Regolamento: UNITA GESTIONE RIFIUTI DOCUMENTI DESCRITTIVI E DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI PROCEDURA SOP-HSE-06 PROCEDURA SISTRI MICRORACCOLTA

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1 Pagina 1 di 44 MOD 1 SCHEDA TECNICA RIFIUTO MOD 2 REGISTRO DEPOSITO DOCUMENTI DESCRITTIVI E DI REGISTRAZIONE RICHIAMATI PROCEDURA SOP-HSE-06 PROCEDURA SISTRI MICRORACCOLTA SOMMARIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RESPONSABILITÀ MODALITÀ OPERATIVE CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Classificazione e Caratterizzazione del rifiuto Attribuzione del codice CER GESTIONE DEI RIFIUTI NEI LABORATORI E NEGLI UFFICI REGOLE GENERALI PER IL PERSONALE Requsiti sicurezza - rifiuti speciali -confezionamento ed etichettatura DEPOSITO DEI RIFIUTI Conferimento dei rifiuti al deposito GESTIONE RIFIUTI SPECIALI Trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali Formulario dei rifiuti Registro carico/scarico SISTRI -PROCEDURA ORDINARIA La scheda sistri SISTRI -PROCEDURA MICRORACCOLTA La procedura di microraccolta OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA...37 DOCUMENTO DI INGM Proprietà riservata. Riproduzione e diffusione vietate a termini di legge. Stato di revisione DATA Rev. Natura della modifica emissione verifica approvazione UGR Delegato Direttore Scientifico Prima emissione

2 Pagina 2 di SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento, si prefigge lo scopo di definire ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall'istituto Nazionale di Genetica Molecolare (di seguito anche: INGM ). Il presente regolamento si applica alla gestione dei rifiuti prodotti nelle fasi di: classificazione dei rifiuti; cernita dei rifiuti; gestione dei rifiuti in INGM; gestione del deposito temporaneo; stoccaggio dei rifiuti; smaltimento dei rifiuti; gestione dei rapporti con trasportatori e smaltitori; gestione delle registrazioni di legge (Formulario di Identificazione dei Rifiuti, Registri di Carico e Scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, SISTRI). 2. RESPONSABILITÀ Di seguito si richiamano le principali responsabilità relative alla gestione dei rifiuti (per ulteriori dettagli si vedano le specificazioni indicate nel seguente regolamento): FUNZIONE Direttore Scientifico RESPONSABILITA' Il Direttore Scientifico, in qualità responsabile produttore e detentore dei rifiuti di INGM, risponde della corretta gestione dei rifiuti e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici sanciti dalla normativa vigente, ed in particolare: e' responsabile della corretta classificazione dei rifiuti e dell'attribuzione della classe di pericolosità dei rifiuti; individua e predispone il deposito temporaneo dei rifiuti speciali e speciali pericolosi; organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dal D. lgs 81/2008; approva le procedure di gestione dei rifiuti nella struttura da lui diretta, in accordo con le normative vigenti; è responsabile di tutti gli adempimenti e delle registrazioni di legge sia in materia di registrazioni cartacee che informatiche; è responsabile di formare ed informare tutto il personale afferente alla propria Struttura in relazione ai pericoli e alle procedure connesse alla gestione del rifiuto, avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell attività che dà origine al rifiuto e delle funzioni da lui delegate; sensibilizza il proprio personale avvalendosi dei propri subordinati e delegati affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilabili che dovranno essere conferiti alle varie isole ecologiche; approva la predisposizione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) secondo le modalità ed i termini previsti; attribuisce delega a Dirigente avente titolo e competenza e monitora sul suo operato.

