STUDIO DI CONSULENZA RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STUDIO DI CONSULENZA RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI"

Transcript

1 A tutti i Clienti LL.SS. Casalecchio di Reno, 08/01/2014 Oggetto: Novità fiscali 2014 Con la presente siamo a sintetizzare le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 e da altri provvedimenti entrati in vigore dal 1 gennaio, pregandovi di tenere conto di quanto di Vostra competenza. RIFORMA DELLA TASSAZIONE COMUNALE DEGLI IMMOBILI La legge di stabilità ridefinisce a partire dal 2014 la tassazione municipale degli immobili, modificando in maniera significativa il quadro del prelievo sui contribuenti. La riforma introduce la IUC, l imposta unica comunale, che a sua volta si compone di tre diversi tributi: uno vecchio, l IMU, e due nuovi, la TASI e la TARI. L IMU, ossia l imposta già nota che grava sui possessori degli immobili, viene parzialmente modificata: dal 2014 l imposta non è più dovuta sulle abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso (censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Per tutte le altre tipologie di immobili l Imu continua ad essere dovuta nei modi e termini ordinari. Le aliquote rimangono invariate e, per le abitazioni principali che dovranno continuare a pagare l imposta, viene confermata la detrazione base di 200 euro, mentre dal 2014 viene eliminata l ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni. Inoltre sono esentati dall imposta i fabbricati rurali strumentali, mentre i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali hanno una base imponibile ridotta, con il moltiplicatore che scende da 110 a 75. In materia di Imu va anche segnalato che è stata spostata dal 16 gennaio al 24 gennaio 2014 la scadenza per il pagamento della mini-imu, cioè la quota a carico dei contribuenti della differenza tra l aliquota base del 4 per mille e quella eventualmente più alta decisa dai singoli Comuni per l abitazione principale per il La TASI costituisce la principale novità della riforma e va a coprire i servizi indivisibili dei Comuni (manutenzione del verde e delle strade, illuminazione pubblica, ecc.). L imposta si applica su tutti i fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa l abitazione principale, e viene calcolata sulla stessa base imponibile dell Imu (rendita catastale rivalutata), ma a differenza di quest ultima al momento non sono previste detrazioni o riduzioni (se non quelle eventualmente decise dai Comuni in base alla capacità contributiva delle famiglie). L aliquota sarà decisa dai Comuni in base alle loro esigenze, ma con alcuni vincoli: per il 2014 è prevista un aliquota minima dell 1 per mille e un aliquota massima del 2,5 per mille; dal 2015 si applicherà solo il vincolo secondo cui la somma delle due componenti (Tasi + Imu) non potrà superare l aliquota massima prevista attualmente per l Imu, cioè il 6 per mille per l abitazione principale e il 10,6 per CASALECCHIO DI RENO (BO) - VIA BAZZANESE N. 32/4 TELEFONO/FAX

2 mille per gli altri fabbricati. La Tasi non graverà soltanto sui proprietari: nel caso in cui l utilizzatore è diverso dal possessore (come nel caso di locazione o comodato), l imposta graverà in parte anche sull occupante in una misura, stabilita dai Comuni con proprio regolamento, compresa tra il 10% e il 30% dell importo complessivo. La Tasi si versa con mod. F24 oppure con bollettino postale appositamente approvato dal Ministero delle Finanze. Il numero delle rate e le scadenze di versamento sono stabilite dai Comuni. La TARI è il nuovo tributo finalizzato alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani e sostituisce la Tares (che, a sua volta, nel 2013 aveva sostituto la Tarsu). E calcolata sui metri quadrati (almeno fino a quando i Comuni non avranno elaborato un sistema in grado di parametrarla su quantità e qualità dei rifiuti prodotti) e dovrà coprire tutti i costi di gestione del servizio. Ad oggi la situazione è quella sopra delineata. Tuttavia, va segnalato che, in base a quanto annunciato da esponenti del Governo e da anticipazioni di stampa, nei prossimi giorni verrà approvato un nuovo decreto che dovrebbe contenere un doppio ritocco verso l alto della Tasi: in primo luogo potrebbe essere previsto che l aliquota massima della nuova tassa passi dal 2,5 per mille al 3,5 per mille; il secondo aumento potrebbe riguardare il tetto massimo del prelievo Imu + Tasi, che passerebbe dal 10,6 all 11,6 per mille. I Comuni, però, verrebbero vincolati a usare le maggiori risorse che entrerebbero nelle loro casse per prevedere, anche per la Tasi, delle detrazioni limitate all abitazione principale. AUMENTO DELLA TASSAZIONE SULLE SECONDE CASE SFITTE La legge di stabilità contiene una modifica peggiorativa per le unità abitative non locate. Nella normativa precedente le case sfitte erano soggette a Imu, ma risparmiavano del tutto l Irpef (che restava assorbita dall Imu). Con una disposizione avente efficacia già dal 2013, viene ripristinata in parte l imposta sui redditi: è previsto, infatti, che coloro che hanno degli immobili a destinazione abitativa non locati e situati nello stesso Comune dell abitazione principale pagheranno già nel prossimo Unico o 730 l Irpef sul 50% del reddito (risultante dalla rendita catastale rivalutata). La condizione di unità immobiliare non locata si verifica anche per gli immobili concessi in comodato a parenti; quindi anche per questi sarà dovuta l Irpef in misura pari alla metà, con effetto retroattivo dal Il discrimine è rappresentato dal fatto che la seconda casa sia ubicata nello stesso Comune dell abitazione principale; ciò significa che la seconda casa di villeggiatura al mare o in montagna, ad esempio, continuerà a non pagare nulla a titolo di Irpef. PARZIALE DEDUCIBILITA DELL IMU PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI Viene introdotta la parziale deducibilità dell Imu sui fabbricati strumentali dal reddito d impresa e di lavoro autonomo con effetto retroattivo, a valere già dal La deducibilità è pari al 30% per l anno d imposta 2013 e del 20% dal 2014 in poi. Per quanto riguarda le imprese, potranno fruire della deduzione sia le ditte individuali sia le società di persone e di capitali. La deducibilità deve avvenire nel rispetto del principio di cassa; ne consegue che si deduce solo l ammontare effettivamente pagato nell esercizio. Resta, invece, ferma l indeducibilità dell Imu ai fini Irap. Non rientrano nell ambito della disposizione in esame i fabbricati destinati alla vendita (beni merce), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. A tale fine, rileva la contabilizzazione del bene tra le rimanenze. Va ricordato comunque che tali beni, se di proprietà delle imprese che li hanno costruiti, a partire dalla seconda rata Imu 2013 sono stati esentati dal tributo locale. RIFORMA DELLA TASSAZIONE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 2

