FONDI ALTERNATIVI: LE NUOVE REGOLE PER I GESTORI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FONDI ALTERNATIVI: LE NUOVE REGOLE PER I GESTORI"

Transcript

1 Ottobre 2013 FONDI ALTERNATIVI: LE NUOVE REGOLE PER I GESTORI Il 22 luglio 2013 è scaduto il termine di recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva 2011/61/UE (la Direttiva AIFM o Direttiva ). Nella medesima data sono entrati in vigore il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, che contiene norme integrative della Direttiva AIFM, e i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il Regolamento 345/ 2013 e il Regolamento 346/2013 o, congiuntamente, i Regolamenti ), che disciplinano, rispettivamente, i fondi europei per il venture capital (EuVECA, o European Venture Capital Fund) e i fondi europei per l imprenditoria sociale (EuSEF, o European Social Entrepreneurship Fund). In Italia, il processo di recepimento della Direttiva AIFM e di emanazione di norme applicative dei Regolamenti (per semplicità, il Processo di Recepimento ) è iniziato in ritardo e richiederà ancora diversi mesi per completarsi. Il quadro delle regole applicabili in questo intervallo di tempo risulta così di non facile lettura, se si considera, tra l altro, che altri Stati membri UE hanno sostanzialmente rispettato il termine di recepimento della Direttiva e che i Regolamenti hanno comunque efficacia diretta negli ordinamenti nazionali dalla data anzidetta. Il Processo di Recepimento ha preso avvio con una consultazione pubblica avente per oggetto le possibili modifiche da apportare al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF ). Il relativo decreto legislativo è in attesa di essere emanato. Non sono stati invece ancora pubblicati gli schemi dei provvedimenti del Ministero dell Economia e delle Finanze ( MEF ), della Banca d Italia e della Consob con cui saranno introdotte norme secondarie di attuazione delle modifiche del TUF. Per quanto le proposte di modifica dell attuale quadro normativo siano note solo in parte, alcune scelte di fondo su materie importanti che la Direttiva rimette ai singoli legislatori nazionali appaiono già delineate. Dopo aver richiamato i principali contenuti della Direttiva AIFM e dei Regolamenti, questa newsletter illustra lo stato del Processo di Recepimento, analizzando le scelte che il legislatore italiano si appresta a compiere nelle principali aree lasciate aperte dalla Direttiva e indicando i termini entro cui le nuove regole hanno acquistato o acquisteranno vigore o efficacia.

