telecomunicazioni: ricorso ex art. 700 c.p.c. e tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom Commenti - Il danno da vacanza rovinata Novità giurisprudenziali - Telecomunicazioni: ricorso ex art. 700 c.p.c. e tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom; necessità Novità giurisprudenziali - Bond Argentina: acquisizione del regolamento del prestito e consulenza tecnico contabile Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Iscriz. ROC n Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

2 COMMENTI Il danno da vacanza rovinata Nota a sentenza Tribunale di Torino 28 Novembre 2005 Rengodan e altri c. Società Alpitour di Vito Caponigro Cosenz (consulente Studio legale Iurilli) Massima Ancorché la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente funzionante, non si configura l inadempimento del tour operator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche un ristoro adeguato a coprire le maggiori spese effettuate. Riferimenti normativi La fattispecie ha riguardo all art. 91 del Codice del Consumo, che reca in rubrica Modifiche delle condizioni contrattuali (l articolo riprende l art. 12 del d. lgs. 17 marzo1995, n. 111). L art. 91 del Codice del Consumo prevede, al comma 1, l eventuale necessità, dell organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, regolandone la forma di comunicazione al consumatore, la possibilità di accettazione della proposta di modifica o di recesso da parte del consumatore (comma 2) e le modalità di comunicazione, da parte di quest ultimo, della scelta operata all organizzatore o al venditore (comma 3). Ma il caso concreto preso in esame, è previsto nella fattispecie indicata nel comma 4 del medesimo articolo, che così dispone: Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l organizzatore prevede adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. La fattispecie di causa Nella causa in esame, veniva convenuta in giudizio la Francorosso International S.p.A. (oggi Alpitour) da parte di otto clienti che avevano acquistato un pacchetto turistico per un soggiorno di una settimana in Tunisia dal 13 al 20 Agosto 2002 e che, a seguito del fatto che erano stati riprotetti all hotel Vincci Al Kantara Thalassa, anziché all hotel Vincci Djerba Resort, a Djerba, avevano lamentato diversi disservizi e sollevato numerose contestazioni al loro ritorno, in particolare dovute al fatto che presso quest ultima struttura non risultavano ancora attivi alcuni servizi, quali quelli relativi alle bevande ed al cibo. In forza di ciò, i turisti avevano imputato alla Società convenuta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte ed avevano pertanto richiesto il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata. Test noi consumatori 2

3 Motivi della decisione Il Tribunale di Torino osserva che la Società convenuta non ha contestato il fatto che gli attori hanno effettuato un viaggio con destinazione Djerba dal 13 al 20 Agosto 2002, né che i turisti, giunti in loco, hanno dovuto soggiornare non all hotel previsto nel pacchetto turistico ma all hotel Vincci Al Kantara Thalassa, di categoria superiore. Dal momento che quest ultima struttura non era completamente funzionante, ed a fronte delle lamentele sollevate dagli attori, la Francorosso (oggi Alpitour) era disposta a ricompensare tutte le maggiori spese sostenute dai turisti per il pranzo e le bevande, se opportunamente documentate, e ad offrire, al fine di chiudere la vertenza per tutelare il buon nome del tour operator, un importo forfetario pari al dieci per cento del soggiorno comunque usufruito. Il tutto, senza riconoscimento di alcunché e respingendo la responsabilità per danno da vacanza rovinata. I turisti hanno invece adito il Tribunale di Torino al fine di far accertare il grave inadempimento della Francorosso (ora Alpitour) con il conseguente riconoscimento del risarcimento del danno. Ritiene il Tribunale che non sia emersa la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria in quanto, pur essendo pacifici i fatti circa la struttura non pienamente funzionante, il tour operator ha messo i suoi clienti nelle condizioni di poter comunque usufruire della vacanza programmata, e ha offerto loro, per tutto ciò che eventualmente non rientrava nel pacchetto prescelto, un ristoro adeguato ed idoneo a coprire le maggiori spese effettuate. Il Tribunale, pertanto, ritiene che il tour operator abbia agito correttamente e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 111/95, in particolare dell art. 12 (ripreso dall art. 91 Codice del Consumo). Inoltre gli attori non hanno neppure offerto idonea prova della sussistenza dei gravi disagi subiti. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, gli attori lo individuano nel pregiudizio derivato dalla difforme prestazione consistente nella mancata predisposizione di servizi, attività e strutture.. Tale richiesta è respinta dal Tribunale in quanto il viaggio è stato effettuato e gli attori hanno comunque usufruito di buona parte dei servizi, e non hanno indicato, in ogni caso, una somma in particolare per il danno patrimoniale e, pertanto, la domanda formulata è indeterminata ed assolutamente incerta. Quanto poi alla richiesta di risarcimento dei c.d. danni da vacanza rovinata, da intendersi come danno non patrimoniale, il Tribunale sottolinea come la dizione di cui all art. 13 della CCV (convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio) recepita con l. 1084/77, e richiamata da parte attrice, sia troppo generica ( L organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione... ) per poter costituire un valido riferimento a norma dell art c.c.: infatti l articolo in questione prevede che il danno non patrimoniale sia risarcibile solo nei casi determinati dalla legge. Ne consegue che il riferimento specifico è necessario per poter configurare una ipotesi di risarcibilità del danno ex art Quanto poi al secondo orientamento citato dalla difesa degli attori, per cui il danno non patrimoniale sarebbe configurabile come danno esistenziale sulla base del combinato disposto dell art.2043 c.c. e dell art.2 della Costituzione, anche tale ricostruzione non viene accolta, in quanto si richiama ad un orientamento di una sentenza della Corte Costituzionale (la 184/86), successivamente abbandonato dalla stessa Consulta. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, consegue pertanto che nessun importo a titolo di danno non patrimoniale è dovuto. Per tali ragioni, sono state rigettate le domande degli attori. Test noi consumatori 3

