PROVINCIA DI VERONA SETTORE AMBIENTE

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1 PROVINCIA DI VERONA SETTORE AMBIENTE Servizio tutela e valorizzazione ambientale OGGETTO: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.. Aggiornamento. Decisione Cosa fare determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012 Il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona aggiorna i contenuti dell autorizzazione di carattere generale 1 relativa alle emissioni in atmosfera per stabilimenti e attività in deroga individuati nell allegato 1 al presente provvedimento, ai sensi dell articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile L allegato 2 al presente provvedimento è il modello per la domanda di adesione. L allegato 2bis al presente provvedimento riporta la scheda informativa della società. Gli allegati 3 al presente provvedimento contengono le indicazioni per la compilazione della scheda prodotti utilizzati, del quadro riassuntivo camini, della relazione tecnica e i requisiti tecnici, le prescrizioni e gli adempimenti per ciascun impianto, attività o stabilimento in deroga individuato nell allegato 1, che devono essere rispettati dal gestore. Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione generale si deve fare riferimento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, e ad ogni altra disposizione normativa e regolamento vigente in materia di emissioni in atmosfera. Gli allegati 1, 2, 2bis e 3 alla presente autorizzazione di carattere generale ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il gestore che intende avvalersi dell autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti o attività indicati nell allegato 1, presenta, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione, dell'avvio dell'attività, del trasferimento, della modifica sostanziale o per la semplice prosecuzione dell attività produttiva, una domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale. La domanda di adesione, trasmessa per competenza alla Provincia, per conoscenza, al Comune territorialmente competente e al Dipartimento provinciale dell Agenzia 1 Come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, all articolo 272, impianti e attività in deroga, al comma 2 - per specifiche categorie di stabilimenti, l autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli. Aggiorna la determinazione n. 4769/08. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, all articolo 268, definizioni, al comma 1, lettera o), individua quale autorità competente in materia la Regione o la Provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissione e all adozione degli altri provvedimenti previsti dal titolo I della parte V del decreto stesso. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle emissione in atmosfera. L articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, l articolo 75 dello Statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del regolamento provinciale sull ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

2 Determinazione n. 2982/12 Regionale per la Protezione dell Ambiente (di seguito denominato per brevità ARPAV), deve essere corredata di tutta la documentazione richiamata nel modello di domanda, allegato 2 al presente provvedimento. La domanda di adesione può essere presentata tramite: Posta certificata allo sportello unico del Comune o direttamente alla Provincia 2 all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): provincia.verona@cert.ip-veneto.net., inviando inoltre, in forma cartacea, copia del solo modulo di domanda in bollo alla Provincia. in alternativa l istanza può essere presentata in forma cartacea (domanda in bollo). In caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine di adesione decorre dal ricevimento della stessa al protocollo della Provincia 3. Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all allegato 1, il gestore deve presentare domanda di adesione all autorizzazione di carattere generale per tutte le attività, utilizzando l apposita modulistica. Al fine di stabilire le soglie di produzione, di consumo, l attività e le potenze termiche nominali indicate per gli impianti in deroga nella parte II dell Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i., si deve considerare l insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna delle categorie presenti nell allegato n.1 al presente provvedimento. Deve essere presentata una nuova domanda di adesione all autorizzazione di carattere generale, in caso di modifica sostanziale o trasferimento dell impianto o dell attività. Deve essere preventivamente comunicata alla Provincia la modifica non sostanziale che il gestore intende effettuare, mediante comunicazione in carta semplice. Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nell autorizzazione di carattere generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario e di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, la Provincia, con proprio provvedimento, può negare l'adesione. Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione, alla Provincia, della domanda di adesione all autorizzazione a carattere generale senza che sia intervenuta una pronuncia di diniego all adesione da parte della Provincia, l impianto può essere installato, l attività può essere iniziata o proseguire nel rispetto delle prescrizioni cui il gestore ha deciso di aderire. I gestori che si avvalgono della presente autorizzazione generale devono comunicare, entro il termine di 45 giorni, eventuali cambi di sede legale, di nominativo di gestore o di ragione sociale. Obblighi da rispettare I gestori che intendono avvalersi dell autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici, i limiti alle emissioni, le prescrizioni e gli adempimenti previsti da questa autorizzazione generale e negli allegati. Inoltre, devono attenersi a quanto dichiarato nella domanda di adesione. Negli allegati 3 al presente provvedimento sono contenuti gli adempimenti che il gestore di ciascun impianto o attività è tenuto a rispettare. I gestori degli impianti o delle attività possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell articolo 269 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. L esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni di funzionamento più gravose, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche degli allegati 3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/nm 3, 0 C e 0,101 MPa gas secco) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all evacuazione degli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza. 2 Copia della documentazione va trasmessa per conoscenza a ARPAV e Comune interessato 3 Fa fede anche il timbro postale se inviata a mezzo raccomandata.