3 Come già segnalato nella precedente circolare del 15 novembre u.s., dal 1 gennaio 2014 entra in vigore la riforma della tassazione sui trasferimenti immobiliari. Le nuove norme prevedono che, al posto delle varie aliquote dell imposta di registro prima applicabili, per i trasferimenti immobiliari si applichino solo tre aliquote: - 2%, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni per l agevolazione prima casa ; - 12%, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e avviene a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; - 9%, in tutti gli altri casi. Per tali atti è sancita espressamente l abrogazione di tutte le esenzioni ed agevolazioni previste anche da leggi speciali. Quindi da quest anno non trovano più applicazione i trattamenti agevolativi precedentemente previsti per l imposta di registro, ad esempio, per: - i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico; - i trasferimenti a favore di ONLUS; - i trasferimenti di immobili abitativi esenti da Iva a favore di imprese di rivendita immobiliare; - i trasferimenti di immobili a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali; - i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati. L imposta di registro dovuta non può essere inferiore all importo minimo di euro. Per gli atti assoggettati alle nuove aliquote dell imposta di registro è prevista anche l applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna, con contestuale abrogazione dell imposta di bollo e delle tasse ipotecarie per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Per gli atti assoggettati ad imposta di registro in misura fissa è disposto l aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, che a partire dal 1 gennaio 2014 passano da 168 euro a 200 euro ciascuna. Va segnalato che, relativamente all imposta di registro, l aumento non trova applicazione solo al campo immobiliare, ma ha effetto su tutti gli atti che fino al 31 dicembre 2013 scontavano l imposta fissa di 168 euro, come quelli societari (ad es. atto costitutivo di società, aumento di capitale sociale a seguito di conferimento di beni diversi dagli immobili, cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni, trasformazioni), quelli relativi all eredità (accettazione o rinuncia) e altri ancora (contratti scritti di comodato di beni immobili, rilascio di procura, convenzioni matrimoniali come la separazione dei beni ed il fondo patrimoniale). Non è previsto invece l aumento dell imposta fissa di 67 euro per i contratti di locazione di immobili. La riforma dell imposta di registro coinvolge anche la disciplina dell agevolazione prima casa, in particolare per quanto riguarda la qualificazione delle abitazioni di lusso, che sono escluse dai benefici fiscali. Nel regime previgente, infatti, le unità immobiliari non erano agevolabili ai fini della prima casa se erano dotate dei requisiti di lusso previsti dal D.M. 2 agosto Con le nuove disposizioni, invece, dal 1 gennaio 2014 perdono ogni rilevanza il D.M. 2 agosto 1969 e le caratteristiche in esso indicate, e si tiene conto soltanto della categoria catastale: le unità immobiliari sono considerate di lusso e quindi escluse dai benefici fiscali se sono classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico), a prescindere dalle loro caratteristiche. Riassumendo, gli atti di trasferimento immobiliare posti in essere dal 1 gennaio 2014 scontano: - in presenza delle condizioni per l applicazione dell agevolazione prima casa, l imposta di registro proporzionale del 2% e le imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna, ma nulla a titolo di imposta di bollo né di tassa ipotecaria; - se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e avviene a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, l imposta di registro del 12% e le imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna, ma nulla a titolo di imposta di bollo né di tassa ipotecaria (va segnalato che l unica agevolazione che rimane in vigore è quella relativa ai trasferimenti di terreni agricoli posti in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori 3

4 agricoli professionali, per i quali è previsto che scontino le imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e l imposta catastale nella misura dell 1%); - in tutti gli altri casi, l imposta di registro proporzionale del 9% e le imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna, ma nulla a titolo di imposta di bollo né di tassa ipotecaria. - nei casi in cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa (di 168 euro fino al 31 dicembre 2013), dal 1 gennaio 2014 esse devono essere corrisposte nella misura di 200 euro ciascuna. SPESE PER IL RECUPERO EDILIZIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Come già anticipato nella precedente circolare del 17 ottobre u.s., la detrazione Irpef del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata fino al 31 dicembre 2014, è ridotta al 40% per tutto il 2015 per poi ritornare al 36% dal 1 gennaio La proroga riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimane di euro fino alla fine del 2015, per tornare a euro dal E prorogato per tutto il 2014 anche il bonus per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ finalizzati all arredo di abitazioni in cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione: la detrazione Irpef è sempre del 50% delle spese sostenute (fino a un tetto massimo di spesa di euro) ed è da ripartire in 10 anni. Anche la detrazione del 65% sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici è prorogata fino al 31 dicembre 2014 ed è ridotta al 50% per tutto il A meno che non vi siano ulteriori proroghe, dal 2016 gli interventi per il risparmio energetico potranno beneficiare solo del bonus del 36%. Rimangono invariati i limiti di detrazione previsti dalla normativa. Per gli interventi sul risparmio energetico relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è prorogata di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2015; successivamente e fino al 30 giugno 2016 la detrazione sarà del 50%. COMPRAVENDITE: PREZZO DI VENDITA IN CUSTODIA DAL NOTAIO Viene impressa una svolta nella prassi contrattuale delle compravendite di immobili e aziende. Non appena sarà emanato il regolamento attuativo (entro il 30 aprile 2014), l acquirente non potrà più pagare il prezzo direttamente al venditore all atto della firma del rogito di compravendita. Sarà infatti il notaio chiamato alla stipula dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata a trasmettere al venditore il prezzo della compravendita di immobili e di aziende (oppure il saldo del prezzo se sono stati in precedenza pagati acconti), dopo averlo ricevuto in deposito dall acquirente e dopo aver trascritto il contratto di compravendita nei registri immobiliari o, per il contratto di cessione d azienda, nel registro delle imprese. Il notaio che riceve il deposito del prezzo non può utilizzare un conto corrente bancario ordinario, ma deve servirsi di un conto corrente dedicato a questo fine, che non frutta interessi a favore del notaio (gli interessi che matureranno, al netto delle spese di gestione del conto, dovranno essere destinati a finanziare fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese). Trattandosi di un conto corrente dedicato, esso non può accogliere movimentazioni diverse da quelle per le quali deve essere tenuto e gli importi depositati in questo conto costituiscono un patrimonio separato e quindi un entità sottratta alle vicende personali del notaio. Questa procedura riguarda gli importi versati contestualmente alla stipula dell atto, e non quindi a quelli il cui pagamento è dilazionato. Dall ambito della nuova disciplina restano esclusi i contratti di cessione di partecipazioni e azioni, per le quali si continueranno ad applicare le ordinarie modalità di pagamento senza l intervento obbligato del conto corrente dedicato del notaio. 4