2 La Direttiva AIFM Come noto, la Direttiva AIFM si propone di armonizzare le norme che negli ordinamenti degli Stati membri UE disciplinano l attività dei gestori dei fondi di investimento c.d. alternativi (rispettivamente, i GEFIA e i FIA ). I fondi che rientrano nella nozione di FIA sono tutti quelli diversi dai fondi aperti armonizzati oggetto della direttiva 2009/65/CE e comprendono, a titolo di esempio, la generalità dei fondi (e dei fondi di fondi) hedge, immobiliari, di private equity e di venture capital. Non rileva, ai fini della nozione di FIA, la circostanza che i fondi in questione siano di tipo aperto o chiuso e che siano o meno quotati; non rileva neppure quale sia la loro struttura giuridica (contrattuale, societaria o di altra natura), essendo determinante la circostanza che siano presenti gli elementi tipici di uno schema di investimento collettivo piuttosto che la natura formale del veicolo prescelto. A differenza della direttiva 2009/65/CE, la Direttiva AIFM non contiene norme di armonizzazione dei FIA (ad esempio, norme che disciplinino gli attivi in cui i FIA possono investire, la composizione del portafoglio, i limiti prudenziali, etc.), data la grande varietà di fondi che rientrano nell ampia nozione di FIA. La Direttiva prescrive la necessità di autorizzazione dei GEFIA negli Stati membri UE di origine, regolandone processo e condizioni, disciplina le condizioni operative dei GEFIA stessi (con disposizioni che riguardano materie come la politica di remunerazione, i conflitti di interesse, la gestione del rischio, la gestione della liquidità, il processo di valutazione degli attivi, la delega di funzioni e il soggetto depositario), impone puntuali obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza e disciplina il processo di commercializzazione di quote o azioni dei FIA 1. La Direttiva contiene inoltre norme che definiscono il c.d. passaporto dei GEFIA UE autorizzati: questi hanno diritto di commercializzare in altri Stati membri UE le quote o azioni dei FIA UE che gestiscono, ancorché nei confronti dei soli investitori professionali (definiti in conformità alla nozione di cliente professionale di cui alla direttiva 2004/39/CE: la Direttiva MiFID ) e di gestire FIA UE stabiliti in altri Stati membri UE. Gli Stati membri UE possono consentire una commercializzazione nel proprio territorio estesa anche agli investitori al dettaglio, se del caso imponendo prescrizioni più rigorose di quelle applicabili con riferimento agli investitori professionali ma comunque senza discriminazioni rispetto alle regole applicabili alla commercializzazione al dettaglio di FIA su base nazionale 2. E previsto un regime agevolato per i GEFIA che, per l insieme dei FIA gestiti, hanno asset under management cumulativamente non superiori a determinate soglie (le Soglie di Rilevanza ): Euro 100 milioni, che si elevano a Euro 500 milioni nel caso in cui i FIA in gestione non ricorrano alla leva finanziaria e non concedano agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni dalla data dell investimento. Tale regime agevolato è essenzialmente limitato a obblighi di registrazione e di comunicazione alle autorità di vigilanza di una serie di informazioni relative ai FIA gestiti, ma la Direttiva consente ai legislatori nazionali di imporre prescrizioni ulteriori. Il GEFIA che non supera le Soglie di Rilevanza - e che non è pertanto soggetto ad autorizzazione ai sensi della Direttiva - non beneficia di alcun passaporto, a meno che lo stesso decida di sottoporsi al regime previsto per i GEFIA che superano le soglie in questione (cd. opt-in), presentando domanda di autorizzazione e rispettando tutti gli ulteriori requisiti posti dalla Direttiva. I GEFIA che svolgono attività ai sensi della Direttiva AIFM prima del 22 luglio 2013 hanno l obbligo di adeguarsi alle prescrizioni nelle norme nazionali di recepimento della Direttiva e alle norme integrative contenute nel regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, presentando, ove necessario, domanda di 1 Altre disposizioni di rilievo della Direttiva riguardano i GEFIA che gestiscono tipi particolari di FIA, segnatamente quelli che fanno uso della leva finanziaria e quelli che acquisiscono il controllo di società non quotate e di emittenti (per i quali ultimi sono previsti particolari obblighi informativi e limiti alla successiva disaggregazione di attività). 2 La Direttiva contiene altresì disposizioni relative ai paesi terzi (GEFIA UE che intendono gestire e/o commercializzare nell Unione FIA non UE; GEFIA non UE che intendono gestire FIA UE e/o commercializzare FIA nell Unione). Queste disposizioni non sono qui considerate in quanto destinate a trovare applicazione non prima del