3 Pagina 3 di 44 Dirigente Delegato In funzione della delega attribuita: vigila sulla corretta gestione dei rifiuti e impartisce alle unità di ricerca le necessarie direttive per la classificazione e gestione dei rifiuti medesimi; è tenuto inoltre a definire compiti e responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei rifiuti; verifica ai fini dell'approvazione il regolamento aziendale di gestione dei rifiuti; vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali e assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi prodotti presso le sedi di INGM ( ivi inclusi i rifiuti prodotti da attività in appalto); stabilisce e approva le strategie operative e procedurali dell'ente nella gestione dei rifiuti e impartisce le necessarie direttive per la classificazione e gestione dei rifiuti medesimi alle unità di ricerca che producono e, quindi, detengono temporaneamente tali rifiuti e che rispondono del loro corretto deposito intermedio e conferimento agli incaricati del ritiro; valuta le necessità e dispone l incarico per l'eventuale predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti al fine di avere indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti tali da consentire una idonea classificazione degli stessi secondo il catalogo europeo dei rifiuti (CER) e le disposizioni normative vigenti; definisce compiti e responsabilità delle persone che operano nella gestione dei rifiuti ed assicurare la custodia dei dispositivi USB; organizza e coordina la raccolta e il deposito intermedio dei rifiuti; definisce i tempi e le modalità di raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio (trasporto e destino rifiuti); gestisce in delega o in sostituzione del Direttore Scientifico i rapporti con gli enti di controllo; monitora e controlla attuando o incaricando soggetti terzi ad attività di verifica periodico per riscontrare la corretta gestione dei rifiuti e l'adempimento in materia di legge rispetto alla gestione dei rifiuti e alla tenuta delle registrazioni obbligatorie ( Registro Carico Scarico Rifiuti, gestione e conservazione F.I.R.; fornisce riscontro dal Direttore Scientifico rispetto al proprio operato. sovrintende l'attività dell'unità Gestione Rifiuti e risponde per le pertinenze relative alla gestione rifiuti al Direttore Scientifico. Unità Gestione Rifiuti (da ora anche UGR)\ Delegati Sistri Provvede alla predisposizione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da far approvare al Direttore Scientifico e lo trasmette entro i termini di legge agli organi territorialmente competenti, secondo le modalità previste; emette il presente regolamento ai fini della verifica del Dirigente e dell'approvazione del Direttore Scientifico; sovrintende su indicazione del Dirigente le Unità Operative e le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio e verificano il perdurare del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni; gestisce la predisposizione del Registro Cronologico del Produttore attraverso il sistema informatico SISTRI e (salvo successive proroghe), provvede alla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e alla regolare tenuta del Registro di Carico e Scarico; nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione, è delegato all'utilizzo pratico del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica, nonché risponde della corretta immissione nel sistema dei dati relativi ai rifiuti; monitora a supporto del Dirigente il rispetto del presente regolamento. Operatore Raccolta Provvede alla raccolta dei rifiuti presso INGM secondo le indicazioni fornite da UGR e al

4 Pagina 4 di 44 Rifiuti conferimento dei rifiuti presso i depositi temporanei indicati. Registra i quantitativi di rifiuti speciali depositati, nei casi previsti dal presente regolamento. Responsabili di Facility e Principal Investigator (PI) Garantiscono che la gestione dei rifiuti in laboratorio avvenga in conformità alle misure di sicurezza previste dall'azienda. Garantiscono della corretta gestione dei rifiuti in laboratorio nel rispetto delle indicazioni fornite dall'azienda. Verificano che il personale subordinato e\o coordinato operi alla corretta gestione, cernita e raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento. Segnalano eventuali comportamenti scorretti in violazione al Dirigente Delegato. Personale di INGM Conferisce i rifiuti secondo le modalità di raccolta indicata nel presente regolamento. Organizzazione/Responsabilità nella Gestione dei Rifiuti in INGM

5 Pagina 5 di MODALITÀ OPERATIVE Di seguito si sintetizzano gli iter di attività di gestione di INGM, trattati nel dettaglio nei paragrafi seguenti del presente regolamento: PRIMA FASE

6 Pagina 6 di 44 SECONDA FASE RIFIUTI SANITARI SPECIALI A RISCHIO BIOLOGICO (CASETTA ESTERNA) PROCEDURA CARTACEA RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO BIOLOGICO (CASETTA ESTERNA) PROCEDURA SISTRI- MICRORACCOLTA

7 Pagina 7 di 44 SECONDA FASE ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PROCEDURA CARTACEA ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROCEDURA SISTRI- MICRORACCOLTA (PER PROCEDURA ORDINARIA SI VEDA DETTAGLIO DOCUMENTO)

8 Pagina 8 di CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI I rifiuti sono classificati secondo l origine, in: assimilabili agli urbani (conferiti a gestore comunale); speciali (conferiti a gestore privato). Secondo le caratteristiche di pericolosità, a loro volta i rifiuti si distinguono in: Pericolosi assoluti, quindi sempre e in ogni condizione, contrassegnati dall asterisco (*); non pericolosi assoluti, se non contrassegnati da asterisco; pericolosi o non pericolosi a seconda della loro composizione. Infatti, alcune voci sono doppie, i cosiddetti codici a specchio : una voce è contrassegnata con asterisco e l altra no. In tal caso i rifiuti sono chiamati a specchio pericolosi (*) oppure a specchio non pericolosi. Rifiuti pericolosi assoluti: queste voci sono marcate con asterisco, ma la descrizione del codice a sei cifre (CER) non ha alcun riferimento specifico o generale a sostanze pericolose. Tali rifiuti sono considerati automaticamente rifiuti pericolosi o pericolosi assoluti. Non c è alcun bisogno di interrogarsi sulla