5 STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI AFFITTI Dal 1 gennaio 2014 non è più possibile pagare in contanti i canoni di locazione abitativa, in deroga alla normativa vigente che prevede un limite per l uso del contante fissato a euro. Il divieto vale solo per le locazioni abitative, incluse quelle temporanee, a studenti e ad uso turistico (e quindi anche se effettuate con un locatario non residente in Italia); l unica eccezione è prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nulla cambia invece per le locazioni commerciali. A prescindere dall importo dei canoni, il pagamento degli affitti dovrà pertanto avvenire attraverso assegni, carte di credito, bonifici bancari e altre modalità che ne consentano la tracciabilità. In caso di violazione della prescrizione legislativa è prevista una sanzione che va dall 1% al 40% dell importo pagato. SCONTI IRAP SULLE ASSUNZIONI A partire dall esercizio 2014 è prevista una deduzione dalla base imponibile Irap per i datori di lavori che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando il numero di lavoratori impiegati rispetto all anno precedente. L importo deducibile è pari al costo del nuovo personale assunto con contratti a tempo indeterminato, ma non può superare il tetto di euro annui per ciascun dipendente; complessivamente la deduzione non può comunque eccedere l incremento del costo per lavoro dipendente iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico. Si potrà usufruire della deduzione per l anno di nuova assunzione e per i due esercizi successivi. Lo sconto per incremento occupazionale si cumula con quelli già previsti dalla legge Irap sul cuneo fiscale. RIDUZIONE DEI PREMI INAIL La legge di stabilità prevede una riduzione dei premi Inail. L entità della riduzione verrà stabilita con un successivo decreto ministeriale, su proposta dell Inail, con effetto dal 1 gennaio 2014 e per il triennio Secondo quanto stabilito dalla norma, il taglio si applica a ogni tipologia di premio, tenuto conto dell andamento infortunistico aziendale (salvo che per le imprese più giovani per le quali il decreto individuerà i criteri di applicazione). Dalla riduzione sono escluse le contribuzioni particolarmente agevolate come quelle per il lavoro accessorio, l assicurazione per il lavoro domestico, i premi pagati per colf e badanti, l apprendistato. La riduzione dovrebbe avvenire nell ambito di una più generale revisione della tariffa dei premi, che finalmente verrà riscritta dopo 13 anni di vigenza di quella attuale. DEDUCIBILITA ACCELERATA DEI CANONI LEASING La legge di stabilità introduce una normativa più favorevole per la deducibilità dei canoni leasing, riducendo il periodo contrattuale minimo che consente l integrale deduzione dei canoni e di fatto ripristinando il regime esistente prima del Finora, in caso di locazione finanziaria avente ad oggetto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.), la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d ammortamento ordinario, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo compreso tra gli 11 e i 18 anni; le autovetture erano invece deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento (cioè 4 anni). Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, la deducibilità dei canoni è stabilita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e non inferiore a 12 anni per gli immobili. Resta invariato il periodo di deducibilità delle autovetture. 5

6 Va ricordato che, per effetto del d.l. 16/2012, la deducibilità dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto: in caso di contratto con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti vengono riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte al termine del contratto. Le modifiche al regime di deducibilità dei canoni incidono soltanto sulle imposte sul reddito ma non sull Irap, dal momento che l imponibile Irap si basa sulle risultanze del conto economico e quindi il canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto (anche se inferiore alla durata fiscale ) è integralmente deducibile. Come contropartita alla riduzione della durata fiscale del leasing, in deroga al principio di alternatività Iva/registro, viene introdotta un imposta di registro proporzionale del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing su immobili strumentali, anche da costruire. L imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Ulteriore novità riguardante il leasing è l eliminazione dal 1 gennaio 2014 dell imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing. Fino ad oggi, in caso di acquisizione di auto in leasing, l utilizzatore si trovava a sostenere due volte il costo dell imposta di trascrizione, sia in sede di stipula del contratto che di riscatto del veicolo; ora viene eliminata questa penalizzazione. INDEDUCIBILITA DEL CONTRIBUTO SSN SULLE ASSICURAZIONI AUTO Come già segnalato nella precedente circolare del 15 novembre u.s., a partire dal 2014 è prevista l indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap del contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore (generalmente indicato come contributo SSN). Va ricordato che fino a tre anni fa il suddetto contributo era interamente deducibile dal reddito, essendo ricompreso nei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Già la legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) a partire dal 2012 ne ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede i 40 euro. Dal 2014 viene meno anche quest ultima norma e il contributo SSN è completamente indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap. La novità in questione, oltre a spiegare i propri effetti sulle persone fisiche, riguarda in maniera generalizzata anche il reddito d impresa e di lavoro autonomo. Ed è proprio sul fronte di imprese e professionisti che probabilmente si avrà l effetto più rilevante; in precedenza, infatti, le spese di assicurazione relative ai veicoli erano deducibili (ovviamente nei limiti previsti dalle norme vigenti per le spese relative alle auto) e nell ambito delle spese di assicurazione si considerava anche il contributo al servizio sanitario nazionale, che era deducibile nella stessa percentuale del premio. Ma dal 2014 è necessario scomputare dal costo dell assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile. Sotto l aspetto economico, la nuova disposizione può avere un impatto rilevante soprattutto per le imprese che svolgono attività per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale (ad esempio i taxisti o le autoscuole) o all 80% (gli agenti) oppure per le imprese che danno le auto in uso promiscuo ai dipendenti (i cui costi sono deducibili nella misura del 70%). Negli altri casi si tratterà di evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile al 20%. Da un punto di vista amministrativo, da quest anno diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio assicurativo in modo tale da annotare separatamente il contributo SSN come spesa indeducibile. POTENZIAMENTO DELL ACE 6