3 autorizzazione, entro il 22 luglio Ciò non impedisce, naturalmente, che i GEFIA UE i cui Stati membri di origine abbiano completato il processo di trasposizione delle norme comunitarie e che siano muniti di autorizzazione in conformità alla Direttiva in data anteriore al termine ultimo citato possano attivare immediatamente le procedure per beneficiare del passaporto. Il Regolamento 345/2013 e il Regolamento 346/2013 I Regolamenti fanno la finalità di facilitare la commercializzazione nel territorio degli Stati membri UE di alcune tipologie di FIA gestiti da GEFIA UE che non superano le Soglie di Rilevanza. I FIA in questione sono quelli che investono il proprio patrimonio nel rispetto dei seguenti parametri (come meglio specificati nei Regolamenti): - Regolamento 345/2013: almeno il 70% degli impegni finanziari degli investitori (calcolati al netto dei costi direttamente o indirettamente imputati agli investitori e delle disponibilità liquide) devono essere investiti in PMI UE o di paesi terzi (a certe condizioni) che (a) non sono quotate, (b) impiegano meno di 250 dipendenti, (c) hanno un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni ovvero un bilancio annuale totale non superiore a Euro 43 milioni e (d) non rientrano in un elenco di imprese attive nel settore bancario, finanziario o assicurativo; - Regolamento 346/2013: almeno il 70% degli impegni finanziari degli investitori (calcolati al netto dei costi direttamente o indirettamente imputati agli investitori e delle disponibilità liquide) devono essere investiti in imprese che hanno come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi (determinati nel Regolamento medesimo). I FIA che rientrano nelle categorie anzidette possono essere commercializzati nel territorio dell Unione dai GEFIA UE che li gestiscono - mediante utilizzo, rispettivamente, delle denominazioni EuVECA ed EuSEF - non solo nei confronti di investitori professionali (definiti in conformità alla nozione di cliente professionale di cui alla Direttiva MiFID), ma anche nei confronti di investitori al dettaglio che si impegnino ad investire almeno Euro e dichiarino di essere consapevoli dei rischi dell investimento. I FIA in questione beneficiano dunque di regole di commercializzazione in ambito comunitario più favorevoli di quelle previste dalla Direttiva AIFM, che contempla la commercializzazione nei confronti dei soli investitori professionali. Per converso, i GEFIA UE che intendono valersi di tali regole non possono limitarsi a rispettare le condizioni del regime agevolato che la Direttiva AIFM prevede per i gestori che non superano le Soglie di Rilevanza. Essi devono assicurare il rispetto di determinate regole di condotta e di talune condizioni operative e organizzative (relative a materie come l utilizzo della leva finanziaria, la delega di funzioni, i conflitti di interesse, i fondi propri, le risorse umane e tecniche disponibili, l onorabilità ed esperienza delle persone responsabili delle attività di gestione, la valutazione degli attivi e gli obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza) definite in conformità con i principi informatori della Direttiva per i GEFIA che superano le Soglie di Rilevanza, sia pure non notevoli semplificazioni (ad esempio, non è richiesta la nomina di un depositario). I GEFIA UE che rispettano tali condizioni ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine e ottengono l iscrizione in un particolare registro (diverso da quello previsto dalla Direttiva per i GEFIA che non superano le Soglie di Rilevanza). Le regole di commercializzazione previste dai Regolamenti mantengono vigore anche laddove i GEFIA UE che hanno ottenuto tale registrazione superino successivamente le Soglie di Rilevanza e siano quindi soggetti ad autorizzazione in conformità alla Direttiva. Come detto, i Regolamenti hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri con decorrenza dal 22 luglio 2013 (i legislatori nazionali sono chiamati esclusivamente ad emanare norme applicative di talune disposizioni). 3

4 Il Processo di Recepimento Il Processo di Recepimento in corso riguarda anzitutto le norme del TUF che disciplinano il servizio di gestione collettiva del risparmio. La legge in forza della quale sarà emanato il decreto legislativo modificativo del TUF (legge di delegazione europea del 6 agosto 2013, n. 96) è stata da poco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2013) ed è entrata in vigore il 4 settembre Nelle more dell iter parlamentare relativo alla legge delega, il MEF ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo modificativo del TUF che si è completata (termine per l invio delle osservazioni) il 26 luglio I documenti di tale consultazione, incluse le osservazioni presentate nell ambito della stessa, sono reperibili a seguente indirizzo internet: nvestimenti_alternativi.html E attesa, in esito alla definizione dei contenuti del decreto modificativo del TUF, una consultazione pubblica sui provvedimenti attuativi delle nuove norme primarie, che riguarderà la seguente normativa secondaria: - D.M. Tesoro 24 maggio 1999, n. 228 (regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi di investimento); - Provvedimento della Banca d Italia dell 8 maggio 2012 (regolamento sulla gestione collettiva del risparmio); - Provvedimento Consob n del 29 ottobre 2007 (regolamento in materia di intermediari); - Provvedimento congiunto Banca d Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio). La normativa secondaria che precede dovrà essere oggetto di profonda revisione. Anche alla luce dei commenti presentati nella consultazione pubblica relativa allo schema di decreto legislativo modificativo del TUF, è prevedibile che il Processo di Recepimento si completi nei primi mesi del Le scelte del legislatore italiano Per quanto le proposte di modifica dell attuale quadro normativo siano note solo in parte, alcune scelte di fondo che il legislatore italiano si accinge a compiere nelle principali aree lasciate aperte dalla Direttiva appaiono già delineate. Vediamo di seguito le principali. Riserva di attività e SICAF Come detto, la Direttiva trova applicazione ai GEFIA indipendentemente dalla natura giuridica dei FIA gestiti (contrattuale, societaria o di altra natura). Ai fini della nozione di FIA, rileva solo la circostanza che siano presenti gli elementi tipici di uno schema di investimento collettivo, non la natura formale del veicolo prescelto. Alla luce di tale nozione, lo schema di decreto legislativo che modifica il TUF estende l ambito oggettivo della riserva relativa al servizio di gestione collettiva del risparmio: mentre la riserva è attualmente limitata alla gestione di fondi comuni e SICAV, secondo le nuove regole essa sarà estesa a tutti gli organismi di investimento collettivo del risparmio ( OICR ). La conseguenza più rilevante di tale estensione riguarda gli schemi di investimento a struttura chiusa che si valgono di veicoli societari per la raccolta degli impegni finanziari dei partecipanti e per le operazioni di investimento: tali 4