9 Pagina 9 di 44 composizione chimica del rifiuto per decidere se sia pericoloso. Si devono comunque identificare quali caratteristiche rendano pericoloso il rifiuto, a scopo di cautela per tutte le fasi della sua gestione. Queste voci si chiamano Voci assolute pericolose. Rifiuti non pericolosi assoluti: Queste voci sono senza asterisco nel CER e quindi non pericolose sempre, per esempio: scarti di corteccia e legno. Le fasi da 3 a 6, riportate di seguito, si applicano esclusivamente per determinare se un rifiuto, elencato con una voce a specchio, sia pericoloso o no. E molto importante stabilire se una voce non pericolosa fa parte di una voce a specchio, solo in tal caso sono necessarie ulteriori valutazioni prima di assegnare il codice non pericoloso. Rifiuti pericolosi o non pericolosi a specchio: Qualche rifiuto può essere pericoloso oppure non pericoloso a seconda che contenga sostanze pericolose in concentrazioni al di sopra di determinati limiti o presenti proprietà pericolose in base a determinate prove. Questi rifiuti sono elencati (di solito appaiati, ma non sempre) con i codici a 6 cifre, e vengono denominati, voci a specchio CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO Schema di sintesi Il Direttore Scientifico ha l obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto prodotto secondo le disposizioni di legge. Il Direttore Scientifico ha attribuito mediante atto scritto e sottoscritto le sue funzioni al Dirigente Delegato. Il Direttore Scientifico o il Dirigente Delegato, con il supporto operativo del UGR (Unità Gestione Rifiuti), può disporre, prima del conferimento del rifiuto, l analisi chimica e la caratterizzazione dei rifiuti: affidando attività di analisi a laboratorio accreditato ACCREDIA,

10 Pagina 10 di 44 affidandosi ai tecnici specializzati del laboratorio per l attività di prelievo del campione di rifiuto da analizzare, che dovrà svolgersi secondo le modalità della norma UNI Tutti i rifiuti secondo i requisiti di legge (vedi allert) o di cui non si conosce la pericolosità devono essere dotati di MOD 1 SCHEDA TECNICA RIFIUTO (CARATTERIZZAZIONE DI BASE RIFIUTI allegato 1 D.M. 27/09/2010) o altro modulo equipollente fornito dal fornitore. Se la tipologia in produzione non è mai stata prodotta o non è stata classificata e caratterizzata il Direttore Scientifico \ Dirigente Delegato deve provvedere con il supporto di UGR, del personale INGM e di eventuali fornitori alla compilazione della opportuna SCHEDA TECNICA DI RIFIUTO, inserendo le caratteristiche generali e come viene prodotto e le caratteristiche chimico-fisiche deducibili per permettere la classificazione e l assegnazione allo stesso di un codice C.E.R. La classificazione di pericolosità nel caso dei rifiuti, richiede l indicazione delle sole caratteristiche di pericolo (HP): Quindi la classificazione dei rifiuti si effettua secondo due modalità: sulla base della concentrazione delle sostanze presenti, determinate mediante analisi chimica altro metodo di calcolo valido, come i bilanci di massa; mediante metodi di prova. La classificazione di pericolosità del rifiuto viene effettuata sulla base delle concentrazioni delle sostanze presenti, rapportate ai limiti stabiliti in funzione delle indicazioni di pericolo H, per le seguenti classi di pericolosità dei rifiuti: HP4 irritante; HP5 Tossicità per organi letali/aspirazione (ha sostituito la precedente classificazione nocivo); HP6 Tossicità acuta; HP7 cancerogeno; HP8 corrosivo; HP10 Tossico per la riproduzione; HP11 Mutageno; HP13 Sensibilizzate; HP14 Ecotossico. Per i pericoli HP1 Esplosivo; HP2 Comburente; HP3 Infiammabile, HP12 liberazione di gas a tossicità acuta si fa espresso riferimento ai metodi di prova del regolamento 2008/440 o di altri metodi riconosciuti validi a livello internazionale. Per la caratteristica di pericolo HP9 Infettivo si fa riferimento alla legislazione nazionale. La caratteristica di pericolo HP15 viene assegnata sulla base delle sostanze presenti con riferimento solo alle sostanze esplodenti, indipendentemente dalla loro concentrazione. Salvo che il rifiuto si presenti sotto forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. Tuttavia gli stati membri possono valutare anche altri criteri di applicazione, come la lisciviazione. I rifiuti contenenti POP in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 2004/850/CE61 del Parlamento Europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi. La classificazione dei rifiuti si prefigge due scopi: determinare a quale tipo di codice appartiene il rifiuto, se a quelli pericolosi assoluti, non pericolosi assoluti o se il rifiuto appartiene ad una voce con un codice a specchio (può essere pericoloso oppure non pericoloso a seconda dei casi); assegnare le caratteristiche di pericolo codificate HP1 HP15.

11 Pagina 11 di 44 Metodologia di valutazione e classificazione dei rifiuti pericolosi I Identificare la composizione del rifiuto II Identificare le classi e categorie di pericolo che si applicano a ogni componente del rifiuto e i corrispondenti codici di indicazione di pericolo H. A tale scopo si utilizza l inventario dell ECHA oppure la Tabella allegato A - CLP ( o fonti alternative come schede di sicurezza per le sostanze non elencate III utilizzare la Tabella allegato B del presente documento per identificare i limiti di concentrazione che si applicano ad ogni componente. Se un rifiuto contiene inquinanti organici persistenti (POP) le concentrazioni limiti sono riportate in Tabella allegato C IV Effettuare le prove se richiesto V Registrare i pericoli, i limiti di concentrazione per ogni componente ed eventualmente i risultati delle prove VI Se uno qualsiasi dei limiti di concentrazione è superato o se una prova è risultata positiva o se non si conosce la composizione, il rifiuto è pericoloso. La composizione del rifiuto può essere determinata usando: le informazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti che compongono il rifiuto. Questo è applicabile per prodotti che diventano rifiuti, e per i quali la composizione non viene alterata durante lo stoccaggio o l uso. Altrimenti, se la composizione viene alterata durante lo stoccaggio o la manipolazione del rifiuto, tali informazioni non sono più appropriate ed utilizzabili; la conoscenza dell intero processo produttivo dal quale si possa desumere la composizione del rifiuto; il campionamento e l analisi chimica del rifiuto, che deve essere supportata dalla conoscenza del processo o attività che ha prodotto il rifiuto. E importante che il campionamento sia fatto in modo da assicurare che il campione prelevato sia rappresentativo e affidabile.