7 Dall esercizio 2014 viene potenziato l incentivo alla capitalizzazione delle imprese, attraverso un incremento del coefficiente da utilizzare per calcolare la detassazione Ace da parte delle società di capitali che aumentano il patrimonio netto mediante conferimenti dei soci o utili accantonati a riserva. Per ciascun esercizio del triennio la deduzione era fissata al 3% dell incremento patrimoniale stratificato a partire dal 1 gennaio La legge di stabilità da poco approvata stabilisce le percentuali per il prossimo triennio: 4% per il 2014, 4,5% per il 2015 e il 4,75% per il L incremento dei coefficienti vale anche per le società di persone in contabilità ordinaria, per le quali l Ace non si applica sull incremento patrimoniale ma all intero patrimonio netto dell anno (compreso l utile d esercizio). DEDUCIBILITA DELLE PERDITE SU CREDITI Viene aggiunto un altro tassello al quadro di riforme in tema di perdite su crediti avviato con il d.l. n. 83/2012. Quest ultimo decreto ha stabilito che gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità della perdita fiscale sussistono, in ogni caso, quando il credito è di modesta entità (non superiore a euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a euro per le altre imprese) ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Con la suddetta riforma è stata inoltre prevista le deducibilità delle perdite a seguito di accordo di ristrutturazione dei debiti (non solo quindi nel caso di procedure concorsuali), così come è stata estesa la deducibilità ai crediti ormai prescritti. E stata altresì prevista la deducibilità delle perdite su crediti qualora il credito stesso sia stato cancellato dal bilancio nel rispetto dei principi contabili internazionali IAS. Con la legge di stabilità 2014 viene ora riconosciuta la piena deducibilità alle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali, eliminando quindi la distinzione prima posta tra principi contabili nazionali ed internazionali. Rimane ovviamente sempre fermo il potere in capo all Amministrazione Finanziaria di disconoscere la deducibilità delle perdite qualora vi sia stata un errata applicazione dei principi contabili. Comunque si può affermare, in linea generale, che aumentano notevolmente le fattispecie riconosciute ai fini della deducibilità, riducendo i contenziosi a seguito di orientamenti particolarmente restrittivi da parte dell Agenzia delle Entrate. Si pensi infatti ai casi di cessione pro soluto del credito, alla rinuncia all incasso o alla transazione: tutte situazioni alle quali i principi contabili nazionali collegano la rilevazione di una perdita su crediti. In questi casi, pertanto, sarà possibile procedere con la rilevazione della perdita su crediti, senza la necessità di dimostrare gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, e sui quali l Agenzia delle Entrate ha da sempre mostrato un atteggiamento estremamente restrittivo. RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Come già anticipato nella nostra circolare del 4 novembre u.s., la legge di stabilità per il 2014 ripropone la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa e le partecipazioni iscritti in bilancio. Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (società di capitali, società di persone, enti commerciali, imprese individuali), sia in contabilità ordinaria che semplificata. Oggetto della rivalutazione sono i beni dell impresa ad esclusione degli immobili merce, cioè gli immobili al cui scambio è diretta l attività dell impresa; ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali (diritti di brevetto, licenze e marchi, mentre sono esclusi i costi pluriennali come l avviamento, i costi di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità), nonché le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione va effettuata nel bilancio riferito all'esercizio 2013 relativamente ai beni iscritti al 31 dicembre Per i soggetti in contabilità semplificata, in assenza di un bilancio, la rivalutazione, possibile solo per i beni iscritti nel registro dei beni strumentali che risultano 7