5 schemi, che negli anni recenti hanno conosciuto un ampia diffusione e che non sono oggi soggetti ad alcuna forma di vigilanza 3, verranno ricompresi nel perimetro della riserva relativa alla gestione collettiva. Saranno quindi disciplinati, accanto alle SICAV (società di investimento a capitale variabile), nuovi veicoli societari denominati SICAF (società di investimento a capitale fisso). I caratteri strutturali delle SICAF sono stati disegnati dallo schema di decreto legislativo in forma piuttosto rigida e distante dalle prassi del mercato. Tale rigidità è stata evidenziata anche dai commenti presentati dagli operatori nel processo di consultazione. Lo schema di disciplina delle SICAF potrebbe quindi essere oggetto di revisione nel testo finale del decreto legislativo. Le SICAF potranno essere - al pari delle SICAV - a gestione interna o esterna: (i) (ii) nel primo caso, le SICAF saranno soggette ad un regime di vigilanza più intenso, che terrà conto della loro duplice natura di GEFIA e OICR; nel secondo caso, le SICAF dovranno statutariamente riservare la gestione del proprio patrimonio e dei rischi connessi ad un gestore esterno (SGR o altro GEFIA abilitato), configurandosi come semplici OICR. GEFIA sotto le Soglie di Rilevanza Come osservato sopra, la Direttiva prevede, per i GEFIA che hanno asset under management cumulativamente non superiori alle Soglie di Rilevanza, un regime agevolato di registrazione. I legislatori nazionali hanno tuttavia la facoltà di imporre prescrizioni più stringenti. La scelta che si profila in Italia è quella di prevedere un regime autorizzatorio per tutti i GEFIA nazionali (SGR, SICAV e SICAF), indipendentemente dal volume di asset under management. Ciò appare motivato dalla volontà di non introdurre una sostanziale deregolamentazione dei gestori esistenti di fondi alternativi (le SGR) che operano sotto le Soglie di Rilevanza e di non disallineare i regimi di vigilanza dei diversi gestori, favorendo i nuovi (SICAF) rispetto a quelli esistenti. Per converso, si attribuiscono alla Banca d Italia e alla CONSOB poteri più ampi di quelli attuali per alleggerire il regime di vigilanza relativo a GEFIA che hanno asset under management cumulativamente non superiori alle Soglie di Rilevanza. Le Autorità di Vigilanza potranno infatti esentare tali gestori dall applicazione delle disposizioni attuative dell art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto: (i) gli obblighi in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue varie configurazioni e partecipazioni detenibili, gli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e le regole applicabili agli OICR italiani disposte dalla Banca d Italia (tra cui le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio); (ii) gli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti; (iii) le regole di governo societario e le altre regole di adeguatezza organizzativa e procedurale. In attesa di conoscere, attraverso le consultazioni sui provvedimenti attuativi del TUF, la concreta portata di tali esenzioni, è legittimo attendersi per i GEFIA sotto le Soglie di Rilevanza - un regime di vigilanza significativamente più snello di quello attuale, che contempla deroghe limitate collegate alla natura dei fondi gestiti (i fondi riservati e speculativi possono derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte dalla Banca d Italia). Una criticità della scelta del legislatore nazionale riguarda i gestori di fondi EuVECA ed EuSEF: (i) (ii) quelli italiani non sfuggiranno a necessità di autorizzazione, pur non essendo quest ultima richiesta dai Regolamenti; quelli UE, che potranno avere negli Stati membri di origine, in conformità ai Regolamenti, un regime di vigilanza più leggero (senza necessità di autorizzazione), avranno la facoltà di commercializzare in Italia i 3 La riforma degli intermediari finanziari non bancari introdotta dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha eliminato la previgente riserva, a favore di questi soggetti, relativa all esercizio nei confronti del pubblico dell attività di assunzione di partecipazioni. 5