3 Determinazione n. 2982/12 I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell impianto, intesi come i periodi in cui l impianto è in funzione alla massima capacità produttiva con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Come previsto dall art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/2006 s.m.i., con un anticipo di almeno 10 giorni dovrà pervenire a questa Provincia la comunicazione della data di messa in esercizio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 30 giorni dalla data di comunicazione della messa in esercizio. Il gestore, per ciascun punto di emissione attivato e per il quale è stabilito un valore limite di emissione, deve effettuare il rilevamento delle emissioni nei primi dieci giorni di funzionamento dell impianto a regime o entro 60 giorni dalla data di comunicazione di proseguo o rinnovo dell adesione alla presente autorizzazione di carattere generale 4. I risultati delle analisi a camino devono essere trasmessi nei successivi 60 giorni alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAV. Gli esiti degli autocontrolli successivi devono essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell autorizzazione. Qualora nello stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase. Nel caso invece le emissioni provenienti da un unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. L azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I camini sottoposti ad analisi devono essere dotati: di adeguate strutture fisse 5 di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed all appendice A della Norma UNI EN ; di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica; di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 UNI EN /2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi) 7. Qualora le emissioni derivanti da lavorazioni e dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime e prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse tenendo conto anche delle prescrizioni 4 I camini da sottoporre ad analisi sono indicati nei rispettivi allegati 3, alla voce controlli 5 Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri. 6 In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m 2, essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere dei corrimano (di circa 0,5 m e 1 m di altezza) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature. 7 I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 3 o 4 (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

4 Determinazione n. 2982/12 previste all allegato V alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati gli impianti termici presenti nello stabilimento, la loro potenzialità ed il combustibile utilizzato. Gli impianti termici presenti nello stabilimento e i combustibili utilizzati devono essere conformi a quanto previsto alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Il gestore è inoltre tenuto a rispettare eventuali nuovi limiti degli inquinanti che verranno fissati con il decreto di integrazione e di aggiornamento dell allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. previsto al comma 2 dell art Avvertenze La presente autorizzazione aggiorna e sostituisce la determinazione n. 4769/08 del 6 agosto 2008, ha validità fino al 5 agosto 2018; sostituisce inoltre la determinazione n. 7732/04 riferita all attività di pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo chiuso e la determinazione n. 5894/08 relativa agli impianti fissi di frantumazione inerti. I gestori che hanno aderito all autorizzazione di carattere generale possono continuare l esercizio degli impianti e delle attività fino alla scadenza naturale dell autorizzazione (5 agosto 2018). L autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da altre autorizzazioni generali nel periodo successivo alla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza 8, il gestore presenta una domanda di rinnovo di adesione all autorizzazione di carattere generale vigente, corredata della documentazione prevista. L adesione all autorizzazione di carattere generale comporta la rinuncia alle precedenti autorizzazioni rilasciate per le emissioni in atmosfera. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Verona, ad ARPAV ed al Sindaco del Comune interessato la cessazione dell'attività. L autorizzazione a carattere generale non si applica (ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 269 e/o 275 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. in procedura normale): nel caso l attività, anche se compresa nell allegato 1, superi la soglia prevista; nel caso in cui gli stabilimenti o attività siano per soglia di consumo di solventi soggetti all art. 275 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. ovvero con consumo di COV (componenti organici volanti) superiore alle soglie di cui alla parte II dell Allegato III alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.; nel caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.; nel caso in cui siano utilizzate, nell impianto o nell attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; se si effettuano attività di recupero rifiuti per la produzione di energia in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. L autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all installazione ed all esercizio di stabilimenti e/o attività. Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale, eventualmente necessari ai fini della 8 Rinnovo dell autorizzazione di carattere generale con scadenza il 5 agosto 2018