4 Note di commento Il Tribunale di Torino, a sostegno della sua decisione di rigetto della pretesa risarcitoria, evoca l art. 12 del d. lgs. 111/95 il cui contenuto, come sopra richiamato, è stato ora trasfuso nell art. 91 del Codice del Consumo, approvato con d. lgs. 206/05. Si evince dalla pur stringata motivazione, che l inadempimento dell organizzatore, a fronte della mancata attivazione di alcuni servizi, sia stato escluso per aver questi ottemperato a quanto dispone il 4 comma della citata disposizione, ed un peso non secondario nella decisione deve aver avuto il fatto che è stata messa a disposizione dei clienti del tour operator una somma compensativa dei costi supplementari affrontati per ovviare alla mutata situazione. In relazione al danno da vacanza rovinata, che qui maggiormente interessa, la sentenza riprende, in parte, un orientamento della giurisprudenza di merito che, appunto, escludeva la possibilità di poter risarcire il minor godimento della vacanza causato da inadempimento al contratto in base alla lettura dell art.2059 c.c., secondo il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è ipotesi eccezionale, in quanto è ammissibile solo nel caso in cui vi sia una norma che espressamente lo prevede. Quindi, essendo individuato il minor godimento della vacanza come danno morale, dunque non patrimoniale, determinava detta giurisprudenza a non ammetterne il risarcimento ai sensi dell art.2059, non essendoci una norma che lo prevedesse. Ma gli attori della causa in parola, hanno individuato la norma che espressamente prevede la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nell art. 13 della CCV (convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio) recepita con l. 1084/77, sopra richiamato: in base al combinato disposto di questa norma e dell art.2059 c.c., il danno da vacanza rovinata sarebbe risarcibile in quanto rientrante nei casi determinati da una norma di legge ( L organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore, art.13 CCV). Si è già visto come il Tribunale di Torino abbia ritenuto il riferimento al contenuto dell art.13 CCV troppo generico per estendere la risarcibilità del danno ex art.2059 al danno da vacanza rovinata. La richiesta degli attori fa riferimento ad un indirizzo dottrinario, sicuramente maggioritario in materia, che ricercava il fondamento della risarcibilità del danno da vacanza rovinata nel combinato disposto dell art.13 CCV e dell art.2059 c.c.; bisogna osservare, però, che il punto debole di questa impostazione era, ed è costituito, dall ambito di applicazione della CCV, limitato ai soli viaggi internazionali. Infatti il d. lgs. 111/95 applicabile all ambito comunitario non sembra contenere una norma simile all art.13 della Convenzione internazionale. Anche nel tentativo di superare il limite di applicabilità della CCV, e ponendo fine alle dispute circa la ricostruzione del fondamento della risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, nell anno 2002, con pronuncia del 12 Marzo, causa C-168/00, ha proceduto all interpretazione dell art.5 della direttiva 90/314/Cee, trasfuso pedissequamente nell art.16 deld.lgs.111/95 (a sua volta ripreso nell art.95 del Codice del Consumo). La Corte, rilevando che la disposizione in esame mira ad offrire una tutela particolare ai consumatori e che il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha per gli stessi una importanza particolare, ammette che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno derivante dall inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite dal tour operator. La Corte, in relazione al contenuto dell art.5 della citata direttiva, che prevede la facoltà per gli Stati membri di ammettere il risarcimento per i danni diversi da quelli corporali, è giunta alla conclusione che la direttiva Test noi consumatori 4