6 propri fondi EuVECA ed EuSEF nei confronti dell ampia platea di investitori prevista dai Regolamenti (compresi gli investitori al dettaglio che si impegnino ad investire almeno Euro e dichiarino di essere consapevoli dei rischi dell investimento). FIA riservati Si è visto sopra che, in base alla Direttiva, i GEFIA autorizzati (quelli che hanno asset under management cumulativamente superiori alle Soglie di Rilevanza o che hanno comunque scelto, con l opt-in, di assoggettarsi alle disposizioni della Direttiva) possono commercializzare i propri FIA nel territorio di ogni Stato Membro nei confronti di investitori professionali (come sopra definiti). La Direttiva dà al legislatore nazionale la facoltà di estendere la commercializzazione anche nei riguardi di investitori al dettaglio, se del caso introducendo condizioni più restrittive di quelle previste dalla Direttiva, ma comunque senza dar luogo a discriminazioni tra GEFIA nazionali e altri GEFIA UE. Lo schema di decreto legislativo posto in consultazione disegna, al riguardo, una soluzione alquanto restrittiva, articolata come segue: (i) (ii) (iii) (iv) viene introdotta la nozione di FIA riservato e se ne limita la portata ai FIA destinati alla commercializzazione nei confronti dei soli investitori professionali (con sostanziale restrizione del perimetro dei possibili partecipanti rispetto all attuale categoria dei fondi riservati a investitori qualificati prevista dal D.M. Tesoro 24 maggio 1999, n. 228, cui possono partecipare anche i soggetti che autocertificano la propria conoscenza ed esperienza in strumenti finanziari); si prevede un distinto regime per i FIA riservati e i FIA non riservati con riferimento: a talune regole di vigilanza, tra cui l approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'italia (approvazione richiesta per i soli FIA non riservati 4 ); alle condizioni di commercializzazione (disciplinate in forme parzialmente diverse); i FIA UE riservati possono essere commercializzati in Italia solo nei confronti di investitori professionali; per l offerta in Italia di quote o azioni di FIA UE non riservati rimane la necessità di autorizzazione da parte della Banca d Italia. In sostanza, questa soluzione limita la possibilità di commercializzare i FIA UE in Italia, consentendola entro i confini più ristretti previsti dalle norme sul passaporto della Direttiva, ma riduce parallelamente le possibilità operative dei GEFIA italiani rispetto alle norme attuali. Se confermata, l impostazione in questione si rifletterà con ogni probabilità anche sulla revisione delle norme secondarie chiamate a completare il quadro delle regole applicabili ai FIA (in particolare il D.M. Tesoro 24 maggio 1999, n. 228). I fondi riservati a investitori qualificati e i fondi speculativi previsti dall attuale normativa hanno, infatti, caratteristiche strutturali più flessibili di quelle della generalità dei fondi, tra cui la possibilità di richiamare gli impegni finanziari dei partecipanti in più soluzioni - durante la vita del fondo - e quella di derogare alle norme prudenziali della Banca d Italia in materia di frazionamento e contenimento del rischio. Nella revisione delle norme secondarie, questo regime più flessibile sarà verosimilmente limitato ai soli FIA riservati a investitori professionali. Conseguentemente, alcune categorie di investitori al dettaglio che oggi beneficiano della possibilità di accedere ai fondi più sofisticati esistenti sul mercato si vedranno precluso tale accesso, indipendentemente dalla misura del proprio impegno finanziario. 4 Al momento rimane un disallineamento tra fondi e SICAF, dal momento che per queste ultime lo schema di decreto legislativo richiede sempre l autorizzazione della Banca d Italia, indipendentemente dal fatto che le stesse siano a gestione interna o esterna e che raccolgano o meno il proprio patrimonio solo da investitori professionali. 6