8 acquisiti entro il 31/12/2012, va evidenziata in un apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovranno risultare il costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata. Come in passato, anche in questa circostanza la rivalutazione non può essere applicata sui singoli beni, ma deve essere operata per «categorie omogenee», che sono indicate nel decreto del ministero dell Economia n. 162 del 13 aprile I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione vengono riconosciuti ai fini delle imposte dirette ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione; pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dall'esercizio Invece ai fini della plusvalenza in caso di cessione o assegnazione ai soci, la rivalutazione decorre dal 1 gennaio 2017 (ovvero dal quarto esercizio successivo). Il riconoscimento fiscale è subordinato al versamento di un imposta sostitutiva sul maggior valore derivante dalla rivalutazione pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Tale imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo senza l applicazione di interessi, con le stesse scadenze previste per le imposte dirette e quindi a partire dal 16 giugno (o 16 luglio) Invitiamo chi fosse interessato alla rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni a comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata. RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni. La legge di stabilità rinnova infatti la facoltà per i soggetti che detengono i beni rivalutabili al di fuori dell attività d impresa (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto (ad eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati), con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 1 gennaio Il termine per l asseverazione della perizia di stima è fissato al 30 giugno Sulla rivalutazione va pagata un imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate (cioè quelle superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone) e del 2% per le partecipazioni non qualificate. Il versamento dell imposta può essere eseguito in un unica soluzione entro il 30 giugno 2014 oppure in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data. Invitiamo chi fosse interessato alla rivalutazione di terreni e partecipazioni a comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D IMPOSTA Dopo la stretta sui crediti Iva, con la legge di stabilità 2014 sono messi sotto vigilanza anche le compensazioni fatte con i crediti delle imposte sui redditi e dell Irap. Si stabilisce, infatti, che a decorrere dal periodo d imposta 2013 (quindi modelli Unico 2014, Irap 2014 e 770/2014) i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap, per importi superiori a euro annui, devono chiedere l apposizione del visto di conformità. Con l apposizione del visto, il responsabile del Centro di assistenza fiscale o il professionista abilitato conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. Il visto di conformità non serve, invece, per il riporto a credito nell anno successivo o per la richiesta di rimborso. 8

9 A differenza delle compensazioni in materia di Iva, la norma non prevede altre limitazioni. Ai fini Iva, infatti, la legge dispone che la compensazione del credito Iva annuale, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Analoga disposizione non è invece prevista per le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap. In materia di crediti d imposta va anche ricordato che dal 2014 il limite massimo dei crediti d imposta compensabili per ciascun anno solare sale da euro a euro. NOVITA IN MATERIA DI MODELLO 730 Per evitare abusi in materia di crediti risultanti dal modello 730, la restituzione di somme per importi superiori a euro sarà fatta dall Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). A partire dai modelli 730 che saranno presentati nel 2014 (relativi ai redditi del 2013), entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per l invio telematico dei modelli 730, l Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi in caso di rimborsi spettanti per importi superiori a euro, anche se derivanti da crediti di precedenti dichiarazioni. Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato direttamente dall Agenzia delle Entrate. Va ricordato inoltre che dal 2014 il modello 730 potrà essere usato anche dalle persone che non hanno un sostituto d imposta in grado di fare le operazioni di conguaglio. Il modello 730/2014 potrà quindi essere usato anche dai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati (lavoratori a progetto, colf, badanti, ecc.) che al momento del conguaglio si trovano senza un sostituto d imposta, come può capitare quando la persona rimane senza lavoro. MODIFICHE AL QUADRO RW La legge n. 97/2013 (legge comunitaria), la circolare 38/2013 dell Agenzia delle Entrate e la legge di stabilità hanno introdotto diverse modifiche che riguardano il quadro RW a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2014 redditi 2013): vanno dichiarate tutte le attività e gli investimenti detenuti all estero, anche quelli inferiori ai euro (in precedenza al di sotto di questa soglia non andava compilato il quadro); vengono eliminate la sezione I (che raccoglieva l indicazione dei trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e la sezione III (trasferimenti da, verso e sull estero); al fine di smascherare chi si nasconde dietro schermi societari o trust, viene esteso l obbligo di compilazione al titolare effettivo. Per titolare effettivo della società si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; mentre in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio. sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio enti commerciali, società ma anche gli enti pubblici. Sono esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. Inoltre, in linea generale, i contribuenti che affidano le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono esonerati da qualsiasi obbligo di monitoraggio. le sanzioni per l omessa o carente indicazione nel quadro RW oscillano tra il 3% e il 15% dell ammontare degli importi non dichiarati (prima la forchetta era tra il 10 e il 50%, a cui si aggiungeva anche il rischio di confisca per un valore corrispondente). La sanzione è compresa invece tra il 6% e il 30% quando la violazione si riferisce a investimenti o attività estere di 9

10 natura finanziaria in paradisi fiscali (Paesi black list). Mentre una sanzione di 258 euro è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. Gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. IMPOSTA DI BOLLO SUI TITOLI A partire dal 2014 l imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli, certificati di deposito, polizze assicurative, ecc.) aumenta dallo 0,15% allo 0,20%. Scompare, però, la soglia minima di imposta fissata a 34,20 euro annui. Rimane invariato il regime degli estratti di conto corrente bancario e postale nonché dei libretti di risparmio: imposta di bollo annuale di 34,20 euro se il cliente è una persona fisica e di 100 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, tenendo conto che se il cliente è persona fisica l imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e libretti è complessivamente non superiore a euro. IVAFE Per uniformità con la disposizione precedente, dal 2014 l aliquota dell Ivafe (l imposta sulle attività finanziarie detenute all estero) passa dallo 0,15% allo 0,20%. Le disponibilità liquide detenute su conti correnti esteri sono invece assoggettate ad un imposta fissa di 34,20 euro, se la giacenza media registrata sul conto è superiore a euro su base annua. MINI SANATORIA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO La legge di stabilità prevede una sorta di rottamazione della cartelle Equitalia, per la quale sono previsti tempi molto rapidi. Alla luce della nuova disposizione, con riferimento ai carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il proprio debito, senza il pagamento di interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di mora, versando in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e aggi della riscossione. In sostanza, a fronte del pagamento in un unica soluzione entro il 28 febbraio, il debitore potrà ottenere l annullamento degli interessi da ritardata iscrizione e di quelli moratori. Rientrano nella definizione i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e, dunque, relativi a Irpef, Ires, Irap e Iva a decorrere dal periodo di imposta 2007, ma anche i contributi Inps e le entrate locali non solo di natura tributaria (ad esempio multe stradali, canoni, ecc.). Dal punto di vista procedurale, non è previsto alcun avviso da parte di Equitalia al debitore con cui lo informa della possibilità di avvalersi della sanatoria; sarà il debitore stesso, quindi, che dovrà verificare la propria posizione e valutare la possibilità di accedere. Entro il 30 giugno 2014 coloro che avranno aderito alla definizione agevolata pagando l intero importo dovuto entro fine febbraio riceveranno da Equitalia una comunicazione che li informerà dell avvenuta estinzione del debito. Invitiamo chi fosse interessato ad aderire alla mini sanatoria delle cartelle di pagamento a comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 10