5 (e quindi l art.16 del d. lgs. 111/95 e, conseguentemente, l art.95 Codice del Consumo) riconosce implicitamente l esistenza del diritto al risarcimento di tale tipo di danno, che potrà pertanto rientrare nell ambito di applicazione dell art c.c. Infine, ritornando alla sentenza del Tribunale di Torino, riteniamo che questa, pur non considerando la pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea e facendo proprio un rigido e datato orientamento giurisprudenziale, abbia comunque, nel caso affrontato, giudicato con equità, in quanto, nella valutazione delle richieste di parte attrice, ha valutato l offerta di una somma di danaro da parte del tour operator, quale giusto e soddisfacente ristoro dei disagi subiti dai turisti. Di contro, è auspicabile, in linea generale e sull impulso offerto dalla citata decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che vi possa essere un progressivo consolidamento del diritto al risarcimento del danno morale derivante da vacanza rovinata, soprattutto al fine di tutelare i casi in cui detto danno si manifesta in modo assai rilevante, rispetto a quello preso in esame nella sentenza considerata. NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI Telecomunicazioni Ricorso ex art. 700 c.p.c. e tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Corecom Necessità Di Cristiano Iurilli R iportiamo qui di seguito un importantissima pronunzia del Tribunale di Mantova, da cui si evince un orientamento giurisprudenziale, peraltro seguito anche da altri fori giudiziari, secondo cui -anche per agire in sede cautelare- il consumatore dovrebbe esperire necessariamente il preventivo tentativo di conciliazione innanzi al Corecom competente. Riteniamo di non poter concordare con l orientamento di seguito riportato, in quanto in tal modo le esigenze cautelari di urgenza, in molte fattispecie, potrebbero risultare facilmente subordinate all esecuzione, da parte del soggetto-consumatore leso nei propri diritti, di una mera attività amministrativa di conciliazione, che spesso non porta ad un immediato risultato utile. I tempi di esecuzione del tentativo di conciliazione potrebbero infatti, nelle ipotesi in cui vi siano vere esigenze cautelari, comportare un vero deperimento delle richiesta giudiziale avanzata dal consumatore e fondata nelle ipotesi di ricorso ex art.700 c.p.c- sul c.d. periculum in mora. Pur non concordando sul citato orientamento, riteniamo tuttavia importante pubblicizzare il contenuto dell ordinanza, al fine anche di evitare future pronunzie di condanna e/o mancato accoglimento di ricorsi d urgenza, a danno dei consumatori. Test noi consumatori 5

6 Tribunale di Mantova 27 dicembre 2005 G.U. Dr. Laura De Simone La massima Il regime di improponibilità del ricorso in sede giurisdizionale che consegue al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento 19 giugno 2002 emanato dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, deve ritenersi applicabile anche alle azioni proposte in sede cautelare. Motivi Considerato che M. D., con ricorso depositato il , ha chiesto, ai sensi dell art.700 c.p.c., che fosse ordinato a Telecom Italia S.p.A. di ristampare la pagina dell elenco abbonati Pagine Bianche con l esatta indicazione dell abbonato ed il relativo numero, nonchè di distribuire la pagina corretta a tutti gli abbonati della Provincia di Mantova; osservato che la Telecom Italia S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l improcedibilità della domanda per mancato esperimento del previo, obbligatorio, tentativo di conciliazione avanti al Corecom competente per territorio, nonché affermando l inammissiblità del ricorso per non essere stata richiesta al giudice la fissazione dell udienza di comparizione parti né la condanna alla spese del resistente, e per non essere state formulate le conclusioni di merito proposte; rilevato l art.1 n.11 L n. 249 prevede che l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato (come Telecom S.p.A.), stabilendo che per tali controversie, individuate con provvedimenti dell Autorità, non possa proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell istanza all Autorità; considerato che - ai sensi della disposizione citata - l Autorità ha adottato in data (pubblicato sulla G.U n. 167) il regolamento per la risoluzione delle controversie insorte tra gli utenti e gli organismi delle telecomunicazioni, prevedendo all art. 3 che gli utenti che lamentino la violazione di un diritto protetto da un accordo di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere previamente un tentativo di conciliazione dinnanzi al Corecom competente per territorio; precisato che il successivo art.4 del regolamento puntualizza che l esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende i termini per l azione in sede giurisdizionale, i quali riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, ribadendo che il ricorso giurisdizionale non può essere presentato fino a che non è stato esperito il tentativo di conciliazione; considerato che nel caso di specie il ricorrente, che lamenta la violazione da parte di Telecom Italia S.p.A. di un diritto contrattuale, per non aver inserito il nominativo ed il numero del ricorrente nell elenco abbonati degli operatori telefonici 2005/2006, non ha documentato l avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, avendo depositato la relativa istanza solo il e promosso il ricorso in sede giurisdizionale prima della scadenza dei termini fissati dalla legge per il tentativo di conciliazione, ritenuto che, in assenza di un espressa previsione di legge, la domanda debba ritenersi improcedibile anche in caso di tutela cautelare, argo- Test noi consumatori 6