7 Tali criticità sono state evidenziate anche dai commenti presentati dagli operatori nel processo di consultazione. L impostazione citata potrebbe quindi essere oggetto di revisione nel testo finale del decreto legislativo. Commercializzazione Le disposizioni della Direttiva in materia di commercializzazione delle quote o azioni dei FIA nei confronti degli investitori professionali impongono ai GEFIA di effettuare una notifica preventiva all autorità competente del proprio Stato membro. Tale notifica è dovuta non solo nel caso in cui il GEFIA intenda commercializzare, in forza del passaporto, le quote o azioni del FIA in Stati membri diversi da quello di origine, ma anche nel caso di commercializzazione entro i confini nazionali. Il contenuto della notifica è dettagliato dalla Direttiva e prevede, tra l altro, gli obblighi di indicare gli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare le quote o azioni del FIA (sempre nei confronti di investitori professionali), di illustrare le misure adottate per impedire che le quote/azioni del FIA siano commercializzate presso investitori al dettaglio e di accludere i documenti istitutivi del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori, redatte secondo determinate prescrizioni imposte dalla Direttiva e di contenuto sensibilmente più ampio di quello previsto dall attuale normativa (che recepisce le prescrizioni della Direttiva MiFID). Entro il termine di venti giorni lavorativi dalla notifica l autorità nazionale competente, verificata la documentazione trasmessa e l assenza di elementi di contrasto con la Direttiva, comunica al GEFIA che può iniziare la commercializzazione e trasmette il fascicolo della notifica alle autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare le quote/azioni del FIA. Lo schema di decreto modificativo del TUF segue fedelmente le disposizioni della Direttiva, identificando nella Consob l autorità nazionale cui dovranno essere trasmesse le notifiche preventive e che provvederà sulle stesse d intesa con la Banca d Italia. Alla Consob è altresì demandato il compito di definire con regolamento, sentita la Banca d Italia, le procedure per effettuare le notifiche preventive e i contenuti minimi delle informazioni che il GEFIA dovrà fornire ai propri investitori. Pur non essendo ancora disponibili gli schemi dei provvedimenti attuativi delle future modifiche del TUF, non si prevede l introduzione di novità significative perché nella materia la Direttiva non lascia margini di manovra ai legislatori nazionali. Appare opportuno sottolineare sin d ora il cambio di rotta imposto dalla Direttiva, per i FIA riservati, rispetto al regime attuale degli adempimenti propedeutici alla commercializzazione dei fondi riservati e speculativi, che non prevedono alcun vaglio preventivo di legittimità, né sui documenti istitutivi dei fondi stessi né sulla documentazione messa a disposizione degli investitori. Altro elemento di discontinuità con il sistema attuale è dato dall attribuzione alla Consob della competenza ad effettuare le verifiche citate (in quanto pertinenti l attività di commercializzazione dei FIA), laddove questa autorità non ha sinora avuto alcun ruolo nelle fasi di istituzione e commercializzazione dei fondi riservati e speculativi. Le date di efficacia delle nuove regole Le nuove regole acquisiranno efficacia solo con l entrata in vigore del decreto legislativo modificativo del TUF (la Data di Efficacia ). Tuttavia, alcuni effetti vengono anticipati in considerazione del fatto che il 22 luglio 2013 è scaduto il termine di recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali e sono entrati in vigore i Regolamenti (che, è bene ricordare ancora, hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri). A tale riguardo, il 22 luglio 2013 la Banca d Italia e la Consob hanno pubblicato una comunicazione, reperibile al seguente indirizzo internet: 7