5 Determinazione n. 2982/12 legittima esecuzione dell intervento e dell attività prevista. Il mancato rispetto dei requisiti tecnici, dei limiti, delle prescrizioni e degli adempimenti contenuti nella presente autorizzazione generale e nei suoi allegati o alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. può determinare l adozione di provvedimenti di diffida, sospensione, e/o revoca dell autorizzazione e la segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell art. 279 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. I gestori degli impianti e delle attività per cui è stata adottata la presente autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. I gestori degli impianti e attività di cui all allegato 1, già autorizzati in via ordinaria, possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti indicati e nel rispetto della presente autorizzazione generale. Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione all autorizzazione generale senza che sia intervenuta una pronuncia di diniego all adesione da parte della Provincia, cessa l efficacia dell autorizzazione ordinaria precedentemente rilasciata. I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano questa Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull ambiente. L autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell autorizzazione. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell autorità sanitaria ai sensi dell art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. luglio 1934 n Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l adesione all autorizzazione generale e la possibilità di negare l adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito, nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi. Gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività di cui all art. 272 del D. Lgs 152/2006 s.m.i., elencati nella parte I dell allegato IV, non sono soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Fatto Il D. Lgs 152/2006 s.m.i., alla parte quinta, norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, contiene, al titolo I, le norme in tema di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività. L articolo 272, impianti e attività in deroga, al comma 2, stabilisce, tra l altro, che per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto stesso l'autorità competente adotti apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. L articolo 272, inoltre, contiene la disciplina del procedimento di adesione e prevede, tra l altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Con determinazione n. n. 7732/04 del 27 dicembre 2004 sono state autorizzate le imprese in esercizio alla data del 12 marzo 2004 che gestivano impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso a rilasciare in atmosfera le emissioni che derivavano dalla loro attività. Con determinazione n. 4769/08 del 6 agosto 2008 sono stati stabiliti i contenuti e le procedure dell autorizzazione di carattere generale relativa alle emissioni in atmosfera per alcuni impianti e attività in deroga, ai sensi dell articolo 272 commi 2 e 3 del D. Lgs

6 Motivazione A chi ricorrere Determinazione n. 2982/12 152/2006 s.m.i.. Con determinazione n. 5894/08 del 30 settembre 2008, sono stati stabiliti i contenuti e le procedure per l autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga relativa a impianti fissi di frantumazione inerti ai sensi dell articolo 272, commi 2 e 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. L articolo 272, comma 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i., prevede che l autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni successivi all adesivo. Lo stesso comma precisa che l'autorità competente procede, ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate. Tra gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto rientrano quelli individuati nell allegato 1 al presente provvedimento. La Provincia di Verona è autorità competente, in quanto delegata dalla Regione Veneto, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. In adempimento a quanto disposto dall art. 272 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. è possibile predisporre procedure semplificate affinché le imprese, che esercitano gli impianti e le attività di cui all allegato n.1 al presente provvedimento, possano avvalersene. Nei requisiti tecnici si ritiene opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi stabilimenti, le modifiche sostanziali e il proseguo delle attività esistenti, ai valori limite delle emissioni e prescrizioni contenute nell allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e al principio delle migliori tecniche disponibili. Le modifiche contenute negli allegati n. 1, 2, 2bis e 3, rispetto alle precedenti determinazioni nn. 7732/04, 4769/08 e 5894/08, sostituite con il presente provvedimento, riguardano aspetti non sostanziali, vanno nel senso di migliorare il provvedimento sotto il profilo gestionale, ai fini del contenimento delle emissioni convogliate e diffuse e dell utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Le integrazioni consentono l adesione alla procedura di ulteriori tipologie di impianti e attività appartenenti alla parte II dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. ai fini della semplificazione delle procedure autorizzative e dei procedimenti di decisione e controllo. Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo 9 o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione. 10 Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

7 ALLEGATO 1 Elenco impianti e attività in deroga di cui all art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i. (*) Impianti/attività a Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. b Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. c Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all uso non superiore a 200 kg. d Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. e Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. f Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso non superiore a 50 kg/g. g Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso non superiore a 50 kg/g. h Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. i Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. m Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. n Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. o Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. p Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. r Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. s Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiori a 50 kg/g. t Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. u Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g. v Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. z Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g. aa Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g. bb Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g. cc Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g. ee Fonderia di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo con superiore a 100 kg. ff Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. hh Saldatura di oggetti e superfici metalliche. ii Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. ll Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW mm Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. oo Lavorazione meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. Impianti fissi di frantumazione inerti Impianti fissi di essiccazione cereali e semi Stabilimento con emissioni diffuse. (*) riferimento indicato nella parte II dell allegato IV alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.