7 mentandosi a contrario dall espressa previsione, derogativa al regime dell improponibilità, dell art.412 bis ul.co.c.p.c. (nello stesso senso Trib. Aqui Terme ; Trib. Forlì ; Trib. Monza-sezione Desio ); rilevato che le considerazioni che precedono rendono superfluo l esame delle ulteriori eccezioni sollevate; valutata la novità della materia, le incertezze interpretative ed i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla questione affrontata che giustificano l integrale compensazione tra le parti delle spese di lite; P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso proposto in data da M. D. nei confronti di Telecom Italia S.p.A.; compensa tra le parti le spese processuali. NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI Bond Argentina: acquisizione del regolamento del prestito e consulenza tecnico contabile C Di Pietro Morrone on l ordinanza di seguito riportata, resa dopo l assunzione della prova testimoniale che ha visto deporre, tra gli altri, i funzionari della banca convenuta, il Tribunale d Imperia ha ritenuto necessaria un ulteriore indagine circa le modalità di emissione dei bond argentini oggetto di causa. L attore anteriormente all istruttoria e, dunque, all audizione dei testimoni aveva chiesto al Collegio di disporre l acquisizione del regolamento del prestito e la consulenza tecnico contabile nell intento di accertare, tra l altro, il percorso del titolo dall emissione al collocamento presso il risparmiatore. Ciò avrebbe consentito al Tribunale di verificare, attraverso tali attività e risultanze istruttorie, quali fossero le avvertenze, contenute nel regolamento del prestito e disponibili, quindi, al momento dell emissione del bond, circa i rischi del titolo e la vocazione speculativa dello stesso, nonchè la sua destinazione esclusiva ad investitori istituzionali in grado di sopportare rischi speciali. Dal confronto tra le risultanze dell indagine sollecitata dall attore e le informazioni in concreto rese dall intermediario al momento dell operazione di borsa contestata (la vendita del bond al cliente retail) si sarebbe potuta valutare la sufficienza o meno delle avvertenze fornite dalla banca all investitore e, dunque, l eventuale violazione delle norme regolatrici del rapporto, come allegato dall attore. Orbene il Tribunale d Imperia, non appagato dalle dichiarazioni testimoniali, con il provvedimento in esame mostra di voler approfondire i temi proposti dalla difesa del risparmiatore, ritenendoli centrali nel dibattito processuale e, avvalendosi dei poteri d ufficio, andando quindi oltre le specifiche istanze dell attore, ha interpellato la Consob, ottenendone, appunto, la risposta pure sopra riportata. Ne risulta, nel caso concreto, che i bond argentini acquistati dal risparmiatore non fanno parte di una delle quindici emissioni accompagnate da prospetto informativo sottoposto ed autorizzato da Consob, dunque si tratta di titoli emessi e collocati senza detto prospetto e senza alcun controllo come previsto dalla normativa italiana (TUF e regolamenti Consob): di ciò, è lecito ritenere, avrebbe dovuto essere avvertito espressamente Test noi consumatori 7

8 l investitore nell ottica di una completa informazione sul prodotto e di una consapevole accettazione del rischio connesso all acquisto di borsa, mentre dalla lettura delle avvertenze di uno qualsiasi dei 14 prospetti forniti da Consob si potrà verosimilmente valutare quali ulteriori avvertimenti l intermediario avrebbe dovuto fare, in ogni caso, al risparmiatore per poter ritenere adempiuto l onere informativo a proprio carico. Test noi consumatori 8

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12 Direttore: Paolo Landi Direttore responsabile: Francesco Guzzardi Comitato di redazione: Angelo Motta, Fabio Picciolini Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, Roma Reg. Trib. Roma n. 350 del Iscriz. ROC n Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI Adesione individuale: euro 31,00 (15,00 per gli iscritti Cisl) Abbonamento al settimanale Adiconsum News + mensili Adifinanza, a cura del settore credito e risparmio, Consumi & diritti, a cura del Centro giuridico Adiconsum e Attorno al piatto, a cura del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: euro 25,00 (15,00 per gli iscritti Cisl) Abbonamento al bimestrale La guida del consumatore : euro 25,00 (12,00 per gli iscritti Cisl) Adesione + Abbonamento a La guida del consumatore : euro 43,00 (27,00 per gli iscritti Cisl) I versamenti possono essere effettuati su c.c.p intestato ad Adiconsum Test noi consumatori 12

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