12 Pagina 12 di 44 Se nessuna delle sostanze presenti nel rifiuto ha indicazioni di pericolo e non sono presenti Inquinanti organici Persistenti (POP), il rifiuto non è pericoloso e gli si attribuisce il codice a specchio non pericoloso. Se un rifiuto identificato da una "voce di specchio" contiene inquinanti organici persistenti (POP) sopra i limiti di concentrazione previsti dal regolamento (UE) n. 1347/2014, è un rifiuto pericoloso. Se un rifiuto è identificato da una voce a specchio e manifesta almeno una delle caratteristiche di pericolosità da HP1 a HP15 è un rifiuto pericoloso. ATTENZIONE! OBBLIGO DI ANALISI. QUANDO? Il d.lgs. n. 152/06 (testo unico ambientale) prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione. Non vi è l obbligo formale di effettuare delle analisi chimiche, ma fatta eccezione per i casi evidenti (es. scarti di carta pulita, scarti di legno vergine), queste ultime possono risultare uno strumento tutelante a favore del produttore del rifiuto, come nel caso di rifiuti individuati con le voci a specchio, in questo caso solo tramite un analisi è possibile attribuire una corretta classificazione. (es. di voce a specchio : CER * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; CER pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce ) E opportuno, pertanto, nei casi in cui ci siano dubbi in merito alla classificazione, effettuare le analisi sul rifiuto al momento del primo conferimento e successivamente in occasione di mutamenti del ciclo produttivo che possano influenzare le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. In base alla tipologia di trattamento a cui i rifiuti sono destinati, sono richieste analisi di diversa periodicità e tipologia. Analisi obbligatorie: Conferimento in discarica: il D.M. 03/08/05 prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l ammissibilità in discarica sia a carico del produttore. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all anno. Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori) : il d.lgs. 133/2005, prevede che il gestore dell impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione all esercizio dell impianto. Conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi del D.M. 05/02/98 e del DM 161/02, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti. Analisi non obbligatorie Le analisi non sono obbligatorie nei casi in cui i rifiuti: siano assimilati agli urbani e smaltiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (es. cassonetti stradali, raccolta porta a porta); siano conferiti ad attività di trattamento dei rifiuti operanti in regime ordinario ai sensi del art. 208 del Dlgs 152/06, sempre che tali analisi non siano richieste dal gestore dell impianto di trattamento.

13 Pagina 13 di 44 Comparazione fra la classificazione H e HP La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi comporta una revisione delle precedenti classificazioni poiché i criteri, per alcune caratteristiche di pericolo, sono mutati. Nella tabella sottostante si riporta un quadro sinottico per la comparazione e la conseguente assegnazione delle frasi HP del rifiuto.

14 Pagina 14 di 44

15 Pagina 15 di 44 ATTENZIONE! SE NON RIESCO AD IDENTIFICARE LE SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO? Se il detentore non può identificare quali sostanze siano presenti, deve assumere lo scenario peggiore per ciascun componente e valutare conseguentemente il rifiuto. Lo scenario peggiore è l ipotesi di una sostanza, o combinazioni di sostanze, che si possono ragionevolmente supporre presenti nel rifiuto e che rendono il rifiuto pericoloso alle più basse concentrazioni, scartando quelle sostanze che, sulla base della stechiometria, delle proprietà fisiche e chimiche del rifiuto e della provenienza si possano ragionevolmente escludere 1. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, IL RIFIUTO SI CLASSIFICA COME PERICOLOSO. Quando il produttore del rifiuto ha una approssimata conoscenza dei componenti, ma non può decidere quali sostanze specifiche siano presenti, deve individuare il composto peggiore per ognuno dei componenti e valutare i rifiuti di conseguenza. Il composto peggiore deve essere determinato per ogni proprietà pericolosa ed è la sostanza, o associazione di sostanze, che può ragionevolmente esistere all'interno i rifiuti, alla quale si applica tale proprietà pericolosa. Il composto peggiore può essere diverso per ogni proprietà pericolosa. Per esempio, se la specie chimica A ha una indicazione di pericolo cancerogeno e la specie chimica B di mutageno, entrambe le specie devono essere prese in considerazione (una per ciascuna delle due proprietà pericolose). 1 Ad esempio se dall analisi chimica risulta che un rifiuto contiene zinco ma non cloruri, certamente non può contenere Cloruro di Zinco (sostanza pericolosa corrosiva), e se proviene da processi di incenerimento è chimicamente ragionevole supporre che lo zinco sia presente come ossido di zinco o carbonato di zinco.