8 ALLEGATO 2 Marca da bollo da 14,62 euro Allo Sportello Unico 11 del Comune di Alla Provincia di Verona Settore Ambiente Via delle Franceschine, Verona e p.c. a Sindaco del Comune di A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona Via Dominutti n Verona OGGETTO: Domanda di adesione all autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per riportare dicitura attività in deroga tra quelle elencate nell allegato 1 ai sensi dell art. 272, commi 2, del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Il/la Sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre DICHIARA di essere nato/a a......il... /.../... di essere residente nel Comune di...in via..... n in qualità di gestore dello stabilimento dell azienda.. con sede legale in via. n. nel Comune di.. ( ) CAP.. e sede operativa in via. n..nel Comune di ( ) CAP.. telefono n...fax n Posta certificata.. partita IVA... codice fiscale.codice R.E.A. n codice ISTAT CHIEDE di aderire all autorizzazione di carattere generale ai sensi dell art. 272 commi 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. per l attività indicata in oggetto. Per installazione nuovo impianto/stabilimento modifica sostanziale trasferimento dell impianto/attività, in via Comune di. proseguo esercizio di impianto autorizzato (indicare documento). 11 Altrimenti direttamente agli Enti in indirizzo DICHIARA CHE

9 non supera i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta, riferiti al consumo o produzione complessiva degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda; le emissioni prodotte dalla propria attività non contengono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate 12, come individuate dalla parte II dell Allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.; non impiega sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs. 3/02/1997 n. 52 ai quali sono assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 13 ; l attività per la quale viene richiesta l adesione all autorizzazione di carattere generale rispetta le condizioni tecniche previste alla pertinente sezione dell'allegato n. 3; lo stabilimento per il quale si richiede di attivare gli impianti/attività non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/2006 s.m.i.; lo stabilimento per cui si richiede l autorizzazione non è sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia; all interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ordinaria ai sensi dell art. 269 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. SI IMPEGNA 14 a rispettare i requisiti e le prescrizioni nella gestione dello stabilimento per il proseguo dell attività esistente e a rinunciare all autorizzazione in procedura ordinaria rilasciata con il provvedimento provinciale n.. del.. a installare/trasferire/avviare l impianto e/o l attività non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione all autorizzazione a carattere generale oppure ad effettuare la modifica non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda; a mettere in esercizio l impianto entro la data / / ed a regime entro 30 giorni da tale data. ad effettuare le analisi, ove prescritte alla pertinente sezione dell allegato 3; ove previsto nel pertinente punto dell allegato 3, a tenere opportuna registrazione degli acquisti di materie prime ed ausiliarie o di produzione, in base alla classificazione dell attività ai sensi dell art. 272 comma 2; a rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni riportate nello specifico allegato 3; ad acquisire, preventivamente all installazione dell impianto o all avvio dell attività, ogni altra legittimazione necessaria all insediamento ed all esercizio dell attività; a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato e alla competente sezione ARPAV di Verona eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale, le modifiche sostanziali e non sostanziali, il trasferimento, la disattivazione dell impianto o la cessazione dell attività. 12 Fanno riferimento le schede di sicurezza dei prodotti impiegati 13 Fanno riferimento le schede di sicurezza dei prodotti impiegati 14 Fare riferimento alla richiesta di adesione

10 Allega alla domanda di adesione la seguente documentazione: scheda informativa (allegato 2 bis) planimetria della zona (datata, firmata e timbrata dal gestore) dove sorge/sorgerà lo stabilimento in cui sono evidenziate le costruzioni limitrofe, le loro altezze e le loro distanze dallo stabilimento da autorizzare nel raggio di 200 metri e destinazione urbanistica planimetria e prospetti dello stabilimento (datata, firmata e timbrata dal gestore) con evidenziata la posizione e le altezze dei camini, contrassegnati da un numero progressivo, in scala adeguata schema prodotti utilizzati (vedi allegato 3) quadro riassuntivo camini (vedi allegato 3) relazione tecnica (vedi allegato 3) requisiti e prescrizioni da rispettare per l installazione e la gestione dell impianto (vedi allegato 3) fotocopia documenti identità del legale rappresentante; Data./../..... Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D. Lgs. 30 maggio 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della pubblica amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall art. 7 del Codice medesimo che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia con sede in via delle Franceschine 10 Verona...

11 ALLEGATO 2 bis SCHEDA INFORMATIVA Ragione Sociale Partita IVA codice R.E.A. codice ISTAT Attività INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEDE LEGALE Comune Provincia Indirizzo n. CAP tel. fax Posta certificata INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEDE DELLO STABILIMENTO Responsabile stabilimento (1) tel. Comune Provincia Indirizzo n. CAP tel. fax Posta certificata Destinazione urbanistica (Z.T.O.) Superficie totale (m 2 ) Superficie coperta (m 2 ) Coordinate geografiche latitudine longitudine Consulente (2) tel. Tutti i campi sono OBBLIGATORI (1) Indicare il nome e il numero di telefono del referente da contattare per eventuali informazioni e/o comunicazioni. (2) Indicare (se individuato) il consulente o studio di consulenza che ha seguito la pratica.