11 Aumentano i contributi per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti: per il 2014 le aliquote sono pari al 22,20%. Viene riconosciuto un anno di moratoria ai professionisti con partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, sottraendoli all aumento di un punto dell aliquota contributiva. Anche per il 2014, quindi, per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria o pensionati, la percentuale di contribuzione dovuta all Inps è pari al 27% (come nel 2013). Per gli altri iscritti in via esclusiva (co.co.co. e co.co.pro.), invece, dal 1 gennaio l aliquota pensionistica aumenta di un punto e passa al 28%, seguendo la progressione già prevista che si concluderà nel 2013 una volta raggiunta quota 33%, al pari dei lavoratori dipendenti. Aumenta pure l aliquota a carico di coloro che sono iscritti anche ad altra gestione previdenziale, che nel 2014 sale al 22% (invece del 21%) e nel 2015 al 23,5% (invece del 22%), mentre resta invariata al 24% dal 2016 in poi. TABELLE ACI AGGIORNATE L Agenzia delle Entrate, come ogni anno, ha provveduto alla pubblicazione delle tabelle Aci aggiornate, indicanti i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli. Le tabelle Aci 2014 diventano il nuovo punto di riferimento anche per la determinazione del fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e co.co.co. e, come sempre, sono suddivise per tipo di alimentazione, marca e modello. Ricordiamo, infatti, che i dipendenti che possono utilizzare a fini personali l automezzo messo a disposizione dall azienda devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. La soglia di percorrenza di km è indipendente da quello che è l effettivo utilizzo, per cui può accadere che il dipendente percorra un maggiore o un minore numero di chilometri, senza che ciò incida sugli importi oggetto di tassazione. Se però il mezzo è assegnato solo per finalità personali, il reddito in natura (fringebenefit) dovrà misurarsi non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del valore normale e dunque quantificando ciò che, in base ai chilometri effettivi, è stato il beneficio realmente attribuito al dipendente. Per le imprese concedenti, i costi connessi agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili per una quota pari al 70%, in luogo del 20% ordinariamente previsto. RIDUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI Dal 1 gennaio 2014 il tasso di interesse legale scende dal 2,5% all 1%. CANCELLATA LA DICHIARAZIONE PER I REGISTRATORI DI CASSA A partire dal 1 gennaio 2014 è soppressa la comunicazione di messa in servizio dei registratori di cassa, così come sono eliminate le comunicazioni di variazione e di disinstallazione, che i commercianti al minuto dovevano effettuare quando iniziavano o cessavano l attività oppure cambiavano il misuratore fiscale. Non sono stati eliminati, invece, gli obblighi di verificazione periodica annuale dei registratori di cassa ma, sempre dal 2014, la prima verificazione periodica deve essere effettuata esclusivamente all atto della messa in servizio (in precedenza poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio). Nel prevedere queste semplificazioni, l Agenzia delle Entrate ha considerato che le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono già riportate anche 11

12 nel libretto fiscale di dotazione del misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verifica periodica all atto dell installazione o disinstallazione. BONUS LIBRI Viene introdotta una detrazione fiscale del 19% sull acquisto di libri cartacei. Lo sgravio potrà interessare una spesa fino a euro annui: metà per i testi scolastici e metà per le altre pubblicazioni. Si attendono i provvedimenti attuativi. WEB TAX Dal 2014 vengono introdotte nel nostro ordinamento fiscale delle novità per le imprese e i professionisti che vogliano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online e per le società che operano in questo settore (cosiddetta web tax). Sul piano delle imposte indirette e sulle modalità di acquisizione dei servizi pubblicitari online il Legislatore ha introdotto nel Testo Unico Iva il nuovo articolo 17-bis, il quale prevede che: i soggetti passivi Iva che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche tramite centri media e operatori terzi debbono acquistarli da soggetti titolari di partita Iva italiana. i soggetti passivi Iva che intendono acquistare servizi pubblicitari online e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o durante la fruizione di un sevizio online devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari titolari di partita Iva italiana. Sul piano degli adempimenti per il monitoraggio di queste operazioni è previsto che l acquisto di servizi pubblicitari online o di servizi ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili che siano in grado di veicolare la partita Iva del beneficiario. In base al recente Decreto Milleproroghe l entrata in vigore delle suddette novità è stata posticipata dal 1 gennaio 2014 al 1 luglio BANDO INAIL PER CONCESSIONE CONTRIBUTI E stato pubblicato un nuovo bando dell Inail, che mette a disposizione 307 milioni di euro per la concessione di contributi alle imprese per progetti di investimento finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto, con un limite massimo di euro. Sono ammissibili al contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: progetti di investimento; progetti di responsabilità sociale e per l adozione di modelli organizzativi; progetti per la sostituzione o l adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio prima del 21 settembre 1996 con attrezzature che rispondono ai requisiti previsti dal terzo titolo del D.Lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia. Se il progetto sarà ritenuto dall Inail conforme ai requisiti richiesti, si potrà partecipare al click-day con cui verranno assegnati i fondi in una data ancora da stabilire. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non ancora realizzati e non in corso di realizzazione (quindi devono essere investimenti nuovi). Non sono ammesse a contributo le spese relative alle acquisizioni tramite contratti di leasing. I destinatari sono tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio e in regola con gli obblighi contributivi, comprese quelle prive di dipendenti. 12

13 Chi fosse interessato a presentare domanda per l accesso al contributo è pregato di comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata. Nel ricordare che il presente documento non costituisce parere professionale ma ha solo scopo informativo, restiamo a disposizione per approfondire le tematiche di Vs. maggiore interesse e cogliamo l occasione per porgere distinti saluti. 13