16 Pagina 16 di ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER L assegnazione del Codice CER al rifiuto viene effettuato dal Direttore Scientifico - Dirigente Delegato, con il supporto operativo del UGR e di eventuali fornitori, sulla base dei rilevi analitici effettuati. Il codice CER è una nomenclatura di riferimento per l identificazione uniforme, in tutti i Paesi dell Unione Europea, delle singole tipologie di rifiuti. Ciascuna tipologia di rifiuto è univocamente identificata mediante un codice a 6 cifre, costituito da 3 gruppi di 2 cifre rispettivamente descrittivi: delle categorie produttive del processo o dell attività e del prodotto da cui ha origine il rifiuto (prime due cifre); dei singoli processi all interno delle singole categorie generatrici del rifiuto (seconde due cifre); delle singole tipologie di rifiuto (terze due cifre). I rifiuti prodotti da INGM vengono richiamati da UGR nella Procedura SOP-HSE-06, sotto la supervisione del Dirigente Delegato in cui sono indicati: - il codice CER e la denominazione del rifiuto, - l'asterisco(*) identificativo della pericolosità del Rifiuto, - il tipo di contenitore utilizzato per la raccolta, - le caratteristiche di pericolo presunte, - la classificazione ADR. ATTENZIONE! Il produttore (o il detentore) del rifiuto deve attribuire a ciascun rifiuto prodotto il corretto codice CER, con le modalità indicate all Allegato D del Testo unico Ambientale L elenco del Codice CER: è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite

17 Pagina 17 di GESTIONE DEI RIFIUTI NEI LABORATORI E NEGLI UFFICI Il personale di INGM si deve adeguare alle prescrizioni elencate nella Procedura SOP-HSE-06. REGOLE GENERALI PER IL PERSONALE Prima di procedere allo stoccaggio di qualsiasi tipo di rifiuto il Personale deve: - identificare la natura del rifiuto; - informarsi sui pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, consultando le schede di sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza; - individuare correttamente il recipiente atto a contenere il rifiuto (sia in termini di materiale, che di chiusura e capacità, utilizzando solo i contenitori forniti dalla Ditta autorizzata allo smaltimento); - etichettare correttamente il recipiente contenente il rifiuto; - ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell ambiente di lavoro; - provvedere a portare o fare portare il rifiuto nel luogo predisposto per il Deposito Rifiuti, avendo cura di osservare o di fare osservare le stesse precauzioni relative all immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti speciali sono stati generati; - non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono tra di loro con sviluppo di gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi; - indossare ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei e messi a disposizione REQUISITI SICUREZZA - RIFIUTI SPECIALI -CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in imballaggi o serbatoi che, ai fini della solidità e tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche: - confezionati e chiusi per impedire la fuoriuscita del contenuto (essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare combinazioni nocive); - solidi e resistenti; - riportare sull imballaggio il nome del rifiuto e il codice C.E.R.; - classe di pericolosità; - simboli ed indicazioni di pericolo. Le etichette ed i cartelli di cui sopra sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza, per contenitori di sostanze e preparati pericolosi.

18 Pagina 18 di DEPOSITO DEI RIFIUTI Il Direttore Scientifico \ Dirigente Delegato opta di conferire i rifiuti rispetto ai seguenti limiti massimi temporali: ATTENZIONE! Il limite volumetrico (30 m 2 per tutti i rifiuti) ed il limite temporale ( 30 giorni), da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi. Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze: 1. raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi; 2. raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno. A titolo esemplificativo: a. 27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso b. 30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso c. 5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso d. 25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22(abrogato), deve avvenire entro cinque giorni; le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

19 Pagina 19 di CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL DEPOSITO Gli Operatori Raccolta Rifiuti oltre ad occuparsi del conferimento devono verificare la conforme gestione, il conforme stoccaggio e deposito dei rifiuti e registrare la data di conferimento ed il quantitativo di rifiuto conferito attraverso il modulo MOD 2 REGISTRO DEPOSITO. NOTA IMPORTANTE: il deposito dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo non deve, di norma, superare i cinque giorni. La modalità di conferimento dei rifiuti è descritta nel grafico seguente:

20 Pagina 20 di GESTIONE RIFIUTI SPECIALI Di seguito è rappresentato sinteticamente l'iter di gestione dei rifiuti SPECIALI:

21 Pagina 21 di TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI INGM, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti si avvale della collaborazione di fornitori autorizzati per il trasporto e smaltimento rifiuti. UGR monitora il mantenimento dei seguenti requisiti: 1. Verifica autorizzazione impianto di recupero/smaltimento o comunicazione a Provincia se in regime semplificato (validità: 10 anni). 2. Verifica iscrizione all Albo (validità: 5 anni) per chi esercita attività di: raccolta e trasporto di rifiuti; bonifica di siti contaminati; bonifica di siti e beni contenenti amianto; commercio e intermediazione di rifiuti; gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero (di titolarità di terzi); gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti. Quando si consegnano i rifiuti al raccoglitore/trasportatore, UGR verifica: che il veicolo giunto presso l azienda sia autorizzato a trasportare i rifiuti che gli sono consegnati: nell atto di Iscrizione all Albo sono infatti elencati i rifiuti che ciascun veicolo (identificato con modello e targa) può trasportare; che il veicolo possa trasportare i rifiuti ammessi nel luogo destinato (anche questa informazione figura nell atto di Iscrizione all Albo). ATTENZIONE! TONER STAMPANTI RIFIUTI: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I TONER E LE CARTUCCE DELLE STAMPANTI Ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente 22 ottobre 2008, la raccolta ed il trasporto dei toner per stampanti laser e cartucce delle stampanti possono essere effettuati in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se consegnate direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti CER individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi codice CER e * (non pericolosi e pericolosi) possono essere effettuati, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