12 ALLEGATO 3 - a Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. SCHEMA PRODOTTI UTILIZZATI Compilare lo schema sotto riportato indicando la tipologia dei prodotti per carrozzeria che si prevede di utilizzare, le quantità di vernici al giorno ed all'anno, la percentuale di solventi in esse contenuta, la quantità di solventi usati all anno, i prodotti preparatori e per la pulizia. Tipologia prodotti utilizzati Quantità anno [kg/anno] Quantità giorno [kg/g] % COV contenuti nelle varie tipologie di prodotti COV recuperati [kg/anno] Consumo COV Quantità solventi usati al netto dei recuperati [kg/anno] Solventi Stucchi/mastici Primer Finiture Finiture speciali Totale QUADRO RIASSUNTIVO CAMINI Compilare il quadro riassuntivo indicando le caratteristiche dei camini, attribuendo ai medesimi un numero progressivo corrispondente a quello indicato nelle planimetrie. Camino [n.] N. Altezza [m] Portata [Nm 3 /h ] Fase operativa Sistema di abbattimento.

13 RELAZIONE TECNICA Descrizione dell attività, numero e tipo di cabine, caratteristiche del sistema di abbattimento adottato a servizio di ciascuna cabina, generatori di calore a servizio degli impianti di essiccazione, impianti di saldatura, impianti termici ad uso civile anche se non soggetti ad autorizzazione. Indicare tipo di applicazione (manuale, airles, HVPL, ), le attività collaterali quali saldatura, taglio, carteggiatura a macchina, tipologia di vernici impiegate. Ai sensi del D.Lgs 161/2006, nel caso in cui si effettuino miscele, devono essere inoltre comunicate le composizioni tipo dei prodotti divenuti pronti all uso secondo lo schema riportato di seguito: (B) (A) Percentual Contenuto di e di Prodotti A B n. miscela Fase operativa* COV nel prodotto [g/l] d origine prodotto d origine 100 d origine [g/l] nella miscela Miscela n. 1 (M1) Miscela n. (M )... Prodotto 1 (1):... (2): Prodotto n (3): Totale M1-100 (1+...+n): Totale M (1+...+n):... (1): (n): Totale M (1+...+n): * una tra le seguenti: a) prodotti preparatori e di pulizia (specificare se trattasi di prodotti preparatori o predetergenti), b) stucchi/mastici, c) primer (specificare se trattasi di primer o wash primer), d) finiture, e) finiture speciali Esempio (non esaustivo) di compilazione della tabella: n. miscela Funzione Miscela n. 1 (M1) Miscela n. 2 (M2) finiture finiture Prodotti d origine (A) Contenuto di COV nel prodotto d origine [g/l] (B) Percentuale di prodotto d origine nella miscela A B 100 [g/l] Pigmento rosso % (1): 80 Pigmento giallo % (2): 10 Solvente % (3): 80 Totale M1-100 % (1+...+n): 170 Vernice verde % (1): 287 Solvente % (2): 240 Totale M2-100 % (1+...+n):527 La miscela M1 è conforme al D.Lgs 161/06 in quanto il contenuto di COV calcolato (170g/l) nel prodotto divenuto pronto all uso è inferiore al valore limite (420 g/l) fissato dall allegato II, punto 2, lettera d), della citata norma. La miscela M2 NON è conforme in quanto il contenuto di COV calcolato (527g/l) nel prodotto divenuto pronto all uso è superiore al valore limite (420 g/l) fissato dall allegato II, punto 2, lettera d).