8 def.pdf La comunicazione prevede, tra l altro, che a partire dal 22 luglio 2013: (i) (ii) (iii) i GEFIA UE muniti di autorizzazione in conformità alla Direttiva nel proprio paese di origine possono beneficiare del passaporto anche in Italia; i GEFIA UE che gestiscono FIA che soddisfano i requisiti previsti nei Regolamenti e sono registrati ai sensi dei Regolamenti nel proprio paese di origine possono beneficiare del passaporto anche in Italia; i GEFIA italiani che gestiscono FIA che soddisfano i requisiti previsti nei Regolamenti possono commercializzare le quote/azioni di tali FIA, previa comunicazione alla Banca d Italia e alla Consob e registrazione in conformità ai Regolamenti. Con particolare riferimento ai GEFIA italiani indicati sub (iii), la comunicazione distingue tra SGR e soggetti diversi dalle SGR, chiarendo che per le SGR si intendono sussistenti i requisiti per la registrazione previsti dai Regolamenti ove le stesse attestino tale sussistenza in sede di comunicazione alla Banca d Italia e alla Consob, laddove per i soggetti diversi dalle SGR il rispetto dei requisiti è sottoposto a verifica. Dopo l entrata in vigore del decreto legislativo modificativo del TUF, troveranno applicazione le disposizioni transitorie previste dal predetto decreto legislativo. In base allo schema messo in consultazione, tra l altro: (a) (b) (c) le SGR che alla Data di Efficacia gestiscono FIA possono continuare a farlo ma devono adeguarsi alla prescrizioni di recepimento della Direttiva entro il 22 luglio 2014, dandone comunicazione alla Banca d Italia e alla Consob; i soggetti italiani diversi dalla SGR che alla Data di Efficacia gestiscono FIA possono continuare a farlo ma devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi della Direttiva entro il 22 luglio 2014; i fondi riservati e i fondi speculativi istituiti ai sensi del D.M. Tesoro 24 maggio 1999, n. 228 si considerano come FIA riservati; dalla Data di Efficacia le quote o azioni di tali fondi potranno essere commercializzate esclusivamente nei confronti di investitori professionali. ***** Il dipartimento di Fondi di Investimento di Legance è a disposizione per approfondire con Voi le novità normative che precedono nel corso di uno o più incontri e per assistervi, ove lo vorrete, nel processo di adeguamento alla nuova disciplina. Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti vogliate contattare: ENZO SCHIAVELLO BARBARA SANCISI Tel Tel eschiavello@legance.it bsancisi@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance. 8

9 LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 170 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Diritto Bancario, Finanziario e Project Financing; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto dei Servizi e dei Mercati Finanziari; Fondi di Investimento; Contenziosi e Arbitrati; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale e Data Protection; TMT; Diritto Ambientale. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via XX Settembre n. 5, 00187, Milano, Via Dante n. 7, e Londra Aldermary House, Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero

1 Macerata, 14 novembre 2014 IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO

1 Macerata, 14 novembre 2014 IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO 1 Macerata, 14 novembre IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO 2 Macerata, 14 novembre LE INIZIATIVE A LIVELLO EUROPEO: EUVECA, EUSEF Il 17 aprile 2013 sono stati pubblicati: (i) il

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Inviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it

Inviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it Milano, 10 giugno 2014 Spettabile Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Via XX Settembre, n. 97 00187 - ROMA Inviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it Oggetto:

Dettagli

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,

Dettagli

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica. Dicembre 2014

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica. Dicembre 2014 Dicembre 2014 NOVITA NORMATIVE E (AUSPICATE) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE DEI SITI INQUINATI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DAL D.L. N. 91/2014 AL D.L. N. 165/2014) La disciplina delle

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

IL FONDO DI CREDITO DIRETTO. Convegno di studi dell Università di Macerata Laboratorio Fausto Vicarelli per lo studio dei rapporti tra banca e impresa

IL FONDO DI CREDITO DIRETTO. Convegno di studi dell Università di Macerata Laboratorio Fausto Vicarelli per lo studio dei rapporti tra banca e impresa IL FONDO DI CREDITO DIRETTO prof. Maurizio Sciuto - Università di Macerata Convegno di studi dell Università di Macerata Laboratorio Fausto Vicarelli per lo studio dei rapporti tra banca e impresa Il finanziamento

Dettagli

Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie Sezione II - Banca d'italia

Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie Sezione II - Banca d'italia Comunicazione del 25 marzo 2015. Recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD). Modifiche alla disciplina in materia di risparmio gestito. Adempimenti per le SGR che intendono essere iscritte all'albo

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Vigilanza bancaria e finanziaria REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.

Dettagli

Fortune. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Unifortune Asset Management SGR SpA

Fortune. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Unifortune Asset Management SGR SpA Unifortune Asset Management SGR SpA diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2009 1 Premessa In attuazione dell art. 40, comma

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

1 Milano, 26 marzo 2014 FONDI COMUNI D INVESTIMENTO ALTERNATIVI E FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE: TRA VINCOLI E OPPORTUNITA

1 Milano, 26 marzo 2014 FONDI COMUNI D INVESTIMENTO ALTERNATIVI E FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE: TRA VINCOLI E OPPORTUNITA 1 Milano, 26 marzo 2014 FONDI COMUNI D INVESTIMENTO ALTERNATIVI E FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE: TRA VINCOLI E OPPORTUNITA 2 Milano, 26 marzo 2014 I FONDI COMUNI D INVESTIMENTO ALTERNATIVI: I FIA ITALIANI