22 Pagina 22 di FORMULARIO DEI RIFIUTI Il trasporto dei rifiuti viene accompagnato da un Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.) 2 I formulari di identificazione devono essere: - numerati e vidimati dall' Unità locale dell Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio; - annotati sul registro IVA-acquisti 3. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B D.M. 145/98., da INGM. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione rifiuto è gratuita e non soggetta ad alcun diritto od imposizione tributaria e può essere apposta sulla prima delle quattro copie purché risulti visibile anche sulle altre tre. L emissione del formulario è in termini di responsabilità di quanto dichiarato, di esclusiva responsabilità di INGM, tuttavia lo stesso può essere acquistato, vidimato e registrato dal trasportatore. Quest ultimo ha la facoltà, e non l obbligo, di concedere l uso dei propri formulari ai clienti, allo scopo di agevolare i produttori di piccole quantità di rifiuti. Le uniche eccezioni che non presuppongono la compilazione del F.I.R. sono riservate a: - trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che ha in gestione il servizio pubblico; - trasporto di rifiuti per quantitativi inferiori ai 30kg/giorno (o 30 litri/giorno), se trasportati dal soggetto che li ha prodotti; - procedure semplificate gestione rifiuti (vedi Toner). Il formulario identificativo viene redatto in 4 copie, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, controfirmato dal trasportatore. Le copie sono così suddivise: - N.1 copia rimane a INGM; - N.1 copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, rimane al trasportatore; - N.1 copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, viene trasmessa dal trasportatore a INGM; - N.1 copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, rimane al destinatario. 2 Il F.I.R. dunque un documento che accompagna i rifiuti durante il loro trasporto dove per trasporto si intende lo spostamento fisico del rifiuto che dal luogo di produzione / detenzione viene inviato al luogo di recupero o smaltimento. 3 L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

23 Pagina 23 di 44 La quarta copia del Formulario deve quindi ritornare a INGM. Qualora ciò non avvenga, trascorsi 3 mesi dalla data di compilazione della 1 copia del Formulario, il Direttore Scientifico \ Dirigente Delegato, supportato da UGR provvede a darne notifica all ARPA Provinciale e per conoscenza all Unità Ambiente Comunale. La Funzione Servizi Generali provvede a mantenere la pratica (formulario in evidenza) fino a quando non sia pervenuta la quarta copia di ritorno, momento nel quale il formulario viene archiviato e la pratica chiusa. N.B.: Le copie dei formulari sono conservate per cinque anni. La compilazione dei formulari è di responsabilità di INGM, a prescindere da chi proceda alla sua compilazione 4. 4 I produttori e i detentori dei rifiuti, ai sensi dell art. 188 del D.lgs. 152/06, sono obbligati a consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettui le operazioni di recupero o smaltimento. Inoltre, nel medesimo articolo è definita la responsabilità del detentore dei rifiuti sul corretto recupero o smaltimento. Questa termina nel momento in cui il detentore dei rifiuti li consegna al servizio pubblico di raccolta o, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati, riceve la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto controfirmato e datato dal destinatario del rifiuto stesso entro il termine di tre mesi dal data di consegna al trasportatore.