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

3. Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

3. Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici CIRCOLARE gennaio 2014: La Legge di Stabilità e le altre novità fiscali Vi riepiloghiamo le principali e più rilevanti novità introdotte in materia fiscale dalla Legge 27.12.2013 n 147 (Legge di Stabilità

Dettagli

STUDIO. Monosi dott. Raffaele. Dottore Commercialista Revisore Contabile

STUDIO. Monosi dott. Raffaele. Dottore Commercialista Revisore Contabile Circolare di gennaio 14 Santa Lucia di Piave, lì 7 gennaio 14 Oggetto: : Finanziaria 2014 prima parte È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. «Legge

Dettagli

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO AI CLIENTI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO AI CLIENTI CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO AI CLIENTI Anno IV, n. 1 GENNAIO 2014 I N D I C E LEGGE DI STABILITà n. 147/2013... 3 Canoni di locazione Immobili abitativi... 3 Aumento detrazione Irpef lavoro dipendente...

Dettagli

OGGETTO: Le nuove imposte d atto sui trasferimenti immobiliari

OGGETTO: Le nuove imposte d atto sui trasferimenti immobiliari Informativa per la clientela di studio N. 04 del 08.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Le nuove imposte d atto sui trasferimenti immobiliari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSA CAPITOLO 2 REDDITO D IMPRESA

SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSA CAPITOLO 2 REDDITO D IMPRESA SOMMARIO CAPITOLO 1 PREMESSA 1.1 Principali novità fiscali della Legge di Stabilità 2014 CAPITOLO 2 REDDITO D IMPRESA 2.1 Novità in materia di deduzioni 2.2.1 Presupposto soggettivo 2.2.2 Misura dell agevolazione

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

CIRCOLARE N 1 DEL 14.01.2014

CIRCOLARE N 1 DEL 14.01.2014 STUDIO BURLONE - CRISA Dottori Commercialisti e Revisori contabili CIRCOLARE N 1 DEL 14.01.2014 LEGGE DI STABILITA La Legge di Stabilità (147/2013) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena Spett.li Clienti Loro Sedi, lì 14 Gennaio 2013 OGGETTO: Legge di stabilità 2013 ed altre disposizioni La Legge di Stabilità per il 2013 (L.228/2012) contiene molte novità e assorbe alcuni importanti provvedimenti

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Novità per imprese e professionisti

Novità per imprese e professionisti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 07 10.01.2014 Deducibilità canoni di leasing dopo la Legge di Stabilità Novità per imprese e professionisti Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Periodico informativo n. 5/2013

Periodico informativo n. 5/2013 Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno,

Dettagli

Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53-10128 TORINO. CIRCOLARE n.

Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53-10128 TORINO. CIRCOLARE n. S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53-10128 TORINO CIRCOLARE n. 1/2014 La presente per informare i signori Associati sulle

Dettagli

LA LEGGE DI STABILITA 2014

LA LEGGE DI STABILITA 2014 Numero circolare 1 Data 20/01/2014 LA LEGGE DI STABILITA 2014 Abstract: Rif.to normativo: Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2014, c.d. Legge di stabilità 2014, che tra le principali

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013

Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013 Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013 1 Premessa 2 Deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti 2.1 Auto aziendali 2.2 Auto dei professionisti 2.3 Auto concesse

Dettagli

OGGETTO: TASI - le regole per il versamento dell imposta

OGGETTO: TASI - le regole per il versamento dell imposta Informativa per la clientela di studio N. 76 del 07.05.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: TASI - le regole per il versamento dell imposta Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Il Modello UNICO per persone fisiche

Il Modello UNICO per persone fisiche Immacolata Di Rienzo (Commercialista in Caserta) Il Modello UNICO per persone fisiche Persone fisiche non esercenti attività di lavoro autonomo Persone fisiche esercenti attività di impresa o di arti e

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

CIRCOLARE N. 32 2013/2014 DEL 15 GENNAIO 2014

CIRCOLARE N. 32 2013/2014 DEL 15 GENNAIO 2014 CIRCOLARE N. 32 2013/2014 DEL 15 GENNAIO 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare n. 1 2014 dell Ufficio

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena Spett.li Clienti Loro Sedi, lì 29 Gennaio 2014 OGGETTO: novità in materia di contratti di locazione e affitto di beni immobili A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 14 del 25 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Ddl stabilità per il 2014: le prime anticipazioni della stampa Premessa Recentemente il Consiglio dei Ministri ha

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità

Dettagli

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI Fiscalità Edilizia LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI -DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche nella Legge 23 maggio 2014, n.80- Maggio 2015 1 Per sviluppare programmi di edilizia

Dettagli

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Locazione e affitto di beni immobili INDICE Circolare per la Clientela - 29.1.2014, n. 4 Locazione e affitto di beni immobili -Nuovo modello di registrazione- Pagamento dei tributi con il modello "F24 ELIDE" INDICE 1 Premessa 2 Nuovo modello di

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale STUDIO GAMBI OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci / familiari : aspetti contabili e fiscali Diverse tipologie di utilizzo dei beni d impresa L assegnazione in godimento di beni ai soci è fattispecie che

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Studio Dottori Commercialisti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Studio Dottori Commercialisti Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Roma, 24 gennaio 2014 Gent.li CLIENTI Loro Sedi Via mail Oggetto: Circolare n. 2/2014 principali novità fiscali 2014 1 Gentili Clienti, La legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 1473), in vigore dall

Dettagli

Circolare Informativa n. 2/2013

Circolare Informativa n. 2/2013 Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai

Dettagli

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI Circolare 3/2014 STUDIO CATELLANI Spett.li clienti in indirizzo Reggio Emilia, li 27/02/2014 Locazione e affitto di beni immobili - Nuovo modello di registrazione - Pagamento dei tributi con il modello

Dettagli

IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214

IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214 SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI CONFRONTO IMU E ICI ESEMPI DI CALCOLO IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214 L istituzione dell IMU è anticipata,