14 REQUISITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE 1 -Generalità 1.1 Ambito di applicazione Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg e contenuto complessivo di COV inferiore a 0,5 t/anno. Concorrono alla formazione del quantitativo complessivo giornaliero: vernici, diluenti, catalizzatori, stucchi. Nell attività di riparazione e verniciatura carrozzerie sono comprese le fasi di saldatura, pulizia meccanica delle superfici, preparazione di prodotti vernicianti, strettamente complementari all attività principale Fasi lavorative Smontaggio parti di autoveicoli, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, applicazione stucchi a spatola, carteggiatura, applicazione sigillanti, tintometro, applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti, applicazione di cere protettive per scatolati, applicazione di prodotti plastici e antirombo, finitura e lucidatura, lavaggio attrezzi e recupero solventi. Nell attività sono comprese operazioni quali saldatura, taglio a caldo e a freddo, pulizia delle superfici metalliche, preparazione dei prodotti vernicianti Materie prime Prodotti vernicianti pronti all uso, stucchi, materiale per saldatura, prodotti per pulizia delle attrezzature Emissioni in atmosfera Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all esterno dell ambiente di lavoro, eventualmente depurate con opportuni impianti di abbattimento per rispettare i limiti di emissioni fissati. Le lavorazioni con emissioni significative sono: carteggiatura a macchina, applicazione prodotti, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti. 2 - Prescrizioni relative all installazione ed all esercizio dello stabilimento Tecnologie adottabili e modalità di gestione Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi, anche se riferite a ritocchi, sono svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione e abbattimento delle polveri. L utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso non è superiore a 20 kg/giorno. Il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime e ausiliarie utilizzate nell attività, deve essere inferiore a quanto previsto alla parte II punto 12 dell allegato III alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell art. 269 comma 8 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Le emissioni prodotte dall attività non contengono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall Allegato I, parte II alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. 15. Nell impianto o nell attività non sono utilizzate, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R I singoli prodotti vernicianti e diluenti e le eventuali miscele prodotte sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 161/2006 s.m.i.. Sono utilizzati esclusivamente sistemi di applicazione delle vernici ad alta efficienza di trasferimento. Le operazioni di carteggiatura a macchina sono effettuate con apposite attrezzature dotate di aspirazione degli inquinanti, trattati con un idoneo sistema di abbattimento delle polveri. Sono adottati sistemi di abbattimento specifici per il materiale particellare e l impiego di prodotti vernicianti a base acquosa ovvero ad alto residuo secco (con contenuto di composti organici volatili -COV-inferiori al 50% nel prodotto pronto all'uso). Nel caso in cui la % di COV contenuta nei prodotti vernicianti pronti all uso sia al 50% sarà installato idoneo sistema di abbattimento dei COV contenuti nei prodotti impiegati. In caso di sistema di abbattimento con carica di carbone attivo, la stessa è sostituita con idonea frequenza 15 Fanno riferimento le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 16 Fanno riferimento le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

15 in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati, tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato (indicativamente il 20% in peso). La sostituzione del carbone attivo sarà opportunamente registrata e documentabile. Nel caso in cui lo stabilimento sia situato in zona a destinazione urbanistica residenziale, gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono sempre essere avviati ad un sistema di abbattimento a carboni attivi correttamente dimensionato per il trattamento dei solventi. Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del consumo di prodotti verniciati utilizzati. La sostituzione del carbone attivo sarà opportunamente registrata e documentabile. La miscelazione dei prodotti vernicianti è eseguita all interno di un locale o cabina dotata di impianto di aspirazione o comunque in prossimità degli impianti di aspirazione utilizzati per l applicazione dei prodotti vernicianti. Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento sono effettuate con frequenza tale da mantenere costante l efficienza degli stessi. I generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura hanno potenzialità contenuta entro il valore previsto all art. 272 comma 2 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione. Le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti impiegati saranno tenute presso l unità produttiva Lavaggio degli attrezzi Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici è svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero Valori limite di emissione L'esercizio e la manutenzione degli impianti sono tali da garantire, nelle condizioni di esercizio a regime, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati: LIMITI DI EMISSIONE FASE LAVORATIVA TIPOLOGIA INQUINANTE [mg/nm 3 ] COV (*) tab. D dell allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. Verniciatura Polveri 3 Essiccazione COV (espressi come Carbonio Organico Totale) 50 (mgc/nm 3 ) Carteggiatura a macchina Polveri 10 Saldatura, taglio a caldo Polveri 10 (*) determinazione per classi di composti organici volatili 3 Controlli Punti di campionamento La bocca di uscita dei camini è posta ad un altezza tale da favorire la corretta dispersione delle emissioni e non pregiudica la salubrità degli edifici vicini. I camini sottoposti ad analisi devono essere dotati: di adeguate strutture fisse 17 di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN ; di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica; di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 UNI EN /2003), in 17 Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri. 18 In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m 2, essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere dei corrimano (di circa 0,5 m e 1 m di altezza) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

16 relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi) Modalità di effettuazione dei controlli I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle normali condizioni di funzionamento, la cui metodica e durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, come indicato da ARPAV nel sito oppure metodi riconosciuti Comunicazione ed effettuazione del primo autocontrollo Sarà comunicata la data della messa in esercizio e a regime dei nuovi impianti ed effettuato il rilevamento delle emissioni ai camini delle cabine di verniciatura/essiccazione nei primi dieci giorni di funzionamento a regime o entro 60 giorni dall efficacia dell adesione alla autorizzazione di carattere generale in caso di proseguo di attività esistente, per la determinazione degli inquinanti indicati al punto I risultati del rilevamento verranno trasmessi alla Provincia di Verona e al dipartimento provinciale dell ARPAV entro i successivi 60 gg Controlli successivi Sarà effettuato il controllo delle emissioni ai camini delle cabine di verniciatura con cadenza biennale considerando come data di riferimento quella delle prime analisi. I risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, saranno forniti a mezzo fax entro le 24 ore successive alla richiesta. L acquisto di vernici, stucchi, catalizzatori, diluenti ecc verranno regolarmente registrati nei documenti contabili. Copia della documentazione predisposta per ottenere l autorizzazione di carattere generale, delle schede di sicurezza aggiornate dei prodotti impiegati e delle analisi sarà conservata per tutta la durata della adesione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell autorità competente al controllo. I documenti contabili degli acquisti dei prodotti vernicianti e ausiliari, compresa la sostituzione dei carboni attivi, saranno conservati per tutta la durata di adesione all'autorizzazione di carattere generale e messi a disposizione su semplice richiesta dell autorità competente al controllo. Il sottoscritto dichiara di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione di carattere generale, nelle prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio dello stabilimento sopraelencate ed adempiere ai controlli previsti. Il mancato rispetto dei requisiti e delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l adozione delle ordinanze previste dall articolo 278, ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 279 contemplate dalla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. 19 I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 3 o 4 (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