24 Pagina 24 di ANNOTAZIONI In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrispondente all annotazione dei rifiuti medesimi. I campi da compilare sono la data del FIR, il numero progressivo. COMPILAZIONE Nella casella (1) relativa al produttore(xxxx) La denominazione o la ragione sociale dell impresa in modo completo ed inequivocabile unitamente all indirizzo della sede legale; Il codice fiscale dell impresa; L indirizzo dell impianto o l unità locale o di partenza del rifiuto cioè il posto da cui effettivamente parte il rifiuto e non, ad esempio la sede legale dell impresa ubicata ad esempio in posto del tutto estraneo al luogo di presenza effettiva del rifiuto. Nella casella (2) vanno riportati i dati relativi al destinatario del rifiuto che dovrà necessariamente essere un recuperatore od uno smaltitore ed in particolare: La denominazione (persona fisica) o la ragione sociale dell impresa (persona giuridica) in modo completo ed inequivocabile unitamente all indirizzo della sede legale; Il codice fiscale dell impresa; L indirizzo dell impianto o l unità locale di destinazione del rifiuto cioè il posto in cui effettivamente viene portato il rifiuto e non, ad esempio la sede legale dell impresa ubicata ad esempio in posto del tutto estraneo al luogo di effettiva destinazione del rifiuto; Il numero di iscrizione all albo delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti oppure gli estremi dell autorizzazione o della denuncia di inizio attività per coloro che operano in procedura semplificata Nella casella (3) si devono indicare i dati riguardanti il trasportatore del rifiuto ed in particolare: La denominazione (persona fisica) o la ragione sociale dell impresa (persona giuridica) in modo completo ed inequivocabile; Il codice fiscale dell impresa; L indirizzo dell impresa; Il numero di iscrizione all albo delle imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti;n.b:è opportuno verificare che il trasportatore sia autorizzato al trasporto di quel di rifiuto. ANNOTAZIONI Nella seconda sezione è disponibile uno spazio destinato alle annotazioni dove potranno essere indicate tutte quelle notizie accessorie che non hanno uno spazio specifico di destinazione od i fatti imprevisti intervenuti, ad esempio: Nel caso in cui il produttore sia esentato dalla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti tale esenzione dovrà risultare da apposita dichiarazione apposta nello spazio relativo alle annotazioni (ad esempio soggetto non obbligato alla tenuta del registro di Carico e Scarico rifiuti perché appartenente alla categoria. di cui all articolo 184 comma. del D.Lgs 152/2006; Il nuovo destinatario, il nuovo percorso ed i motivi della variazione nel caso in cui il rifiuto non sia accettato dal destinatario indicato alla partenza; Eventuali soggetti che hanno effettuato intermediazione senza detenzione del rifiuto; Gli estremi identificativi dei trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero di iscrizione all albo) dei mezzi utilizzati (targa), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità, sulle tre copie, nel caso in cui il trasporto sia effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da più trasportatori; Il codice alfanumerico del nuovo FIR emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti nel caso in cui, per motivi eccezionali sia effettuato il trasbordo parziale del carico su mezzo diverso. In questo specifico caso il primo trasportatore dovrà emettere un nuovo FIR relativo alla quantità di rifiuti conferita al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo FIR il primo trasportatore sarà produttore /detentore del rifiuto ed indicherà nello spazio per le annotazioni le motivazioni del trasbordo, il codice alfanumerico del primo FIR ed il nome del produttore originario del rifiuto. Al produttore dovrà in ogni caso essere restituita la quarta copia del primo e del secondo FIR emesso.

25 Pagina 25 di Nella quarta sezione Il produttore \ detentore dei rifiuti e il trasportatore devono : nella casella (9) apporre entrambe la propria firma (leggibile) a conferma e per l assunzione della responsabilità dei dati sopra indicati; per il trasportatore il FIR viene sottoscritto dalla persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità; nella casella (10) indicare il cognome ed il nome del conducente, la targa del mezzo di trasporto e del rimorchi se presente, la data e l ora della partenza che, lo ricordiamo, può non coincidere con la data di compilazione del FIR ma comunque non può mai essere antecedente; I dati fino a qui elencati devono coincidere sulle quattro copie del FIR Nella terza sezione vanno indicate le caratteristiche del rifiuto trasportato ed in particolare: Alla casella (4) Caratteristiche del rifiuto - i seguenti dati concernenti i rifiuti trasportati: Descrizione e cioè codice CER e nome codificato del rifiuto; Stato fisico e cioè le caratteristiche fisiche codificate : 1) Solido polverulento 2) Solido non polverulento 3) Fangoso palabile 4) Liquido; Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi le caratteristiche di pericolo del rifiuto trasportato che per ogni CER sono già codificate e riportate nell allegato E al D.M. 145/98; Il numero dei colli / contenitori all interno dei quali sono raccolti i rifiuti; Si ricorda che deve essere emesso un FIR per ogni rifiuto individuato dal codice CER ed alla voce descrizione deve riportarsi l aspetto esteriore dei rifiuti in modo da consentire l identificazione del rifiuto con il massimo grado di accuratezza tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva soprattutto se si utilizzano CER che recano negli ultimi due campi le cifre 99 con descrizione rifiuti non specificati altrimenti -. Alla casella (5) si deve indicare se il rifiuto è destinato ad operazioni di smaltimento o recupero, e nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti necessarie per lo smaltimento in discarica (è necessario allegare un certificato di analisi del rifiuto) e servono per accertare la compatibilità del rifiuto con le prescrizioni dell autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - e decreto 13marzo 2003 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. In genere per indicare l operazione cui sarà sottoposto il rifiuto, si utilizza la codifica di cui agli allegati B e C ed in particolare i codici da R1 a R13 per le operazioni di recupero ed i codici da D1 a D15 per le operazioni di smaltimento. E opportuno prestare attenzione all utilizzo dei codici sopra indicati ed in particolare alla loro compatibilità con le autorizzazioni del destinatario del rifiuto stesso (un codice riguardante lo smaltimento non può essere destinato ad un soggetto che recupera rifiuti così come è un controsenso inviare un rifiuto con un codice di recupero ad esempio ad una discarica). Alla casella (6) va obbligatoriamente indicata la quantità dei rifiuti trasportati espressa in chilogrammi od in litri specificando se la stessa deve essere verificata a destino; va poi indicato il peso lordo e la tara del mezzo utilizzato per il trasporto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla pesa del mezzo o quando, in funzione della natura del rifiuto, sia ipotizzabile una variazione di peso, il peso va stimato ed indicato e sarà oggetto di verifica all arrivo presso il destinatario. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche (ad esempio dieci monitor di computer usati), l indicazione della quantità può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate. Alla casella (7) va indicato, per sommi capi, il percorso che effettuerà il mezzo di trasporto, solamente se diverso dal più breve. Alla casella (8) è necessario indicare se il trasporto è sottoposto o meno alla normativa ADR / RID. Nella quinta sezione, alla casella (11) il destinatario del rifiuto dovrà indicare si il carico è stato accettato e la quantità di rifiuti accettata o se è stato respinto precisandone le motivazioni, nonché la data e l ora di arrivo ed apporre la propria firma a conferma dei dati indicati.