Dettagli

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB www.arlatighislandi.it redatto ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 2 GENNAIO 2014 documento pubblico 1 PREMESSA 3 SEZIONE

Dettagli

Aprile 2014. 2003/41/CE e 2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Aprile 2014. 2003/41/CE e 2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Aprile 2014 Recepimento della AIFMD in Italia e spunti EMIR Laura Francazi, Allen & Overy Il decreto legislativo 1 che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva europea sui gestori di fondi di

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF

LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF IL REGOLAMENTO DI BANKITALIA: CONTENUTI E IMPATTO SULLA FINANZA IMMOBILIARE Avv. Riccardo Delli Santi 1 DAL 2011 AD OGGI 2011 Direttiva 2011/61/UE Sui gestori di fondi

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

1 Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) - 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV

1 Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) - 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INVESTITORI QUALIFICATI AI SENSI DELL ARTICOLO 34-TERDECIES DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI L articolo 34-ter, comma 1, lett.

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO (approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella riunione del 28 febbraio 2005; coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre

Dettagli

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

LA PRIVACY DI QUESTO SITO LA PRIVACY DI QUESTO SITO 1) UTILIZZO DEI COOKIES N.B. L informativa sulla privacy on-line deve essere facilmente accessibile ed apparire nella pagina di entrata del sito (ad esempio mediante diciture

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONI AI PIANI DI ATTRIBUZIONE DI AZIONI IN ESSERE RIVOLTI A DIPENDENTI DEL GRUPPO

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE PROF. AVV. ORESTE CAGNASSO E ASSOCIATI per e-mail: consob@consob.it Torino, 23 luglio 2010 CONSOB Divisione Studi Giuridici Via G. B. Martini, 3 00198 - Roma Documento di consultazione avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l applicazione

Dettagli

Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private

Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private 1 Regolamento Isvap n. 21 del 28 marzo 2008 2 Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

DOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

Sommario Il perimetro delle operazioni con parti correlate

Sommario Il perimetro delle operazioni con parti correlate Sommario La Consob ha concluso l iter di approvazione della nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate effettuate, direttamente o tramite società controllate, da società che fanno ricorso al

Dettagli

ESTRATTO DELLA POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE GENERALI Investments Europe S.p.A. SGR

ESTRATTO DELLA POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE GENERALI Investments Europe S.p.A. SGR ESTRATTO DELLA POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE GENERALI Investments Europe S.p.A. SGR Politica per la gestione dei conflitti d interesse di GENERALI INVESTMENTS EUROPE

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.

Dettagli

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2015

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2015 DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2015 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE

Dettagli

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50. A LLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento

Dettagli

I fondi di minibond. Andrea Perrone Università Cattolica del Sacro Cuore

I fondi di minibond. Andrea Perrone Università Cattolica del Sacro Cuore I fondi di minibond Andrea Perrone Università Cattolica del Sacro Cuore Il finanziamento delle PMI alternativo al credito bancario Macerata, 14 novembre 2014 Il problema del finanziamento mediante minibond

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Febbraio 2014 1 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI... 1 1 FINALITÀ... 3 2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI...

Dettagli

Proposte di modifica al TUF in recepimento della Nuova Transparency. Osservazioni di Confindustria

Proposte di modifica al TUF in recepimento della Nuova Transparency. Osservazioni di Confindustria Proposte di modifica al TUF in recepimento della Nuova Transparency Osservazioni di Confindustria 27 ottobre 2015 Premessa Lo scorso Lo scorso 12 ottobre il Ministero dell economia e delle finanze (di

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari

Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 TUB, CONFIDI, AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI PROFESSIONALI

Dettagli

ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015

ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015 ll sito Internet www.nesocell.com è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I-10144 Torino - Italia P. IVA 10201820015 Nesocell Srl rispetta la privacy dei visitatori del sito sopracitato e si impegna

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su

Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su Consultazione pubblica relativa allo schema recante recepimento della direttiva 2009/110/CE e, concernente l avvio, l esercizio

Dettagli

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso Art. 1 Finalità e risorse La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

LE SICAF: UNA NUOVA FORMA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

LE SICAF: UNA NUOVA FORMA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO regolazione LE SICAF: UNA NUOVA FORMA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Luigi Rizzi * Le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) rappresentano una delle principali novità della direttiva AIFM.

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.

Dettagli