17 ALLEGATO 3 - b Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. SCHEMA PRODOTTI UTILIZZATI Compilare lo schema sotto riportato indicando i prodotti pronti all'uso (inchiostri, diluenti, colle e/o mastici) che si prevedono di utilizzare al giorno ed all'anno, la percentuale di solventi in essi contenuta e la quantità di solventi usati all anno. Tipologia prodotti Inchiostri Vernici Solventi per stampa Solventi (utilizzati per la pulizia o manutenzione) Colle.. Totale Quantità anno [kg/anno] Quantità giorno [kg/g] % COV contenuti nelle varie tipologie di prodotti COV recuperati [kg/anno] Consumo COV (Quantità solventi usati al netto dei recuperati) [kg/anno] QUADRO RIASSUNTIVO CAMINI Compilare il quadro riassuntivo indicando le caratteristiche dei camini, attribuendo ai medesimi un numero progressivo corrispondente a quello indicato nelle planimetrie. Camino [n.] 1.. N. Altezza [m] Portata [Nm 3 /h ] Fase operativa Sistema di abbattimento. RELAZIONE TECNICA Descrizione dell attività svolta nello stabilimento, indicazioni sulle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate, dei sistemi di abbattimento adottati, degli impianti termici ad uso produttivo e civile, potenza termica installata, tipo di combustibile utilizzato, anche se non soggetti ad autorizzazione.

18 REQUISITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE 1 -Generalità 1.1 Ambito di applicazione Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia con utilizzo massimo di prodotti da stampa (inchiostri, vernici e assimilati) non superiore a 30 kg/giorno. Concorrono al limite di 30 kg/giorno le materie prime costituite da inchiostri, vernici, solventi, diluenti Fasi lavorative Preparazione dei supporti, miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici, tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni similari, applicazione ed essiccazione/polimerizzazione dei prodotti da stampa, allestimento e confezionamento dei prodotti da stampa, lavaggio di telai ed apparecchiature, recupero solventi, uso di adesivi, colle, trattamento e pulizia delle apparecchiature, legatoria, rifilatura e taglio. 1.3 Materie prime Inchiostri, colori e prodotti vernicianti a base acquosa, colori e prodotti vernicianti a base solvente, solventi, diluenti, detergenti, colle e mastici a base acquosa, colle e mastici a base solvente, colle e mastici termofusibili o termoindurenti, supporti per stampa, matrici, lastre di stampa, carta, cartone e altri supporti per stampa Metodi applicativi Nella stampa si possono identificare le seguenti principali metodologie di applicazione: stampa tipografica, off-set, rotocalco, litografica, serigrafia, tamponatura e altre lavorazioni similari. Per l'incollaggio si possono identificare le seguenti principali metodologie di applicazione: spalmatura, applicazione a rullo, applicazione a pennello, applicazione a spruzzo Supporti La stampa e l'incollaggio possono essere eseguiti su supporti di carta o cartone, supporti di materiale plastico, supporti di tessuto, altri supporti di varia natura Emissioni in atmosfera Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sono presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all esterno dell ambiente di lavoro, eventualmente depurate con opportuni impianti di abbattimento per rispettare i limiti di emissioni fissati. Le lavorazioni che possono dare luogo a significative emissioni in atmosfera sono: applicazione ed essiccazione di prodotti per la stampa, applicazione ed essiccazione di colle e mastici. 2 - Prescrizioni relative all installazione ed all esercizio dello stabilimento Tecnologie adottabili e modalità di gestione Le fasi di applicazione ed essiccazione di inchiostri e prodotti vernicianti, nonché di colle e mastici a base solvente, devono essere presidiate da idonei sistemi di captazione degli effluenti e convogliati all esterno, eventualmente depurati con opportuni impianti di abbattimento per rispettare i valori limiti fissati. Impiego di inchiostri e prodotti ausiliari per un quantitativo complessivo non superiore a 30 kg al giorno, nonché di colle per un quantitativo massimo inferiore a 10 kg/giorno, riferiti all intero stabilimento. Il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime e ausiliarie utilizzate nell attività deve essere inferiore a quanto previsto alla parte II p.to 8 dell allegato III alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell art. 269 comma 8 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.. Le emissioni prodotte dall attività non contengono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall allegato I, parte II alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. 20. Nell impianto o nell attività non sono utilizzate, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R Le emissioni contenenti polveri derivanti dalle fasi di allestimento (taglio, rifilatura, foratura, ecc.), ove necessario, sono presidiate da idonei sistemi per la captazione e depolverazione degli effluenti aeriformi e convogliate in atmosfera nel rispetto dei valori limite fissati. 20 Fanno riferimento le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 21 Fanno riferimento le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