26 Pagina 26 di REGISTRO CARICO/SCARICO INGM deve detenere, come da normative vigenti, il Registro Carico/Scarico 5. Il Registro di carico/scarico serve ad annotare le informazioni sulle caratteristiche, sia qualitative che quantitative, dei rifiuti secondo lo schema seguente: CARICO (istruzione per la compilazione del movimento di carico) COMPIALRE SOLO LE VOCII IN ROSSO COLONNA 1 barrare la casella CARICO del: scrivere la data del CARICO N.: scrivere il numero progressivo del movimento (N.B.: a partire dal 1 gennaio di ogni anno la numerazione deve riprendere da 1). COLONNA 2 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO a) C.E.R: scrivere il codice europeo del rifiuto - N.B.: non dimenticare l asterisco (*) quando il rifiuto è pericoloso! b) Descrizione del rifiuto: scrivere una breve descrizione del rifiuto (es.: rifiuti di tipo sanitario, acidi, solventi alogenati) c) Stato fisico: scrivere uno dei numeri corrispondenti allo stato fisico del rifiuto 1(solido pulverulento) 2(solido non pulverulento) 3(fangoso palabile) 4(liquido) d) Classi di pericolosità: scrivere i codici HP solo se il rifiuto è pericoloso (C.E.R. contrassegnato da un asterisco) N.B.: le caratteristiche di pericolosità sono riportate nella SCHEDA di classificazione - 5 Ai sensi del art. 190 comma 3 del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 205/2010, la compilazione del registro carico scarico può essere affidata ad una associazione imprenditoriale o ad una spin off della stessa, in tal caso occorre fornire evidenza e monitorare, anche nel caso di servizio affidato a sub-appalto, in merito alla titolarità e alla modalità di gestione dei rifiuti prodotti, incluse le movimentazione su registro

27 Pagina 27 di 44 caratterizzazione del rifiuto e deve corrispondere a quanto dichiarato oppure nel FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO e alle autorizzazioni dei trasportatori e destini. e) Rifiuto destinato a ( ) Smaltimento Cod...: ( ) Recupero Cod..:NON COMPILARE. COLONNA 3 QUANTITÀ Scrivere il quantitativo del rifiuto in kg (peso presunto), in litri o in metri cubi. N.B.: successivamente, ricevuta la quarta copia del formulario di identificazione, si dovrà scrivere il peso verificato in kg! COLONNA 4 Luogo di produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto : NON COMPILARE. Intermediario/Commerciante :NON COMPILARE. COLONNA 5 ANNOTAZIONI Scrivere eventuali annotazioni.

28 Pagina 28 di 44 SCARICO (istruzione per la compilazione del movimento di carico) COMPIALRE SOLO LE VOCII IN ROSSO COLONNA 1 barrare la casella SCARICO del.: scrivere la data dello SCARICO. N : scrivere il numero progressivo del movimento( N.B.: a partire dal 1 gennaio di ogni anno la numerazione deve riprendere da 1). Formulario: scrivere il numero del formulario di identificazione del rifiuto del..: scrivere la data di emissione del formulario (leggibile in alto a destra del formulario medesimo) Rif. Operazioni di carico: scrivere il numero e la data del/dei movimento/i di carico cui lo scarico si riferisce. COLONNA 2 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO a) C.E.R: copiare i dati già scritti nel movimento di CARICO b) Descrizione del rifiuto: copiare i dati già scritti nel movimento di CARICO c) Stato fisico: copiare i dati già scritti nel movimento di CARICO d) Classi di pericolosità: copiare i dati già scritti nel movimento di CARICO e) Rifiuto destinato a ( ) Smaltimento Cod...: ( ) Recupero Cod..:copiare quanto indicato nel formulario di identificazione del rifiuto predisposto dal trasportatore COLONNA 3 QUANTITÀ Copiare il quantitativo del rifiuto in kg (peso presunto), in litri o in metri cubi già scritto nel movimento di carico. N.B.1: se lo scarico si riferisce a più carichi, la quantità (in kg, litri o metri cubi) dovrà essere pari alla somma delle quantità indicate nei carichi. N.B.2: successivamente, ricevuta la quarta copia del formulario di identificazione, si dovrà scrivere il peso verificato in kg.

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