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015

Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015 Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015 Soppressa dal 2015 la comunicazione IRE per gli interventi di riqualificazione energetica a cavallo d anno Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che,

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. Dott.ssa Giovanna Castelli 1

NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. Dott.ssa Giovanna Castelli 1 NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Dott.ssa Giovanna Castelli 1 LA LEGGE DI STABILITA 2013 La legge di stabilità 2013

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013

Dettagli

COMUNE DI PETRELLA SALTO - INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili

COMUNE DI PETRELLA SALTO - INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili COMUNE DI PETRELLA SALTO - INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

INFORMATIVA IUC 2014. Modalità per il calcolo

INFORMATIVA IUC 2014. Modalità per il calcolo COMUNE DI TREBASELEGHE Provincia di PADOVA INFORMATIVA IUC 2014 Modalità per il calcolo Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale (IUC) che si compone dei seguenti tre tributi: - IMU (imposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI TREPUZZI. (Prov. LECCE) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con

Dettagli

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011 Circolare informativa n. 15 del 13 Aprile 2011 LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI REGISTRAZIONE POSSIBILE FINO AL 6 GIUGNO 2011 Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia

Dettagli

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 19 febbraio 2008

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 19 febbraio 2008 CIRCOLARE N. 12/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 febbraio 2008 OGGETTO: Profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione Telefisco 2008 del 29 Gennaio 2008 e risposte ad

Dettagli

La fiscalità dei contratti di locazione. Milano, 29 gennaio 2013

La fiscalità dei contratti di locazione. Milano, 29 gennaio 2013 La fiscalità dei contratti di locazione Milano, 29 gennaio 2013 1 Fiscalità connessa ai contratti di locazione Imposte dirette Per il locatore non imprenditore, ai fini della determinazione del reddito

Dettagli

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili

Studio Bitetti Dottori Commercialisti Revisori Contabili Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La nuova tassazione per le locazioni degli immobili Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è entrato

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono:

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono: L ICI 1. Cos è L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Ogni singolo comune delibera un aliquota, di norma compresa tra il 4 ed il 7 per mille, da applicare al valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili

Dettagli

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI V/S SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI.

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI. RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI. La cedolare secca sugli affitti consiste in una alternativa fiscale al regime ordinario applicabile per

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015)

La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015) La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del 16.10.2015) LA DENOMINAZIONE L imposta unica comunale, comunemente conosciuta come IUC, si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015 All. 1) DCC n. 22 del 30.3.2015 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015 IL CONSIGLIO COMUNALE

Dettagli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli Microimpresa Pensare in grande, da piccoli Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola

Dettagli

INFORMATIVA VIA E-MAIL GENNAIO 2014

INFORMATIVA VIA E-MAIL GENNAIO 2014 INFORMATIVA VIA E-MAIL GENNAIO 2014 Illustrissimi soci, confidiamo farvi cosa gradita nel comunicarvi le principali novità giuridiche e fiscali di inizio anno, per la cui elaborazione dobbiamo ringraziare

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 28.04.2015 Imposte da compensare L utilizzo del credito può compensare non solo IMU Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con l

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 20 Gennaio 2014 OGGETTO : Legge 27.12.2013 nr. 147 Legge di stabilità 2014 pubblicata sulla G.U. nr. 302 del 27.12.2013 S.O. n.87. È stata approvata la

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Allegato 1) COMUNE DI ROGENO (Prov. LECCO) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato

Dettagli

Tariffe Aci per il 2014

Tariffe Aci per il 2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 08 10.01.2014 Tariffe Aci per il 2014 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma 1 del D.Lgs.

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili

INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili A decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore l imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 4/2013 Tivoli, 16/01/2013 Oggetto: NOVITA DEDUCIBILITA AUTO. Spett.le Clientela, con la presente circolare siamo a comunicare che con la Riforma del mercato del lavoro, L. 28/06/2012 n. 92,

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo

Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo Come noto, l'imu sostituisce, in caso di immobili non locati, l'irpef e relative addizionali riguardanti i redditi fondiari. Il Mod. 730/2013, è stato di conseguenza

Dettagli

Per l installazione o sostituzione dell impianto di climatizzazione

Per l installazione o sostituzione dell impianto di climatizzazione Per l installazione o sostituzione dell impianto di climatizzazione PRIMA DI INIZIARE Il presente documento vuole essere un aiuto per tutti i Clienti Daikin Italy, siano essi professionisti del settore

Dettagli

ICI - IMU - DIFFERENTI MOLTIPLICATORI

ICI - IMU - DIFFERENTI MOLTIPLICATORI La base imponibile La base imponibile dell imposta muncipale (Imu) si determina per i fabbricati abitativi rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per 160; Per i fabbricati

Dettagli

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011

Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI. CIRCOLARE n. 08/2011 Pesaro, lì 28 febbraio 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 08/2011 1 - Tutto pronto per la compensazione debiti erariali iscritti a ruolo: 1.1 Divieto compensazione dei crediti in presenza

Dettagli

Qui di seguito analizzeremo le disposizioni introdotte.

Qui di seguito analizzeremo le disposizioni introdotte. Bologna, 2 dicembre 2013 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto: CIRCOLARE N. 15 NOVITÀ FISCALI IN MERITO AL 2 ACCONTO DELLE IMPOSTE E AL SALDO IMU ANNO 2013 Con il Decreto Legge 30 novembre

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 03.12.2015 Bonus ristrutturazione: detrazione fiscale delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione fiscale delle

Dettagli

COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo

COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo UFFICIO TRIBUTI Per Dall anno 2014 è entrata in vigore l Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in tre componenti: l Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

DECRETO SVILUPPO: DALL IVA SU CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI ALLA MAXI DETRAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI

DECRETO SVILUPPO: DALL IVA SU CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI ALLA MAXI DETRAZIONE FISCALE SULLE RISTRUTTURAZIONI 2012 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659

Dettagli

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere

Dettagli