19 Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento sono effettuate con frequenza tale da mantenere costante l efficienza degli stessi. Le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti impiegati saranno tenute presso l unità produttiva Lavaggio delle apparecchiature per la stampa e pulizia telai Le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per la stampa saranno eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell eventuale recupero. La pulizia dei telai per la stampa serigrafica, se eseguita con diluenti organici, sarà effettuata entro apposita vasca sotto aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell eventuale recupero. 2.3 Valori limite di emissione L'esercizio e la manutenzione degli impianti sono tali da garantire, nelle condizioni di funzionamento a regime, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati: LIMITI EMISSIONE FASE LAVORATIVA TIPOLOGIA INQUINANTE [mg/nm 3 ] tab. D dell allegato I alla parte quinta COV (*) Applicazione inchiostri, vernici e colle del D. Lgs 152/2006 s.m.i. Polveri totali 3 COV Appassimento e essiccazione (espresse come Carbonio Organico 50 (mgc/nm 3 ) Totale) Taglio, rifilatura, foratura Polveri totali 10 (*) determinazione per classi di composti organici volatili 3 Controlli Punti di campionamento La bocca di uscita dei camini è posta ad un altezza tale da favorire la corretta dispersione delle emissioni e non pregiudica la salubrità degli edifici vicini. I camini sottoposti ad analisi devono essere dotati: di adeguate strutture fisse 22 di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN ; di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica; di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 UNI EN /2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi) Modalità di effettuazione dei controlli I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle normali condizioni di funzionamento, la cui metodica e durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, come indicato da ARPAV nel sito oppure metodi riconosciuti Comunicazione ed effettuazione del primo autocontrollo Sarà comunicata la data della messa in esercizio e a regime dei nuovi impianti da stampa ed effettuato il 22 Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri. 23 In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m 2, essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere dei corrimano (di circa 0,5 m e 1 m di altezza) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature. 24 I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 3 o 4 (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

20 rilevamento delle emissioni ai camini delle macchine da stampa 25 nei primi dieci giorni di funzionamento a regime o entro 60 giorni dall efficacia dell adesione alla autorizzazione generale in caso di proseguo di attività esistente, per la determinazione degli inquinanti indicati al punto I risultati del rilevamento verranno trasmessi alla Provincia di Verona e al dipartimento provinciale dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto entro i successivi 60 gg Controlli successivi Sarà effettuato il controllo delle emissioni ai camini delle macchine da stampa 26 con cadenza biennale considerando come data di riferimento quella delle prime analisi. I risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, verranno inviati entro le 24 ore successive alla richiesta. L acquisto dei prodotti da stampa e incollaggio (inchiostri, vernici, diluenti, colle, ecc ) saranno regolarmente registrati nei documenti contabili. Copia della documentazione predisposta per ottenere l autorizzazione di carattere generale, delle schede di sicurezza aggiornate dei prodotti impiegati e delle analisi sarà conservata per tutta la durata della adesione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell autorità competente al controllo. I documenti contabili degli acquisti dei prodotti da stampa e ausiliari saranno conservati per tutta la durata di adesione all'autorizzazione di carattere generale e messi a disposizione su semplice richiesta dell autorità competente al controllo. Il sottoscritto dichiara di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione di carattere generale, nelle prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio dello stabilimento sopraelencate ed adempiere ai controlli previsti. Il mancato rispetto dei requisiti e delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l adozione delle ordinanze previste dall articolo 278, ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 279 contemplate dalla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. 25 Camini afferenti alle fasi di applicazione inchiostri, vernici, colle e essiccazione prodotti applicati. 26 Camini afferenti alle fasi di applicazione inchiostri, vernici, colle e essiccazione prodotti applicati.

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